ESEMPI REALI DI CONTRATTI DI TRADUZIONE
ESEMPI REALI DI CONTRATTI DI TRADUZIONE
Grazie alla disponibilità degli iscritti a Biblit, è stato possibile raccogliere alcuni esempi reali di accordi stipulati tra editore e traduttore. È bene ricordare che, a differenza di quanto accade in altri Paesi, in Italia non esiste ancora un “contratto standard” per la traduzione. Gli esempi proposti sono quindi puramente indicativi e suscettibili di modifiche e miglioramenti.
Le note tra parentesi sono a cura dell'avv. Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx.
CONTRATTO N. 1
Roma, addì... Gentile***,
In relazione alle nostre conversazioni, Le confermiamo con la presente il nostro interesse nei termini seguenti:
Siamo lieti di affidare a ***, d’ora in poi indicato come il Traduttore, l’incarico di tradurre in lingua
italiana circa 400 pagine dell’opera *** alle seguenti condizioni:
1. Il Traduttore cede all‘Editore tutti i diritti di utilizzazione economica della traduzione, nessuno escluso. Autorizza altresì l’Editore a cedere ad altri tutti i diritti acquisiti grazie al presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia in Italia sia all’estero.
2. La cessione dei diritti di traduzione sopra elencati ha la durata di venti anni dalla data del presente contratto.
[L’indicazione del termine significa che non si tratta di un acquisto in toto, come peraltro sarebbe possibile a termini di legge, ma che si entra nel vero e proprio contratto di edizione e quindi mancano tutte le indicazioni inerenti al tipo di contratto, se “per edizione” o “a termine”, ossia il numero delle edizioni e degli esemplari per edizione o, rispettivamente, il numero minimo degli esemplari per edizione].
3. L’Editore, quale concessionario unico dei diritti di cui sopra, corrisponderà al Traduttore la somma di *** a cartella di 2000 battute (cifra soggetta a ritenuta ai sensi dell’art. 49, lettera 13, del DPR 917/86) per la traduzione dell’opera.
4. L’Editore verserà al traduttore il 50% del compenso dovuto all’atto dell’approvazione della traduzione; il restante 50% all’atto della pubblicazione dell’opera,
[prevista per il…. Manca l’indicazione di QUANDO avverrà la pubblicazione. In base all’art. 127 L.d.A., infatti, “tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno dell’effettiva consegna all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera. In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione […] deve avere luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. È nullo il contratto che rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga la fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito”].
5. Il Traduttore si impegna a restituire all’Editore (a mezzo corriere e con spese a carico dell’Editore se da fuori ***), le bozze corrette entro e non oltre il decimo giorno
a partire dalla data di spedizione da ***. Se la casa editrice non riceverà in tempo utile tali materiali sarà costretta a procedere senza tenerne conto.
6. Nel volume figurerà la dicitura Traduzione di *** [Attenzione: pochi contratti contengono questa clausola ESSENZIALE].
7. Il Traduttore dichiara di essere il solo responsabile della traduzione e garantisce la proprietà e l’originalità dell’opera; si impegna a non far pubblicare né in proprio né in collaborazione con altri, né sotto l’anonimo, né sotto pseudonimo la propria traduzione cui si riferisce il presente contratto.
8. Qualora a nostro avviso la traduzione contenesse errori di interpretazione o si rivelasse letterariamente insufficiente o comunque non conforme alle indicazioni ricevute, noi potremo, a nostra scelta, o liberarci da ogni obbligo restituendo la copia del dattiloscritto ovvero affidarne ad altri la revisione (nel qual caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal traduttore, cui spetta soltanto la facoltà di chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome). Se il dattiloscritto non risulterà conforme alle norme dattilografiche indicate, la casa editrice restituirà il lavoro e il Traduttore avrà tempo quindici giorni per apportare le correzioni richieste. Se entro quindici giorni questa correzione non sarà effettuata, la casa editrice si riserva il diritto di affidare a terzi il lavoro di preparazione per la stampa. Le spese sostenute dalla casa editrice per la revisione letteraria o dattilografica del testo, verranno addebitate al traduttore.
9. Il Traduttore si impegna a consegnare entro e non oltre il *** due copie del dattiloscritto completo in chiara stesura, tale da consentire la facile lettura e la possibilità di introdurre le variazioni e correzioni che fossero ritenute opportune, In caso di mancata consegna della seconda copia del dattiloscritto saranno addebitate le spese per le fotocopie. Per dattiloscritto chiaro e completo si intende:
-che devono essere indicate puntualmente, ogni volta esistano, le migliori e più recenti traduzioni italiane dell’opera straniera citate nel testo o nelle note con i riscontri di pagina da un’edizione all’altra;
-che devono essere reperite e indicate le edizioni originali delle opere straniere citate nel testo o nelle note;
-che devono essere riprodotti direttamente dall’originale italiano gli eventuali passi di autori italiani citati in traduzione;
-che devono essere trascritti correttamente i nomi stranieri con particolare attenzione alla accentatura. Insieme con il testo della traduzione il Traduttore consegnerà alcune proposte per il titolo dell’edizione italiana.
10. La mancata consegna del dattiloscritto completo nei termini indicati al punto 9 consentirà all’Editore di considerare risolto di diritto l’accordo. Nei casi di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicati (con anticipo di almeno due mesi) e in base ad accordi successivi, l’Editore si potrà avvalere del materiale consegnato, in qualunque stato si trovi, utilizzandolo nella stessa forma o dopo elaborazioni, potendo omettere o citare il nome del traduttore. In caso di ritardata consegna del dattiloscritto senza il preavviso di cui sopra e senza motivate giustificazioni, l’Editore dedurrà una penale del 10% per ogni dieci giorni di ritardo.
11. A pubblicazione avvenuta il Traduttore riceverà gratuitamente dall’Editore n.3 copie dell’opera. Potrà acquistarne altre per uso non commerciale usufruendo dello sconto del 30%.
12. Solo competente per ogni eventuale controversia sarà il Foro di ***.
LUOGO, DATA E FIRMA DELL’AUTORE
Vengono espressamente letti e approvati i punti 1, 8, 10 e 12 del presente contratto. FIRMA DELL’AUTORE
FIRMA DELL'EDITORE
CONTRATTO N. 2
Ci riferiamo ai colloqui intercorsi per confermarle qui seguito i termini delle nostre intese:
1) La*** (di seguito indicata come la Casa Editrice), Le affida l'incarico, che Xxxx accetta, di tradurre l'opera***.
2) Ella agendo per sé, Xxxxx e aventi causa a qualsiasi titolo, cede alla Casa Editrice tutti i diritti di utilizzazione economica della traduzione previsti dalla legge sul diritto d'autore.
3) Xxxx si impegna a consegnare alla Casa Editrice Il testo della traduzione, completo e pronto per la stampa, in condizioni di ordine e chiarezza tali da permetterne la corrente lettura e la facile utilizzazione, entro il ***
In particolare, di tale testo ci fornirà i floppy disk in formato *.DOC perfettamente compatibile con Microsoft Word 5.5 per DOS. oppure in formato Microsoft Word 4 per Macintosh, e una (possibilmente due) stampate complete.
Ella avrà inoltre cura di seguire scrupolosamente le norme redazionali che troverà accluse a questa lettera. Ogni costo derivante dalla mancata osservazione delle norme redazionali sarà posto a Suo carico.
4) Quale corrispettivo per la cessione di tutti i diritti di utilizzazione della Sua traduzione la Casa editrice le corrisponderà un compenso a forfait di *** per ogni cartella di 2000 battute (calcolate sul dischetto), al lordo delle ritenute di legge sulle opere d' ingegno (comma 2° art-49 del T.U.I.R.). Tale compenso le verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: 30% a 30 giorni datici consegna dei materiale; saldo a pubblicazione del libro, comunque non oltre i 120 giorni dalla consegna del materiale. La pubblicazione avverrà al massimo entro due anni dalla firma del presente contratto [art. 127 Legge sul Diritto d’Autore]. Qualora la traduzione contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da renderle impubblicabile senza una adeguata revisione, e ciò a esclusivo giudizio della Casa Editrice, il costo di tale revisione verrà detratto dalla somma sopra stabilita. In questo caso inoltre, ove l’Editore lo ritenesse necessario per assicurare il corretto svolgimento dei processo produttivo, Xxxx si impegna a riportare con chiarezza le correzioni indicate dalla C.E. sul floppy disk della sua traduzione.
[5) Nel volume verrà apposta la dicitura “Traduzione di***]
6) Xxxx riceverà *** copie dell'opera; altre copie potranno essere da Xxx acquistate con lo sconto d'uso del 30%.
7) Xxxx riconosce alla Casa editrice la facoltà di trasferire totalmente o parzialmente ad altri i diritti acquistati con la presente lettera.
8) Il presente contratto avrà una durata di anni decorrenti dalla pubblicazione dell'opera. [Anche in questo caso, l’indicazione del termine significa che non si tratta di un acquisto in toto, come peraltro sarebbe possibile per legge, ma che si entra nel vero e proprio contratto di edizione e quindi mancano tutte le indicazioni inerenti al tipo di contratto, se “per edizione” o “a termine”, ossia il numero delle edizioni e degli esemplari per edizione o, rispettivamente, il numero minimo degli esemplari per edizione]
9) Decorso il periodo di dieci anni, ove la Casa Editrice intendesse continuare la pubblicazione dell'opera, Xxxx si impegna, a parità di condizioni eventualmente offerte da altri, ad accordare la preferenza alla Casa Editrice.
10) Foro competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Foro di
***
Voglia cortesemente restituirci la "copia per l'Editore" del presente accordo, da Lei firmato per accettazione e concordanza.
FIRME
Si dichiara di aver letto e quindi di conoscere e specificamente approvare: la clausola relativa alla scadenza di consegna e alla mancata osservanza delle norme redazionali dì cui all'art. 3; la clausola relativa al costi di revisione di cui all’art. 4; la clausola relativa al Foro di *** per competenza esclusiva di cui all'art, 9.
Firma per accettazione
CONTRATTO N. 3
(STILATO DA UNA SOCIETÀ DI SERVIZI)
Data,
Facendo seguito agli accordi intercorsi tra la società*** con sede in ***, d’ora in poi chiamata ”Committente”
e
la signora *** nata a *** il *** e residente a ***, C.F. *** d’ora in poi chiamato ”Traduttore” si conferma l’incarico di Tradurre per nostro conto parte dell’opera dal titolo ***
Oggetto dell’incarico
Traduzione da *** a italiano seguendo originali da noi forniti. Il testo dovrà esserci fornito in formato Word e consegnato ai nostri uffici secondo le modalità concordate con la Redazione.
1) II lavoro dovrà essere svolto secondo le specifiche convenute con la Redazione che il Traduttore dichiara di conoscere e di accettare integralmente. Il Traduttore dichiara di possedere la competenza e il know-how necessari alla esecuzione del lavoro assegnato in relazione al contenuto specifico del lavoro stesso e di eseguirlo con la massima diligenza.
2) Il Traduttore potrà liberamente organizzare la propria attività seguendo le direttive impartite dal Committente, apportando tutte quelle modifiche che verranno dal Committente stesso ritenute necessarie e rispettando comunque i tempi.
3) Il Traduttore si impegna ad eseguire e consegnare il lavoro commissionato alle seguenti scadenze: 1a parte entro il *** saldo entro il ***
Il Traduttore si impegna inoltre a conservare, per un periodo minimo di 6 mesi, una copia completa del lavoro eseguito.
4) II compenso per la traduzione di questo titolo sarà di ***/battuta al lordo delle ritenute di legge; e verrà corrisposto previo ricevimento di regolare documento a 90 gg. data fattura fine mese [clausola positiva: la data di pagamento dipende dal traduttore].
5) Nella determinazione del compenso di cui al precedente punto 4) si intende compresa anche la cessione dei diritti di utilizzazioni economica del lavoro di traduzione, di scrittura ed adattamento di testi o parte di essi, ai sensi dell’art. 2581 del C.C. Pertanto, il Committente, in via totale e definitiva [questa espressione indica che si tratta di un vero e proprio contratto di cessione e non di edizione, quindi è corretto che non sia previsto un termine], ne avrà la piena disponibilità all’utilizzo in ogni forma e modo, con facoltà di pubblicazione in tutti i paesi del mondo e/o di sua eventuale cessione.
6) Con l’accettazione del presente incarico, Il Traduttore si impegna inoltre alla totale riservatezza sulle informazioni, sia di natura tecnico-redazionale che editoriali, di cui verrà a conoscenza nel corso delle lavorazioni.
7) Il presente contratto potrà essere risolto salvo maggiori danni, qualora non venissero rispettate le date di consegna o nell’eventualità che il lavoro fornito dal Traduttore non venisse approvato dalla Redazione poiché non corrispondente ai criteri, alla qualità e alla modalità di consegna concordata.
8) Per ogni eventuale controversia il Foro competente è ***
Voglia cortesemente restituire la seconda copia del presente accordo firmata per accettazione. Diversamente il Committente si riterrà libero dai vincoli contemplati nella presente.
L’Amministratore Unico Il Traduttore
Si accettano e si sottoscrivono i punti 5), 6) e 7).
[Il richiamo alla clausola 6 è superfluo, perché non si tratta di una clausola vessatoria. Xxxxxxxx invece indicata la clausola 8, ma si tratta di un problema della controparte perché il traduttore può, se si verifica il caso, eccepirne l'inefficacia nei propri confronti]
L’Amministratore Unico Il Traduttore
CONTRATTO N. 4
Fra *** di qui in avanti chiamato L’AUTORE che determina ai fini del presente accordo di eleggere domici1io fiscale in *** e *** di qui in avanti chiamata L’EDITORE, in persona del suo Direttore Editoriale *** si conviene e si pattuisce quanto segue:
1. L’Autore agendo per sé, eredi e aventi causa a qualsiasi titolo cede all’Editore, per la durata di venti anni tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica che spettano all’Autore per la traduzione dell’Opera, che uscirà in una prima edizione entro il 2002.
2. L ‘Autore allo scadere del presente accordo, concederà all’Editore un diritto di opzione per l’eventuale rinnovo dell’accordo stesso.
3. L’Autore dichiara di essere unico autore ed esclusivo proprietario e di avere tutte te facoltà necessarie a stipulare il presente accordo. Egli garantisce il pacifico godimento dei diritti ceduti, ed assicura che la pubblicazione non violerà né in tutto, né in parte, diritti di terzi, facendo salvo l’Editore da tutti i danni e le spese che potessero provenirgli.
4. La traduzione dovrà essere consegnata all’Editore su dischetto e accompagnata da una stampata entro e non oltre *** perfettamente rivista anche netta punteggiatura e tale da poter essere immediatamente ‘utilizzata per la stampa senza bisogno di ulteriori revisioni o modifiche. In tal senso la traduzione dattiloscritta dovrà adottare le norme redazionali e la simbologia indicate dall’Editore. Se entro la data stabilita la consegna non sarà avvenuta, l’Editore avrà la facoltà di considerare sciolto l’accordo.
5. Qualora la traduzione contenga errori o insufficienze stilistiche tali da renderla impubblicabile senza un ulteriore rifacimento - e ciò ad esclusivo giudizio dell’Editore che a richiesta fornirà al traduttore una sufficiente documentazione- il compenso per la necessaria revisione verrà detratto dalla somma globale stabilita quale corrispettivo per la traduzione.
6. L’Autore ha diritto e si impegna a correggere e prontamente restituire le prime bozze di stampa. Se l’Autore ometterà di restituire le bozze entro il termine di 10 giorni l’Editore avrà il diritto di pubblicare il testo nelle condizioni in cui è stato presentato dall’Autore e accettato dall’Editore, ritenendosi bastanti l’ordinaria revisione editoriale e la normale correzione delle bozze effettuata a cura dell’Editore.
7. Nella correzione delle bozze, le maggiori spese dovute a correzioni apportate dall’Autore al testo, saranno a totale carico dell’Autore e a questi addebitate, E’ esclusivamente riservato all’Editore il diritto dì scelta del tipo dì edizione, carta, caratteri ecc,) e di stabilire o modificare il prezzo di copertina.
8. Il compenso per la traduzione fissato in *** lordi a cartella (2.000 battute) verrà versato al traduttore all’uscita del volume.
9. L'Autore ha diritto di ricevere dall’Editore n. 5 copie gratuite dell’opera e avrà diritto allo sconto librario su quelle che intendesse acquistare per uso proprio.
10. Sono esplicitamente inclusi nella presente cessione i diritti secondari dell’opera, qui di seguito elencati:
- diritti di pubblicazione da parte di un book-club
- i diritti di pubblicazione in edizione tascabile da parte di terzi
- diritti di pubblicazione in edizione scolastica da parte di terzi
L’Editore si riserva il diritto di pubblicare o permettere ad altri di pubblicare senza alcun onere nei riguardi dell’Autore, brevi scelte dell’opera ritenute opportune nell’interesse della diffusione.
L’Editore
11. L’Editore potrà trasferire ad altri i diritti previsti nel presente accordo in tutti i casi in cui l’Autore, previamente interpellato, non si dichiari contrario, temendo un pregiudizio per il proprio onere e prestigio.
12. Le spese dell’eventuale registrazione del presente accordo saranno divise a metà fra le parti, qualunque sia la parte che provvederà all’adempimento.
13. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo valgono le norme delle leggi vigenti e in particolare quelle della Legge sul Diritto d’Autore, in ogni caso il foro competente è quello di ***.
per la direzione
CONTRATTO N. 5
Oggetto: contratto di traduzione
Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per propone il seguente accordo:
1) Oggetto del contratto
L’:Editore affida al Traduttore, che accetta, l’incarico di tradurre dal *** in lingua italiana l’opera
***
2) Cessione dei diritti d’utilizzazione economica
Il Traduttore, agendo per eredi e aventi causa a qualsiasi titolo cede all’Editore in via esclusiva tutti i diritti d’utilizzazione economica della traduzione di cui al paragrafo i) senza limiti territoriali. Pertanto s’intendono ceduti i diritti esclusivi di stampa e pubblicazione in ogni forma di edizione (come volume, periodico, fascicolo, dispensa, opera collettiva) e di vendita, d’utilizzazione di tatto o di parte, in forma integrale o parziale o ridotta ad uso di antologie, compendi, raccolte, dizionari, enciclopedie, di utilizzazione per ogni forma di pubblicità e di promozione, di elaborazione e di trasformazione in ogni forma e con ogni mezzo di riproduzione- mediante trasmissioni radiofoniche e televisive anche via filo o via satellite, di adattamento e inserimento in opere multimediali, di utilizzazione su supporti sonori, videomagnetici, elettronici di ogni tipo quali, fra gli altri, dischi, nastri, videocassette, CD, CD- Rom, CD4, CD-TV, banche di dati, di autorizzazione dell’esercizio del diritto di prestito e di noleggio e per la riproduzione parziale dell’opera mediante fotocopie e procedimenti analoghi ovvero mediante copia elettronica e procedimenti analoghi.
3) Trasferimento dei diritti e sub licenze
Il Traduttore autorizza l’Editore a cedere ad altri i diritti acquistati grazie al presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia in Italia sia all’ estero.
4) Durata della cessione
La cessione dei diritti di traduzione sopra elencati ha la durata di venti anni dall’approvazione del dattiloscritto.
Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non sarà inferiore a mille copie.
5) Pacifico godimento dei diritti
Il Traduttore dichiara che la traduzione è inedita; dichiara inoltre di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario e di avere tutte le facoltà necessarie per stipulare il presente contratto; garantisce, per tutta la durata del contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti; assicura che la traduzione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi facendo salvo l’Editore da tutti i danni e spese che potessero provenirgli; s’impegna a prestare, a richiesta dell’Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi e comunque a tenere l’Editore indenne dalle pretese o azioni di terzi. Il Traduttore s’impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti altra traduzione dell’opera oggetto dei presente contratto.
6) Consegna della traduzione
Il Traduttore s’impegna a consegnare il dattiloscritto della traduzione (su dischetto o altro supporto magnetico), secondo le indicazioni ricevute dall’Editore , completo, corretto e pronto per la stampa entro il *** (il saldo).
Poiché il dattiloscritto non viene consegnato in originale, in caso di perdita o di distruzione per colpa dell’Editore, questi è tenuto a rimborsare al Traduttore solamente il costo materiale della copia.
7) Risoluzione del contratto
In caso di mancato rispetto del termine o dei termini di consegna di cui al paragrafo 6) l’Editore ha il diritto di risolvere il presente contratto, previo invio a mezzo di raccomandata AR. di sollecito ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento.
L’Editore potrà dichiarare risolto l’intero contratti oppure considerarlo adempiuto per la sola parte tradotta e consegnata. Il compenso verrà proporzionalmente ridotto e l’attribuzione di paternità della traduzione parziale avverrà secondo le modalità d’uso.
8) Accettazione della traduzione
L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro 90 giorni dalla consegna. Trascorso inutilmente tale termine il Traduttore potrà richiedere che l’Editore manifesti la sua decisione entro i successivi 90 giorni.
Qualora la traduzione non venisse accettata perché non conforme ai criteri stabiliti e alle indicazioni fornite dall’Editore ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da renderla non pubblicabile senza un’adeguata revisione e ciò ad esclusivo giudizio dell’Editore, quest’ultimo potrà a sua scelta liberarsi da ogni obbligo restituendo la copia del dattiloscritto ovvero affidare ad altri la revisione nel qual caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal Traduttore, cui spetterà la facoltà di chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome: s’intende che l’Editore provvederà a versare il compenso previsto, detratto il costo della revisione.
Qualora la traduzione richieda una sostanziale rielaborazione, l’Editore si riserva altresì la facoltà di non menzionare il nome del Traduttore o di affiancare a esso il nome del revisore e di ridurre il compenso.
9) Modifiche della traduzione
L’Editore si riserva la facoltà di introdurre nella traduzione [previo consenso del traduttore e di farvi apportare dal traduttore stesso] tutte le variazioni e correzioni che riterrà necessarie per migliorarne l’aderenza allo spirito dell’opera originale o per eventuali adattamenti giudicati necessari per rendere l’opera più comprensibile al pubblico italiano. Qualora il Traduttore non provvedesse ad apportare le modifiche richieste o vi provvedesse con un ritardo superiore a otto giorni, l’Editore può apportarle direttamente o farle apportare da altri, con facoltà di citarne il contributo e di detrarne i costi. In questo caso il Traduttore può richiedere che venga omessa l’indicazione del proprio nome.
10) Facoltà di non pubblicare la traduzione [clausola nulla, in quanto si tratta di contratto di edizione]
L’Editore si riserva la facoltà di non pubblicare la traduzione o di cederla a terzi.
11) Correzione delle bozze
Il Traduttore si impegna, su richiesta dell’Editore, a correggere le bozze con chiarezza e a restituirle entro otto giorni dal ricevimento. Trascorso il termine l’Editore può considerare le bozze
approvate per la stampa Le maggiori spese dovute a correzioni o modificazioni apportate dal Traduttore (escluse quelle per refusi) superiori al 5% del costo della composizione verranno a lui addebitate.
12) Citazione del Traduttore
Il nome del Traduttore verrà citato con il dovuto rilievo nel frontespizio o nel retro frontespizio dell’edizione a stampa nelle forme d’uso. L’Editore si impegna a far sì che anche i terzi a cui dovesse cedere eventualmente i diritti totali o parziali ai sensi del paragrafo 3 citino con il dovuto rilievo e nelle forme d’uso il nome del Traduttore.
13) Determinazione del compenso
Quale compenso per la traduzione e per la cessione dei diritti di cui al paragrafo 2, l’Editore corrisponderà al Traduttore la somma di *** lordi a cartella di 2000 battute, da corrispondersi all’approvazione della traduzione, a 120 giorni data fattura o nota contabile equivalente.
A pubblicazione avvenuta il Traduttore riceverà gratuitamente dall’editore n 3 copie dell’opera
14) Forma delle modifiche
Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida e operante solo se fatta in forma scritta.
15) Efficacia delle cessioni a terzi
In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi motivo esso avvenga, la cessione a terzi dei diritti conserva piena efficacia [varrebbe la pena specificare: qualora effettuata prima dello scioglimento del contratto]
16) Autorità Giudiziaria competente
Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà il Foro ove ha sede l’Editore con esclusione di ogni altro Foro alternativo o concorrente.
Qualora, come riteniamo, il contenuto della presente lettera riporti correttamente quanto oggetto dei nostri precedenti colloqui, la preghiamo di voler cortesemente restituircene copia da lei sottoscritta in segno di accettazione e benestare e ulteriormente sottoscritta per espressa approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile degli articoli ivi elencati [ così formulata la clausola è nulla. Le singole clausole sensibili devono essere specificamente indicate e specificamente sottoscritte]
CONTRATTO N. 6
1.A conferma dei precedenti accordi resta inteso che Ella ci fornirà, in qualità di autore della traduzione, la traduzione dal *** del seguente volume ***
2. La traduzione, completa in ogni sua parte incluse eventuali dediche, indici, introduzioni, prefazioni, ringraziamenti, didascalie delle illustrazioni, quarta di copertina, bandelle, dovrà avere carattere letterario nel rispetto del testo originale; dovrà esserci consegnata su dischetto (compatibile con Word-Office ‘97) e relativa stampata perfettamente corrispondente al contenuto del dischetto medesimo. La traduzione dovrà essere consegnata entro il termine, da considerare tassativo ed essenziale, del ***
3. Qualora Xxxx non rispettasse il termine di consegna come sopra stabilito o come eventualmente prorogato di comune accordo, l’Editore potrà dichiarare risolto con effetto immediato il presente contratto.
4. La traduzione dovrà inoltre attenersi rigorosamente al nostro Prontuario di norme redazionali in uso presso la nostra Casa editrice.
5. Quale corrispettivo per la cessione di tutti i diritti di utilizzazione della Sua traduzione, la Casa editrice Le corrisponderà un onorario “a forfait” di Euro *** lordi per ogni cartella di 2.000 battute che saranno conteggiate al computer. Tale compenso Le sarà versato entro 60 giorni dalla consegna ed accettazione definitiva della traduzione.
Qualora la traduzione contenesse, a esclusivo giudizio della Casa editrice, errori di interpretazione o insufficienze stilistiche e/o espressive rispetto agli standard qualitativi della stessa Casa editrice e che quindi fosse necessaria una adeguata revisione, il costo di tale revisione verrà detratto dal compenso sopra indicato.
6. Ella agendo per sé, Xxxxx e aventi diritto a qualsiasi titolo, cede alla Casa editrice tutti i diritti di utilizzazione economica [non si tratta, dunque, di cessione dell'opera, ma solo dei diritti sulla stessa. Come vedremo, questo ha influenza sulla clausola successiva] della traduzione, compresi, a titolo esemplificativo, quelli dì pubblicazione mediante stampa, di messa in commercio, di utilizzazione audiovisiva e cinematografica, di elaborazione in altre forme letterarie o artistiche, di riassunto, di compendio, di riproduzione di singole parti, anche in unione ad altre opere o parti di esse, di sfruttamento in forma elettronica, mediante fissazione su supporti, “on line” ed inserimento in banche dati, ecc.
La cessione non implica l’obbligo di pubblicazione da parte dell’Editore [clausola nulla perché contraria a norma imperativa di legge: il contratto di edizione, come è il presente accordo in quanto prevede la cessione dei soli diritti, prevede quale obbligo primario proprio la pubblicazione], mentre comprende la facoltà della Casa editrice di utilizzare la traduzione in ogni forma e modo, come di pubblicare il numero di edizioni e di ristampe che riterrà più opportuno con una tiratura minima di 1.000 copie per edizione; comprende
inoltre la facoltà di trasferimento a terzi [classico contratto di edizione a termine].
La durata della cessione è stabilita in venti anni a decorrere dalla data di consegna, con clausola di tacita rinnovazione in difetto di disdetta, da comunicare almeno un anno prima della scadenza.
All’atto della pubblicazione, il Traduttore riceverà in omaggio n. 3 copie del volume.
Voglia restituirci uno degli originali della presente da Lei firmato per adesione. Cordialmente,
IL TRADUTTORE
[manca la doppia sottoscrizione, ma questo va in qualche modo a vantaggio del traduttore]
CONTRATTO N.7
In relazione agli accordi intercorsi, Le affidiamo l'incarico di tradurre dalla lingua inglese verso la lingua italiana il volume ***
Lei pertanto si impegna a:
1) consegnare la traduzione del volume sopra indicato entro il ***. Trascorso tale termine, e dopo sollecito scritto dell'Editore, il presente accordo si intende decaduto e nulla Le sarà dovuto per la parte di lavoro eventualmente da Lei già effettuata;
2) effettuare una traduzione di qualità sia sotto l'aspetto linguistico sia sotto l'aspetto tecnico- scientifico;
3) tradurre integralmente il testo originale dell'opera, senza omettere capoversi o parti, salvo espressi accordi con la Direzione di Xxxxxxx e con l'Editore;
4) consegnare la traduzione in dattiloscritto e supporto informatico;
5) restituire il testo originale dell'opera da Lei tradotta;
6) fornire all'Editore un Suo profilo biografico e un cenno riassuntivo critico dell'opera tradotta, da utilizzare per scopi commerciali e propagandistici.
A fronte di quanto sopra elencato, Le verrà riconosciuta, alla consegna della traduzione accompagnata dal materiale richiesto, la somma netta di euro *** a cartella dattiloscritta (di formato standard 1.800 battute).
La preghiamo di consegnare copia della presente controfirmata per accettazione.
CONTRATTO N.8
Tra la *** S.r.l. con sede in ***, P.I.***, nella persona dell’amministratore unico *** (di seguito indicato come l’“Editore”)
e
la dott.ssa ***, nata a ---- il --/--/---- residente in via ---- [numero], [CAP] Città - Codice Fiscale -------
----- (di seguito indicato come il “Traduttore” ) si conviene e stipula quanto segue:
1. L’Editore affida al Traduttore, che accetta, l’incarico di tradurre in lingua italiana l’opera dal titolo *** di ***…
2. Il Traduttore, agendo per se, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, cede all’Editore in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione economica della traduzione di cui al paragrafo 1 senza limiti territoriali.
Pertanto si intendono ceduti i diritti esclusivi di stampa e pubblicazione di ogni forma di edizione (come in volume, periodico, fascicolo, dispensa, opera collettiva) o vendita, di utilizzazione di tutto o di parte ad uso di antologie, compendi, raccolte, dizionari, enciclopedie, di utilizzazione per ogni forma di pubblicità e di promozione, di elaborazione e di trasformazione in ogni forma e con ogni mezzo di riproduzione, di sfruttamento cinematografico, di diffusione - anche previo adattamento
- mediante trasmissioni radiofoniche e televisive anche via filo o via satellite, di utilizzazione su supporti sonori, videomagnetici, elettronici di ogni tipo quali, fra gli altri, dischi, nastri, videocassette, CD, CD-Rom, CD-TV, banche di dati, di autorizzazione del prestito o del noleggio.
3. Il Traduttore autorizza l’Editore a cedere ad altri tutti i diritti acquistati grazie al presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia in Italia sia all’estero.
4. La cessione dei diritti di traduzione sopra elencati ha la durata di venti anni dalla data di approvazione del dattiloscritto.
Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non sarà inferiore a 2.000 (duemila).
5. Il Traduttore dichiara che la Traduzione è inedita; dichiara inoltre di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il seguente contratto; garantisce, per tutta la durata del contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti; assicura che la traduzione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi né costituisce violazione di alcuna disposizione legislativa civile o penale vigente facendo salvo l’Editore da tutti i danni e spese che potessero provenirgli; si impegna a prestare, a richiesta dell’Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi e comunque a tenere indenne l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi.
Il Traduttore si impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti altra traduzione dell’opera oggetto del presente contratto.
6. Il Traduttore si impegna a consegnare il dattiloscritto dalla traduzione (su dischetto o altro supporto magnetico, secondo le indicazioni ricevute dall’Editore), completo, corretto e pronto per la stampa entro il ***.
Poiché il dattiloscritto non viene consegnato in originale, in caso di perdita o distruzione per colpa dell’Editore, questi è tenuto a rimborsare al Traduttore solamente il costo materiale della copia.
Insieme con il testo della traduzione, il Traduttore consegnerà un breve riassunto di ampiezza non superiore a una cartella di 2000 battute nonché alcune proposte per il titolo dell’edizione italiana.
7. In caso di mancato rispetto del termine o dei termini di consegna di cui al paragrafo 6 l’Editore ha il diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto, inviando una dichiarazione a mezzo lettera raccomandata che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
In tale dichiarazione l’Editore potrà far salva l’efficacia del contratto per la parte già tradotta, consegnata ed approvata.
Il diritto di risoluzione del contratto di cui al comma 1 spetta anche nel caso in cui la traduzione non fosse conforme ai criteri stabiliti e alle indicazioni fornite dall’Editore ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da renderla non pubblicabile a insindacabile giudizio dell’Editore.
8. L’Editore si riserva la facoltà di introdurre nella traduzione e di farvi apportare tutte le variazioni e correzioni che riterrà necessarie per migliorare l’aderenza allo spirito dell’opera originale o per eventuali adattamenti giudicati necessari per rendere l’opera più comprensibile al pubblico italiano. Qualora il Traduttore non provvedesse ad apportare le modifiche richieste o vi provvedesse con un ritardo superiore a 10 giorni, l’Editore può apportarlo direttamente o farlo apportare ad altri, con facoltà di citarne il contributo.
9. È facoltà dell’Editore chiedere al traduttore la revisione totale o parziale della traduzione qualora l’Editore rilevi che la traduzione non risponda ai criteri e alle indicazioni della direzione Editoriale della Casa Editrice.
9.1. Il traduttore si impegna a consegnare il testo il più possibile privo di errori ortografici e di battitura, effettuando una revisione e utilizzando la correzione ortografica automatica del programma di scrittura in uso. Se il numero complessivo di tali errori è superiore a tre ogni duemila caratteri, il compenso dovuto per tale revisione verrà detratto dalla somma globale stabilita quale corrispettivo della traduzione.
9.2. In caso di revisione totale o parziale della revisione della traduzione da parte di terzi, il costo della revisione sostenuto dall’Editore verrà addebitato al Traduttore. In caso di revisione il Traduttore ha la facoltà di chiedere che venga omessa l’indicazione del proprio nome.
10. L’Editore si riserva la facoltà di non pubblicare la traduzione pur pagandola.
11. Il nome del Traduttore verrà citato con il dovuto rilievo su retrofrontespizio.
12. Quale compenso per la traduzione per la cessione dei diritti di cui al paragrafo 2, l’Editore corrisponderà al Traduttore la somma di euro *** netti a forfait.
13. A pubblicazione avvenuta il Traduttore riceverà gratuitamente dall’Editore n. 1 copie dell’opera.
14. Il pagamento verrà effettuato a 120 gg. dalla data di consegna della traduzione.
15. Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà il Foro di ***, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente.
Fatto in due originali in *** il *** Il Traduttore
L’Editore