VERBALE DI DELIBERAZIONE
deliberazione n. 3
OGGETTO:
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 2, c. 2, lett n) del ROF: autorizzazione alla sottoscrizione di un secondo atto aggiuntivo alla prima convenzione attuativa dd. 06/10/2016 stipulata tra Università degli Studi di Trento e Fondazione Xxxxxx Xxxx nell’ambito del “Centro Agricoltura, Alimentazione, Ambiente” (C3A).
Il giorno 16 gennaio 2019 ad ore 14:20, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito
I L C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E
sotto la presidenza del presidente: Presenti:
PRESIDENTE XXXXXX XXXXX’
VICEPRESIDENTE XXXXX XXXXXX CONSIGLIERE XXXXX XXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXX XXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXX XXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXX XXXXX CONSIGLIERE XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXX
CONSIGLIERE XXXXX XXXXXXXXXX assente
CONSIGLIERE XXXX XXXXXX
CONSIGLIERE XXXX XXXXXXX
REVISORE FRANCA DELLA PIETRA
REVISORE XXXXXXX XXXXXXX
REVISORE XXXXXXXX XXXXXX
Funge da segretario verbalizzante il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
PREMESSE:
- visto che l’art. 3 (Finalità e attività), commi 1 e 3, dello Statuto della Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM) permettono alla stessa di promuovere, realizzare e sviluppare attività di istruzione e formazione, di ricerca e di sperimentazione scientifica, finalizzate al miglioramento delle capacità produttive e allo sviluppo del sistema agro-alimentare, ambientale e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino; nonché di svolgere e promuovere anche le attività di formazione a carattere universitario e post-universitario;
- visto che il sopraccitato articolo, al comma 5, consente alla FEM di stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati per svolgere la propria attività;
- preso atto che l’Università degli Studi di Trento (d’ora innanzi UNITN) e la Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM), nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, hanno stipulato in data 22 dicembre 2015 una convenzione quadro finalizzata all’istituzione di un Centro (di cui all’art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo) denominato “Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente” (d’ora innanzi C3A) nel quale sviluppare attività di interesse comune nell’ambito della ricerca e della didattica descritte nella convenzione quadro medesima. In base a tale convenzione quadro, a fronte dell’impegno da parte di UNITN a procedere con l’attivazione del Centro, FEM si è impegnata a finanziare integralmente posizioni per personale docente e ricercatore da assegnare al Centro medesimo. La FEM ha approvato la convenzione quadro con deliberazione del Consiglio n. 32 dd. 22/09/2015;
- in attuazione della convenzione quadro di cui al capoverso precedente, UNITN e FEM hanno stipulato diverse convenzioni, in particolare:
▪ in data 6 ottobre 2016 la prima convenzione attuativa riguardante la costituzione del centro C3A finalizzata a definire i primi aspetti concernenti le modalità di collaborazione reciproca in relazione, fra l’altro, al finanziamento dell’organico docenti del C3A, alla sua sede, alla attivazione delle relative procedure selettive, alla gestione del personale docente, alla attivazione delle unità miste di ricerca e al regime di titolarità dei risultati di ricerca conseguiti nell’ambito delle attività di ricerca di tale Centro. La FEM ha approvato la convenzione attuativa con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 29/01/2016;
▪ in data 15 febbraio 2017 la seconda convenzione attuativa, quale convenzione operativa sul funzionamento del C3A, finalizzata a definire più in dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di disciplina delle attività del Centro con particolare riferimento ai seguenti aspetti: individuazione degli spazi da destinare alle attività del C3A; ulteriori risorse umane a disposizione del C3A e trattamento economico aggiuntivo dei docenti; regime di affiliazione dei docenti del C3A a FEM; regole attuative in tema di titolarità dei risultati della ricerca, gestione e valorizzazione. La FEM ha approvato la seconda convenzione attuativa con deliberazione del Consiglio n. 2 dd. 26/01/2017;
▪ in data 22 febbraio/18 marzo 2018 il primo atto aggiuntivo alla prima convenzione attuativa per l’attivazione di n. 2 posizioni di professore associato da assegnarsi al C3A nel settore concorsuale 05/C1 ECOLOGIA, ssd BIO/07 e nel settore concorsuale 07/H3 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI, ssd VET/06, per un contributo annuo massimo pari ad Euro 139.435,43.=, corrispondente al costo complessivo per 12 mesi delle stesse nella classe di inquadramento iniziale e nell’ipotesi di opzione per il regime di tempo pieno esercitata dai titolari;
- visto il regolamento del C3A, emanato con D.R. UNITN n. 283 del 10 maggio 2017 ed entrato in vigore dalla medesima data, che determina l’organizzazione e disciplina il funzionamento degli organi del Centro;
- preso atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del regolamento del C3A, con deliberazione del Consiglio n. 70 dd. 20/12/2017 la FEM ha espresso parere positivo alla proposta di progetto programmatico 2018-2020 del C3A;
- considerato che il progetto programmatico 2018-2020 del C3A prevede la realizzazione di una serie di progetti formativi allo scopo di integrare l’attività di ricerca e didattica negli ambiti settoriali delle scienze agro-alimentari e ambientali. In particolare si prevede di prospettare, nel medio periodo, la realizzazione di un corso di laurea magistrale nel settore vitivinicolo, frutticolo e/o agroalimentare orientato alle tecnologie agroalimentari, sia per gli aspetti ingegneristico-meccanici sia per quelli relativi alle valorizzazione e preservazione delle qualità nutrizionali e sensoriali dei prodotti agroalimentari, con specifica considerazione degli aspetti di marketing, comunicazione e internazionalizzazione dei mercati.
- preso atto che l’art. 2, comma 5, della prima convenzione attuativa di data 6 ottobre 2016 prevede che, con secondo atto aggiuntivo, FEM e UNITN possono stabilire l’istituzione e il finanziamento di ulteriori rapporti di lavoro per le attività di didattica e di ricerca del Centro nell’ottica di un suo potenziamento, definendone anche i relativi settori concorsuali ed eventualmente scientifico-disciplinari di riferimento. L’onere aggiuntivo annuo massimo per FEM è di Euro 418.306,29 (quattrocentodiciottomilatrecentosei/29). Pari ad Euro 6.274.594,35 (seimilioniduecentosettantaquattromilacinquecentonovantaquattro/35) per 15 anni;
- considerato quindi che FEM e UNITN, in applicazione dell’art. 2, comma 5 di cui al precedente alinea, intendono definire l’istituzione e il finanziamento di sei ulteriori rapporti di lavoro per le attività di didattica e ricerca del C3A, con particolare riferimento a n. 6 (sei) posizioni di professore associato;
- visto lo schema di secondo atto aggiuntivo alla convenzione attuativa del 6/10/2016 definito di comune accordo tra FEM e UNITN che definisce i seguenti aspetti:
▪ l’impegno della FEM a finanziare l’attivazione di n. 6 posizioni di professore associato da assegnarsi al C3A nei settori concorsuali:
o il settore concorsuale 05/A2 (FISIOLOGIA VEGETALE), settore scientifico disciplinare BIO04 (FISIOLOGIA VEGETALE);
o il settore concorsuale 07/F1 (Scienze e Tecnologie Alimentari), settore scientifico disciplinare AGR15 (Scienze e Tecnologie Alimentari);
o il settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM01 (Chimica Analitica);
o il settore concorsuale 03/D1 (CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO- ALIMENTARI), settore scientifico disciplinare CHIM10 (Chimica degli alimenti);
o il settore concorsuale 07/E1 (CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA), settore scientifico disciplinare AGR07 (Genetica agraria);
o settore concorsuale 07/D1 (PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA), settore scientifico disciplinare AGR12 (PATOLOGIA VEGETALE);
o il settore concorsuale 07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali), settore scientifico disciplinare AGR03 (Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.
▪ l’impegno di UNITN, entro il 30 novembre 2019 dalla stipula dell’atto aggiuntivo, ad espletare le procedure selettive finalizzate al reclutamento del personale finanziato dalla FEM e a perfezionare con i soggetti vincitori i rapporti di lavoro;
▪ il rinvio a quanto concordato nelle precedenti convenzioni sottoscritte tra le parti per tutti gli aspetti e le condizioni non disciplinate nell’atto aggiuntivo;
▪ la durata in 15 anni dell’atto aggiuntivo a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
- visto il combinato disposto tra l’art. 8 c. 1 lett. l) dello Statuto, e l’art. 2, c. 2 lett. n) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della FEM, che stabiliscono la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare l’autorizzazione alla stipulazione di accordi e convenzioni quadro di interesse generale per la FEM.
Tutto ciò premesso:
- vista la Legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;
- visto lo Statuto di FEM;
- visto il ROF di FEM;
- visti gli atti sopraccitati,
a maggioranza dei voti legalmente espressi, contrario un consigliere, astenuto un consigliere,
d e l i b e r a
1) di approvare lo schema di secondo atto aggiuntivo alla convenzione del 6/10/2016 tra UNITN e FEM finalizzato al finanziamento di ulteriori sei rapporti di lavoro per le attività di didattica e ricerca del C3A come illustrato nelle premesse e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Presidente (ed in caso di assenza o impedimento il Vicepresidente) della FEM, nella sua qualità di legale rappresentante ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, alla sottoscrizione dell’atto di cui al punto 1) apportandovi tutte le modifiche ed integrazioni di natura formale, tecnica e giuridica che si rendessero necessarie ed opportune;
3) di demandare ad una successiva variazione di bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019- 2021, da adottare in seguito alla comunicazione da parte di UNITN dell’approvazione delle selezioni bandite ai sensi dell’art. 1, comma 3, dello schema di atto aggiuntivo allegato, le conseguenti variazioni compensative dei costi complessivi a carico della FEM, anche in applicazione delle condizioni, dei termini e delle modalità che disciplinano le attività del C3A stabilite nella seconda convenzione attuativa di data 15 febbraio 2017;
4) di rinviare, con l’eccezione dell’oggetto, la pubblicazione del presente provvedimento all’avvenuta sottoscrizione dell’atto di cui al punto 1).
=== o O o ===
Adunanza chiusa ad ore 19:50. Verbale letto, approvato e sottoscritto.
AR/x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx CI/x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx ArP/x.xx Xxxxxx Xxxxxxx FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx - x.xx Segrè
SCHEMA DI SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 6 OTTOBRE 2016
*
La presente Convenzione per l’istituzione e il finanziamento di sei ulteriori rapporti di lavoro per le attività di didattica e ricerca del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente (di seguito per brevità definita anche soltanto “Convenzione”) è stipulata,
TRA
A. Fondazione Xxxxxx Xxxx, con sede legale in xxx X. Xxxx, 0 - 00000 X. Xxxxxxx xxx'Xxxxx (XX), P.IVA 02038410227, in persona del suo presidente pro tempore, xxxx. Xxxxxx Xxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
del 2019 (di seguito, per brevità, indicato come “FEM”),
da una parte,
E
B. Università degli Studi di Trento, con sede legale in xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, C.F./P.IVA 00340520220 in persona del suo Rettore pro tempore, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (di seguito, per brevità, indicato come “UNITN”),
dall’altra,
di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.
PREMESSO CHE
a) FEM e UNITN, nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, hanno stipulato in data 22 dicembre 2015 una convenzione quadro finalizzata alla istituzione di un Centro di cui all’art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo, nel quale sviluppare attività di interesse comune nell’ambito della ricerca e della didattica descritte nella Convenzione quadro medesima. In base a tale Convenzione quadro, a fronte dell’impegno da parte di UNITN a procedere con l’attivazione del Centro, FEM si è impegnata a finanziare integralmente posizioni per personale docente e ricercatore da assegnare al Centro medesimo;
b) Il Centro istituito con la convenzione quadro di cui alla lettera precedente è stato denominato di comune accordo tra le Parti: in italiano, “Centro Agricoltura Alimenti Ambiente” – acronimo “C3A”; in inglese, “Center Agriculture Food Environment” – acronimo “CAFE” (di seguito, per brevità, indicato come “C3A”);
c) In attuazione della convenzione quadro di cui alla lettera a), le Parti hanno stipulato in data 6 ottobre 2016 una convenzione finalizzata a definire i primi aspetti concernenti le modalità di collaborazione reciproca in relazione, fra l’altro, al finanziamento dell’organico docenti del C3A, alla sua sede, alla attivazione delle relative procedure selettive, alla gestione del personale docente, alla attivazione delle unità miste di ricerca e al regime di titolarità dei risultati di ricerca conseguiti nell’ambito delle attività di ricerca di tale Centro;
d) Con la sottoscrizione di una ulteriore convenzione operativa in data 15 febbraio 2017, FEM e UNITN hanno concordato più in dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di disciplina delle attività del C3A con particolare riferimento ai seguenti aspetti: individuazione degli spazi da destinare alle attività del C3A; ulteriori risorse umane a disposizione del C3A e trattamento economico aggiuntivo dei docenti; regime di affiliazione dei docenti del C3A a FEM; regole attuative in tema di titolarità dei
risultati della ricerca, gestione e valorizzazione;
e) FEM e UNITN, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 5, della convenzione di cui alla lettera c), con atto aggiuntivo del 22 febbraio/19 marzo 2018 hanno definito l’istituzione e il finanziamento di due ulteriori rapporti di lavoro per le attività di didattica e ricerca del C3A ai fini del suo potenziamento, con particolare riferimento a n. 2 (due) posizioni di professore associato, nel settore concorsuale 05/C1 ECOLOGIA, ssd BIO/07; e nel settore concorsuale 07/H3 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI, ssd VET/06.
f) FEM e UNITN, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 5, della convenzione di cui alla lettera c), intendono definire l’istituzione e il finanziamento di sei ulteriori rapporti di lavoro per le attività di didattica e ricerca del C3A ai fini del suo potenziamento, con particolare riferimento a n. 6 (sei) posizioni di professore associato, disciplinando nella presente Convenzione i relativi e peculiari aspetti.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 – Impegni delle Parti
1. FEM si impegna, in conformità ai propri fini istituzionali e al fine di finanziare l’attivazione di n. 6 (sei) posizioni di professore associato da assegnare al C3A, a versare a UNITN un contributo aggiuntivo annuo massimo di euro 418.306,29 (quattrocentodiciottomilatrecentosei/29), corrispondente al costo complessivo per 12 (dodici) mesi delle posizioni citate in premessa, nella classe di inquadramento iniziale e nell’ipotesi di opzione per il regime di tempo pieno esercitata dai titolari. FEM si impegna a finanziare integralmente il costo di tali sei posizioni per la durata di tale Convenzione ed in ogni caso del rapporto di lavoro dei titolari, comprese le ulteriori cifre che verranno corrisposte da UNITN a seguito di maggiorazioni economiche previste ai sensi di legge.
2. In funzione delle necessità del C3A e comunque entro il contributo annuo indicato dal presente articolo, il finanziamento di FEM dovrà essere destinato da UNITN esclusivamente all’istituzione e al finanziamento dei seguenti n. 6 (sei) rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le attività di didattica e ricerca del C3A, e precisamente: da individuarsi nei 7 seguenti settori scientifico disciplinari:
a) il settore concorsuale 05/A2 (FISIOLOGIA VEGETALE), settore scientifico disciplinare BIO04 (FISIOLOGIA VEGETALE);
b) il settore concorsuale 07/F1 (Scienze e Tecnologie Alimentari), settore scientifico disciplinare AGR15 (Scienze e Tecnologie Alimentari);
c) il settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM01 (Chimica Analitica);
d) il settore concorsuale 03/D1 (CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI), settore scientifico disciplinare CHIM10 (Chimica degli alimenti);
e) il settore concorsuale 07/E1 (CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA), settore scientifico disciplinare AGR07 (Genetica agraria);
f) settore concorsuale 07/D1 (PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA), settore scientifico disciplinare AGR12 (PATOLOGIA VEGETALE);
g) il settore concorsuale 07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali), settore scientifico disciplinare AGR03 (Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.
3. UNITN si impegna, entro il 30 novembre 2019 dalla stipula della presente Convenzione, con oneri integralmente a proprio carico e secondo quanto prevede l’art. 4 del proprio regolamento di Ateneo:
a) ad espletare senza indugio le procedure selettive finalizzate al reclutamento del personale finanziato da FEM con la presente Convenzione; e
b) a perfezionare con i soggetti vincitori delle selezioni comparative i prescritti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In caso di mancato rispetto, per qualsiasi motivo, da parte di UNITN dei termini sopra indicati ovvero qualora uno o più rapporti debbano essere interrotti prima della naturale scadenza, FEM inviterà UNITN – con comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno – ad attivare i rapporti di lavoro mancanti. Decorso infruttuosamente il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, qualsiasi impegno di FEM in proposito si intende privo di effetti.
4. Le Parti convengono che il contenuto del bando con cui vengono indette le sopra citate procedure di selezione deve essere preventivamente condiviso e approvato da FEM.
Art. 2 – Durata
La durata della presente Convenzione è concordata tra le Parti in 15 (quindici) anni a partire dalla data di sua ultima sottoscrizione.
Art. 3 – Rinvio
Per tutto quanto non stabilito dalla presente Convenzione, le Parti rinviano a quanto concordato – rispettivamente e per quanto di ragione – nelle convenzioni di cui alle lett. a), c), d) delle premesse.
Art. 4 - Comunicazioni
Le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche relative all’esecuzione della presente Convenzione dovranno essere effettuate mediante raccomandata ovvero posta elettronica certificata (PEC) diretta alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili:
- Se diretta a FEM:
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Fondazione Xxxxxx Xxxx
Xxx X Xxxx 0 - 00000 Xxx Xxxxxxx all’Adige (TN) - PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
- Se diretta a UNITN:
xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx
Università degli Studi di Trento - Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Art. 5 - Disposizioni generali
1. La presente Convenzione può essere modificata solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.
2. Le Parti espressamente dichiarano che la presente Convenzione costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente trattativa.
3. La presente Convenzione ed i diritti da essa derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso dell’altra Parte.
4. Lo scioglimento della Convenzione, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva, né potrà avere come effetto quello di liberare la Parte, che vi sia tenuta, dall’adempimento di obbligazioni a quella data maturate e non ancora eseguite.
5. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 6 - Registrazione e spese
La presente Convenzione sarà redatta in duplice originale, perfezionata mediante sottoscrizione autografa e inviata a mezzo posta elettronica certificata. La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso e tassa fissa ai sensi delle disposizioni applicabili del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono a carico di entrambe le Parti per l’originale di rispettiva spettanza.
San Xxxxxxx all’Adige,
FONDAZIONE XXXXXX XXXX
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx -
Trento,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
IL RETTORE
- xxxx. Xxxxx Xxxxxxx -
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx - x.xx Segrè