ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione dello
“Studio dell’infettività dei virus enterici, durante il processo di preparazione di prodotti a base di carne suina”
Fasc. N. 4S41
tra
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
E
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx, di seguito denominato “IZSLER” - codice fiscale 00284840170 con sede in Brescia, Via Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 6 cap. 25124 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore Generale FF Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO CHE:
• La Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero sulla base dell’articolo 10, comma 1, del citato D.P.C.M., cura l’igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, il piano nazionale integrato ed i piani di controllo della catena alimentare, nonché la gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti compresi i focolai di malattie a trasmissione alimentare;
• L’Iss quale organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1 del citato D.M. 24.10.2014 persegue la tutela della salute umana, inoltre, sulla base dello Statuto, articolo 2, commi 1, 2 e 3, esercita le proprie funzioni attraverso la collaborazione con soggetti nazionali, pubblici o privati, svolge attività di ricerca e partecipa e
coordina programmi di studio e ricerca di interesse nazionale e internazionale, effettua controlli analitici e valutazioni su prodotti alimentari e stipula convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici;
• l’Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, in data 16 aprile 2019, reso esecutivo e registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 21.05.2019 per la realizzazione del progetto di “Studio dell’ infettività dei virus enterici, durante il processo di preparazione di prodotti a base di carne suina” che fissa come data di inizio attività il 27.05.2019 e la scadenza in data 26.05.2020;
• nel piano operativo legato alle attività di cui sopra con il Ministero è prevista la collaborazione con l’IZSLER;
• in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e l’ IZSLER, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione delle attività di “Studio dell’ infettività dei virus enterici, durante il processo di preparazione di prodotti a base di carne suina”, cosi come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto.
Articolo 2
(Durata)
Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 27.05.2019 e avranno scadenza il 26.05.2020.
L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 23, comma 1, D.Lgs n. 33/2013.
Articolo 3
(Contributo)
Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) e sarà trasferito all’ IZSLER subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:
- 20%, pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- 40% pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00) dopo sei mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte dell’IZSLER della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti semestrali di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 40%, pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00) come saldo del contributo alla scadenza del presente accordo.
All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l’IZSLER dovrà all’ISS la seguente documentazione:
• relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto;
• elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.
Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.
Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.
L’IZSLER dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s’impegnano a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.
Articolo 4
(Responsabile Scientifico)
I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l’IZSLER il Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxx e per l’ISS il Dott. Xxxxx Xx Xxxxxx.
Articolo 5
(Rendicontazioni e Relazioni Scientifiche)
L’IZSLER entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, che sarà calcolato a partire dal 27.05.2019 data di inizio attività, trasmette all’ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute nonché la relazione scientifica.
Entro trenta giorni dalla scadenza dell’accordo, l’IZSLER trasmette all’ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall’IZSAM utilizzando il modello di rendicontazione allegato.
Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall’IZSLER che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell’ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
L’ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.
Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario.
Il piano economico potrà essere modificato una sola volta, previo assenso del Ministero della Salute, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità e l’opportunità.
Fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo è consentito uno scostamento dell’importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa.
La richiesta di variazione dovrà prevenire a questo Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza del presente accordo.
Articolo 6
(Norme di gestione)
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca.
L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS.
Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).
L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature,
limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
Si fa inoltre presente che sotto la voce personale non è possibile rimborsare il personale strutturato con contratti a tempo indeterminato all’interno dell’IZSLER.
Ad integrazione del personale in forza ai propri ruoli organici, il Proponente ha facoltà di avvalersi della collaborazione di ulteriori risorse umane qualificate, compresi borsisti o soggetti destinatari di assegni di ricerca, ovvero sottoscrittori di specifico contratto di lavoro temporaneo, nel rispetto della vigente normativa, dei quali deve essere chiaro l’elevato grado di professionalità scientifica mirata alle finalità dell’accordo stesso al fine di garantire il miglior esito dello studio
Articolo 7
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)
Il Ministero può disporre degli elaborati e dei dati esitati dalle attività del Progetto per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei risultati raggiunti e la loro messa a disposizione di istituzioni dell’Unione europea, senza che ciò dia diritto all’IZSLER di pretendere ulteriori contributi spese, oltre quelli previsti dall’Accordo.
Il Ministero, tramite il Referente Scientifico, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'articolo 1. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'articolo l dovranno recare l'indicazione: “Il progetto è stato realizzato grazie al contributo assicurato dal Ministero della salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”.
I dati generati dai flussi informativi derivanti dall’Accordo ed i risultati raggiunti con la realizzazione del Progetto potranno essere pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero.
Nessun autonomo diritto di disposizione e pubblicazione di quanto prodotto viene riconosciuto all’IZSLER, se non dietro espresso consenso del Ministero.
Articolo 8
(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo)
L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.
In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all’IZSLER che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto all’IZSLER, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui l’IZSLER non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’IZSLER ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.
Articolo 9
(Tutela dei dati personali)
Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’ esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
Articolo 10
(Responsabilità e Foro)
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
Articolo 11
(Codice Unico di Progetto)
L’IZSLER si impegna a comunicare all’ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Articolo 12
(Imposta di registro e di bollo)
Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo relativo a tale onere sarà versato dall’IZSLER sul conto corrente dell’ISS – UBI Banca IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per l’ISS: Per l’IZSLER:
Il Direttore delle Risorse Il Direttore Generale FF Umane ed Economiche
(Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)