CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. OGGETTO
Le presenti condizioni generali di vendita (da questo momento in poi denominate ‘CGV’) si applicano e regolano le forniture dei seguenti prodotti: Prodotti Forgiati per differenti applicazioni, in particolare anelli laminati senza saldatura (sia a sezione rettangolare che a profilo), dischi e prodotti in forgia libera, in varie tipologie di materiali come acciai al carbonio, acciai legati, acciai inossidabil, alluminio, leghe a base Nichel, leghe a base Cobalto, Rame e Titanio (di seguito ‘’Prodotto/i’’ e/o ‘’Merce/i’’), da parte della società FORGITAL ITALY SPA avente la sede legale in Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 1, 36010 Velo d’Xxxxxx (XX) X. XXX XX00000000000 e Cod. Fiscale 12205490159 PEC:
xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx (di seguito ‘FORGITAL’ e/o ‘Fornitore’ e/o ‘’Venditore’’) a qualsiasi cliente di FORGITAL (Di seguito ‘Cliente’ e/o ‘Compratore’’ e/o ‘’Acquirente’’).
1. ORDINI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO:
1.1. Le presenti CGV si considerano espressamente accettate dal Compratore nel momento in cui FORGITAL sottopone allo stesso la propria offerta/quotazione o comunque con l’invio della Conferma d’Ordine da parte di Forgital.
1.2. Ogni ordine emesso dal Cliente, che deve essere completo di tutti i dati necessari per la produzione dei Prodotti e delle norme tecniche di riferimento (ove applicabili), è soggetto all’accettazione scritta (Di seguito la ‘Conferma d’Ordine’’) da parte del Fornitore e il contratto di compravendita (di seguito il ‘’Contratto’’) si intenderà perfezionato, divenendo vincolante fra le parti, nel momento in cui il Venditore invierà la Conferma d’Ordine all’Acquirente.
1.3. La Conferma d’Ordine inviata da FORGITAL definisce e riporta tutte le condizioni e i contenuti definitivi e vincolanti del Contratto, sostituendosi integralmente all’ordine del Cliente.
1.4. Una volta che il Cliente avrà ricevuto la Conferma d’Ordine dovrà perentoriamente restituirla timbrata e firmata per accettazione. La mancata restituzione della Conferma
d’Ordine comporterà comunque l’integrale accettazione da parte dell’Acquirente della stessa e delle presenti CGV, che saranno le sole a regolare il Contratto e prevarranno, in ogni caso, sulle eventuali condizioni di acquisto fornite dall’Acquirente, a prescindere dalle modalità e dal momento in cui il Cliente le abbia rese disponibili al Venditore.
1.5. Salvo che un termine più breve sia espressamente indicato da FORGITAL, l’offerta/quotazione si intende valida ed efficace per ordini ricevuti entro 3 (tre) giorni dalla data di invio della stessa. La data della consegna verrà invece stabilita nella Conferma d’Ordine che seguirà al ricevimento dall’ordine definitivo da parte del Cliente.
1.6. E’ inteso che il Cliente è esclusivamente e completamente responsabile della scelta del Prodotto e delle sue caratteristiche tecniche e terrà FORGITAL indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento che lo stesso Cliente e/o un qualsiasi terzo possa sollevare in relazione alla scelta del Prodotto e delle sue caratteristiche tecniche, anche rispetto all’uso od utilizzo dello stesso. In nessun caso FORGITAL sarà ritenuto responsabile per qualsiasi commento o suggerimento scritto o verbale dato in relazione alle caratteristiche tecniche, a meno che tale attività sia espressamente regolata in forma scritta, con un accordo di consulenza collaterale e disgiunto dal Contratto.
1.7. Non sono ammessi l’annullamento o la modifica parziale o totale del Contratto da parte del Cliente, salvo accordo scritto tra le parti.
2. PREZZI
2.1. Prezzi corrispettivi delle Merci sono quelli esposti nella Conferma dell’Ordine. Salvo diverso patto, i prezzi non comprendono l'Imposta sul Valore Aggiunto né alcuna altra imposta, dazio, tassa o addebito imposti da qualsiasi autorità in relazione con la Merce o con il Contratto (da questo momento in poi chiamate “Imposta”). L'importo di qualsiasi Imposta sarà a carico del Compratore e sarà fatturato da FORGITAL al Compratore insieme con la Merce o separatamente.
2.2. Se FORGITAL concede uno sconto, tale sconto vale soltanto per il singolo Contratto e sarà menzionato espressamente nella Conferma d’Ordine.
3. TERMINI, RESA ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI FORGITAL
3.1. La produzione dei Prodotti è prevista nei termini indicati nella Conferma d’ Ordine di FORGITAL, salvi imprevisti e cause di forza maggiore.
3.2. La data di consegna evidenziata nella Conferma d’Ordine è sempre indicativa e non potrà mai avere carattere di essenzialità ai sensi dell’art. 1457 c.c.. FORGITAL si riserva comunque una franchigia di 30 (trenta) giorni lavorativi sulla data di consegna indicata nella sua Conferma d’Ordine.
3.3. Un eventuale ritardo sulla data di consegna confermata non darà luogo al diritto al risarcimento di danni diretti o indiretti causati dalla ritardata consegna dei Prodotti, né alla risoluzione del Contratto per giusta causa.
3.4. Nessuna penalità inoltre potrà essere applicata dal Cliente a FORGITAL nel caso di ritardi nella consegna
3.5. I fatti che impediscano o ritardino la produzione e/o la consegna dei Prodotti ordinati (come, in via esemplificativa ma non esaustiva: scioperi, sommosse, eventi bellici, serrate, incendi, movimenti tellurici, allagamenti, pandemie, divieti di importazione, ritardo nella consegna da parte dei fornitori di FORGITAL, limitazioni di traffico stradale o di forniture energetiche, eventi atmosferici avversi, rottura accidentale di un impianto
o della strumentazione utilizzata da FORGITAL per la produzione dei Prodotti) sono espressamente riconosciuti dal Compratore come cause di forza maggiore o comunque come impedimenti essenziali rispetto alle obbligazioni assunte da FORGITAL, in presenza delle quali FORGITAL non potrà essere considerata comunque responsabile del ritardo di consegna.
3.6. I prezzi offerti si intendono ex works stabilimento di FORGITAL in Velo d’Astico (VI), secondo le norme Incoterms nella versione più aggiornata.
3.7. L’imballo non è incluso nel prezzo offerto. Eventuali imballaggi devono essere richiesti in modo specifico in fase di negoziazione dell’ordine, e prevedono un costo aggiuntivo che sarà quotato come voce distinta.
4. COLLAUDO E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
4.1. Xxxxx non sia espressamente concordato per iscritto dalle parti, l’accettazione dei Prodotti non richiede collaudi, verifiche o prove preliminari ed eventuali contestazioni sollevate dal Cliente a seguito di verifiche o collaudi da quest’ultimo autonomamente effettuati senza contradditorio non saranno opponibili a FORGITAL.
4.2. Qualora le parti concordino l’attuazione di una prova preliminare all’accettazione dei Prodotti, senza specificare come svolgere il suddetto test, lo stesso sarà effettuato presso la sede del Fornitore secondo le procedure da questa normalmente seguite per Prodotti analoghi e secondo la normativa tecnica applicabile.
5. GARANZIA
5.1. Premesso che l’Acquirente potrà esercitare il diritto di garanzia nei confronti del Venditore solo qualora abbia provveduto all’integrale pagamento del prezzo del Prodotto per il quale debba richiedere un intervento in garanzia, ciò premesso FORGITAL garantisce solamente che i Prodotti siano esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione e che siano realizzati in conformità con (i) le specifiche tecniche fornite dal Cliente ed espressamente accettate per iscritto da FORGITAL, (ii) gli standard concordati e specificati nella Conferma d’Ordine, (iii) le norme tecniche applicabili come indicate nella Conferma d’Ordine. In particolare FORGITAL non garantisce che i Prodotti siano adatti all’uso o all’utilizzo per il quale il Cliente o il terzo l’abbiano destinati.
5.2. Il periodo di garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data della relativa consegna.
5.3. Nel caso in cui FORGITAL debba produrre un campione prova o un prototipo, l’impegno di FORGITAL sarà quello che i Prodotti siano conformi al campione prova. In ogni caso il Cliente non sarà autorizzato a rifiutare le Merci o esigere modifiche alla stessa, se le incongruenze con le condizioni stabilite o con il campione prova siano insignificanti e/o rientrino nei normali limiti di tolleranza.
5.4. La garanzia è solamente a beneficio del Cliente, mentre gli assegnatari del Cliente o altri terzi non potranno sollevare alcuna rivendicazione direttamente nei confronti di FORGITAL.
5.5. In particolare la garanzia di FORGITAL non si estende ad eventuali danni cagionati o al mal funzionamento degli impianti o delle attrezzature su cui i Beni vengono utilizzati od installati, né ai danni cagionati, così come il ferimento o la morte, del personale del Cliente o di terze parti addette all’utilizzo degli impianti o delle attrezzature su cui i Prodotti sono utilizzati.
5.6. Questa garanzia non verrà comunque riconosciuta in caso di difetti, danni o omissioni dei Prodotti risultanti come conseguenza di e/o da:
5.6.1. Immagazzinamento, conservazione, errata movimentazione durante il trasporto, durante le operazioni di carico e scarico;
5.6.2. Xxxxx causati accidentalmente da fuoco o altri sinistri o negligenza non imputabili a FORGITAL
5.6.3. Omissioni risultanti da modifiche non autorizzate o alterazioni dei Prodotti
5.6.4. Qualsiasi danno, perdita o conseguenza derivanti da difetti o non conformità dei Prodotti causati da omissioni, mancanze e/o errori nell’informazione o nelle specifiche tecniche fornite dai Clienti
5.6.5. Qualsiasi altra causa non imputabile a grave negligenza da parte di FORGITAL
5.7. Il Compratore decade da ogni diritto alla garanzia se, alla scoperta di una non conformità o di un vizio, non sospende immediatamente l’utilizzo dei Beni.
5.8. Limitatamente al periodo di garanzia, FORGITAL riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, i Prodotti trovati non in conformità. Le Merci oggetto dell’intervento in garanzia dovranno, se richiesto da FORGITAL, essere consegnate franco stabilimento di FORGITAL a spese e cura del Cliente.
5.9. Il Cliente, sotto pena di perdita della garanzia, dovrà notificare per iscritto via posta elettronica certificata (PEC) o via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno qualsiasi non conformità o vizio riscontrati, entro e non più tardi di 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti o, in caso di vizi occulti, entro e non più tardi di 8 (otto) giorni dalla data della scoperta. L’onere di provare la data di ricezione o la scoperta spetta al Cliente. In nessun
caso reclami per non conformità o per vizi saranno accettati se ricevuti da FORGITAL dopo 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei relativi Prodotti.
5.10. Nessun’altra garanzia espressa o implicita di idoneità o commerciabilità, anche e non solo rispetto all’uso o all’utilizzo a cui il Cliente o il terzo abbia destinato i Prodotti, come anche qualsivoglia rimborso dei costi o di altri obblighi o responsabilità sia diretta o per mezzo di indennizzo inclusi quelli per danni diretti, indiretti, accidentali o emergenti sono, nella misura permessa per legge, espressamente esclusi e non applicabili.
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
6.1. In nessun caso FORGITAL sarà responsabile nei confronti del Compratore né di altri soggetti per qualsiasi danno speciale, diretto, indiretto, accidentale, conseguente, né delle perdite, costi o spese compresi, senza limitazioni, i danni consistenti in perdita di avviamento, di vendite o di profitti, in interruzione del lavoro, mancata produzione, deterioramento di altri beni o altro, nemmeno nel caso che derivino da o siano in relazione con una violazione della garanzia, inadempienza contrattuale, dichiarazione erronea, colpa, negligenza o altro fatto salvo il caso di xxxx o colpa grave.
6.2. Fatto salvo il disposto dell’art 1229 del Codice Civile e nonostante qualsiasi eventuale affermazione contraria contenuta nei documenti contrattuali, la massima onnicomprensiva responsabilità di FORGITAL per qualsiasi rivendicazione di risarcimento di danni che derivino o siano in relazione con le Merci e il suo utilizzo in nessun caso eccederà il prezzo pagato per il Prodotto riscontrato
7. RITIRO E CONSEGNA DELLE MERCI ORDINATE
7.1. Allo scadere dei termini di consegna pattuiti o comunque entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’avviso di merce pronta recapitato per iscritto a mezzo di posta elettronica, il Compratore è obbligato a ritirare le Merci ordinate.
7.2. Decorso il termine sub 7.1 senza che siano intervenuti il ritiro delle Merci, i prodotti ordinati e non ritirati saranno stoccati con esonero per FORGITAL di qualsiasi responsabilità, con decadenza di ogni garanzia e con addebito al Compratore dei costi di movimentazione e magazzinaggio nella misura dell’0,2% del valore delle Merci per ogni settimana di giacenza, essendo inteso che i rischi di danno, deterioramento e/o furto dei Prodotti sono a carico del Cliente dalla data di consegna inizialmente indicata nella Conferma d’Ordine.
7.3. In caso di ritardo nel ritiro dei Prodotti di oltre 8 (otto) settimane dalla data convenuta, FORGITAL avrà titolo per (i) risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta e rivendere i prodotti ad altri Clienti, trattenendo eventuali acconti ricevuti a titolo di penale o (ii) spedire le Merci al Cliente a spese di quest’ultimo e il Cliente sarà comunque tenuto a provvedere, senza indugio, al pagamento dell’importo complessivo del Contratto.
8. PAGAMENTI E RITARDI NELLA PRESTAZIONE DEL COMPRATORE
8.1. Salvo che non sia pattuito diversamente, il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario a vista così ripartito :
8.1.1. 50% (cinquanta percento) dell’importo del Contratto all’invio della Conferma d’Ordine;
8.1.2. il saldo del 50% (cinquanta percento) dell’importo del Contratto all’avviso di merce pronta
8.2. Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti la sede FORGITAL e ciò a prescindere dal mezzo di pagamento pattuito.
8.3. Dall’avviso di Merce pronta, il rischio di deperimento delle Merci si trasferisce al Cliente anche se le Merci sono ancora in deposito presso gli stabilimenti di FORGITAL.
8.4. In caso di ritardo nel pagamento, il Compratore è tenuto a corrispondere gli interessi moratori ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.231/2002, oltre ad Euro 150,00= per ogni fattura pagata in ritardo, a titolo di rimborso per le spese di insoluto e sollecito.
8.5. In nessun caso qualsiasi vizio dei Prodotti, anche quando espressamente riconosciuto come tale da FORGITAL, e/o ritardi nella consegna delle Merci daranno diritto al Cliente di sospendere i pagamenti relativi e/o qualsiasi altro pagamento per qualsiasi motivo dovuto al Fornitore (Solve et Repete)
8.6. Quando tra il Compratore e il Fornitore sono stati conclusi più contratti, se sorge controversia relativamente alle Merci oggetto di una o più vendite determinate, il Compratore non può sospendere il pagamento degli altri Contratti non oggetto di controversie. Sempre nell’ipotesi di pluralità di Contratti, se il Compratore non adempie all’obbligo di pagare il prezzo anche di un solo Contratto o comunque ne ritarda il pagamento, FORGITAL può sospendere le forniture in corso, così come il processo produttivo e anche rifiutarsi di eseguire gli altri Contratti, salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento del danno.
8.7. Senza pregiudizio per qualsiasi espressa condizione qui contenuta e fatte salve le norme generali in materia di risoluzione contrattuale previste dalle legge, FORGITAL sarà autorizzata a risolvere il Contratto se il Cliente non paga le fatture alla scadenza e tale pagamento non viene effettuato dal Cliente entro quindici (15) giorni dalla ricezione della relativa diffida di pagamento di FORGITAL .
9. FACOLTA’ DI FORGITAL DI RECESSO E DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE
9.1. FORGITAL si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, responsabilità ed obbligo nei confronti del Compratore qualora venga comunque a conoscenza dell’esistenza di una situazione di insolvenza, di protesto di titoli, dell’avvio
di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico del Compratore.
10. RISERVATEZZA E DIVIETO ALL’USO DEI MARCHI, CLAUSOLA PENALE A FAVORE DI FORGITAL
10.1. Il Cliente si impegna a non utilizzare direttamente o indirettamente, per interposta persona, ente o società ed a non rivelare a terzi, anche per i 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale con FORGITAL e a prescindere dalla causa di cessazione di tale rapporto, qualsivoglia informazione o dati comunicati da FORGITAL o di cui comunque il Cliente sia venuto a conoscenza (in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in occasione del rapporto contrattuale con FORGITAL, con particolare riferimento a specifiche tecniche, disegni, immagini, report comunicati da FORGITAL al Cliente
10.2. Il presente accordo non costituisce a favore del Cliente alcun diritto o concessione di licenza o di altro utilizzo di marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale che resteranno di esclusiva proprietà della FORGITAL .
10.3. Il Cliente prende formalmente atto che il mancato rispetto delle obbligazioni scaturenti dal presente accordo potrà comportare a FORGITAL danni per i quali difficilmente si potranno trovare rimedi per xxx xxxxxxxxxx
00.0. Fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nel caso in cui il Cliente violi qualsivoglia obbligo di riservatezza, sarà tenuto a corrispondere a FORGITAL, come penale, la somma di Euro 100.000,00 (Euro centomila,00=)
11. SEPARABILITA' E CONVERSIONE
11.1. Nel caso che una o più disposizioni delle presenti CGV siano ritenute invalide o non applicabili, non ne risulterà in alcun modo pregiudizio per la validità o l'applicabilità delle altre disposizioni. Le disposizioni ritenute invalide o non applicabili saranno emendate in modo che, fino al massimo consentito dalla legge, corrispondano all'intendimento giuridico ed economico che, originariamente, il Venditore intendeva attribuire.
12. RISERVA DEL DIRITTO DI PROPRIETA’
12.1. In caso di pagamento dilazionato, FORGITAL sarà l’unica proprietaria dei Prodotti forniti fino al completo pagamento degli stessi effettuato dal Cliente. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, le rate di prezzo pagate saranno acquisite da FORGITAL a titolo di indennizzo, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni da ciò derivanti.
12.2. Il Cliente ha diritto di vendere i Prodotti nel normale corso degli affari a condizione che il ricavo di tale vendita appartenga a FORGITAL a cui il Cliente dovrà rendere tali ricavi fino alla coincidenza del prezzo completo dovuto dallo stesso Cliente al Fornitore per la fornitura dei Prodotti.
12.3. FORGITAL avrà diritto in ogni momento di revocare il diritto di vendita del Cliente sopra menzionato con avviso scritto, se quest’ultimo è inadempiente in relazione al pagamento di qualsiasi somma in scadenza per più di 15 (quindici) giorni.
12.4. Inoltre il diritto del Cliente di vendere i Prodotti cesserà automaticamente e il pagamento dei Prodotti diverrà immediatamente esigibile nel caso in cui (i) il Cliente entri in liquidazione volontariamente, (ii) in caso di fallimento o soggettazione dello stesso ad altre procedure concorsuali, (iii) cessazione dell’attività .
12.5. FORGITAL sarà l’unico proprietario dei Prodotti fino al completo pagamento degli stessi effettuato dal Cliente. Malgrado il momento dell’effettivo trasferimento di proprietà dei Prodotti, tutti i rischi relativi alla perdita o danno dei Prodotti sono sostenuti dal Cliente alla data di consegna stabilita
12.6. Il Cliente coopererà con FORGITAL per far sì che questa riserva di proprietà sia clausola valida e vincolante anche per i terzi in ottemperanza alle leggi del paese dove i Prodotti vengono alla fine installati. Le spese relative saranno sostenute dal Cliente.
13. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Vi preghiamo di attenervi alle prescrizioni in materia di sicurezza vigenti nella nostra azienda, in particolare per accedere all’interno dello stabilimento è necessario indossare scarpe di sicurezza, elmetto e giubbino ad alta visibilità. Ogni operazione ritenuta non conforme a quanto prescritto e quindi in grado di creare pericolo per gli operatori coinvolti verrà interrotta.
14. GHG PROTOCOL
Forgital Italy si impegna al rispetto degli standard indicati nel Greenhouse Gas Protocol. Per adempiere a questo requisito, Forgital Italy S.p.A. richiede a ciascun cliente di mettere a disposizione le informazioni relative alle emissioni di gas ad effetto serra che possono derivare dal trasporto e utilizzo del prodotto acquistato a Forgital Italy S.p.A.
15. ART.17 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
Forgital Italy S.p.A. ha adottato ed attua un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 (il “Modello”), con lo scopo di prevenire, nella conduzione delle proprie attività, la commissione dei reati richiamati dal medesimo decreto (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di corruzione, schiavitù moderna, violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, violazione della normativa in materia di prevenzione e tutela ambientale). Il Modello comprende un sistema di controlli interni e di protocolli cautelari atti a prevenire la commissione dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001
oltre che un Codice Etico che assicura che tutte le attività svolte siano condotte in accordo ai migliori standard di prevenzione dei reati.
[controparte] dichiara di ben conoscere ed accettare i principi del Codice Etico di Forgital Italy S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xxx e di prendere atto del fatto che la Società ha redatto e adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, pubblicato anch’esso all’indirizzo sopra richiamato. Si impegna, quindi, ad osservare i contenuti del Modello, per le parti che lo riguardano, e di rispettare rigorosamente i principi di cui al Codice Etico di Forgital Italy S.p.A. oltre che, in generale, a porre in essere, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui alla presente scrittura privata, tutte le misure necessarie o opportune al fine di prevenire condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 da parte sua e/o di terzi con cui si relaziona nell’esecuzione delle attività di cui alla presente scrittura privata ed, in generale, a rispettare le disposizioni del d.lgs. 231/2001 ed astenersi dal compiere atti e/o assumere condotte che possano esporre Forgital Italy S.p.A. a responsabilità ai sensi di tale decreto.
16. FORO ESCLUSIAVEMENTE COMPETENTE
16.1. Per qualsiasi controversia relativa alla fornitura dei Prodotti sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Vicenza.
16.2. FORGITAL avrà in ogni caso titolo, a sua esclusiva discrezione, per agire avanti al foro del luogo dove il Cliente ha la propria sede legale.
Velo d’Astico (VI) 3 Maggio 2021
Il Cliente
Il Cliente dichiara ed afferma di approvare espressamente, per gli scopi e nella misura prevista dall’art. 1941 e 1942 del Codice Civile Italiano, le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita :
clausola 1.1. e 1.4. rinuncia alle condizioni di acquisto del Cliente ed espressa accettazione delle condizioni Generali di Vendita di Forgital
clausola 1.6. limitazione di responsabilità del Fornitore per le specifiche tecniche clausola 3.2., 3.3.
e 3.4. limitazione di responsabilità del Fornitore nel caso di ritardata consegna clausola 4.1. inefficacia delle contestazioni
clausola 5.1. limitazione della garanzia del Fornitore con espressa esclusione della garanzia di conformità dei Prodotti rispetto all’uso o all’utilizzo a cui sono destinati
clausola 5.4. limitazione della garanzia al solo Cliente
clausola 5.5. esclusione della responsabilità sui danni cagionati ai beni e al personale del Cliente o
dei terzi
clausola 5.6. esclusione della garanzia per fatti non imputabili al Fornitore
clausola 5.7. sospensione immediata dell’utilizzo delle Merci in caso di non conformità o vizio
clausola 5.8. e 5.10. limitazione della garanzia alla sola riparazione o sostituzione dei Prodotti clausola 5.9. termini per la notifica delle non conformità o vizio dei Prodotti, perdita della
garanzia ed onere della prova
clausola 6.1. e 6.2. limitazione della responsabilità e massimo risarcimento del Fornitore clausola 8.5. Solve et Repete
clausola 8.6. sospensione delle consegne in caso di mancato o ritardato pagamento clausola 8.7. risoluzione in caso di ritardato pagamento
clausola 10.4. Clausola penale a favore di FORGITAL clausola 12.3. e 12.4. Revoca dei diritti di vendita
clausola 16.1. Deroga al foro competente
Velo d’Astico (VI) 3 Maggio 2021
Il Cliente