CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
REGIONE TOSCANA CONSIGLIO REGIONALE
Direzione di Area – Organizzazione e Risorse
Settore Sedi Logistica e Interventi per la Sicurezza
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
relativo a:
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI ART. 59 D.LGS. 163/2006, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI PRESSO LE SEDI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (CIG 60065509DB)
PARTE PRIMA – NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
Art. 1 – Oggetto 4
Art. 2 – Importo complessivo massimo dell’Accordo Quadro 5
Art. 3 – Durata dell’Accordo Quadro 7
Art. 4 – Aree di Intervento 7
Art. 5 – Aggiudicazione e modalità di stipula dell’Accordo Quadro 7
Art. 6 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro 8
Art. 7 - Patto d’integrità 8
Art. 8 - Conoscenza delle condizioni di appalto 9
Art. 9 – Contratti applicativi - Ordini di Lavoro 9
Art. 10 – Caratteristiche delle prestazioni e oneri a carico dell’appaltatore 10
Art. 11 – Modalità di espletamento degli interventi 11
PARTE SECONDA – NORME GENERALI 11
Art. 12 – Osservanza di disposizioni di legge e regolamenti 11
Art. 13 – Sede operativa dell’Appaltatore 12
Art. 14 – Recapiti dell’appaltatore 13
Art. 15 - Cauzione definitiva 13
Art. 16 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 14
Art. 17 – Recesso dall’Accordo Quadro 15
Art. 18 – Cause di risoluzione 15
Art. 19 – Causa risolutiva espressa 16
Art. 20 – Cessione dell’Accordo Quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto 16
Art. 21 – Accordo bonario 17
Art. 22 – Denuncia dell’appalto agli enti previdenziali e assistenziali 17
Art. 23 – Subappalto 17
Art. 24 – Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti 19
Art. 25 – Oneri contrattuali 19
Art. 26 – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 19
Art. 27 - Responsabilità dell’Appaltatore per danni e per vizi e difformità dell'opera eseguita 20
Art. 28 - Consegna dei lavori 20
Art. 29 - Esecuzione dei lavori 20
Art. 30 – Direzione Lavori: controllo e vigilanza in corso di esecuzione dell’appalto 21
Art. 31 - Personale incaricato dall’Appaltatore – Direttore tecnico 23
Art. 32 - Personale da impiegare nei lavori 23
Art. 33 - Norme a tutela del personale dipendente 24
Art. 34 – Norme di Sicurezza 24
PARTE TERZA – PRESCRIZIONI TECNICHE 26
Art. 35 - Materiali e apparecchiature verificare codice appalti 26
Art. 36 - Obbligo di utilizzo di materiale riciclato 27
PARTE QUARTA – PREZZI E PAGAMENTI 28
Art. 37 - Determinazione di nuovi prezzi 28
Art. 38 - Norme per la contabilizzazione delle opere 28
Art. 39 – Pagamenti in acconto 28
Art. 40 - Conto finale 29
Art. 41 - Certificato di regolare esecuzione 30
Art. 42 - Rilascio certificazione di esecuzione lavori 30
ALLEGATI:
- Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI)
- Modello di Ordine di Lavoro (art. 9 CSA)
PARTE PRIMA – NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente capitolato speciale ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D. Lgs. 163/2006, inerenti i lavori di manutenzione ordinaria facenti capo alla categoria di “edili”.
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono prestazioni oggetto del presente appalto:
Demolizioni e rimozioni:
- rimozione di pareti mobili, porte, infissi in legno e similari, alluminio anodizzato, in ferro e similari;
- rimozione di pavimentazioni, rivestimenti, apparecchi dei servizi igienici, soglie, pedate, alzate, battiscopa e similari;
- spicconatura di intonaco;
- rimozione di controsoffitti;
- rimozione di tramezzature non portanti intonacate;
- smontaggio di cassonetti, rulli, coprirulli, persiane, telai e controtelai;
- rimozione di carta da parati;
- sfondi di modesta entità e tracce in genere per passaggio di cavi, condotte e pozzetti;
- trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni eseguite;
Riparazioni-integrazioni edili:
- Rappezzi di pavimenti, rivestimenti e fondi di posa;
- Opere edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell’involucro edilizio esistente;
- Interventi edili limitati di ripristino, modifica e adattamento di spazi interni;
- Riparazione, sostituzione, ampliamento elementi di controsoffitto;
- Sostituzione pavimenti e rivestimenti ammalorati;
- Interventi edili limitati per ridistribuzione spazi interni;
- Risanamento localizzato ambientale interno;
- Rifacimento localizzato di servizi igienici;
- Rifacimento di intonaci;
- Lavori di zoccolatura, soglie, pedate, alzate, battiscopa e similari;
- Fissaggio di servizi igienici, attrezzi da bagno e scaldabagni;
- Interventi su murature non portanti per apertura e chiusura di varchi di passaggio;
- Rifacimento di tramezzature non portanti;
- Interventi di isolamento;
- Interventi su massetti di sottofondo;
- Interventi di modesta entità su scale di sicurezza e di servizio;
- Posa in opera di cordonature prefabbricate non portanti;
- Posa in opera di pavimentazione (in locali interni o in aree esterne) e similari;
- Piccoli interventi su strutture in cemento;
Opere da pittore
- Lavori di verniciatura, stuccatura e scartavetratura su opere in legno e ferro;
- Ripristini di tinteggiature e verniciature interne ed esterne;
- Lavori di tinteggiatura di pareti e soffitti;
- Lavori di tinteggiatura di zone esterne;
- Esecuzione di partizioni interne, velette, soffitti in cartongesso;
- Interventi su coperture, opere di xxxxxxxxxx, scarichi;
- Riparazione e modeste sostituzioni di manti impermeabili ed opere complementari;
- Riparazione e modesti interventi di sostituzione manti di coperture in tegole, metalliche e limitate porzioni di orditure secondarie;
- Revisione e modesti interventi di sostituzione lattonerie ammalorate;
- Pulizie di coperture e sistemi di convogliamento acqua, pozzetti e intercapedini;
- Spurghi, pulizie e ripristini reti di scarico e pozzetti;
- Revisione, integrazione, sostituzione di componenti e reti idrico sanitarie;
Serramenti
- Revisione e riparazione di componenti in legno, ferro, alluminio e PVC;
- Sostituzione, nuova fornitura ed installazione di carpenteria metallica e componenti in legno, ferro, alluminio,
- PVC e vetro;
- Riparazione vetrate su infissi in genere;
- Siliconatura e sigillatura di vetri e similari;
- Fissaggio di bacheche e similari;
Noleggio di ponte mobile di servizio, fino all’altezza di mt 4,00, per eseguire le lavorazioni in sicurezza.
I lavori sono riconducibili alla categoria unica OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, ai sensi dell’All. A del D.P.R. n. 207/2010.
3. Le prestazioni richieste sono da eseguirsi nelle sedi in uso al Consiglio Regionale della Toscana, elencate al successivo art. 4.
4. Gli interventi di manutenzione non sono predeterminati nel numero e la quantità di prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità della Stazione Appaltante, fermi restando importo complessivo e durata dell’Accordo Quadro. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
5. Tutti gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo Quadro saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi che saranno rubricati dal Direttore dei Lavori con la forma e le modalità indicate al successivo Art. 9.
Art. 2 – Importo complessivo massimo dell’Accordo Quadro
1. Il presente appalto si intende stipulato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Per le opere oggetto del presente capitolato l’importo massimo complessivo presunto ammonta ad € 118.200,00 (Euro centodiciottomiladuecento/00) al netto di IVA, di cui
€ 4.726,23 (Euro quattromilasettecentoventisei/23) al netto di IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 131 D.Lgs. 163/2006.
IMPORTO A BASE DI GARA (A)+ (B) di cui: | € 122 926,23 |
Importo totale dei lavori soggetti a ribasso (A) | € 118 200,00 |
Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso (B) | € 4 726,23 |
A disposizione per: | |
Contributo a AVCP per importi posti a base di gara | |
uguale o maggiori a € 40.000,00 e inferiore a € | |
150.000,00 | € 30,00 |
I.V.A. 22% su € 122 926,23 | € 27 043,77 |
TOTALE FINANZIAMENTO | € 150 000,00 |
3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà determinato dalle prestazioni e dalle forniture che saranno effettuate sulla base delle richieste della Stazione Appaltante, applicando alle stesse il relativo prezzo contrattuale. Il prezzo contrattuale è determinato applicando il ribasso percentuale unico e uniforme di cui all’art. 5, comma 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto sull’Elenco prezzi unitari posto a base di gara, individuato nel Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana della Provincia di Firenze in vigore alla data dell’invio della lettera d’invito. Quando sia necessario eseguire lavori o adoperare materiali non previsti nell’Accordo Quadro o con caratteristiche diverse, si procede alla determinazione dei nuovi prezzi con le modalità indicate nel successivo art. 37 “Determinazione nuovi prezzi”.
4. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso; la stima di tali oneri è stata effettuata basandosi sulla tipologia delle lavorazioni previste, non conoscendo le caratteristiche delle singole prestazioni che saranno richieste. I corrispettivi effettivamente dovuti all’appaltatore saranno valutati in modo analitico sulla base delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori effettivamente adottate nel cantiere; il raggiungimento della cifra stanziata per gli oneri per la sicurezza non è garantito in quanto verranno liquidati esclusivamente i compensi relativi alle misure realmente poste in essere.
I costi della sicurezza verranno calcolati, a titolo esemplificativo, per:
- apprestamenti (ponteggi, tra battelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, recinzioni di cantiere etc);
- attrezzature;
- misure di coordinamento e preventive e protettive previste per le lavorazioni interferenti;
- mezzi e servizi di protezione collettiva
- informazione e formazione specifica dei rischi da interferenza presenti presso le sedi in uso al Consiglio Regionale in cui si presta l’opera
5. Sono a carico dell’Appaltatore e non dovuti dalla Stazione Appaltante gli oneri derivati dall’attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, ivi compreso il controllo sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme di protezione individuale.
6. La Stazione Appaltante non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo, pari a € 118.200,00 IVA esclusa e quindi l’Appaltatore non assume alcun diritto circa l’esaurimento dell’importo contrattuale o il raggiungimento di una determinata percentuale dello stesso. Nell’ipotesi, quindi, di interventi quantificabili in una somma complessiva inferiore all’importo massimo del contratto, nulla sarà dovuto all’esecutore a titolo di equo compenso o risarcimento danni per mancato guadagno. L’Appaltatore inoltre non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi. L’Appaltatore resta obbligato nel periodo di durata contrattuale ad eseguire interventi fino a concorrenza dell’importo massimo di € 118.200,00.
7. Ai sensi dell’art. 86 e per gli effetti dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006, il costo orario della mano d’opera cui si riferisce l’offerta dell’Appaltatore, non può essere inferiore all’importo dovuto alle maestranze in base al contratto applicato dall’Impresa.
Art. 3 – Durata dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale di cui al precedente art. 2 non sia raggiunto in tale termine. Esso cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, una volta che sia raggiunto l’importo massimo determinato al precedente art. 2.
2. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
Art. 4 – Aree di Intervento
1. Gli interventi che si renderanno necessari saranno individuati e distribuiti sugli immobili in uso o in locazione del Consiglio Regionale della Toscana, tutti nel comune di Firenze, di seguito elencati:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 0 |
Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 0 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 0 |
Palazzo Bastogi e palazzina interna, Via Cavour nn. 16 e 18 |
Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00 |
Palazzo Pucci e Palazzina interna, Via de’ Pucci n. 4 |
e si configureranno, pertanto, come cantieri temporanei separati ed indipendenti l’uno dall’altro da attivarsi di volta in volta da parte della Direzione Lavori mediante i contratti applicativi dell’Accordo Quadro.
2. L’Appaltatore, a insindacabile richiesta della Direzione Lavori, può essere chiamato a svolgere i lavori su diversi cantieri contemporaneamente in distinte ubicazioni e sedi, tra quelle sopra indicate.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di diminuire o di aumentare il numero delle sedi senza che l’Appaltatore possa avanzare pretesa di compensi aggiuntivi o di indennizzi.
Art. 5 – Aggiudicazione e modalità di stipula dell’Accordo Quadro
1. Ai sensi dell’art. 125, commi 6, lett. a) e 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 86 e 88, comma 1, lett. a) del R.I.A.C., l’affidamento dei lavori avverrà mediante cottimo fiduciario.
2. L’Appaltatore resta impegnato fin dal momento della presentazione dell’offerta, che ha natura irrevocabile.
3. L’aggiudicazione è effettuata ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 a favore dell’impresa che offrirà il prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico e uniforme sulle voci del Prezzario dei lavori pubblici della
Regione Toscana della Provincia di Firenze in vigore alla data dell’invio della lettera d’invito posto a base di gara come elenco prezzi di cui all’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
4. L’Accordo Quadro è stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006.
Art. 6 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro i seguenti documenti:
a) il presente Capitolato Speciale di appalto;
b) Elenco prezzi unitari, coincidente con il Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana della Provincia di Firenze in vigore alla data dell’invio della lettera d’invito;
c) l’Offerta Economica sottoscritta dall’Appaltatore;
d) il Patto d’Integrità sottoscritto dall’Appaltatore;
e) il DUVRI;
f) la garanzia fideiussoria;
g) il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS);
h) il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
Forma inoltre parte integrante dell’Accordo Quadro, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.
Art. 7 - Patto d’integrità
1. Il Consiglio Regionale della Toscana è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
2. Il Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Consiglio regionale della Toscana e dei partecipanti alla procedura di affidamento dell’appalto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura in oggetto. Gli stessi soggetti s’impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
3. Allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, il Consiglio Regionale della Toscana ha introdotto l'obbligo, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento per tutti i partecipanti alle procedura di affidamento, di sottoscrivere e allegare tra la documentazione amministrativa richiesta il Patto di integrità. Lo stesso costituisce parte integrante del contratto di appalto.
4. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Consiglio regionale della Toscana impiegati a qualsiasi titolo e ad ogni livello nell’espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
5. Il Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore.
Art. 8 - Conoscenza delle condizioni di appalto
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e comunali), di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e della normativa tecnica redatta dall’UNI anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.
2. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di accettare tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro; con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara altresì di possedere i mezzi necessari per l’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte con le più aggiornate tecniche d’intervento.
3. Nell’accettare i lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dà inoltre atto, senza riserva alcuna:
- di aver preso piena conoscenza delle Aree di Intervento di cui all’art. 4, risultante dal verbale di sopralluogo rilasciato dal funzionario referente dell’amministrazione nella fase di partecipazione alla procedura di gara di affidamento dell’Accordo Quadro;
- di aver valutato tutte le condizioni dei luoghi e degli impianti che possano concorrere alla valutazione dell’offerta oltre alle condizioni di viabilità e di accesso;
- di avere stimato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e i fattori che potrebbero, in qualche misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera sia delle forniture e dei noleggi;
- di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale di appalto e tutto quanto fornito dalla stazione appaltante al fine di valutare l’appalto in questione;
- di avere valutato che i prezzi indicati nell’allegato elenco prezzi, anche in considerazione dell’applicazione dell’art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006, siano adeguati e remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
Art. 9 – Contratti applicativi - Ordini di Lavoro
1. Con ogni contratto applicativo è data esecuzione all’Accordo Quadro.
2. Ciascun contratto applicativo - nella forma di Ordine di Lavoro - conterrà di regola le seguenti indicazioni:
- l’oggetto degli interventi da eseguire;
- la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
- l’area di esecuzione delle lavorazioni, le relative finalità e modalità esecutive;
- l’importo presunto dell’intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- il n. di giorni per la corretta esecuzione e ultimazione dei lavori;
- ogni ulteriore informazione utile all’esecuzione delle opere, quale ad esempio ulteriori indicazioni sulle specifiche procedure di intervento, sulle procedure di coordinamento con attività istituzionali, sulle lavorazioni.
3. L’Ordine di Lavoro, a firma del Direttore Lavori, è trasmesso dalla Stazione Appaltante all’appaltatore, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì – dalle ore 7:30 alle ore 19:30) con le seguenti modalità:
- per e-mail, alla casella di posta elettronica indicata dall’Appaltatore;
- in caso di interruzione del servizio di posta elettronica per guasto di rete, potrà essere trasmesso per fax o mediante consegna a mano.
L’Ordine di Lavoro è da intendersi vincolante per l’Appaltatore dal momento in cui lo stesso lo sottoscrive e lo ritrasmette alla Stazione Appaltante per accettazione; la sottoscrizione dell’Appaltatore deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello della trasmissione dell’Ordine da parte della Stazione Appaltante. Dalla data della sua sottoscrizione decorrono i termini per l’ultimazione dei lavori previsti nell’ordinativo stesso.
4. Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro sono classificati in tre categorie, in base al grado di urgenza e priorità di esecuzione, come di seguito specificato:
▪ Intervento “ordinario”- intervento commissionato tramite Ordine di lavoro, a cui dare inizio entro 4 (quattro) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’ordine stesso a cura dell’appaltatore;
▪ Intervento “urgente” – intervento ad elevato grado di urgenza e priorità, ordinato tramite comunicazione telefonica e/o email e/o fax, e successivamente confermato con Ordine di lavoro, a cui dare inizio entro 24 ore dalla comunicazione;
▪ Intervento “in emergenza” – intervento diretto a risolvere particolari situazioni di emergenza, quali: messa in sicurezza dell’edificio o di parti di esso che pregiudichi la sicurezza di cose o persone all’interno e/o all’esterno dell’edificio stesso e ripristino delle condizioni di normalità; tale intervento è ordinato tramite comunicazione telefonica e/o email e/o fax, e successivamente confermato con Ordine di lavoro, a cui dare inizio entro 2 ore dalla richiesta della Stazione appaltante.
5. Gli interventi ordinati dovranno essere effettuati durante la fascia oraria di apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:00, previo accordo con il Direttore Lavori.
6. Qualora l’ufficio Direzione Lavori richieda espressamente all’Appaltatore di effettuare i lavori nella giornata di sabato, domenica e festivi, sarà riconosciuta per la manodopera la maggiorazione prevista dal CCNL di riferimento.
7. Nel caso di interventi “urgenti/in emergenza” a insindacabile e unilaterale giudizio del Direttore dei Lavori, le prestazioni dovranno essere fornite senza limitazione di orario anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, con riconoscimento per la manodopera delle maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento.
Art. 10 – Caratteristiche delle prestazioni e oneri a carico dell’appaltatore
1. Al presente Capitolato è allegato il Computo metrico estimativo delle lavorazioni oggetto del presente appalto.
2. Sono a carico dell’Appaltatore e compresi nei prezzi di aggiudicazione:
- l’acquisto, nel più breve tempo possibile, dei materiali occorrenti, compresi – ove necessario – degli appositi teli per coprire e proteggere il materiale e gli arredi presenti nei locali in cui effettuerà la prestazione;
- le attrezzature occorrenti per l’esecuzione della prestazione;
- tutte le minuterie ed i materiali di consumo;
- gli arnesi da lavoro e i dispositivi antinfortunistici;
- la preparazione degli apparecchi soggetti a sorveglianza di legge;
- lo spostamento ed il riposizionamento dei mobili, degli arredi e degli eventuali materiali che sono di intralcio per gli interventi oggetto dell’Ordine di Lavoro e che possono essere spostati senza l’ausilio di facchinaggio;
- lo smaltimento di imballaggi e materiali di risulta il giorno stesso dell’intervento;
- l’esecuzione di tutte le necessarie opere provvisionali e di presidio atte a salvaguardare la salute e l’incolumità delle persone e/o cose.
3. Gli oneri relativi ai tempi di viaggio per il raggiungimento della sede oggetto di intervento sono a totale carico dell’Appaltatore, anche nel caso in cui siano svolti interventi su sedi diverse nello stesso giorno.
Art. 11 – Modalità di espletamento degli interventi
1. Le prestazioni di qualunque consistenza e tipo dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte secondo le migliori modalità d'intervento. I lavori saranno eseguiti secondo le tecniche e procedure che garantiscano la qualità e il buon stato di conservazione delle opere mediante l’impiego di materiale e manodopera appropriati e accettati dal Direttore Lavori nel pieno rispetto delle norme vigenti.
2. Tutti gli spazi relativi alle centrali termiche, di sollevamento, di condizionamento sono considerati zone riservate di utilizzo esclusivo della Stazione Appaltante e pertanto non potranno essere usati dall’Appaltatore come depositi, anche temporanei, per materiali nuovi o di risulta, ovvero trasformati in laboratori per le riparazioni.
3. Gli interventi di manutenzione hanno per oggetto edifici in cui continueranno ad essere svolte le normali attività istituzionali della Stazione Appaltante. Sarà cura dell’Appaltatore provvedere tramite il PSS, di cui all’art. 34 del presente Capitolato, all’esecuzione di tutte le necessarie opere provvisionali e di presidio atte a salvaguardare la salute e l’incolumità delle persone e/o cose. L’Appaltatore, inoltre, dovrà arrecare il minimo intralcio al regolare svolgimento del lavoro dei dipendenti della Stazione Appaltante, concordando, quando
necessario, le modalità degli interventi con il Direzione Lavori.
PARTE SECONDA – NORME GENERALI
Art. 12 – Osservanza di disposizioni di legge e regolamenti
1. Le opere oggetto del presente Accordo Quadro devono essere eseguite con l’osservanza di quanto previsto:
- dal presente Capitolato Speciale d’Appalto
- dall’Accordo Quadro sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dall’Accordo Quadro, l’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza:
- del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- del D.M. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni” per le disposizioni non abrogate dal citato D.P.R. 207/2010;
- del R.I.A.C. – “Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità” del Consiglio regionale n. 20 approvato nella seduta del 24 aprile 2013 e successive modifiche;
- della L.R. n. 38 del 13.07.2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ss. mm. ii.;
- della L. 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”;
- del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
3. Per quanto non espressamente previsto dagli atti sopraindicati, l’appalto è regolato dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative di diritto privato, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti vigenti e disposizioni delle autorità locali, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.
Art. 13 – Sede operativa dell’Appaltatore
1. Al fine di poter garantire la tempestività per gli interventi, l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente costituire una sede operativa localizzata entro un raggio di 50 (cinquanta) km dalla sede del Consiglio Regionale della Toscana (Via Cavour 2 – 50129 Firenze), qualora non abbia già entro tale perimetro una propria sede.
2. La costituzione di tale sede operativa soddisfa le seguenti necessità:
- prossimità dell’Appaltatore all’ufficio Direzione Lavori della Stazione Appaltante
- attivazione tempestiva delle maestranze e dei soggetti reperibili per effettuare gli interventi di emergenza in orari al di fuori del normale orario di lavoro.
3. Il recapito della sede operativa, coincidente con il domicilio di cui all’articolo 2 del DM 145/2000, dovrà essere comunicato prima della stipula dell’Accordo Quadro. La comunicazione per iscritto della sede operativa è condizione essenziale per la stipulazione dell’Accordo Quadro.
4. La sede operativa dovrà essere dotata, inoltre, almeno di un PC (con sistema operativo e applicativi d’uso comune) con collegamento internet, di telefono fisso e fax.
5. Ogni variazione del domicilio dovrà essere comunicata tempestivamente al Direttore dei Lavori.
6. La Stazione Appaltante si riserva di verificare quanto comunicato dall’Appaltatore.
Art. 14 – Recapiti dell’appaltatore
1. L’Appaltatore è tenuto ad attivare i seguenti recapiti per l’intera durata dall’Accordo Quadro:
Telefono cellulare
Il Direttore Tecnico, ovvero l’Appaltatore nel caso conduca personalmente l’appalto, deve disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24, ai fini di rispondere alle richieste di interventi “in emergenza”. In sede di offerta si dovrà tenere conto dell’obbligo di reperibilità, in quanto compensato dalle condizioni economiche offerte.
Telefono fisso
Presso la sede operativa deve essere garantita la ricezione di chiamate ad un numero telefonico fisso tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle 19:30.
Posta elettronica
La casella di posta elettronica deve essere verificata costantemente nell’arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, in particolare nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 16:00.
Fax
La ricezione di fax deve essere garantita 24 ore su 24, e verificata costantemente nell’arco della giornata.
2. Ogni variazione dei suddetti recapiti dovrà essere comunicata tempestivamente al Direttore Lavori.
3. La mancata comunicazione di ogni variazione e/o mancato funzionamento, anche temporaneo, dei recapiti non costituisce motivo di mancata e/o ritardata esecuzione all’Ordine di Lavoro eventualmente trasmesso dalla Stazione Appaltante tramite i medesimi recapiti.
Art. 15 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 123 del D.P.R. 207/2010, è richiesta all’Aggiudicatario la costituzione di una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento dell’importo a base di gara, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
2. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione
Appaltante che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’Accordo Quadro.
4. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di tutte le obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più in rapporto ai crediti dell’Appaltatore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Accordo Quadro. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. E’ facoltà della Stazione Appaltante di incassare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7. Ai sensi dell’art. 123, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità dell’Accordo Quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
8. La cauzione definitiva può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
9. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.
Art. 16 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per l’Accordo Quadro e per i contratti applicativi.
2. L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 125 del D.P.R. 207/2010, almeno 10 giorni prima della stipula dell’Accordo Quadro ovvero della data di consegna lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari all’importo dell’Accordo Quadro e una polizza assicurativa a garanzia delle responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Le polizze devono richiamare in modo inequivocabile i riferimenti normativi sopra citati.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo (Ordine di Lavoro) e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art. 17 – Recesso dall’Accordo Quadro
1. La Stazione Appaltante potrà recedere dall’Accordo Quadro, in conformità con quanto disposto dall’articolo 134 del D.Lgs. 163/2006, in qualsiasi momento dell’esecuzione, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e relativi agli interventi ordinati in corso di esecuzione, oltre al decimo dell’importo massimo delle opere non eseguite.
2. E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dall’Accordo Quadro.
Art. 18 – Cause di risoluzione
1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione di un contratto derivato dall’Accordo Quadro e, conseguentemente, alla risoluzione dell’Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 132 e da 135 a 140 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 145 e 153 del D.P.R. 207/2010.
2. Il Responsabile del procedimento potrà, inoltre, promuovere l’avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:
- quando sia accertato dalla Direzione Lavori il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle norme sul subappalto;
- quando sia accertato dalla Direzioe Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo 131 del D.Lgs. 163/2006;
- per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Appaltatore;
- a seguito dell’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, pubblicato in modo permanente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di fallimento;
- per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante; in caso di gravi difformità nell’esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante invita l’Appaltatore a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
3. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati, in essere alla data in cui è dichiarata. La Stazione Appaltante si potrà avvalere della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori dell’appalto, oltre che per l’eventuale ulteriore risarcimento di eventuali danni.
Art. 19 – Causa risolutiva espressa
1. L’Accordo quadro ed i contratti da esso discendenti saranno automaticamente e immediatamente risolti, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo l’ulteriore risarcimento del danno per le seguenti inadempienze:
- l’applicazione di tre penalità o comunque applicazione di penalità per un ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari in particolare in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.
- l’accertamento della violazione di quanto disposto ai punti 1,2, 4 del Patto di integrità, con le ulteriori conseguenze previste.
2. L’Appaltatore riceverà la comunicazione, mediante raccomandata A.R., che la Stazione Appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 Codice Civile). Da quel momento l’Appaltatore si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto.
3. La Stazione Appaltante si potrà avvalere della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori dell’appalto, oltre che per l’eventuale ulteriore risarcimento di eventuali danni.
Art. 20 – Cessione dell’Accordo Quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto. L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante.
3. Ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facoltà della Stazione di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.
Art. 21 – Accordo bonario
1. Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
2. Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilità, il Responsabile del Procedimento dovrà valutare l’ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, la relazione riservata del Direttore dei Lavori.
3. Qualora le riserve superino il limite del 10% dell’importo contrattuale e siano ammissibili, si procede secondo quanto disposto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 per addivenire ad un accordo bonario con l’Appaltatore.
4. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 163/2006.
5. Qualora la procedura di accordo xxxxxxx non abbia esito positivo, la controversia è devoluta in via esclusiva al foro del Tribunale di Firenze.
Art. 22 – Denuncia dell’appalto agli enti previdenziali e assistenziali
1. L’Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici ai sensi dell’art. 118, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 23 – Subappalto
1. Il subappalto è consentito, relativamente alle lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente che regola la materia. La quota massima subappaltabile dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento).
2. Gli eventuali subappalti o affidamenti a cottimo saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 170 del D.P.R. 207/2010 e saranno consentiti, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
- che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
- che l’Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- che l’Appaltatore inoltri apposita istanza alla Stazione Appaltante con allegata la documentazione prevista dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, nonché quella attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti generali e speciali per partecipare agli appalti di lavori pubblici secondo la normativa vigente;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
3. L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.
4. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’Appaltatore resta l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali subcontratti.
6. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente alla Stazione Appaltante, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
7. Fermo restando che la Stazione Appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
8. Sono a carico dell’Appaltatore e di sua esclusiva spettanza l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, ivi compreso il controllo sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme di sicurezza e sull’uso dei mezzi di protezione DPI messi a loro disposizione, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 81/2008.
9. Nel caso di subappalto, l’Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’articolo 3 della legge n.136/2010, ad inserire nel contratto di subappalto l’obbligo, a carico del subappaltatore e dei cottimisti, di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 richiamata. Il mancato inserimento di tale clausola comporta la nullità assoluta del contratto di subappalto. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006.
10. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 24 – Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti
1. Per tutti i contratti configurabili come sub-affidamenti ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori i seguenti dati:
- denominazione dell’affidatario del subcontratto;
- importo del contratto;
- oggetto del lavoro e periodo di esecuzione presso il cantiere
2. L’Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’articolo 3 della legge n.136/2010, ad inserire nel contratto sottoscritto con i subcontraenti, l’obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 richiamata. Tale clausola espressa deve essere contenuta a pena di nullità del contratto.
3. L’ingresso in cantiere delle imprese incaricate per l’esecuzione di sub-contratti è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Art. 25 – Oneri contrattuali
1. I corrispettivi del presente appalto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l’IVA, che è a carico della Stazione Appaltante, al D.P.R. 131/1986 per quanto riguarda l’imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto riguarda l’imposta di bollo, quest’ultime entrambe a carico dell’Appaltatore.
2. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell’accordo quadro e dei contratti applicativi da esso discendenti nonché quelle per gli atti relativi all’esecuzione e per la gestione tecnico-amministrativa dei medesimi.
Art. 26 – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
1. Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. I dati personali forniti dall’Appaltatore saranno trattati dalla Stazione Appaltante in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per la stipula del contratto e per la gestione dell’appalto.
3. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Consiglio Regionale.
4. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile del Settore Sedi Logistica e Interventi per la Sicurezza.
5. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’Ufficio del Responsabile.
6. L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 27 - Responsabilità dell’Appaltatore per danni e per vizi e difformità dell'opera eseguita
1. L’Appaltatore è direttamente responsabile per infortuni o danni che possano derivare a persone o cose della Stazione Appaltante o a terzi nell’esecuzione dei lavori del presente appalto, per fatto proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. A tal fine l’Appaltatore, come previsto dall’articolo 16 del presente capitolato, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile contro terzi per danni provocati a cose o persone da atti eseguiti o ordinati da proprio personale o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. L’Appaltatore resterà garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed apparecchiature fornite per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione dell’Accordo Quadro. L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto periodo di garanzia, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc., non riconosciuti e non riconoscibili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione e, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'Appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo.
3. In esito a tale garanzia, l’Appaltatore provvederà alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc. senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera.
4. L’Appaltatore esonera, altresì, la Stazione Appaltante per i danni diretti e indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.
5. La Stazione Appaltante non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa, dei materiali e attrezzi dell’Appaltatore.
Art. 28 - Consegna dei lavori
1. La consegna dei lavori sarà effettuata con il primo contratto applicativo (Ordine di Lavoro) di cui all’art. 9 del presente Capitolato, emesso nell’ambito dell’Accordo Quadro.
Art. 29 - Esecuzione dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione.
2. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, ai sensi dell’art. 158 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità avesse durata più lunga, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto,
l’Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; mentre negli altri casi non spetterà all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori.
3. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti nell’Ordine di Lavoro senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione fissato nell’Ordine di Lavoro.
Art. 30 – Direzione Lavori: controllo e vigilanza in corso di esecuzione dell’appalto
1. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 207/2010, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori.
2. Il controllo, in qualsiasi momento, della regolare esecuzione delle opere sarà effettuato per conto della Stazione Appaltante da parte del Direttore Lavori, il quale potrà contestare e respingere l’esecuzione dei lavori che, a suo insindacabile giudizio, non corrispondano a quelli ordinati o alle condizioni previste nel presente Capitolato speciale o alla normativa vigente. In tal caso l’Appaltatore dovrà provvedere nuovamente alla regolare esecuzione dei lavori senza alcun maggior onere a carico della Stazione Appaltante.
3. In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, la Stazione Appaltante, in contraddittorio con l’Appaltatore, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:
▪ contestazione scritta effettuata a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui, in riferimento alla riscontrata inadempienza, si definiscono le azioni correttive ritenute necessarie per l’assolvimento degli standard qualitativi minimi necessari per i lavori oggetto del presente appalto; in tale ambito viene definito il termine temporale per l’espletamento dell’azione correttiva; questa non produrrà alcun maggior onere a carico della Stazione Appaltante;
▪ applicazione delle penali e dei provvedimenti sotto specificati, in caso di mancato riscontro a quanto disposto con la lettera di cui al punto precedente, sulla base di un formale provvedimento della Stazione Appaltante nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte dell’Appaltatore e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle;
▪ applicazione, tramite formale provvedimento della Stazione Appaltante, delle penali sotto specificate per inosservanza dei tempi di espletamento delle prestazioni regolate dal presente Capitolato.
4. Le penalità variano in relazione all’inadempienza accertata:
- mancato inizio degli interventi di manutenzione ordinaria nei termini fissati dall’articolo 9 del presente Capitolato o, se diversi, nei tempi richiesti dal Direttore Lavori nell’Ordine di Lavoro: nella misura dello 0,3 (zerovirgolatre) per mille dell’ammontare netto degli interventi oggetto dell’Ordine di Lavoro per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- mancato inizio degli interventi urgenti nei termini fissati dall’articolo 9 del presente Capitolato: nella misura dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell’ammontare netto degli interventi urgenti richiesti per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- mancato inizio degli interventi in emergenza nei termini fissati rispettivamente dall’articolo 9 del presente Capitolato: nella misura dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto degli interventi in emergenza richiesti per ogni ora o frazione di ora di ritardo, risultante da verbale del Direttore Xxxxxx;
- mancata ultimazione degli interventi nei tempi stabiliti dal Direttore Lavori nei rispettivi Ordini di Lavoro: nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell’ammontare netto degli interventi oggetto dell’Ordine di Lavoro per ogni giorno lavorativo di ritardo, in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l’intervento sostitutivo;
- mancata comunicazione della variazione di sede e/o dei recapiti di telefono o fax da parte dell’Appaltatore: nella misura dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo per ogni mancata comunicazione.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per pagamenti in acconto o a saldo o sulla cauzione definitiva.
5. L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale complessivo dell’Accordo Quadro. Se il ritardo è tale da superare tale limite, il Responsabile unico del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo. Le penali sono applicate ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010.
6. La Stazione Appaltante contesterà in forma scritta le inadempienze riscontrate con raccomandata A.R. o via fax al domicilio dell’Appaltatore di cui all’articolo 13 del presente Capitolato. L’Appaltatore ha 3 (tre) giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della raccomandata o pec per presentare le proprie controdeduzioni. La Stazione Appaltante deve comunicare entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi la propria conclusione e, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni dell’Appaltatore, procederà, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R.207/2010, all’applicazione delle corrispondenti penali.
7. L’Appaltatore potrà chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 145 comma 7 del D.P.R. 207/2010. Il provvedimento potrà essere adottato dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.
8. L’Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante.
9. In ogni caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali e della conformità delle prestazioni a quanto richiesto dal Direttore Lavori, l’Appaltatore sarà diffidato dalla Stazione Appaltante dall’iniziare o proseguire l’intervento. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, per gli interventi di emergenza e di urgenza, di chiedere un intervento sostitutivo ad altro soggetto, con oneri derivanti dalla maggior spesa a totale carico
dell’Appaltatore, il quale non potrà fare opposizioni o sollevare eccezioni trascorso il termine stabilito per l’inizio degli interventi.
Art. 31 - Personale incaricato dall’Appaltatore – Direttore tecnico
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare, sin dalla data della consegna dei lavori, il nominativo (completo di tutte le generalità e recapito telefonico) del proprio Direttore tecnico di cantiere delegato ad assolvere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente e a costituire riferimento per la Stazione Appaltante per tutte le comunicazioni operative attinenti lo svolgimento delle attività costituenti l’oggetto dell’appalto; tale soggetto dovrà essere munito di ampia delega per l’assunzione di ogni determinazione o decisione necessaria al corretto svolgimento delle attività disposte dal Direttore Lavori.
2. Ai sensi dell’art. 248, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, la direzione tecnica dell’Appaltatore per i lavori in oggetto, trattandosi di lavori di categoria OG2, deve essere affidata a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura. A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il nominativo ed i titoli del soggetto dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto di appalto.
3. L’Appaltatore, nei periodi di espletamento dei lavori, dovrà garantire la presenza del Direttore tecnico di cantiere o un suo rappresentante o incaricato che abbia la facoltà e i mezzi occorrenti per l’adempimento degli oneri contrattuali; nel caso in cui il Direttore tecnico di cantiere, per motivi d’impedimento temporaneo, intenda avvalersi di personale che lo sostituisca nelle sue funzioni, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare le generalità complete (inclusi i recapiti telefonici) dei soggetti abilitati a ricoprire la funzione vicaria temporanea.
4. Tutte le comunicazioni relative ai lavori, le richieste e istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Direttore tecnico di cantiere (o suo sostituto), si intendono fatte direttamente all’Appaltatore titolare.
5. Il Direttore tecnico di cantiere dovrà comunque garantire una reperibilità anche oltre il normale orario di lavoro per far fronte alle necessità conseguenti a situazioni di emergenza che possano verificarsi nell’ambito del periodo di vigenza dell’appalto, come disciplinato dall’art. 9 del presente Capitolato.
Art. 32 - Personale da impiegare nei lavori
1. L’Appaltatore si obbliga ad adibire un adeguato numero di persone per un corretto espletamento dei lavori in questione, tenendo conto che potrà essere richiesto di svolgere le proprie prestazioni contemporaneamente in più sedi della Stazione Appaltante.
2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro dieci (10) giorni dalla stipula del contratto, l’elenco nominativo, con relativa qualifica, dei dipendenti incaricati ad operare presso le sedi regionali e trasmettere immediatamente tutte le eventuali variazioni che si dovessero verificare durante tutta la durata del contratto.
3. I dipendenti dell’impresa appaltatrice, impegnati nelle attività oggetto del presente appalto, dovranno essere dotati di apposita tessera di riconoscimento prevista dagli artt. 20, comma 3, e 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento pena l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 59 dello stesso X.Xxx. 81/2008.
4. Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dall’Appaltatore, deve essere professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei lavori. Il personale dovrà mantenere durante i lavori un contegno irreprensibile e decoroso; la Stazione Appaltante si riserva di segnalare le proprie eventuali rimostranze in ordine alla qualità dei lavori resi e/o alla condotta del personale dell’Appaltatore, al Direttore tecnico di cantiere affinché siano adottati i necessari provvedimenti. Durante lo svolgimento dei lavori, il personale deve presentarsi in servizio in divisa che deve portare la scritta o il distintivo dell’Appaltatore.
5. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare alla Stazione appaltante, entro dieci (10) giorni dalla stipula del contratto, l’elenco dei propri automezzi e relative targhe che potranno avere accesso alle sedi consiliari nel periodo contrattuale.
Art. 33 - Norme a tutela del personale dipendente
1. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore.
2. L’Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo o qualora siano riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante segnalerà la situazione ai competenti Enti ispettivi Assicurativi e previdenziali.
4. L’eventuale sospensione dei lavori a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.
5. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18 e dovrà ottemperare alle norme di cui agli art. 71 e 77 del medesimo D.Lgs. 81/2008, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti.
6. L’Appaltatore si impegna, per tutta la durata dell’appalto e per quanto compatibili, al rispetto nei confronti dei propri collaboratori degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana pubblicato in modo permanente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 34 – Norme di Sicurezza
1. La Stazione Appaltante, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro, ha predisposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’Accordo Quadro, un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI, allegato al presente capitolato speciale d’appalto.
2. L’Appaltatore potrà, entro il termine massimo di 10 giorni dalla aggiudicazione provvisoria e comunque prima della stipula dell’Accordo Quadro, proporre
modifiche/integrazioni al DUVRI. Il DUVRI, con le eventuali modifiche/integrazioni proposte, sarà allegato all’Accordo Quadro ai sensi art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e ne formerà parte integrante.
3. Per tale appalto si prevede la presenza di una sola impresa; nel caso di affidamento a RTI o in caso di subappalto, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08, la Stazione Appaltante provvederà a designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che predisporrà il Piano di sicurezza e di coordinamento. Il nominativo del Coordinatore ed il PSC saranno trasmessi all’Appaltatore, che avrà l’obbligo di osservarlo.
4. Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula dell’Accordo Quadro, ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori qualora si proceda alla consegna degli stessi sotto le riserve di legge, dovrà redigere e consegnare alla Stazione Appaltante:
- un Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- un Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I suddetti Piani, redatti secondo i requisiti minimi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere allegati all’Accordo Quadro quale parte integrante e avranno validità anche per ciascun contratto applicativo (Ordine di Lavoro) emesso nell’ambito del medesimo.
5. L’Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfornitrici intervenute presso il cantiere. Esso è inoltre responsabile nei confronti delle stesse del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento.
6. L’Appaltatore non potrà richiede compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere, previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dal DUVRI e dalla normativa vigente.
7. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle norme sulla sicurezza generali e di quelle specifiche relative ai rischi da interferenza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il Direttore dei Lavori ne attesti l’osservanza. Il Direttore dei Lavori intimerà all’Appaltatore di mettersi in regola e, in caso di ulteriore inosservanza, attiverà le misure previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alle segnalazioni all’autorità competente.
8. In caso di inosservanza di quanto prescritto nel DUVRI, il Direttore Lavori procederà a determinare le somme relative che verranno scomputate e detratte dall’importo dovuto all’Appaltatore.
9. L’Appaltatore, inoltre, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, dovrà esibire, prima della stipula dell’Accordo Quadro, la documentazione di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e fornire apposita dichiarazione in ordine a quanto richiesto dall’art. 90, comma 9, lett. b) del medesimo decreto.
10. Ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 sopra citato l’Appaltatore si impegna a compiere i seguenti adempimenti:
- trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice l’elenco delle persone interessate ai lavori, operai e tecnici, con relativi dati anagrafici e qualifica;
- trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice una dichiarazione autentica dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- nominare un Direttore tecnico di cantiere secondo quanto disposto nell’articolo 31 del presente Capitolato.
11. Sono a carico dell’Appaltatore e di sua esclusiva spettanza l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, ivi compreso il controllo sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme di sicurezza e sull’uso dei mezzi di protezione DPI messi a loro disposizione, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 81/2008.
PARTE TERZA – PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 35 - Materiali e apparecchiature verificare codice appalti
1. I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di installazione e fornire le più ampie garanzie di durata e funzionalità.
2. La Direzione Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.
3. Salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l’Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
4. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione Lavori affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
5. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla Direzione Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell’Appaltatore.
6. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento.
7. L’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori.
8. I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. In particolare quello elettrico dovrà essere conforme al Decreto legislativo n. 81/2008, nonché essere certificato e marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEI di riferimento. Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte dell’I.S.P.E.S.L., VV.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.
9. Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da:
9 a) garantire l’assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti;
9 b) armonizzarsi a quanto già esistente nell’ambiente oggetto di intervento.
10. Tutti i materiali combustibili impiegati dovranno essere almeno di Classe 1 e tali da non dar luogo, in caso di incendio, a produzione di fumi tossici.
11. Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.
12. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire all’Appaltatore, qualora lo ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.
Art. 36 - Obbligo di utilizzo di materiale riciclato
1. Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 8/5/2003 n. 203, della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 4 agosto 2004 “Indicazioni per l’operatività nel settore plastico, ai sensi del decreto 8/5/2003” e della circolare del 15/7/2005, n. 5205 “Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto 8/5/2003”, la stazione appaltante ha l’obbligo di coprire con materiale riciclato almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti alle seguenti categorie:
- pavimentazioni per interni ed esterni;
- strutture isolanti;
- prodotti per l’edilizia (tra cui tubazioni, tegole, canali di gronda, reti per delimitazione cantieri, film per edilizia, pavimentazioni, guaine di coibentazione, tettoie, cavidotti, guaine bituminose, pozzetti di ispezione, scatole elettriche, tubi di caduta inerti/macerie, igloo (vespai prefabbricati), casseformi, profilati, perlinatura, recinzioni);
- additivi per l’edilizia (tra cui aggregati per massetti alleggeriti, aggregati per massetti - alleggeriti o non - con proprietà isolanti o fonoisolanti o fonoassorbenti).
2. Considerato quanto sopra si richiede all’appaltatore di utilizzare manufatti e beni realizzati con materiale riciclato contenuti nell’elenco inserito nel Repertorio del Riciclaggio istituito con D.M. 8/5/2003 n. 203.
3. L’obbligo si genera al momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti nel Repertorio del Riciclaggio, presentino contestualmente:
- medesima destinazione d’uso, ancorché con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo diversi;
- prestazioni sostanzialmente conformi all’utilizzo cui sono destinati, rispetto ai prodotti analoghi realizzati con materiali vergini.
- rispetto della congruità del prezzo che deve risultare non superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiale vergine.
PARTE QUARTA – PREZZI E PAGAMENTI
Art. 37 - Determinazione di nuovi prezzi
1. Quando sia necessario eseguire lavori o adoperare materiali non previsti nel contratto, secondo le modalità di contabilizzazione riportate all’art. 38, comma 2 del presente Capitolato, i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali sono calcolati, ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010.
2. Tutti i nuovi prezzi relativi alle lavorazioni non rilevabili con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 del presente Capitolato, sono soggetti al ribasso percentuale unico e uniforme di cui all’art. 5, comma 3 del presente Capitolato, con esclusione dei nuovi prezzi relativi agli oneri della sicurezza che non sono soggetti a ribasso.
3. I nuovi prezzi devono essere approvati dal Responsabile del procedimento.
Art. 38 - Norme per la contabilizzazione delle opere
1. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta, realizzata secondo le norma della buona tecnica e sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Per tutti i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante le varie quantità per ogni categoria di lavoro prevista nel Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana della Provincia di Firenze in vigore alla data dell’invio della lettera d’invito e, in sub ordine, sulle voci del Prezzario di riferimento Provveditorato Regionale alle OOPP della Toscana in vigore alla medesima data, sono determinate a misura. Il sistema di misurazione delle opere è quello adottato per le opere pubbliche.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguita il relativo prezzo contrattuale; il prezzo contrattuale è determinato applicando il ribasso percentuale unico e uniforme di cui all’art. 5, comma 3 del presente Capitolato sull’Elenco prezzi unitari posto a base di gara, individuato nel Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana della Provincia di Firenze in vigore alla data dell’invio della lettera d’invito. Quando sia necessario eseguire lavori o adoperare materiali non presenti nel predetto Prezzario, si ricorrerà - in sub ordine - al Prezzario di riferimento Provveditorato Regionale alle OOPP della Toscana in vigore alla data dell’invio della lettera d’invito, con applicazione dello stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara.
4. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati a misura dovranno essere valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco.
Art. 39 – Pagamenti in acconto
1. La Direzione Lavori darà luogo alla redazione di S.A.L. ogniqualvolta l’ammontare delle opere finite – di cui ad uno o più Ordini di Lavoro - raggiunge l’importo minimo di € 20.000,00 al netto del ribasso percentuale d’aggiudicazione oppure quando siano trascorsi almeno tre mesi dal precedente Stato Avanzamento Lavori. Non sono invece tenuti in
nessun conto i lavori eseguiti irregolarmente e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
2. Sugli importi di ogni singolo S.A.L. sarà operata la trattenuta dello 0,50% a garanzia dell’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. L’importo complessivo di tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte dei competenti enti previdenziali.
3. I pagamenti in acconto saranno effettuati nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 143 del
D.P.R. 207/2010.
4. Le fatture devono essere indirizzate all’Archivio Protocollo del Consiglio Regionale tramite proceduta telematica ap@ci. L’Appaltatore dovrà collegarsi al sito xxxxx://xxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxx e inserire i dati richiesti. Le fatture dovranno riportare l’indicazione del decreto dirigenziale di aggiudicazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 5854488C52; dovranno essere intestate a: Consiglio Regionale della Toscana Settore Sedi Logistica e Interventi per la sicurezza – Xxx Xxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01386030488.
5. Il pagamento delle fatture non contestate libera la Stazione Appaltante da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell’Appaltatore.
6. La Stazione Appaltante procede al pagamento solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
7. Ai sensi degli artt. 2 e 3 D.M. n. 40 del 18.01.2008, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore ad Euro 10.000,00, la Stazione Appaltante procederà alle verifiche previste, inoltrando apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A..
8. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato anche in via non esclusiva. L’Appaltatore deve pertanto comunicare alla Stazione Appaltante, contestualmente agli altri documenti necessari alla sottoscrizione del contratto, il suddetto conto corrente dedicato.
Art. 40 - Conto finale
1. Entro 30 giorni dal termine della durata dell’Accordo Quadro o dal raggiungimento dell’importo massimo contrattuale, risultante da apposito certificato, sarà redatto dal Direttore dei Lavori il conto finale dei lavori eseguiti, di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010, e trasmesso al Responsabile del procedimento.
2. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 201, comma 1, del D.P.R. 207/2010; se l’Appaltatore non firmerà il conto finale nel termine indicato, o se lo firmerà senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si riterrà da lui definitivamente accettato come previsto dall’art. 201, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
3. Il Responsabile del procedimento dovrà redigere, in ogni caso, una sua relazione sul conto finale.
4. La rata di saldo, nulla ostando e previa garanzia fideiussoria, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione secondo
quanto previsto dall’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 231/2002 così come modificato dal D. Lgsl. 192/2012.
Art. 41 - Certificato di regolare esecuzione
1. Trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 500.000,00, il certificato di collaudo sarà sostituito da quello di regolare esecuzione (art. 141 D.Lgs. 163/2006).
2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei lavori entro i termini di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010, nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti, ed è confermato dal Responsabile del Procedimento.
3. L'approvazione del certificato di regolare esecuzione non libera del tutto l'Appaltatore, restando ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile.
4. All’atto della ultimazione dei lavori e comunque prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, l’Appaltatore dovrà consegnare le necessarie certificazioni e schede tecniche dei prodotti. Gli oneri economici conseguenti si intendono valutati e compresi nell’offerta prezzi.
5. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, (art. 141, comma 3, D.Lgs. 163/2006), si procede, con le cautele previste dalle leggi in vigore e sotto le riserve dell’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (art. 235 D.P.R. 207/2010).
Art. 42 - Rilascio certificazione di esecuzione lavori
1. La Stazione Appaltante rilascerà, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 4 del
D.P.R. 207/2010, su richiesta dell’Appaltatore, Certificazione di Esecuzione Lavori per l’importo a base di gara - Categoria certificata OG2 entro 30 gg. dalla suddetta richiesta ai sensi dell’art. 8 comma 7 lett. a) del D.P.R. 207/2010.
REGIONE TOSCANA
CONSIGLIO REGIONALE Direzione di Area Organizzazione e risorse Settore Sedi Logistica e Interventi per la sicurezza
Accordo Quadro …………………………………………………………………………………….
CIG:…………………………….
Importo Accordo Quadro: €....................................................................................................................................
Importo ODL già emessi: € .....................................................................................................................................
ORDINE DI LAVORO (OdL) N. DEL / /
Art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto
Impresa Aggiudicataria:.............................................................................................................................................
Via ................................................................................................................................
CAP……………Comune…………………………….prov.............................
Ribasso offerto Accordo Quadro............................................................................................................................
Importo complessivo presunto dei lavori(al netto del ribasso e comprensivi oneri di sicurezza):
€....................................................................................................................................................................................
- di cui per lavori : €...................................................................................................................................................
- di cui per oneri della sicurezza: € .........................................................................................................................
In attuazione all’Accordo Quadro qui sopra richiamato il sottoscritto Direttore Lavori ordina a codesta impresa l’esecuzione dei seguenti lavori:
Lavori di Pronto Intervento e di Pronto Intervento in emergenza presso qualsiasi sede del Consiglio Regionale della Toscana, da eseguirsi su richiesta del sottoscritto D.L. o secondo quanto indicato all’art. 9 del CSA.
Oggetto degli interventi da eseguire:................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera: .............................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Area di esecuzione delle lavorazioni, le relative finalità e modalità esecutive:..................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... Termine di ultimazione dei lavori:...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ulteriori informazioni utili all’esecuzione delle opere..........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Tempo assegnato per l’esecuzione del presente OdL: giorni n°…..a decorrere dalla sottoscrizione del presente OdL.
Firenze, lì / /
Il Direttore dei Lavori L’impresa per accettazione
Visto il RUP