USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI BRENDOLA Provincia di Vicenza |
AREA TECNICA
ORIGINALE
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.142 del 25-08-09
Registro Generale n.466
Oggetto: CONCLUSIONE OPE LEGIS DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON ENEL RETE GAS SPA, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER GARA D'APPALTO.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
PREMESSO CHE :
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 21 aprile 2009, esecutiva, veniva fra l’altro stabilito di procedere all’indizione della gara d’appalto, in tempi brevi, per l’affidamento del servizio di distribuzione del Gas metano ;
- per l’espletamento della procedura di gara è opportuno avere un supporto legale con una attenta attività di studio (comprensiva di ricerca di precedenti giurisprudenziali e di prassi amministrativa) al fine di elaborare una disciplina normativa che regolamenti astrattamente la ricca (e non facilmente prevedibile) casistica che in concreto potrà presentarsi;
- a tal scopo è necessario avvalersi della consulenza di uno studio legale per fornire assistenza legale e conclusivo parere legale agli Uffici;
- è stato interpellato allo scopo lo Studio Legale dell’avvocato Xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx (che fornisce consulenza in materia di servizi anche all’ANCI );
- il suddetto Studio Legale si è detto disponibile a procedere all’espletamento della consulenza per il compenso di Euro 1.031,35 (comprensiva di CPA, IVA e ritenute IRPEF);
VISTO il "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l'accesso al pubblico impiego", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.481 del 13.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni, fra le quali (ex delibera di Giunta n. 182 del 30.10.2008) la facoltà di procedere ad affidamenti diretti per incarichi con compensi inferiori a
10.000 Euro, senza necessità di procedere a valutazioni comparative fra diverse proposte (cfr. art. 59 -Procedimento per l’affidamento degli incarichi): Sono esclusi dalla procedura comparativa gli incarichi per i quali si prevede una spesa complessiva non superiore a € 10.000,00, IVA ed eventuali contributi esclusi, in quanto si ritengono ricadenti nella categoria degli incarichi di modico valore.”);
ATTESO che nel contratto d’opera professionale gli elementi caratterizzanti sono dati sia dal carattere intellettuale della prestazione sia dall’oggetto della prestazione che coincide con il compimento di un’attività indipendentemente dal risultato raggiunto;
VISTI i commi 18, 55 e 56 dell'art. 3 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 i quali dettano norme in tema di affidamento di incarichi a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato in conformità al Programma degli incarichi di studio, di ricerca e consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione per l’anno 2008, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26.06.2008, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08.02.2008, esecutiva, avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio annuale di previsione esercizio 2008, del bilancio pluriennale triennio 2008-2010, della relazione previsionale e programmatica 2008-2010 e relativi allegati";
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 11 e 42. Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- l’art. 1, commi 9, 56, 57 e 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- l’art. 7, comma 6, X.Xxx. 165/2001;
- l’art. 110, comma 6, X.Xxx. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 2222, 2229 e 2230 del codice civile e l’art. 409, comma 3, n. 3, codice di procedura civile;
DETERMINA
1. di incaricare lo Studio Legale dell’avvocato Xxxxxxx xxxxxxxx da Vicenza della consulenza e fornitura di parere legali per l’espletamento della gara di appalto per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano.
2. di impegnare, quindi, a tal scopo sul Capitolo 1086 “Prestazioni professionali,studi e progettazioni” la somma di
Euro 1.031,35 (comprensiva di CPA, IVA e ritenute IRPEF);
3. di provvedere alla liquidazione del dovuto, su presentazione di apposita indicazione fattura da parte dell’incaricato;
Il Responsabile dell’Area Tecnica xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
Brendola li
Capitolo | CP R Anno Impegno n° Accertamento n° | Euro |
Il Responsabile del Servizio Finanziario
XXXXX XXXXXXXXXX
Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
SEGRETERIA ALBO SERVIZI SOCIALI BIBLIOTECA RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI | TECNICO ECOLOGIA DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA PERSONALE AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO |
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 26-08-2009 per 15 giorni consecutivi IL SEGRETARIO COMUNALE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX |
COMUNE DI BRENDOLA Provincia di Vicenza |
AREA TECNICA
ORIGINALE
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.150 del 03-09-09
Registro Generale n.479
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 142 DEL 25.08.2009 "INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL TERRITORTIO COMUNALE" - INTEGRAZIONE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
PREMESSO CHE con propria determinazione n. 142 del 25.08.2009 è stato incaricato lo Studio Legale dell’avvocato Xxxxxxx Xxxxxxxx di Vicenza per l’esame e la consulenza della documentazione relativa all’espletamento della gara di appalto per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, impegnando contestualmente sul Capitolo 1086 “Prestazioni professionali,studi e progettazioni” la somma di Euro 1.031,35 (comprensiva di CPA, IVA e ritenute IRPEF);
RITENUTO di meglio precisare il supporto normativo a fondamento dell’incarico;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATO l’art. 7, comma 6, del D.L.vo 30.03.2001, n. 165, che dispone che “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ”;
RILEVATO che, molto utile, ai fini della corretta individuazione della tipologia di incarichi è la distinzione operata dalla Corte dei Conti nella Delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05.
Secondo la Corte, infatti, “gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal
d.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (v.
al riguardo anche l’art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n.338, secondo cui gli incarichi di studio sono adempiuti con la consegna dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti […] entro il termine stabilito dalla lettera d’incarico. I risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e del prodotto finale della stessa”)..
Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.
Il contenuto degli incarichi (…) coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229-2238 del codice civile”.
ATTESO che il Consiglio Comunale di Brendola, in data 27.03.2009, ha programmato il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza per l’anno 2009;
DATO ATTO che l'art. 3, comma 56 della Legge n. 244/2007 – c.d. Legge finanziaria 2008 - prevede che siano fissati nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo cui per esigenze cui non può farsi fronte con il personale in servizio, l’Amministrazione può conferire incarichi individuali - con contratti di lavoro autonomo professionale, di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa – ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
RILEVATO che in ordine all’affidamento dell’incarico in parola sussistono tutti i requisiti normativamente previsti, in quanto:
a) l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) in questa sede si accerta l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento;
c) la prestazione è di natura altamente qualificata, in quanto è affidata ad uno studio legale esperto in materia;
d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
RITENUTO necessario, pertanto, ricorrere ad un incarico esterno al fine di garantire un adeguato supporto all’ufficio nell’espletamento dei compiti relativi ai servizi menzionati;
Visto l’art. 56 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo cui “Le tipologie di incarichi previsti dal presente regolamento sono le seguenti: attività di consulenza ai fini di manifestazione di pareri legali … [omissis];
ACCERTATO che l’affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano le condizioni della straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare e, nel caso de quo, le carenze del personale addetto, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
CONSIDERATO, in ordine alla natura dell’instaurando rapporto, che:
- il prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
RILEVATO che nell’incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata specializzazione universitaria, trattandosi di incarico a soggetto laureato e dotato di particolare esperienza nella materia;
ATTESO che nel contratto d’opera professionale gli elementi caratterizzanti sono dati sia dal carattere intellettuale della prestazione sia dall’oggetto della prestazione che coincide con il compimento di un’attività indipendentemente dal risultato raggiunto;
RITENUTO che la previsione di cui all'articolo 17, comma 30, del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui sono da sottoporre a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e gli atti e contratti concernenti
studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sia immediatamente applicabile agli enti locali in quanto:
- in applicazione della legge costituzionale 3/2001, non esistono più forme di controllo preventivo di legittimità esterno sugli atti, qualunque sia il loro oggetto, degli enti locali. E la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 131/2003, esercita solo un controllo successivo di natura collaborativa;
- quanto al tenore letterale della norma, sebbene le due nuove lettere dell'articolo 3, comma 1, della legge 20/1994 non limitino espressamente il loro campo di azione alle amministrazioni dello Stato, esse sono pur sempre contenute in una norma che contiene la disciplina di un tipo di controllo che non riguarda gli enti locali. La sede della materia, dunque, esclude l'estensione della riforma alle autonomie locali;
- è vero che per quanto riguarda gli studi e le consulenze, l'articolo 1, comma 9, della legge 266/2005 si riferisce espressamente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, tra le quali rientrano gli enti locali. Ma è anche vero che si è in presenza di un'estrapolazione da un contesto più ampio, valutato il quale si dimostra che l'articolo 1, comma 9, della legge 266/2005 non è applicabile agli enti locali. La dimostrazione sta nel contenuto dell'articolo 1, comma 12, della medesima legge 266/2005: “Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale”;
- la combinazione, allora, tra articolo 3, comma 1, della legge 20/1999 e articolo 1, commi 9 e 12, della legge 266/2005 dimostra che la disciplina introdotta dal d.l. 78/2009 è testualmente estranea agli enti locali. Tra l'altro, l'articolo 1, comma 173, sempre della legge 266/2005 conferma l'assunto, nello stabilire che “Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione”. Non solo: il regime particolare degli incarichi esterni degli enti locali, previsto dall'articolo 3, commi 18 e da 54 a 57, della legge 244/2007 non prevede in alcun modo il controllo preventivo di legittimità della magistratura contabile;
- La Corte dei Conti, come conferma il già visto articolo 1, comma 173, della legge 266/2005, compie esclusivamente un controllo successivo (non preventivo, effettuato dopo l'adozione degli atti, non prima) e sulla gestione (relativo, cioè, in particolare agli effetti gestionali, non agli aspetti di legittimità, che vengono in considerazione nell'ambito dell'esercizio dell'azione di responsabilità). E tali aspetti sono del tutto coerenti con l'articolo 148 del d.lgs 267/2000, che attribuisce alla Corte dei conti (attraverso le sezioni regionali di controllo, come specifica la legge 131/2003) esclusivamente una funzione di controllo successivo e “sulla gestione”, avente, cioè, ad oggetto la gestione una volta che si sia conclusa.
CONSIDERATO, per quanto predetto, che non vi sono norme specifiche tali da giustificare l'insorgenza in capo ai comuni dell'obbligo di trasmettere i provvedimenti di incarico di collaborazione esterna alla Corte dei conti, ai fini del controllo preventivo di legittimità. Al contrario, le vigenti disposizioni, lette in un contesto coordinato, confermano che tale obbligo per gli enti locali è del tutto inesistente e che continua ad applicarsi il regime normativo di cui all'articolo 3, commi 18 e da 54 a 57, della legge 244/2007.
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 7, comma 6, X.Xxx. 165/2001;
- l’art. 110, comma 6, X.Xxx. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 2222, 2229 e 2230 del codice civile e l’art. 409, comma 3, n. 3, codice di procedura civile;
DETERMINA
4. di integrare la propria precedente determinazione n. 150 del 25.08.2009 con le indicazioni riportate nella narrativa che precede e qui integralmente richiamate;
5. di pubblicare, ai sensi dell’art. 3, comma 54, legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul sito web del Comune di Brendola un estratto del presente provvedimento e della determinazione n. 142 del 25.08.09, nel quale sia evidenziato il soggetto percettore, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato.
Il Responsabile dell’Area Tecnica XXXXXXX XXXXXX
Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
SEGRETERIA ALBO SERVIZI SOCIALI BIBLIOTECA RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI | TECNICO ECOLOGIA DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA PERSONALE AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO |
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all’Xxxx Xxxxxxxx a partire dal giorno 03-09-2009 per 15 giorni consecutivi IL SEGRETARIO COMUNALE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX |