CONVENZIONE TRA
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede in Xxxxx xxx x'Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx (XX), codice fiscale e Partita IVA 00206200289, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, in seguito per brevità "Istituto" o "IZSVe"
E
L 'Università degli Studi di Padova (di seguito Università) con sede legale in Xxx XXXX Xxxxxxxx
x. 0, 00000 Xxxxxx , codice fiscale 80006480281 Partita IVA 00742430283, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore, in seguito per brevità "Università " di seguito denominate separatamente anche la "Parte" e congiuntamente "le Parti";
a) l 'IZSVe, a seguito dell'assegnazione , ai sensi della L.R.V. n. 32 del 23/04/ 1990 e del l'art .
70 della Legge n. 448/2001, di un contributo in conto capitale da parte della Regione Veneto, ha realizzato, presso la propria sede sita in Legnaro (PD) in Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 00, un nido aziendale denominato "Marameo" - di cui è proprietario - con una capacità ricettiva di
45 posti (con possibilità di incremento del 20% per complessivi 54 posti) volto ad accogliere bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
b) in data 12 settembre 2007 l'Istituto ha sottoscritto con gli enti pubblici facenti parte del complesso "Agripolis", quali l'Istituto di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro e Veneto Agricoltura (di seguito complessivamente Enti firmatari) un accordo di programma per coinvolgerli nella costituzione, nell'utilizzo e nella gestione comune dell'asilo nido aziendale;
c) l’Istituto, titolare del servizio di “Asilo nido aziendale”, ha ottenuto, in applicazione della Legge Regionale n. 22/2002, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dello stesso, rispettivamente con atto prot. n . 8964 del 31.8.2010 e con atto prot. n. 880 del 31.01.2011 dell'Amministrazione comunale di Legnaro, nonché il rinnovo dell’Autorizzazione all’esercizio, con atto prot. n. 11482 del 31.08.2015 del Comune di Legnaro e il rinnovo dell’Accreditamento dello stesso, con atto prot. 2691 del 20.02.2014 del Comune di Legnaro;
d) con decorrenza 01.09.2010 l 'Istituto ha attivato il servizio di asilo nido aziendale e ha affidato, a seguito dell'espletamento di apposita procedura di gara informale ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 163/2006, la concessione del servizio di gestione socio educativa dell’asilo alla Cooperativa "Progetto Now" di Conselve (PD) per il periodo 01.09.2014- 31.08.2017;
e)il sopra citato accordo di programma prevede che sia data priorità dell'ammissione ai bambini figli del personale dei tre Enti Xxxxxxxxx l'accordo, secondo la seguente ripartizione, tarata sulla disponibilità massima di posti:
IZSVe n. 38 posti , INFN - Laboratori di Legnaro n. 12 posti e Veneto Agricoltura
n. 4 posti ;
f) l'art. 8 dell'accordo di programma prevede, tuttavia, anche la possibilità di coinvolgere altri enti, a favore dei quali è possibile la cessione temporanea o definitiva da parte di ciascun ente firmatario dell'accordo stesso di eventuali posti ad esso riservati e non utilizzati , in caso di rinuncia da parte degli altri Enti Firmatari;
g) il succitato art. 8 stabilisce inoltre che ciascun Ente sottoscrittore mantenga piena autonomia relativamente alla gestione dei posti allo stesso riservati e alla scelta delle modalità e delle condizioni di assegnazione dei posti ai propri dipendenti e collaboratori;
h) l'lZSVe con la convenzione prot. n. 8098 rep. 4202 del 31 .08.2010 e con la convenzione prot. 11318 del 19.11.2013, ha ceduto, per la durata delle stesse, all'Università degli Studi di Padova, presente con proprie strutture presso l'area di Agripolis, "eventuali posti che dovessero rendersi usufruibili, qualora non coperti, e comunque in numero non inferiore a 7, calcolati sulla capienza massima di 54 posti";
i) le soprarichiamate convenzioni sono state stipulate per il periodo di tre anni, rispettivamente la prima con decorrenza dal 31.08.2010 al 30.08.2013 e la seconda con decorrenza dal 31.08.2013 al 30.08.2016;
j) con nota del 12.06.2013, prot. n. 1988/13/GF/cz, acquisita al prot. Istituto n. 6170 del 19.06.2013 l’INFN ha comunicato all'IZSVe che "nulla osta a che i posti di cui all'oggetto, già destinati all'INFN e che non fossero utilizzati da figli di dipendenti dell'Istituto, possano essere utilizzati prioritariamente a favore di figli di dipendenti dell'Università di Padova che lavorino presso i LNL e quindi per i figli di altri dipendenti degli Enti firmatari dell'accordo di programma per la costituzione dell'asilo stesso e quindi ancora per i residenti nel Comune di Legnaro";
k) l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le: pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l) con nota prot. n. 177106 del 17.06.2016 l 'IZSVe ha chiesto all'Università di manifestare il proprio interesse di procedere al rinnovo della convenzione per un ulteriore triennio, con scadenza fissata al 30.08.2019, secondo quanto previsto dall’art. 8 della convenzione in essere;
m) Si precisa che rimangono invariate tutte le altre disposizioni convenzionali e che, quindi, l’Istituto metterà a disposizione dell’Università degli Studi di Padova, come previsto all’art. 2 della convenzione, "eventuali posti che dovessero rendersi usufruibili, qualora non coperti, presumibilmente in numero non inferiore a 7, calcolati sulla capienza massima di 54 posti";
n) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2016 l 'Università ha approvato la presente convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La presente convenzione disciplina la fruibilità da parte dell'Università degli Studi di Padova dei posti inizialmente assegnati all’lZSVe, che si dovessero rendere disponibili presso l'Asilo Nido Aziendale denominato "Marameo", sito a Legnaro (PD) in Viale dell’Università n. 10, nell'ipotesi in cui i posti vacanti degli Enti Firmatari non siano coperti.
L'IZSVe si impegna a mettere a disposizione dell'Università eventuali posti che dovessero rendersi usufruibili, qualora non coperti, presumibilmente in numero non inferiore a 7, calcolati sulla capienza massima di 54 posti.
L'Università non è obbligata a garantire la copertura né parziale né totale dei suddetti posti. In tal caso l'lZSVe rientrerà nella disponibilità del medesimo/residuo numero di posti precedentemente messi a disposizione.
I posti vengono garantiti fino al compimento del terzo anno di età dei bambini frequentanti. I posti che via via si liberano saranno oggetto di rinegoziazione.
L' Università dovrà provvedere autonomamente alla raccolta e all’accoglimento delle domande dei propri utenti, predisponendo una specifica graduatoria.
In relazione ai posti messi a diposizione dell'Università ai sensi della presente convenzione, l'IZSVe non pretenderà che l'Ateneo sostenga alcun onere o spesa. Oltre a quanto stabilito nella presenta convenzione, nessun impegno o qualsivoglia somma potrà essere richiesta all'Università per l' utilizzo, il funzionamento o la gestione dell'asilo nido o a qualsiasi altro titolo.
La gestione socio-educativa dell'asilo nido "Marameo" è affidata dall 'IZSVe ad un ente gestore di provata esperienza nella gestione delle strutture per la prima infanzia che verrà individuato a seguito dell'esperimento di procedura di gara.
Tale soggetto curerà ogni atto e rapporto relativo al funzionamento dell'asilo nido aziendale, ivi compresa la stipulazione di una polizza assicurativa per tutti i bambini frequentanti, esonerando l 'IZSVe e l'Università da ogni responsabilità connessa al funzionamento della struttura e all'attività svolta dai bambini nel periodo di presenza al nido.
La frequenza all'asilo nido è prevista per tutto l'arco dell'anno solare, dal 1° settembre al 31 agosto, di norma cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 16.00. Eventuali prolungamenti di orario saranno attivati in base alle richieste pervenute.
L 'accesso all'Asilo Nido comporta il pagamento di una retta di frequenza mensile diversificata sulla base della fascia oraria prescelta.
Gli importi delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio vengono definiti a seguito dell'espletamento da parte dell'IZSVe di procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido "Marameo" e comunicate tempestivamente all'Università.
La presente convenzione ha una durata di tre anni, da l 31.08.2016 al 30.08.2019.
Le Parti si riservano la facoltà di rinnovare la presente convenzione per un ulteriore periodo di
3 anni. La Parte che intende avvalersi dell'opzione di rinnovo, dovrà comunicare la propria intenzione all'altra Parte tramite posta elettronica certificata almeno 30 giorni antecedenti alla scadenza contrattuale. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito.
La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le
Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata.
Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione per l'anno scolastico. successivo a quello della sua sottoscrizione, previa comunicazione mediante posta elettronica certificata da inviare alla controparte, con un preavviso di almeno 30 giorni; sono in ogni caso assicurati i posti già assegnati fino al compimento del terzo anno di età dei bambini frequentanti.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del TAR Veneto ex art. 133 del Codice del processo amministrativo e D.Lgs. n.104/2010.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nella presente convenzione, ovvero, in ogni modo forniti o comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi, in ossequio alle condizioni previste dalla legge italiana (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, eventualmente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del la presente convenzione.
Le Parti dichiarano che la presente convenzione, sottoscritta tramite scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo i n caso d 'uso ai sensi del D.P.R. n. 1 3 1/1986 e le spese saranno interamente a carico del richiedente. Ciascuna Parte provvederà all’assolvimento dell’imposta di bollo in maniera virtuale sull’esemplare di propria pertinenza
(per l’Università degli Studi di Padova autorizzazione rilasciata dall’Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991, prot. n. 4443/91/2T).
La presente convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente dell'ordinamento giuridico italiano in quanto applicabile, in particolare le disposizioni del codice civile.
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Il Direttore Generale
Per l 'Università degli Studi di Padova Il Magnifico Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx