CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE MEDIANTE PUBBLICA SELEZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO NELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI VICENZA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE MEDIANTE PUBBLICA SELEZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO NELLE XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX
Art. 1
(Oggetto e durata della convenzione)
Con la presente convenzione vengono stabiliti i contenuti e le condizioni relative all’affidamento dell’incarico a ……………………………….. da parte del Comune di Vicenza per l’organizzazione del mercato dell’antiquariato e del collezionismo che si svolge la seconda domenica del mese in centro storico.
Il mercato è sospeso nei mesi di luglio e agosto.
La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dal 1 settembre 2016.
Art. 2 (Obiettivi)
Lo scopo della presente è quello di regolamentare il rapporto tra il Comune di Vicenza e …………………
……………………………….. a cui è stata affidata la gestione del mercato dell’antiquariato per assicurare la buona riuscita dello stesso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del mercato dell’antiquariato, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18/7/2002, come modificato in via sperimentale con delibera di Giunta Comunale 136 del 6 agosto 2015.
Art. 3
(Orario e modalità di svolgimento del mercato)
Il mercato, che avrà luogo la seconda domenica di ogni mese da settembre a giugno nella fascia oraria prevista con apposita ordinanza sindacale (periodo estivo e periodo invernale).
Art. 4 (Corrispettivo all’affidatario)
L’attività di gestione del mercato deve essere effettuata senza scopo di lucro.
L’ affidatario potrà chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo a copertura di tutte le spese sostenute, comprensive dei costi dell’organizzazione, assicurazioni, ecc. tra un importo minimo di € 30,00 e massimo di € 100,00.
E’ vietato imporre agli operatori il versamento di somme ulteriori in aggiunta al corrispettivo individuato al comma precedente.
In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l’accesso all’area della manifestazione.
Lo svolgimento del mercato deve avvenire senza oneri per il Comune.
Art. 5 (Obblighi dell’affidatario)
L’affidatario si impegna a :
- organizzare gli spazi espositivi, fatte salve le competenze del Comune, di cui al successivo art. 7, in relazione al rilascio delle concessioni;
- predisporre la segnaletica orizzontale di delimitazione dei singoli posteggi;
- effettuare il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico a cadenza mensile;
- versare agli Enti e alle Società competenti i corrispettivi relativi alla eventuale tariffa di igiene ambientale, agli eventuali consumi di energia elettrica , consumo di acqua potabile e ad ulteriori eventuali oneri;
- consentire l’utilizzo dei posteggi, in relazione alle postazioni effettivamente concesse, senza permettere la sosta degli automezzi degli operatori , né la presenza di soggetti non autorizzati;
- al termine di ogni mercato trasmettere all’Ufficio commercio aree pubbliche l’elenco degli operatori intervenuti al mercato stesso; tale elenco dovrà per ogni operatore riportare ragione sociale, numero di partita IVA, numero iscrizione Inps/Inail e numero di targa del mezzo utilizzato per entrare in ZTL. Il canone versato dovrà essere integrato con il versamento residuo della quota in base al numero esatto delle presenze registrate;
- realizzare eventuali iniziative promozionali.
verificare che:
- su tutti i prodotti esposti nei singoli banchi siano indicati i prezzi di vendita;
- i banchi siano collocati entro il perimetro del posteggio concesso;
- ciascun espositore, al termine di ogni giornata di mercato, lasci l’area che è stata utilizzata libera e pulita, collocando i rifiuti in appositi contenitori.
- attuare misure per controllare a campione l’autenticità dei prodotti in vendita, in particolare di quelli appartenenti alla categoria dell’antiquariato, nonché il decoro di cose vecchie ed usati e degli oggetti da collezione, come dettagliatamente indicati nel vigente regolamento;
- segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti;
- vigilare, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx che regolano lo stesso e che non vengano tenuti comportamenti che danneggino le aree o che costituiscano pericolo per la clientela e/o intralcio per il deflusso delle persone o la circolazione dei mezzi di soccorso.
Art. 6 (Cauzione)
L’affidatario dovrà versare a titolo di deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia del rispetto delle norme suddette, la somma di €. che dovrà essere
restituita al termine del previsto periodo di affidamento.
La risoluzione della presente convenzione per causa imputabile all’organizzatore comporterà, di diritto, l’incameramento dell’intero importo cauzionale.
L’eventuale aggiornamento dell’importo della cauzione è demandato alla Giunta Comunale.
Art. 7
(Obblighi del Comune di Vicenza)
Spetta all’ Amministrazione Comunale :
- attribuire al predetto affidatario il relativo diritto di esclusiva per un periodo tempo di tre anni, nonché a non organizzare e/o autorizzare mostre mercato dello stesso genere in concomitanza con la manifestazione oggetto della presente convenzione.
- riscuotere mensilmente il canone di occupazione del suolo pubblico, in proporzione al numero dei soggetti autorizzati a partecipare e effettivamente presenti;
- allestire la segnaletica verticale sull’area mercatale;
- effettuare attività di vigilanza.
Art. 8
(Spostamento temporaneo del mercato)
Il Comune potrà disporre lo spostamento di tutto o parte del mercato per esigenze temporanee dovute ad eccezionali motivi di interesse pubblico o in occasione di particolari eventi, previa comunicazione all’organizzatore entro un ragionevole termine di preavviso di 15 giorni in luogo idoneo.
Art. 9
(Pagamento del suolo pubblico)
L’affidatario dovrà versare agli Enti ed alle Società competenti, con cadenza mensile, i corrispettivi relativi alle seguenti voci:
- canone di occupazione del suolo pubblico di tutti gli spazi effettivamente occupati dagli operatori professionali, da quelli non professionali e dalle postazioni riservate agli artisti;
- tariffa di igiene ambientale;
- eventuali consumi di energia elettrica e acqua potabile;
- ulteriori ed eventuali oneri .
Art.10
(Modifiche ed integrazioni alla convenzione)
La presente convenzione potrà essere modificata ed integrata ,con deliberazione della Giunta Comunale, qualora si rendesse necessario apportare eventuali variazioni relative al periodo, alle modalità di svolgimento del mercato, all’individuazione di zone espositive aggiuntive ecc.
Art. 11 (Responsabilità)
L’area pubblica sede del mercato deve essere restituita, a conclusione di ogni giornata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava prima dell’occupazione.
La responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose e per danneggiamenti o deturpamenti dell’area,quale conseguenza dell’attività di cui alla presente convenzione, farà carico all’affidatario ed all’autore dell’illecito, in relazione alle rispettive responsabilità che dovessero essere accertate.
L’affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia, a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato nei confronti di operatori, visitatori e acquirenti e a tutela dell’Amministrazione Comunale in ordine a qualsiasi ipotesi di responsabilità civile.
L’Amministrazione Comunale pertanto rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art.12 (Risoluzione e recesso)
La presente convenzione si risolverà di diritto qualora l’affidatario:
- incorra in gravi violazioni o gravi inadempienze in ordine agli obblighi contrattuali assunti ( es.: mancato versamento delle somme dovute alle date prescritte, reiterati abusi connessi alla conduzione dell’iniziativa ecc);
- conferisca il servizio a terzi (salvo il caso di fusione,trasformazione ed incorporazione ecc).
Nelle ipotesi sopra individuate, oltre all’incameramento dell’intero deposito cauzionale, potrà essere applicata una penalità determinata con decisione della Giunta Comunale.
Parimenti la convenzione si dovrà considerare risolta se (la Società o l’Associazione ecc a cui verrà affidata la gestione) risulti non godere o cessi di godere della piena capacità giuridica (sia posta in liquidazione, abbia cessato o modificato la propria attività ovvero sia sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali) e per altre evenienze che rendano incompatibile l’assunzione e/o il mantenimento dell‘incarico da parte dell’affidatario.
Il Comune di Vicenza potrà inoltre recedere dal presente contratto e procedere alla revoca dell’affidamento dell’incarico nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico all’allestimento del mercato e senza che l’affidatario abbia a rivendicare alcunché all’Amministrazione.
Nelle ipotesi sopra prospettate, sarà inviata all’affidatario una lettera di preavviso con anticipo di giorni 60 e allo stesso dovrà essere corrisposto dagli operatori il pagamento per il servizio effettivamente svolto per l’organizzazione del mercato, sino all’avvenuta comunicazione del recesso da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 13
(Recesso del concessionario)
L’affidatario potrà recedere dal presente accordo con preavviso di 120 giorni, da comunicare all’Amministrazione Comunale con lettera raccomandata ed informando direttamente ed adeguatamente gli operatori.
Il recesso dell’affidatario senza giusta causa o senza preavviso comporterà, di diritto, l’incameramento dell’intero deposito cauzionale,come stabilito al precedente art. 6.
Art.14 (Rinvio)
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile e dal vigente regolamento in materia
Art. 15 (Privacy)
Le parti dichiarano di essere state informate del fatto che tutti i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento della convenzione nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione deei dati e dei regolamenti Comunali vigenti.
Art. 16 (Foro competente)
Le controversie concernenti la presente convenzione saranno di competenza del foro di Vicenza.
Vicenza,
Il Direttore settore L’Affidatario
“Sportello unico edilizia privata, attività produttive e
Commercio”
N:\condiv\MERCATI\ANTIQUARIATO_REC\2015_2016\CONVENZIONE allegata bando .doc