Polizza Assicurazione
Polizza Assicurazione
“Assistenza Stradale Touring Club Italiano”
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
A918 Assistenza Stradale T.C.I.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto, denominato “Assistenza Stradale Touring Club Italiano” e riservato ai soci del Touring Club Italiano che ne facciano richiesta, offre servizi di assistenza stradale a tutela delle varie circostanze legate alla circolazione dei veicoli.
Tali servizi sono forniti in collaborazione con Mapfre Asistencia S.A., Compagnia leader nel settore dell’assistenza, che mette a disposizione la propria Struttura Organizzativa 24 ore su 24.
Che cosa è assicurato?
✓ Il presente contratto offre prestazioni di assi- stenza al veicolo, in favore dell’Assicurato, per
cause legate alla circolazione.
✓ Le prestazioni sono le seguenti:
- Soccorso stradale;
- Depannage;
- Auto sostitutiva;
- Spese di albergo;
- Spese di rimessaggio;
- Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viag- gio;
- Viaggio per il recupero del veicolo.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Eventi verificatisi in Paesi che si trovassero in sta-
to di belligeranza dichiarata o di fatto;
🗶 eventi verificatisi in Paesi ove le autorità locali o
internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta a cose e persone, indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra;
🗶 eventi causati da conducenti non abilitati alla
guida a norma delle disposizioni in vigore e nel caso di patente scaduta;
🗶 eventi causati da dolo e/o colpa grave del con-
ducente;
🗶 eventi causati da conducenti alla guida in stato
di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stu- pefacenti;
🗶 prestazioni non preventivamente richieste alla
Struttura Organizzativa e, in ogni caso, la cui ef- fettuazione non è stata esplicitamente autoriz- zata dalla stessa.
Ci sono limiti di copertura?
! Le Prestazioni possono presentare limiti di indennizzo e di risarcimento specifici.
! Le Prestazioni sono fornite entro il limite di 3 volte in Italia e 3 volte all’estero, entro ciascun anno di validità della copertura.
! Le Prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio
uguale o superiore a 4.0”.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Non è possibile inoltre erogare le Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta a cose e persone indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Dove vale la copertura?
Le coperture assicurative previste dal presente contratto valgono nei seguenti Paesi:
✓ Italia
✓ Repubblica di San Marino
✓ Stato Città del Vaticano
✓ Albania
✓ Andorra
✓ Austria
✓ Belgio
✓ Bielorussia
✓ Bosnia Erzegovina
✓ Bulgaria
✓ Cipro
✓ Croazia
✓ Danimarca continentale
✓ Egitto
✓ Estonia
✓ Finlandia
✓ Francia
✓ Germania
✓ Gibilterra
✓ Grecia
✓ Irlanda e Irlanda del Nord
✓ Islanda
✓ Israele
✓ Lettonia
✓ Libano
✓ Liechtenstein
✓ Lituania
✓ Lussemburgo
✓ Macedonia
✓ Madera
✓ Malta
✓ Marocco
✓ Moldavia
✓ Norvegia
✓ Paesi Bassi
✓ Polonia
✓ Portogallo continentale
✓ Principato di Monaco
✓ Regno Unito
✓ Repubblica Ceca
✓ Romania
✓ Russia Europea (esclusi i Monti Urali)
✓ Serbia e Montenegro
✓ Siria
✓ Slovacchia
✓ Slovenia
✓ Spagna continentale e isole del Mediterraneo
✓ Svezia
✓ Svizzera
✓ Tunisia
✓ Turchia
✓ Ucraina
✓ Ungheria
Quando e come devo pagare?
€ Il premio deve essere pagato all’atto dell’ade- sione alla copertura assicurativa “Assistenza Stradale”.
€ E’ possibile provvedere al pagamento del pre- mio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previ- sti dalla normativa generale e di settore.
€ Il premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.
Che obblighi ho?
⚫ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul
rischio da assicurare.
⚫ Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reti- centi possono comportare la cessazione del-
la polizza, oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
🕒 L’accesso alle Prestazioni previste è subordinato alla tua adesione - in qualità di socio Touring Club Italiano - alla copertura assicurativa “Assistenza Stradale” previo pagamento del relativo premio.
🕒 La durata della copertura assicurativa coincide con la durata della tessera, cui si aggiungono ulteriori 30 giorni.
Come posso disdire la polizza?
Il presente contratto non prevede facoltà di di- sdetta.
Puoi tuttavia recedere dalla copertura assicura- tiva:
- in caso di vendita a distanza (entro 14 giorni dall’adesione avvenuta con il pagamento del premio).
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Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza Assicurazione “Assistenza Stradale per Soci Touring Club Italiano”
Il presente documento è stato redatto in 01/01/2019 ed è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel x0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.
Sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Investor Relations al seguente link è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.
Che cosa è assicurato?
ASSISTENZA STRADALE | Le Prestazioni offerte sono le seguenti: • Soccorso stradale: in caso di Evento che renda impossibile l’utilizzo del Veicolo, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa procurerà il mezzo più idoneo per trainare il Veicolo al centro di assistenza più vicino. In caso di foratura, per la sostituzione viene utilizzato il pneumatico in dotazione al veicolo. • Depannage: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo non sia in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà il mezzo di soccorso idoneo (officina mobile o mezzo per il traino, qualora la riparazione sul posto non sia possibile) per il recupero e la rimessa in strada. • Auto sostitutiva: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di Rapina o Furto del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa |
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ASSISTENZA STRADALE | mette a disposizione un’autovettura sostitutiva presso una società di noleggio. • Spese di albergo: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo resti immobilizzato tanto da comportare il pernottamento in albergo, oppure a seguito di Rapina o Furto del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo. • Spese di rimessaggio: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata od i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo. • Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo sia rimasto immobilizzato in Italia o all’estero, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato ed i trasportati di continuare il viaggio fino a destinazione o di rientrare al luogo di residenza , fornendo un biglietto aereo o ferroviario – con invio di un taxi per raggiungere la stazione ferroviaria o l’aeroporto - od un’autovettura senza autista. • Viaggio per recupero del Veicolo: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo resti immobilizzato in Italia o all’estero, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo e suo ritrovamento, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo o ferroviario di sola andata per consentirne il recupero, con invio di un taxi per raggiungere la stazione ferroviaria o l’aeroporto. Le Prestazioni di assistenza al veicolo vengono erogate all’Assicurato per il tramite di una Struttura Organizzativa specializzata. Per usufruire delle Prestazioni, l’Assicurato deve obbligatoriamente contattare la suddetta Struttura Organizzativa. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO | |
ASSISTENZA STRADALE | Non previste. |
PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ACCORDO | Non prevista. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
ASSISTENZA STRADALE | Non previste. |
Che cosa NON è assicurato?
RISCHI ESCLUSI ASSISTENZA STRADALE | Esclusioni per singola Prestazione. 1) Soccorso Stradale Sono esclusi dalla Prestazione: • il costo dei pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione effettuata dall’officina, il costo del carburante fornito, il costo dello pneumatico sostituito se non in dotazione al veicolo; • il costo relativo all’esubero chilometrico qualora l’Assicurato voglia che il Veicolo sia trainato ad altra officina rispetto al più vicino punto di assistenza della casa automobilistica costruttrice o all’officina meccanica più vicina; • le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Guasto, l’Incidente, la foratura, |
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RISCHI ESCLUSI ASSISTENZA STRADALE | l’esaurimento del carburante durante la circolazione fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada); • le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo. 2) Depannage La Prestazione è erogata solo nelle principali città Italiane. E’ a carico dell’Assicurato il costo di pezzi di ricambio, del carburante fornito, dello pneumatico sostituito (se non in dotazione al veicolo) ed ogni altra spesa della riparazione effettuata dal mezzo di soccorso, diversa dai costi di manodopera per la sostituzione dello pneumatico. La Prestazione non viene erogata in caso di errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura o mancato funzionamento delle chiavi e montaggio delle catene da neve. 3) Auto sostitutiva La Prestazione è erogata solo a seguito del servizio di Soccorso Stradale di cui al precedente punto 1). La Prestazione non è operante per: • Eventi che si verificano al di fuori dei confini dello Stato Italiano; • Eventi che si verificano nel comune di residenza dell’Assicurato od entro 50 km da esso; • immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; Restano sempre a carico dell’Assicurato: • le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione; • le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relative all’autovettura in sostituzione; • le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio; • l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. Nel caso in cui l’Assicurato non sia in possesso di carta di credito, oppure l’utilizzatore del veicolo sia di età inferiore ai 21 anni, potrebbero incontrarsi difficoltà nell’individuare una società di noleggio disponibile ad erogare il servizio. 4) Spese di albergo La Prestazione non è operante per Eventi che si verificano nel comune di residenza dell’Assicurato od entro 50 km da esso. 5) Spese di rimessaggio La Prestazione non è operante per Eventi che si verificano nel comune di residenza dell’Assicurato od entro 50 km da esso. 6) Rientro passeggeri/Prosecuzione del viaggio La Prestazione non è operante per Eventi che si verificano nel comune di residenza dell’Assicurato. 7) Viaggio per il recupero del veicolo La Prestazione non è operante per Eventi che si verificano nel comune di residenza dell’Assicurato. Esclusioni comuni a tutte le Prestazioni. Le Prestazioni non sono dovute: • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e nel caso di patente scaduta; • nel caso di Xxxxxxx utilizzato per le esercitazioni di guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente o se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla Legge vigente; • nel caso di Xxxxxxx con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; • nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente; • per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della Carta di circolazione; • in caso di xxxx e/o colpa grave del conducente; • nel caso in cui, al momento dell’Evento, il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada; |
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RISCHI ESCLUSI ASSISTENZA STRADALE | • nel caso di tentato suicidio o suicidio dell’Assicurato; • nel caso di circolazione del Veicolo all’interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare; • nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del Veicolo non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista; • per avvenimenti provocati o dipendenti da stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Il diritto alle Prestazioni decade qualora l’Assicurato, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, non abbia preso preventivo contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell’Evento o, in generale, ne disattenda le indicazioni. |
Ci sono limiti di copertura?
ASSISTENZA STRADALE
Garanzia o bene | Scoperto | Sottolimite di indennizzo | |
colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) |
Soccorso stradale | Non previsto | Non prevista | Non previsto |
Depannage | Non previsto | Non prevista | Non previsto |
Auto sostitutiva | Non previsto | Non prevista | La riparazione deve richiedere oltre 8 ore di manodopera. Autovettura sostitutiva: a disposizione per un massimo di tre giorni consecutivi. |
Spese di albergo | Non previsto | Non prevista | L’immobilizzo del veicolo deve richiedere una sosta forzata per almeno una notte. Solo spese di pernottamento e prima colazione. Euro 100,00 per persona al giorno, con il limite di € 500 complessivamente per Assicurato e trasportati coinvolti nel medesimo Evento. |
Spese di rimessaggio | Non previsto | Non prevista | Rimessaggio per le prime 72 ore. Euro 50,00 per Evento. |
Rientro passeggeri Prosecuzione del viaggio | Non previsto | Non prevista | L’Immobilizzo del veicolo deve protrarsi per oltre 36 ore (in Italia) o per 4 giorni (all’estero). Utilizzo Taxi: tratta massima 50 Km. Autovettura sostitutiva: come da condizioni richieste dal noleggiatore. Limite € 1.000,00 per Evento, complessivamente per Assicurato e trasportati. |
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ASSISTENZA STRADALE | Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) | ||
Viaggio per il recupero del veicolo | Non previsto | Non prevista | L’Immobilizzo del veicolo deve protrarsi per oltre 36 ore (in Italia) o per 4 giorni (all’estero). Utilizzo Taxi: tratta massima 50 Km. | |||
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: ovunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, al numero verde gratuito: 800 069 822, oppure al numero: x00 000 0000000 nel caso si trovi all’estero. Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telefax al numero: x00 000 000 00 00. In ogni caso, dovrà comunicare con precisione: nome e cognome, numero di tessera TCI, prestazione richiesta, indirizzo del luogo in cui si trova, recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell’assistenza. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà provvedere al contatto non appena ne abbia la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’assunzione di iniziative per la risoluzione della difficoltà, prima che sia instaurato un contatto con la Struttura Organizzativa comporterà la decadenza del diritto alle Prestazioni, salvo che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, nel qual caso l’Assicurato avrà comunque diritto di essere rimborsato per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei limiti di cui alle condizioni di Assistenza Stradale. A tal fine l’Assicurato dovrà, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’Evento, inviare raccomandata a: Mapfre Asistencia S.A. in Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) Ufficio Rimborsi, allegando originale della fattura relativa alle prestazioni per le quali richiede il rimborso, e indicando chiaramente: nome, cognome, indirizzo, targa del veicolo e numero di tessera TCI. |
Assistenza diretta/in convenzione: sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione da parte di “MAPFRE ASISTENCIA S.A.” – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). | |
Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri è affidata a “MAPFRE ASISTENCIA S.A.” – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’art. 2952 C.C. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | PAGAMENTO DEL SINISTRO: L’Impresa si impegna a fornire le Prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa, che è in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24, 365 (trecentosessantacinque) giorni all’anno. |
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Quando e come devo pagare?
Premio | Modalità di pagamento | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. |
Frazionamento | Non previsto. | |
Mensilizzazione | Non prevista. | |
Indicizzazione | Non prevista. | |
Rimborso | Non previsto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi all’adesione, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx , 0 – 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Tutti i Soci del Touring Club Italiano che intendono avvalersi di una copertura a tutela degli imprevisti derivanti dalla circolazione del proprio veicolo.
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Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 43,8%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - vix X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. |
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione Obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione, le Parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la Mediazione Obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La Parte, prima di iniziare una causa, dovrà, a pena di improcedibilità, tentare quindi la Negoziazione Assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611; |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Assistenza Stradale
per Soci Touring Club Italiano
Il presente documento contiene:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Socio prima dell'adesione
Indice
1 - Glossario
2 - Condizioni Generali di Assicurazione
pag. 2
pag. 4
ASSISTENZA STRADALE PER SOCI TCI
3 - Norme relative alle Prestazioni di Assistenza Stradale
pag. 6
1 pag.
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I N D I C E
1 - Glossario
Assicurato
ll socio del Touring Club Italiano, proprietario del Veicolo coperto dalle Prestazioni e/o comunque titolare di altro diritto reale o personale che gliene consente l’uso stabile, od il conducente autorizzato dal socio alla guida del Veicolo medesimo.
Assicurazione o Contratto
il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Impresa, il Contraente e l’Assicurato.
Consumatore
è inteso come la “persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Contraente
Touring Club Italiano.
Evento/Sinistro
l’avvenimento dannoso per il quale è erogata la Prestazione.
Furto
il Reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, avente ad oggetto il Veicolo, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Ai fini dell’assistenza è necessario che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.
Guasto
danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali o di sicurezza; danno meccanico od elettrico subito dal Veicolo e tale da renderlo non marciante, causato da difetto o rottura con esclusione delle operazioni di normale manutenzione, campagne di richiamo effettuate dalla casa costruttrice.
Impresa
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Incendio
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fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che possa estendersi e propagarsi e che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante.
Incidente
qualsiasi evento accidentale accaduto in connessione con la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia solo con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato.
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IVASS
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che, dal 1° gennaio 2013, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.
Prestazione
l’assistenza da erogarsi in natura, e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa tramite la Struttura Organizzativa.
Polizza
il presente documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione e regola i rapporti fra le Parti.
Premio
la somma di denaro, comprensiva di imposte dovuta dal Contraente all’Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Rapina
il Reato, previsto dall’art. 628 del Codice Penale, avente ad oggetto il Veicolo, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai fini dell’assistenza, è necessario che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.
Struttura Organizzativa
la struttura di Mapfre Asistencia S.A., sita in Stxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto con l’Assicurato ed organizza ed eroga le Prestazioni oggetto del servizio di assistenza stradale.
Veicolo
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ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, l’autovettura, i motoveicoli e gli autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati in Italia ad uso privato o trasporto cose, con targa regolarmente comunicata all’Impresa. Sono pertanto compresi solo gli autoveicoli indicati all’art. 54 del Nuovo Codice della Strada, lett. a) autovetture, lett. c) autoveicoli, lett. k) autocaravan e solo i motoveicoli indicati all’art. 53 del Nuovo Codice della Strada lett. a) motocicli, secondo le limitazioni sopra riportate, i rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture, i quadricicli nonché le auto d’epoca, di interesse storico e collezionistico, così come definito dall’Art. 60 del Nuovo Codice della Strada (D.LGS 30/04/1992, n° 285). Si intendono comunque escluse le moto d’epoca.
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2 - Condizioni Generali di Assicurazione
2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..
2.2 - Stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge
La sottoscrizione della presente Xxxxxxx, indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future, impegna il Contraente a mantenere in vita la Polizza stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di Premio alle scadenze convenute.
2.3 - Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere fatta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza od alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. con lettera raccomandata, o mezzi di comunicazione equivalenti (pec), oppure alla Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia
S.A. nei casi, modalità e termini previsti.
2.4 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
2.5 - Mediazione obbligatoria
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in Polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs
n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
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Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla Parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un “Consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
La Parte che viene chiamata in mediazione (sia Xxxxxxxx, sia il Contraente e/o l’Assicurato) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
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Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due Parti.
In ogni caso la Parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della Polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza:xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
2.6 - Foro Competente
Per le eventuali controversie relative al presente contratto, il foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore/Assicurato.
2.7 - Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione Assistenza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
2.8 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’Assicurato ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi all’adesione, avvenuta con il pagamento del Premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Vix Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx.
2.9 - Rinvio alle norme di legge
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Per quanto non espressamente regolato, valgono le norme di legge.
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3 - Norme relative alle Prestazioni di Assistenza Stradale
3.1 - Accesso alle Prestazioni, decorrenza e durata delle singole coperture L’accesso alle Prestazioni garantite dalla Polizza è subordinato all’adesione del socio Touring Club Italiano alla copertura assicurativa “Assistenza Stradale”, previo pagamento del Premio.
La durata della copertura assicurativa coincide con la durata della tessera rilasciata al socio, cui si aggiungono 30 giorni di mora.
3.2 - Erogazione delle Prestazioni e limitazione di responsabilità
Le Prestazioni sono fornite entro il limite di 3 volte in Italia e 3 volte all’estero entro ciascun anno di validità della copertura.
1) Ogni Prestazione deve essere obbligatoriamente e preventivamente richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o, in ogni caso, ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
2) La Struttura Organizzativa, prima di procedere con l’erogazione delle Prestazioni a favore dell’Assicurato, si accerterà che l’interlocutore sia effettivamente il beneficiario della Prestazione richiesta.
3) La Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornire integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’erogazione della Prestazione. Xxxxx quanto espressamente indicato, ogni documento dovrà sempre essere fornito in originale (escluse fotocopie).
4) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
6) Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data dell’Evento che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
7) I massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx.
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8) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole Prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
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9) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso dell’Evento a ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
10)Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.
11)Per tutto quanto non è espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.
3.3 - Estensione territoriale
Le Prestazioni sono erogate in:
Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gixxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Le Prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito:
xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx
che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Non è possibile inoltre erogare le Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta a cose e persone indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
3.4 - Prestazioni garantite
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1) Soccorso Stradale
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, tentato Furto, smarrimento e/o rottura delle chiavi, dimenticanza delle chiavi all’interno del Veicolo, esaurimento della batteria, mancato avviamento, esaurimento del carburante, congelamento del carburante, errato rifornimento, foratura/squarcio/scoppio dello pneumatico, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto totale, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato:
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• il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo danneggiato dal luogo dell’immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza della casa automobilistica costruttrice o, in subordine, all’officina meccanica più vicina;
• il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo fino al più vicino punto di rifornimento;
• in caso di impossibilità oggettiva della sostituzione dello pneumatico sul posto, per come previsto dalla Prestazione “Depannage”, il mezzo di soccorso che provvede al traino del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza. L’unico pneumatico utilizzato per la sostituzione è quello in dotazione al Veicolo.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese delle attività di soccorso sopra indicate.
Sono esclusi dalla prestazione:
• il costo dei pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione effettuata dall’officina, il costo del carburante fornito, il costo dello pneumatico sostituito se non in dotazione al veicolo;
• il costo relativo all’esubero chilometrico qualora l’Assicurato voglia che il Veicolo sia trainato ad altra officina rispetto al più vicino punto di assistenza della casa automobilistica costruttrice o all’officina meccanica più vicina;
• le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Guasto, l’Incidente, la foratura, l’esaurimento del carburante durante la circolazione fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada);
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.
2) Depannage (Prestazione erogata solo nelle principali città Italiane)
Qualora, a seguito di Guasto, mancanza di carburante, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento, scoppio/squarcio/foratura dello pneumatico, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di Evento e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato l’Evento ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione “Soccorso Stradale”, tenendo l’Impresa a proprio carico i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, il costo del carburante fornito, il costo dello pneumatico sostituito (se non in dotazione al veicolo) e ogni altra spesa della riparazione effettuata dal mezzo di soccorso, diversa dai costi di manodopera per la sostituzione dello pneumatico.
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La Prestazione non viene erogata in caso di errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura o mancato funzionamento delle chiavi e montaggio delle catene da neve.
3) Auto sostitutiva (Prestazione erogabile solo in Italia solo a seguito di servizio di Soccorso Stradale per Eventi che si verificano a oltre 50km dal comune di residenza dell’Assicurato)
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Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Xxxxx tentato/parziale o Rapina tentata, errato rifornimento, carburante congelato, blocco della serratura per Furto parziale, rottura o smagnetizzazione delle chiavi, atti vandalici, eventi naturali, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice del Veicolo, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, tenendo l’Impresa a proprio carico i costi.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di 1.600 cc di cilindrata, sarà fornita compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque con il limite di 3 giorni consecutivi.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
• le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relative all’autovettura in sostituzione;
• le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.
La Prestazione non è operante per:
• immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito o qualora l’utilizzatore del Veicolo avesse meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
4) Spese di albergo (Prestazione erogabile per Eventi che si verificano ad oltre 50km dal comune di residenza dell’Assicurato)
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Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incidente, Guasto, Incendio, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, foratura/scoppio/squarcio dello pneumatico, smarrimento/furto/rottura delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno del Veicolo, errato rifornimento, carburante congelato, atti vandalici, fenomeni naturali, resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, oppure a seguito di Rapina o Furto del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a 100 Euro a persona al giorno, con il limite di 500 Euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Evento (Assicurato e trasportati).
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La Prestazione è erogata unicamente quando l’Evento si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato.
5) Spese di rimessaggio (Prestazione erogabile per Eventi che si verificano ad oltre 50km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incidente, Guasto, Incendio, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, foratura/scoppio/squarcio dello pneumatico, smarrimento/furto/rottura delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno del Veicolo, errato rifornimento, carburante congelato, atti vandalici, fenomeni naturali, subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 72 ore, tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa entro il limite di Euro 50 per Evento.
6) Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio
Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, atti vandalici, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 4 giorni oppure in caso di Furto o Rapina, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario ordinario di prima classe, fornendo quale servizio aggiuntivo l’invio di un taxi per percorrere la tratta dalla residenza temporanea dell’Assicurato alla stazione ferroviaria o all’aeroporto per un massimo di 50km
oppure
• un’autovettura senza autista di 1.600 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
L’Impresa terrà a proprio carico le relative spese entro il limite di Euro 1.000 per Evento complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
La Prestazione è erogata unicamente quando l’Evento si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato.
7) Viaggio per il recupero del Veicolo
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Qualora, il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, atti vandalici, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 4 giorni oppure in caso di Furto o Rapina e suo ritrovamento, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
La Struttura Organizzativa fornirà, quale servizio aggiuntivo, l’invio di un taxi per percorrere la tratta dalla residenza dell’Assicurato alla stazione ferroviaria o all’aeroporto per un massimo di 50km.
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La Prestazione è erogata unicamente quando l’Evento si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato.
3.5 - Esclusioni
Tutte le Prestazioni non sono dovute:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e nel caso di patente scaduta;
• nel caso di Xxxxxxx utilizzato per le esercitazioni di guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla Legge vigente;
• nel caso di Xxxxxxx con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente;
• per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della Carta di circolazione;
• in caso di xxxx e/o colpa grave del conducente;
• nel caso in cui, al momento dell’Evento, il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada;
• nel caso di tentato suicidio o suicidio dell’Assicurato;
• nel caso di circolazione del Veicolo all’interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;
• nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del Veicolo non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
• per avvenimenti provocati o dipendenti da stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3.6 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
ASSISTENZA STRADALE PER SOCI TCI
Ovunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, al numero verde gratuito:
• 800 069 822;
• al numero: x00 000 0000000 nel caso si trovi all’estero.
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telefax al numero: x00 000 000 00 00. In ogni caso dovrà comunicare con precisione
• nome e cognome;
• numero di tessera TCI;
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• prestazione richiesta;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Tale procedura può essere considerata come adempimento dell’obbligo di avviso dell’Evento.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà provvedere al contatto non appena ne abbia la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’assunzione di iniziative per la risoluzione della difficoltà, prima che sia instaurato un contatto con la Struttura Organizzativa comporterà la decadenza del diritto alle Prestazioni, salvo che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, nel qual caso l’Assicurato avrà comunque diritto di essere rimborsato per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei limiti di cui alle presenti condizioni di assistenza.
A tal fine l’Assicurato dovrà, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’Evento, inviare raccomandata a:
Mapfre Asistencia S.A. in Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx (XX), Xxxxxxx Xxxxxxxx
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allegando originale della fattura relativa alle prestazioni per le quali richiede il rimborso, e indicando chiaramente: nome, cognome, xxxxxxxxx, targa del veicolo e numero di tessera TCI.
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 30/09/2018
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Xxxxxx 00000 Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
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