PROCEDURA DI GARA APERTA
PROCEDURA DI GARA APERTA
per l'affidamento di servizio assistenza tecnica e supporto alla Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’art.118 della Legge n. 388/2000, nonché dei Fondi bilaterali di cui all’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Capitolato prestazionale di gara
1. Contesto di riferimento e ragioni dell'intervento
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato.
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua, che promuovono lo sviluppo della formazione professionale continua in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, sono stati istituiti dall’art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
I Fondi sono direttamente responsabili dello stato di realizzazione delle azioni formative e provvedono direttamente al controllo ordinario sulle attività formative - in conformità alla normativa vigente, agli atti amministrativi, alle circolari ed ai regolamenti emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - sulla base delle procedure individuate da ciascun Fondo, attraverso visite in itinere e mediante verifiche amministrativo contabili sulle attività finanziate e sui contributi assegnati per ogni singola azione o intervento.
Dopo la fase iniziale (c.d. fase di start-up), il sistema dei Fondi è attualmente a regime e gli stessi operano con le risorse loro attribuite dall’INPS, ai sensi dell’art. 118 della L. n. 388/2000.
Nello specifico, i Fondi vengono alimentati dal gettito derivante dal contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978 che i datori di lavoro sono obbligati a versare all’INPS il quale provvede a trasferirlo, per intero, dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro.
Successivamente alla costituzione dei primi Fondi, l’Amministrazione, per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, si è avvalsa - tramite bando di gara - dell’ausilio dell’assistenza tecnica.
Il precedente affidamento all’assistenza tecnica si è concluso per scadenza del contratto in data 18 settembre 2016; si rende, pertanto, necessario l’espletamento di nuova procedura di gara finalizzata all'affidamento di servizi di assistenza tecnica e supporto alla Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’art.118 della Legge n. 388/2000, nonché dei Fondi bilaterali di cui all’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Attualmente, i Fondi costituiti sono 19.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG PASLF, esercita, altresì, un potere di vigilanza e controllo sui Fondi bilaterali, ai sensi della Legge del 4 novembre 2010 n.183, comma 4 art.48, recante modifiche al Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n.276.
Ad oggi, risulta costituito - ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003 - il Fondo FORMA.TEMP - Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione - che è stato autorizzato all’esercizio delle attività con Decreto del 13/04/2011 del Ministero del Lavoro.
Con riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 150/2015, la vigilanza sulla gestione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 , nonché dei Fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del Decreto Legislativo n.276 del 2003 , sarà esercitata dall’ANPAL, quale Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferirà gli esiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Attualmente l’Agenzia non è ancora completamente operativa; pertanto, la stessa subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi solo all’esito delle procedure costitutive. Con il conseguente trasferimento delle funzioni all'ANPAL la DG PASLF sarà soppressa. Resta inteso che, nelle more, la competenza delle suddette attività di vigilanza, resta in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG PASLF.
Per l’assolvimento di tutti compiti di vigilanza di cui sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha necessità di acquisire da Operatore economico altamente specializzato, un adeguato supporto di natura tecnica, specificamente mirato al raggiungimento degli obiettivi di regolarità, efficienza ed efficacia gestionale.
Si tratta infatti, come è noto, di compiti di notevole consistenza, complessità e criticità per una adeguata conduzione dei quali non può prescindersi dal ricorso a strutture imprenditoriali con competenze ed abilità professionali ulteriori e diverse da quelle rinvenibili nella ordinaria organizzazione della scrivente Amministrazione.
In ogni caso, avvalendosi di un adeguato supporto specialistico esterno la scrivente Amministrazione conta di raggiungere performances realizzative di livello maggiormente elevato, di modo che il costo di acquisizione del detto supporto ne risulti ampiamente compensato.
Alla selezione dell'Operatore detto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende provvedere a mezzo di apposita procedura di gara aperta, riferita ai servizi definiti nel presente documento.
2. Oggetto dei servizi richiesti
Come detto, per l'assolvimento dei compiti di vigilanza sopra indicati, il MLPS - DG PASLF ha necessità di avvalersi di Fornitore esterno altamente specializzato, che sia in grado di espletare un servizio di assistenza integrato comprensivo di ogni componente utile al raggiungimento degli scopi
prefissi.
L’appalto in affidamento ha per oggetto i seguenti servizi:
1) Assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di verifica della presenza/permanenza dei requisiti di adeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo dei Fondi, in relazione alla vigente normativa;
2) Assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dell’andamento degli adempimenti e/o adeguamenti procedurali-gestionali e/o delle procedure di recupero poste in essere dai Fondi Interprofessionali, a seguito delle irregolarità riscontrate, in esito ai controlli svolti sul sistema di gestione e controllo;
3) Assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di verifica, a campione - anche supplementari - sulle attività formative;
4) Assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dell’andamento delle procedure di recupero poste in essere dai Fondi Interprofessionali, a seguito delle irregolarità riscontrate, in esito ai controlli svolti sulle attività formative;
5) Assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di controllo dirette all’esame della documentazione trasmessa dai Fondi Interprofessionali al MLPS - DG PASLF vigilante;
6) Assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla gestione dei Fondi bilaterali costituiti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003: attività di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) relativamente ai suddetti Fondi.
7) Assistenza tecnica e supporto per la verifica della corretta applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato, sia da parte dei Fondi Interprofessionali che dei Fondi bilaterali, nonché per i relativi adempimenti in materia e/o per gli eventuali procedimenti di monitoraggio avviati dalla Commissione Europea.
Il concorrente che risulterà affidatario del servizio dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate e rispetto ai Fondi di riferimento.
3. Durata del contratto
Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 (recesso dal contratto in ipotesi di sopravvenienza di strumento di acquisto Consip utile), la durata complessiva del contratto è stabilita in 36 mesi, con inizio dal giorno successivo a quello di comunicazione all’impresa del completamento dell’iter di perfezionamento dell’efficacia del contratto stipulato.
La durata del contratto può essere estesa esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'Amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi quattro - l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
4. Modalità di realizzazione del servizio e gruppo di lavoro
L’affidatario del contratto dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di avvio delle attività, un Piano Generale di Lavoro di livello esecutivo, che, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, illustrerà nello specifico tutti gli
interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse umane e tecnologiche, per tutti i singoli adempimenti previsti nell'ambito dei processi e degli interventi gestiti da DG PASLF, come individuati nelle sezioni precedenti.
Sulla scorta di tale piano generale saranno predisposti piani semestrali di attività concordati con l’Amministrazione, che costituiranno il riferimento di controllo dell’efficacia ed efficienza del servizio fornito. Detti piani semestrali dovranno essere consegnati con anticipo di almeno 20 (venti) gg. naturali rispetto all’inizio del periodo di riferimento.
Riguardo problematiche specifiche, le parti potranno procedere ad incontri tecnici in ordine ai quali verrà redatto specifico verbale, il quale - sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione, per l'Amministrazione, e dal capo progetto, per il Fornitore, andrà a costituire riferimento contrattuale integrativo per entrambe le parti (di natura comunque operativa od esecutiva e quindi mai in variazione degli accordi contrattuali intervenuti).
In particolare tale procedura potrà essere impiegata per stabilire la tempistica specifica di esecuzione di determinate attività od azioni contrattuali, in relazione, ad esempio, ad attività di porting o di manutenzione evolutiva.
Il servizio, ancorché definito quantitativamente e qualitativamente nel capitolato e nel contratto che sarà sottoscritto, dovrà essere erogato con la necessaria flessibilità operativa a seguito di necessità e/o esigenze non pianificabili alla data dalla DG PASLF, e che saranno all’occasione concordate in sede di definizione del piano semestrale o anche all'interno di specifici atti esecutivi all'uopo sottoscritti.
Il Fornitore renderà i servizi richiesti a mezzo di gruppo di lavoro composito, altamente integrato al proprio interno, operante sotto la supervisione ed il coordinamento operativo del responsabile del servizio.
Il gruppo di lavoro che dovrà eseguire tali servizi, dovrà avere dei requisiti minimi e dovrà essere composto da 8 profili professionali di cui 1 responsabile del servizio, 3 esperti senior e 4 esperti junior.
La configurazione e i requisiti minimi di tale gruppo di lavoro sono di seguito specificati:
• n. 1 Responsabile del servizio, iscritto al registro dei revisori contabili, con comprovata esperienza nel settore della formazione professionale, con esperienza professionale non inferiore ad anni 10 (di cui almeno 2 nel ruolo di capo progetto) nell’ambito delle attività di assistenza tecnica e/o controllo degli interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali e/o comunitarie (impegno previsto: 5 giornate in media al mese);
• n. 1 Esperto senior, iscritto al registro dei revisori contabili, con anzianità lavorativa non inferiore ad anni 10 nel settore dei servizi professionali alla Pubblica Amministrazione e con esperienza professionale non inferiore ad anni 8 nell’ambito delle attività di assistenza tecnica e di controllo degli interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali e comunitarie (impegno previsto: 17,5 giornate in media al mese);
• n. 2 Esperti senior, con esperienza specifica non inferiore ad anni 5 nell’ambito delle attività di assistenza tecnica e di controllo degli interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali e comunitarie; almeno uno dei 2 Esperti senior, con comprovata esperienza professionale, non inferiore ad anni 3, maturata in materia di appalti pubblici ed aiuti di stato (impegno previsto: 17,5 giornate in media al mese);
• n. 4 Esperti junior, con esperienza specifica non inferiore ad anni 3 nell’ambito delle attività di assistenza tecnica e di controllo degli interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali e comunitarie; almeno due dei 4 Esperti junior, con comprovata esperienza professionale, non inferiore ad anni 1, maturata in materia di appalti pubblici ed aiuti di stato (impegno previsto: 17,5 giornate in media al mese).
Il gruppo di lavoro sarà costituito dalla suindicata compagine di risorse le quali interagiranno tra loro - ognuna nello svolgimento della propria attività - per il raggiungimento di un unico obiettivo.
Ciascuna delle risorse messe a disposizione dall’Operatore dovrà essere autosufficiente sotto il profilo della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell’attività di competenza, nonché che gli oneri di trasferimento / missione in ambito nazionale delle risorse medesime resteranno compresi nelle tariffe di impegno individuate in sede di offerta dal Operatore medesimo.
Tali risorse dovranno svolgere le attività oggetto del contratto, presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dell’ANPAL, non appena la stessa sarà operativa, e solo ove necessario e previa autorizzazione dell’Amministrazione, presso la sede dei Fondi.
Le risorse professionali preposte dal Fornitore ai servizi di cui trattasi, oltre a possedere le esperienze professionali prescritte, dovranno avere le competenze specialistiche e le abilità professionali necessarie al miglior espletamento dei servizi medesimi, tenuto sempre conto delle specificità dei processi gestionali oggetto dell’incarico di assistenza messo a bando.
A questo effetto, all'Amministrazione verrà contrattualmente riconosciuta la facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione in corso di rapporto di quelle risorse professionali il cui contributo risulti inadeguato o comunque insufficiente rispetto allo scopo.
Nel contratto sarà prevista clausola penale volta a misurare il tasso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro, comunque da avvenire solo in caso di necessità e previo benestare dell'Amministrazione. Al superamento dei tassi prefissati maturerà per l'Amministrazione il diritto ad applicare una specifica penale, di livello crescente al crescere del tasso registrato.
5. Livelli di servizio
L'adeguatezza delle attività prestate rispetto alle specifiche contrattuali verrà verificata attraverso gli strumenti ordinari, con adozione, qualora dovesse risultare del caso, di tutti gli opportuni interventi o rimedi contrattuali (applicazione di penali, richiesta di sostituzione di unità di personale, sospensione dei pagamenti, risoluzione per colpa, etc.).
Entro i primi 30 gg. dalla data di avvio delle attività, il Fornitore dovrà sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione uno o più dispositivi maggiormente specifici per la misurazione di tale adeguatezza e dei conseguenti livelli di servizio, prioritariamente improntati alla verifica della customer satisfaction.
L'Amministrazione procedente si riserverà in ogni caso la facoltà:
- di non dar seguito alla proposta formulata, nell'ambito detto;
- di integrare e/o modificare detta proposta nei limiti della opportunità e della ragionevolezza.
6. Modalità di remunerazione dei servizi
In considerazione della dipendenza del fabbisogno di supporto da occorrenze di processo non interamente preventivabili nella presente fase, la remunerazione dei servizi prestati non avverrà
sulla base di un importo periodico complessivo prestabilito, bensì in ragione del concreto volume di servizi prestati, misurato in termini di assorbimento di risorse che verrà in concreto registrato nel corso dei diversi periodi del rapporto (in termini di singole gg/uomo per ciascuna risorsa), ovviamente in coerenza con gli strumenti di pianificazione che verranno ugualmente adottati in corso di periodo.
Più precise indicazioni circa le modalità di remunerazione dei servizi saranno contenute nel contratto di affidamento, redatto secondo lo schema allegato al presente capitolato.
7. Valore dell'appalto
Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l’espletamento dei servizi oggetto di gara è stabilito in Euro 1.840.500,00 (unmilioneottocentoquarantamilacinquecento/00), oltre IVA come per legge, da intendersi quindi a tutti gli effetti quale basa d’asta della procedura. Non sono ammesse offerte in aumento.
Tenuto conto della riserva di affidamento di servizi analoghi contenuta al successivo art. 9 (per un importo ulteriore pari, nel massimo, all’importo di aggiudicazione), nonché dell'opzione di proroga tecnica contenuta al precedente art. 3 (per un importo ulteriore pari, nel massimo, a 4/36 dell’importo di aggiudicazione), il valore complessivo teorico dell'operazione negoziale risulta pari, nel massimo, ad Euro 3.885.500.
Data la natura prettamente intellettuale dei servizi in affidamento, l'onere per la copertura della sicurezza da rischi da interferenza si assume pari a 0. All'interno dell'offerta economica dovranno tuttavia essere in ogni caso compresi e indicati - a pena di esclusione - i costi per la sicurezza aziendale.
8. Subappalto
Il ricorso a subappalto è ammesso, alle condizioni e secondo i termini di legge (art. 105 d.lgs. n. 50/2016) e senza necessità di indicazione dei nominativi dei subappaltatori in sede di partecipazione alla procedura.
9. Riserva per eventuali servizi analoghi
L’Amministrazione - ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 - si riserva di procedere, nel triennio successivo alla stipula del contratto, all’affidamento di servizi analoghi in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, nel massimo, all’importo di aggiudicazione. Tale nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di gara ed allo stesso si applicheranno le medesime condizioni tecnico-economiche stabilite per il primo contratto.
10. Obblighi e diritti dell’affidatario
Gli obblighi e i diritti dell’affidatario, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato di gara, da intendersi parte integrante del medesimo.
Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti consentiti dall’ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che
risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute ragioni di interesse pubblico.