Contract
m_pi.AOODGISOTSIVT.URTEOGOIMSNTIRCOOMUPFRFEINCSIIAVLOEI.CUM.O0N02TE9S4A5N2O.3S0U-L1L1A-M2A0R2C1ELLANA - C.F. 92014420654 C.M. SAIC8AU009 - AOO_SAIC8AU009 - UFFICIO PROTOCOLLO
Prot. 0002379/E del 01/12/2021 09:36 V.2 - Ammissioni e iscrizioni
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.
Premessa
Le iscrizioni costituiscono, com’è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
Nell’ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare o trasformare le istituzioni scolastiche, arricchiscono l’offerta formativa, attivando o sopprimendo indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.
Nel quadro di tale procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici Scolastici Regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, pongono la massima attenzione a che tale processo si svolga nei tempi prescritti, fornendo il proprio contributo alla realizzazione sul territorio di un’offerta formativa equilibrata, al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti.
In coerenza con la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 21627 del 14 settembre 2021, stante la funzione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) di comunicazione tra scuola e famiglie, in particolare nella fase delle iscrizioni, il termine ultimo per la pubblicazione del Piano (eventuale aggiornamento PTOF 2019/2022 e/o predisposizione PTOF 2022/2025) sarà il 4 gennaio 2022, giorno coincidente con la data di apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023.
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.
Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole. Le istituzioni scolastiche possono rendere disponibili, tramite il QR Code, materiali informativi di presentazione dell’offerta formativa.
Ambito di applicazione
La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni:
− alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
− alle prime classi delle scuole di ogni grado;
− al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto cenno nel successivo paragrafo 11, si rinvia a una ulteriore Nota con istruzioni di dettaglio.
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
1 - Iscrizioni on line
1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in
merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023.
1.2 - Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
− alle sezioni della scuola dell’infanzia;
− alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
− alla terza classe dei percorsi dell’istruzione tecnica - indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE);
− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
− ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
− agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento alle indicazioni generali contenute nei corrispondenti paragrafi della presente Nota.
2 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”. Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
È possibile consultare sul portale SIDI la nota riassuntiva della procedura e l’aggiornamento della pagina dedicata alle iscrizioni.
Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal sito web xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia (senza considerare l’organico per il recupero degli apprendimenti di cui all’articolo 58, comma 4-ter, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. A tal fine, la collaborazione tra scuole ed Enti locali consente di definire in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, con le variazioni che di anno in anno possono rendersi necessarie.
Gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. A tal fine, avranno cura di individuare un referente per le iscrizioni e di trasmettere i relativi riferimenti, nel caso di variazioni, alla scrivente Direzione (xxxxx.xxxxxxx0@xxxxxxxxxx.xx), per l’efficace coordinamento tra amministrazione centrale e periferica.
2.1 - Adempimenti vaccinali
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
2.2 - Contributi volontari e tasse scolastiche
I contributi scolastici delle famiglie sono volontari1 e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. Le famiglie devono essere preventivamente informate circa le attività - coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - finanziate con i contributi volontari medesimi. Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica, sezione “Amministrazione trasparente”, il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui
1Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per l’istruzione n. 312 del 20 marzo 2012 e n. 593 del 7 marzo 2013.
vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
− tassa di iscrizione: € 6,04;
− tassa di frequenza: € 15,13;
− tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09;
− tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370, ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per approfondimenti, anche in merito agli ulteriori casi di esonero, si rinvia alla Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, 14 giugno 2019, prot. n. 13053.
2.3 - Iscrizioni in eccedenza
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, per l’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola.
Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L’estrazione a sorte si valuta costituisca extrema ratio.
Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di istituto che fissano i criteri di precedenza.
La scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti dalla presente Nota.
2.4 - Raccolta dei dati personali
Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e a studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa e alle risorse disponibili.
In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell’iscrizione scolastica e che tale finalità possa essere validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola.
A tale proposito, si richiama la Nota della scrivente Direzione generale del 1° aprile 2015, prot.
n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.
Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, o per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, devono essere definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori.
Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo, secondo le seguenti modalità:
− per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l’accettazione per le scuole paritarie o i centri di formazione professionale regionale;
− per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.
Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati e solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.
3 - Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
− accedono al sito xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022;
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;
− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.
− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di
2 Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
4 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione
4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2017, n. 119.
Art. 337-ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quarter, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Xxxxx che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Ai sensi dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:
− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Devono essere attivate, da parte degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
4.2 - Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
3 La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
− iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022;
− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021,
n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica, prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico- educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento.
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
4.3 - Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 28 gennaio 2022 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo da seguire in corso d’anno. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche del territorio di residenza prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità comunicare prontamente l’esito dell’esame, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
5 - Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento
L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
− frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
− sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
− istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.
Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
6 - Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
6.1 - Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
6.2 - Disposizioni relative a specifici indirizzi
6.2.1 - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e
dall’articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 28 gennaio 2022 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei repertori.
6.2.2 - Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.
Sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2022/2023, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
6.2.3 - Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali
Con decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567 è stata prevista l’attuazione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale a carattere sperimentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato alle classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
I percorsi quadriennali afferenti al piano nazionale di innovazione ordinamentale possono riguardare anche le classi prime dell’anno scolastico 2022/2023 delle scuole statali e paritarie di cui ai decreti direttoriali 1568/2017 e 103/2018, fermo restando il limite dell’attivazione di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per ciascuna istituzione scolastica.
È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, nati tra il 1°gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2022, purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21 gennaio 2019.
Si anticipa che è in corso di adozione un decreto ministeriale volto a disciplinare l’attivazione di ulteriori percorsi quadriennali per l’anno scolastico 2022/2023. Seguiranno indicazioni a seguito dell’adozione dei relativi atti generali e in tempo utile per consentire alle istituzioni scolastiche di porre in essere gli adempimenti di cui al par. 2 della presente Nota.
6.2.4 - Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici
Xxxxxxx iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2022/2023 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Deve essere presentata apposita domanda per:
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.5 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Xxxxxxx iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2022/2023 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni alle terze classi di studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda di un indirizzo che non si sviluppi in articolazioni e/o opzioni (es. Turismo) che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:
− prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.5.1 - Iscrizioni alla terza classe dell’indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE)
Con decreto ministeriale 31 agosto 2021, n. 269 è stata prevista l’attivazione, dall’anno scolastico 2021/2022, della sperimentazione nazionale, dalle classi terze, del percorso integrato Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica - indirizzo Trasporti e logistica. Con successivo decreto direttoriale 10 settembre 2021, n. 1594, è stata autorizzata l’attivazione, per l’anno scolastico 2021/2022, del percorso sopra descritto in diciannove scuole.
Le scuole autorizzate ai sensi del decreto direttoriale 10 settembre 2021, n. 1594, che intendano proseguire nella sperimentazione devono proporre nella propria offerta formativa il percorso sperimentale integrato ai fini dell’attivazione di classi terze anche per l’anno scolastico 2022/2023.
Per l’anno scolastico 2022/2023, è inoltre autorizzata, con successivo decreto direttoriale conseguente all’avviso di selezione pubblica prot. n. 2210 del 17 novembre 2021, in tempo utile per consentire gli adempimenti di cui al par. 2 della presente Nota, l’attivazione del percorso CAIM/CAIE in ulteriori istituzioni scolastiche fino ad un massimo di undici scuole. Le scuole destinatarie del decreto di autorizzazione provvederanno ad aggiornare la propria offerta formativa al fine di consentire la scelta da parte degli studenti, secondo le modalità indicate nell’Avviso sopra citato.
Anche le iscrizioni degli studenti al percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE sono escluse dalla procedura on line.
6.2.6 - Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali
Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie devono fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
Con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO.
Il citato decreto interministeriale può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi ma, anche, le innovazioni metodologiche, didattiche ed organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali.
6.2.7 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali - Scelta del percorso formativo in base alla declinazione degli indirizzi adottata dalla scuola
Com’è noto, dall’anno scolastico 2020/2021, è attivo il terzo anno dei nuovi istituti professionali di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, reso operativo dal decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92.
Con il nuovo ordinamento il triennio degli istituti professionali non è più organizzato con le articolazioni e le opzioni come nel precedente ordinamento.
Xxxxxxx iscriversi al terzo anno dei nuovi istituti professionali gli studenti già frequentanti la classe seconda, che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2022/2023, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
L’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 consente alle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale di declinare gli undici indirizzi di studio in percorsi formativi specifici richiesti dal territorio e coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.
La prosecuzione del percorso di studi dello studente, pertanto, può essere effettuata in relazione alle possibili declinazioni dei percorsi che la scuola avrà attivato.
Le scelte operate dagli studenti, in relazione alle possibili declinazioni adottate dalla scuola sulla base di opportune attività di orientamento, saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in base all’effettiva offerta formativa da questa erogata, in ragione delle specifiche richieste del territorio e della programmazione regionale.
Qualora gli studenti frequentanti il secondo anno di uno degli undici indirizzi dell’istruzione professionale vogliano orientare la propria scelta nella prosecuzione del percorso, del medesimo indirizzo, in una specifica declinazione offerta da un istituto diverso da quello frequentato, dovranno farne richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse previa acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di provenienza. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di appartenenza è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione. Si rammenta l’importanza, in questi casi, del Progetto Formativo Individuale quale strumento di evidenza dei saperi e delle competenze acquisite dallo studente.
Tali scelte sono in ogni caso escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.8 - Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.
È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 28 gennaio 2022, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
7 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria.
Si sottolinea che l’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e del decreto interministeriale 17 maggio 2018 (“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”), gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, ad uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. Nelle Regioni che hanno adottato il Repertorio nazionale previsto dall’Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 1° agosto 2019 (recepito con decreto interministeriale 7 luglio 2020, n. 56) gli studenti potranno iscriversi ai percorsi afferenti alle qualifiche triennali e ai diplomi quadriennali del nuovo Repertorio. Nelle altre Regioni gli studenti potranno iscriversi ai percorsi collegati alle qualifiche e ai diplomi del precedente Repertorio.
8 - Trasferimento di iscrizione
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2022, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione4.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.
Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.
9 - Accoglienza e inclusione
9.1 - Xxxxxx/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva
4 In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2022/2023, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).
9.2 - Xxxxxx/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
9.3 - Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con
ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe. Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233.
10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
− attività didattiche e formative;
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello di cui alla scheda C.
11 - Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263, in:
− percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età;
− percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263 possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno;
− percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.
Dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti seguono con successiva Nota.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXX XXXXXXX C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie Ai Presidenti delle Regioni
Ai Presidenti delle Province
Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di TRENTO
e, p.c., Al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali al Gabinetto del Ministro
all’Ufficio legislativo
all'Ufficio Stampa SEDE
al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni Xxx Xxxxxx
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