ANTICIPO CONTRATTI SBF
FOGLIO INFORMATIVO
ANTICIPO CONTRATTI SBF
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Sede legale: Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XXXXXX)
Tel.: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx / sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Capitale sociale deliberato Euro 1.263.600.000,00, versato Euro 952.031.808,00
Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Autorità di controllo: BANCA D’ITALIA - Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 XXXX
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia Società iscritta all’albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari
CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE
Con il contratto di apertura di credito in conto corrente per sconto o anticipazione effetti/fatture , il cliente ottiene dalla banca la trasformazione immediata in denaro di un proprio credito verso un terzo, il cui incasso serve a rimborsare la banca per le somme dalla stessa anticipate.
L’importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato a valere sull’apertura di credito in conto corrente messa a disposizione del cliente; su detta apertura sono addebitati gli interessi se il cliente utilizza l’anticipazione; se, viceversa, il cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono calcolati. Alla scadenza degli effetti/fatture, se il terzo effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche il debito del cliente nei confronti della banca derivante dall’anticipazione; nel caso in cui, invece, il terzo debitore non adempia alla propria obbligazione, il cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla banca il controvalore delle somme utilizzate.
Tra i principali rischi, vanno considerati:
l’obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti/fatture presentati;
la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
Fondo di Garanzia Nazionale per le PMI – Legge 662/96 Art. 2 comma 100 lettera a)
La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/1996 art .2 comma 199 lett. a) gestito da MedioCredito Centrale ed è soggetto accreditato ad ottenere la garanzia del Fondo sui finanziamenti erogati.
Pertanto, il cliente che riveste la qualifica di Piccola o Media Impresa (PMI) può richiedere alla banca di garantire l'operazione di finanziamento mediante lo strumento della Garanzia Diretta, prestata dal Fondo ai sensi della Legge 662/96. La concessione della garanzia è subordinata alla valutazione, da parte della banca, della sussistenza delle condizioni di ammissibilità all'intervento.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 10.000,00 Durata del finanziamento (anni): 1 | T.A.E.G: 9,27% | Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi. |
TASSI | |
Entro fido: 6,25 % | |
Tasso debitore annuo nominale massimo | Nei rapporti a tasso variabile può essere contrattualmente |
previsto un tasso minimo (c.d. floor) attualmente pari o | |
inferiore al 5,50% | |
Fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari previsti dalla Legge n. 108/96 e successive modifiche. | |
Tasso debitore annuo massimo per interessi di mora | 2,00% in più rispetto al tasso contrattuale |
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca | |
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle | |
somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o | |
Tasso di mora | scopertura |
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle | |
somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o | |
scopertura | |
COMMISSIONI | |
Commissione onnicomprensiva | Max 2% annuale con un minimo di € 10,00 |
Commissione di istruttoria veloce | € 5,00 |
La commissione è dovuta per lo sconfinamento causato da ogni pagamento ad esclusione delle seguenti causali: PagoBANCOMAT®, prelievo circuito domestico BANCOMAT®, servizi self service, addebito fastpay, addebito fine mese carta in cooperazione, addebito carta di credito, addebito Autostrade Spa, addebito assegni ckt impagati, commissioni e spese, interessi e competenze, recupero imposta sostitutiva e di bollo, storni e rettifiche e ogni altro pagamento a favore della banca. La commissione inoltre non è dovuta per i rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento extra-fido di ammontare inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento non superiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre.
CAPITALIZZAZIONE |
ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura Conteggio interessi dare del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto. |
Conteggio e accredito interessi avere ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. |
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri TRIMESTRALE diversi dagli interessi |
SPESE |
Spese per la stipula del contratto |
Eventuali spese notarili Poste a carico del cliente, nella misura effettivamente sostenuta e concordata con il notaio rogante |
Imposte e tasse presenti e future Come da normativa vigente |
Consegna di schema del contratto (privo delle condizioni Nessuna economiche) |
Consegna copia del contratto idonea per la stipula € 1,00 Spesa non superiore a quelle di istruttoria |
Spese per la gestione del rapporto |
Spese consegna documentazione precontrattuale € 0,00 |
Spese produzione/invio comunicazioni di Trasparenza POSTA: € 0,00 periodiche CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 |
Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti € 0,00 rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti |
Spese per comunicazioni variazioni contrattuali € 0,00 |
Spese per operazione € 0,80 |
Spese fisse € 0,00 |
Richiesta copie documentazione ricerche e/o informazioni Max € 25,00 |
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
ALTRE CONDIZIONI |
Riferimento calcolo interessi ANNO CIVILE |
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può essere consultato presso la sede della banca e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx relativamente alla categoria di operazioni denominate “Anticipi e sconti commerciali”.
ALTRE SPESE |
Accettazione distitna |
Spese di incasso singolo documento |
Spese proroga |
Scarico contratto con accredito |
Scarico contratto senza accredito |
- Manuale |
- Automatico |
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca (fatti salvi i casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine espressamente previsti dal contratto o dal capitolato) può recedere – con il preavviso previsto dal contratto – mediante comunicazione scritta al cliente; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto. La banca può inoltre recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca (fatti salvi i casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine espressamente previsti dal contratto o dal capitolato) ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.
Nell’ipotesi in cui la banca receda dall’apertura di credito ai sensi di contratto ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli o documenti.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo – a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) - al seguente indirizzo:
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo ItalianoS.p.A. Ufficio Reclami
Via Segantini 5 – 00000 Xxxxxx (XX) Fax: x00 0000 000000,
e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
La banca deve rispondere entro 30 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, la banca e/o il cliente devono attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28:
al Conciliatore Bancario Finanziario, per attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ;
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
all’Arbitro Bancario Finanziario.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia.
LEGENDA
Commissione per la messa a disposizione di fondi | Compenso per l’impegno della banca di tenere a disposizione del cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto. |
Media impresa | Un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. |
Periodicità di capitalizzazione degli interessi | Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. |
Piccola impresa | Un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. |
Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso. |
Tasso debitore annuo nominale | Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. |
Tasso di interesse di mora | Corrispettivo dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria di operazioni “Anticipi e sconti commerciali”, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. |