COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO RELAZIONE ILLUSTRATIVA
COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Relazione illustrativa ex articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, relativa all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018.
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Preintesa 12.12.2018 | |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2018 | |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica: Segretario Generale Avv. Xxxxx X’Xxxx R.S.U.: Xxxxx Xxxxxxx Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CISAL, CSA Regioni e autonomie locali. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: assenti. Firmatarie del contratto: Parte Pubblica: Avv. Xxxxx X’Xxxx, R.S.U.: Xxxxx Xxxxxxx. | |
Soggetti destinatari | Personale non dirigente | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2018 (criteri e destinazione) | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in data 18.12.2018. |
L’Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo. | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del x.xx. 150/2009 con deliberazione della Giunta Esecutiva nr. 19 del 20.02.2017. Con la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 95 del 12.11.2018 si è proceduto l’aggiornamento del piano triennale della Performance; | |
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto come previsto dal D.Lgs.33/2013 contestualmente al Piano triennale per la prevenzione della corruzione con deliberazione n. 13 del 30.01.2017 dalla Giunta Esecutiva. | ||
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza. | ||
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 | ||
Eventuali osservazioni ============= |
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.
Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – triennio 2015-2017 è redatto nel rispetto delle norme di legge fondamentali in tale materia ed in particolare dei Contratti Collettivi Nazionali Regioni ed Autonomie Locali e dell’art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del D.Lgs.165/2001, ai sensi dei quali:
- (comma 3-bis) La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.;
- (comma 3-quinquies) Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
Articolo 1. Costituzione della delegazione trattante.
1. La delegazione trattante, costituita ai sensi dell’articolo 10 del “Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali” 01.04.99 in seguito per brevità “CCNL”, è così composta:
a) per la parte pubblica: Segretario generale, giusta deliberazione della Giunta Esecutiva n. 88 del 15/10/2018 , esecutiva ai sensi di legge;
b) per la parte sindacale: i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatari del CCNL; RSU eletto dai lavoratori della Comunità Montana del Piambello.
Articolo 2. Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione.
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace quando:
a) sia firmato per la parte sindacale dalla RSU, previa consultazione dei lavoratori nei modi ritenuti opportuni;
b) sia firmato dai rappresentanti sindacali delle XX.XX. firmatarie del CCNL del 11.04.08;
c) sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzato dalla Giunta Esecutiva.
2. Si da atto che la disciplina di cui al primo comma è vincolante unicamente per le lettere a) e c) ed il contratto collettivo decentrato diventa efficace nel caso in cui le XX.XX. della predetta lettera b) non rispondano alla convocazione della delegazione sindacale ai sensi dell’art.5, comma 2°, del CCNL 01.04.1999.
3. Qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione del contratto collettivo integrativo, al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, l'amministrazione, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165/01, può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.
Articolo 3. Vigenza del contratto.
1. Il presente contratto sostituisce il precedente ed ha valenza triennale per la parte normativa, dal 2015 al 2018. Lo stesso sarà oggetto di verifica e/o revisione con la sottoscrizione di futuri CCNL.
2. L’accordo relativo alle modalità di utilizzo delle risorse disponibili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività avverrà con cadenza annuale.
3. Si procederà ad una contrattazione ponte necessaria a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nel contratto sottoscritto in data 16.11.2015. In applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di febbraio 2019, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
Articolo 4. Schema di protocollo delle relazioni sindacali.
1. Il sistema di relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Esso deve consentire, secondo i distinti ruoli dell’ente e delle rappresentanze sindacali, la partecipazione sindacale, l’esercizio dell’attività sindacale nell’ente ed attuare la contrattazione integrativa, la consultazione e la concertazione, nel rispetto di quanto disciplinato dai contratti collettivi nazionali e tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 165/01.
2. Pertanto, le parti convengono che sarà attuata la concertazione o la contrattazione in tutti i casi rispettivamente previsti dal CCNL e dal D.Lgs. 165/01.
Articolo 5. Regolamentazione del diritto di sciopero.
1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12.06.90, n. 146, come modificati ed integrati dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, vengono individuati per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, i seguenti contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili:
A)SERVIZI DEL PERSONALE
Limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi, all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento e alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese.
Contingenti da esonerare dallo sciopero : n. 1 unità per turno di servizio Istruttore Contabile.
B) SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SQUADRE ANTINCENDIO
Da presidiare con personale in reperibilità, salvo eventi eccezionali di calamità naturale
- Istruttore Tecnico.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della premessa del CCNL 06.07.1995; CCNL 22.01.2004 e della Legge n. 146/1990.
Articolo 6. Diritti e libertà sindacali.
1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dall’amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante alle XX.XX. di appartenenza ed alla RSU, fissato dal CCNQ del 17 ottobre 2013 e s.m.i. ,da fruirsi secondo le modalità indicate dal CCNQ del 7 agosto 1998 e s.m.i., oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b) in applicazione dell’art. 30 della Legge n. 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.
c) le convocazioni dell’amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, concertazione e consultazioni, non rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX. e devono essere considerate come servizio effettivamente prestato;
d) oltre il monte ore di cui sopra, le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell’art. 12 del CCNQ7 agosto 1998, permessi non retribuiti per partecipazione a convegni o congressi di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure anche in termini di copertura previdenziale, l’amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente, ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti alla XX.XX. che ha presentato la richiesta di permesso.
2. Per quanto concerne le assemblee, si dispone che:
a) nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all’amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell’assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole qualifiche o profili professionali;
b) l’amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c) in caso di assemblea, l’amministrazione individuerà, di concerto con le XX.XX. i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in reperibilità;
d) il personale operante fuori dalla sede presso cui si svolge l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede ed alla partecipazione all’assemblea stessa.
Articolo 7. Lavoro straordinario.
1. Il fondo per il lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 1999, ammonta a complessivi € 1.796,92.
2. Si conviene che l’effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile di Area e dovrà essere debitamente motivata; all’obbligo della prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa;
3. Il pagamento delle ore di lavoro straordinario verrà effettuato applicando le maggiorazioni previste dal CCNL.
4. Si fa presente che le ore di straordinario recuperate dal personale dipendente vengono conteggiate a tutti gli effetti alla quantificazione del fondo anche se non materialmente liquidate, dietro corresponsione della relativa maggiorazione, nel limite del fondo e delle ore preventivamente autorizzate pro-capite;
5. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario dovuti anche alla disciplina di cui al precedente comma quarto, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all’art. 17, secondo xxxxx, lettera a), del CCNL 01.04.1999;
Articolo 8. Progressione orizzontale.
1. La progressione economica, all’interno delle singole categorie, si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo ad esse destinate annualmente, per i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti indicati nell’art.10, terzo comma, del presente CCDI.
Articolo 9. Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
1. Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai sensi dell’art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004 e s.m.i., è determinato annualmente dal Responsabile dell’Area economico-finanziaria con propria determinazione.
2. Le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità, ai sensi dell’art. 31, comma 3, CCNL 22.01.2004, sono determinate annualmente da parte dell’organo di governo dell’Ente.
Articolo 10. Modalità di utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
1. Le modalità di utilizzo del fondo costituito nel periodo di vigenza del presente accordo decentrato, sono concordate dalle parti come nei commi seguenti;
2. Articolo 17, secondo xxxxx, lettera a):
a) L’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi avverrà attraverso la corresponsione la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno individuale, secondo il sistema di valutazione vigente;
b) La produttività spetta a tutto il personale che abbia avuto in essere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
c) L’amministrazione può prevedere forme di incentivazione economica (secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1/4/1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l’art. 31) a favore del personale assegnato, a tempo parziale da altri enti, ad utilizzo congiunto in virtù di convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004.
d) Le quote non assegnate dalla produttività di cui al presente comma andranno a impinguare il medesimo fondo per l’anno successivo, ad eccezione delle economie generate da risorse approvate dall’amministrazione aventi carattere di eventualità e variabilità;
3. Articolo 17, secondo xxxxx, lettera b): la progressione orizzontale del personale dipendente verrà applicata con il seguente criterio:
a) a tutti i dipendenti in servizio di ruolo, ogni due anni dall’ultimo passaggio in progressione orizzontale, con decorrenza 1 gennaio dell’anno di riferimento della progressione stessa e, per i neo assunti, con decorrenza dalla data di assunzione, al compimento del biennio di anzianità maturato nella stessa posizione economica in godimento;
b) la selezione interna sarà effettuata dal Segretario Generale tenendo conto dei risultati ottenuti dal dipendente negli ultimi due anni e indicati nella scheda di valutazione della performance individuale;
c) per il perseguimento del passaggio di posizione dovranno essere acquisiti almeno il 62% per le categorie C.1 e C.2 e non inferiore al 75% per le posizioni economiche successive, del punteggio massimo, costituito dal risultato della somma della PIO (performance individuale obiettivi non rettificata dalla POS e dalla POA) con la PIC (performance individuale comportamenti), per ciascuno dei due anni precedenti.
d) la quota parte di fondo non utilizzato a seguito della progressione orizzontale, dovrà incrementare il fondo produttività dell’anno di riferimento.
4. Articolo 17, secondo xxxxx, lettera g) – le risorse di cui al presente articolo vengono utilizzate per l’incentivo per la progettazione l’innovazione destinato ai soggetti previsti dall’art. 13-bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento adottato dall’Amministrazione.
Articolo 11. Altre indennità.
1. Le parti convengono che vengano attribuite le seguenti ulteriori indennità:
a) specifica responsabilità(art. 17,comma 2,lett. f, CCNL 01.04.1999)secondo quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 22.01.2004 come modificato dall’art.7, comma 1, del CCNL 09.05.2006, commisurato alla tipologia dell’incarico, nei limiti di € 2.500,00 lordi annui, come di seguito specificato:
- Possono essere destinatari della connessa indennità il personale inquadrato nelle categorie
"B" e "C", nonché il personale di categoria "D" non titolare di posizione organizzativa, individuato con atto formale di attribuzione della specifica responsabilità, secondo i criteri di seguito elencati:
responsabilità di procedimenti complessi;
svolgimento di specifici compiti che comportano responsabilità di gruppo;
elevata autonomia nell’espletamento dei compiti che comportano responsabilità di risultato;
gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative interne ed esterne, di natura comunicativa informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
coordinamento di attività che coinvolgono un significativo numero di risorse umane per l'espletamento di particolari servizi da parte di dipendenti in possesso di specifica formazione.
Sarà riconosciuta un’indennità:
- fino a € 500 in presenza di almeno una delle funzioni sopra elencate;
- fino a € 1.500 in presenza di almeno due delle funzioni sopra elencate;
- fino a € 2.500 in presenza di almeno tre delle funzioni sopra elencate;
a.1) Ai fini del riconoscimento dell’indennità per specifica responsabilità trova applicazione la regola fondamentale in materia di riproporzionamento del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sancita espressamente dall’art.6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000. A tale compenso, inoltre, si applica la decurtazione in caso di assenza per malattia fino a 10 giorni, prevista l’art. 71 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella Legge 06.08.2008 n. 133, fatta eccezione per l’assenza connessa a gravi patologie richiedenti terapia salvavita, ai sensi del comma 7-bis dell’art.21 del 6.7.1995.
a.2) Cumulabilità: diversi compensi possono essere cumulati ma solo in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale sono corrisposti. Nel caso in cui gli incarichi coincidono, è esclusa ogni possibilità di cumulo.
b) maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d, CCNL 01.04.1999) nei limiti di quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 14.09.2000: all’economo individuato con atto formale e adibito in via continuativa (non occasionale) a servizi che comportano maneggio di valori di cassa. Tale indennità, dell’importo giornaliero di € 1,00, verrà riconosciuta per le sole giornate di effettiva presenza in servizio (sono pertanto esclusi: i sabati e le domeniche, le festività, le ferie, le malattie ed ogni assenza che coincida con l’intera giornata lavorativa). Nessuna indennità di maneggio valori è riconosciuta al personale titolare di posizione organizzativa.
2. Le indennità di cui al presente articolo vengono erogate annualmente in un’unica soluzione insieme alla produttività generale.
Articolo 12. Formazione.
1. La Comunità Montana del Piambello assicura la formazione del personale secondo quanto disciplinato dall’art. 23 del C.C.N.L. 01.04.1999 e le parti concordano di destinare annualmente una somma pari all’1% della spesa complessiva del personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
2. La formazione dovrà riguardare tutto il personale dipendente e dovrà essere finalizzata a:
fornire strumenti normativi e/o pratici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionalità;
favorire i processi di rinnovamento delle procedure e dell’integrazione tra i servizi, con particolare riferimento all’uso di strumenti informatici;
alla progressione orizzontale del personale.
3. La formazione verrà effettuata consentendo al personale dipendente la partecipazione a corsi organizzati da Eupolis Lombardia, dalla stessa Comunità Montana e da qualsiasi altro ente pubblico che eroghi servizi per conto degli enti locali.
4. L’Amministrazione si impegna a stipulare convenzioni con scuole pubbliche e/o private al fine di istituire corsi per il personale dipendente, nel caso in cui gli enti indicati nel precedente comma non organizzino corsi durante l’anno che interessino tutti o parte dei dipendenti della Comunità Montana del Piambello;
5. Si concorda che la somma stanziata sul bilancio di ciascun anno e non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario è vincolata al riutilizzo con le stesse finalità nell’esercizio successivo.
Articolo 13. Trattamento di trasferta.
1. Il presente articolo si applica quanto indicato nell’art. 41 del CCNL 14/9/2000 e nell‘art. 16 bis del CCNL 5/10/2001.
Articolo 14. Prevenzione e sicurezza dell’ambiente di lavoro.
1. Le parti concordano che, in collaborazione con la R.S.U., vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature e degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie ed ausiliare e di coloro che percepiscono l’indennità di disagio o di rischio.
2. A tale scopo, la delegazione di parte pubblica, la R.S.U. nonché le altre XX.XX. firmatarie del presente contratto decentrato, e la R.L.S. si incontrano semestralmente per l’individuazione dei problemi di cui al comma precedente e per la verifica delle soluzioni adottate da parte dell’amministrazione comunitaria.
Articolo 15. Permessi retribuiti.
1. A domanda del dipendente, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
partecipazione a concorso od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni 8 all’anno;
lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo: giorni 3 consecutivi per evento;
nascita dei figli: giorni 3 consecutivi per evento.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno, permessi retribuiti debitamente documentati e limitati all’effettiva necessità, frazionabili anche ad ore, per un massimo di 22 ore annuali. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa l’incidenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
Possono essere fruiti permessi retribuiti per i seguenti casi:
- particolari motivi personali o familiari;
- visite e analisi mediche da tenersi presso strutture pubbliche e private che non prevedano la possibilità di effettuazione nelle ore pomeridiane che, per la particolarità delle visite o analisi stesse, debbano essere necessariamente prestate nelle ore antimeridiane;
- ricovero o assistenza medica per parenti e affini fino al 1° grado;
3. Il dipendente ha altresì diritto di un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio e comprendono anche i giorni festivi che cadono all’interno del periodo.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate.
Articolo 16. Permessi brevi.
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del responsabile dell’Area interessata.
2. I permessi brevi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo ed in caso di mancato recupero, si procederà a determinare la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Articolo 17. Mensa buoni pasto.
1. Il buono pasto è attivato, in sostituzione del servizio mensa, con le modalità previste dall’art. 46 del CCNL 14.9.2000, per l’importo complessivo di € 7,00.
Articolo 18. Norme finali.
1. L’amministrazione Comunitaria si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire le pari opportunità.
2. Qualsiasi modifica all’orario di lavoro e di ricevimento al pubblico dovrà essere obbligatoriamente concordata tra le parti.
3. L’amministrazione Comunitaria, nei quindici giorni successivi all’entrata in vigore del presente contratto collettivo di lavoro decentrato, porterà a conoscenza dei lavoratori i contenuti dell’accordo mediante pubblicazione dello stesso all’Albo dell’ente per la durata di un mese.
Articolo 19. Norma di garanzia.
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto si fa riferimento alla normativa contrattuale vigente.
B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione.
RISORSE STABILI
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 è stata quantificata con determinazione del responsabile dell’Area economico-finanziaria n. 242 del 07.11.2018, secondo l’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, in € 33.787,47.
FONDO STABILE 2018 | C.M. PIAMBELLO |
TOTALE RISORSE STABILI | € 33.787,47 |
Le risorse stabili come sopra specificate sono state parzialmente utilizzate, a seguito di disposizioni contrattuali obbligatorie. Quelle disponibili alla contrattazione decentrata di secondo livello per l’anno 2018 dunque sono quelle che rimangono dopo averle depurate dei seguenti importi:
• per il pagamento nell’anno 2018 dell’indennità di comparto, istituita e disciplina dall’art 33 ccnl 22.01.2004;
• per gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale consolidata nella categoria del personale in servizio;
• somma non destinata nella presente contrattazione e relativa all’importo accantonato per il finanziamento delle alte professionalità, in applicazione dell’art. 32, comma 7, CCCNL 22.1.2004;
come meglio specificato nella tabella che segue:
FONDO 2018 | C.M. PIAMBELLO |
TOTALE RISORSE STABILI | € 33.787,47 |
Indennità di comparto | -€ 4.081,50 |
Progressioni consolidate al 31.12.2017 | -€ 20.467,78 |
Accantonamento alte professionalità non destinato alla presente contrattazione | -€ 1.627,78 |
TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI | € 7.610,41 |
RISORSE VARIABILI
Le cosiddette risorse stabili sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, derivanti dall’applicazione della disciplina di cui all’articolo 67, commi 3-4-5-6 del CCNL del 21.05.2018.
Questa Amministrazione, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 99 del 26.11.18, per l’anno 2018, ha ritenuto di integrare le cosiddette risorse decentrate stabili con le seguenti risorse variabili:
€ 1.917,51 equivalente all’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ex articolo 15, comma 2, del CCNL 1998-2001, ai sensi dell’art. 67 C.3, lett.h) C.3, lett.h) e C.4 del CCNL 2016-18.
€ 4.958,00, ex articolo 15, comma 5 del CCNL 01/04/199, ai sensi dell’art. 67 C.5, lett.b) del CCNL 2016-18. Di tale importo, l’Amministrazione, nell’ambito dell’aggiornamento triennale della Performance approvato con atto nr.95 del 12.11.2018, ha individuato la somma di € 1.870,00 destinata al progetto specifico per lo Sportello Unico Attività Produttive. Esaminato nel suo contenuto, nella determinazione delle risorse da rendere disponibili a consuntivo in relazione agli effettivi risultati raggiunti, nelle modalità di erogazione dei compensi al personale dipendente, non appare in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e risulta essere stato definito coerentemente alla vigente normativa nonché alle clausole contrattuali decentrate esistenti e nel rispetto dei vincoli economico – finanziari previsti dalla medesima normativa vigente;
si rilevano le economie relative al riparto del fondo anno 2017, limitatamente all’utilizzo della parte fissa, pari ad euro 532,47;
si rilevano le economie relative a quote non utilizzate del fondo per il lavoro straordinario anno 2017, pari ad euro 1,12;
Per quanto concerne le economie del fondo va rilevato che l’istituto delle Risorse non utilizzate Fondo anno precedente deriva, ove presente, dalla esplicita previsione di integrale utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa (es. articolo 17 comma 5 Ccnl 1998-2001 personale non dirigente Regioni ed Autonomie locali o articolo 24 comma 2 Ccnl personale non dirigente Ministeri 2002-2005). Nel caso delle economie realizzate e di cui sopra, le stesse risultano provenire dalla disponibilità del relativo Fondo, limitatamente all’utilizzo della parte fissa a seguito di una ricognizione effettuata dopo aver accertato la retribuzione di produttività/performance effettivamente ascritta ai diversi dipendenti una volta conclusi i relativi iter di valutazione. L’economia così calcolata risulta depurata dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come ad esempio le economie su nuovi servizi non realizzati.
In sede di costituzione del Fondo tali economie vanno a confluire quali “Risorse non utilizzate Fondo anno precedente”.
Da quanto sopra esposto le risorse variabili nell’annualità 2018 per il personale della Comunità Montana del Piambello, oltre ad oneri riflessi ed IRAP di legge, sono quelle sotto indicate:
Descrizione* | Importo |
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) | € 1.917,51 |
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - | € 4.958,00 |
(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18) | |||
Economie anno precedente ai sensi dell’art. 14, CCNL 01/04/1999 (straordinari non ripartiti) | € 1,12 | ||
Economie riparto fondo 2017 | € 532,47 | ||
TOTALE | € 7.409,10 |
RISORSE DISPONIBILI
Le risorse decentrate disponibili per l’anno 2018, aventi carattere di stabilità e certezza, e quelle aventi carattere di eventualità e variabilità, sono riassunte nella tabella che segue:
FONDO 2018 | C.M. PIAMBELLO |
TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI | € 7.610,41 |
TOTALE RISORSE VARIABILI | € 7.409,10 |
TOTALE RISORSE | 15.019,51 |
L’ipotesi di accordo del collettivo decentrato integrativo sui criteri di ripartizione del residuo delle risorse decentrate, ex art 31 del CCNL del 22.01.2004, ai sensi dell’art.68 del CCNL 2016-18, per l’annualità 2018, prevede quanto segue:
€ 2.500,00 destinati ex art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01.04.1999 – specifiche responsabilità (responsabile squadre antincendio boschivo);
€ 2.500,00 destinati ex art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01.04.1999 – specifiche responsabilità per il coordinamento amministrativo delle attività connesse alla gestione del sito Monte San Giorgio;
€ 1.111,00 destinati ex art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01.04.1999 – specifiche responsabilità ( atto GE 129/2016) coordinatore di parte italiana attività di gestione Monte San Giorgio;
€ 1.870,00 destinati ad uno specifico progetto per il SUAP nell'ambito della Performance a nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dot. organica - (art.15, c.5, CCNL 1998-2001 parte variabile) (art. 67 c.5 lett. b) ccnl 2016-18);
€ 7.038,51 destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all’art. 6 del
C.C.N.L. del 31.03.1999 (lett. a), comma 2, art. 17);
Q UADRO DI SINTESI DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE
Descrizione* | Importo |
Ex art. 17, comma 2, lett. a) – produttività | € 7.038,51 |
Ex art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità | € 6.111,00 |
Ex art. 17, comma 2, lettera a) CCNL 01.04.1999 - Specifici progetti | € 1.870,00 |
Totale | € 15.019,51 |
C) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa
In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 Pertanto, dato che l’ultimo C.C.D.I., parte normativa, sottoscritto in data 16.11.2015, è relativo al triennio 2015- 2017, si rende necessario un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa.
Si procede, quindi, ad una contrattazione ponte necessaria a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nel contratto sottoscritto in data 16.11.2015.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 21/05/2018, si avvieranno, entro il prossimo mese di febbraio 2019, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.
L’erogazione di premi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi avverrà attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno individuale, valutati secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 89 del
05.12.11 e modificato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 97 del 17.12.12. Tale sistema misura annualmente la performance del dipendente secondo due aspetti:
- valutazione dei risultati ottenuti in termini di capacità tecnica del dipendente, al fine della determinazione della Performance Individuale Obiettivi (XXX),
- misurazione dei risultati ottenuti in termini di capacità comportamentale, che costituiscono la performance Individuale Comportamenti (PIC).
I criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance saranno da rivedere e approvare con gli adeguamenti previsti dal D. Lgs. n. 74/2017 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, nonché di merito e premi e dal vigente CCNL.
Il contenuto del presente contratto integrativo risulta, pertanto, coerente con le previsioni in materia di
meritocrazia e premialita di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009.
E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche) finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio).
Come stabilito dalla nota Aran 15361 del 6 settembre 2018, con particolare riferimento alle progressioni orizzontali, si evidenzia che non si possono più ritenere validi i criteri determinati dai contratti precedenti né gli orientamenti applicativi rilasciati dall’Aran e, pertanto, la pregressa disciplina della progressione economica all’interno delle categorie di cui all’art. 5 del CCNL 31.03.1999, non può più essere applicata.
La previsione di un nuovo accordo decentrato, con durata triennale 2019/2021, contenente la disciplina di nuove e rinnovate modalità di definizione dell’indennità previste dal CCNL e demandate a livello decentrato, conterrà, in particolare, nuovi criteri per le progressioni orizzontali del personale dipendente non dirigente sulla base dei principi dettati dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché nel rispetto della disciplina di cui all’art. 16 del CCNL 21/05/2018;
F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.
L’art.68, terzo comma, del CCNL 2016-18, prevede che “la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse. Si da atto del rispetto di tale disposizione.
La finalità attesa dalla sottoscrizione del contratto integrativo - parte economica, pertanto, è la corresponsione degli istituti premianti legati al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli strumenti di programmazione gestionale dati dall’Amministrazione, Peg e Piano delle Perfomance, in coerenza con il titolo II del D.Lgs 150/2009. La verifica degli effetti attesi, di mantenimento e miglioramento della produttività dei servizi sarà riscontrato nella relazione sullo stato finale della Performance di ciascun anno in ordine al raggiungimento dei valori attesi /conseguiti, ai processi ed all’organizzazione nel suo complesso e alla misurazione della qualità ed il funzionamento dei servizi al fine di superare eventuali criticità.
Arcisate 19.12.2018
Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Il Segretario Generale
(Avv. Xxxxx X’Xxxx) Firmato digitalmente da:D'AULA XXXXX Data:19/12/2018 15:30:18