CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL 1° LUGLIO 2014
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL 1° LUGLIO 2014
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
21 GIUGNO 2017
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2017
Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Tel. : 000 0000000 Fax: 000 0000000
Xxx Xxxxxxxxx Xxxx, 00 00000 Xxxxxx - Xxx. 000.000000
segreteria @xxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Strettola X. Xxxx alle Paludi, 000 00000 Napoli NA Tel.: 000 0000000 - Tel.: 000 000000 - Fax: 000 0000000
xxxxx.xxxxxx@xxxx.xx xxx.xxxxx.xxxx.xx
Xxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxxxx XX -Tel. : 000 00000000 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Tel. 000.00.00.000 - Fax 000.00.00.000
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00/00 - 00000 Xxxxxx Tel. 000-0000000 cell. 0000000000
xxx.xxxxx.xxx - pec: xxxxx@xxx.xx
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL 1° LUGLIO 2014
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
21 GIUGNO 2017
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2017
ACCORDO PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI NAPOLI
Il giorno 21 Giugno 2017 in Napoli, presso l’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono incontrati
– l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN), aderente all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal Presidente dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Vice Presidente dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, preposta ai rapporti sindacali e con la partecipazione della dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, assistiti dal direttore xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx von Xxxxxxxx e dal xxxx. Xxxxxx X’Xxxxxx;
E
– la Feneal UIL Territoriale rappresentata dal Segretario Generale dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, dai Segretari Provinciali Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, dai Dirigenti Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx e dai componenti il Consiglio Territoriale: Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
– la FILCA CISL Campania rappresentata dal Responsabile Territoriale Napoli sig. Xxxxxxxx Xxx Xxxxx, dai Dirigenti Territoriali, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, dai Componenti del Direttivo: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx.
– La FILLEA CGIL Metropolitana di Napoli rappresentata dal Segretario Generale sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dai dirigenti Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e, dai Componenti del Direttivo Provinciale Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Formato, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri a partire dal 04 febbraio 2016, hanno concordato il seguente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale 01 luglio 2014, da valere nella Provincia di Napoli per le imprese edili ed affini, che regola i rapporti per tutto il territorio della provincia di Napoli tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura delle imprese stesse:
– costruzioni edili;
– costruzioni idrauliche;
– movimenti di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;
– costruzioni sotterranee;
– costruzioni di linee e condotte;
– produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
– manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro artistico di opere edili comprese quelle sottoposte a tutela;
– tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, xxxxxx, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di un’impresa edile.
PREMESSA
L`ACEN e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, nella generale situazione di crisi dell’intero settore delle costruzioni in Italia e soprattutto nell’Area Metropolitana di Napoli, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni industriali nel favorire
e accompagnare l’auspicata ripresa economica nel rilancio del settore attraverso la soluzione dei problemi economici e sociali, nell’orientare e rendere coerente nei comportamenti l’azione dei propri rappresentati, convengono, con il presente Contratto Integrativo Provinciale di lavoro, di assumere come proprio lo spirito, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono ruolo essenziale
Con il presente Contratto Integrativo Provinciale le parti, intendono offrire una base di confronto con le committenze pubbliche e le Pubbliche Amministrazioni al fine di costruire regolamenti e sistemi di controllo e monitoraggio della corretta attuazione delle direttive e delle norme afferenti la regolarità e la legalità nel settore.
La centralità della lotta al sommerso, la programmazione delle opere pubbliche nella pianificazione territoriale, l’implementazione della sicurezza sul lavoro, la regolarità nei pagamenti alle imprese da parte dei Centri di Spesa, adeguate legislazioni di sostegno, costituiscono gli obiettivi principali che le Parti hanno affrontato nei numerosi incontri sviluppatesi dal 04 febbraio 2016 in poi, proprio per migliorare la qualità del settore.
A questi fini le Parti, si impegnano a favorire le misure economiche di sostegno e di rilancio dell’attività produttiva in edilizia che, insieme alle politiche del lavoro, sono il perno per aprire una fase espansiva dell’economia locale e recuperare i livelli di occupazione perduti.
A questo riguardo, con la sottoscrizione del Contratto Integrativo, nonostante le difficoltà economico sociali, si vuole dare un segnale propositivo affinché l’attuale recessione economica, che colpisce in modo particolare il settore edile, si affronti con una forte riattivazione della spesa in costruzioni, attraverso nuovi investimenti che dovranno essere necessariamente appoggiati dal sistema creditizio.
Si richiede pertanto con urgenza l’attuazione rapida di un piano investimenti che produca effetti immediati di sostegno congiunturale, che garantisca una celere apertura dei cantieri, che sostenga l’occupazione e in tal modo accresca la capacità di reddito delle famiglie per rilanciarne i consumi.
CONTESTO ECONOMICO
L’economia italiana, seppur con timidi segnali positivi, ha ancora un passo lento e diseguale fra i suoi vari comparti e imprese e si muove in un contesto economico poco brillante, caratterizzato da una profonda incertezza e deboli aspettative.
Il settore delle costruzioni nella Provincia di Napoli continua ad essere interessato da una lunga crisi che purtroppo ormai può definirsi profonda recessione.
Nel corso dell’ultimo triennio, ma soprattutto nel 2016, si confermano gli elementi che supportano la lieve ripresa del settore delle costruzioni. I dati della Cassa Edile e quelli dell’INPS sulla Cassa integrazione guadagni delineano un miglioramento del mercato del lavoro, sebbene i dati della CIG sono legati alla riforma degli ammortizzatori sociali del D.Lgs 148/2015.
Gli investimenti nel comparto edile in Campania, e soprattutto a Napoli, mostrano un leggero segnale di ripresa. In base alle ultime stime del sistema informativo CRESME sul mercato delle costruzioni, nel 2016 il valore della produzione del settore delle costruzioni in Campania ammonta a poco meno di 11 miliardi di euro, di cui 5,4 relativi al mercato napoletano. Se confrontati con il dato nazionale significa che il mercato regionale rappresenta il 6% della produzione nazionale, una quota in linea con il peso dell’economia regionale (nel 2014 il PIL prodotto in Campania era pari al 6% del totale nazionale). La quota principale della produzione regionale riguarda il territorio della provincia di Napoli che, con 5,4 miliardi di stime per il 2016, partecipa per il 50% alla produzione settoriale campana, un ruolo che si è rafforzato negli ultimi anni, se si osserva che nella prima metà degli anno 2000 era di poco superiore al 40% con pesanti ripercussioni sia sui livelli di occupazione che sul tessuto imprenditoriale, minando il sistema delle relazioni sindacali e il patrimonio della bilateralità.
I dati di fonte Istat sugli occupati nelle costruzioni segnalano un trend positivo 2014 su 2013 con un +14,1% e 2015 su 2014 con un
+13,9% in controtendenza rispetto ai dati nazionali. E’ bene ricordare che nel periodo 2008-2015 nel comparto delle costruzioni della Provincia di Napoli sono usciti dal mercato del lavoro un -21,9% degli addetti.
A ciò si aggiunge la circostanza che nella nostra regione sono concentrate nel sub-mercato opere pubbliche ben il 60% del totale degli investimenti in costruzioni e ciò rende lo scenario che si configura ancora più drammatico rispetto a quello nazionale.
Ciò pone l’esigenza di produrre politiche aggregative, di competitività, di selezione e riqualificazione in grado di superare un deleterio processo di parcellizzazione produttiva indotta che non valorizza il patrimonio professionale delle imprese e dei lavoratori, favorito da un’atomizzazione delle Stazioni Appaltanti che richiama la circostanza dell’introduzione dell’Istituto della Staziona Unica Appaltante (SUA) in contrasto alla frammentazione delle competenze amministrative pubbliche, alla farraginosità dei tempi e per la trasparenza.
Si rileva anzitutto una peculiarità a tutti nota del settore delle costruzioni: la sua forte capacità, rispetto ad ogni altro comparto produttivo e a parità di investimenti, di determinare elevati livelli di occupazione. L’edilizia, come è noto, è un comparto “labour intensive” e pertanto idoneo a fronteggiare la caduta dei livelli di occupazione che in Campania e, in particolare, nella Provincia di Napoli, tocca indici più che doppi rispetto a quelli della media nazionale: a fronte della flessione nazionale dell’8,6%, nelle nostre aree il dato percentuale tocca addirittura il 20%.
E’ del tutto evidente che la crisi che ha investito il settore delle costruzioni deriva da una serie di fattori economici indipendenti e dipendenti dalle politiche dello sviluppo fin qui realizzate.
La contrazione degli investimenti pubblici in costruzioni, e quindi del numero ed importi dei bandi di gara, ha accentuato la tendenza a praticare ribassi eccessivi per aggiudicarsi gli appalti. Infatti, se si considera i valori medi dei ribassi di aggiudicazione, la Campania ha il primato negativo tra le regioni italiane nella pratica dei ribassi più elevati. La consolidata pratica degli eccessivi ribassi d’asta come esasperato e “patologico” strumento di concorrenza penalizza non solo le imprese strutturate ma anche le stesse amministrazioni appaltanti che pagano i ribassi eccessivi in termini di contenzioso, scarsa qualità delle opere e prolungamento dei tempi di esecuzione delle stesse.
E’ del tutto evidente che gli eccessivi ribassi, ove non giustificati da un know how aziendale, favoriscono ed aggravano in molti casi la pratica del lavoro nero e un dumping contrattuale e quindi l’espulsione dal mercato delle imprese sane e strutturate con gravi pregiudizi sulla sicurezza e formazione dei lavoratori, sulla qualità delle opere, e sui processi di innovazione e crescita di un tessuto imprenditoriale “sano”.
Nell’ambito di corrette relazioni industriali, le parti continueranno ad impegnarsi moltiplicando i propri sforzi, attivando azioni comuni volte a:
superare il fenomeno dei ribassi eccessivi e del tutto ingiustificati. E’ evidente infatti che tali fenomeni, tenuto conto dell’aumento del costo del lavoro e dei materiali, emarginano ed allontanano dal mercato le imprese strutturate, consentendo così la proliferazione di imprese non sempre regolari che abbattono i costi a danno della manodopera, della sicurezza e della qualità delle opere eseguite.
Per superare tali fenomeni le parti si impegnano reciprocamente ad esperire iniziative presso gli Enti appaltanti per promuovere il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa, sottolineando la necessità di un adeguamento delle strutture e dei modelli operativi ed organizzativi delle stesse Stazioni Appaltanti in grado di assicurare la massima trasparenza delle procedure ad essa connesse e un più ampio coinvolgimento nella progettazione da parte delle imprese esecutrici;
monitorare, attraverso iniziative comuni in tutte le sedi, l’applicazione dei tariffari regionali aggiornati da parte di tutte le Stazioni Appaltanti. E’ evidente, infatti, che la mancata applicazione di tariffari aggiornati non solo non rende remunerativo il contratto, ma rende vulnerabili i cantieri sul piano della qualità delle opere, della sicurezza, dell’occupazione regolare e certamente influisce anche sul rispetto dei termini di consegna e quindi sulla fruibilità e successiva gestione delle opere stesse.
favorire il coinvolgimento delle imprese locali, anche nei grandi interventi urbanistici su scala metropolitana e nelle opere affidate in concessione, affinché tali interventi rappresentino una occasione di crescita e innovazione per le aziende locali, operando nel senso della valorizzazione dell’imprenditoria strutturata, efficiente e regolare, evitando che le difficoltà del comparto siano occasione per la dequalificazione dell’attività edilizia con l’affermarsi di operatori improvvisati o con l’ingresso di realtà direttamente o indirettamente riferibili e riconducibili alla criminalità organizzata, anche attraverso la pratica del prezzo più basso;
porre all’attenzione della committenza le semplificazioni procedurali, la qualificazione dei soggetti chiamati a definire e governare gli atti tecnici e amministrativi con i quali il committente procede alla assegnazione e al controllo della regolarità della esecuzione delle opere, la necessità che le Stazioni Appaltanti abbiano risorse, competenze e strumenti per prevenire violazioni alle normative e valorizzare le imprese che adottano criteri etici e li fanno adottare a tutta la filiera dei subappalti, privilegiando l’adozione di criteri per i bandi di gara che effettivamente diano valore alla qualità, all’etica e alla trasparenza dei soggetti aggiudicatari;
attuare la Borsa lavoro, così come delineata nel rinnovo contrattuale Nazionale e dalle linee guida del progetto adottato dal Formedil Nazionale.
Solo attraverso l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per mezzo delle nostre Scuole edili, coadiuvata da specifici percorsi formativi, si potrà reperire e mantenere nel settore, anche nell’attuale momento di crisi, risorse lavorative preziose per il nostro processo produttivo nel quale, come noto, il fattore umano è ancora predominante
promuovere il raggiungimento di una intesa sullo strumento della trasferta regionale, che non può peraltro prescindere da una messa in rete delle Casse Edili. Fondamentale in tal senso sarà il supporto dei nuovi strumenti informatici che, attraverso la creazione di una vera e propria rete, siano in grado di collegare gli enti bilaterali in modo da potenziarne l’attività, semplificando al contempo gli adempimenti per le imprese e agevolando lo scambio di informazioni, auspicando, a sostegno, lo sviluppo di una negoziazione contrattuale con modalità uniformi in tutto il territorio regionale puntando alla razionalizzazione e al riordino gestionale e funzionale degli EE.BB.PP. esaltando efficienza ed efficacia;
promuovere ogni iniziativa volta al alla modernizzazione della città e della intera area metropolitana, in particolare il recupero dei centri storici e delle periferie. Le parti ribadiscono che tali azioni comuni saranno quindi rivolte ad incentivare politiche di sviluppo sostenibile e maggiore occupazione nel settore.
Le parti ribadiscono la volontà di considerare prioritaria l’affermazione dei temi della sicurezza sul lavoro, del contrasto al lavoro nero ed irregolare, del contrasto alla criminalità organizzata.
Quello della irregolarità è un fenomeno che, come noto, nelle costruzioni riveste un carattere particolarmente rilevante e nelle costruzioni è più alto che nel totale delle attività economiche.
A tal fine si favoriranno intese volte a coinvolgere: Prefettura, Comuni dell’Area Metropolitana di Napoli, Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, ASL, Organizzazioni Sindacali e ACEN, Cassa Edile, Centro per la Formazione e Sicurezza, non escludendo la condivisione di Protocolli di legalità per singole opere di significativa rilevanza sociale.
L’obiettivo è quello di individuare e fare emergere almeno una quota di lavoro nero e di recuperare in tal modo l’ingente gettito di contribuzione fiscale e previdenziale sistematicamente sottratto all’erario. L’attuazione dell’intesa ha altresì la finalità di affermare la debita ed opportuna trasparenza e legalità nel settore delle costruzioni a tutela delle maestranze e sostenere l’imprenditoria sana, che realizza la propria attività nel rispetto delle norme.
ART. 1
ORARIO DI LAVORO
L’orario normale di lavoro per tutti i mesi dell’anno è di 40 ore settimanali da distribuirsi in 5 giorni in modo da esonerare gli operai dal prestare l`attivita` lavorativa nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle R.S.A./R.S.U. ai fini di eventuali verifiche. In mancanza delle stesse le comunicazioni andranno inoltrate alle XX.XX. Territoriali.
Resta fermo tutto quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 10 del C.C.N.L. 01 luglio 2014.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 38 del C.C.N.L., nel corso dell’anno 2017, promuoveranno un confronto teso a valutare gli effetti di una eventuale possibile nuova ripartizione dell’orario di lavoro.
ART. 2
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE
L`indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28.7.89. Ad integrazione di quanto stabilito nell’allegato 15 del CCNL Edile Industria del 19 aprile 2010, gli importi dell’Elemento Economico Territoriale sono stati conglobati nell’indennità di cui sopra.
Operaio di produzione I.T.S.
IV livello € 1,545
Operaio Specializzato € 1,439
Operaio Qualificato € 1,290
Operaio Comune € 1,111
Discontinui
Operaio Specializzato € 1,416
Operaio Qualificato € 1,269
Operaio Comune € 1,092
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti. € 0,941 Custodi, portinai, guardiani con alloggio. € 0,816
Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28.7.89. Ad integrazione di quanto stabilito nell’allegato 15 del CCNL Edile Industria del 19 aprile 2010, gli importi dell’Elemento Economico Territoriale sono stati conglobati nell’indennità di cui sopra.
Premio di Produzione | |
Categoria I Super | € 369,87 |
Categoria I | € 337,80 |
Categoria II | € 283,16 |
Assistenti Tecnici | € 259,45 |
Categoria III | € 239,11 |
Categoria IV | € 216,35 |
Primo impiego | € 186,01 |
ART. 3
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)
In conformità di quanto previsto agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL Edile Industria del 1 Luglio 2014, le parti firmatarie del presente contratto possono concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per la circoscrizione territoriale di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014, secondo i criteri e modalità indicati nell’art. 38 commi da 4 a 21.
Le parti si danno reciprocamente atto che tale elemento variabile della retribuzione è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Le parti stabiliscono che per il territorio di Napoli e provincia l’istituto dell’E.V.R. decorre dal 01/01/2017.
Le parti, conformemente a quanto stabilito dal CCNL Edile del 01/07/2014, definiscono per il territorio di Napoli e provincia e per la durata del presente contratto che:
a) La misura massima dell’E.V.R. territoriale viene stabilita nel valore previsto dal CCNL Edile Industria del 1° luglio 2014, corrispondente al 4% dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014;
b) Gli indicatori fissati per il calcolo dell’E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale sono i seguenti:
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. Ore denunciate in Cassa Edile.
4. il quarto indicatore, determinato dalle parti a livello territoriale è nel rapporto fra: ”Massa Salari Versata/Massa Salari Denunciata in Cassa Edile”;
Le parti stabiliscono che l’incidenza ponderale in termini percentuali per ciascuno dei quattro indicatori è la seguente:
1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: peso ponderale 25%;
2) monte salari denunciato in Cassa Edile: peso ponderale 25%;
3) ore denunciate in cassa Edile: peso ponderale 25%;
4) Massa Salari Versata/Massa Salari Denunciata in Cassa Edile”: peso ponderale: 25%.
Gli indicatori saranno valutati dalle parti firmatarie entro il 31 marzo di ogni anno di corresponsione dell’E.V.R.. Gli esiti della valutazione determineranno l’erogazione dell’E.V.R. per il medesimo anno.
Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell’ambito di un quadriennio complessivo.
Le parti, pur ribadendo che l’elemento Variabile della Retribuzione deve tenere conto dell’andamento congiunturale del settore rilevato nel periodo quanto più prossimo a quello in cui l’EVR medesimo viene quantificato, prendono atto che alla data odierna l’ultimo triennio in cui sono noti tutti gli indici è il triennio 2014-2016 e, pertanto, in coerenza con quanto previsto dal CCNL, stabiliscono che per l’anno 2017 il raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, sarà effettuato comparando il triennio 2016
-2015-2014 con il triennio 2015-2014-2013.
Le Parti, sempre in coerenza con quanto previsto all’art 38 del CCNL del 1/07/2014, stabiliscono che ai fini delle successive verifiche annuali, i trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.
Ai fini della determinazione dell’E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’E.V.R. (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR.
Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:
– ore denunciate in Xxxxx Xxxxx;
– volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Nel calcolo dell’E.V.R. dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Xxxxx Xxxxx sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà i parametri aziendali dell’ultimo triennio con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.
Ai fini delle successive verifiche annuali, i trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.
Qualora nel confronto triennale di cui sopra i suddetti parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale secondo i criteri sopra esposti.
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato.
Qualora solo uno dei parametri aziendali risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’EVR nel seguente modo:
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile nella misura piena (4%), l’impresa
nelle condizioni di un solo parametro negativo erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
– l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali; tale dichiarazione, il cui schema si allega al presente contratto, dovrà essere inviata all’Associazione Costruttori Edili di Napoli e alla Cassa Edile di Napoli, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.
– l’Associazione Costruttori Edili di Napoli informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate;
– qualora l’impresa non aderisse all’Associazione Costruttori Edili di Napoli informerà con sollecitudine l’Associazione Costruttori Edili di Napoli e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dell’autodichiarazione di cui sopra.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui sopra e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
Si precisa che ai nuovi assunti sarà erogato l’E.V.R. pro-quota calcolando dalla data di assunzione e fino al termine dell’anno di riferimento, così come per gli operai che dovessero essere dimessi e/o licenziati l’E.V.R. verrà conteggiato fino al momento dell’effettiva presenza. Per i lavoratori a part- time il calcolo avverrà sempre sulla base delle ore effettive di lavoro.
L’erogazione dell’E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo e corrisposto anche in quote mensili al personale in forza.
Per gli impiegati l’erogazione dell’E.V.R. potrà avvenire mensilmente,
per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
Per l’anno di maturazione 2017 tale verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e risultati sono riportati nell’allegato verbale di accordo.
Le Parti, qualora dovessero intervenire modifiche alla disciplina dell’E.V.R. stabilite a livello nazionale finalizzate all’ottenimento di vantaggi fiscali a favore dei lavoratori, oppure contributivi in favore di lavoratori e imprese, si riservano la facoltà di modificare la regolamentazione di cui al presente articolo anche antecedentemente alla scadenza del contratto.
ART. 4
LAVORO A COTTIMO
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 01 Luglio 2014 e la sua piena applicabilità ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste nel detto articolo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema in sede provinciale.
ART. 5
SUBAPPALTO
Le parti si impegnano all’integrale applicazione dell’art. 14 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro 01 Luglio 2014 ed in specie per quanto concerne l’obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.
In particolare l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 01 Luglio 2014 quindici giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio medesimo; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della R.S.A./R.S.U. o, in mancanza di queste, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato CCNL.
Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche per richiesta di una sola di esse i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra assumendo le iniziative del caso e provvedendo nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell’appalto o del subappalto.
ART. 6
FERIE
Considerate le caratteristiche del settore, la mobilità della mano d’opera e la brevità dei rapporti di lavoro, le parti concordano di fissare l’epoca del godimento delle ferie collettive per tre settimane, salvo casi di obiettive esigenze tecnico-produttive, di massima come segue:
- due settimane a “cavallo” del Ferragosto;
- una settimana in occasione del Natale.
La quarta settimana sarà goduta nell’arco dell’anno, a richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa.
L’operaio che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive.
ART. 7
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA
Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 01 Luglio 2014, assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della provincia di Napoli, con versamenti mensili posticipati secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.
L’anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui, ha inizio il 1 ottobre e scade il 30 settembre di dell’anno successivi.
Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:
- del Ferragosto per le somme afferenti al semestre ottobre-marzo;
- del Natale per le somme afferenti al semestre aprile-settembre.
Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.
ART. 8
LAVORI SPECIALI
A) Lavori marittimi
Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà per detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la penisola Sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a discarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.
Per gli altri viaggi dalle cave ed altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore che sarà stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al 1° comma.
Nel caso che i mezzi d’opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggiata è dovuto un ulteriore compenso forfettario di tre ore.
Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.
I capi servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l’eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all’equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.
Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso forfettario di quattro ore.
Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del
10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.
Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.
B) Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria, che lavora in una delle condizioni appresso elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione una delle seguenti indennità:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%;
d) nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie x xxxxx attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco): 18%.
ART. 9
LIMITI TERRITORIALI - DIARIA
I limiti territoriali di cui al 2° comma dell’art. 21 del CCNL 01 luglio 2014 sono così stabiliti:
Ambito 1 –Flegreo
Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Procida, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio d’Ischia, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
Ambito 2 – Giuglianese
Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca.
Ambito 3 – Nord di Napoli
Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Melito di Napoli, X. Xxxxxx.
Ambito 4 – Acerra Pomigliano
Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Mariglianella, Pomigliano d’Arco.
Ambito 5 – Nolano
Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Roccarainola, X. Xxxxx Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Scisciano, Tufino, Visciano.
Ambito 6 – Vesuviano Interno
Carbonara di Nola, Cercola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Xxxxxxx Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Volla, Massa di Somma.
Ambito 7 – Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Pompei, Portici, X. Xxxxxxx Xxxxx, X. Xxxxxxx a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, X. Xxxxx la Carità, Trecase.
Ambito 8 – Penisola Sorrentina
Agerola, Anacapri, Capri, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, X. Xxxxxxx, Sorrento, Vico Equense.
Ambito 9 – Città di Napoli
L’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i 5 km dai confini dell’ambito territoriale di cui sopra, ha diritto a percepire la diaria prevista dall’art. 21 del CCNL Edile Industria.
ART. 10
TRASPORTI
Le indennità a titolo di concorso spese di trasporto urbano ed extraurbano sono così stabilite:
Per gli operai di produzione € 2,16/giorno pari a € 0,27 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
Per gli impiegati in € 46,71 mensili
Nella determinazione dell’ indennità di cui al punto a) si é tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del C.C.N.L..
Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall’ impresa.
ART. 11
MENSA
Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 01 luglio 2014, l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere.
Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di € 4,13.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/06/2017 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 5,28 giornalieri pari a € 0,66 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL.
L`indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.
Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dal 01/06/2017 è stabilita in € 114,18 mensili.
Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.
ART. 12
CASSA EDILE
Il contributo a favore della Xxxxx Xxxxx, a decorrere dallo 01/10/2015 è determinato, nella misura complessiva del 2,50% di cui il 2,08% a carico dell’impresa e lo 0,42% a carico dei lavoratori.
I predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del C.C.N.L..
In attesa della costituzione a livello nazionale di un Fondo o Assicurazione a cui tutte le Casse Edili dovranno aderire, al fine di garantire agli operai iscritti le prestazioni sanitarie definite con apposita convenzione, le Parti Sociali territoriali nelle more della costituzione di suddetto Fondo, procederanno al monitoraggio delle erogazioni delle stesse secondo quanto dettato dalla normativa nazionale vigente.
ART. 13
CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA NAPOLI
Il CFS Napoli, nato a seguito della fusione tra il Centro Maestranze Edili e il Comitato Paritetico Territoriale, eroga servizi in favore delle imprese sia
per quanto riguarda le attività di formazione agli operatori edili sia per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Si occupa, inoltre, dello studio e della implementazione di tecnologie e sistemi per la sicurezza e per il monitoraggio nei cantieri.
Il contributo a carico delle Imprese in favore del CFS di Napoli, da versare alla Cassa Edile, a decorrere dallo 01/10/2015 è determinato nella misura dello 1,00% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.
Le parti concordano di incontrarsi semestralmente per un monitoraggio costante circa l’andamento della programmazione dei corsi e delle ore di formazione erogate con l’obiettivo verificare il costo totale per ora di formazione così come stabilito a livello nazionale.
ART. 14
AMBIENTE DI LAVORO
Le parti confermano il loro impegno al pieno rispetto dell’art. 85 del CCNL che si intende qui integralmente riportato.
Fermo restando tutti gli obblighi sanciti dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro, le imprese dovranno fornire a tutti i propri lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali occorrenti per l’espletamento delle attività ricomprese tra le mansioni agli stessi assegnate.
Al personale operaio in possesso dei requisiti in seguito indicati ed in forza presso le aziende che alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento sono in regola con il versamento dei contributi (compreso il contributo per gli RLST se dovuto) e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, l’Ente provvederà annualmente a fornire n°1 tuta da lavoro sulla quale risulterà apposto il logo degli Enti Bilaterali.
Al fine di consentire l’approvvigionamento di tali indumenti da lavoro, le aziende dovranno presentare apposita richiesta alla Cassa Edile della Provincia di Napoli.
Tali richieste dovranno essere inoltrate, per via telematica, nel periodo dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascun anno. Le domande pervenute oltre il termine del 31 marzo saranno automaticamente escluse.
Alle domande dovrà essere allegato l’elenco nominativo (con le taglie) del personale operaio, distinto per cantiere di appartenenza, ancora in forza alla data di presentazione della domanda.
Il diritto a ricevere una tuta da lavoro matura solo ed esclusivamente se, rispetto alla data del 30 settembre dell’anno precedente il termine di presentazione della domanda, nei dodici mesi precedenti risultano registrate presso la Cassa Edile della Provincia di Napoli, a nome del lavoratore beneficiario della fornitura:
– almeno 1.540 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l’operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi;
– una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l’operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre sei mesi ma da meno di 12 mesi.
Ogni anno, scaduto il termine di presentazione delle richieste, la Cassa Edile della Provincia di Napoli, dopo aver accertata la tempestività delle domande e la sussistenza di tutti i requisiti innanzi indicati, provvederà:
a) entro il 30 aprile a redigere apposito elenco, distinto per azienda, dei nominativi degli effettivi aventi diritto;
b) entro il 15 maggio, visto le offerte di almeno due fornitori, a seguito di almeno 5 inviti a fornitori operanti nella provincia di Napoli, provvederà a stipulare con il fornitore prescelto una convenzione annuale per la fornitura di tali indumenti di lavoro;
c) entro il 31 maggio comunicherà all’azienda e al fornitore prescelto i nominativi degli aventi diritto alla prestazione (con le taglie individuali).
Sarà cura della singola azienda, entro il 15 giugno di ogni anno,
comunicare ai propri dipendenti l’indirizzo del fornitore medesimo presso il quale gli stessi potranno ritirare gli indumenti da lavoro.
Alla distribuzione e consegna di tali indumenti provvederà esclusivamente il fornitore a mezzo di propri dipendenti ai quali il lavoratore, idoneamente identificato, dovrà rilasciare apposita ricevuta dell’avvenuta consegna del materiale.
Per consentire i dovuti controlli da parte dell’Ente ai fini del pagamento delle relative forniture, il fornitore dovrà trasmettere mensilmente alla Cassa Xxxxx le ricevute di cui sopra e comunque improrogabilmente entro il 30 settembre dell’anno di riferimento per le consegne.
In alternativa è facoltà della Cassa Edile della Provincia di Napoli concordare con il fornitore prescelto che la consegna e la distribuzione di tali indumenti di lavoro avvenga presso il cantiere ovvero presso la sede dell’azienda ove è operante il lavoratore avente diritto alla prestazione. In tal caso sarà cura dell’azienda predisporre le ricevute nominative dell’avvenuta consegna degli indumenti e trasmetterle al fornitore, il quale a sua volta dovrà inoltrarle alla Cassa Edile - mensilmente ed in unico contesto riferito a tutte le Imprese interessate - e comunque entro il 30 settembre dell’anno in cui dette consegne risultano avvenute.
La Cassa Edile è vincolata a contenere il costo unitario di tale modalità di consegna in misura non superiore al 10% del costo unitario della relativa fornitura.
Resta inteso che in ogni caso la consegna e la distribuzione degli indumenti da lavoro dovrà essere effettuata senza alcun utilizzo del personale della Cassa Edile o degli altri Enti bilaterali.
Le parti convengono che, entro il mese di marzo di ciascun anno, valuteranno le implicazioni economiche, organizzative e gestionali che andranno ad impattare sulla Cassa Edile in riferimento alla modifica di cui al punto precedente.
La Cassa Edile della Provincia di Napoli provvederà, entro il 31 marzo di ogni anno, a stipulare una convenzione annuale con almeno due fornitori
di materiale antinfortunistico operanti nella provincia di Napoli ai quali le imprese potranno rivolgersi per l’acquisto dei D.P.I.
Entro il 31maggio di ogni anno, la Cassa Edile renderà noto alle aziende iscritte i nominativi dei fornitori convenzionati e i prezzi da questi offerti per l’acquisto dei D.P.I.
Il costo di tale prestazione sarà a carico degli Enti bilaterali secondo le seguenti quote:
• Cassa Edile 75%
• C.F.S. 25%
Le XX.XX. costituite si impegnano nel promuovere un’azione permanente al fine di sensibilizzare i lavoratori all’uso costante dei D.P.I.
ART. 15
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall’art. 29 del CCNL stipulato in 1° luglio 2014, dall’Accordo nazionale 11 Giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile, che assume la denominazione di “contributo Fondo Nazionale A.P.E” (di seguito per brevità F.N.A.P.E.), in attuazione a carico delle Imprese a partire dal 1° ottobre 2014 è stato stabilito nella seguente misura:
- l’aliquota contributiva F.N.A.P.E. è pari al 3,00%;
I contributi così determinati sono computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17.
Il contributo a carico delle Imprese, da versare alla Cassa Edile, a decorrere dallo 01/10/2017 è determinato nella misura dello 2,70% delle retribuzioni di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL. La Cassa Edile di Napoli verserà al
F.N.A.P.E. il differenziale attingendo dalle riserve del Fondo APE ordinario.
Le Parti territoriali, pertanto, monitoreranno l’utilizzo delle riserve APE con cadenza semestrale e dove emerga una situazione di squilibrio, tale da non poter garantire il pagamento del differenziale ( tra l’aliquota nazionale e l’aliquota territoriale), le parti varieranno il contributo nel rispetto di quanto stabilito dalle Parti sociali nazionali.
ART. 16
COMMISSIONE PARITETICA DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI
Al fine di realizzare un’attività di supporto e coordinamento degli Enti Paritetici della provincia di Napoli, é costituita la “Commissione Paritetica di Coordinamento Attività Enti Paritetici”.
La Commissione suggerirà orientamenti tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti nel pieno rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.
La Commissione sarà attivata, su iniziativa delle parti firmatarie del presente Contratto Integrativo di concerto con i Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.
La “Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti” sarà composta da n°6 componenti di cui 3 nominati dall’ACEN e 3 nominati dalle XX.XX. dei lavoratori.
ART. 17
INDENNITA’ DI REPERIBILITÀ
Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del CCNL 1° luglio 2014, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le XX.XX Territoriali da sottoscriversi presso l’ACEN, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda per iscritto ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, allo stesso spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornaliere per la reperibilità non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
La reperibilità obbliga l’operaio prontamente disponibile a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, oltre il tempo necessario per recarsi sul luogo dell’intervento.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le
spese di viaggio saranno rimborsate.
L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria.
Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità.
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’ art. 2120 del Codice Civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia
escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.
ART. 18
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Le parti si danno atto di quanto stabilito in materia a livello nazionale sul Fondo Prevedi.
Tenuto conto della attuale consistenza del Fondo di riserva Prevedi, le parti decidono di destinare, a decorrere dal 01/10/2012, una contribuzione pari allo 0,10% al Fondo per la “Previdenza complementare di settore”, ritenendo tale contributo congruo alle attuali finalità di gestione dello stesso.
Le parti convengono di effettuare incontri periodici per monitorare gli sviluppi e l’andamento del Fondo anche in relazione alla consistenza della dotazione finanziaria stabilita.
Qualora le determinazioni a livello nazionale e/o territoriale dovessero prevedere la soppressione del costituendo fondo di mutualizzazione oneri
``Prevedi`` le parti si incontreranno per decidere la diversa destinazione del contributo e delle riserve accantonate.
ART. 19
ISTITUTO DI PATRONATO
Ai Patronati INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL é consentito di
esercitare nei cantieri della provincia di Napoli le attività loro attribuite dal
D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 fuori dell’orario di lavoro.
ART. 20
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il tentativo di conciliazione di cui all’art. 103 del CCNL va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all’Accordo 28 Luglio 1989 allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell’Accordo 28 Luglio 1989 in quanto non intervenuta alcuna disdetta dello stesso.
ART. 21
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTE SINDACALI
A) Quote di adesione contrattuale.
Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni territoriali (ACEN e Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il presente contratto) restano determinate nella misura paritetica dello 0,85% e vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del
C.C.N.L. maggiorati del 18,50% e del 4,95%.
Le quote di adesione contrattuale in favore dell’ANCE e delle Associazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il CCNL 19 Aprile 2010 restano determinate nella misura paritetica dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL maggiorati del 18.5% e del 4,95%.
Per l’erogazione delle quote di adesione contrattuale in favore delle organizzazioni territoriali si provvede secondo le seguenti disposizioni.
Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta e sono versate, a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Napoli in una con la quota a loro carico e con il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell’art. 12 del presente contratto.
Le quote di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest’ultima versate all’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.
Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest’ultima versate alle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente contratto.
Il versamento delle somme comunque incassate dalla Cassa Edile per quote di adesione contrattuale indipendentemente dal periodo di competenza, a tutto il 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, deve essere effettuato dalla Cassa Edile stessa all’ACEN ed alle Associazioni sindacali dei lavoratori rispettivamente entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
Le somme riscosse verranno ripartite tra i tre Sindacati secondo i criteri tra di loro concordati e senza l’intervento di Rappresentanti della Cassa Edile la quale comunque declina ogni responsabilità in materia.
L’intervento della Cassa Edile per l’esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dall’impresa all’ACEN nonché l’intervento delle imprese e della Cassa Edile per l’esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dagli operai alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori non producono novazione o comunque modifica dei rapporti giuridici tra le imprese e l’ACEN e tra gli operai e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Cassa Edile,
per quanto concerne l’esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e le imprese e la Cassa Edile, per quanto concerne l’esazione delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai, restano esonerate da ogni responsabilità, sotto il profilo sia sostanziale e sia processuale. Il servizio di esazione, sia da parte delle imprese e sia da parte della Cassa Edile, viene effettuato gratuitamente.
Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in favore delle quali il servizio viene effettuato, rinunciano a loro volta, al pagamento di interessi maturati sulle somme depositate.
Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni nazionali, vengono trattenute dalle imprese e versate alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per quelle territoriali.
Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell’ANCE e l’altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il CCNL 1° Luglio 2014.
Ogni sei mesi, la Cassa Xxxxx provvederà a rimettere alle Organizzazioni Nazionali predette la somma di rispettiva competenza con le modalità descritte nella convenzione di affidamento stipulata.
B) Contributi sindacali.
E’ in facoltà degli operai di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale, da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.
Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti, sono quelle previste dall’Accordo nazionale 25 luglio 1996 (riportato nel C.C.N.L. 1° Luglio 2014) e dalle disposizioni in materia previste dal D. Leg.vo 196/03.
La Cassa Xxxxx resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell’esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all’art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300.
Le parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo costituisce piena e integrale attuazione dell’art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300.
ART. 22
FONDO DI PREMIALITÀ
Al fine di promuovere il lavoro regolare, rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, migliorare attraverso percorsi di formazione mirata la competenza delle risorse umane che operano nel settore edile, le parti, hanno stabilito di istituire, con il CPL del 7 dicembre 2012, con decorrenza dal 1° ottobre 2012, la costituzione di un “Fondo di Premialità” con un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 1.07.2014.
Alle Imprese iscritte e versanti in Cassa Edile della Provincia di Napoli, in possesso dei requisiti di seguito indicati, verrà riconosciuto, annualmente, una premialità il cui importo sarà prelevato dal suddetto “Fondo di Premialità”.
Per accedere a tale premio, le imprese in regola con i requisiti potranno presentare apposita richiesta alla Cassa Edile della Provincia di Napoli. Tali richieste potranno essere inoltrate, dal 1 febbraio al 28 febbraio di ciascun anno, con procedura similare a quanto già predisposto per la fornitura DPI. Le domande pervenute oltre il termine del 28 febbraio saranno automaticamente e tassativamente escluse.
Per l’ottenimento della premialità le imprese dovranno soddisfare i requisiti di sotto elencati che si intendono riferiti ai 12 mesi dell’esercizio gestionale della Cassa Edile (1/10 – 30/09) precedente il termine di presentazione della richiesta di premialità:
Essere in regola, ai fini BNI, con i versamenti contributivi dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Napoli (compreso il contributo per l’RLST
se dovuto) con riferimento al 30/09 dell’anno in cui si riferisce la domanda;
Aver trasmesso regolarmente alla Cassa Edile della Provincia di Napoli i dati dei lavoratori occupati distinti per singolo cantiere della Provincia di Napoli nell’ambito della ordinaria denuncia telematica mensile;
Aver accertato che, in caso di nuove assunzioni per il primo ingresso dei lavoratori nel settore edile, i lavoratori abbiano effettuato il corso di formazione denominato “16 ore prima” presso il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli (di seguito per brevità C.F.S. di Napoli) o presso un qualsiasi Ente Paritetico di Formazione presente sul territorio nazionale costituito tra l’ANCE e le XX.XX. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Tale avvenuto accertamento dovrà essere comprovato a mezzo auto dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda.
Aver inviato al C.F.S. di Napoli (e per conoscenza alla Cassa Edile della Provincia di Napoli), per ciascun cantiere in corso nella provincia di Napoli, richiesta di un intervento di consulenza in cantiere da parte di un tecnico del C.F.S. di Napoli allo scopo di accertare la corretta esecuzione degli apprestamenti prevenzionali.
Aver denunciato, nell’anno Cassa Edile 01/10 – 30/09, almeno 1.540 ore effettive di lavoro oltre le festività e ferie contrattuali se l’operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi;
una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l’operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre sei mesi ma da meno di 12 mesi.
La Cassa Edile della Provincia di Napoli, accertata la tempestività della domanda e verificato il possesso di tutti i requisiti previsti per l’ottenimento della premialità, evidenzierà nel programma MUT (in analogia a quanto già in uso per il procedimento dei rimborsi malattia ed infortunio) l’importo della premialità, esclusivamente scomputabile dal dovuto in base alle successive denunzie mensili presentate dall’impresa, così stabilito:
– per ciascun operaio rientrante nelle casistiche di cui ai precedenti punti 5) e 6) verrà accreditato lo 0,18% sulla contribuzione mensilmente versata di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 1.07.2014.
Si precisa che per quanto concerne la verifica del requisito di cui al precedente punto 4, la Cassa Xxxxx si dovrà avvalere del supporto del C.F.S. di Napoli da attuarsi con le modalità che verranno stabilite dai due Enti.
La Cassa Edile della Provincia di Napoli, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunicherà, tramite la procedura MUT alle aziende aventi diritto, l’importo ad esse riconosciuto quale premialità. Le aziende potranno beneficiare di tale credito di premialità in detrazione ai contributi che andranno a versare all’Ente entro e non oltre il successivo 30 settembre dello stesso anno. In nessun caso il credito della premialità può essere oggetto di liquidazione autonoma all’impresa.
Trascorso il suddetto termine del 30 settembre, le imprese che non avranno usufruito di tale conguaglio perderanno il diritto all’ottenimento della premialità e la Cassa Edile provvederà ad annullare il relativo credito.
ART. 23
CALCESTRUZZO
In aggiunta a quanto stabilito nella declaratoria di cui all’art. 77 del CCNL 19 Aprile 2010 si considera operaio specializzato l’autista di autobetoniera e l’autista di autopompa da xxxxxxxxxxxx, sempre ché abbia svolto tali mansioni per almeno sei mesi consecutivi anche presso altra impresa.
ART. 24
DISPOSIZIONI GENERALI
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del CCNL 01Luglio
2014 gli allegati A,B,C,D,E,F,G,H,I,L, costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo provinciale.
ART. 25
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro, si rinvia alle norme di cui al C.C.N.L. 1° Luglio 2014 e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.
ART. 26
VALIDITÀ E DURATA
Il presente Contratto, valido nell’Area metropolitana di Napoli per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL sopra richiamato e per tutti gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura dell’impresa stessa e dalla sua provenienza, entra in vigore il 01 giugno 2017, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli del contratto medesimo e avrà durata fino al 31 dicembre 2019. La durata può comunque essere antecedente a quanto prefissato ove previsto da specifiche pattuizioni nazionali o posticipata fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.
Si stabilisce che, in riferimento al settore delle costruzioni edili dell’Area Metropolitana di Napoli, se le Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente contratto dovessero concordare con altre associazioni datoriali, condizioni sia retributive che normative meno onerose così come previste dal CCNL Edile Industria e del presente contratto provinciale, si conviene tra le stesse parti che tali condizioni più favorevoli si intendono automaticamente estese anche alle imprese edili iscritte e versanti in Cassa Edile.
ALLEGATO A VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 21/06/2017 in Napoli presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli si sono incontrati:
– ACEN Associazione Costruttori Edili di Napoli
– FENEAL-UIL di Napoli e provincia
– FILCA-CISL di Napoli e provincia
– FILLEA-CGIL di Napoli e provincia
premesso che le parti hanno in precedenza stabilito:
– che per il territorio di Napoli e Provincia l’istituto dell’EVR decorre dal 01/01/2017;
– che l’EVR, così come stabilito dall’art. 38 del CCNL Edile Industria, è stabilito nella misura massima del 4% dei minimi di paga base in vigore al 1° luglio 2014, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Ciò premesso, in data odierna le parti si sono incontrate per effettuare la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) erogabile per l’anno 2017, con riferimento alle sole ore ordinarie effettive di lavoro prestate, in conformità di quanto previsto agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL Edile Industria del 1° Luglio 2014 e dell’art. 3 del C.I.P.L. sottoscritto in data 21/06/2017.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2014/2015/2016 sul triennio 2013/2014/2015.
I risultati di tale raffronto sono riportati nelle seguenti tabelle:
TAB. 1
INDICATORI TERRITORIALI | TRIENNIO 2013 - 2015 | |||
2013 | 2014 | 2015 | media triennio | |
lavoratori iscritti (media anno solare) | 12.799 | 12.420 | 13.685 | 12.968 |
monte salari denunciato (media anno solare) | 163.107.836 | 159.535.911 | 183.357.217 | 168.666.988 |
ore denunciate (media anno solare) | 16.786.941 | 16.281.295 | 18.440.083 | 17.169.440 |
Massa Salari Versata/Massa Salari Denunciata in Cassa Edile | 72,85% | 72,63% | 72,90% | 72,80% |
TAB 2
INDICATORI TERRITORIALI | TRIENNIO 2014 - 2016 | |||
2014 | 2015 | 2016 | media triennio | |
lavoratori iscritti (media anno solare) | 12.420 | 13.685 | 13.482 | 13.196 |
monte salari denunciato (media anno solare) | 159.535.911 | 183.357.217 | 196.176.349 | 179.689.826 |
ore denunciate (media anno solare) | 16.281.295 | 18.440.083 | 19.695.179 | 18.138.852 |
Massa Salari Versata/Massa Salari Denunciata in Cassa Edile | 72,63% | 72,90% | 70,00% | 71,92% |
TAB 3
RAFFRONTO TRIENNIO 2016 - 2014 SU TRIENNIO 2015 - 2013 | ||||
INDICATORI TERRITORIALI | media triennio 2016 - 2014 | media triennio 2015 - 2013 | differenze | |
in valore assoluto | in % | |||
lavoratori iscritti | 13.196 | 12.968 | 228 | 1,73% |
monte salari denunciato | 179.689.826 | 168.666.988 | 11.022.838 | 6,13% |
ore denunciate | 18.138.852 | 17.169.440 | 969.412 | 5,34% |
Massa Salari Versata /Massa Salari Denunciata in Cassa Edile | 71,92% | 72,80% | -0,88 | -1,21% |
Dalla tabella 3 si evidenzia che dal raffronto tra il triennio 2016/2015/2014 e il triennio 2015/2014/2013 tre indicatori territoriali su quattro risultano positivi per un peso ponderale complessivo pari al 75%.
Pertanto, per il periodo l’anno 2017 l’importo di EVR erogabile nel territorio di Napoli e Provincia è pari al 75% (settantacinquepercento) della misura massima fissata al punto a) dell’art. 3 del C.I.P.L. sottoscritto in data 21/06/2017 ed è quindi
pari al 3% (trepercento) dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014 (vedi successiva tabella). Restano salve le successive verifiche aziendali in conformità di quanto previsto all’art. 3 del richiamato C.I.P.L..
Letto, confermato e sottoscritto.
p. l’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DI NAPOLI
p. la Fe.X.X.X.X. – UIL
Sindacato Territoriale di Napoli
p. la F.I.L.C.A. – CISL Campania
Sindacato Territoriale di Napoli
p. la F.I.L.L.E.A. - CGIL
Sindacato Territoriale di Napoli
IMPORTO EVR IMPIEGATI E OPERAI EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
CATEGORIA IMPIEGATI | PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2014 | % EVR EROGABILE | EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 3% determinata a seguito della verifica dei parametri |
7° LIV | € 1.630,71 | 3,00% | € 48,92 |
6° LIV | € 1.467,63 | 3,00% | € 44,03 |
5° LIV | € 1.223,02 | 3,00% | € 36,69 |
4° LIV | € 1.141,51 | 3,00% | € 34,25 |
3° LIV | € 1.059,96 | 3,00% | € 31,80 |
2° LIV | € 953,97 | 3,00% | € 28,62 |
1° LIV | € 815,36 | 3,00% | € 24,46 |
Per gli impiegati il costo mensile dell’EVR è calcolato su un ipotesi di 173 ore ordinarie effettive/mese
CATEGORIA OPERAI | PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2014 | % EVR EROGABILE | EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 3% determinata a seguito della verifica dei parametri |
4 LIVELLO | € 6,600 | 3,00% | € 0,198 |
OPERAI SPEC | € 6,130 | 3,00% | € 0,184 |
OPERAI QUALIF. | € 5,510 | 3,00% | € 0,165 |
OPERAI COMUNI | € 4,710 | 3,00% | € 0,141 |
CUSTODI B | € 4,240 | 3,00% | € 0,127 |
CUSTODI C | € 3,770 | 3,00% | € 0,113 |
Per gli operai il costo mensile dell’EVR è calcolato su un ipotesi di 8 x 21,625 = 173,00 ore ordinarie effettive/mese
Letto, confermato e sottoscritto.
p. l’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI p. la Fe.X.X.X.X. - UIL EDILI DI NAPOLI Sindacato Territoriale di Napoli
p. la F.I.L.C.A. – CISL Campania
Sindacato Territoriale di Napoli
p. la F.I.L.L.E.A. - CGIL
Sindacato Territoriale di Napoli
ALLEGATO B
Carta intestata dell’impresa Luogo e data
Raccomanda RR
Spett.le Cassa Edile di Napoli
CDN Isola F3 Napoli
Spett.le ACEN Xxxxxx xxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx
e p.c. Spett.le RSA o RSU
c/o Sede impresa(*)
Oggetto: articolo 38, del CCNL 19 aprile 2010 rinnovato il 1° luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini ed articolo 3 del C.I.P.L. di Napoli del 21/06/2017 - Autodichiarazione per l’anno …. dei parametri aziendali.
Il sottoscritto ……. nato a …. il ….. , nella qualità di legale rappresentante dell’impresa
………………. con sede in ………… alla via , dichiara sotto la propria
responsabilità:
x. Xx aver proceduto - ai sensi dell’articolo 3 del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro in edilizia sottoscritto in data 21/06/2017 - al confronto dei parametri aziendali dell’ultimo triennio nel quale gli stessi sono noti con i medesimi parametri del precedente triennio aziendale;
b. Che il risultato di tale confronto sono i seguenti: O entrambi i parametri aziendali sono positivi
O solo uno dei due parametri aziendali è positivo O nessuno dei due parametri aziendali è positivo
c. Che i parametri aziendali utilizzati per il confronto di cui al precedente punto a) sono i seguenti:
1. Volume d’affari IVA indicato nelle dichiarazioni annuali Iva relative ai seguenti anni:
• Anno …… (ultimo anno – il più recente disponibile): €
• Anno …….(penultimo anno): €
• Anno …… (terzultimo anno): €
• Anno …….(quartultimo anno): €
2. Ore denunciate in Xxxxx Xxxxx (**) nei seguenti anni:
• Anno …… (ultimo anno – il più recente disponibile): n.
• Anno …… (penultimo anno): n.
• Anno …… (terzultimo anno): n.
• Anno …….(quartultimo anno): n.
Conseguentemente, in osservanza a quanto previsto all’articolo 3 del C.I.P.L. di Napoli del 21/06/ 2017, per l’anno …. l’impresa …… :
O erogherà l’EVR in misura ridotta e precisamente nella misura pari al …% di quello erogabile a livello provinciale
O non erogherà l’EVR.
La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni richiamate in oggetto, anche ai fini dell’eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali previsto all’articolo 3 del C.I.P.L. di Napoli del 21/06/2017.
In caso di attivazione del suddetto confronto con le Organizzazioni Sindacali, il sottoscritto si obbliga a presentare copie delle dichiarazioni annuali Iva, siglate in ogni loro parte, relative alle annualità riportate al precedente punto c).
Distinti saluti
Timbro e firma del legale rappresentante
(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU
(**) per le imprese con solo impiegati il parametro è sostituito dalle ore lavorate registrate nel Libro Unico del Lavoro
ALLEGATO C
PROTOCOLLO SU ARTICOLAZIONE ORARIO CONTRATTUALE IN OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA
In presenza di lavori pubblici per i quali gli Enti Appaltanti richiedano, per l’importanza dell’opera, modalità lavorative particolari, le parti firmatarie del presente protocollo dichiarano la propria disponibilità ad attivare confronti, unitamente all’Ente Appaltante ed alle Imprese Aggiudicatarie, per fornire un positivo contributo informativo in tema di:
- regime di orario in cantiere e loro durata;
- applicazione dei dispositivi legislativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tenuto conto della particolarità dei regimi di orario;
- compatibilità delle lavorazioni da eseguire in regime di orario a turni, con riferimento alle reali esigenze del cantiere ed alle possibili interazioni con i fattori interni ed esterni allo stesso.
Tali confronti non potranno determinare interferenze nella legittima discrezionalità del processo produttivo ed opereranno nel pieno rispetto delle autonomie decisionali ed organizzative delle Imprese aggiudicatarie.
ALLEGATO D
OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI
Le Parti contraenti, nel riconoscere il ruolo strategico che l’industria delle costruzioni riveste nell’ambito dell’economia della città e dell’Area metropolitana di Napoli, ritengono che tale ruolo debba essere ulteriormente valorizzato anche attraverso l’implementazione di strumenti di contrasto al lavoro nero e/o sommerso, alla destrutturazione del settore, alla precarizzazione dei rapporti di lavoro incompatibili, tra l’altro, con l’esigenza di regolarità, trasparenza e qualificazione delle imprese.
A tal fine le Parti ravvisano la necessità di monitorare il mercato del lavoro nell’Area Metropolitana di Napoli attraverso l’istituzione, insieme a INPS, INAIL, DTL, Centri per l’Impiego ed EE.PP., di un Osservatorio permanente sul mercato del lavoro e sugli appalti al fine di monitorare le dinamiche settoriali e favorire gli opportuni interventi a garanzia della trasparenza, della legalità e dei diritti.
Compito prioritario dell’Osservatorio sarà quello di avviare un’indagine sulle dinamiche del settore i cui risultati potranno essere utilizzati per l’adozione di interventi mirati al rilancio del settore delle costruzioni nell’Area Metropolitana di Napoli.
Tale indagine avrà ad oggetto il monitoraggio della domanda, degli investimenti pubblici e privati, dei livelli occupazionali nonché dei profili professionali richiesti dal mercato.
L’Osservatorio dovrà inoltre favorire il superamento dei fenomeni di aggiudicazione degli appalti con il massimo ribasso e promuovere presso le stazioni appaltanti il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Osservatorio dovrà realizzare una Banca dati e istituire uno sportello presso il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli, coordinato dal Formedil regionale, al fine di favorire la piena applicazione di quanto previsto dal progetto Xxxxx.xx.
Le Parti contraenti si impegnano a istituire una apposita Commissione che avrà il compito di organizzare, unitamente ai rappresentanti di INPS, INAIL, DTL, Centri per l’Impiego ed EE.PP, l’istituzione del predetto Osservatorio.
ALLEGATO E
RELAZIONI SINDACALI
Le parti convengono di attivare, congiuntamente o disgiuntamente, le azioni, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
Le parti condividono l’esigenza di contribuire ad elevare la qualità professionale del lavoro nel settore.
La comune esperienza di concertazione istituzionale, su segmenti importanti del comparto delle costruzioni, consente di condividere la necessità di promuovere confronti preventivi propedeutici alla definizione, anche con accordi quadro, di intese tra le parti firmatarie del presente accordo, le Istituzioni pubbliche, le aziende aggiudicatarie dei lavori ed i vari Enti locali.
Oggetto dei confronti e degli accordi conseguenti saranno le questioni legate alla sicurezza ed all’igiene negli ambienti di lavoro, al rispetto del contratto di lavoro, alle azioni di contrasto al lavoro nero ed al lavoro irregolare, al fenomeno dell`illegalità e della criminalità nonché alle esigenze di formazione e qualificazione professionale richiesta ed alle esigenze di flessibilità per interventi particolari.
ALLEGATO F
ENTI PARITETICI
L’Acen e le Organizzazioni Sindacali sono impegnate da tempo nella ricerca di soluzioni idonee ed efficaci volte a migliorare il sistema degli Enti Bilaterali (Cassa Edile e Centro di Formazione e Sicurezza) inteso come strumento centrale e patrimonio prezioso del settore delle costruzioni.
I dati sull’occupazione evidenziano, anche a causa della forte recessione, un aumento del lavoro sommerso e i dati della Cassa Edile di Napoli segnalano una crescente destrutturazione delle imprese che, nel corso degli anni, sono andate sempre più verso la piccola dimensione.
In questa ottica, appare rilevante il ruolo rivestito negli anni dal sistema bilaterale o paritetico costituito e consolidatosi sul territorio per dare risposte concrete a necessità reali, dirette in particolare modo alle imprese di piccole dimensioni diffuse sul territorio.
Le Parti, in tale ambito e contesto, hanno applicato le condizioni di riordino del precedente sistema bilaterale secondo le linee guida del “Protocollo sugli Organismi Bilaterali”, allegato al rinnovo del CCNL del settore edilizia sottoscritto il 1° luglio 2014, che appunto, chiama le XX.XX. ad una assunzione di forte responsabilità in un quadro di opzioni di razionalizzazione e di più adeguati assetti del sistema bilaterale, funzionale al comparto edile.
Si è perseguito nei tempi e modi nel processo di unificazione del Centro di Formazione e Maestranze Edili con Comitato Paritetico Territoriale di Napoli, dando vita al Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli attraverso un Piano Industriale che ha portato ad un riordino organizzativo dell’ente unificato, assicurando la massima coerenza con gli obiettivi di efficienza, riduzione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure. Sono stati avviati piani formativi adeguati volti ad implementare le competenze del personale, la rivisitazione dei regolamenti interni.
Bisognerà continuare a valorizzare le potenzialità dell’Ente attraverso la messa in rete delle strutture bilaterali territoriali (CFS e Cassa Edile) anche al fine di contrastare il fenomeno elusivo ed evasivo recuperando il gettito di contribuzione sistematicamente sottratto agli Enti Bilaterali.
Tali Enti dovranno fornire servizi sempre più qualificati a favore delle imprese e dei lavoratori, interagire con le amministrazioni pubbliche anche al fine di implementare la formazione delle maestranze, migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri.
Altrettanto fondamentale è il supporto dei nuovi strumenti informatici che, attraverso la creazione di una vera e propria rete, siano in grado di fare colloquiare gli Enti tra loro in modo da potenziarne l’attività, ridurre i costi di gestione, agevolare lo scambio veloce di informazioni e semplificare qualsiasi adempimento a carico delle imprese e dei lavoratori.
La riorganizzazione logistica degli Enti Paritetici dell’Area Metropolitana di Napoli va nella direzione sopra tracciata e deve essere al più presto completata. Alla ristrutturazione della Palazzina Cosenza, da tempo ultimata, dovranno al più presto seguire interventi funzionali alle nuove esigenze.
Le Parti, nel rispetto del vigente Protocollo Nazionale sugli XX.XX., nel caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere sul territorio in merito all’attuale assetto organizzativo del sistema della Bilateralità e non risolvibile a livello Regionale, in ottemperanza alla normativa vigente, demanderanno a livello nazionale la risoluzione della problematica.
CASSA EDILE
Le parti riaffermano l’importanza del ruolo strategico della Cassa Edile nel settore delle costruzioni.
L’Ente Cassa è anche l’unico ente deputato a raccogliere, anche dagli altri Enti Pubblici quali INPS ed INAIL, i dati utili per il rilascio del DURC.
Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n.8367 del 2 maggio 2012 nella quale sono ribaditi i requisiti richiesti dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento dell’attività certificativa.
La Cassa Xxxxx avrà inoltre un ruolo sempre più strategico nella verifica dell’incidenza del costo del lavoro della manodopera e delle denunzie inoltrate all’Ente, infatti sarà cura della stessa Cassa verificarne la correttezza delle ore non lavorate e le relative motivazione a supporto.
Capitolo fondamentale per l’Ente sono le prestazioni assistenziali. Saranno erogate
ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese regolarmente iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale. Le Parti inoltre concordano nel varo della trasferta regionale ed in tal senso si impegnano.
CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA
Le parti sociali ribadiscono il ruolo strategico della formazione professionale nello sviluppo del settore delle costruzioni e nella implementazione della sicurezza sul lavoro. Le parti sociali seguendo le linee guida nazionali, nel 2015 hanno dato l’avvio al Centro di Formazione e Sicurezza (di seguito CFS) nato con la fusione di due enti, il Centro Formazione Maestranze Edili, indicato per la formazione e la ricerca e il Comitato Paritetico Territoriale, indicato per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Il Centro Formazione e Sicurezza offre servizi a favore delle imprese, sia per le attività di formazione e orientamento programmate per i lavoratori e per coloro che intendono inoltrarsi nel comparto, favorendo l’occupazione e il rafforzamento delle mansioni. Con la fusione dei due Enti bilaterali per la formazione e per la sicurezza del settore edile - previsti dal CCNL Edilizia – si è voluto mettere in campo le migliori esperienze maturate negli anni, mirando ad un’azione completa e maggiormente efficace, più dinamica e propositiva, adottando metodologie didattiche e tecniche avanzate e dirette allo scopo, proponendo validi servizi alle imprese e un catalogo di corsi aggiornato e rispondente ai fabbisogni del settore.
Un potenziamento conoscitivo e qualitativo che si sviluppa e concretizza attraverso azioni di formazione, ricerca, innovazione, informazione e orientamento al settore; infatti presso il CFS si concentra lo snodo fondamentale dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso XXXX.XX (Borsa Lavoro Edile Nazionale).
L’obiettivo che le Parti Sociali si pongono è quello che XXXX.XX diventi il riferimento principale per le imprese che intendono assumere i lavoratori, attraverso appunto la possibilità di consultare la banca dati aggiornata sullo stato occupazionale e di formazione del lavoratore e garantire ai lavoratori iscritti e momentaneamente disoccupati, corsi di formazione continua e di riqualificazione professionale per garantirne il più rapido reimpiego.
Una adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante a fronteggiare la sfida delle innovazioni di prodotto e di processo, a migliorare la professionalità dei lavoratori in relazione alle nuove esigenze tecnologiche e ai processi produttivi innovativi, a consentire il rientro nel mercato del lavoro di forze espulse per carenza di qualificazione, a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei disoccupati, dei lavoratori extracomunitari ed immigrati regolari. Tutto ciò rappresentano le finalità fondamentali perseguibili solo attraverso programmi di formazione attivando le necessarie ed idonee politiche puntando sulla leva della formazione di base, di ingresso e continua, per l’accesso al settore e la permanenza in esso.
Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie ci pone l’urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori adeguati processi formativi al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e, dall’altro di contribuire alla loro crescita professionale e sociale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso processi formativi d’ingresso e di aggiornamento professionale nell’ambito di accordi a carattere sperimentale che prevedano forme premiali per le imprese che vorranno aderire.
Favorire un’analisi dei fabbisogni formativi è quanto di più necessario e propedeutico per un serio programma di corsi di formazione rispondenti alle esigenze della domanda di mercato per dare risposte alla domanda legata alla sostenibilità ed eco compatibilità che sempre più insistentemente si rivolgono a trasformazioni di processi e di prodotti in edilizia e nell’intera filiera delle costruzioni per dare sbocchi occupazionali ad apprendisti, nuovi assunti, disoccupati, lavoratori e lavoratrici che godono di ammortizzatori sociali ed in deroga e di lavoratori opportunamente riqualificati. Attraverso il CFS le Parti vogliono rafforzare l’impegno alla tutela della sicurezza dei lavoratori, mettendo a punto numerose iniziative volte a responsabilizzare sul tema sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi.
Infatti, attraverso il CFS, in continuità con quanto fatto dal Comitato Paritetico Territoriale, si punterà sempre di più alle attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai lavoratori all’interno dei cantieri edili sulla sicurezza e sulla prevenzione in maniera capillare cercando, attraverso le visite in cantiere dei tecnici di individuare situazioni di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere.
ALLEGATO G
TRASFERTA
Le parti, recependo l’accordo del 15 dicembre 2014 sottoscritto dall’ANCE e le XX.XX. Nazionali, in attuazione di quanto previsto dal verbale di rinnovo del CCNL del 1° luglio 2014, intendono, con il presente documento, porre l’attenzione sulla disciplina della trasferta a livello regionale.
In particolare, le Parti, sulla “Trasferta Regionale” vogliono, per quanto di propria competenza, sollecitare la messa in rete delle Casse Edili affinché siano in grado di collegare gli enti bilaterali in modo da potenziarne l’attività, semplificando al contempo gli adempimenti per le imprese e agevolando lo scambio di informazioni, auspicando, a sostegno, lo sviluppo di una negoziazione contrattuale con modalità uniformi in tutto il territorio regionale puntando alla razionalizzazione e al riordino gestionale e funzionale degli XX.XX. esaltandone efficienza ed efficacia.
Le parti stabiliscono che nel corso del corrente anno si attiveranno per avviare un’apposita commissione paritetica regionale che possa favorire nuove proposte per la messa in rete delle Casse Edili.
ALLEGATO H
ACCORDO 28 LUGLIO 1989 PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
PARITETICA DI CONCILIAZIONE
Tra
- l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN) aderente all’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE);
- l’Associazione Sindacale INTERSIND
e
- la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni costituita da:
- FeNEAL UIL
- FILCA CISL
- FILLEA CGIL
Visti l’art. 1/411 ultimo comma, l’art. 6/2113 ultimo comma della legge 11.8.1973 n. 533, nonché l’art. 95 del CCNL 7 Ottobre 1987; visto l’art. 14 del Contratto Integrativo per la Provincia di Napoli stipulato in data odierna, si é convenuto quanto appresso:
ART. 1 - Il prestatore di lavoro che intenda promuovere una delle controversie di cui all’art. 95 del CCNL 7 Ottobre 1987, deve fare denuncia al Sindacato stipulante il presente Accordo al quale aderisce o conferisce mandato, il quale previo accordo con l’Associazione Costruttori, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva al quindicesimo giorno dalla denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore.
ART. 2 - L’Associazione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l’imprenditore a mezzo lettera raccomandata per il giorno stabilito per l’esame della controversia.
ART. 3 - Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione dall’Associazione Costruttori o dall’INTERSIND.
ART. 4 - Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.
Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.
ART. 5 - Di ogni controversia qualunque ne sia l’esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale si indicheranno i nomi e le generalità delle parti e l’esito della controversia.
In caso di assenza di alcune delle parti o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità uno, al massimo due differimenti.
ART. 6 - Il verbale di avvenuta conciliazione ha l’efficacia di cui all’ultimo comma del citato art. 6/2113 c.c. e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili.
Prima che la conciliazione avvenga i prestatori di lavoro dovranno essere avvertiti dell’efficacia delle rinunce e transazioni.
ART. 7 - L’archivio dell’ufficio di conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.
ART. 8 - Il presente Accordo entra in vigore il 1° Luglio 1989 ed ha la durata del Contratto integrativo della Provincia di Napoli, di cui forma parte integrante, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
ALLEGATO I
ASSISTENZA PER CARENZA MALATTIA
Le Parti stabiliscono di istituire una Commissione di studio che avrà il compito di analizzare le modalità di una estensione della prestazione Cassa Edile a copertura dei giorni di carenza per gli eventi di malattia con durata da uno a sei giorni.
Le Parti stabiliscono sin da ora che tale prestazione, denominata “indennizzo di carenza”:
a) non avrà costi aggiuntivi per le imprese;
b) decorrenza a partire dal 1° aprile 2014;
c) sarà finanziata attraverso il residuo del “Fondo di Premialità”. L’importo dell’indennizzo di carenza sarà stabilito annualmente dalle Parti, firmatarie del presente allegato, e non potrà essere superiore al residuo del “Fondo di Premialità” dell’anno precedente;
d) potrà essere erogata dalla Cassa Edile di Napoli esclusivamente ai lavoratori, in forza alle imprese che nell’anno precedente a quello di richiesta dell’“indennizzo di carenza” hanno beneficiato del “Fondo di Premialità”;
e) è riconosciuta dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli per 1 (uno) solo evento di malattia in un anno (dal 1/10 al 30/09), per ciascuno dei primi tre giorni di malattia se coincidenti con giornate lavorative, gli importi massimi si seguito indicati:
Op. IV livello € 17,00 per giorno di carenza indennizzato Op. III livello € 16,00 per giorno di carenza indennizzato Op. II livello € 15,00 per giorno di carenza indennizzato Op. I livello € 13,00 per giorno di carenza indennizzato
non spetta per le malattie insorte immediatamente prima e/o immediatamente dopo giornate festive o non lavorative o se il lavoratore si sia sottratto alla effettuazione della visita domiciliare di controllo.
La prestazione verrà erogata dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli su domanda del lavoratore, presentata anche per il tramite dell’impresa, mediante apposita modulistica scaricabile sul sito della Cassa Edile di Napoli oppure reperibile presso gli sportelli della stessa Cassa Edile o presso le Organizzazioni Sindacali di categoria. Tale domanda dovrà essere inviata alla Cassa Edile di Napoli entro sessanta giorni dall’inizio della malattia, improrogabilmente ed a pena di decadenza, corredata da copia del certificato medico.
Trascorsi sei mesi dall’avvio della prestazione denominata ’“indennizzo di carenza” le Parti si incontreranno al fine di monitorare l’andamento della prestazione stessa e la fonte di finanziamento stabilita nel presente allegato.
ALLEGATO L
REGOLARITÀ DEL LAVORO
Al fine di garantire i diritti dei lavoratori, la corretta concorrenza tra le imprese, la sicurezza in cantiere nonché evitare l’insorgere di fenomeni evasivi, elusivi che determinano, di conseguenza, “dumping contrattuale”, le Parti Sociali si impegnano affinché venga assicurata la corretta applicazione delle norme contrattuali di settore, comprese le attività inerenti le opere di restauro del patrimonio artistico ed archeologico. In particolare le imprese che versano in Cassa Edile qualora presentassero denunzie mensili con riduzioni di orario di lavoro diverso dal normale, dovranno giustificare tali riduzioni con la trasmissione obbligatoria del cedolino paga dell’operaio ovvero secondo le ulteriori modalità fissate dalla Cassa Edile di Napoli.
Le parti si impegnano, altresì, a promuovere il ruolo operativo della Cassa Edile e del Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli per la corretta applicazione del CCNL Edile Industria e del CPL di Napoli. A tale scopo le Organizzazioni firmatarie del presente contratto ribadiscono l’obbligo di applicazione della circolare n. 35/2015 della CNCE, che qui si intende integralmente riportata, e impegna la Xxxxx Xxxxx ad attivarsi rigorosamente in tale senso.
Gli XX.XX. dovranno verificare l’iscrizione e la regolarità delle aziende, ivi compresi tutti i subappaltatori presenti in cantiere, anche attraverso lo strumento delle Notifiche Preliminari che, in particolar modo, per i lavori privati, dovranno, ai sensi dell’art. 21 comma b) della Legge Regionale n° 6/2016, essere trasmesse dal Direttore dei Lavori, in via telematica, prima dell’inizio dei lavori, anche al Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli che si occupa della promozione della sicurezza sul lavoro. Si rende obbligatorio ai fini della validità della denuncia mensile alla Cassa Edile l’indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori. A tal uopo le Parti Sociali si
impegnano a favorire le sinergie e la collaborazione tra gli Enti Bilaterali con l’uso di strumenti informatici che garantiscano il flusso delle informazioni in tempo reale.
A tal proposito, in riferimento a quanto riportato nell’art 14 del CCNL Edile, le Parti impegnano la Cassa Edile ad integrare il MUT prevedendo l’indicazione del ricorso al subappalto e i relativi dati.
INDICE
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI NAPOLI
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Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Napoli
Premessa
Contesto Economico Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Indennità territoriale di settore
Art. 3 - Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) Art. 4 - Lavoro a cottimo
Art. 5 - Subappalto Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia
Art. 8 - Lavori speciali
Art. 9 - Limiti territoriali - diaria Art. 10 - Trasporti
Art. 11 - Mensa
Art. 12 - Cassa edile
Art. 13 - Centro formazione e sicurezza napoli Art. 14 - Ambiente di lavoro
Art. 15 - Anzianità professionale edile
Art. 16 - Commissione paritetica di coordinamento degli enti Art. 17 - Indennità di reperibilità
Art. 18 - Previdenza integrativa
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Art. 19 - Istituto di patronato
Art. 20 - Tentativo di conciliazione
Art. 21 - Quote di adesione contrattuale e quote sindacali Art. 22 - Fondo di premialità
Art. 23 - Calcestruzzo
Art. 24 - Disposizioni generali Art. 25 - Norme di rinvio Art. 26 - Validità e durata
Allegato A - Verbale di accordo
Allegato B - Dichiarazione aziendale EVR
Allegato C - Protocollo su articolazione orario contrattuale in opere pubbliche di particolare rilevanza
Allegato D - Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti
Allegato E - Relazioni sindacali Allegato F - Enti paritetici Allegato G - Trasferta
Allegato H - Accordo 28 Luglio 1989 per la costituzione e il funzionamento della commissione paritetica di conciliazione
Allegato I - Assistenza per carenza malattia Allegato L - Regolarità del lavoro
Finito di stampare a Napoli nel mese di febbraio 2017
Officine Grafiche X. Xxxxxxxx & figli S.p.A.
NAPOLI
ACEN
Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Tel.: 000 0000000 Fax: 000 0000000
Email: xxxx@xxxx.xx PEC: xxxx@xxx.xxxx.xx
FENEAL UIL
Xxx Xxxx, 00 - Xxxxxx, XX, 00000 Tel.: 000 000000 - Fax: 000 0000000
Email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
FILCA CISL TERRITORIALE
Xxxxxxxxx X. Xxxx alle Paludi,128 - 80142 Napoli NA Tel.: 000 0000000 - Tel.: 000 000000 - Fax: 000 0000000
Email: xxxxx.xxxxxx@xxxx.xx xxx.xxxxx.xxxx.xx
FILLEA CGIL METROPOLITANA DI NAPOLI
Xxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxxxx XX
Tel.: 000 00000000
Email: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CFS NAPOLI
Centro Formazione Sicurezza Napoli
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx XX Tel.: 000 0000000 - Fax 000 0000000
Email: xxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxx.xx
ASLEC ASSOCIAZIONE SICUREZZA DEL LAVORATORE EDILE DEL- LE COSTRUZIONI
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00/00 - 00000 Xxxxxx Tel.: 000 0000000 000 0000000 Fax 000 0000000