Cessione diritti d'autore
Cessione diritti d'autore
Con sempre maggiore frequenza chi opera nel mondo dell’editoria si sente fare proposte di collaborazione (giornali, riviste, pubblicazioni ad ampia diffusione, traduzioni ecc.) che non sempre corrispondono a veri e propri contratti di lavoro. In quest’ambito va collocata la cessione di diritti d’autore, che trova disciplina in parte nel codice civile ed in parte nella legge cosiddetta “sul diritto d’autore”.
Come avvenuto per le più conosciute forme di collaborazione, anche per questa tipologia di lavoro si sono determinati preoccupanti fenomeni di abuso, incentivati da logiche di diminuzione del costo del lavoro e favoriti dalla poca conoscenza delle leggi a tutela del diritto d’autore.
In un’ ottica di maggiore informazione e quindi di tutela per chi utilizza questa modalità di lavoro, diventa pertanto indispensabile prima di tutto porre l’attenzione sull’essenza stessa del diritto d’autore e, nell’ambito dello stesso, analizzare una delle modalità della sua utilizzazione economica rappresentata dal contratto di edizione.
Che cos'è il diritto d'autore
Le norme sul diritto d'autore tutelano colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo; la sua disciplina in Italia si ritrova in parte nel codice civile agli artt. 2575 c.c. che rimanda il regolamento dell'esercizio e della durata dei diritti d'autore ad una legge speciale, che fu quella del 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito “legge sul diritto d'autore” o “l.d.a.”), successivamente più volte modificata, anche a causa di interventi di armonizzazione del legislatore comunitario, e da ultimo dalla legge 22 maggio 2004, n. 128.
Per inciso, ai fini della analisi qui proposta non è indifferente che la disciplina codicistica dei diritti sulle opere dell'ingegno sia stata dal legislatore collocata proprio nel libro V del codice civile dedicato al lavoro.
Gli artt. 2575 del codice civile e 1 s. l.d.a. precisano che formano oggetto di tutela le opere dell'ingegno che siano riconducibili alla letteratura (es.: opere Letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose), alla musica (es.: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé), alle arti figurative (es.: opere pittoriche, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari), al teatro, alla cinematografia, all'elettronica (es.: i programmi per elaboratore, le banche dati). Inoltre sono protette le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc. (art. 4 l.d.a.).
Si tratta di un'elencazione esemplificativa e non tassativa visto che, indipendentemente da una esatta collocazione all'interno delle categorie elencate dalla legge, dalla forma o dal modo di espressione utilizzato dall'autore ovvero da valutazioni sul pregio o sulla utilità pratica, il requisito essenziale che deve avere un'opera dell'ingegno per essere suscettibile di tutela giuridica è quello del carattere creativo (art. 2576 c.c.); in altre parole è necessario che un'opera presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello stesso genere (il che vuol dire che, ad esempio, anche una rielaborazione di argomenti noti o di opere preesistenti può avere un carattere creativo quando sia personale, originale nell'esposizione).
Il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera considerata, come sottolinea l'art. 2576 c.c., quale espressione del lavoro intellettuale. Da ciò discende che il diritto d'autore è indipendentemente da qualsiasi formalità amministrativa e perciò si dispiega tanto sulle opere pubblicate che su quelle rimaste inedite. Conseguenza immediata di ciò è che titolare originario dei diritti sull'opera è colui che l'ha creata, ossia l'autore o gli autori dell'opera stessa, i quali tuttavia sono legittimati a trasferire i diritti di utilizzazione economica sull’opera in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (artt. 2581 c.c. e 107 l.d.a.).
Il contratto di edizione
Tra i modi di utilizzazione economica di un’opera particolare attenzione merita il contratto di edizione. Si tratta di un contratto tipico, che trova un’espressa disciplina nella legge, benché con riferimento esclusivo alle opere dell’ingegno rispetto alle quali l’interesse dell’autore alla comunicazione al pubblico dell’opera stessa e al suo sfruttamento economico, sono realizzabili mediante la stampa su supporto cartaceo.
Esempio classico sono le opere dell’ingegno appartenenti al campo della letteratura, sfruttate prevalentemente attraverso riproduzione a mezzo della stampa. Esso è infatti definito dall’art. 118 l.d.a. come “il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per la stampa, per conto e spese dell’editore stesso”. In cambio l’editore si obbliga a stampare, a mettere in commercio l’opera e a corrispondere all’autore un compenso per la cessione, che di norma è costituito da una partecipazione percentuale sui ricavi delle vendite dell’opera, ma che pué essere fissato anche à forfait.
L’oggetto dell’edizione
L’oggetto tipico del contratto di edizione consiste nella pubblicazione per le stampe di un’opera. Tuttavia la volontà delle parti è fondamentale nella determinazione dei diritti cui si estende tale contratto. Infatti, l’art. 119 l.d.a. ipotizza la possibile estensione, mediante patto espresso, dell’oggetto dell’edizione a tutti i diritti di utilizzazione dell’opera che spettano all’autore, anche i diritti di utilizzazione derivanti da eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione e alla registrazione su apparecchi meccanici (cd. “diritti secondari”).
La volontà delle parti dunque sarà molto importante e in sede di trattative l’autore potrà godere, soprattutto nella determinazione del corrispettivo, di una posizione di forza. A tal proposito si ricordi che quando con l’edizione si cedono anche i diritti secondari viene di norma corrisposto all’autore un compenso notevolmente più alto di quello che viene accordato per la sola cessione dei diritti di edizione.
Sempre rispetto all’oggetto, il contratto di edizione può riguardare opere create ovvero opere future, ancora da creare. Fermo restando l’applicabilità dei principi in tema di contratto di cosa futura (art. 1348 c.c.), gli artt. 120 s. l.d.a. pongono norme particolari volte a determinare l’oggetto dei contratti di edizione per opera da creare e con esso le condizioni di liceità di questo tipo particolare di contratto.
Così a pena di nullità il contratto per opera da creare non potrà avere ad oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare senza limiti di tempo (art. 120, comma 1, n. 1 l.d.a.). Ciò vuol dire che l’editore non potrà monopolizzare l’intera, futura ed eventuale attività artistica di un autore, ma dovrà descrivere l’opera futura di cui intende ottenere i diritti di utilizzazione economica affinchü l’oggetto del contratto sia quantomeno determinabile (e dunque valido ex art. 1418 c.c.).
Inoltre, l’art. 120 l.d.a. al n. 2, prevede dei limti di tempo per i contratti per opera da creare. Infatti stabilisce che, salvo per i casi in cui tra l’autore e l’editore intercorra un vero e proprio rapporto di lavoro, i contratti concernenti l’alienazione dei diritti esclusivi di autore per opera da creare non possono avere una durata superiore ai dieci anni.
In ogni caso le opere future dell’autore posso costituire l’oggetto di clausole di opzione e prelazione, frequenti nella prassi contrattuale. Al contrario dei contratti per opere future, tali clausole vincolano l’autore, ma lasciano libero l’editore di ottenere la cessione dei diritti di utilizzazione dell’opera, nel primo caso, ovvero di accettare o meno l’offerta dell’opera, nel secondo caso. L’inadempimento dell’autore ha effetti puramente risarcitori. D’altra parte l’editore deve eseguire tali clausole secondo buona fede e non può utilizzarle per ostacolare i rapporti tra l’autore e altri editori. In ogni caso, essendo clausole che limitano la libertà contrattuale ai sensi dell’art. 1379 c.c. esse sono soggette a limiti di tempi ragionevoli (che evitino peraltro l’elusione di quelli di cui all’art. 120 l.d.a.), devono essere remunerate e comunque rispondere ad un apprezzabile interesse di una delle parti.
Ancora rispetto all’oggetto, il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine": il primo conferisce all’editore l’esclusiva della pubblicazione per un determinato numero di edizioni con un numero minimo di esemplari per ogni edizione; il secondo, conferisce il diritto di eseguire il numero di edizioni che stima necessario e per un numero minimo di esemplari stabilito in via contrattuale (art. 122 l.d.a.).
Entrambe le forme di contratto di edizione hanno la durata massima di venti anni, che è il termine entro il quale l’editore deve eseguire il determinato numero di edizioni ovvero quel numero che stima necessario, con un dato numero di esemplari.
Obblighi e diritti delle parti
Il contratto di edizione è fonte di reciproche obbligazioni per le parti. L’editore deve pubblicare e mettere in commercio l’opera e pagare all’autore i compensi pattuiti (art. 126 l.d.a.); deve adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dell’opera) nel termine stabilito nel contratto che comunque non può eccedere i due anni (art. 127, comma 1 l.d.a.).
L’autore a sua volta deve consegnare l’opera nelle forme stabilite nel contratto (consegna del corpus mechanicum); garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa (art. 125 l.d.a.).
Tra l’altro "se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l’opera nel termine concordato... l’autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto" (art. 128, comma 1°, l.d.a.).
Il diritto dell’autore ad apportare modifiche all’opera è regolato nei commi 1 e 2 dell’art. 129 l.d.a.; nel comma 3 è regolato l’obbligo dell’autore ad apportare all’opera i necessari aggiornamenti. Il diritto alle modificazioni permane nell’autore anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, trattandosi di un diritto che attiene alla personalità: l’autore può apportare modifiche fino a che l’opera non sia stata stampata, salvo poi sopportare le maggiori spese derivanti dalle modificazioni.
Come si è già detto l’editore ha l’obbligo di corrispondere e l’autore dell’opera ha diritto di percepire un compenso dall’editore costituito o da "una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti" (art. 130 l.d.a.), con obbligo di rendiconto per l’editore, ovvero, per alcuni tipi particolari di edizioni, il compenso può essere rappresentato da una somma à forfait (art. 130 l.d.a.).
Proprio nell’ottica del contratto di edizione a partecipazione è stato prevista poi la disposizione dell’art. 131 l.d.a. a tenore della quale è preciso obbligo dell’editore dare tempestivo avviso del prezzo di copertina all’autore che ha perfino diritto “ad opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera”.
L’editore non può trasferire a terzi i diritti acquisiti, salvo espressa pattuizione in tal senso. Nella prassi di tale contratto, però, è in uso introdurre clausole che riconoscano all’editore tale facoltà accompagnata anche da quella di cedere l’intero contratto.
I diritti di esclusiva
Ai sensi dell’art. 119, comma 2 l.d.a. salvo patto contrario si presume (a differenza di quanto accada per i contratti di rappresentazione o esecuzione di opere dammaturgiche o musicali) che i diritti ceduti con il contratto di edizione siano stati trasferiti in esclusiva. Non è tuttavia inusuale che l’autore conceda il diritto di pubblicazione a più editori specie quando ciò é funzionale a una diffusione dell’opera in territori diversi, in versioni linguistiche diverse o in diversi generi di pubblicazione.
Qualora, dunque, l’autore intenda riservarsi queste facoltà dovrà curarsi, in occasione della negoziazione di un contratto di edizione, di escludere espressamente per iscritto esclusive se non intende concederne all’editore. Con l’attribuzione dell’esclusiva, infatti, non solo l’autore non può concedere a altri editori gli stessi diritti già ceduti, ma é altresi tenuto a astenersi dal pubblicare durante il termine del contratto altre opere della stessa specie e contenuto confondibili con la precedente.
Lo scioglimento del contratto di edizione
Nell’ottica di creare uno schema contrattuale tipico la legge sul diritto d’autore individua le cause tipiche di scioglimento del contratto di edizione. Tra queste figurano il decorso del termine contrattuale (e comunque quello di venti anni), la morte dell’autore prima che l’opera sia compiuta (salva l’applicazione dell’art. 121 l.d.a.), il ritiro dell’opera dal commercio, l’impossibilità sopravvenuta di pubblicare, riprodurre o mettere in commercio l’opera (art. 134 l.d.a.) per decisione giudiziaria o disposizione di legge.
L’art. 128 l.d.a. individua perfino una causa tipica di risoluzione del contratto che si verifica nel caso di mancata pubblicazione dell’opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice. Al contrario, non da luogo a risoluzione il fallimento dell’editore.
La natura e inquadramento giuridico del contratto di edizione
Sulla natura giuridica del contratto di edizione si è a lungo dibattuto in dottrina. Si passa dall’opinione di chi vi intravede un fenomeno puramente traslativo a chi invece ritiene che esso abbia natura traslativo-costitutiva, per il crearsi in capo all’editore di un nuovo e autonomo diritto di utilizzazione; altri vi intravedono uno strumento costitutivo di un mero diritto personale di godimento, al pari della locazione o dell’affitto.
Dal punto di vista dell’inquadramento giuridico, in dottrina e giurisprudenza si tende a qualificare il contratto di edizione come contratto a titolo onerso, sinallagmatico (ossia a prestazioni corrispettive), ad esecuzione continuativa. Insomma si intravede nel contratto di edizione un contratto di scambio.
Vi è invece chi propende nel ritenere prevalente una funzione associativa nel contratto di edizione, atteso che l’autore e l’editore risultano accomunati da un unico scopo, che si risolve nella pubblicazione a scopo di dividerne i risultati economici.