Allegato “B” al Bando di gara
Allegato “B” al Bando di gara
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI PRESSO I NIDI E LE SCUOLE COMUNALI PER L’INFANZIA. ANNI EDUCATIVI/SCOLASTICI 2017/18, 2018/19, 2019/20.
CAPITOLATO SPECIALE
Il presente Capitolato speciale costituisce altresì schema generale di contratto d’appalto.
1) Oggetto del servizio
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di sostegno alle sezioni con bambini disabili e/o svantaggiati presso i nidi e le scuole dell’infanzia del Comune di Rimini.
Le soluzioni organizzative per la gestione del servizio indicate nel progetto tecnico presentato dall’aggiudicatario in sede di gara, il disciplinare di gara e ogni altro documento in essi richiamato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto.
2) Caratteristiche e finalità
Il servizio consiste nell’ assicurare l’assistenza e nel promuovere l’educazione, l’autonomia personale e la comunicazione dei bambini disabili certificati e/o svantaggiati, nonché nel promuovere progetti volti a migliorare l’integrazione nel sistema scolastico/educativo, favorire la continuità delle azioni educative e assistenziali, come definiti dalla legge 104/92 e dagli accordi di programma provinciali attuativi della stessa legge, nonché dal DPR 24 febbraio 2004 recante “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”.
Tutte le figure educative operanti per l'integrazione dei bambini disabili e/o svantaggiati concorrono alla costruzione del contesto di ogni nido e scuola dell'infanzia, realizzano la generale programmazione educativa e didattica, partecipano allo sviluppo dell'informazione e della partecipazione dei genitori, curano le relazioni necessarie con altri servizi, sono parte integrante dell'organizzazione di ogni plesso scolastico e partecipano alle attività di verifica periodica.
Sono richiesti pertanto all’affidatario del servizio:
- Interventi educativi per l’integrazione scolastica: relativi alle aree dell’autonomia, della socializzazione, del supporto alla didattica;
- Mediazione specialistica per bambini che presentano deficit sensoriali;
- Accompagnamento educativo su progetto sulla base del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), di cui all’articolo 12 della Legge 104/92, ed in riferimento al tempo scolastico (casa/scuola/casa e scuola/struttura sanitaria/scuola, ecc.), secondo il monte ore settimanale determinato per ciascun caso dalla Direzione Servizi Educativi del Comune con le modalità di cui al punto 5.
Le figure educative impegnate nel servizio si distinguono in due tipologie:
a) base. Educatori provvisti di diploma di laurea in materia attinente ovvero provvisto di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente ed esperienze lavorative qualificate nel campo della integrazione dell’handicap di almeno due anni con particolare riferimento ai deficit sensoriali, psichici e neuromotori gravi.
b) qualificato . Educatore che unisce alle caratteristiche del livello base comprovate competenze tecniche di tipo specialistico mirate su specifiche aree di svantaggio quali autismo, gravi deficit
sensoriali uditivi-visivi, deficit della comunicazione che richiedono l’utilizzo di strumenti di comunicazione aumentativa, conseguite attraverso percorsi formativi di significativa durata ed elevato valore scientifico facendo riferimento alle linee guida regionali sulle diverse patologie ed esperienze professionali in contesti specifici e qualificati.
3) Luogo di espletamento del servizio
Il servizio potrà essere svolto presso:
- le scuole d’infanzia comunali,
- i servizi per la prima infanzia comunali,
- durante le attività esterne programmate;
- in casi particolari e qualora valutato necessario dal Coordinamento Pedagogico, presso il domicilio del bambino, le strutture sanitarie o socio-assistenziali, comunque durante l’orario scolastico.
Gli educatori per i quali, in base alla programmazione prevista al successivo punto 5, è previsto un ruolo di supporto al momento della somministrazione del pranzo non è dovuto alcun onere da parte dell’aggiudicatario per la consumazione del pasto.
4) Modalità tecnico-organizzative di espletamento del servizio
Nel progetto tecnico presentato in sede di gara dovrà essere proposto un programma di gestione nel quale devono essere esplicitate le metodologie utilizzate ed il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle attività e per la gestione ed il coordinamento dello stesso. Tale progetto dovrà inoltre mettere in evidenza le strategie educative che saranno adottate e la conoscenza da parte degli educatori coinvolti delle problematiche inerenti i bambini disabili.
Tutte le attività concernenti il servizio oggetto di appalto saranno svolte dall’aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale.
L’aggiudicatario dovrà pertanto disporre di una o più figure di coordinamento a supporto dell’attività dei propri educatori.
Tale figura sarà referente organizzativo dell’appalto è dovrà curare l’effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli educatori. Avrà altresì il compito di tenere i collegamenti con la Direzione dei Servizi Educativi del Comune, con il Coordinamento pedagogico del Comune di Rimini, con gli operatori sanitari e le famiglie. Dovrà fornire almeno 2 volte all’anno una relazione sui programmi svolti ed i risultati conseguiti per ciascun bambino.
L’aggiudicatario dovrà assicurare l’immediata reperibilità del personale anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti dei servizi.
In caso di sciopero l’affidatario dovrà garantire l’espletamento dei servizi minimi essenziali come indicato in merito dalla normativa vigente.
Dovrà altresì avere una sede organizzativa nel Comune di Rimini.
5) Modalità di coordinamento e programmazione del servizio.
Il Coordinamento pedagogico del Comune di Rimini svolge funzione di coordinamento generale e complessivo, di indirizzo, monitoraggio e controllo per il sostegno scolastico dei bambini disabili negli asili nido e nella scuola dell’infanzia.
La programmazione delle attività costituenti il servizio avrà luogo all’inizio dell’anno scolastico. In base all’organizzazione del nido e della scuola ed alle richieste pervenute sarà individuato il monte
ore settimanale da attribuire ad ogni sezione con alunni diversamente abili, comprensivo di orario frontale e di attività integrative.
La programmazione delle attività può subire variazioni in corso d’anno in rapporto al modificarsi delle esigenze.
Al fine di agevolare i rapporti fra il Comune e l’aggiudicatario si prevede la costituzione di una struttura di coordinamento denominata “Unità di Coordinamento” che agevoli la gestione ordinata delle attività di rispettiva competenza, soprattutto laddove le esigenze di raccordo siano implicite nella natura stessa delle attività da porre in essere.
Il Comune designerà un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con l’affidatario. Analogamente l’affidatario si impegna ad indicare un proprio rappresentante, individuato come “Capo Progetto”, il quale assume la responsabilità di coordinare l’insieme delle attività oggetto del contratto e funge, altresì, da interlocutore ufficiale nei confronti del Comune.
6) Dimensione del servizio.
I servizi oggetto della presente gara impegnano un monte ore complessivo presunto per il triennio di
99.180 ore (con la presuntiva ripartizione seguente: 49.590 di livello base e 49.590 di livello qualificato) così ripartito per anno scolastico:
- Anno scolastico 2017/2018: totale ore presunte 41.040 (con la presuntiva ripartizione seguente:
20.520 di livello base e 20.520 di livello qualificato);
- Anno scolastico 2018/2019: totale ore presunte 33.060 (con la presuntiva ripartizione seguente:
16.530 di livello base e 16.530 di livello qualificato);
- Anno scolastico 2019/2020: totale ore presunte 25.080 (con la presuntiva ripartizione seguente:
12.540 di livello base e 12.540 di livello qualificato) .
Il contratto d’appalto sarà stipulato come contratto “aperto” (a misura); pertanto la determinazione del monte ore avverrà annualmente a seguito della definizione delle esigenze di sostegno conseguente alla composizione delle sezioni.
7) Valore del servizio e modalità di pagamento.
L’importo a base di gara per tutta la durata del servizio è pari a € 2.122.452,00 IVA esclusa,
determinato sulla base del monte ore complessivo presunto.
La puntuale determinazione degli importi orari per ciascuna delle due tipologie di sostegno ( base – qualificato ) avverrà ad esito della procedura di gara.
Il corrispettivo che il Comune si obbliga a versare all’affidatario è determinato moltiplicando il prezzo offerto in sede di gara per ciascuna delle due tipologie di sostegno ( base – qualificato ) per il numero delle ore effettivamente erogate. Le ore effettivamente erogate risultano dalla somma delle ore di sostegno diretto alla sezione o al minore e delle ore destinate dall’educatore alle attività integrative finalizzate a gestire il rapporto con le famiglie e con i servizi sociali e sanitari, a co- progettare e valutare i programmi e progetti nell’ambito del collettivo, a partecipare alle attività formative organizzate dal Comune. Le ore di attività integrative sono autorizzate dal Coordinamento pedagogico comunale di norma entro il tetto massimo di n° 100 ore per anno scolastico per unità di personale a tempo pieno. Il corrispettivo così determinato remunera l’affidatario di ogni e qualsiasi costo dovesse sostenere, incluso il costo della gestione del piano formativo curato direttamente dall’affidatario medesimo.
Si precisa che :
- in caso di assenza programmata del bambino non verrà corrisposto alcun compenso;
- in caso di assenza imprevista del bambino verranno pagate solo le prime due ore.
La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune di Rimini.
Le fatture dovranno essere emesse dall’affidatario con cadenza mensile e pervenire al Comune di Rimini, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono.
8) Revisione prezzi
Il prezzo di aggiudicazione sarà sottoposto a revisione su richiesta espressa dell’appaltatore, il quale dovrà produrre la relativa documentazione giustificativa.
La revisione avverrà con le seguenti modalità:
a) per la quota del corrispettivo che fronteggia le voci di costo non riferite al personale, il prezzo sarà sottoposto a revisione la prima volta dopo il dodicesimo mese di vigenza contrattuale e successivamente annualmente, applicando l’indice generale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati al netto dei tabacchi (indice FOI generale al netto dei tabacchi) pubblicato dall’ISTAT;
b) per la quota del corrispettivo che fronteggia le voci di costo riferite al personale, il prezzo sarà sottoposto a revisione in caso di intervenuti aumenti contrattuali, debitamente motivati e documentati dall’appaltatore. La revisione potrà comunque essere richiesta solo successivamente al dodicesimo mese di vigenza contrattuale. In ogni caso saranno riconosciuti solo gli aumenti effettivamente applicati ed erogati, relativi a decorrenze contrattuali successive al dodicesimo mese.
L’indice FOI da utilizzarsi è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo.
9) Aumento diminuzione e variazione delle prestazioni oggetto dell’appalto
Il Committente si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l’intero servizio nel limite di un quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione anche al fine di affidare all’appaltatore, nel corso del periodo di vigenza del contratto, la progettazione e l’esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto di appalto e negli allegati. L’esecuzione delle prestazioni avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
10) Avvio e durata del servizio
L’appalto ha la durata di tre anni educativi/scolastici ( 2017/18, 2018/19, 2019/20 ).
L’inizio e la fine del servizio coincideranno con l’inizio e la fine dell’anno educativo/scolastico secondo il calendario che verrà approvato dal Comune.
L’orario nei servizi di Nido e Scuola infanzia è articolato di norma su 5 giorni settimanali, con esclusione del sabato, nella fascia orario 8,00 – 16,00.
L’Amministrazione, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente, si riserva la facoltà di ri affidare al
soggetto aggiudicatario, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, fino ad un massimo di ulteriori tre anni educativi/scolastici, un nuovo, analogo servizio.
Al soggetto aggiudicatario potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo progetto conforme a quello con cui è stato aggiudicato il servizio. In questo caso il prezzo sarà soggetto alla sola revisione definita al precedente punto 8.
Qualora alla scadenza del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento, l'aggiudicatario dovrà garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni su richiesta del committente nella misura strettamente necessaria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto.
11) Obblighi di tracciabilità
L’appaltatore assume con la sottoscrizione del contratto di appalto gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine comunicherà al committente il conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della citata legge.
Nel caso in cui le transazioni di cui al suddetto primo comma non siano eseguite avvalendosi di banche o della Soc. Poste Italiane S.p.a. il contratto di appalto si intenderà risolto ai sensi del successivo punto 18.
L’appaltatore si obbliga a comunicare altresì ogni variazione dovesse verificarsi in merito al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso.
12) DUVRI
Ancorchè la titolarità degli immobili in cui si svolgeranno le attività oggetto di gara sia del Comune di Rimini e all’interno degli stessi svolga la propria attività anche personale dipendente dall’Ente, non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di appalto di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come già chiarito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pari a zero. Restano salvi in capo all’aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.
13) Personale
Nella gestione del servizio l’appaltatore dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto con riferimento a notizie sugli utenti e sulle loro condizioni di salute psico- fisica. L’appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni inerenti all’esercizio dell’attività svolta, vengono considerate riservate e come tali trattate, in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.i.m..
Al fine di garantire la continuità educativa per la migliore qualità dei servizi prestati l’affidatario assicura, di norma, la stabilità del personale insegnante salvo gravi o motivati casi e comunque con criteri e modalità precedentemente comunicati al Comune in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità.
Le figure educative che dovranno essere impegnate nel servizio si distinguono in due tipologie
come indicato al precedente punto 2 e dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte dell’affidatario in rapporto a ciascun singolo caso. E’ facoltà del Coordinamento pedagogico del Comune di Rimini stabilire quale tipologia di educatore richiedere.
Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale; dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 e s.m.i. in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il personale dovrà presentarsi in servizio in maniera tale da rendersi riconoscibile ed identificabile
L’appaltatore deve sostenere gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di tutto il personale impiegato.
L’appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, anche se l’operatore economico non risultasse aderente alle Associazioni stipulanti o recedesse da esse.
Il mancato rispetto da parte dell’appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole o Contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei prestatori di lavoro e di quelle relative alla sicurezza, comporterà l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia nonché la risoluzione del contratto in base a quanto stabilito dal punto 18 qualora l’appaltatore, a seguito della diffida alla regolarizzazione della posizione, risulti ancora inadempiente.
Lo stesso personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione relativa al proprio inquadramento contrattuale o alla propria qualifica professionale. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli. Qualora il Comune di Rimini, organizzi o proponga iniziative di riqualificazione ed aggiornamento sulle materie connesse all’oggetto del presente convenzione, l’affidatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione degli operatori anche in orario extra servizio utilizzando il monte ore contrattuale.
L’appaltatore, su motivata richiesta del committente, ha l’obbligo di sostituire il personale ritenuto dal Comune non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.
L’appaltatore, per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.
Su richiesta del Comune l’appaltatore dovrà esibire prova dell’adempimento di quanto prescritto.
Il Capo progetto costituirà, altresì, il rappresentante in loco cui l’Azienda USL e il Comune potrà far capo per ogni eventuale necessità.
14) Controlli
L’affidatario si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore della Formazione ed Educazione e ad osservare gli eventuali regolamenti e disciplinari operanti.
In seguito all’assegnazione degli educatori viene predisposto un percorso di accompagnamento e
inserimento nello specifico gruppo di lavoro dove verranno definiti obiettivi, finalità, strategie d’azione, sarà stabilito un calendario di incontri/visite con il coordinatore pedagogico al fine di monitorare e valutare l’andamento del servizio e per una eventuale ridefinizione del progetto iniziale
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nel progetto tecnico.
In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dal progetto, il referente del Comune contesta le difformità al Capo progetto. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del punto 18.
15) Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
La gestione del servizio oggetto del presente contratto viene effettuata dall’appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.
L’appaltatore si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune di Rimini, ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.
L’appaltatore dovrà inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune.
Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.
Qualora l’affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ( risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva ) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tratterà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi
In caso di ritardo dell’affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell’ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dal punto 18 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
E’ inoltre, a carico dell’appaltatore, l’adozione, nell’esecuzione del servizio affidato, dei
procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.
L’appaltatore deve stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e con un minimo di € 100.000,00 a persona a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento dei servizi nonché per i rischi derivanti all’Azienda USL e al Comune in conseguenza dell’appalto per la gestione del servizio.
E’ fatta salva la facoltà degli utenti di richiedere direttamente il risarcimento dei danni per eventuali inadempimenti e rischi all’appaltatore il quale dovrà espressamente inserire nella suddetta polizza, fra i beneficiari unitamente al Comune, anche gli utenti.
La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del presente contratto ed in ogni caso per l’inizio del servizio.
L’appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell’appalto.
L’appaltatore deve presentare preliminarmente alla stipula del contratto, idonea garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore della Convenzione, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e dell’eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.
La garanzia definitiva di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.
Il Comune può rivalersi sulla cauzione per:
- copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza;
- risarcimento di danni cagionati dall’inadempimento.
Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell’appaltatore, previa espressa dichiarazione del medesimo di non aver null’altro a pretendere dal Comune.
Per tutta la durata del servizio l’appaltatore deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni).
In caso di scioperi del proprio personale l’appaltatore ne dovrà dare comunicazione al Comune con un preavviso di almeno tre giorni.
L’appaltatore dovrà inoltre fornire al Comune, contestualmente alla firma del presente contratto, la seguente documentazione:
a) elenco del personale impiegato nel servizio con i relativi curricula;
b) identificazione del Capo Progetto.
16) Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive m.m. ed i.i.
L’appaltatore, nella sua qualità di gestore dell’attività oggetto del contratto di appalto, è obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale alle proprie dipendenze o di imprese che entrino in rapporto con l’affidatario, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.
L’appaltatore è tenuto a redigere il Piano di sicurezza relativo ai rischi della propria attività, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore dovrà consegnare, prima dell’avvio del servizio, il Documento di Valutazione dei rischi della propria attività e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
17) Inadempienze e penalità
Eventuali difformità e scostamenti nella gestione, non precedentemente concordati con la stazione appaltante, costituiscono inadempimento contrattuale.
Ad insindacabile giudizio del Comune di Rimini, per ogni evento costituente inadempienza e contestato si applicheranno sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verificatosi, ovvero: a) mancata presenza dell’operatore nell’orario concordato senza il dovuto preavviso: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato; b) mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso il servizio: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato c) comprovati disservizi su segnalazioni da parte del servizio nei confronti dello stesso operatore: sanzione da € 100,00 a € 500,00, per ogni evento contestato.
18) Risoluzione del contratto
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:
• fallimento dell’impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento del servizio;
• messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta ai sensi del successivo punto 19;
• impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati;
• violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide del Comune ai sensi del precedente punto 15;
• persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
• interruzione non motivata del servizio;
• gravi disservizi nella gestione del servizio e nei rapporti con gli utenti non sanate a seguito di segnalazione e di comminazione delle relativa penale di cui al precedente punto 17;
• violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto come previsto al successivo punto 19;
• mancato rispetto del diritto del Committente ad effettuare i controlli di cui al punto 14;
• mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012 meglio specificati al successivo punto 24;
• mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al punto 11.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto di appalto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all’appaltatore non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, l’appaltatore ha l’obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.
All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell’appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
19) Divieto di cessione e di subappalto
Il contratto di appalto non potrà essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal committente.
Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie l’affidatario resterà comunque obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.
Il servizio non può essere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dato in subappalto pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti.
L’appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto.
La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e del precedente punto 18 e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
20) Altri obblighi e responsabilità
Ai sensi dell’art. 1375 c.c., l’appaltatore ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevanti nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
L’appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di natura contrattuale in quanto idonee a disciplinare i rapporti tra appaltatore e Comune, comunque contenute nei documenti di gara, ivi comprese le offerte presentate dall’appaltatore, le quali sono da ritenersi integralmente richiamate e trascritte nel contratto di appalto.
21) Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore
Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione, l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore subentrante.
Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
22) Autorizzazioni e permessi
Restano a carico dell’appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l’esecuzione del Servizio.
23) Trattamento dei dati
L’appaltatore può utilizzare i dati messi a disposizione dal Committente limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.
L’appaltatore deve comunicare prima dell’inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l’accesso e a garantire la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.
L’accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall’impresa aggiudicataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
24) Obblighi di integrità e amministrazione trasparente
In armonia con la Legge n. 190/2012, con la sottoscrizione del contratto, l’operatore economico dovrà rispettare incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, in tema di “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”
A tal fine, l’operatore economico:
a) dovrà impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, applicabile al medesimo soggetto gestore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 3 del medesimo Regolamento;
b) dovrà impegnarsi a rispettare incondizionatamente i vincoli imposti dal “Codice di comportamento” del soggetto committente, scaricabile dal sito web, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
c) dovrà riconoscere che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
d) dovrà riconoscere di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
e) dovrà obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l’operatore economico non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, c. 3, d.P.R. 62/2013, per fatto e colpa soggetto gestore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
25) Controversie
Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’interpretazione ed esecuzione del contratto di appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.
26) Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di appalto.
Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto di appalto.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei documenti di gara.