CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Città di Spoleto
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
SERVIZI DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE CIG 7257859EB4
Art. 1 - Oggetto dell’Appalto
1. Il presente capitolato disciplina i contenuti formali e sostanziali relativi all’appalto dei servizi di gestione, stampa e notificazione per il tramite del servizio postale delle sanzioni amministrative di competenza del Corpo di Polizia Locale di questa Amministrazione Comunale ivi compreso la fornitura di apposito software, ed il servizio di formazione ed assistenza.
2. Sono incluse nel presente appalto le prestazioni di notifica da effettuarsi all’estero in relazione a violazioni amministrative accertate a carico di obbligati in solido residenti all’estero e proprietari di veicoli con targa estera.
3. Le attività e i servizi di cui al presente appalto devono intendersi riferite a tutte quelle fasi e attività del procedimento sanzionatorio amministrativo che non richiedano l’esercizio di poteri provvedimentali pubblici o specifiche qualifiche richieste dalla normativa vigente.
4. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di cui al comma 12 dell'art. 106 del codice, ovvero , qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 2 - Durata dell’appalto
1. Il presente appalto ha una durata di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di anticipata esecuzione nelle more della stipula del contratto, dalla data del verbale di consegna del servizio da redigersi a cura del direttore dell’esecuzione.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante avvalersi della possibilità di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016; la proroga “tecnica” è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
ART. 3 - Modalità di aggiudicazione dell’appalto
1. L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta e con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. A tal fine, nel disciplinare di gara, sono indicati i criteri di valutazione, il relativo punteggio e le modalità di attribuzione dello stesso.
3. La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
Art. 4 - Parametri informativi
1. Al fine di consentire agli operatori economici interessati di formulare la propria offerta tecnico – economica, si ritiene di dover fornire adeguati parametri quali-quantitativi sul servizio oggetto di appalto.
2. In particolare si ritiene di dover evidenziare quanto segue:
- numero uffici preposti alla gestione dei procedimenti sanzionatori: 1;
- numero postazioni di lavoro relative alla gestione dei procedimenti sanzionatori: 3/4;
- numero medio annuo di violazioni al codice della strada notificate, nell’ultimo triennio, mediante il servizio postale in Italia: 20.000;
- percentuale media annua, nell’ultimo triennio, delle violazioni al nuovo codice della strada, pagate senza invio a notifica per il tramite del servizio postale: 3.000.
3. Il Corpo di Polizia Locale opera accertamenti di violazione al nuovo codice della strada anche attraverso i seguenti sistemi di controllo:
Tipologia | Quantità | Fornitore | Media annua accertamenti nel triennio ’14-’15- ‘16 |
(autovelox) | 25083 | Project Automation s.p.a. | 8350 |
(Varco ZTL) | 15726 | Project Automation s.p.a. | 5250 |
ATX 1016 | Sodi Scientifica s.p.a. | 340 |
ART. 5 - Procedure in essere e migrazione dei dati
1. Le ditte concorrenti dovranno indicare nella proposta tecnica le modalità attraverso le quali saranno importati, nella nuova procedura software proposta, tutti i dati relativi ai procedimenti gestiti con la procedura attualmente in esercizio, indicando modalità e tempistiche della migrazione degli stessi.
2. A tal fine si rappresenta che la struttura dei tracciati record utilizzati è quella indicata negli allegati al presente capitolato (All. X, X, X, X, X, X, X, X).
3. Sarà onere della stazione appaltante mettere a disposizione tutti i tracciati oggetto di migrazioni e le condizioni tecniche per effettuare tale migrazione.
4. E' onere dell'Aggiudicatario porre in essere tutte le attività di migrazione dati. A chiusura contrattuale, l'Aggiudicatario dovrà inoltre fornire tutto il supporto necessario alla ditta subentrante per poter effettuare la migrazione dati necessaria dal proprio software al nuovo. Il supporto comprende anche la fornitura dei tracciati record per la decodificazione e comprensione dei dati presenti sulla banca dati.
Art. 6 – Valore stimato dell’appalto
2. In ogni caso, al fine di quantificare in via presuntiva il valore dell’appalto si rappresenta che, considerato il corrispettivo unitario posto a base d’asta di cui al successivo art. 12, la stima annua presunta di 22.000 verbali (da inviare a notifica per il tramite del servizio postale) e la durata dell’appalto, il valore dello stesso è stimato in complessivi € 1.342.000,00, iva esclusa, di cui :
• presunti € 550.000,00 oltre IVA per il servizio di che trattasi;
• presunti € 792.000,00 per le spese postali (di affrancatura, spedizione e notifica) non soggette ad IVA e anticipate dall'aggiudicatario e rimborsate dal Comando di Polizia Municipale di Spoleto al momento della fatturazione.
Art. 7 - Descrizione generale dei servizi oggetto di appalto
1. Con il presente appalto il Corpo di Polizia Locale mira ad implementare una nuova ed innovativa filosofia gestionale che sia in grado di ottimizzare i processi e l’utilizzo delle risorse umane.
2. In particolare, si punta a definire un processo circolare attraverso il quale venga a delinearsi un sistema gestionale completo e innovativo.
3. La molteplicità di fasi endoprocedimentali che caratterizzano il procedimento sanzionatorio, infatti, richiedono una loro integrazione nell’ambito di un unico processo gestionale che dovrà vedere nella procedura gestionale presso il Comando il cuore di un articolato sistema procedimentale.
4. L’intera architettura, infatti, dovrà basarsi sul data base residente presso il Comando di Polizia Locale che, implementato attraverso le attività di data entry, dovrà essere costantemente sincronizzato con i flussi informativi relativi alle diverse ed ulteriori fasi del procedimento.
5. Requisito fondamentale e vincolante della proposta gestionale da rimettere a cura dei concorrenti è la previsione di un sistema di dialogo sincronico tra il data base residente presso il Comando e il flusso informativo proveniente dall’operatore aggiudicatario del presente appalto. In particolare, gli esiti delle attività oggetto di appalto devono confluire sul data base residente presso il comando attraverso flussi di informazioni che determinino sincronico aggiornamento del data base residente, senza che possa configurarsi un rapporto client / server o web tra appaltatore e data base del Comando di Polizia Locale.
La soluzione proposta dal concorrente deve comunque essere compatibile con la tecnologia nel Comune.
6. In questa prospettiva, le ditte concorrenti dovranno formulare una proposta tecnica che sia in grado di interpretare in termini concreti le esigenze rappresentate nel
presente capitolato, assicurando la realizzazione di un’architettura gestionale che soddisfi tre fondamentali requisti:
- piena legittimità delle soluzioni gestionali proposte;
- massima automazione dei processi con conseguente deflazione del carico lavorativo degli operatori;
- massima monitorabilità dei processi e rapidità dei flussi informativi.
7. Sulla base di questa visione sistemica, i concorrenti dovranno articolare una proposta tecnica che descriva compiutamente l’architettura gestionale oggetto di offerta che dovrà contemplare almeno i seguenti contenuti essenziali
- conservazione e alimentazione del data base delle violazioni (data entry e scannerizzazione di tutti gli atti entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dei dati): l’operatore economico dovrà compiutamente illustrare le modalità attraverso le quali l’archivio informatico dei procedimenti sanzionatori attualmente in essere verrà migrato nella nuova procedura. Inoltre, dovranno essere dettagliatamente illustrate le modalità attraverso le quali il data base delle violazioni verrà alimentato, con particolare riferimento a tutte le modalità di accertamento delle violazioni. In particolare, la proposta gestionale dovrà dare evidenza della puntuale integrazione con il flusso dei dati proveniente dal centro di controllo dei sistemi elettronici di accertamento e la coerenza con l’intero processo gestionale.
- fornitura di blocchi di preavvisi e verbali di contestazione immediata relativi a violazioni al nuovo codice della strada. Ciascun preavviso o verbale dovrà essere costituito da almeno tre copie a ricalco e corredato di bollettino postale per il pagamento. Le caratteristiche grafiche e i contenuti saranno indicati dalla stazione appaltante. L’appaltatore dovrà provvedere ad eventuali modifiche dei contenuti che dovessero essere disposte dalla stazione appaltante in vigenza di contratto, con esclusione del materiale già fornito.
- stampa, confezionamento e imbustamento di tutti i verbali di contestazione da inviare a notifica per il tramite del servizio postale ed eventuale nuova notifica dei verbali non notificati, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del file contenente i verbali da notificare (ovvero nel termine minore qualora offerto in sede di gara);
- acquisizione di informazioni anagrafiche presso i comuni di residenza dei destinatari dei verbali non notificati compresi gli emigrati secondo modalità che saranno concordate con il Comando di P.M. ;
- ristampa dei verbali dei destinatari che hanno variato la residenza per la consegna ai messi notificatori del Comune di residenza o nuovamente al servizio di postalizzazione;
- il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. commesse da veicoli con targa estera o comunque da soggetti trasgressori/obbligati in solido o locatari con residenza estera, viene effettuato seguendo la medesima logica di lavorazione secondo tempi concordati e comunque in linea con le previsioni legislative;
- gestione delle diverse forme di pagamento ammissibili dalla legge ai sensi dell’ art. 2-bis del Decreto Legge 193/2016 oltre a quelle stabilite dal Comando di
P.M.;
- monitoraggio e rendicontazione delle attività di notifica mediante il servizio di postalizzazione e dei pagamenti, con creazione delle immagini in formato digitale e conseguente registrazione degli esiti mediante aggiornamento del data base (archiviazione elettronica e fisica degli atti) entro 7 giorni dalla data di ricezione dei dati dai soggetti notificatori;
- restituzione al Comando degli atti non notificati dal competente soggetto notificatore con indicazione dei motivi di mancata notifica e degli atti che non sono rinotificabili dopo aver esperito ogni utile tentativo .
- archiviazione fisica (data entry), digitale ed aggiornamento di tutti gli atti del procedimento di contestazione per violazioni al Nuovo Codice della Strada e segnatamente: preavvisi di accertamento, verbali di contestazione e relative immagini, ricevute di pagamento, comunicazioni dati del conducente, comunicazioni di locazione e/o reintestazione, comunicazione di avvenuta notifica dell’accertamento da parte dei messi notificatori. L’appaltatore dovrà provvedere a garantire la dematerializzazione e conservazione sostitutiva di tutti gli atti procedimentali in conformità a quanto previsto dagli art. 43, 44 e 44bis del
D. Lgs 82/2005 e relative disposizioni attuative. I predetti dati dovranno essere conservati secondo le tecniche che saranno fornite dalla stazione appaltante.
- per quanto riguarda l’archiviazione fisica, dovranno essere confezionate scatole numerate dei documenti relativi all’atto (es. AR degli atti, CAD non ritirate e AR delle CAD, ecc.), dei relativi bollettini di pagamento laddove presenti e loro conseguente spedizione al Comando di P.M. ;
- scansione ed aggiornamento della banca dati del Comando con immagini digitalizzate di tutti gli atti cartacei relativi ai preavvisi ed ai verbali ;
- elaborazione dei dati propedeutici alla riscossione coattiva e alle ingiunzioni di riscossione delle violazioni al Nuovo codice della Strada;
- stampa ed invio di lettere di sollecito di pagamento del verbale prima della formazione dei ruoli esattoriali ;
- dovrà, in ogni caso, essere garantita la tracciabilità dei lotti in lavorazione;
- adeguata previsione di sistemi di sicurezza e politiche di back-up idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati gestiti e la loro incorruttibilità e integrità. A tal fine si precisa che è condizione necessaria e vincolante che il data base dei dati relativi all’intero processo sia residente presso il Comando di Polizia Locale;
- Attività di formazione iniziale per il personale preposto alle attività di gestione del procedimento sanzionatorio;
- servizio di garanzia, assistenza e manutenzione del software fornito, per tutto il periodo contrattuale che sia idonea a dare immediata soluzione a qualsiasi problema gestionale o difficoltà di utilizzo. L’assistenza dovrà essere strutturata per fornire costante supporto telefonico e/o con altre modalità;
- Supporto tecnico operativo per tutta la durata dell’appalto;
- E' onere dell'aggiudicatario provvedere a sua cura e spese, alla riconfigurazione ed adeguamento, anche di tipo evolutivo, dell'applicativo per esigenze di tipo normativo o organizzativo dell'ente.
L’offerta tecnica dovrà evidenziare lo sviluppo delle diverse fasi procedimentali e le modalità di concreta esecuzione, sottolineando i parametri di affidabilità tecnico – giuridica e i profili di aderenza alle esigenze di cui al presente capitolato.
8. Oltre ai contenuti minimi sopra descritti, sarà facoltà degli operatori economici concorrenti presentare proposte migliorative dei servizi, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. In tal caso dovranno essere proposte soluzioni migliorative che abbiano effettiva aderenza funzionale all’oggetto dell’appalto, denotando un effettivo e concreto incremento dei livelli di servizio e delle prestazioni generali e contribuendo a realizzare un sistema ampio ed integrato a supporto del Corpo di Polizia Locale. È condizione essenziale che qualsiasi soluzione proposta non comporti alcun onere economico aggiuntivo per la stazione appaltante, sia in termini diretti che indiretti (canoni, utenze, ecc.). Non verranno prese in considerazione proposte migliorative che non abbiano una relazione diretta con i servizi oggetto di appalto o che si sostanziano in forniture di beni e servizi avulsi dal contesto gestionale proprio dell’oggetto dell’appalto.
Art. 8 - Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
1. L’appaltatore deve effettuare, prima dell’attivazione del servizio, le necessarie procedure informatiche di interfacciamento dei dati e di eventuali applicativi con la procedura gestionale in essere presso il Comando (PIEMME GRANDI UTENTI), in conformità alle prescrizioni di cui al presente capitolato. Tali attività dovranno risultare da apposito verbale nel quale dovrà essere data puntuale specificazione delle attività eseguite e garantita l’integrità dei dati.
2. L’appaltatore è direttamente responsabile verso terzi e verso il Comune appaltante per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle prestazioni, con esonero del Comune stesso da ogni responsabilità.
3. L’appaltatore deve effettuare, a propri costi ed oneri, tempestivamente eventuali modifiche di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni, per adeguarli all'emanazione di eventuali nuove norme o alle esigenze del comando di polizia locale, concordemente alle indicazioni del comando stesso.
Art. 9. Osservanza contratti collettivi di lavoro ed ulteriori oneri
1. L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, degli accordi integrativi degli stessi, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi.
2. Ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità, il Comune di Spoleto verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Spoleto si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
3. Inoltre ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Legalità l'Appaltatore dovrà comunicare
tempestivamente al Comune di Spoleto ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
Art. 10 - Obblighi del Comune
La stazione appaltante metterà a disposizione tutti i tracciati record necessari a consentire le operazioni di migrazione di cui al precedente articolo 5 e a fornire il supporto tecnico dei propri uffici per consentire la migrazione dati e l’implementazione delle procedure oggetto di aggiudicazione.
Art. 11 - Attivazione del servizio
1. I servizi oggetto di appalto dovranno essere avviati entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di anticipata esecuzione nelle more della stipula del contratto, dalla data del verbale di consegna del servizio da parte del direttore dell’esecuzione.
2. In caso ritardo rispetto al termine sopra indicato, imputabile all’appaltatore, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 15, ferma restando la facoltà della stazione appaltante dichiarare la risoluzione del contratto e incamerare la cauzione definitiva, con affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui i ritardi fossero imputabili alla stazione appaltante, il termine di giorni 30 (trenta) decorrerà dal realizzarsi di tutte le condizioni tecnico – amministrative per l’attivazione dei servizi.
3. L’appaltatore andrà esente da responsabilità anche nel caso in cui, per responsabilità della stazione appaltante, i servizi dovessero essere attivati in fasi e tempi diversi.
Art. 12 - Importo a base d’asta
1. Il compenso unitario a base di gara, soggetto a ribasso, è determinato in € 5,00 (cinque/00) oltre IVA – se ed in quanto dovuta - per ciascun verbale di contestazione delle violazioni stampato e inviato alla notifica in Italia o all’estero per il tramite del servizio postale e per ogni volta in cui tale operazione avviene, anche per il medesimo verbale.
2. Detto compenso retribuisce tutti gli oneri dell’appaltatore per le prestazioni dovute, escluse le spese di affrancatura postale per ogni attività di notifica in Italia e all’estero e per le eventuali CAD (Comunicazioni di avvenuto deposito) e CAN (Comunicazioni di avvenuta notifica) connesse alla contestazione del verbale che saranno anticipate dall’appaltatore e rimborsate dalla stazione appaltante sulla base di rendicontazione analitica delle stesse.
3. Gli oneri procedimentali ed economici relativi alle notifiche per il tramite di messi notificatori di altri Comuni e per spese di affrancatura sostenute dai messi stessi restano a carico della stazione appaltante. In caso di necessità di rinotifica del verbale mediante il servizio postale, questa sarà considerata, ai fini del corrispettivo, come nuova notifica.
4. Nessun compenso sarà riconosciuto all’appaltatore per i verbali di accertamento, contestati o non contestati, che siano oggetto di pagamento da parte del trasgressore prima dell’invio a notifica per il tramite del servizio postale.
5. Resta fermo che il presente appalto deve intendersi a misura e il corrispettivo verrà
determinato esclusivamente in ragione degli atti effettivamente postalizzati.
Art. 13 - Modalità e termini di pagamento
1. Al termine di ogni mese l’appaltatore trasmette al responsabile del procedimento il riepilogo quali-quantitativo delle prestazioni eseguite, dettagliando il numero dei verbali di contestazione inviati per la notifica per il tramite del servizio postale, nonché un separato rendiconto analitico delle spese postali sostenute ed anticipate per conto della stazione appaltante.
2. Il Responsabile del procedimento, esperiti i necessari controlli e verificata la regolarità dei rendiconti mensili, ovvero segnalate eventuali incongruenze, vista i rendiconti e autorizza l’emissione delle relative fatture per il corrispettivo dell’appalto e per il rimborso delle spese postali.
3. Ricevuta l’autorizzazione, l’appaltatore emette fatture, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite.
4. In caso di contestazioni sulla coerenza e correttezza del rendiconto, l’appaltatore potrà essere comunque autorizzato ad emettere fattura in relazione alle prestazioni rispetto alle quali sia riconosciuta la correttezza del rendiconto, salvo eventuale conguaglio.
5. Il pagamento avviene a mezzo di bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle fatture. Le spese di bonifico sono a carico dell'Appaltatore.
Art. 14 - Adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge n. 136 del13.08.2010 e s.m.i. Nello specifico, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte.
Art. 15 - Penalità e risoluzione del contratto
1. Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento dei servizi o nell’adempimento degli oneri posti a carico dell'Appaltatore, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invierà all'Appaltatore, tramite P.E.C, formale contestazione scritta assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni.
2. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, la Stazione appaltante procederà direttamente all’applicazione delle
penali di cui al seguente schema ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate:
N | Fattispecie | penale |
1 | Tardiva attivazione del servizio rispetto al termine indicato al precedente art. 11 | € 200,00 per ciascun giorno di ritardo per max 30 giorni |
2 | Parziale attivazione del servizio | € 200,00 per ciascun servizio non attivato rispetto agli obblighi contrattuali |
3 | Omessa postalizzazione | € 100,00 per ciascun atto non postalizzato, oltre all’importo della sanzione non riscossa |
4 | Tardiva postalizzazione rispetto al termine contrattuale | € 50,00 per ciascun atto |
5 | Omessa assistenza tecnica | € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale |
3. L’importo delle penali sarà detratto dal primo pagamento utile nei confronti dell'Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'Appaltatore.
5. In ogni caso è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che la stazione appaltante riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell’Amministrazione, compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall’Ente.
Art. 16 - Cauzione Definitiva
1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di
penalità l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo a lui spettante.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Appaltatore. In tale ipotesi il Direttore dell'Esecuzione, informato il Responsabile del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Fornitore assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
b. mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo del Comune di Spoleto;
c. perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
d. cessione del contratto;
e. effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
f. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto;
g. fallimento dell'Aggiudicatario;
f. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
i. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
l. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
3. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo relativo alle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni
caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 16.
4. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, salvo l’eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.
6. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso l’appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.
7. Si applica l’art. 110 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Art. 18 - Subappalto
1. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto. Ai sensi dell'art. 105 c.6 del decreto sopra richiamato, qualora il concorrente intende avvalersi dell'istituto del subappalto, è obbligatoria l'indicazione in sede di offerta della terna dei subappaltatori. Questi ultimi, ai sensi dell'art. 80 del codice, devono rendere la dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo medesimo. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, pertanto l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti al rispetto degli adempimenti ivi previsti.
2. In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. Il Comune di Spoleto, ai sensi del Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto con la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 (allegato al presente contratto), vieterà subappalti a favore delle imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.
4. E' fatto comunque obbligo all’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
5. Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del codice dei contratti.
7. L’attività di postalizzazione attraverso gestore del servizio universale di notifica degli giudiziari Poste Italiane spa, o altro fornitore del servizio che potrà essere individuato dalla stazione appaltante, non si considera quale subappalto.
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto e del credito
1. E’ vietata la cessione (anche parziale) del contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico del Fornitore.
Art. 20 - Trattamento dati sensibili
1. L’appaltatore opererà nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/03) e della vigente regolamentazione comunale in materia. A tal fine dovrà essere posta particolare cura relativamente alla documentazione riservata.
2. L’amministrazione appaltante provvederà a nominare la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari, sensibili e giudiziari) a mezzo provvedimento che la ditta sottoscriverà per accettazione.
Art. 21 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
1. Non sono rilevabili, nello svolgimento del servizio, rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D. Lgs. 81/2008) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza specifici per il presente appalto.
Art. 22 – Codice di comportamento
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019,” a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art. 32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C.
n.45 del 02.03.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.
Art. 23 – Protocollo di Legalità
In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Spoleto.
In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Appaltatore, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011.
L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca dell'appalto e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di appalto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione:
- Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).
- Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
- Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
- Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
- Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
- Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
Art. 24 - Trattamento dati personali
1. Il Comune di Spoleto informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento dei dati giudiziari avviene secondo quanto stabilito dal “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune di Spoleto” adottato dal Consiglio comunale con la deliberazione n° 72 dell’8 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L’ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall’articolo 13 del “Codice dei contratti pubblici” e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del Tuoel.
Art. 25 - Foro competente
1. Ogni controversia che possa sorgere relativamente alla esecuzione o alla
interpretazione del presente contratto sarà devoluta al Foro di Spoleto.
2. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 26 - Richiami normativi
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel bando e nel capitolato speciale, si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 50/2016, gli atti attuativi dello stesso, le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.
2. Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.
Art. 27 - Domicilio dei contraenti
1. Il Comune di Spoleto ha domicilio presso la propria sede legale presso la residenza comunale sita in Spoleto, xxxxxx xxx xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), L’appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti, dall’avvio del servizio e fino alla sua scadenza, presso la propria sede legale qualora questa sia stabilita nel Comune di Spoleto. Nel caso in cui la sede legale sia stabilita fuori comune, l’appaltatore elegge domicilio presso la residenza municipale di Spoleto.
Art. 28 - Forma di manifestazione della volontà - Spese contrattuali
1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’affidatario.
Allegati:
A – Bollettini Incassati B – Bonifici
C – Rendicontazione Data Entry D – Rendicontazione DE126bis E – Rendicontazione Notifiche
F – Rendicontazione pagamenti G – Rendicontazione Spedizioni
H – Rendicontazioni Caratteristiche
Il Dirigente
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx