Contract
Convenzione per l’affidamento della gestione dei mercati storici con hobbisti del Comune di Medicina denominati “Antiquariato e Modernariato” e “Curiosità sotto i Portici” del Comune di Medicina.
L’anno ……..., addì …….. del mese di …………..
TRA ………………………………, nato il …… a ………………..., Responsabile del Servizio “Imprese e Cultura” del Comune di Medicina, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta,
E
L’Associazione/Consorzio ……………………..., con sede in ……………………………, C.F/P.IVA………………….., in persona del presidente sig. ………………, nato il … a …………., il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Associazione/Consorzio predetto, che rappresenta (di seguito “Gestore”);
Premesso che il Comune di Medicina intende stipulare una convenzione per la gestione dei mercati storici con hobbisti denominati “Antiquariato e Modernariato” e “Curiosità sotto i Portici”, ai sensi della Legge Regionale n. 12/1999 come modificata dalla L.R. n. 4/2013 e dalla L.R. n. 23/2018 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento comunale che disciplina lo svolgimento di tali mercati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. …. Del …… esecutiva, di approvazione dell’avviso e dei criteri per l’individuazione del soggetto interessato alla gestione;
Vista la determinazione n. ____ del ______ con la quale è stato definito l’affidamento a _____ della gestione dei mercati in base alle manifestazioni di interesse pervenute;
Ritenuto di stipulare la presente convenzione per la gestione dei mercati storici con hobbisti denominati “Antiquariato e Modernariato” e “Curiosità sotto i Portici”;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto e finalità
0.Xx presente atto ha per oggetto la gestione dei mercati storici con hobbisti che si svolgono con cadenza mensile, ogni prima domenica dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre.
2. La gestione del mercatino è effettuata senza oneri per il Comune e senza alcuno scopo di lucro da parte del Gestore.
3. Rientrano tra le finalità della gestione anche la promozione e la valorizzazione dei mercati, mediante azioni pubblicitarie e promozionali e attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative collaterali, compreso l’allestimento di mostre ed esposizioni, e l’interazione con altri eventi e attività rientranti nel più vasto ambito di rivitalizzazione del Centro Storico.
Art. 2 – Oneri a carico del Comune
1. Al Comune di Medicina compete:
a) Concedere il suolo pubblico al soggetto gestore per la realizzazione dei mercati, come sopra denominati, nella delimitazione approvata in allegato al Regolamento comunale;
b) Rilasciare il tesserino agli operatori non professionali residenti a Medicina che intendono partecipare ai mercatini storici con hobbisti, così come previsto dall’art. 7 bis della L.R. 12/1999;
c) Comunicare tempestivamente ogni problematica relativa all'utilizzo dell'area interessata dall'effettuazione del mercatino, con possibilità di sospendere il mercato ovvero di concordare lo spostamento in altra giornata o in altra area idonea appositamente individuata;
d) Garantire al Gestore la collaborazione per il regolare funzionamento del mercatino e le verifiche di competenza.
Art. 3 – Oneri a carico del soggetto gestore
1. Al Gestore, investito di pubblico servizio, compete:
a) Ricevere le domande di partecipazione al mercatino da parte degli operatori non professionali (cd. “hobbisti”), per la vendita, baratto, proposta di esposizione oggetti d'antiquariato, modernariato, da collezione e usati o vintage, assegnare gli spazi vacanti a tali operatori, previa verifica del possesso del tesserino e vidimazione del documento, ricevere l’elenco completo dei beni offerti, garantendo uguale possibilità di accesso a tutti i richiedenti, senza porre alcuna condizione discriminatoria, con criterio di rotazione;
b) Sostenere tutti i costi diretti e indiretti relativi all’organizzazione e alla gestione dei mercatini, incluso il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo all'area interessata – se previsto - in conformità alle scadenze previste dal vigente regolamento del canone, oltre alle misure per l’incolumità pubblica in accordo con l’Amministrazione comunale;
c) Adottare iniziative di promozione e valorizzazione del mercatino come previsto dal programma annuale delle attività e da ogni altra proposta e indirizzo che il Comune riterrà opportuno suggerire;
d) Collaborare attivamente con gli eventi stagionali e altri eventi coordinati dal Comune rientranti nell’ambito della valorizzazione del Centro Storico;
e) Sottoscrivere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi e responsabilità civile, come precisato al successivo articolo 7;
f) Rispettare le prescrizioni generali sull’utilizzo del suolo pubblico, curando che ciascun operatore, al termine di ogni giornata di mercato, lasci l’area utilizzata sgombra e pulita;
g) Vigilare, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx che lo regolano;
h) Segnalare tempestivamente ogni illecito, violazione o comportamento non corretto alle Autorità competenti;
i) Trasmettere annualmente il bilancio di gestione, nei termini definiti dal Regolamento comunale;
l) Osservare tutto quanto previsto dal vigente Regolamento comunale vigente e dalle leggi regionali vigenti in materia.
Art. 4 - Bilancio annuale della gestione
1. Entro il termine del 31 marzo di ogni anno, il Gestore presenta al Comune il bilancio consuntivo della gestione riguardante l’annualità precedente, con il dettaglio delle spese sostenute per la gestione e per le attività promozionali organizzate per riqualificare e rivitalizzare il mercato storico con hobbisti, e delle entrate con il dettaglio degli importi richiesti ai partecipanti.
2. Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione atta ad illustrare l'attività svolta, le prospettive e le iniziative che si intende adottare anche al fine di ovviare a eventuali problematiche riscontrate; in tale occasione il Comune potrà avanzare proposte ed indirizzi vincolanti ai fini del prosieguo della validità della presente convenzione.
3. L'attività del Gestore è tesa a garantire il pareggio di bilancio. Il Comune non si fa carico di alcun onere derivante da passività emerse, anche se dovute al mancato pagamento di tributi, di somme versate a enti pubblici in adempimento ad obblighi di legge o causate da spese straordinarie ed impreviste. Eventuali inadempimenti da parte degli operatori nei confronti del soggetto Gestore dovranno essere da questo segnalati, affinché il Comune adotti i provvedimenti restrittivi di competenza.
4. Qualora risulti utile in bilancio, calcolato come differenza tra le entrate provenienti dalla gestione dei mercati e i costi direttamente e indirettamente imputabili alla gestione dei mercati stessi, dovrà essere così utilizzata:
- una quota pari al 25% dovrà essere versata dal Gestore all’APS Pro Loco di Medicina, in 2 tranches, la prima entro il 31 luglio dell’anno in corso e la seconda entro il 31 gennaio dell’anno successivo. APS Pro Loco dovrà utilizzare tale quota per le attività di promozione turistico culturale del territorio;
- una quota pari al 25% di utile dovrà essere utilizzato dal Gestore per realizzare eventi/opere a servizio della collettività, in accordo e su indicazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 5 – Strutture e attrezzature pubbliche assegnate
1. Il Comune assicura la fruibilità delle aree utilizzate dai posteggi e limitrofe necessarie per la realizzazione dei mercatini e per ogni necessità operativa correlata.
Art. 6 - Durata, revoca e modifica della Convenzione
1. La presente convenzione ha validità tre (3) anni, dalla data di sottoscrizione fino al al 31 dicembre 2025. Alla scadenza della Convenzione, se il giudizio complessivo risulterà positivo, i mercatini verranno restituiti allo stesso Gestore per ulteriori anni tre (3). In caso contrario sarà facoltà dell’Amministrazione selezionare un nuovo Gestore o gestire direttamente i mercati.
2. La presente convenzione può essere revocata qualora il Soggetto Gestore non rispetti gli oneri previsti dall’articolo 3 o in ogni caso qualora l’Amministrazione comunale ravvisi una gestione non conforme agli obblighi previsti, alle finalità contenute nella presente convenzione ed alle norme previste dal vigente Regolamento comunale.
3. E’ data altresì facoltà al Gestore di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno sei mesi, salvo diverso accordo con l’Amministrazione, a condizione che venga in ogni caso garantita l’effettuazione del mercatino in tutte le date previste nel periodo di preavviso.
4. La mancata effettuazione del mercatino costituisce un danno il cui indennizzo da corrispondere all’Amministrazione comunale è unilateralmente quantificato dal Comune stesso.
5. L’affidamento può essere risolto anticipatamente, di comune accordo, ovvero per per iniziativa dell’Amministrazione in caso di gravi inadempienze da parte del Gestore, previa comunicazione scritta.
Art. 7 – Garanzie
1. Il Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia e copertura da rischi e sinistri derivati dalla gestione operativa dei Mercati nei confronti di operatori, visitatori, acquirenti e più in generale, a copertura di qualsiasi responsabilità civile e penale, idonea a sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità connessa alla gestione.
Art. 8 - Spese contrattuali
Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto ed alla sua registrazione in caso d’uso, sono a completo ed esclusivo carico del soggetto Gestore.
Art. 9 - Norma di rinvio e foro competente
1. Per quanto non previsto, valgono le norme generali che disciplinano le concessioni di occupazione di suolo pubblico, il regolamento comunale dei mercati storici con hobbisti e le norme generali che disciplinano il commercio su area pubblica.
2. Il Foro di Bologna è competente a giudicare tutte le controversie fra le parti.
Articolo 10 -Trattamento dei dati personali
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dalla ulteriore normativa nazionale in materia.
Per il Comune di Medicina
Il Responsabile del Servizio “Imprese e Cultura”
Per l’Associazione
Il Presidente