DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009 Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti importi di valore per la loro effettuazione in economia o a trattativa privata. (Decreto n. 8/2009). (09A07707)
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 00 giugno 2009
Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti
di lavori e forniture di beni e servizi, nonche di tipologie e
importi di valore per la loro effettuazione in economia o a
trattativa privata. (Decreto n. 8/2009). (09A07707)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, ed in particolare l'art. 29,
comma 4, che affida a un regolamento la definizione delle procedure
per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni
e servizi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'individuazione dei
lavori, forniture e servizi che, per tipologie o per importi di
valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata;
Visto il testo unico delle disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante le
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994,
n. 680, recante «Regolamento per il coordinamento delle norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi concernenti la
sicurezza dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, concernente il «Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
Visti gli articoli 14 e 57 della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, che escludono
dall'applicazione della direttiva gli appalti pubblici dichiarati
segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da
speciali misure di sicurezza o quando cio' sia necessario ai fini
della tutela di interessi essenziali dello Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 2, 3
e 4, del 1° agosto 2008, che disciplinano rispettivamente
l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici del DIS, dell'AISE e
dell'AISI;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5,
adottato in data 1° agosto 2008, recante disposizioni in materia di
contabilita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;
Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007 che consente l'adozione
di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in
assenza del parere del Consiglio di Stato;
Considerato che le esigenze di segretezza e sicurezza che connotano
l'attivita' degli organismi per la tutela degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato richiedono la definizione di procedure
differenziate per lo svolgimento dell'attivita' contrattuale in
aderenza ai principi fissati dalla citata direttiva europea;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica,
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) legge, la legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;
c) Autorita' delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro
senza portafoglio cui il Presidente puo' delegare i compiti a lui
attribuiti in via non esclusiva;
d) codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
e) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui
all'art. 4 della legge;
f) AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui
all'art. 6 della legge;
g) AISI, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui
all'art. 7 della legge;
h) organismi, il DIS, l'AISE e l'AISI;
i) Direttore, il Direttore generale del DIS e i Direttori
dell'AISE e dell'AISI;
l) struttura amministrativa, la struttura cui sono affidate
nell'ambito di ciascun organismo le procedure di esecuzione della
spesa;
m) struttura tecnica, tutte le strutture che, nella materia di
competenza, predispongono programmi, capitolati tecnici e provvedono
alla gestione tecnica dei contratti, ovvero concorrono a tale
attivita';
n) strutture decentrate, i centri operativi e, per particolari
esigenze, le articolazioni dell'AISE e dell'AISI.
2. Nelle attivita' precontrattuali, contrattuali e di esecuzione,
il DIS, l'AISE e l'AISI adottano le denominazioni convenzionali
stabilite con determinazione del Presidente del Consiglio dei
ministri, o dell'Autorita' delegata, ove istituita.
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le procedure per la stipula di
contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS,
dell'AISE e dell'AISI nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
17 del codice, e individua i lavori, le forniture ed i servizi che,
per importo di valore, possono essere effettuati in economia o a
trattativa privata dagli stessi organismi.
Art. 3.
Acquisto di beni e servizi ed esecuzione di lavori Principi generali
1. Per la protezione degli interessi essenziali alla sicurezza
dello Stato, che impongono speciali misure di segretezza e sicurezza,
nonche' per assicurare la necessaria tempestivita' all'attivita'
degli organismi, l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di
lavori sono effettuati con la procedura di spesa in economia ovvero
mediante contratti a trattativa privata, secondo le modalita'
previste nel presente decreto e nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, correttezza e parita' di trattamento.
2. L'esecuzione di lavori comunque relativi alla realizzazione o
ristrutturazione delle sedi degli organismi, nonche' di ogni altra
loro infrastruttura di cui al punto 10 dell'Allegato al d.P.C.M. 8
aprile 2008, recante «Criteri per l'individuazione delle notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle
cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di
Stato», rientra nel novero delle opere destinate alla difesa
nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. L'affidamento di tali lavori e' disciplinato dal presente
regolamento.
3. L'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori fino al
limite di € 300.000,00 I.V.A. esclusa, sono effettuati, in via
generale, con la procedura di spesa in economia. Per le spese
eccedenti il predetto limite si procede a trattativa privata.
4. Il limite di cui al comma 3 e' aggiornato ogni cinque anni con
provvedimento del Direttore generale del DIS sulla base dell'indice
nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
5. In relazione alle diverse tipologie di acquisto di beni e
servizi e di esecuzione di lavori, gli organismi possono individuare
nella lettera d'invito, in quanto applicabili e compatibili con le
esigenze di riservatezza e sicurezza, i Capitolati Generali d'Oneri
fra quelli in uso presso le amministrazioni statali e ogni altra
disposizione legislativa e regolamentare che disciplini la materia
della prestazione.
6. Gli organismi hanno la facolta' di utilizzare le convenzioni
quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni per l'acquisizione di beni e servizi, sempre
che le concrete condizioni e modalita' di fornitura risultino
compatibili con le esigenze di segretezza, sicurezza e tempestivita'.
7. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori sono
sottoposte al solo controllo successivo della Corte dei conti ai
sensi dell'art. 17, comma 7, del codice e non sono soggette agli
obblighi di comunicazione e all'attivita' di vigilanza di cui agli
articoli 6 e 7 del codice.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del codice, sono sottratti
all'accesso gli atti relativi agli appalti segreti o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza.
Art. 4.
Imprese fornitrici
1. Le imprese fornitrici degli organismi sono individuate tra
quelle in possesso dell'abilitazione di sicurezza. Il possesso
dell'abilitazione e' richiesto anche nel caso di ricorso al
subappalto.
2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, nel caso di
acquisizione di beni e servizi non significativi ai fini della tutela
della riservatezza. In tale ipotesi la scelta del contraente avviene
previo esperimento di gara informale alla quale e' invitato un numero
di imprese superiore al limite di cui all'art. 5, comma 2, delle
quali sia stata comunque verificata la correttezza commerciale e la
capacita' tecnica, nonche' l'assenza di controindicazioni anche nei
confronti dei titolari, amministratori o legali rappresentanti e
degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.
3. Nell' ottica di garantire ampia ed effettiva concorsualita' alle
gare informali, gli organismi si avvalgono di un «Elenco Fornitori»
nel cui ambito, distintamente per i settori merceologici di
pertinenza, vengono iscritte imprese in possesso dei requisiti di cui
ai commi 1 e 2. Gli organismi esercitano una costante azione di
monitoraggio e di vigilanza finalizzata all'arricchimento ed
all'implementazione dei dati informativi del citato «Elenco
Fornitori».
4. L'impresa invitata puo' chiedere di essere autorizzata a
presentare offerta quale mandataria di un raggruppamento temporaneo,
del quale deve indicare i componenti. Gli organismi, entro i
successivi dieci giorni si pronunziano sull'istanza dopo aver
verificato la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi;
la mancata risposta nel predetto termine equivale a diniego
dell'autorizzazione.
Art. 5.
Gare informali e trattative preliminari
1. Le gare informali, le trattative preliminari e l'acquisizione
delle offerte sono effettuate dalla struttura amministrativa, previa
acquisizione di apposite specifiche ovvero di capitolati predisposti
dalle competenti strutture tecniche, con l'indicazione di massima
delle imprese specializzate nei singoli settori merceologici. Le
acquisizioni delle offerte e le trattative preliminari sono svolte
con ciascuna impresa separatamente.
2. La scelta del contraente avviene previo esperimento di una gara
informale cui sono invitate almeno cinque imprese, se sussistono in
tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del
contratto.
3. La migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo
xxx' basso o con il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa. Tra i criteri viene individuato ed indicato nella
lettera d'invito quello piu' adeguato in relazione alle
caratteristiche dell'oggetto del contratto. L'aggiudicazione puo'
effettuarsi anche in presenza di una sola offerta valida.
4. Si prescinde dalla gara informale di cui al comma 2 nei seguenti
casi:
a) qualora la negoziazione con piu' di un operatore non sia
compatibile con le esigenze di segretezza;
b) qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) qualora i prodotti in acquisizione siano fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione, studio o sviluppo o messa
a punto anche di prodotti di serie;
d) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti
d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione ad
acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta'
tecniche sproporzionate;
e) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese;
f) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel
progetto ne' nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza
imprevista, siano diventati necessari per l'esecuzione dell'opera o
del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche'
aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
f 1.) tali lavori o servizi complementari non possono essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
f 2.) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per
lavori o servizi complementari non superi il 50 per cento
dell'importo del contratto iniziale;
g) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del
contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi ad
un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
contratto aggiudicato a seguito di gara informale; in questa ipotesi
il ricorso al medesimo operatore economico e' consentito solo nei tre
anni successivi alla stipulazione del contratto originario;
h) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza,
derivante da circostanza imprevista, non sia compatibile con lo
svolgimento della gara informale;
i) quando devono essere presi in affitto specifici e determinati
locali per esigenze di servizio.
5. Il ricorso alle deroghe di cui al comma 4 e' effettuato previa
documentata istruttoria tecnica.
Art. 6.
Selezione delle offerte e commissioni giudicatrici
1. La valutazione delle offerte e' demandata ad una commissione
giudicatrice presieduta da un dirigente dell'organismo. La
composizione della commissione e' stabilita con xxxxxxxx
provvedimento del Direttore o del dirigente delegato.
2. Non e' necessaria la commissione giudicatrice quando:
a) la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo
xxx' basso. In tale ipotesi la rilevazione del prezzo piu' basso puo'
essere affidata ad un organo costituito nell'ambito della struttura
amministrativa che, aperti contestualmente i plichi ricevuti e
verificata la documentazione presentata, propone l'aggiudicazione in
favore dell'impresa risultata migliore offerente;
b) devono essere sottoscritti contratti per adesione ovvero per la
partecipazione a corsi o seminari di addestramento, ovvero per
abbonamento a banche dati o pubblicazioni, i cui prezzi rispondono a
condizioni economiche standardizzate per le pubbliche
amministrazioni.
3. Nel caso in cui, in base ad elementi specifici, un'offerta
appaia anormalmente bassa, l'organismo richiede all'offerente le
giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi
costitutivi dell'offerta stessa.
4. Non si procede ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Nei casi di prestazione di lavori e di forniture di beni e
servizi particolarmente complessi, laddove vi sia carenza di
personale in possesso di specifiche professionalita', in luogo della
commissione giudicatrice di cui al comma 1, xxx' essere nominata
un'apposita commissione, integrata anche da esperti esterni agli
organismi, purche' in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 7.
Disposizioni particolari per i servizi in economia
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono
effettuarsi mediante:
a) amministrazione diretta;
b) cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e
con personale degli organismi.
3. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. Le esigenze da soddisfare con il ricorso alla procedura in
economia sono indicate nel relativo atto autorizzativo.
5. Nelle procedure di spesa in economia, oltre ai casi elencati
all'art. 5, comma 4, si prescinde dallo svolgimento di una gara
informale per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a
€ 20.000,00, I.V.A. esclusa, e per l'esecuzione di lavori di
importo inferiore a € 40.000,00, I.V.A. esclusa. In caso di piu'
operazioni analoghe e contestuali si ha riguardo al loro ammontare
complessivo.
6. Il ricorso all'acquisizione in economia, prescindendo dallo
svolgimento di una gara informale, e' consentito, altresi', nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in
corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento della
formalizzazione del nuovo contratto, nella misura strettamente
necessaria;
d) urgenza derivante da eventi oggettivamente imprevedibili, al
fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico e culturale.
Art. 8.
Disposizioni particolari per la stipulazione
1. Gli organismi stipulano i contratti a seguito di trattativa
privata, ai sensi degli articoli precedenti, senza l'assistenza
dell'ufficiale rogante. I contratti sono stipulati dalla struttura
amministrativa e approvati dal Direttore o dai dirigenti
eventualmente delegati con apposito provvedimento del Direttore.
2. In luogo dei pareri di organi esterni previsti dalla normativa
vigente, viene acquisito il preventivo parere di apposita
commissione, composta da personale dipendente in possesso delle
specifiche professionalita', ove necessario integrata da esperti di
settore in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 9.
Disposizioni particolari per l'esecuzione di lavori
1. I lavori di minuto mantenimento dei locali e degli impianti
fissi comunque acquisiti possono essere eseguiti con personale e
mezzi degli organismi, con la procedura in economia, in
amministrazione diretta.
2. I nuovi lavori, i lavori di manutenzione straordinaria e quelli
di adattamento di locali ed impianti indicati al comma 1, nonche' i
lavori di manutenzione ordinaria non eseguibili direttamente dalle
strutture tecniche degli organismi, sono affidati a imprese esterne
in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, secondo le procedure
stabilite dal presente decreto e sulla base di capitolati tecnici
redatti dalla struttura tecnica. Tali capitolati costituiscono parte
integrante sia dei contratti che delle lettere d'ordine.
3. La data di decorrenza di contratti e lettere d'ordine e'
stabilita nel verbale d'inizio lavori sottoscritto dall'impresa
contraente, in contraddittorio con il direttore dei lavori, nel
termine di 45 giorni dall'avvenuta scelta del contraente.
Art. 10.
Contratti a quantita' indeterminata
1. La fornitura di beni e servizi per il supporto tecnico-logistico
degli organismi, qualora vi siano obiettivi elementi che impediscano
l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli
oneri, e' effettuata mediante contratti a quantita' indeterminata,
fermo restando il tetto massimo di spesa predeterminato.
Art. 11.
Acquisti all'estero
1. Per soddisfare particolari esigenze di carattere istituzionale,
gli organismi ricorrono al mercato estero per acquisire beni e
servizi che, per le specifiche caratteristiche, non siano reperibili
sul territorio italiano ovvero la cui acquisizione sul mercato
nazionale risulti economicamente non conveniente.
2. I contratti di acquisizione di beni e servizi, conclusi anche
attraverso l'adesione a condizioni generali di contratto, sono
disciplinati dalle norme del diritto dello Stato estero e dalle
corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.
3. Per le acquisizioni presso il mercato estero, gli organismi
possono avvalersi della collaborazione delle rappresentanze
diplomatiche o degli uffici consolari presenti sul territorio.
Art. 12.
Competenze di impegno e limiti
1. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi
occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture
centrali e periferiche degli organismi sono disposte dal Direttore o
dai dirigenti eventualmente delegati, entro i limiti di spesa loro
attribuiti.
Art. 13.
Procedure di dettaglio per l'acquisto di beni e servizi e per
l'esecuzione di lavori. Garanzie
1. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di
importo superiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa, avviene previa
stipulazione di contratto a mezzo di scrittura privata tra l'impresa
prescelta e l'amministrazione rappresentata dal responsabile della
struttura amministrativa.
2. Per tali contratti, le imprese contraenti dovranno costituire
una garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo
comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
dell'organismo. La garanzia fideiussoria e' svincolata dopo che il
contraente ha soddisfatto gli obblighi contrattuali ed e' stato
liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia.
3. Per le spese di importo inferiore al limite di cui al comma 1,
le prestazioni possono essere acquisite mediante lettera d'ordine,
che contenga tutti gli elementi identificativi delle prestazioni
medesime, il relativo prezzo nonche' le clausole cui sono
assoggettate. La lettera d'ordine deve essere sottoscritta per
accettazione dall'impresa fornitrice. L'esecuzione della prestazione
nel termine fissato costituisce tacita accettazione del relativo
ordine.
Art. 14.
Ordinazione della spesa
1. Le ordinazioni sono fatte per iscritto a firma del responsabile
della struttura amministrativa. Dell'avvenuta ordinazione e' data
comunicazione alla struttura tecnica che ha richiesto i lavori ovvero
la fornitura di beni e servizi.
Art. 15.
Esecuzione contrattuale
1. L'esecuzione delle prestazioni negoziali, ad esclusione degli
aspetti relativi alla sicurezza demandati alle competenti strutture,
e' affidata alle strutture tecniche competenti per materia, che sono
responsabili dell'eventuale sorveglianza e del rispetto dei termini
contrattuali, indicati nell'ordine di commessa inviato all'impresa
fornitrice od esecutrice.
2. La decorrenza del termine per i lavori, per la fornitura di beni
e di servizi, qualora preventivamente non determinabile, e' stabilita
dalla struttura tecnica cui e' affidata l'esecuzione del contratto,
che ne informa tempestivamente la struttura amministrativa.
3. Le strutture tecniche competenti trasmettono a quella
amministrativa, al termine dell'esecuzione, l'attestazione di
regolarita'.
Art. 16.
Collaudo
1. L'attestazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni
contrattuali e' dichiarata da una commissione di collaudo
appositamente nominata per spese di importo superiore a €
50.000,00, I.V.A. esclusa.
2. La commissione di collaudo si compone di un presidente e di due
membri, individuati rispettivamente tra i dirigenti ed il personale
in possesso di preparazione tecnica adeguata. Uno dei membri svolge
anche le funzioni di segretario. In caso di prestazioni effettuate
presso territori all'estero, il collaudo puo' essere effettuato anche
da singoli collaudatori appositamente nominati.
3. Nei casi di prestazioni particolarmente complesse, laddove vi
sia carenza di personale in possesso di specifiche professionalita',
la commissione di collaudo puo' essere integrata da esperti esterni,
in possesso di abilitazione di sicurezza.
4. Per le prestazioni effettuate direttamente presso le strutture
decentrate, i membri della commissione vengono prescelti tra il
personale delle medesime, con l'eventuale integrazione di personale
tecnico degli organismi.
5. Per i lavori di importo fino a € 500.000,00, I.V.A.
esclusa, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di
regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il limite di € 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, e' in
facolta' degli organismi di sostituire il certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione.
6. Per il collaudo di sistemi informatici, apparati e software, si
applicano, in quanto compatibili, le norme dei capitolati predisposti
in base alla vigente normativa.
7. Per i materiali di consumo pronti in commercio il verbale di
collaudo e' sostituito da apposita dichiarazione di buona provvista
dell'organo ricevente.
Art. 17.
Fondi di dotazione
1. Il Direttore puo' attribuire fondi di dotazione ai responsabili
delle strutture decentrate.
2. I responsabili delle strutture decentrate, utilizzando i
predetti fondi, provvedono alle rispettive spese di funzionamento.
3. Rientrano fra le spese di funzionamento quelle occorrenti per
l'acquisto di beni durevoli e di facile consumo, nonche' le spese per
l'ordinaria manutenzione della sede e per la riparazione degli
automezzi, di materiali di telecomunicazione e di supporto
tecnico-operativo, il cui importo non superi i limiti di spesa
stabiliti dal Direttore con apposito provvedimento e sempre nel
rispetto delle assegnazioni annuali. Le spese che superino i suddetti
limiti sono autorizzate dall'organo competente per limite di spesa.
Qualora tali spese attengano a materiali o lavori risalenti alla
competenza delle strutture tecniche, prima di concedere
l'autorizzazione l'organo competente in relazione all'ordinamento di
ciascun organismo puo' acquisire il parere delle medesime
articolazioni tecniche.
4. Alle spese effettuate con i fondi di dotazione si provvede senza
alcuna formalita'.
5. Ogni struttura munita di fondo di dotazione rende mensilmente il
conto amministrativo e trasmette la documentazione giustificativa al
funzionario delegato per il tramite della struttura amministrativa.
Art. 18.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento non sara' sottoposto al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi
dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17
delle legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato
il d.P.C.M. 30 luglio 2003, recante «Acquisizione di beni e servizi
ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata,
per gli organismi di informazione e sicurezza».
3. Le acquisizioni di beni e servizi e l'esecuzione di lavori i cui
procedimenti di spesa siano stati formalmente gia' avviati alla data
di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate
dal citato d.P.C.M. 30 luglio 2003.
4. Con separato provvedimento sono definite le disposizioni
organizzative e procedurali per l'attuazione delle norme contenute
nel presente decreto.
Roma, 12 giugno 2009
Il Presidente: Xxxxxxxxxx