COMUNE DI BARLETTA
COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Merito Civile ed al Valor Militare Città della Disfida
“Servizio di organizzazione e gestione dell’assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati presso il rifugio comunale per cani di Barletta”
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI
Articolo Oggetto
1 Oggetto del Capitolato
2 Modalità dell’affidamento – corrispettivo del servizio
3 Deposito cauzionale
3.1 Deposito cauzionale provvisorio
3.2 Deposito cauzionale definitivo
4 Trattamento dei dati
5 Validità della graduatoria
6 Invariabilità del corrispettivo
7 Emissione di ordine in pendenza di sottoscrizione del contratto
8 Esecuzione in danno
9 Pagamenti
10 Spese, imposte e tasse
11 Subappalto
12 Cessione del contratto
13 Foro competente
14 Rinvio a norme di diritto vigente PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI
15 Prestazioni
15.1 oggetto del servizio
15.2 descrizione delle modalita’di espletamento del servizio
16 Responsabilità vigilanza e controllo della struttura
17 Oneri del medico veterinario
17.1 Obblighi ed oneri a carico del medico veterinario
17.2 Organizzazione del Servizio
17.3 Verbale di consegna del servizio
17.4 Assicurazione
18 Associazioni animaliste
19 Penalità
20 Risoluzione
21 Recesso
22 Responsabilità
23 Gestione del contratto
24 Documenti del contratto
Parte Prima - Condizioni Generali
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del “Servizio di organizzazione e gestione dell’assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati presso il rifugio comunale per cani di Barletta” per la durata presunta di un biennio, ad un medico veterinario in possesso dei requisiti tutti indicati nel bando di gara per l’importo complessivo, per un importo complessivo pari ad € 62.000,00 iva e ogni altro onere incluso.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare sino alla concorrenza dell’importo complessivo posto a base di gara.
I servizi, le attività e le condizioni di cui al presente affidamento devono intendersi coerenti con i contenuti dei seguenti atti e provvedimenti:
• la legge n. 281/1991, la L.R. n. 12/1995 e s.m.i (L.R. n. 26 del 09.08.2006, L.R. n. 34 del 12.12.2006 e L.R. n. 4 del 25.02.2010)e le linee guida DGR n. 1223 del 04.07.2013;
• il Regolamento del Rifugio comunale per cani adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 228 del 11.12.2008 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 7.11.2011;
• il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320;
• L.R. n. 13 del 1989 “norme concernenti la materia veterinaria”; Il Rifugio comunale per cani, è costituito dai seguenti reparti:
a) Reparto “Canile sanitario”, rappresenta il presidio sanitario ove vengono effettuate tutte le misure di profilassi con particolare riferimento alle malattie zoonosiche;
b) Reparto “Rifugio” adibito alla custodia permanente e temporanea dei cani in attesa di adozione.
ART. 2 - MODALITÀ DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio avverrà, a seguito di gara ad evidenza pubblica, secondo le modalità che saranno indicate nel bando di gara.
ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE
3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
Per partecipare alla gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.lgs.vo n.163/2006, è necessaria la costituzione di una cauzione provvisoria in misura pari al 2% dell’importo posto a base di gara, a mezzo assegno circolare intestato alla Tesoreria Comunale di Barletta o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo all’uopo autorizzato.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara e verrà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’ Associazione aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione della cauzione definitiva.
3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’ associazione aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari ad 1/10 (un decimo) dell’importo contrattuale presunto). La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Agenzia beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, s’informa che i dati forniti dalle Imprese saranno dal Comune di Barletta trattati esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione sarà il Comune di Barletta.
ART. 5 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, il Comune di Barletta si riserva la facoltà di aggiudicare al 2° professionista che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, il professionista classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
ART. 6 – INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.
ART. 7 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale sottoscrizione del contratto. Il Comune di Barletta si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.
Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta. L’amministrazione si riserva la facoltà, con apposito atto amministrativo, di prolungare il servizio, agli stessi patti e condizioni di aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennità, nelle more dell’ espletamento della gara per l’aggiudicazione del servizio di che trattasi.
ART. 8 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’incaricato ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto con le modalità previste dal
presente capitolato, il Comune di Barletta ha la facoltà,- senza alcuna formalità – di far eseguire ad altro soggetto le prestazioni parziali o totali di quanto omesso dall’incaricato, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune di Barletta potrà rivalersi, sugli eventuali crediti ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 9 - PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza mensile previa presentazione di idoneo documento fiscale accompagnato da relazione mensile, esplicativa di tutte le attività svolte nel mese di riferimento.
Il documento dovrà essere, inoltre, vistato per l’eseguita regolare prestazione e liquidato dal Dirigente competente.
Il pagamento avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento dello stesso da parte del Comune di Barletta a condizione che non siano insorte contestazioni sulla perfetta esecuzione della prestazione. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.
ART. 10 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico del soggetto affidatario.
Per quanto riguarda l'I.V.A. ed ogni altro onere si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 11 – SUBAPPALTO
Il subappalto non è consentito.
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO
La cessione, anche parziale, del contratto è vietata.
ART. 13 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente affidamento è competente esclusivamente il Foro di Trani .
ART. 14 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.
Parte Seconda - Condizioni Speciali
ARTICOLO 15 - prestazionI
15.1 OGGETTO DEL SERVIZIO:
Il servizio comprende l’organizzazione e gestione dell’assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati presso il rifugio comunale per cani di Barletta, sito in xxx Xxxxxx X.X. 000. Il servizio dovrà essere eseguito ogni giorno, per un minimo di 25 ore settimanali, secondo gli orari ed il programma di esecuzione quali impartiti dal Dirigente dei Servizi Pubblici.
La gestione dell’assistenza sanitaria medico veterinaria presso la struttura di ricovero per cani e delle attività ad essa correlate dovrà essere finalizzata a garantire:
• il rispetto della vigente normativa in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo per le competenze relative agli aspetti sanitari di salute e benessere degli animali e di igiene;
• le prestazioni medico veterinarie di carattere clinico/profilattico e chirurgico necessarie alla salute ed al benessere degli animali ospitati nei limiti delle potenzialità strutturali, infrastrutturali e di dotazione;
• adeguate condizioni igienico sanitarie della struttura;
• la custodia dei cani pericolosi nel rispetto del loro benessere, della sicurezza pubblica e di quella degli operatori nella struttura, adottando le procedure di possibile applicazione volti alla rieducazione dei soggetti recuperabili;
15.2 DESCRIZIONE DELLE MODALITA’DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
Il Medico dovrà assicurare presso il rifugio comunale per cani ed il canile sanitario le seguenti prestazioni, indicate in via esemplificativa e non esaustiva:
a) l’istituzione di una Direzione Sanitaria che coordinerà tutti gli aspetti sanitari della struttura adibita al ricovero per cani, nonché l’assistenza medico veterinaria e di mantenimento fisiologico degli animali (profilattica, diagnostica e terapeutica);
b) un’idonea assistenza medico veterinaria, per i cani ivi ospitati, secondo gli orari definiti e concordati con l’Amministrazione comunale, e comunque per un minimo di 25 ore settimanali complessive di presenza presso la struttura di ricovero;
c) la pronta reperibilià 24/24h sette giorni su sette per la gestione delle emergenze;
d) informare la propria attività alla salvaguardia del benessere e della salute dei cani intraprendendo ogni utile iniziativa e/o attività di tipo chirurgico, terapeutico, d’urgenza, profilattico, valutando tutti i trattamenti terapeutici clinici e chirurgici necessari in corso di patologia nei limiti delle potenzialità strutturali, infrastrutturali e di dotazione;
e) coordinare le attività riferite alla gestione del Rifugio, assicurando anche il coordinamento tra il personale addetto, le associazioni di volontariato e i volontari;
f) sovrintendere alle attività svolte dai volontari all’interno della struttura;
g) mantenere e tenere aggiornato il registro dei volontari (art. 9 comma 10 e 11 del regolamento del Rifugio comunale);
h) verificare i servizi appaltati dal Comune per la gestione del Rifugio al fine di attestarne l’eseguita prestazione o per segnalarne, in caso contrario, il mancato rispetto delle obbligazioni assunte;
i) produrre periodiche relazioni all’amministrazione sulle predette attività di verifica;
j) controllare qualità e tipologia del cibo somministrato, con valutazione di casi particolari, nonché controllo razionamento alimentare con consulenza al personale adibito alla sua somministrazione;
k) monitorare i cani accalappiati nel territorio comunale eventualmente ricoverati presso altre strutture autorizzate e convenzionate; a tal fine, tra l’altro, produce periodiche relazioni sullo stato dei cani eventualmente ricoverati presso altre strutture;
l) aggiornare il registro di carico e scarico (art. 15 del regolamento del Rifugio comunale) e verifica la rispondenza dei dati ivi riportati rispetto allo stato di effettiva occupazione del Rifugio, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario Asl;
m) valutare la situazione di affollamento del Reparto Rifugio per ogni nuovo ingresso di unità canine, compreso le istanze per l’ingresso di cani padronali da sottoporre all’autorizzazione dirigenziale;
n) rendere pubbliche e applicare le tariffe, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Rifugio comunale, per la permanenza
nel Reparto Rifugio e per le prestazioni eseguite sui cani padronali, autorizzati all’ingresso e/o recuperati sul territorio, previa segnalazione ai legittimi proprietari dell’avvenuta cattura al fine di favorirne il riscatto, dandone comunicazione al Dirigente competente;
o) redigere la cartella clinica individuale di tutti i soggetti ospitati presso il Reparto Rifugio;
p) somministrare la terapia farmacologia agli animali che necessitano di assistenza sanitaria;
q) effettuare visite periodiche presso il Reparto Rifugio con valutazione generale dei singoli box e dei soggetti che presentano sintomatologia;
r) somministrare agli ospiti del Reparto Rifugio la profilassi vaccinale polivalente ed effettua periodici trattamenti per il controllo di ecto ed endoparassiti, ovvero trattamenti antielmintici;
s) custodire i farmaci, forniti dall’Ente, tenuto conto anche della prescritta temperatura di refrigerazione, e curare la tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi della normativa vigente in materia;
t) svolgere le attività e predisporre la documentazione per coloro che richiedono cani in affido e fornisce le informazioni per la cura dell’animale (art. 14 del regolamento del Rifugio comunale);
u) provvedere alla soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei cani gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, ai sensi della normativa vigente in materia;
v) sovrintendere al ritiro, da parte di ditta autorizzata, delle spoglie di animali morti all’interno della struttura per l’invio allo smaltimento;
w) attuare tutti i provvedimenti utili a salvaguardare il benessere e la salute dei cani informandone il Comune con una relazione mensile, siano essi di tipo chirurgico, terapeutico, d’urgenza, profilattico o di laboratorio;
x) effettuare il trattamento profilattico delle malattie trasmissibili all’uomo ed agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
y) avvalersi di volontari, previo accordo con gli stessi, della somministrazione dei farmaci;
z) garantire la presenza anche in pronta reperibilità ai fini dell’espletamento dei compiti ad egli attribuiti e la consulenza e pareri in materia;
aa) fornire indicazioni al Dirigente del servizio sui giorni e gli orari di accesso alla struttura e sul personale adibito ad accompagnare i visitatori della struttura (art. 10 del regolamento del Rifugio comunale);
bb) svolgere operazioni preliminari al ricovero dei cani presso il Rifugio comunale (art. 12 del regolamento del Rifugio comunale) e attività finalizzate ad assicurare il benessere animale di cui all’art. 13 comma 5 del regolamento del Rifugio comunale;
cc) fornire pareri e indicazioni al Dirigente del servizio in riferimento alla convenzione per l’esercizio delle attività svolte presso il Canile comunale dalle associazioni di volontariato e/o dalle guardie zoofile ed in riferimento alle autorizzazioni, sospensioni e revoche per l’accesso dei volontari nella struttura compreso l’individuazione dei relativi orari e giorni di accesso ( art. 9 del regolamento del Rifugio comunale);
dd) effettuare trattamenti di prevenzione e controllo delle ecto parassitosi disponendo trattamenti di disinfezione ambientale ed eventuali trattamenti individuali;
ee) gestire i rifiuti sanitari secondo le prescrizioni di legge vigenti, assicurando anche la corretta tenuta dei registri e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
Il medico veterinario, in quanto responsabile della Direzione Sanitaria del Rifugio comunale per cani, potrà dare disposizioni riguardo a tutte le attività svolte all’interno della struttura, siano esse riferite alla pulizia ed al decoro degli ambienti interni, di quelli esterni e dei box, alla custodia degli animali, all’apertura ed all’ingresso degli utenti, lavoratori al servizio dei servizi appaltati e dei volontari. Pertanto, sarà tenuto a confrontarsi con i responsabili degli altri servizi appaltati presso la predetta struttura comunale, con il Dipartimento Veterinario della ASL BT e con le Associazioni di volontariato operanti sul territorio.
ARTICOLO 16 – RESPONSABILITA’- vigilanza e controllo della struttura
Il servizio in oggetto dovrà essere svolto dal medico veterinario secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto e dal Regolamento relativo al Rifugio Comunale del Comune di Barletta approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 7 novembre 2011.
Al medico veterinario aggiudicatario del servizio è attribuita la responsabilità sanitaria della struttura e degli animali ospiti del Rifugio, pertanto si obbliga al rispetto di tutte le normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di benessere degli animali ed a garantire buone condizioni di vita per i cani custoditi.
Il Medico veterinario potrà in qualsiasi momento verificare le condizioni di trattamento degli animali nonchè le prestazioni eseguite presso la predetta struttura dai gestori degli ulteriori servizi in virtù dei rispettivi capitolati, necessari a garantire il mantenimento ed il benessere degli animali ivi ricoverati informandone il Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici con una relazione mensile.
Analoga verifica potrà essere eseguita in qualsiasi momento direttamente dal Dirigente dei Servizi pubblici o da un suo delegato e dalla Dipartimento veterinario della ASL BT, nell’esercizio pei poteri di controllo e vigilanza attribuiti dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 17 – ONERI DEL MEDICO VETERINARIO
17.1 Obblighi ed oneri a carico del medico veterinario
a) Con la partecipazione al presente appalto il medico veterinario si impegna ad accettare e rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste negli articoli del presente capitolato, Pertanto, il medico veterinario, prima di presentare offerta potrà rendersi conto della reale consistenza, delle condizioni e dell’idoneità funzionale della struttura rifugio comunale e del canile sanitario, delle sistemazioni definite e provvisorie dei cani, nonché dell’entità dei cani presenti presso la predetta struttura comunale.
17.2 Organizzazione del Servizio
Nell'ambito del rapporto di erogazione del servizio ordinario disciplinato dal presente capitolato, il medico veterinario si impegna ad organizzare e garantire la pronta reperibilità per le emergenze sanitarie cui far fronte presso la struttura Rifugio comunale per cani sull’arco delle 24 ore e sette giorni su sette ed a fornire a tal fine un numero di cellulare dedicato;
A tal fine Il Veterinario aggiudicatario del servizio dovrà trasmettere al Dirigente del Servizio Servizi Pubblici dell’Ente, alla Polizia Municipale, al Servizio Veterinario della Asl BT, il numero di cellulare dedicato alla pronta reperibilità per le emergenze sanitarie presso la struttura Rifugio comunale per cani.
17.3 Verbale di consegna del servizio
Con verbale di consegna, redatto secondo le modalità di legge, il medico veterinario prende in carico la struttura del rifugio comunale sottoposto a vigilanza del servizio veterinario della ASL BAT.
Dalla data dell’anzidetto verbale il veterinario dovrà provvedere all’esecuzione del servizio nei modi di cui al presente Capitolato speciale d’Appalto.
17.4 Assicurazione
Il medico veterinario dovrà provvedere a sue spese per tutta la durata dell’affidamento, di adeguata copertura assicurativa professionale per responsabilità civile per danni arrecati a terzi e/o alla struttura rifugio comunali per cani, nonché alla copertura assicurativa per infortuni ed altri eventi lesivi personali, producendo al Comune copia delle polizze suddette, prima dell’avvio del servizio.
Questa stazione appaltante riconosce la validità di eventuali polizze professionali già stipulate dal medico veterinario aggiudicatario, a condizione che siano adeguate e integrate con la previsione di quanto previsto al comma precedente.
ARTICOLO 18 –ASSOCIAZIONI ANIMALISTE
Le Associazioni animaliste iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 13 della L.R. n. 12/95, sono autorizzate ad accedere nella Struttura secondo le modalità previste dal regolamento comunale del rifugio per cani e gli adempimenti a tal fine posti a carico dal medico veterinario.
ARTICOLO 19 – PENALITA’
Un controllo sulla qualità del lavoro svolto, sarà costantemente effettuato dal Dirigente del Servizio Servizi pubblici o da un suo
delegato.
In caso di ritardo nell’avvio delle prestazioni tutte indicate al precedente art. 15, di omissione totale o parziale delle stesse, di ritardi nell’ esecuzione delle singole prestazioni o qualora si verificassero reiterati errori da parte del gestore del medico veterinario nell’adempimento del servizio svolto, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale forfetaria pari a €. 250,00 per ogni inadempimento accertato, da prelevare sugli eventuali crediti dovuti al medico veterinario, ovvero dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata, pena la risoluzione del contratto.
L’applicazione della penale non comporta per l’Amministrazione rinuncia al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché all’eventuale recesso o risoluzione del contratto.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al medico veterinario a mezzo di comunicazione scritta ed inoltrata secondo le modalità previste dalla normativa vigente a cui si attribuisce valore di notifica e per il quale farà fede solo ed esclusivamente la data e l’ora di trasmissione da parte dell’Amministrazione Comunale, risultante dall’attestato di invio.
Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione Comunale, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte applicherà la prevista penale.
ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 C.C., a tutto danno e rischio del contraente, qualora il medico veterinario si renda colpevole di gravi inadempienze, in particolare:
▪ frode nell’esecuzione del servizio;
▪ subappalto del servizio;
▪ abbandono del servizio senza giustificato motivo;
▪ ripetute violazioni degli orari concordati o inadempienze che comportino disservizi per l’Amministrazione Comunale;
▪ danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Amministrazione Comunale;
▪ ritardo nell’avvio dei servizi e nell’esecuzione delle prestazioni;
▪ manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi appaltati;
▪ sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
▪ cessione anche parziale del contratto;
▪ mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 3, 19 ;
▪ applicazioni delle penali di cui al precedente art. 19.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il medico veterinario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
ARTICOLO 21 - RECESSO
Il medico veterinario è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l’Amministrazione Comunale intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione totale o parziale dei servizi.
Il medico veterinario può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire i servizi per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile.
ARTICOLO 22 - RESPONSABILITA
Ogni responsabilità per danni ad animali, persone e cose, che comunque derivassero dall’esecuzione del contratto, si intenderà
a carico del medico veterinario, che terrà, inoltre, il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge e Regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto.
ARTICOLO 23 - GESTIONE CONTRATTO
Successivamente al provvedimento di aggiudicazione da parte del Comune, si addiverrà alla stipula del contratto con il medico veterinario. Per tutto quanto concerne la gestione del contratto stesso (atti contrattuali, verifica e tenuta fideiussioni, disposizioni, verifiche, etc.) la competenza è del Dirigente del Settore Servizi Pubblici.
ARTICOLO 24 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto:
- il presente Capitolato d’appalto;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di dar corso al contratto, nelle more della stipula dello stesso, sotto riserva di legge, fatta salva, tuttavia l’acquisizione dei seguenti documenti:
1.Costituzione della cauzione definitiva,
2.Polizza Assicurativa come richiesta all’art. 17.4 del presente Capitolato
Di tale passaggio e verifica verrà redatto apposito verbale di cessazione del servizio, sottoscritto da tutti gli intervenuti.