Contract
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LE UNIONI MONTANE DI COMUNI “XXXX XXXXX SUSA” E “COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA” ED IL CONSORZIO FORESTALE XXXX XXXXX SUSA PER L’INTEGRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISPETTIVE ATTIVITA’, FUNZIONI E SERVIZI SUL TERRITORIO
SCRITTURA PRIVATA
L'anno addì del mese di alle ore
nella sede del Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa in Oulx fra i Signori:
1) , nato a
il , di professione
, domiciliato per la carica in , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della UNIONE MONTANA XXXX XXXXX SUSA, Codice fiscale , la quale rappresenta nella sua qualità di PRESIDENTE pro tempore , in quanto autorizzato alla stipula della presente in virtù di
deliberazione del Consiglio dell’Unione n.
esecutiva ed allegata al presente atto ;
del , regolarmente
2) , nato a
il , di professione
, domiciliato per la carica in , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA, Codice fiscale , la quale rappresenta nella sua qualità di PRESIDENTE pro tempore , in quanto autorizzato alla stipula della presente in virtù di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. del , regolarmente esecutiva ed allegata al presente atto ;
3) , nato a
i1 , di professione
, domiciliato per la carica in Oulx, Via Pellousieres 6, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa, Codice fiscale , il quale rappresenta nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio di Amministrazione pro tempore, in quanto autorizzato alla
stipula della presente in virtù di deliberazione di Assemblea consortile n.
, regolarmente esecutiva ed allegata al presente atto;
del
Fra i comparenti;
SI PREMETTE
- che la legge 31.1.1994 n. 97, all’art. 12, aveva esteso alle Comunità Montane l’applicabilità dell’articolo 24 della legge 142/90 (oggi art. 30 del d.lgs 265/2000, Testo unico degli Enti locali), relativo alla stipula di convenzioni tra Enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi. Analoga estensione era già stata operata dalla legge regionale 18.6.1992 n. 28, art. 33;;
- che l’art. 38 della legge regionale 16/99, nonché l’art. 9, comma 3, della citata legge 97/94, assegnavano alle Comunità Montane compiti di conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e, su delega dei Comuni ovvero in base ad accordi e convenzioni con proprietari pubblici e privati la gestione, la manutenzione e tutela del patrimonio forestale e di quello agro- silvo-pastorale, ed inoltre il mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale;
- che il precedente art. 37 della legge regionale 16/99 assegnava alle Comunità Montane competenze e funzioni di programmazione e gestionali per la sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale sul proprio territorio;
- che nella peculiare realtà dell’Xxxx Xxxxx Susa opera dal 1953 il Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa (CFAVS), composto ad oggi dai 14 Comuni che componevano a suo tempo la ex-Comunità Montana Xxxx Xxxxx Susa e che ora compongono le 2 Unioni Montane di Comuni stipulanti (con la precisazione che della Unione Montana ComuniOlimpici-Via Lattea fa parte anche un Comune che non è membro del CFAVS, il Comune di Pragelato), con compiti che nel tempo si sono estesi dalla gestione e vigilanza forestale ad una più complessiva attività di sviluppo e tutela del territorio, sino all’esercizio di attività tecniche per conto dei Comuni e della Comunità Montana e alla esecuzione di lavori di manutenzione forestale e idraulico forestale con squadre lavori di operai forestali;
- che nello Statuto del Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa, costituito in consorzio-azienda ai sensi degli art. 31 e 114 del TUEL 267/2000, si prevede la possibilità che il Consorzio possa svolgere servizi e lavori a favore della Comunità Montana, previa stipula di idonea convenzione con l’Ente Comunitario nei settori di intervento forestale e silvo-pastorale;
- che con delibere del Consiglio di Comunità Montana Xxxx Xxxxx Susa n. 31/83 ed Assemblea consortile n. 3/83 fin dagli anni 80’si approvò una convenzione che ha disciplinato i rapporti tra i due Enti;
- che successivamente, con delibere del Consiglio di Comunità Montana Xxxx Xxxxx Susa ed Assemblea consortile si approvò una nuova convenzione, adeguata ed aggiornata alle evoluzioni normative ed organizzative intervenute, e che questa seconda convenzione ha cessato la propria vigenza il 30 aprile 2005.
- i due Enti avevano riapprovato una nuova convenzione, di analogo contenute, nel 2006, con validità di 6 anni;
- Dopo la costituzione della nuova Comunità Montana Valle Susa e Sangone, che aveva compreso nel suo territorio la Comunità Montana Xxxx Xxxxx Susa, il nuovo Ente comunitario aveva riapprovato con revisione la Convenzione con idoneo atto di Consiglio di Comunità numero 27 in data 14-5-2010 limitandone l’applicabilità e la vigenza solamente ad alcune specifiche materie tra cui la Manutenzione ordinaria del territorio finanziata con i fondi ATO3 e le competenze forestali proprie del CFAVS;
- Tra la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone e i Consorzio Forestale, alla scadenza di luglio 2012 e per la durata di anni 6, venne stipulata una nuova convenzione per definire i propri rapporti;
- In esecuzione della L.R. 11/2012, che ha disposto il graduale superamento delle Comunità Montane piemontesi, si sono costituite nel territorio dell’Xxxx Xxxxx di Susa le 2 Unioni montane di Comuni stipulanti, le quali in base al piano di riparto e liquidazione della Comunità Montana sono subentrate – pro quota – nei diritti e doveri contrattuali nascenti dalla Convenzione con il Consorzio Forestale;
- che per le condizioni particolari che consentono di poter disporre di un Ente con esperienza più che cinquantennale sul territorio, si reputa opportuno di mantenere e specificare il convenzionamento da parte delle due Unioni Montane (di seguito le UNIONI MONTANE) con il Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa (di seguito il CFAVS), il quale è costituito da 14 Comuni proprietari di patrimonio forestale pubblico. Di questi 14 Comuni, 9 di essi (Moncenisio, Giaglione, Meana di Susa, Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Bardonecchia) compongono interamente la Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa, mentre i rimanenti 5 (Sauze d’Oulx, Claviere, Cesana Torinese, Sestriere, Sauze di Cesana) compongono, con l’aggiunta del Comune di Pragelato, l’Unione Montana Comuni Olimpici-Via Lattea;
Ciò premesso a integrazione, sostituzione e modifica della convenzione stipulata a suo tempo tra il Cfavs e la ex Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - Fini della convenzione
Le UNIONI MONTANE ed il CFAVS con la presente intendono integrare e razionalizzare le rispettive attività, funzioni e servizi sul territorio dei Comuni facenti parte sia delle UNIONI che del CFAVS, in armonia con e per le finalità di tutela e valorizzazione del territorio medesimo volute dalle disposizioni normative e statutarie riportate in premessa.
Art. 2 – Compiti delle Unioni Montane
Le UNIONI MONTANE per gli ambiti operativi di cui al successivo articolo 3 si impegnano ad attuare un rapporto di stretta collaborazione con il CFAVS. A ciascuna Unione Montana competono di diritto, sul proprio territorio, le funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione nelle materie di propria competenza di cui all’art.3.
Art. 3 – Compiti del Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa
Il Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa può assumere la funzione di organo tecnico delle UNIONI MONTANE, svolgendo per essa, come previsto dalle proprie norme statutarie, in collaborazione con i loro uffici le seguenti attività:
a) Gestione, tutela, miglioramento ed ampliamento del patrimonio forestale pubblico e su richiesta anche privato, incremento e valorizzazione delle produzioni multiple della foresta, assistenza tecnica alle UNIONI MONTANE per il miglioramento e la manutenzione del patrimonio ambientale, silvo-pastorale e rurale, prevenzione e difesa dalle fitopatologie, redazione ed attuazione di piani di gestione forestale a diversi livelli. Tale collaborazione assume valenza esclusiva per il territorio dei 14 Comuni membri gestito dal Consorzio Forestale in forza del vigente statuto consortile.
b) conservazione e miglioramento dei pascoli montani, attraverso redazione, attuazione e controllo di piani tecnici di settore; Tale collaborazione assume valenza esclusiva per il territorio dei 14 Comuni membri gestito dal Consorzio Forestale in forza del vigente statuto consortile.
c) difesa del suolo e sistemazioni idraulico forestali, studio, progettazione ed attuazione degli interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio; Tale collaborazione assume valenza esclusiva per il territorio dei 14 Comuni membri gestito dal Consorzio Forestale in forza del vigente statuto consortile.
d) collaborare nella azioni della Unioni Montane in materia di sentieri, percorsi, viabilità secondaria e percorsi fuoristrada, attraverso redazione di piani, progetti ed attuazione di interventi; Tale collaborazione assume valenza esclusiva per il territorio dei 14 Comuni membri gestito dal Consorzio Forestale in forza del vigente statuto consortile.
e) Supporto tecnico alle attività di Protezione Civile in analogia a quanto avviene all’interno della Commissione Locale Valanghe, gestendo e coordinando le attività tecniche e collaborando nelle attività di previsione e gestione dei rischi naturali; Tale collaborazione assume valenza esclusiva per il territorio dei 14 Comuni membri gestito dal Consorzio Forestale in forza del vigente statuto consortile.
f) pianificazione, progettazione, e realizzazione interventi di manutenzione ordinaria del territorio attraverso le previsioni normative e finanziarie garantite della quota percentuale sulla fatturazione dell’acqua potabile gestita dal competente ATO3 attraverso i PMO (Piani di manutenzione ordinaria) finanziati con le risorse di cui all’art. 8, comma 4, della L.R. 13/1997 e di cui alla L. 36/1994 e smi (c.d. Xxxxx Xxxxx); tale collaborazione, ferme restando le competenze dei Consigli di
ciascuna Unione Montana, assume valenza esclusiva per il territorio dei 14 Comuni membri gestito dal Consorzio Forestale in forza del vigente statuto consortile.
Alle Unioni Montane spettano i compiti di gestione, direzione lavori e liquidazione dei fondi per interventi di cui ai PMO, con i rispettivi Uffici Tecnici.
In particolare le parti danno atto che, per quanto concerne gli interventi costituenti lavori pubblici (nei limiti di quanto ammesso per la esecuzione in economia) ovvero per quelli costituenti lavori forestali da farsi in economia (esclusi per principio di specialità dalla applicazione dei limiti di valore di cui all’art. 125 del codice dei contratti), tra cui in modo particolare gli interventi previsti nei Piani di manutenzione ordinaria finanziati con i fondi ATO, la forma di affidamento al Consorzio Forestale è quella della realizzazione in economia diretta per tramite dell’Azienda speciale consortile dei Comuni membri delle Unioni Montane, ente strumentale degli stessi.
In altri termini, il Consorzio Forestale, ufficio tecnico operativo dei 14 Comuni che lo compongono, assumerà in questi casi l’incarico di eseguire in amministrazione diretta, con i propri operai, come se l’intervento fosse realizzato direttamente da un singolo Comune.
Le parti prevedono che, per ciascuna delle attività sopra elencate nelle lettere da a) ad f), sia per gli interventi riferibili al territorio dei 14 Comuni membri, che per gli eventuali interventi aggiuntivi, verrà definita di comune accordo entro il 31 gennaio di ogni anno una pianificazione annuale che tenga conto di quanto si debba realizzare, delle risorse disponibili e delle possibilità operative del CFAVS. In tale ambito potranno essere verificate le attività da esternalizzare in quanto eccedenti le possibilità operative del Consorzio.
Art. 4 - Forme di consultazione
In conformità all’art. 30 del d.lgs. 267/2000 che prevede la possibilità di istituire forme di consultazione, viene istituito un comitato per la gestione della convenzione, che riferisce agli Organi esecutivi di ciascuna Unione Montana ed al Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta.
Il comitato ha funzioni consultive, di controllo e gestione della presente convenzione, definendo i programmi comuni di attività, interventi, progettazioni ed ogni altro aspetto della collaborazione tra i due enti, da attuarsi sulla base della presente.
Il Comitato è composto dai Presidenti delle 2 Unioni Montante e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa, ovvero da loro delegati, dal Direttore del Consorzio Forestale Xxxx Xxxxx Susa e da un Funzionario tecnico per ciascuna Unione Montana incaricato dal rispettivo Presidente.
Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione ha decorrenza dalla stipula, ed ha durata di 6 anni. Essa sostituisce in toto la precedente convenzione stipulata con la ex Comunità Montana Valle Susa e Xxx Xxxxxxx, che per successione giuridica ha regolato i rapporti sino ad ora. Alla scadenza potrà essere rinnovata per analogo periodo in base a espresso consenso degli organi assembleari dei tre Enti.
La convenzione può cessare anticipatamente per mutuo consenso degli enti .
Art. 6 - Devoluzione delle controversie
1. Le controversie sulla interpretazione e sull’esecuzione della presente convenzione che non possano essere risolte dall’organismo di consultazione dell’art. 4, sono demandate al competente tribunale; è esclusa la competenza arbitrale.
Fatto, letto e sottoscritto.