Allegato 2 - Schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990)
(Allegato 2 - Schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990)
Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”
ACCORDO (ex art.15 Legge 241/90 e ss.mm.ii.)
il Comune di , n.q. di Comune Capofila / Comune Referente dell’Aggregazione
di seguito “Comune”, C.F. – Via/Piazza n. - , nella persona del rappresentante legale - , in qualità di ;
e
l’Università degli Studi di , Dipartimento , Partita I.V.A.
– C.F. - Via/Piazza n. – , nella persona del rappresentante legale o suo incaricato.
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 recante misure Il Ministro dell’università e della ricerca di concerto con Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e in particolare l’art 243, comma 1, che introdotto modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n.205 introducendo il comma 65–septies, il quale stabilisce che “In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione — programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, “dottorati comunali”. I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all’attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all’accreditamento da parte del Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Il Ministro dell’università e della ricerca di concerto con Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale disposizione, il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l’utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando»;
VISTA la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” ed in particolare l’art. 4 (“Dottorato di ricerca”);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l’articolo 19 che prevede l’istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca su conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, “Anvur”);
VISTO il Decreto del Ministero dell’8 febbraio 2013 n. 45, recante il “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e le note a firma del Ministro prot. Il Ministro dell’università e della ricerca di concerto con Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale 436 del 24 marzo 2014 e prot. 11677 del 14 aprile 2017, relative alle linee guida per l’accreditamento dei Dottorati;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca” e il Decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all’aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;
VISTA la nota prot. 3315 del 1° febbraio 2019, con cui il MUR ha emanato le nuove linee guida ministeriali 2019 ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi di dottorato;
VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
VISTO il Decreto ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei “Dottorati comunali”, registrato dalla Corte dei conti – con il n. 2160 del 22/07/2021 n. 2160;
VISTO in particolare l’art. 1 del DM n. 725/2021 che dispone che le aggregazioni di Comuni selezionate dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale mediante bando, nel predisporre le proprie proposte progettuali, si attengono a quanto stabilito nel decreto, con riguardo all’ individuazione delle tematiche di dottorato, alla stipula di specifiche convenzioni con le Università, nonché ai criteri relativi ai contenuti specifici e disciplinari dei “dottorati comunali”;
VISTO l’art. 2, comma 5, del DM 725/2021 che dispone che a seguito dell’individuazione dell’Università, l’aggregazione di Comuni sottoscrive una convenzione ai sensi dell’art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
VISTO il Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”, pubblicato su in data ;
CONSIDERATO che il bando è finalizzato alla selezione di 50 proposte di “dottorati comunali” avanzate dalle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della “Strategia Nazionale delle aree interne” (SNAI), coerentemente con le finalità del Decreto Ministeriale
n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei “Dottorati comunali”;
CONSIDERATO che sono state rese disponibili risorse per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartirsi con apposito decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con il presente bando a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;
CONSIDERATO che le borse di studio sono rivolte a corsi di Dottorato delle Università accreditati da parte del Ministero dell’Università e della ricerca, su conforme parere dell’ANVUR, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del Regolamento di cui al D.M. 8
febbraio 2013, n. 45;
CONSIDERATO che le borse sono da considerarsi come aggiuntive rispetto a quelle già deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Esse sono assegnate utilizzando la graduatoria del
concorso di ammissione al Dottorato stesso, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. Tra i candidati vincitori, in ordine di graduatoria, la Commissione di valutazione verificherà la presenza o meno di progetti di dottorato attinenti alle tematiche previste dal presente avviso che costituisce, conditio sine qua non dell’erogazione delle borse stesse;
PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha effettuato un’analisi dei fabbisogni incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, in coerenza con la strategia d’area;
PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha individuato gli ambiti di interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento;
PREMESSO che l’aggregazione di Comuni ha formulato la “domanda di dottorato” all’Università
, che ha attivato corsi di dottorato xxxxxxxx con gli ambiti di intervento individuati;
PREMESSO che l’Università è presente sul territorio di riferimento dell’Area Interna, nel rispetto del principio di prossimità
Oppure
PREMESSO che in mancanza di una Università che abbia i requisiti di cui ai commi 1 e 3, dell’art. 2 del DM 725/2021 l’aggregazione di Comuni si è rivolta all’Università , che è presente al fuori del territorio dell’Area Interna;
PREMESSO che l’Università ha dichiarato l’interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90;
Considerato che:
- i soggetti in premessa sono soggetti pubblici, Organismi di diritto pubblico e Amministrazioni aggiudicatrici;
- gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- un Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art.15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la collaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 (Premessa)
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo
Art. 2 (Obiettivo)
2.1. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di
collaborazione tecnico scientifica tra l’Aggregazione dei Comuni e l’Università di
, per la partecipazione al Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di
studio per “dottorati comunali”
Art. 3 (Attività ed impegni reciproci)
3.1 In virtù del presente Accordo le Parti provvederanno alla presentazione e realizzazione delle proposte progettuali che saranno oggetto di finanziamento.
In particolare il Comune di in qualità di capofila dell’Aggregazione dei Comuni si impegna:
- a presentare la domanda di finanziamento secondo le indicazioni di cui all’art. 5 del Bando di gara corredata di tutta la documentazione ivi richiesta;
- a promuovere le attività progettuali collaborando con le Università nella realizzazione del progetto.
L’Università si impegna:
- a garantire la realizzazione dei dottorati comunali negli ambiti identificati dalla proposta progettuale finanziata;
- ad assicurare la fruizione da parte del dottorando delle sedi dell’Università e/o di qualificate strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
- a curare con diligenza i rapporti con l’Agenzia per la Coesione ai fini del monitoraggio, controllo e del pagamento da parte dell’Agenzia delle attività progettuali (dottorati comunali);
- a garantire la condivisione dei risultati attesi in termini di definizione, attuazione, studio e monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
Articolo 4 (Referenti)
Il Comune di indica quale proprio referente di progetto il Sign. . L’Università di indica quale proprio referente di progetto il Sign. .
Articolo 5 (Oneri)
Non sono previsti oneri finanziari a carico delle Parti. Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività progettuali saranno a carico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Art. 6 (Durata)
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua stipulazione e avrà durata corrispondente alla conclusione delle attività progettuali.
Art. 7 (Modalità di gestione)
L’Università riceverà dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito del decreto di ripartizione delle risorse adottato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, l’importo di € 60.000,00 (€ 20.000,00 per ognuno dei tre anni accademici) in un’unica soluzione.
Art. 8 (Trattamento dati personali)
Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come adeguato dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.
Art. 9 (Spese contrattuali e registrazione)
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Art. 10 (Trasparenza)
Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell’elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.
Comune di Università di
Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt.2702 e 2704 c.c. e l’art.2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”