CONVENZIONE
ALLEGATO D
CONVENZIONE
“Servizio Portierato presso le strutture residenziali per anziani capitoline”
Periodo 1.10.2014 – 30.09.2015
(C.I.G.- N. GARA 5829244C50)
L’anno Duemilaquattordici addì del mese di ,
tra
- ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con sede in Roma – Viale Manzoni n. 16 (C.F. 02438750586) nella persona del Direttore della Direzione Servizi alla persona e Integrazione Socio sanitaria -U.O. Interventi di supporto alle persone fragili, Dottoressa Xxxxxxx Xxxxxxxxx nata a il / / , in seguito “Roma Capitale”;
e
- , con sede in via n. -
, C.F. e P.I. rappresentato
dal legale rappresentante , nata a il
/ / e residente in
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall’art. 3 della Legge 15.11.1993, n.461, il legale rappresentante , dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. del
/ / , ha autorizzato
l’affidamento a del servizio di portierato presso le strutture residenziali per anziali capitoline: Xxxx 0, Xxxx 3, Casa Xxxxxxxx e Xxxxx
Xxxxxx da svolgersi nel periodo dal 1.10/2014 al 30.09.2015.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,
si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 – Oggetto della convenzione
(in seguito Organismo Affidatario) si impegna a realizzare, per conto di Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, Direzione Servizi alla Persona e Integrazione Socio- Sanitaria, U.O. Interventi di Supporto alle Persone Xxxxxxx, il servizio di portierato presso le summenzionate strutture residenziali per anziani di Roma Capitale, nel periodo decorrente dal 1.10.2014 al 30.09.2015. Il
servizio di portierato dovrà essere effettuato in ognuna delle Strutture di Roma Capitale dotate di apposito locale portineria, nel quale è consentito l’ingresso esclusivamente alle persone autorizzate dal Responsabile della Struttura Residenziale.
Il servizio di portierato dovrà essere espleato per 24 ore al giorno ogni giorno dell’anno feriale e festivo.
Per lo svolgimento del servizio dovrà essere impiegato personale qualificato, in grado di svolgere le seguenti attività:
1. provvedere all’apertura e chiusura degli accessi alla Struttura Residenziale;
2. accertare l’identità dei soggetti che richiedono l’accesso alla Struttura verificandone la motivazione;
3. regolare l’accesso e l’uscita delle autovetture, controllando il parcheggio delle stesse negli spazi preposti in modo da non ostacolare il passaggio di altri veicoli o mezzi di soccorso;
4. detenere apposito registro sul quale annotare quotidianamente tutte le situazioni/operazioni di rilievo che si presentano durante il turno di servizio;
5. consegnare alle persone autorizzate, con relativa annotazione sul registro, le chiavi esposte in apposita bacheca affissa nel locale di portineria;
6. rispondere al telefono, qualificando la struttura, identificare la persona chiamante e contattare l’ufficio o la persona cercata. In situazioni diverse (ad es. in mancanza di centralino per lo smistamento) fornire informazioni che rientrano nella sfera di competenza;
7. utilizzare e consentire l’uso del telefono esclusivamente per motivi di servizio o per situazioni di emergenza;
8. provvedere al ritiro della posta ordinaria (lettere semplici, cartoline, pubblicità, etc) ed alla consegna della stessa, con annotazione sul registro “posta consegnata” ed indicazione della tipologia, della data, del mittente e del destinatario; trattenere gli avvisi di ritiro delle raccomandate, assicurate, pacchi, posta celere destinate all’ufficio amministrativo o agli ospiti e consegnarli al Responsabile o all’ufficio amministrativo della Struttura; il personale non è autorizzato ad apporre la propria firma per il ritiro delle raccomandate, assicurate, pacchi, posta celere e quant’altro;
- per la posta indirizzata ad altri Uffici e realtà operative situate all’interno della Struttura Residenziale, il portiere indicherà la sede competente, salvo diverse indicazione del Responsabile di ogni singola struttura residenziale;
9. segnalare gli eventuali allarmi provenienti dai dispositivi, ove presenti, dei reparti;
10. intervenire in caso di necessità sulle cabine di media tensione se il personale è qualificato e in possesso di patentino CEI 11-27, IV edizione 2014
11. dare tempestiva comunicazione al Responsabile o all’Ufficio Amministrativo della Struttura delle eventuali anomalie o problematiche, riscontrate durante il servizio sugli impianti. Nel caso in cui l’anomalia sia tale da supporre un immediato pericolo o disagio per gli ospiti, avvisare il Responsabile o i suoi sostituti e la Ditta incaricata e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
12. dare tempestiva comunicazione al Responsabile o all’Ufficio Amministrativo della Struttura delle eventuali anomalie o problematiche, riscontrate durante il servizio sugli impianti. Nel caso in cui l’anomalia sia tale da supporre un immediato pericolo o disagio per gli ospiti, avvisare il Responsabile o i suoi sostituti e la Ditta incaricata e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
13. conoscere e rispettare il regolamento delle Strutture Residenziali di Roma Capitale;
14. rapportarsi con gli Ospiti, il personale dell’Amministrazione ed il Pubblico, con riservatezza e secondo comportamenti idonei al ruolo ricoperto in considerazione del particolare contesto lavorativo;
15. indossare la divisa fornita dall’Affidatario o comunque indumenti idonei alla funzione svolta evitando indumenti succinti o inadeguati, in considerazione del particolare ambiente lavorativo;
16. non effettuare operazioni di manutenzione di nessun genere, salvo quelle di semplice esecuzione;
17. esporre, in maniera ben visibile, il tesserino identificativo;
18. allontanarsi dalla propria postazione, per intervenire altrove, solo dopo essersi assicurato che l’ingresso non rimanga incustodito, salvo i casi di forza maggiore;
19. contattare le Autorità competenti in situazioni che richiedono pronto intervento (Vigili del fuoco, 113, 118, ) dandone puntuale e immediata comunicazione telefonica al Responsabile o al competente ufficio amministrativo capitolino e trascrivendo l’informazione data nel registro giornaliero;
20. firmare in apposito registro l’entrata e l’uscita del proprio turno di lavoro, riferendo le dovute informazioni al collega che subentra;
21. non abbandonare mai il servizio senza prima aver ricevuto il cambio.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Regolamento delle Strutture Residenziali di Roma Capitale.
ART. 2 – Personale
Il servizio di portierato dovrà essere espletato con personale qualificato, in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e di spiccate attitudini al rapporto interpersonale con il pubblico ed in grado di mantenere comportamenti rispettosi degli ospiti assisiti nelle Strutture Residenziali e di tutto il personale impiegato nelle stesse. L’Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di qualsiasi portiere che abbia dato giustificato motivo di lagnanza. Ogni eventuale sostituzione dovrà
avvenire con operatori di pari requisiti personali e culturali e dovrà essere preventivamente comunicata al Responsabile della Struttura Residenziale.
Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimento al codice civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro.
L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro (DUVRI) (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs. 196/2003) di tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010 s.m.i. e di quant’altro possa comunque interessare la gestione del servizio oggetto della presente convenzione nonchè alle norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle altre disposizioni di cui ai precedenti
L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
ART. 3 - Danni e rischi
L’Organismo affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il Sindaco e Roma
Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o quanto altro possa loro derivare direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle attività in parola.
Per tutti i rischi sopra esposti l’Organismo affidatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula d’idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi e consegnarne copia all’Amministrazione.
ART. 4 - Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.
In caso di inadempienze e/o disservizi da parte dell’Affidatario, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – U.O. Interventi di Supporto alle Persone fragili provvederà alla contestazione dei fatti rilevati, invitando l’Affidatario medesimo a formulare le proprie controdeduzioni nel termine di 10 ( dieci) giorni dalla data di contestazione.
Nell’ipotesi in cui l’Affidatario fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – U.O. Interventi di Supporto alle Persone fragili applicherà una penale come di seguito indicata, fermo restando la possibilità per l’Amministrazione di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse:
per mancato accertamento identità dei soggetti esterni
per mancato intervento in situazioni di emergenza e/o pericolo per comportamenti non idonei al ruolo ricoperto
per mancata segnalazione degli eventuali allarmi provenienti
dai vari reparti della Struttura
per ogni altra inadempienza relativa alle modalità di esecuzione del servizio di cui all’art. 1 del presente capitolato
per inadempienza relativa agli obblighi previsti all’ art. 5 del presente capitolato
per mancata sostituzione di personale assente;
per mancata formazione ed aggiornamento degli operatori;
€ 200,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 500,00
Nel caso del reiterarsi dell’inadempimento e a decorrere dal secondo giorno consecutivo la sanzione sarà raddoppiata.
Gli importi delle penali saranno trattenuti sui crediti spettanti all’Affidatario con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture ammesse in pagamento. L’applicazione delle penali non solleva in alcun modo l’Affidatario dall’obbligo di procedere all’eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l’applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.
Nei casi di inadempienza alle altre norme che regolano l’appalto, a carico dell’Affidatario potranno essere applicate le penali previste dall’art. 47 e s.m.i. del Capitolato Generale di Roma Capitale Delibera C.C. n. 6126/1983.
Qualora si verificassero danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali di proprietà dell’Amministrazione o di terzi, a seguito di omissioni o per responsabilità dell’Affidatario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al medesimo il risarcimento dei danni compresi quelli prodotti a terzi.
L'Affidatario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.
L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere i pagamenti in caso di
accertamento di omissioni, nonché di risolvere il contratto in danno all’Affidatario stesso.
ART. 5 - Obblighi dell’Affidatario
L’Organismo Affidatario è obbligato:
- ad attuare il servizio con continuità per il periodo concordato;
- a utilizzare come risorse professionali il personale indicato nella proposta del
/ / acquisita agli atti con prot. n. ; eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dai responsabili delle strutture;
- a rispettare integralmente le previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nella proposta presentata;
- a dare immediata comunicazione ai responsabili delle strutture della U. O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, delle interruzioni e dei disservizi che, per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- formare il personale neo assunto prima dell’inserimento nella Struttura,
prevedendo alcune ore di “affiancamento” con i titolari, al fine di prendere visione del contesto operativo a cui viene destinato. Tale formazione dovrà prevedere una parte teorica di un’ora e una parte pratica di 6 ore, anche non continuative. La formazione dovrà essere registrata in appositi moduli (che fornirà lo stesso Xxxxxxxxxxx), che a richiesta dovranno essere esibiti.
- tenere corsi periodici di aggiornamento professionale degli operatori, inclusi i corsi specifici in materia di prevenzione anti-infortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro ed effettuare riunioni periodiche con il personale al fine di verificare l’andamento del servizio ed evidenziare eventuali situazioni di criticità.
ART. 6 – Responsabilità e Trattamento dei Dati Personali degli Utenti L’Organismo affidatario per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del progetto, viene designato responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti (Legge 675/96, D.Lgs. 135/99, D.Lgs. 196/03, D.Lgs. 158/04) come da designazione allegata al presente atto (allegato sub D).
Lo stesso non potrà comunicare a soggetti terzi i dati personali di cui viene a conoscenza.
ART. 7 – Modifiche del contratto
Per ragioni che sono attualmente imprevedibili, è ipotizzabile che durante il periodo di esecuzione del contratto si possano determinare variazioni in aumento o in diminuzione del servizio di portierato.
L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 41 del Capitolato Generale di Roma Capitale, si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni in aumento o in diminuzione al servizio di portierato.
Dette variazioni possono incidere fino ad un massimo di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall’appalto, senza che dette variazioni modifichino in alcun modo il corrispettivo.
ART. 8 – Inadempienze – penali - risoluzione della Convenzione.
Il presente accordo non istaura alcun rapporto di lavoro tra Roma Capitale e i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
L’Organismo affidatario garantisce in ogni tempo Roma Capitale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Organismo stesso, delle norme contrattuali, sia dalle inadempienze nell’ambito dell’attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.
La Convenzione s’intenderà risolta, con semplice comunicazione scritta, ove, da parte di Roma Capitale, siano accertate gravi inadempienze agli articoli 1, 3, 4 e 5.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma sottoscritto in data 21/7/2011, in caso d’informativa interdittiva del Prefetto per emersione di elementi relativi a tentativi d’infiltrazione mafiosa, la presente Convenzione s’intenderà risolta. Sarà inoltre applicata una penale del 10% del valore delle prestazioni effettuate a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno.
ART. 9 – Subappalto
Allo stesso è fatto espresso divieto di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, lo svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatta salva la cessione pro-soluto di cui alla Convenzione prot. 24514 del 10/03/14
ART. 10 – Durata
La presente Convenzione ha valore con decorrenza dal 1.10.2014 al 30.09.2015. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.
ART. 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i..
Lo stesso Organismo affidatario s’impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma
– della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 12 – Imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la presente Convenzione, quali quelle di bollo, quietanza, registro, ecc. saranno a carico del , salvo che il medesimo ne sia esente.
ART. 13 – Compensi
Il corrispettivo massimo dovuto dall'Amministrazione Capitolina all'Organismo affidatario per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, è di € ,00 (corrispettivo € ,00= oltre IVA (aliquota da offerta) pari a € =).
Al pagamento si provvederà, mensilmente, con apposita Determinazione Dirigenziale, dietro presentazione di regolare fattura corredata da apposita relazione sulle attività svolte, previo visto, per servizio reso, del Responsabile di ciascuna struttura, dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, oltre che le verifiche di legge.
ART.14 – Altri obblighi
L’Organismo, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, si impegna a comunicare a Roma Capitale l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento delle attività sensibili individuate dal Ministero dell’Interno in data 23/6/2010, nonché ogni eventuale variazione dello stesso.
ART. 15 – Norme finali
La presente Convenzione viene redatta in numero di quattro copie di cui una per ciascuna delle parti contraenti, una ai fini della registrazione, da restituire al Dipartimento e una che rimarrà depositata presso l’Ufficio del Registro. La presente Convenzione si compone di n.13 pagine.
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. E’ escluso il ricorso arbitrario.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.
Organismo Affidatario Roma Capitale
Il Legale Rappresentante Il Direttore di Direzione Dottoressa Xxxxxxx
Xxxxxxxxx