ART. 1 - CONFERIMENTO – DURATA
Allegato 1
A.T.E.R.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
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ART. 1 - CONFERIMENTO – DURATA
La Banca …………………………………………………………………………………….
quale aggiudicatario dell’appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire il servizio di cassa dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 2 – 32100 Belluno (di seguito denominata anche “Azienda”), per il periodo 01.01.2020
– 31.12.2023. Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, previo accordo scritto tra le parti, per un ulteriore quadriennio ed alle medesime condizioni se ritenute vantaggiose.
La Banca assicurerà lo svolgimento del servizio con autonomia organizzativa indicando comunque una sede operativa nel Comune di Belluno alla quale l’Azienda potrà sempre fare riferimento.
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il servizio ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Azienda e dalla medesima ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia di titoli e valori.
L’Azienda in ogni caso si riserva la facoltà di disporre liberamente e in qualsiasi momento di tutte le proprie giacenze depositate presso il cassiere, anche per operazioni diverse dall’incasso e dal pagamento per le quali non necessita l’emissione di relativa reversale o mandato a copertura.
L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Azienda ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
In relazione alla natura del servizio, ed alla natura dell’Azienda di Ente Pubblico Economico, la Banca rimane estranea al bilancio di previsione dell’Azienda.
Ai fini dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il Cassiere si obbliga, in modo formale, verso l'Azienda a tenerla indenne da qualsiasi danno o pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere.
ART. 3 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Azienda ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
ART. 4 – RISCOSSIONI
1. Il Cassiere è tenuto ad incassare tutte le somme spettanti all’Azienda sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria compilata con procedure e moduli meccanizzati e numerata progressivamente nell’ambito di ciascun esercizio finanziario.
2. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall’Azienda su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente.
Le reversali devono contenere:
- la denominazione dell’Ente;
- l’indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere scritta in lettere ed in cifra;
- la causale del versamento;
- la data di emissione;
- il numero sequenziale di emissione;
- il codice che individua il conto di cassa;
- il codice che individua il conto di bilancio;
- un aggancio al numero di sospeso in entrata.
L’elenco di cui sopra non deve intendersi esaustivo in quanto la banca si impegna ad integrare o modificare il contenuto della reversale secondo le indicazioni ricevute dall’Azienda.
3. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Azienda, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvo benestare dell’Azienda”. Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, l’Azienda si impegna ad emettere tempestivamente e comunque entro il termine di 90 (novanta) giorni l’ordinativo di incasso.
4. L’Azienda è attualmente intestataria del conto corrente postale n. 11793320 per il servizio di riscossione dei crediti dell’utenza, con firma di traenza riservata al Cassiere. Sarà cura dell’Azienda dare comunicazione delle variazioni eventualmente intervenute, durante il corso del servizio, dei numeri di conto corrente postale.
Il prelevamento dal conto corrente postale è disposto esclusivamente dall’Azienda mediante l’emissione di apposito ordine, intestato al Cassiere riportante la seguente causale: “prelievo fondi dal conto corrente postale n. 11793320 per (causale)”.
Al predetto ordine verrà allegata copia dell’estratto conto con data antecedente al trasferimento, comprovante l’esistenza dei fondi da prelevare.
Il Cassiere esegue l’ordine di prelievo contenuto nell’apposito ordine, mediante emissione di apposito assegno postale o altro strumento e accredita l’importo corrispondente sul conto di Cassa lo stesso giorno in cui il Cassiere avrà la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.
Le spese di prelievo sono a carico del Cassiere.
Il Cassiere si impegna a garantire le riscossioni dei canoni di locazione attraverso procedure telematiche interbancarie qualora gli assegnatari degli alloggi o i locatari in genere, siano titolari di conto correnti bancari o postali ed intendano avvalersi della procedura SDD o di altre che permettano il pagamento del canone direttamente dal conto corrente aperto presso qualsiasi istituto di credito o presso l’ente Poste al conto di cassa. La commissione per ogni singolo incasso a mezzo SDD è pari ad euro .
Il Cassiere si impegna altresì, con periodicità mensile, entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla scadenza indicata nell’ordine di pagamento telematico all’Azienda (SDD) a rendicontare distintamente gli incassi e le eventuali morosità sia in modo telematico che cartaceo.
5. Il Cassiere è tenuto a curare l’incasso di assegni e di moneta a favore dell’Azienda, consegnatigli dall’economo-cassiere, con una distinta analitica. L’operazione dovrà essere senza spese per l’Azienda.
Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sulla banca aggiudicataria del servizio di cassa oppure su altre Banche scambiati sulle piazze e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo
scambio, vengono accreditati direttamente sul conto di Cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’economo-cassiere.
Per l’incasso di assegni di altro tipo viene rilasciata all’economo cassiere una ricevuta provvisoria attestante l’ammontare complessivo degli assegni, che verranno inoltrati all’incasso senza chiedere avviso d’esito.
L’importo di tali assegni viene accreditato sul conto di Cassa dell’Azienda, mediante emissione di quietanza intestata all’economo-cassiere il terzo giorno lavorativo successivo dalla data di consegna per l’incasso.
L’Azienda autorizza però il Cassiere ad addebitare sul conto di Cassa l’importo di assegni che gli venissero restituiti insoluti dopo l’accredito.
6. Le cauzioni provvisorie, nonché i depositi per spese contrattuali d’asta, versati da terzi in contanti a favore dell’Azienda, sono accettate in base a semplice richiesta dei presentatori e sono incassate dal Cassiere con rilascio di quietanza.
I prelievi e le restituzioni vanno eseguiti dalla Banca sulla scorta degli ordini disposti dall’Azienda, sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa.
Eventuali incameramenti di detti depositi sul conto dell’Ente dovranno essere ordinate dall’Azienda, previa emissione di apposita reversale.
7. La Banca non può prendere in considerazione eventuali valute diverse dalla data di versamento assegnata dall’Azienda od a terzi alle riscossioni da effettuare per conto dell’Azienda medesima.
ART. 5 – PAGAMENTI
1. Tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli disposti dall’Azienda tramite l’Economo/cassiere sono eseguiti dal Cassiere, previo quietanzamento nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dall’Azienda medesima, con assunzione di responsabilità da parte della Banca, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Azienda sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Su richiesta dell’Azienda, la Banca è tenuta a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale. Tutte le operazioni di pagamento sono esenti da spese e oneri anche per il beneficiario.
2. La valuta di addebito sui pagamenti effettuati dall’Azienda decorre dal giorno di trasmissione telematica dei relativi mandati.
3. Il Cassiere esegue i pagamenti nei limiti dei fondi disponibili sul conto di Cassa e di quelli utilizzabili sull’anticipazione di Cassa, di cui al successivo articolo 12, richiesta dall’Azienda, attivata e libera da eventuali vincoli.
4. Il Xxxxxxxx, salvo le eccezioni previste dal successivo articolo 6, esegue i pagamenti esclusivamente in base ai mandati, di norma individuali, emessi e debitamente sottoscritti (con firma digitale), con numerazione progressiva per esercizio finanziario e imputati ai relativi conti del bilancio formulato ai sensi dell’art.16 della Legge regionale 9 Marzo1995, n.10.
Le reversali e i mandati sono firmati (con firma digitale) dal Direttore e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria.
In caso di loro assenza o impedimento, gli stessi verranno firmati (con firma digitale) dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.
A tale scopo il rappresentante dell’Azienda comunicherà preventivamente alla Banca le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma previste dal regolamento di contabilità in vigore presso l’Azienda.
Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione.
Agli effetti di cui sopra la banca resta impegnata dallo stesso giorno lavorativo di consegna della comunicazione.
5. Contenuto dei mandati.
I mandati di pagamento devono riportare:
- la denominazione dell’Ente;
- il codice del conto di cassa;
- cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo;
- l’importo da pagare, scritto in lettere ed in cifre;
- la causale del pagamento;
- il numero sequenziale di emissione;
- la data di emissione;
- il codice che individua il conto di bilancio;
- l’eventuale modalità agevolativa di pagamento richiesta dal creditore con gli estremi identificativi del c/c postale o le coordinate bancarie;
- le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; in mancanza di dette indicazioni, la Banca, qualora impossibilitata a determinare l’esatta posizione del pagamento agli effetti della imposta in questione, è autorizzata a considerarlo assoggettabile;
- la data di valuta al beneficiario del pagamento nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità. La mancata indicazione della predetta data esonera la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo;
- il codice CIG (Codice Indentificativo Gara) e il codice CUP (Codice Unico Progetto);
- un aggancio al numero di sospeso in uscita.
L’elenco di cui sopra non deve intendersi esaustivo in quanto la banca si impegna ad integrare o modificare il contenuto del mandato secondo le indicazioni ricevute dall’Azienda.
6. Il Cassiere è tenuto a estinguere i mandati, di norma, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello in cui gli sono stati consegnati, salvo diversa richiesta di estinzione da parte dell’Azienda.
In caso di urgenza evidenziata dall’Azienda e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna.
7. La comunicazione ai creditori dell’emissione dei mandati deve essere fatta a cura e spese dell’Azienda, dopo l’avvenuta consegna dei medesimi al Cassiere.
8. Il Cassiere versa i contributi dovuti dall’Azienda all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS – INPS gestione ex Inpdap) ai sensi della vigente normativa in materia.
Allo scopo l’Azienda si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni, anche quelli relativi al versamento dei contributi INPS - INPS gestione ex Inpdap.
Il Cassiere è autorizzato ad accantonare l’importo dei contributi in parola a garanzia del corrispondente pagamento da seguire nei termini di legge.
Il Cassiere non deve dare corso al pagamento di ordinativi di pagamento che risultino irregolari o privi di uno qualsiasi degli elementi previsti.
ART. 6 PAGAMENTI ESEGUITI DI INIZIATIVA DEL CASSIERE
Il Cassiere dà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’Azienda di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge e di contratto, fanno carico al Cassiere stesso.
Il Cassiere, inoltre, su conforme deliberazione degli organi amministrativi dell’Azienda, dà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni di utenze varie e ruoli, anche senza i relativi mandati alle varie scadenze stabilite nella richiesta di pagamento.
L’Azienda si impegna ad emettere i mandati relativi ai pagamenti di cui sopra al più presto possibile e comunque entro il termine di 90 (novanta) giorni.
ART. 7 - PAGAMENTO IN ASSENZA DI FONDI
Il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Azienda nei confronti dei terzi qualora non possa dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi disponibili sul conto di Xxxxx e non sia stata chiesta l’anticipazione di Xxxxx, come previsto al successivo articolo 12, o questa non presenti disponibilità libere da vincoli.
ART. 8 - ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTI RATE MUTUI
Per il pagamento, alle singole scadenze, delle rate dei mutui risultanti dalle delegazioni notificate, il Cassiere è autorizzato ad accantonare i fondi necessari, avvalendosi di vincoli sui fondi disponibili esistenti sul conto di Cassa, nonché sull’utilizzo dell’anticipazione di Cassa richiesta e attivata.
ART. 9 - TRASMISSIONE REVERSALI E MANDATI.
Il Cassiere è tenuto a ricevere le reversali e i mandati di pagamento trasmessi dall’Azienda in ordine cronologico e successivo. Gli ordinativi di incasso e di pagamento saranno trasmessi dall’Azienda al Cassiere in via telematica con firma digitale. Nell’ipotesi occasionale di trasmissione manuale la procedura sarà concordata tra le parti.
ART.10 – FONDI REGIONALI ED ALTRE LEGGI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Il Cassiere si impegna ad aprire intestati all’Azienda n. 2 (due) c/c bancari infruttiferi e senza spese per la gestione dei pagamenti a favore delle Imprese costruttrici e degli incassi derivanti dalla Banca d’Italia.
I mandati e le reversali avranno numerazioni distinte per ogni singolo conto.
Ogni singolo conto riguarderà pagamenti / incassi relativi a finanziamenti di leggi diverse.
Il numero dei conti, di cui al primo periodo del presente articolo, potrà variare con il variare del numero di leggi di finanziamento che potranno essere destinate all’Azienda in corso di esecuzione del contratto di cassa.
ART. 11 - OBBLIGHI DEL CASSIERE
Il Cassiere deve rendere disponibile e aggiornato all’Azienda in via telematica:
- il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa; la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i depositi di terzi;
- gli estratti conto finalizzati alla verifica di cassa;
- giornalmente, copia del giornale di cassa;
- la situazione delle riscossioni e dei pagamenti;
- gli altri registri e documenti previsti dalla legge.
Nel caso di silenzio protratto per 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’informazione dei dati, si ritengono approvate le risultanze contabili fornite dal Cassiere.
Il Cassiere si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni esistenti per la partecipazione all’appalto, in materia di normativa antimafia.
Il Cassiere potrà provvedere alla archiviazione e conservazione digitale, nel rispetto della normativa in materia, degli ordinativi di riscossione e pagamento debitamente quietanziati, se espressa la volontà di resa del servizio nell’offerta economica.
Tale documentazione potrà in qualsiasi momento essere richiesta alla banca o acquisita direttamente tramite apposito portale o procedura informatica.
Il collegamento che verrà attivato con l’assunzione del servizio di cassa consentirà subito il controllo diretto ed immediato dei flussi effettivi di cassa e la trasmissione, su canali elettronici, dei dati relativi agli ordini di riscossione, agli ordinativi di pagamento e al giornale di cassa.
ART. 12 - ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA
1. Viene fin d’ora convenuto che, in mancanza di disponibilità di cassa, il Cassiere è tenuto ad effettuare anticipazioni ordinarie di Cassa nei limiti di importo di volta in volta necessarie.
2. Per consentire al Cassiere di mettere a disposizione l’anticipazione ordinaria di Cassa e di utilizzarla per i pagamenti, entro i limiti di cui al successivo comma 3, l’Azienda deve trasmettere annualmente al Cassiere medesimo una dichiarazione sottoscritta dal Direttore contenente i dati necessari per stabilire l’importo massimo da anticipare. L’importo massimo richiedibile non potrà essere superiore ad euro 1.000.000,00.- (euro un milione/00) annuale.
Il Cassiere comunica all’Azienda l’importo massimo dell’anticipazione e il tasso di interesse vigente al momento della comunicazione.
L’Azienda si impegna inoltre a rimborsare quanto utilizzato in conto anticipazione con tutte le entrate di bilancio.
3. L’anticipazione ordinaria di cassa viene gestita attraverso un apposito conto corrente bancario sul quale il Cassiere mette a disposizione dell’Azienda l’ammontare dell’anticipazione. Sul predetto conto corrente, alle operazioni di accredito, in sede di rimborso ed a quelle di addebito, in sede di utilizzo, viene attribuita la valuta del giorno dell’operazione.
4. All’anticipazione ordinaria di cassa, destinata a finanziare temporanee necessità di cassa dell’Azienda, viene applicato il tasso di interesse annuo pari a ……………
(………………………………………..) punti in meno/più rispetto al tasso Euribor tre mesi / 360 media mese precedente, franco commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale.
5. Il Cassiere, non appena acquisiti introiti non assoggettabili dall’Azienda a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di Cassa, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al conto corrente istituito ai fini dell’anticipazione ordinaria di Cassa.
L’Azienda si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere il mandato a copertura per l’importo complessivo dei rientri dell’anticipazione eseguiti nel periodo precedente.
In caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, l’Azienda si impegna a far obbligo al cassiere subentrante all’atto del conferimento dell’incarico, a rilevare ogni e qualsivoglia esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.
6. Sulle somme anticipate nell’osservanza degli obblighi di cui sopra e per il periodo di loro durata, sono corrisposti al Cassiere gli interessi nella misura fissata dal presente contratto.
Il Cassiere contabilizza trimestralmente sul conto di Xxxxx gli interessi a debito dell’Azienda eventualmente maturati nel trimestre precedente sul conto corrente, previa trasmissione all’Azienda medesima dell’apposito riassunto scalare.
L’Azienda si impegna ad emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento “a copertura”.
ART. 13 - CUSTODIA DI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE
Salvo quanto previsto dall’art. 4.6 per i depositi cauzionali provvisori di terzi in contanti e assegni, nonché depositi per spese contrattuali d’asta, il Cassiere, mediante rilascio di apposita ricevuta è tenuto anche ad assumere gratuitamente il servizio di custodia e amministrazione dei
titoli e valori di proprietà dell’Azienda o di terzi eventualmente dati in cauzione, alle condizioni e norme vigenti presso la banca aggiudicataria.
I depositi sia cauzionali che per spese contrattuali e d’asta che venissero effettuati da terzi in titoli o altri valori, sono accettabili in base ad esplicita autorizzazione dell’Azienda.
I depositi di terzi sono custoditi dal Cassiere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine dell’Azienda comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa, o non venga altrimenti disposto dall’Azienda.
ART. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
Il Cassiere si impegna a svolgere il servizio di Cassa al costo forfettario di euro
annui.
Il servizio viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’Azienda e la Banca, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, per il quale l’Azienda si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria.
ART. 15 - GIACENZE DI CASSA – XXXXX CREDITORE – VALUTA
Il Cassiere si impegna a conteggiare gli interessi creditori al tasso di interesse annuo pari a…………..(…………………………………….) punti in più rispetto al tasso Euribor a tre mesi/ 360 media mese precedente, calcolati prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l’inizio del trimestre stesso, con liquidazione trimestrale.
ART. 16 – PAGAMENTO CANONI MEDIANTE ADDEBITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO.
La banca consente il pagamento da parte degli assegnatari e dei locatari in genere dei canoni di locazione e dei servizi accessori, tramite addebito in conto corrente bancario acceso presso banche anche diverse dal Cassiere o tramite c/c postale.
ART. 17 – CAUZIONE DELLA BANCA
Per l’espletamento del servizio, la Banca è esonerata dal prestare cauzione e ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
ART. 18 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE
Il contratto di cassa verrà a risolversi, senza oneri per l'Ater alla scadenza, nonché di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di violazioni delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del capitolato e degli atti aventi valore normativo nell'esercizio del servizio di Cassa, nonché inosservanza delle norme di conduzione dello stesso.
L'Ater pertanto, nel verificarsi delle sopra indicate circostanze, avrà la facoltà di risolvere il contratto di cassa dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 19 - DOMICILIO
Agli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le parti contraenti conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa alla Convenzione sottoscritta.
ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi i diritti di segreteria e l’eventuale registrazione, sono a carico della Banca aggiudicataria.
ART. 21 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del Capitolato d’Appalto, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Belluno.
ART. 22 – NORME CONCLUSIVE E TRANSITORIE
Il Cassiere, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, garantisce la continuità di gestione della domiciliazione di bollette ed utenze intestate all’Azienda. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti si richiamano alla Legge Bancaria nonché alle norme e regolamenti che disciplinano l’attività dell’Azienda.
ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., i dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti connessi alla gara di appalto e alla successiva stipula e gestione del contratto e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa.
Titolare del trattamento è il Direttore dell’AZIENDA di Belluno, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx.
Letto, confermato e sottoscritto. Belluno,
LA BANCA IL DIRETTORE A.T.E.R.
xxxx. Xxxxxxx Xxxxx