Premessa
PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Premessa
In applicazione del combinato disposto dell’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), dell’art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento MAR” o “MAR”) nonché del Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea (il "Regolamento di Esecuzione"), il Consiglio di Amministrazione di Digital360 S.p.A. (di seguito la “Società”), nella riunione dell'8 maggio 2017 ha approvato la presente procedura (di seguito la “Procedura”) per la gestione, la tenuta e l’aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (il “Registro”). La presente Xxxxxxxxx entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A..
L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato con la delibera dell'8 maggio 2017 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell’integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione di informazioni privilegiate, price sensitive e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
È opportuno rilevare che le disposizioni di cui al Regolamento MAR sono direttamente applicabili nell’ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all’impianto sanzionatorio. Al fine di coordinare la disciplina interna a quanto dettato dal Regolamento MAR e dai relativi atti esecutivi, Consob, in data 22 marzo 2017, ha pubblicato la delibera n. 19925 che apporta modifiche ai regolamenti di attuazione del D. Lgs. n. 58 del
24 febbraio 1998, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l’attuazione del Regolamento MAR. Per quanto riguarda, invece, le norme primarie del TUF eventualmente applicabili alla Società per espresso richiamo statutario, in attesa di eventuali interventi legislativi, la disciplina dettata in materia di abusi di mercato è ancora vigente e trova applicazione in quanto non contrastante con il Regolamento MAR. Inoltre, le molteplici richieste di chiarimento sull’applicazione della nuova normativa europea sul market abuse, pervenute alla Consob in risposta al documento di consultazione, hanno resa opportuna la predisposizione di una guida operativa in tema di ‘Gestione delle informazioni privilegiate’. I relativi contenuti sostituiscono le precedenti raccomandazioni e chiarimenti resi dalla Consob nella comunicazione n. 6027054432 del 28 marzo 2006.
Definizioni
I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.
“Amministratore Delegato” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società. “Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in
carica.
“Controllate” indica le società eventualmente controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.. “Gruppo” indica la Società e le sue eventuali Controllate.
“Informazione Privilegiata” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.
In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:
a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
“Investor Relator” indica il responsabile della funzione Investor relation della Società.
Persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro
1. Quando un’informazione assume carattere privilegiato ai sensi dell’art. 7 del Regolamento MAR, la Società, tramite il Responsabile, attiva e alimenta il Registro con le modalità indicate nella presente Procedura.
2. Il Registro è istituito, gestito e tenuto dalla Società anche per le sue Controllate rispetto alle quali le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle Informazioni Privilegiate consentano alla Società un puntuale adempimento degli obblighi connessi alla tenuta del Registro.
3. Il Registro deve essere redatto e aggiornato in conformità all’allegato 1 del Regolamento di Esecuzione 2016/347/UE e deve contenere l’elenco di tutti coloro che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate e di tutti i soggetti con cui la Società o le persone che agiscono a nome o per conto loro abbiano un rapporto di collaborazione professionale (contratto di lavoro dipendente o altro), e che, nello svolgimento di determinati compiti, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio:
I. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Gruppo:
III. i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere I e II che precedono in una società
controllata direttamente o indirettamente dalla Società (“Soggetti Rilevanti”);
IV. i soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.
Articolo 3 Struttura del Registro
1. Il Registro è unico ed è diviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata. Una nuova sezione deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (“Accessi Occasionali”).
2. Ciascuna sezione degli Accessi Occasionali deve riportare:
I. la data e l’ora di creazione della sezione del Registro ovvero del momento in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
II. la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento;
III. la data di trasmissione all'autorità competente, se del caso;
IV. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) della persona iscritta; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o un’associazione di professionisti deve essere indicata l’identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
V. il numero di telefono professionale della persona iscritta;
VI. il nome e l’indirizzo della Società;
VII. la funzione e il motivo dell’accesso a Informazioni Privilegiate;
VIII. la data e l’ora in cui la persona iscritta ha ottenuto l'accesso a Informazioni Privilegiate;
IX. la data e l’ora in cui la persona iscritta ha cessato di avere accesso a Informazioni Privilegiate;
X. la data di nascita della persona iscritta;
XI. il codice fiscale della persona iscritta;
XII. i numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) della persona iscritta; e
XIII. l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) della persona iscritta.
3. Fermo restando quanto sopra, la Società può aggiungere al Registro una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (“Accessi Permanenti”), i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente ripetuti nelle altre sezioni relative agli Accessi Occasionali. Ciascuna sezione degli Accessi Permanenti deve riportare:
I. la data e l’ora di creazione della sezione del Registro ovvero del momento in cui è stata identificata l'informazione privilegiata;
II. la data e ora dell’ultimo aggiornamento;
III. la data di trasmissione all'Autorità competente, se del caso;
IV. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante;
V. il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante;
VI. il nome e l’indirizzo della Società del Soggetto Rilevante;
VII. la funzione e motivo dell’accesso ad Informazioni Privilegiate su base permanente;
VIII. la data e ora in cui il Soggetto Rilevante è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti;
IX. la data di nascita del Soggetto Rilevante;
X. il codice fiscale del Soggetto Rilevante;
XI. il numero di telefono privato del Soggetto Rilevante; e
XII. l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante.
4 Eventuali ulteriori soggetti da iscrivere tra gli Accessi Occasionali o tra gli Accessi Permanenti, ovvero da rimuovere dalle stesse, sono individuati dall’Amministratore Delegato.
5 Tra gli Accessi Occasionali sono indicati i dati delle persone che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la Società e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso all’Informazione Privilegiata. Il rapporto di collaborazione professionale può consistere in un contratto di lavoro dipendente o altro (consulenti, revisori, agenzie di rating del credito). Nella fattispecie, qualora la persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Società sia una società, un’associazione o un altro ente, la Società deve indicare nel Registro i dati delle relative persone fisiche che hanno accesso a ogni specifica Informazione Privilegiata.
6 Nel Registro non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione, di acquisizioni o di altre operazioni straordinarie.
Articolo 4
Modalità di tenuta del Registro
1. Il Registro deve essere tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema accessibile via
Internet/Intranet protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d’accesso e credenziali di accesso.
2. Il Registro deve garantire:
I. la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato ai Soggetti Rilevanti o a soggetti che agiscono a loro nome o per loro conto, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione che svolgono all’interno della Società;
II. l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro; nonché
III. l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro;
3. Il Registro è unico per il Gruppo ed è tenuto dall’Investor Relator (il “Responsabile”), in ottemperanza alle disposizioni di cui all‘allegato 1 del Regolamento di Esecuzione. Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la
tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne
agevolmente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione e la stampa.
4. Nel caso in cui la Società decida di non ritardare la pubblicazione dell’Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all’informazione privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l’informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l’informazione è stata pubblicata.
Articolo 5
Aggiornamento, conservazione e trasmissione dei dati del Registro
1. Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente senza indugio dal Responsabile,
aggiungendo la data e l’ora dell’aggiornamento in questione, qualora:
i. cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell’iscrizione della Persona da una sezione all’altra del Registro;
ii. una nuova persona debba essere iscritta nel Registro in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate;
iii. una persona iscritta nel Registro non abbia più accesso a Informazioni Privilegiate, precisando
la data a decorrere dalla quale l’accesso non ha più luogo.
2. Gli elenchi relativi ai Soggetti Rilevanti iscritti nel Registro sono conservati dalla Società per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
3. Il Responsabile trasmette in forma elettronica non appena possibile il Registro alle Autorità competenti qualora queste ne facciano richiesta via posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la posta elettronica certificata) o, via posta elettronica, all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Articolo 6
Informativa alle persone iscritte nel Registro
1. Subito dopo l’iscrizione di un Soggetto Rilevante nel Registro, il Responsabile provvede a informare lo stesso in merito:
i. alla sua iscrizione nel Registro;
ii. agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall’accesso a Informazioni Privilegiate; e
iii. alle sanzioni applicabili in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.
2. L’informativa è resa per iscritto, mediante invio di posta elettronica certificata, posta
raccomandata o comunicazione a mani.
3. Il Responsabile rende, altresì, noti ai Soggetti Rilevanti già iscritti nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme in forma scritta, inviata via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani, nonché provvede a comunicare l’eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione inviata anch’essa via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani.
4. Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire
la prova e la tracciabilità dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
5. Il Responsabile consegna ai Soggetti Rilevanti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.
Articolo 7
Obblighi delle persone iscritte nel Registro al Responsabile
Ogni persona iscritta è tenuta a:
i. restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura, accettandone così i contenuti, al seguente indirizzo: Xxx Xxxxxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx (XX); e
ii. ottemperare alle disposizioni in essa contenute.
Articolo 8 Trattamento dei dati personali
1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società sarà tenuta a trattare determinati dati personali di tutte le persone iscritte. Questi ultimi, pertanto, sono tenuti a esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo portati a conoscenza di quanto segue:
i. la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
ii. la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
iii. i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di
diffusione dei dati medesimi;
iv. i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
v. il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:
− Titolare: Digital360 S.p.A.
− Responsabile: Xxxxxx Xxxxxxxx
2. Con la consegna all’Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all’Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D. Lgs. n. 196/2003.
Articolo 9 Disposizioni finali
1. Il Responsabile ha il compito di curare l’aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell’esperienza applicativa maturata, sottoponendo all’Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune.
2. Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto a tutte le persone iscritte le modifiche e/o le integrazioni alla Procedura di cui al presente Articolo e a ottenere l’accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 7.
ALLEGATO A – LETTERA DI ACCETTAZIONE
Notifica di iscrizione Registro Insider e informativa sul trattamento dei dati personali degli interessati soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro delle persone che possono avere accesso a informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento 596/2014/EU
La scrivente Digital360 S.p.A. (“Società” o “Titolare”), in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), all’art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento MAR”) nonché al Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 7 del Regolamento MAR (il “Registro”).
La informiamo, ai sensi dell’articolo 18, comma secondo, del Regolamento MAR, che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro per la motivazione comunicatale a mezzo mail.
Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella procedura prevista nella “Procedura relativa alla gestione e alla diffusione di informazioni privilegiate e operazioni sul capitale” che si allega, disponibile anche sul sito xxx.xxxxxxx000.xx.
Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare l’Investor Relator della Società, come di tempo in
tempo indicato sul sito internet della società, alla sezione Investor Relation.
* * * * *
In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice della Privacy”), intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile.
Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei dati personali che verranno inseriti all’interno del Registro, finalità e modalità del loro trattamento, eventuali destinatari terzi degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy.
1. Dati personali trattati
Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare potrà trattare:
(a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
(b) dati fiscali (codice fiscale);
(c) altri elementi di identificazione (numero di telefono personale e elementi identificativi della società di appartenenza).
I dati personali appena menzionati saranno trattati per consentire al Titolare di adempiere ad obblighi imposti ai sensi delle sopra citate disposizioni della normativa europea ed italiana ovvero di ottemperare ad obblighi di natura fiscale e contrattuale.
A tal riguardo La informiamo che l’eventuale mancata o errata comunicazione di tali dati potrebbe determinare, tra l’altro, l’impossibilità per la Società di:
• verificare ed assicurare la corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa europea su cui lo stesso è basato;
• instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale con Xxx, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.
2. Finalità del trattamento
I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell’apposito Registro,
saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
(1) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti dalla normativa italiana ed europea;
(2) adempiere ad obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
(3) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie), anche da parte di un terzo.
Le ricordiamo che per le predette finalità la Società può trattare i Suoi dati senza necessità di acquisire il Suo consenso, in ossequio a quanto prescritto dal Codice della Privacy.
3. Responsabili e incaricati del trattamento
I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità e alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei servizi/prodotti, addetti all'assistenza tecnica dei clienti) e/o, ove nominati, responsabili esterni del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento.
4. Comunicazione dei dati a terzi
Nei limiti delle finalità di cui al precedente Par. 2, i Suoi dati potranno essere comunicati dalla Società alle seguenti persone fisiche o giuridiche:
• ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
• a società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti, per l’adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo contrattuale, del rapporto instaurato con Xxx;
• ai soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi contabili;
• a tutti coloro che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare, il cui elenco è liberamente accessibile e costantemente aggiornato;
• ai manutentori esterni del nostro sistema informativo e/o dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità;
• ai soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (ad esempio, gli istituti di credito, gli spedizionieri ecc.).
In aggiunta, i Suoi dati personali possono essere comunicati tra le società del Gruppo, con modalità confidenziali e restrittive, se richiesto, per scopi strettamente connessi alla gestione ed organizzazione del rapporto contrattuale.
5. Trasferimento all’estero
La informiamo, inoltre, che l’attuale struttura della Società non richiede una circolazione al di fuori del
territorio dell’Unione Europea dei Suoi dati personali.
In tutti i casi in cui il trasferimento all’estero dei dati fosse invece facoltativo, sarà onere della Società richiedere il Suo specifico consenso, ovvero stipulare idonei accordi con i terzi, anche utilizzando le clausole contrattuali standard di volta in volta approvate a livello europeo.
6. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Digital360 S.p.A., con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx 00, Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita IVA 08053820968.
Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgere ogni domanda relativa al trattamento dei Suoi dati personali ed ogni richiesta di esercizio dei diritti che Le sono riconosciuti dal Codice della Privacy, inviando una semplice comunicazione all'indirizzo postale indicato sopra, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo xx@xxxxxxx000.xx.
7. Modalità del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge, e garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.
In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a cinque (5) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato.
Ogni operazione di trattamento sarà svolta da parte della Società in piena conformità alle misure di sicurezza più idonee prescritte dalla normativa applicabile.
La informiamo infine che in qualsiasi momento e senza alcuna formalità potrà esercitare nei confronti
del Titolare i diritti che l’art. 7 del Codice della Privacy Le riconosce, tra cui ottenere:
(a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano – anche se non ancora registrati – e la loro comunicazione in forma intelligibile;
(b) l’indicazione dell’origine dei Suoi dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di utilizzo di strumenti elettronici, degli estremi identificativi dei responsabili e del rappresentante nazionale designato, se necessario, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
(c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Suoi dati;
(d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
(e) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere (c) e (d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, ad eccezione del caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Fermo quanto sopra, Xxx potrà in ogni momento chiedere al Titolare di bloccare i trattamenti dei Suoi dati personali, ad eccezione di quelli direttamente o indirettamente necessari all’adempimento da parte della Società di obblighi di legge o comunque indispensabili alla gestione del Suo rapporto contrattuale.