CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Città di Ladispoli
Area Metropolitana di Roma Capitale
COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DI TORRE FLAVIA CON IL CENTRO DI LADISPOLI E REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E DEGLI ACCESSI AGLI ARENILI DA VIA SAN REMO A VIA TIRRENIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto | ||
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 22
Articolo 30. Lavori a misura 22
Articolo 31. Lavori a corpo 23
Articolo 32. Lavori in economia 23
Articolo 33. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 23
Articolo 34. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in
economia - Invariabilità dei prezzi
Articolo 37. Cauzione provvisoria 25
Articolo 38. Cauzione definitiva 25
Articolo 39. Riduzione delle garanzie 26
Articolo 40. Assicurazioni a carico dell’impresa 26
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 27
Articolo 41. Direzione dei lavori 27
Articolo 42. Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 28
Articolo 43. Espropriazioni 28
Articolo 44. Variazione dei lavori 28
Articolo 45. Varianti per errori od omissioni progettuali 29
Articolo 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 29
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 29
Articolo 47. Norme di sicurezza generali 30
Articolo 48. Sicurezza sul luogo di lavoro 30
Articolo 49. Piani di sicurezza 30
Articolo 50. Piano operativo di sicurezza 31
Articolo 51. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 31
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 32
Articolo 53. Responsabilità in materia di subappalto 34
Articolo 54. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti 34
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 36
Articolo 56. Termini per il pagamento delle somme contestate 36
Articolo 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 37
Articolo 58. Risoluzione del contratto 39
Articolo 59. Recesso dal contratto 40
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 41
Articolo 60. Ultimazione dei lavori 41
Articolo 61. Presa in consegna dei lavori ultimati 41
Articolo 62. Termini per il collaudo e la regolare esecuzione 42
Articolo 63. Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore 42
Articolo 64. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 44
Articolo 65. Obblighi in materia energetica 45
Articolo 66. Custodia del cantiere 46
Articolo 67. Cartello di cantiere 46
Articolo 68. Spese contrattuali, imposte, tasse 46
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I LAVORI PUBBLICI
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL'APPALTO
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Articolo 1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DI TORRE FLAVIA CON IL CENTRO DI LADI- SPOLI E REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E DEGLI ACCESSI AGLI ARENILI DA XXX XXX XXXX X XXX XXXXXXX
0. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodo- pera, mezzi ed assistenza, alla regola d’arte perfettamente agibili ed utilizzabili con tutte le reti col- laudate e a norma nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relati- vi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appalta- tore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi: trova sempre applicazione l’art.1374 del codice civile.
4. Il codice unico di progetto (CUP) del presente appalto è: E67H21003250006
5. Il codice identificativo gara (CIG) del presente appalto è: 9563321E22
Articolo 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base d’asta è pari a 1.678.755,38 ed è definito come segue:
A1 | OPERE SOGGETTE A RIBASSO | |||||||
1 | escavazioni, movimenti terre e smaltimenti | € | 178 728,47 | |||||
2 | fondazioni e sottofondi | € | 205 848,19 | |||||
3 | pavimentazioni e pedane | € | 851 294,17 | |||||
4 | opere a verde | € | 36 775,39 | |||||
5 | arredi e finiture | € | 129 522,08 | |||||
6 | impianto illuminazione esterna | € | 259 678,10 | |||||
tota l e | € | 1 661 846,40 | ||||||
A2 | OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO | |||||||
6 | opere provvisionali, di igiene e sicurezza | € | 16 908,98 | |||||
tota l e | € | 16 908,98 | ||||||
sommano A+B | € | 1 678 755,38 |
2. L’importo dei lavori assoggettati a ribasso d'asta, al quale deve essere applicato il ribasso of-
ferto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza nel cantiere come definito nell’apposito computo e QE e non soggetto al ribasso d’asta è di € 1.661.846,40.
Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto
o Il contratto è stipulato a misura.
o Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
o I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o au- torizzate ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regola- mento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG3” classifica III.
2. Ai sensi di quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50) le par- ti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono le seguenti:
«OG10» impianto illuminazione esterna, classifica I;
«OS1» lavori in terra, classifica I;
«OS24» verde e arredo urbano, classifica I.
3. Le Categorie Superspecialistiche sono regolamentate dal Decreto del Ministero delle Infra- strutture n. 248 del 10 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/01/2017) il quale fissa i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione (ai sensi del nuovo codice contratti pubblici articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Tali categorie sono subappaltabili secondo le modalità riportate nel Codice: non è ammesso l'avvalimento, qualo- ra il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere.
capitoli | PRINCIPALI CATEGORIE TIPOLOGICHE | CAT. SOA | CATEGORIE | |||
OG3 | OG10 | OS1 | OS24 | |||
LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO | ||||||
1 | es cavazioni, movimenti terre e s ma l timenti | OS1 | € 178.728,47 | |||
2 | fonda zi oni e s ottofondi | OG3 | € 205.848,19 | |||
3 | pa vi mentazi oni e pedane | OG3 | € 851.294,17 | |||
4 | opere a verde | OS24 | 36.775,39 € | |||
5 | arredi e fi ni ture | OS24 | 129.522,08 € | |||
6 | impia nto i l l umi na zione e s terna | OG10 | € 259.678,10 | |||
TOTALE CATEGORIE | € 1.057.142,36 | € 259.678,10 | € 178.728,47 | € 166.297,47 | ||
VALORI PERCENTUALI | % | 63,61% | 15,63% | 10,75% | 10,01% |
Articolo 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, e 184, del D.P.R. 207/2010
sono indicati nell’art. 6 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 6. Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
In particolare i lavori previsti sono sommariamente:
• Realizzazione di una pista ciclabile da via Roma alla stazione;
• Realizzazione di un percorso ciclopedonale in legno e pedane in legno nelle aree di sosta sul Lungomare di Ladispoli tra Xxx Xxxxxxxx x Xxx Xxx Xxxx;
• Realizzazione di nuovo impianto elettrico per l’illuminazione del percorso ciclopedonale;
capitoli | PRINCIPALI CATEGORIE TIPOLOGICHE | CAT. SOA | va l ori | ||
as soluti | percentua l i | ||||
LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO | |||||
1 | escava zi oni, movimenti terre e smaltimenti | OS1 | € 178.728,47 | 10,65% | |
2 | fondazioni e sottofondi | OG3 | € 205.848,19 | 12,26% | |
3 | pa vimentazioni e pedane | OG3 | € 851.294,17 | 50,71% | |
4 | opere a verde | OS24 | € 36.775,39 | 2,19% | |
5 | a rredi e fini ture | OS24 | € 129.522,08 | 7,72% | |
6 | impianto i l l umina zi one esterna | OG10 | € 259.678,10 | 15,47% | |
LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO | sommano | € 1.661.846,40 | |||
LAVORAZIONI NON SOGGETTE A RIBASSO | |||||
7 | APPRESTAMENTI - ATTREZZATURE - MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE | € 16.908,98 | 1,01% | ||
LAVORAZIONI NON SOGGETTE A RIBASSO | sommano | € 16.908,98 | |||
totale | sommano | € 1.678.755,38 | 100,00% |
Articolo 7. Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto. In particolare, per il progetto di collegamento ciclabile tra la stazione e Xxx Xxx Xxxx (xxx. 00–15) progetto di realizzazione del percorso ciclopedonale in legno da Xxx Xxxxxxxx x Xxx Xxx Xxxx (xxx. 17 – 22).
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 8. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragione- volezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non com- patibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o re- golamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Spe- ciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attua- zione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Articolo 9. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli arti- coli non abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:
a. tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecni- che ove richieste;
b. computo metrico estimativo;
c. l’elenco dei prezzi unitari;
d. costo della sicurezza;
e. Prezzario Regione Lazio 2022. Sono presenti anche nuovi prezzi desunti da ricerche di mercato
f. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.;
g. il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
• il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;
• gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.
Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974,
n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edili- zia.
Articolo 10. Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le se- guenti categorie e classi d’importo, in conformità agli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, e ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 50/2016.
Per la categoria prevalente:
• categoria OG3 classifica III per un importo fino a € 1.033.000
Per le categorie diverse da quella prevalente:
• categoria OG1 classifica I per un importo fino a € 258.000
• categoria OS1 classifica I per un importo fino a € 258.000
• categoria OS24 classifica I per un importo fino a € 258.000
Articolo 11. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiara- zione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizio- ni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei la- vori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
o di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
o di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
o di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rende- re necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicu- rezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle pro- prie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assolu- to rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trat- tasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'ap- provazione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso il Setto- re competente della stazione appaltante, Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
Articolo 12. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs 50/2016.
2. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa man- dataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 13. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Genera- le di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Gene- rale di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della sta- zione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzio- ne di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltato- re è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Articolo 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed es- sere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del diret- tore dei lavori.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il di- rettore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la intro- duzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche ri- sultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'appalta- tore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Xxx l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la sta- zione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Ap- paltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o com- ponenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una la- vorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consisten- za o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile sen- za pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previ- sti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collau- do, imputando la spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavo- ri provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancor- ché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
9. La stazione appaltante può richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui compo -
nenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristi- che qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le ve- rifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.
10. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.
11. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamen- te a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei mate- riali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le moda- lità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattual- mente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descri- zione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Si richiama in particolare il rispetto delle prescrizioni previste nel Decreto Ministero Ambiente 11 gennaio 2017 sull’adozione dei criteri am- bientali minimi per l'edilizia.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Articolo 15. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, ri- sultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convo- cazione dell’Appaltatore.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da inizia- re immediatamente.
3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporanea- mente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei la- vori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazio- ne appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di av- valersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempi- mento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltato- re può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla sta- zione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattua- li (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle al- tre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 72.509,48 euro;
6. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appal- tatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
7. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la docu-
mentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed an- tinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Articolo 16. Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 480 (in lettere quattrocentottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei la- vori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e la- vori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizza- zione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Articolo 17. Sospensioni e proroghe
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segna- lazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di so- spensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contrat- to, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla re- dazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1 del D.Lgs 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento del- l’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall’art. 107, comma 4, 2° periodo del D.Lgs 50/2016, nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realiz- zati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantie - re al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
5. Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 50/2016.
6. Qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
7. L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o im- prese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e
controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Articolo 18. Penali e premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale , in misura gior- naliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ri- tardo.
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.
3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente capi- tolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 57.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo supe- riore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs 50/2016, in materia di risolu- zione del contratto.
6. Non sono previsti premi di accelerazione.
Articolo 19. Danni di forza maggiore
1. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Ap- paltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti
con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Articolo 20. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
1. L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un pro- prio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in rela- zione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavora- tiva; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavo- razione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e pro- gressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei cer- tificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al con- tratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempi- menti o ritardi della Stazione committente;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione ap- paltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperan- za all’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed ag- giornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronopro- gramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.
4. Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collabora- no con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali dif- formità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
Articolo 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Articolo 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle sca- denze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appalta- tore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente capitola- to è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzio- ne del contratto.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 23. Anticipazione
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante erogherà all’appalta- tore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedi - mento – l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corre- sponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi cor- rispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile.
2. Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
3. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazio- ne stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del- l’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della detta garanzia sarà gradual- mente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero del- l’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Articolo 24. Pagamenti in acconto
1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certifi- cato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del pro- cedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipen- denti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma.
Articolo 25. Conto finale e pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 45 dalla data del certificato di ultimazione; è sot- toscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è ac- certato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabili- tà, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redi- ge in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 24, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvi- sorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del D.Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione del- l’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse le- gale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certi- ficato di collaudo assuma carattere definitivo.
Articolo 26. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di accon- to
1. Ai sensi dell’art. 25 del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni inter- correnti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di paga- mento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquida- zione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’ap- paltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con de- creto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e del- le finanze.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pa- gamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante ab-
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del paga- mento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
4. È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbi- trale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Articolo 27. Pagamenti a saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli inte- ressi di mora sino al pagamento.
Articolo 28. Revisione prezzi
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appal- to in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di al- terare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le va - riazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Articolo 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istitu- to bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimen- to.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Articolo 30. Lavori a misura
1. La contabilizzazione dei lavori avverrà a misura.
2. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, com- ma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione del- l’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono es- sere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti di- mensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventiva- mente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Spe- ciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
6. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità ese- guite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente Capito- lato Speciale.
7. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Articolo 31. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa oc- corrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richie- sto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, for- niture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, com- pletezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazio- ne le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione.
5. Gli oneri per la sicurezza sono stimati nell’apposito computo.
Articolo 32. Lavori in economia
1. Sono ammessi lavori in economia che verranno, se autorizzati preventivamente, contabiliz- zati dal D.L. mediante la redazione di liste operai e mezzi.
2.
Articolo 33. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 24 del presente capitolato, all’im- porto dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavo- ri, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Capitola- to Generale di cui al D.M. 145/2000.
Articolo 34. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle som- ministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del me- stiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assi- curazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazio- ne temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’ar- te, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribas- so offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
Articolo 35. Lavori eventuali non previsti
1. Qualora l’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse mo- difiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 44 del presente Capitolato speciale.
2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
3. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appal- to in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento
della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
4. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prez- zi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di altera- re la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazio - ni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui al- l'art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo origi- nario e comunque in misura pari alla metà.
5. Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvi- sti dei necessari attrezzi.
6. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e prov- visti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
7. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le even- tuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
8. I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
Articolo 36. Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta in- dicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.
CAPO 6 - GARANZIE
Articolo 37. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 1% dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fi- deiussione a scelta dell'offerente.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione del- l’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
Articolo 38. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazio- ne con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percen - tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istitu- to autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appal-
tatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecuto- re e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecu- tore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tute- la, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del D.Lgs 50/2016) la Stazione Ap- paltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venu- ta meno in tutto o in parte.
Articolo 39. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016, all’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 37 del presente capitolato si applicano le riduzioni di cui al suddetto comma. In particolare, si applica la riduzione del 50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microim- prese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rin- via al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005).
2. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, l’importo della garanzia fide- iussoria di cui all’art. 38 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
Articolo 40. Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con- testualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Sta- zione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di conse- gna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultan- te dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
• la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancor- ché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante desti- nati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e ura- gano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
• la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’ar- te, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice ci- vile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
• la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso pre- statori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa deb- ba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente pre- senti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
• l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazio- ne appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavo- ri, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva an- che i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associa- zione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 48, com- ma 5, del D.Lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ul- timazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertu- ra dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costrutti- vi.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Articolo 41. Direzione dei lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Ammini- strazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del D.Lgs 50/2016, istituisce un uffi- cio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di diret- tore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Articolo 42. Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, ai sensi del- l’art. 36, comma 2, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno trasportarti e regolar- mente accatastati dall’appaltatore in sito indicato all’uopo dal Direttore dei Lavori ;
2. L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demoli- zioni.
Articolo 43. Espropriazioni
La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle di- sposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i. (GU
n. 17 del 22 gennaio 2003).
Articolo 44. Variazione dei lavori
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.
3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite ca- tegorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fis- sato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel si- lenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010.
4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appal- to, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
6. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contesta- zione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’i- nizio dell’opera oggetto di tali richieste.
7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ri- strutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro del- l’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 6 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in dimi- nuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenu- te e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice con- trattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in va- riante.
Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:
• aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventiva- mente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore;
• errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato.
• utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza al- terare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzio- ne dell’opera;
• lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peral- tro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
10. La La violazione da parte dell'appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva di- versa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appalta- tore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, ferma restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Articolo 45. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecuti- vo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione ap- paltante procede, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, alla risoluzione del contratto con indizio- ne di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 9, del D.Lgs 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.
4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il prece- dente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato.
Articolo 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dal- l'art. 163 del DPR 207/2010.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 47. Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di pre- venzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Articolo 48. Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavo- razioni previste nel cantiere.
Articolo 49. Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizio- ne da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordina- mento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.
2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008 l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione ob- bligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, an- che in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle pro- poste presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazio- ne delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla pre- sentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio- ni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente pro- vata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Articolo 50. Piano operativo di sicurezza
1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei la- vori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nel- la fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto- nome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicu- rezza e di coordinamento di cui all’art. 49 del presente Capitolato.
3. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano ope- rativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al pro- prio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avve- nuta ricezione.
Articolo 51. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi pe- riodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
• la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secon- do le modalità dell’Allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.;
• l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle de- nunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto na- zionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relati- va al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresenta- tive, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantie- re, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe al- l’impresa mandataria capogruppo.
5. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte inte- grante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltato- re, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Articolo 52. Subappalto
1. L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi ca- tegoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposi- zioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il su- bappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.
3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qual- siasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappal- to non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o for- niture.
5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a cal- do, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del persona- le sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-con- traente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
7. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subap- palto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016..
8. Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di atti- vità specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.
9. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al- l'articolo 80.
10. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione pre- scritti dal X.Xxx 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappal- tatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operati- vo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo sta- bilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del su- bappalto.
12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cas- sa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Sta- zione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appal- tatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonchè in caso di inadem- pienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposi- zioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.
15. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i ne- cessari accertamenti.
16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita ve- rifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2106.
17. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualita- tivi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applica- zione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vi- gente.
18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
19. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle au- torità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Ap- paltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di colle- gamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppa- mento temporaneo, società o consorzio.
21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
22. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di 15 giorni.
23. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire diret- tamente le prestazioni scorporabili, nonchè alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
25. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016, all'appaltatore, scom- putando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subap- palto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
26. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologi- co o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori.
Articolo 53. Responsabilità in materia di subappalto
1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subap- palto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da xxxxxx- ste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al com- ma 13, lettere a) e c) del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
3. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzio- ne in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappal- to o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del con- tratto.
Articolo 54. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimi- sti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Articolo 55. Controversie
1. Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'im- porto contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni se- guenti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del proce- dimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di ac-
cordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il sog- getto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, ac- certata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formu- lato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della propo- sta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comun- que di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016.
8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certifi- cato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del proce- dimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Articolo 56. Termini per il pagamento delle somme contestate
1. Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del D.Lgs 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bo- nario da parte della stazione appaltante.
2. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spetta- no all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
Articolo 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in ma- teria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende in- dustriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni sti- pulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato au- torizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assi- stenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accerta- ta e può procedere a una detrazione del 5%, tenendo conto che detta penale sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 18 del presente capitolato, sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effet- tuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adem- piuti.
3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risul- tante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo del- le prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retri- buzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del pro- cedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fonda- tezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
5. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavo- ro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche se- condo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di perso- nale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reitera- te violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I del D.Lgs 81/2008.
6. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbli- gatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
7. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs 81/2008, i datori di lavoro nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano diretta- mente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs
81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
8. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavora- tori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro ter- ritorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
10. Ai sensi dell’art. 55, comma 5 - lett. i) del D.Lgs 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell’art. 59, comma 1 - lett. b) del D.Lgs 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
11. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunica- zione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di as- sunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia con- trattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
12. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, mag- giorata di euro
150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accerta- ta.
Articolo 58. Risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatri- ci o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs 50/2016;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione de- gli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia del- lo stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applica- zione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misu- re di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, ac- certa un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da com- prometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazio- ne particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti rego- larmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazio- ne degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presenta- zione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negati- vamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia ri- sposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per ne- gligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgen- za, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qua- lora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il paga- mento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazio- ni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di ri- soluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la reda- zione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consi- stenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonchè nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonchè nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs 50/2016.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e re- lative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al- l'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di even- tuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che ini- biscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative perti- nenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 59. Recesso dal contratto
1. Ai sensi dell’art. 109, comma 1 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal con- tratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esisten-
ti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'im- porto delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tut- to o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compen- so da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli im- pianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termi- ne stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Articolo 60. Ultimazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 199 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l’ultimazione dei lavori, appe- na intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ri- tardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a elimina- re a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a ses- santa giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completa- mento.
4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all’art. 18 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dal- l’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della pe- nale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure quando si ricono- sca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appal- tante.. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazio- ne della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione ap- paltante. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad inden-
nizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 63 del presente capitolato.
Articolo 61. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riser- va di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediata- mente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine asse- gnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le que- stioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appalta- tore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Articolo 62. Termini per il collaudo e la regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, eventualmente elevabile sino ad 1 anno esclusivamente per i lavori di particolare complessità tecnica (quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza).
2. Il collaudo finale deve avere luogo entro dodici mesi dall’ultimazione dei lavori e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, il paga- mento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento del- l’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
CAPO 11 - NORME FINALI
Articolo 63. Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore
Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Diret- tore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risul- tassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.
2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapi- da esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manu- tenzione del cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le even- tuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcito- ria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti ser- vizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
6. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
7. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere do- tati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
8. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capito- lato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizza- zione delle opere simili.
9. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemen- to armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispetti - vo Ordine professionale; l’approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsa- bilità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
00.Xx redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, non- ché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; do- vranno altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti.
11. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà es- sere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Di- rettore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
00.Xx esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fonda- zione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.
00.Xx mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
00.Xx riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possa- no essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabi- lità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
15.L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tu- bercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle compe- tenti autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
00.Xx comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all’art. 18 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità alle normative vigenti per la irregolarità di gestione e per le gravi ina- dempienze contrattuali.
17.Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
18.L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante.
00.Xx richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamen- te o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
00.Xx pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del can- tiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei ma- teriali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
00.Xx libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’ese- cuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Ammini- strazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli appa- recchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Amministrazio- ne appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal- l’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
22.Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negli- genza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.
Articolo 64. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato a:
a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testi- moni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010;
c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e sommini- strazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell’art. 186 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’o- pera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 187 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione foto- grafica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documen- tazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
Articolo 65. Obblighi in materia energetica
Il quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici è disciplinato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (GU
n. 222 del 23 settembre 2006 SO n. 158) e s.m.i.. Sono poi attuati dai XX.XX. del Ministero dello sviluppo Economico 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (GU n. 162 del 15-7- 2015
- S.O. n. 39) "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di pro- getto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (GU n. 162 del 15-7-2015 - S.O. n. 39) "Adeguamento del decreto del Ministro dello svilup- po economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (GU n. 162 del 15- 7-2015 - S.O. n. 39).
I provvedimenti elencati prevedono:
• la documentazione progettuale di cui all’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Relazione Tecnica), prevista dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs 192/2005 e smi, che deve contenere quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizio- ni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", documentazione a suppor- to del Capitolato d’Appalto;
• la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, as- severata dal Direttore dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs 192/2005 e smi;
• l’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio come realizzato, asseverato dal Direttore dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs 192/2005 e smi, e secondo quan- to previsto dal DM 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici".
L’Attestato di Prestazione Energetica è il primo documento del quale il soggetto certificatore deve avvalersi ai fini della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio come previsto dal DM 26 giugno 2015 Allegato 1, punto 7 “Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica degli edifici”.
La clausola di cedevolezza prevista dall’art. 17 del D.Lgs 192/2005 e smi, in relazione a quanto di- sposto dall’art. 117 comma 5 della Costituzione Italiana, prevede che la materia sia di competen- za esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del D.Lgs 192/2005 e smi, si applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE.
I requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, a livello nazionale, sono indicati dal DM 26 giu- gno 2015 Allegato 1.
La progettazione energetica, ed il relativo Capitolato d’Appalto, integra la progettazione del siste- ma edifico-impianto da progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi e comprende la selezione delle più idonee soluzioni ai fini dell’uso razionale dell’energia, incluse le caratteristiche architetto- niche, tecnologiche dell’involucro edilizio e le caratteristiche degli impianti di climatizzazione inver- nale ed estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso l’utilizzo di impianti da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 66. Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante. (solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custo- dia continuativa, aggiungere il seguente comma)
2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve esse- re affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della pre- sente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.
Articolo 67. Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti pe- riodici.
Articolo 68. Spese contrattuali, imposte, tasse