COLF: I NUOVI CONTRATTI - I NUOVI CONTRIBUTI
COLF: I NUOVI CONTRATTI - I NUOVI CONTRIBUTI
DA QUEST’ANNO INTERESSI LEGALI DIMEZZATI
ANNO XXXVII N. 397 - GENNAIO 2015 - € 5,00 in Italia - MENSILE
FISCO PENSIONI CASA
Xxxxxxx R.O.C. - Poste Italiane Spa Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004, n. 46), art. 1, comma 1, Roma - Aut. n. 134/2007
Sarà più facile licenziare, ma il Governo promette “tutele crescenti” a chi perde il lavoro - Un vou- cher (buono in denaro) per pagare chi trova un nuovo impiego al lavoratore licenziato - In Gazzet- ta Ufficiale il cosiddetto “Jobs act” - Approvati dal Governo i primi due decreti delegati
SUL LAVORO
LA LEGGE
ISSN 1591-0466
SGRAVI ALLE IMPRESE
PUBBLICO IMPIEGO
Le novità in vigore dal 2015 dopo l’approvazione della Legge di stabilità - Spiegata la portata pratica del prov- vedimento, costituito da un unico articolo con 753 com- mi, mal scritto e spesso indecifrabile per i naturali de- stinatari (i cittadini) e per chi è chiamato ad applicarlo
I lavoratori possono decidere di
ricevere mensilmente le somme accantonate per il TFR, ma non conviene perché si pagano più tasse: meglio richiedere anticipi in caso di bisogno
IN BUSTA PAGA
LIQUIDAZIONE
Aumentato l’assegno per pagare l’asilo nido o una baby sit er
Bonus bebé alle neo mamme (l’importo dipende dal reddito) ed altre misure per le famiglie
Artigiani, commercianti lavoratori dell’agricoltura: l’aumento dei contributi
Più contributi anche dai lavoratori iscritti al a gestione separata
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LE SCADENZE DA NON DIMENTICARE
F I S C O P R E V I D E N Z A
Mercoledì 7 gennaio
ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA - Per le comunicazioni online sui rapporti di lavoro (instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione) da effettuare da questa data va utilizzato il nuovo modello «UnilavCong» (instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione). Rispetto a quello ordinario (Unilav), il nuovo modello presenta una sezione «altri datori di lavoro», in cui vanno indicati i datori di lavoro interessati all’assunzione congiunta, e il luogo di conservazione del contratto di lavoro (decreto n. 85/2014 e nota prot. 1471/2014 del ministero del lavoro).
Sabato 10 gennaio
Giovedì 15 gennaio
RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per la regolarizzazione degli adempimenti (omes- si, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 dicembre con l’applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi dell’1% annuo calcolati per ogni gior- no di ritardo dal 17 al 31 dicembre 2014 e dello 0,5% dal 1° gennaio 2015 fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito.
I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i se- guenti: 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 1991 – Interessi sul ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.
IMU e TASI - RAVVEDIMENTO OPEROSO - Chi non ha pagato l’IMU entro la scadenza del 16 di- cembre scorso può regolarizzare entro questa data usufruendo della sanzione ridotta del 3%. So- no inoltre dovuti gli interessi legali calcolati al tasso dell’1% per ogni giorno di ritardo dal 17 al 31 dicembre 2014 e dello 0,5% dal 1° gennaio 2014 fino al giorno in cui viene eseguito il versamen- to del saldo. Per le modalità di pagamento si rimanda a quanto precisato nel numero di dicem- bre, ricordando comunque che sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta.
VOUCHER (BUONI LAVORO) - Fine del periodo delle “vacanze natalizie” (iniziato il 1° dicembre 2014) durante il quale i datori di lavoro di qualsiasi settore produttivo possono far ricorso a prestazioni di lavo- ro occasionale accessorio, mediante i voucher (buoni lavoro), da parte di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado (circolare Inps n. 49/2013).
Venerdì 30 gennaio
REGISTRO - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° gennaio 2015 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da sog- getti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Il versamento dell’imposta di registro deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo: 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1ª annualità; 112T - Imposta di registro per contratti di loca- zione fabbricati - annualità successive; 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fab- bricati - intero periodo; 114T - Imposta di registro per proroghe; 108T - Imposta di registro per af- fitto fondi rustici; 113T - Imposta di registro per risoluzioni.
In alternativa, si può pagare con il nuovo modello “F24 con elementi identificativi – Elide”, utilizzan- do i seguenti codici tributo: 1500 - Imposta di registro per prima registrazione; 1501 - Imposta di re- gistro per annualità successive; 1502 - Imposta di registro per cessioni del contratto; 1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto; 1504 - Imposta di registro per proroghe del contratto.
Sabato 31 gennaio
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di dicembre 2014.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devo- no inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di dicembre 2014.
DISOCCUPAZIONE XX.XX.XXX. - Ultimo termine utile per presentare le richieste della «indennità di disoccupazione» per i collaboratori a progetto, c.d. una tantum. Interessati i collaboratori che nel 2013 hanno operato in regime di mono-committenza, conseguendo un reddito lordo ai fini Irpef non superio- re a 20mila euro e che siano rimasti disoccupati per almeno due mesi. La scadenza interessa i collabora- tori che hanno maturato il requisito di contribuzione nell’anno di richiesta dell’una tantum (pari a 1 mese) nel mese di dicembre 2014 (Inps, circolare n. 38/2013).
MANODOPERA AGRICOLA - I datori di lavoro agricolo devono produrre all’Inps il modello Dmag-Unico relativo alla denuncia della manodopera occupata nel trimestre ottobre/dicembre 2014.
ASSEGNI FAMILIARI DAI COMUNI - Scade il termine per richiedere al proprio comune di residenza l’assegno familiare per l’anno 2015 da parte delle famiglie con almeno tre figli minori.
COMUNICAZIONE LAVORI IN SOMMINISTRAZIONE - Scade il termine per effettuare la comunicazio- ne annuale ai sindacati aziendali sull’utilizzo di lavoratori in somministrazione durante l’anno 2014 (il termine può essere diverso se disciplinato dal contratto collettivo). In caso di omissione, il datore di lavo- ro è soggetto alla nuova sanzione d’importo da 250 a 1.250 (ministero del lavoro nota prot. n. 12187/2012).
ASSICURAZIONE XXXXX XXXXXXXXXX - Scade il termine per versare il premio di 12,91 euro per la tute- la contro gli infortuni domestici dell’anno 2015. L’assicurazione è obbligatoria per chi ha età compresa tra 18 e 65 anni e svolge attività di lavoro, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzata alla cura della sua famiglia e della casa. Sono esenti coloro che svolgono altre attività di lavoro che già comportino iscrizione a forme obbligatorie di sicurezza sociale.
Mercoledì 28 gennaio
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA - Scade il termine per regolarizzare l’omesso o insufficiente ver- samento dell’acconto IVA 2014 scaduto lo scorso 29 dicembre. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi le- gali (1% dal 28 al 31/12/2014e 0,5% dall’1/1/2015 fino al giorno in cui il pagamento viene ef- fettivamente eseguito). I codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interes- si sono i seguenti: 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; 1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.
Lunedì 26 gennaio
(Scadenze rinviate a questa data poiché il 25 gennaio è domenica)
INTRASTAT - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a dicembre (operatori mensili) o nel 4° trimestre 2014 (operatori trimestrali).
Venerdì 16 gennaio
CONTRIBUTI INPGI - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di dicembre 2014 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di dicembre 2014 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) matu- rata nel mese di dicembre 2014 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di novembre 2014 (Inps circolare n. 44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) -
Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di dicembre 2014 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenu- te Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di dicembre 2014, incluse eventuali addizionali.
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo appuntamento con l’anno 2014: scade il termine di versamento dei contributi all’Inps relativi al trimestre ottobre/dicembre da parte dei datori di lavoro che hanno alle pro- prie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il versamento deve avvenire con le nuove modalità fissate dall’Inps nella circolare n. 49/2011.
Venerdì 16 gennaio
IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l’eventuale imposta a debito relativa al mese di di- cembre (al netto dell’acconto versato). Il codice tributo è 6012 - Versamento IVA mensile dicem- bre.
IRPEF - Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi: 1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo congua- glio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Ir- pef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848; 2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001); 3) redditi assimilati a quelli di la- voro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004); 4) in- dennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012); 5) indennità per cessazione del rappor- to di collaborazione a progetto (codice 1004); 6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038); 7) redditi di lavoro au- tonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040); 8) redditi derivanti da utilizza- zione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettanti- stiche (codice 1040); 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040); 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040); 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignora- mento presso terzi (codice 1049); 12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040); 13) ritenute operate nel 4° trimestre 2014 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo per i quali al socio è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035).
CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a dicembre per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indica- re nella delega di pagamento F24 sono i seguenti: 1019 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente; 1020 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
I CONTRIBUTI ORARI DEL 2014 | |||||
Orario settimanale | Tipo assunzione: | Tempo indeterm. (2) (3) | Tempo determ. (1) (2) (3) | ||
Retribuzione oraria | Sì Cuaf | No Cuaf | Sì Cuaf | No Cuaf | |
Fino a 24 ore | Fino a 7,86 euro | 1,39 (0,35) | 1,40 (0,35) | 1,49 (0,35) | 1,50 (0,35) |
Oltre 7,86 e fino a 9,57 euro | 1,57 (0,39) | 1,58 (0,39) | 1,68 (0,39) | 1,69 (0,39) | |
Oltre 9,57 euro | 1,91 (0,48) | 1,92 (0,48) | 2,04 (0,48) | 2,06 (0,48) | |
Oltre 24 ore | Qualsiasi | 1,01 (0,25) | 1,02 (0,25) | 1,08 (0,25) | 1,09 (0,25) |
Contributo di assistenza contrattuale (Xxx.xx Colf) | |||||
Qualsiasi | Qualsiasi | 0,03 (0,01) | 0,03 (0,01) | 0,03 (0,01) | 0,03 (0,01) |
1) Include il contributo addizionale (1,4% ), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato 2.) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice 3) Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf” |
NOVITA’ LEGISLATIVE
L
LEGGE DI STABILITA’ 2015 UN ARTICOLO E 735 COMMI
egge di stabilità 2015: tutto, nel rispetto di una consolidata tradizione, secondo un copione già vi- sto e rivisto più volte negli anni passati. Magari,
con un pizzico di suspense in più. Dopo il primo pas- saggio alla Camera dei deputati con voto di fiducia, per non smentire la tradizione, al Senato il “consueto” maxi-emendamento dello stesso Governo, completa- mente sostitutivo dell’intero disegno di legge, è stato anch’esso sottratto alla discussione dell’Assemblea e sottoposto al più rapido e “sicuro” voto di fiducia. Le numerose modifiche al testo che era stato licenziato a Montecitorio, hanno generato confusione anche tra gli estensori delle norme (lo stesso viceministro Xxxxxxx si è scusato per i molti errori e “refusi” contenuti nel te- sto). Il voto di fiducia in Senato è avvenuto in piena notte, venerdì 19 dicembre. L’ultimo necessario riesa- me della Camera, indolore, senza alcun’altra ulteriore modifica, è avvenuto nella tarda serata del lunedì suc- cessivo. Il provvedimento è stato pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, Sup- plemento Ordinario n. 99 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Consuetudine (negativa) rispettata anche sul versan-
te della tecnica legislativa. In verità, la partenza era sta- ta più che accettabile: il disegno di legge, secondo le ordinarie regole di partizione dei testi legislativi, era sta- to suddiviso in titoli, capi e articoli (47), ognuno dei quali riportava una titolazione, che ne identificava ab- bastanza chiaramente il contenuto. Alla Came-
ra, però, è arrivata la prima picconata alla cor- retta architettura del testo normativo. Per facili- tare il voto di fiducia il Governo ha suddiviso la legge di stabilità in tre maxi-articoli. L’operazio- ne di “smantellamento” dell’articolato normati- vo è stata poi perfezionata nel successivo pas- saggio al Senato dove, come già ricordato, il te- sto dell’intera manovra finanziaria si è ridotto ad un gigantesco unico articolo, composto di 735 caotici commi, privi di qualsiasi rubricazio- ne. Un testo illeggibile. Un esempio, il comma 13: “Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si appli- xxxx le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all’ar-
ticolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 no- vembre 2008, n. 185, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e al- l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente
articolo”. Tradotto: se un ricercatore rientrato in Italia, per stabilire se ha diritto al bonus Irpef, deve conteg- giare per intero il suo reddito (e non solo il 10%, come quando paga l’Irpef).
Non è una manovra “lacrime e sangue”
Dalla forma alla sostanza. Diciamo subito che, a dif- ferenza di altre precedenti manovre, di questa non si può certo dire che sia tutta “lacrime e sangue”. Sono presenti misure che potrebbero aiutare sviluppo e cre- scita e fornire un contributo per arginare il pericoloso aumento del numero dei disoccupati, soprattutto tra i giovani.
A tale scopo è stato reso integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto dalle aziende per lavoro di- pendente a tempo indeterminato. In materia, vanno poi segnalati due interventi migliorativi operati dal Par- lamento: l’integrale deducibilità del costo del lavoro è stata estesa, anche a produttori agricoli e società agri- xxxx, per ogni dipendente a tempo determinato con contratto almeno triennale e che ha lavorato non me- no di 150 giornate; inoltre, a favore dei soggetti che non hanno dipendenti, per compensare il ritorno gene- ralizzato delle maggiori aliquote Irap (queste da appli- care già per il 2014), è stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 10% dell’Irap lorda di- chiarata, da utilizzare in compensazione.
Importante anche lo sgravio totale per tre anni dai contributi previdenziali a favore delle aziende che assu- mono nel 2015 lavoratori a tempo indeterminato.
Da sottolineare anche l’intenzione del Governo di fa- re assumere a tempo indeterminato 150.000 precari storici della scuola. Ma in questo settore le cose si sono
parecchio complicate dal momento che è intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Euro- pea che ci impone di non limitare le assunzioni a colo- ro che sono attualmente inclusi nelle cosiddette gra- duatorie ad esaurimento, vincitori e idonei dell’ultimo concorso a cattedre, ma apre un varco più ampio: an- drebbero cioè stabilizzati anche i cosiddetti supplenti temporanei.
Sicuramente positiva la stabilizzazione del “bonus Irpef” di 960 euro (80 al mese) per i lavoratori dipen- denti con reddito complessivo non superiore a 24.000 euro (in realtà, spetta anche otre quel limite, ma in mi- sura decrescente, fino ad azzerarsi una volta raggiunta quota 26.000 euro). Getta qualche ombra su questa misura, la mancata considerazione del fattore familiare e la sua mancata estensione - promessa dal premier lo scorso anno - ad altre categorie di contribuenti (pen- sionati, incapienti e partite Iva), ma le scarse risorse fi- nanziarie hanno impedito di ampliare la platea dei be- neficiari.
È invece pro famiglie il “bonus bebè” (assegno di 960 euro all’anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), per accedere al quale, però, è stato modificato il requisito di accesso: il tetto non è più rappresentato dal reddito complessivo dei genitori (90.000 euro), ma dall’ISEE del nucleo fa- miliare (25.000 euro); assegno di importo doppio per chi ha un’ISEE non superiore ai 7.000 euro annui.
È ok, sia per i contribuenti che per i settori industriali coinvolti (edilizia ed arredamento), la proroga per un altro anno delle detrazioni maggiorate a favore di chi effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” al 50%) o lavori finalizzati al risparmio energetico (“ecobonus” al 65%) e/o acqui- sta mobili ed elettrodomestici destinati ad immobili ri- strutturati (“bonus arredi” al 50%).
Pollice su per l’estensione al 2015 della possibilità di compensare i debiti di natura fiscale con i crediti com- merciali e professionali (per somministrazioni, forni- ture, appalti e servizi) maturati nei confronti di ammini- strazioni statali ed enti territoriali, locali e del Servizio sanitario nazionale. Di segno positivo anche l’introdu- zione dell’aliquota Iva al 4% sugli e-book, i libri in for- mato elettronico, ai quali viene riconosciuto lo stesso trattamento fiscale prima riservato ai soli giornali e libri cartacei.
Durante il percorso parlamentare della Legge di sta- bilità, è arrivato anche lo stop all’eventuale aumento del canone RAI per il 2015, che non potrà superare i 113,50 euro pagati lo scorso anno e in riferimento al quale è abortito il progetto di inserirlo nella bolletta dell’energia elettrica.
Inoltre, è stata “cristallizzata” anche la disciplina Ta- si. Per il tributo sui servizi indivisibili (e per l’Imu), era stata annunciata (sempre dal premier Xxxxx) l’immi- nente cancellazione: al loro posto, nella legge di stabi- lità 2015, avrebbe dovuto vedere la luce la più sempli- ce local tax. Ma la complessità della materia e i tempi ristretti per l’approvazione della manovra finanziaria hanno fatto slittare l’introduzione del nuovo tributo unico comunale al 2016. Nel 2015, quindi, avremo a che fare ancora con IMU e TASI. Per quest’ultima, in particolare, con una disposizione ad hoc è stato scon- giurato che l’aliquota per l’abitazione principale potes-
se arrivare fino al 6 per mille: dunque, anche quest’an- no, come nel 2014, la TASI sulla prima casa non potrà andare oltre il 2,5 per mille, con facoltà per i Comuni di applicare una maggiorazione dello 0,8 per mille, sem- pre che introducano altre misure agevolative.
Giudizio sospeso, ma tendente al negativo, sul nuo- vo regime forfetario per imprenditori e professio- nisti. Viene definito agevolato (e sicuramente lo è a confronto con il regime ordinario) ma, rispetto all’abro- gato regime dei “nuovi minimi”, è di certo più costoso (l’imposta sostitutiva è ora al 15%, contro il precedente 5%). Né, in fase di approvazione del disegno di leggeL, sono stati apportati quei correttivi richiesti dalle catego- rie interessate (e, a parole, condivisi da un gran nume- ro di parlamentari), in particolar modo l’innalzamento dei limiti di reddito per l’accesso, troppo bassi per alcu- ni operatori (ad esempio, 15.000 euro per professioni- sti). Xxxx, è stato aggiunto un ulteriore paletto preclusi- vo, quando, oltre ai redditi d’impresa o di lavoro auto- nomo, si è titolari anche di redditi di lavoro dipendente o di pensione.
La liquidazione in busta paga
Anche sul TFR in busta paga per i lavoratori dipen- denti del settore privato, la valutazione non può essere “netta”. C’è sicuramente un aspetto positivo: la possibi- lità di avere immediata disponibilità di somme altrimenti “esigibili” solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro; di contro,
tali importi, che se percepiti alla loro scadenza naturale subirebbero un prelievo fiscale più soft in quanto soggetti alla c.d. tassazione se- parata, sconteranno la tassazione ordinaria, secondo le aliquote IRPEF progressive.
Più tasse, poi, anche su fondi pensione (dall’11,5% al 20%), rivalutazione del TFR (dall’11% al 17%), utili degli enti non com- merciali (la quota imponibile passa dal 5% al 77,74%), componente finanziaria delle poliz- ze vita (26%, prima del tutto esenti), ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai lavori di ri- strutturazione e risparmio energetico (dal 4% all’8%). Non comportano inasprimento fiscale, ma riduzione della liquidità disponibile, due altre misure in materia di IVA: l’introduzione dello split payment, sistema in base al quale i fornitori delle pubbliche amministrazioni rice- veranno le somme loro spettanti al netto del- l’IVA, che sarà versata direttamente dagli enti pubblici, e l’estensione del reverse charge (o meccanismo dell’inversione contabile) agli ac- quisti effettuati dalla GDO (grande distribuzio- ne organizzata), con assolvimento della relati-
va imposta da parte degli stessi cessionari (supermer- cati, ipermercati e discount alimentari).
Un ultimo cenno alla nuova strategia antievasione ispirata alla filosofia dell’adeguamento spontaneo: l’A- genzia delle entrate farà sapere al singolo contribuente tutte le informazioni che lo riguardano di cui è in pos- sesso, non solo quelle da lui stesso fornite ma anche quelle di cui è venuta a conoscenza perché trasmesse da altri soggetti, ad esempio in occasione della comu- nicazione per lo “spesometro”. In sostanza, è come se il Fisco dicesse: “Guarda, di te io so questo, questo e quest’altro. Regolati di conseguenza”. Un invito alla ri- flessione, uno stimolo a comportarsi correttamente. In tale ottica, vanno letti anche l’estensione e il potenzia- mento del ravvedimento operoso che, dopo le modi- fiche apportate, potrà essere utilizzato avendo un oriz- zonte temporale molto più ampio (in pratica, non più al massimo entro il termine di presentazione della di- chiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa l’irregolarità, ma fino a quando non arriva un atto di li- quidazione o di accertamento oppure una comunica- zione di irregolarità a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), senza essere impedito dal fatto che la violazione è già stata constatata o che sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività ammi- nistrative (questionari, inviti al contraddittorio, ecc.), delle quali l’interessato ha avuto formale conoscenza.
Da ultimo il capitolo risparmi nella spesa
pubblica. Sono molto più modesti di quelli vagheggiati dal famoso Commissario Xxxxxxxxxx, ma il problema è certamente non risolvibile in tempi brevi. Oltre a pro- blemi di natura…politica, c’è da tener presente che, ad esempio, un radicale sfrondamento di attività e di enti inutili che ruotano nell’area statale e parastatale coin- volgerebbe necessariamente un numero enorme di la- voratori (o presunti tali) che tra l’altro sono consumato- ri e… vanno a votare!
NOVITA’ LEGISLATIVE
LE PRINCIPALI MISURE FISCALI
LIMITI DI RICAVI/COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ | ||
Attività esercitata | Limite ricavi o compensi | Coefficiente di redditività |
Industrie alimentari e delle bevande | 35.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40.000 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 30.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 20.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 15.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 15.000 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 40.000 | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istru- zione, servizi finanziari ed assicurativi | 15.000 | 78% |
Altre attività economiche | 20.000 | 67% |
IRAP AZZERATA SUL COSTO DEL LAVORO MINI CREDITO IN ASSENZA DI DIPENDENTI
A partire dal periodo di imposta succes- sivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (quindi, dal 2015 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), sarà integralmente deducibile dalla base imponibile IRAP il costo sostenuto per la- voro dipendente a tempo indetermina- to. La legge di stabilità (articolo 1, commi da 20 a 25), infatti, ha stabilito che, in fase di determinazione del valore della produ- zione, se dopo l’applicazione delle dedu- zioni analitiche e forfetarie già esistenti re-
sidua una parte del costo dei lavoratori a tempo indeterminato, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Il beneficio, con riferimento ai produttori agricoli titolari di reddito agrario soggetti ad IRAP (esclusi quindi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro) e alle società agricole, è riconosciuto anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato, purché questi, nell’an- no, abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia durata non inferiore a tre anni (per l’applicabilità di quest’ultima pre- visione occorre l’autorizzazione della Com- missione europea).
È però scomparsa la riduzione del 10% delle aliquote IRAP, che era stata sancita dal decreto legge n. 66/2014. Quel prov- vedimento aveva stabilito che, dall’annua- lità 2014, il prelievo sarebbe dovuto scen- dere, per la generalità dei contribuenti, dal 3,9 al 3,5% (per il settore agricolo e della piccola pesca si sarebbe passati dall’1,9 all’1,7%, per le imprese di assicurazione dal 5,9 al 5,3%, ecc.). A ben vedere, dun- que, nella prossima dichiarazione (2015 per il 2014), la tassazione IRAP risulterà più gravosa di quanto si era prospettato a metà anno con la sforbiciata delle aliquote. Il tributo, infatti, dovrà essere calcolato e versato applicando la ripristinata maggiore aliquota (3,9% per la generalità dei contri- buenti), mentre gli effetti dell’azzeramento del costo del lavoro si avvertiranno solo nella successiva dichiarazione (2016 per il 2015).
Aggravio delle aliquote
Il conto del saldo di giugno potrebbe ri- sultare particolarmente “sgradito” ai contri- buenti che, per l’acconto di novembre, av- valendosi del metodo previsionale, hanno legittimamente tenuto conto delle ridotte aliquote “intermedie” fissate per quell’ap- puntamento (ad esempio, 3,75% per la generalità dei soggetti passivi, 1,8% per il settore agricolo e la piccola pesca, 5,7%
per le imprese di assicurazione), versando meno imposta di quella dovuta ad aliquo- te piene, e che, pertanto, si troveranno a dover affrontare un saldo più consistente (ovviamente, senza subire alcun aggravio di sanzioni e interessi).
Contribuenti senza dipendenti
Per fortuna, con il maxi-emendamento finale, il Governo ha posto rimedio alla pe- nalizzazione cui sembravano “destinati” – come avevamo sottolineato in sede di pre- sentazione del disegno di legge di stabilità (vedi pag. 6 di leggi illustrate di novembre)
– i contribuenti IRAP senza dipendenti o con soli lavoratori precari o parasubordina- ti (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori di società, autonomi occa- sionali, cioè senza partita IVA): nei loro confronti, il DDL disponeva il ripristino del- le “vecchie”, più onerose, aliquote di tassa- zione, senza prevedere alcuna misura di segno contrario per compensare quell’ef- fetto negativo. La soluzione, anche se a partire dal 2015, è stata trovata in extre- mis, nel rush finale di approvazione della legge: alle imprese e i professionisti che non hanno dipendenti a tempo indetermi- nato e che quindi non beneficiano della deduzione integrale del costo del lavoro, spetterà un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda liquidata in dichiara- zione. In altre parole, è come se la loro tas- sazione fosse al 3,51%, in quanto la per- centuale del credito coincide quasi perfet- tamente con quella della diminuzione ge- neralizzata delle aliquote, inizialmente de- cretata e poi abolita. La fruizione effettiva del beneficio, però, avverrà esclusivamente utilizzando il credito in compensazione, tramite modello F24; e ciò a partire dal- l’anno nel corso del quale viene presentata la corrispondente dichiarazione (quindi, il credito spettante per il periodo d’imposta 2015, la cui relativa dichiarazione IRAP an- drà presentata entro il 30 settembre 2016, potrà essere compensato a partire dal 1° gennaio 2016).
base imponibile ai fini IRPEF, ma sconta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle relative addizionali regiona- le e comunale e dell’IRAP, nella misura del 15%. Il tributo andrà pagato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento dell’IRPEF.
ESCLUSI DAL NUOVO REGIME
● Chi si avvale di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, attività agri- xxxx)
● Chi si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito
● Chi non risiede in Italia, tranne che sia residente in altro Stato Ue o aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda) e produca in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo
● Chi, in via esclusiva o prevalen- te, effettua cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edi- ficabili o di mezzi di trasporto nuovi
● Chi, oltre ad esercitare attività d’impresa, arte o professione, parte- cipa anche a società di persone, as- sociazioni o SRL in regime di traspa- renza.
L’esistenza di cause di esclusione va accertata in riferimento al mo- mento di applicazione del regime, non all’anno precedente; pertanto, ad esempio, se nel 2014 si è verifi- cata una causa di esclusione, ciò non impedisce di applicare il regi- me forfetario nel 2015, sempre che la stessa sia venuta meno prima dell’inizio dell’anno.
L’arrivo del nuovo regime ha spazzato via quelli preesistenti: per le nuove inizia- tive produttive (c.d. “forfettino”); contabi- le agevolato per gli “ex minimi”; per l’im- prenditoria giovanile e lavoratori in mobi- lità (c.d. “nuovi minimi”). In verità, que- st’ultimo regime potrà restare in vita an- cora per qualche anno: chi lo applicava l’anno scorso, potrà continuare a farlo fi- no alla scadenza naturale, cioè fino al compimento del quinquennio di attività (ad esempio, chi ha iniziato l’attività nel 2013 e nel 2014 era “nuovo minimo”, potrà esserlo fino al 2028, compreso) ov- vero, se successivo, fino al raggiungimen- to del trentacinquesimo anno di età (ri- prendendo l’esempio precedente, se il contribuente nel 2013 era ventenne, po- trà essere “nuovo minimo” fino al 2028, sempre che continuino a sussisterne i presupposti di legge). Comunque, aven- done i requisiti, i contribuenti “nuovi mi- nimi”, se vogliono, possono transitare nel neonato regime forfetario. Questo, inve-
ce, per i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi che avviano una nuova attività dal 2015, costituisce l’unico adottabile.
Requisiti di accesso
● Ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, compresi tra 15.000 e 40.000 euro a se- conda dell’attività esercitata (non si tie- ne conto degli eventuali maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli studi di settore); se si esercitano più attività contraddistinte da codici differenti, si considera il limite più elevato;
● Spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni e somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione (in caso di apporto di solo lavoro) di importo complessivo non superiore a 5.000 euro lordi;
● Costo complessivo dei beni stru- mentali (al lordo degli ammortamenti) a chiusura esercizio non superiore a
20.000 euro. Vi rientrano i beni: in lea- sing (rileva il costo sostenuto dal conce- dente); in locazione, noleggio e comoda- to (rileva il valore normale); ad uso pro- miscuo (per il 50%), compresi quelli a deducibilità limitata (auto, telefonia, ecc.). Sono esclusi dal calcolo dei 20.000 euro i beni di costo unitario non superio- re a 516,46 euro e gli immobili, in qual- siasi modo acquisiti, utilizzati nell’attività;
● Gli eventuali redditi di lavoro dipen- dente (pensioni incluse) e assimilati percepiti non devono essere prevalenti rispetto ai redditi d’impresa, arte o pro- fessione; il raffronto non è richiesto, se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma degli uni e degli altri redditi non supera l’importo di 20.000 euro.
Questo quarto requisito di accesso al nuovo regime forfetario è stato introdotto, durante l’iter parla- mentare del disegno di legge, dal maxi-emendamento governativo).
Vantaggi
NUOVO REGIME FORFETARIO AL 15%
IN PENSIONE IL REGIME DEI MINIMI
Via libera da quest’anno a un nuovo re- gime forfetario per i contribuenti persone fisiche che svolgono attività d’impresa (an- che in forma familiare) o esercitano una professione o un’arte, producendo ricavi o compensi non particolarmente elevati, so- prattutto giovani (articolo 1, commi da 54 a 89).
La nuova disciplina prevede la deter- minazione del reddito in maniera forfeta- ria, moltiplicando i ricavi/compensi con-
del nuovo regime
● Esclusione da IVA, IRAP, studi di settore e parametri;
● Esonero da tutti gli obblighi in ma- teria di IVA (compresi lo “spesometro” e la comunicazione delle operazioni con Paesi black list, cioè a fiscalità privilegia- ta), tranne la numerazione e la conser- vazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, la certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei rela- tivi documenti;
seguiti/percepiti per un determinato coefficiente di redditività, diverso a se-
conda dell’attività svolta (vedi tabella). Il risultato ottenuto non confluisce nella
NOVITA’ LEGISLATIVE
ricavi o compensi lo specifico coeffi-
● Esonero, ai fini delle imposte diret- te, dagli obblighi di registrazione e te- nuta delle scritture contabili, esclusa la
ciente di redditività, è ridotta di un ter- zo se, contemporaneamente:
● il neo imprenditore o professioni- sta, nei tre anni precedenti, non ha svolto attività artistica, professionale o
LE SPESE PER IMMOBILI E MOBILI
AMMESSE AGLI INCENTIVI FISCALI
conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
● Modalità semplificata di calcolo del reddito: ricavi/compensi per coefficien- te di redditività. Pertanto, le spese so- stenute in relazione all’esercizio dell’at- tività d’impresa o professionale non hanno rilevanza, in quanto forfetizzate nella percentuale di redditività; l’unica eccezione è rappresentata dai contribu- ti previdenziali, che possono essere scomputati dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato forfeta- riamente e, in caso di incapienza di tale reddito, per la parte eccedente, dal red- dito complessivo del contribuente;
● Non effettuazione delle ritenute d’acconto sui ricavi/compensi percepiti (va rilasciata apposita dichiarazione a chi eroga il compenso/corrispettivo);
● Esonero dall’obbligo di operare ri- tenute sui redditi erogati (lavoro dipen- dente e assimilato, autonomo, ecc.);
● Possibilità, per i soli imprenditori, di versare i contributi previdenziali sul reddito effettivamente prodotto e non sul reddito minimale;
● In presenza dei necessari requisiti, permanenza illimitata nel regime.
Nuove attività: maggiori benefici
A favore delle start-up, è previsto che, nei primi tre anni di attività, la ba- se imponibile, calcolata applicando ai
d’impresa, neanche in forma associata
o familiare;
● l’attività da esercitare non costitui- sce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente o autono- mo, a meno che non si tratti del perio- do di pratica obbligatoria (tirocinio) per l’esercizio dell’arte o della profes- sione;
● in caso di prosecuzione di un’atti- vità svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/com- pensi realizzati da quest’ultimo nel pe- riodo d’imposta precedente non è su- periore ai limiti indicati in tabella per quell’attività.
Uscita
dal regime
In caso di uscita facoltativa dal regi- me forfetario, l’opzione per applicare l’IVA e le imposte sui redditi nei modi ordinari deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale utile; do- po la permanenza minima in ordinaria (tre anni), l’opzione resta valida di an- no in anno, fino a che permane la con- creta applicazione della scelta fatta.
Invece, l’uscita obbligatoria dal re- gime, determinata dal venir meno di uno dei requisiti o condizioni di acces- so/permanenza, ne comporta la non applicazione a partire dall’anno succes- sivo.
Risparmio energetico
Prorogata fino al 31 dicembre 2015 la de- trazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, delle spese sostenute per interventi finaliz- z a t i a l r i s p a r m i o
energetico, sia su singole unità immo- biliari sia su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo con- dominio. Dal 1° gennaio 2016, l’“eco- bonus” sarà assorbito dalla detrazione “ordinaria” del 36% prevista, dall’arti- colo 16-bis del TUIR, per le spese di recupero del patrimonio edilizio.
Le opere agevolabili riguardano: la riqualificazione di interi edifici, con ri- duzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima: 100.000 euro); interventi, per il mi- glioramento termico, sull’“involucro” di edifici o singole unità immobiliari, come coperture, coibentazioni, pavi- menti, pareti, finestre comprensive di infi ssi, ecc. ( de t razi one massima:
60.000 euro); installazione di pannelli solari per la produzione di acqua cal- da (detrazione massima: 60.000 eu- ro); sostituzione di impianti di clima- tizzazione invernale e sostituzione di scaldabagno tradizionali con scaldac- qua a pompa di calore (detrazione massima: 30.000 euro).
D u r a n t e l ’ i t e r p a r l a m e n t a r e d e l DDL, la detrazione è stata estesa, nel- la stessa misura del 65%, alle spese di acquisto e posa in opera degli im- pianti di climatizzazione invernale do-
Acquisto casa ristrutturata
La detrazione IRPEF del 50%, su un am- montare non superio- re a 96.000 euro per immobile, prevista per gli interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio, spetta nel 2015 anche a chi acquista un appartamento (o ne risulta assegnatario) in un edificio interamente ristrutturato da un’impresa di costruzio- ne o di ristrutturazione immobiliare op- pure da una cooperativa edilizia che, en- tro diciotto mesi dalla fine dei lavori (termine così modificato dal comma 48 della legge di stabilità; in precedenza era di sei mesi), provvede a vendere o ad assegnare gli immobili.
Il beneficio fiscale, in questo caso, de- ve essere calcolato, a prescindere dal va- lore degli interventi eseguiti, su un im- porto forfetario, pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione indicato nel rogito, comprensivo dell’IVA.
Prevenzione antisismica
Prorogata f ino al 31 dicembre 2015 la d e t r a z i o n e IRPEF/IRES, nella mi- sura del 65%, delle spese sostenute, fino ad un importo massi- mo di 96.000 euro,
per la realizzazione di opere finalizzate all’adozione di misure antisismiche, con procedure di autorizzazione successive al 4 agosto 2013. Gli interventi devono
CONFERMATI GLI SCONTI SUPER
PER CHI FA LAVORI DENTRO CASA
Detrazioni “maggiorate” anche per tut- to il 2015. La legge di stabilità (articolo 1, comma 47) ha disposto la proroga per un altro anno delle agevolazioni fi- scali in misura potenziata, legate agli in- terventi di recupero del patrimonio edili- zio (“bonus ristrutturazioni”), alle opere finalizzate al risparmio energetico (“bo- nus energetico” o “ecobonus”), agli ac- quisti di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto
tati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili (detrazione massima: 30.000 euro) e alle spese di acquisto e posa in opera delle scher- mature solari (detrazione massima:
60.000 euro).
Ristrutturazioni edilizie
Prorogata f ino a l
31 dicembre 2015 la d e t r a z i o n e I R P E F , n e l l a m i s u r a d e l 50%, delle spese so- stenute, f ino ad un importo massimo di
riguardare edifici ricadenti nelle zone ad alta pericolosità (come individuate dal- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274) ed essere riferiti a costruzioni adibite ad abitazione principale o a destinazione produttiva (botteghe, capannoni, ecc.). Dal 1 ° gennaio 2016 , la detrazione “rinforzata” scomparirà, assorbita nell’or- dinario 36% per le ristrutturazioni.
Bonus arredi
Prorogata al 31 di-
cembre 2015 la de- t razione IRPEF del
di ristrutturazione (“bonus arredi”).
In base alle precedenti disposizioni normative (DL n. 63/2013, c.d. “decreto energia”), dal 1° gennaio 2015, l’“ecobo- nus” avrebbe dovuto fruttare “solo” il 50%, il “bonus ristrutturazioni” il 40%, mentre il “bonus arredi” sarebbe dovuto andare in pensione. Invece, la “Stabilità 2015” ha confermato, per l’anno appena cominciato, gli stessi sconti applicati alle spese del 2014: “ecobonus” al 65%, ri- strutturazioni e mobili al 50%. Duran- te il percorso parlamentare del disegno di legge, inoltre, è arrivata anche la con- ferma per l’unica fattispecie che era rima- sta fuori: i lavori di prevenzione antisi- smica beneficeranno anche nel 2015 della detrazione super al 65%, anziché al 50%, come inizialmente stabilito.
Tutti gli incentivi in questione devono essere fruiti ripartendoli obbligatoria- mente in dieci quote annuali di pari im- porto; non è più prevista la possibilità, per i contribuenti meno giovani (con al- meno 75 o 80 anni), di recuperare lo sconto più velocemente, rispettivamen- te, in cinque e tre anni.
In materia di detrazioni per ristrut- turazioni e risparmio energetico, la legge di stabilità (articolo 1, comma
657) è intervenuta anche sulla mi-
sura della ritenuta d’acconto che le banche e Poste italiane devono ef- fettuare, al momento di accreditare i pagamenti ai rispettivi beneficiari (fornitori, artigiani, imprese di co- struzione/ristrutturazione, ecc.), sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire degli sconti fiscali. Dal 1° gennaio 2015, il prelievo è raddoppiato, dal 4 all’8%.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la ritenuta va effettuata sul- l’importo al netto dell’IVA; questa deve essere scomputata sempre con l’aliquota ordinaria (attual- mente al 22%), a prescindere da quella effettivamente applicata.
Si può bypassare l’obbligo della ri- tenuta d’acconto soltanto per il “bonus arredi”. Infatti, per gli ac- quisti di mobili ed elettrodomestici, non è obbligatorio pagare con bo- nifico bancario o postale, ma è pos- sibile utilizzare altri strumenti, pur- ché tracciabili (carte di credito, bancomat, ecc.).
96.000 euro per ciascuna unità im-
mobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Dal 1° gen- naio 2016 , tornerà ad applicarsi lo “sconto” ordinario del 36%, su una spesa massima di 48 . 000 euro per immobile.
Sono agevolabili gli interventi di: manutenzione ordinaria (solo se ri- guardano le parti comuni condomi- niali), manutenzione straordinaria, re- stauro e risanamento conservativo, ri- strutturazione edilizia. La detrazione spetta anche per gli interventi realiz- zati con una delle seguenti finalità: eliminare le barriere architettoniche; favorire la mobilità interna ed esterna dei portatori di handicap grave; con- seguire risparmi energetici; cablare gli edifici; contenere l’inquinamento acu- stico; adottare misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; pre- venire atti penalmente illeciti da par- te di terzi, quali furto, aggressione, sequestro di persona; prevenire gli in- cidenti domestici; realizzare autori- messe o posti auto (si ha diritto al bonus anche quando si acquista un box o un posto auto pertinenziale già costruito, ma, in questo caso, sono agevolabili le sole spese di realizza- zione, nella misura attestata dal ven- ditore).
50%, su un ammon- tare complessivo di spesa non superiore a
10.000 euro per im-
mobile, per chi acquista mobili, grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e forni di classe non inferiore al- la A, destinati all’arredo di immobili og- getto di interventi edilizi per i quali si beneficia della detrazione potenziata al 50%. Rientrano nel plafond agevolabile anche le spese di trasporto e di montag- gio dei beni acquistati.
Fermo restando il tetto dei 10.000 eu- ro, le spese per l’acquisto di mobili pos- sono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione.
Tra i mobili agevolabili, rientrano: let- ti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illu- minazione; non sono invece agevolabili: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi di arredo.
Tra i grandi elettrodomestici, rientra- no: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscal- danti elettriche, forni a microonde, ap- parecchi elettrici di riscaldamento, radia- tori elettrici, ventilatori elettrici, apparec- chi per il condizionamento.
NOVITA’ LEGISLATIVE
LA MISURA DEL BONUS PER I REDDITI SUPERIORI A 24.000 EURO | |||||
Reddito complessivo | Bonus 2015 | Al mese | Reddito complessivo | Bonus 2015 | Al mese |
24.050 | 936 | 78 | 25.050 | 456 | 38 |
24.100 | 912 | 76 | 25.100 | 432 | 36 |
24.150 | 888 | 74 | 25.150 | 408 | 34 |
24.200 | 864 | 72 | 25.200 | 384 | 32 |
24.250 | 840 | 70 | 25.250 | 360 | 30 |
24.300 | 816 | 68 | 25.300 | 336 | 28 |
24.350 | 792 | 66 | 25.350 | 312 | 26 |
24.400 | 768 | 64 | 25.400 | 288 | 24 |
24.450 | 744 | 62 | 25.450 | 264 | 22 |
24.500 | 720 | 60 | 25.500 | 240 | 20 |
24.550 | 696 | 58 | 25.550 | 216 | 18 |
24.600 | 672 | 56 | 25.600 | 192 | 16 |
24.650 | 648 | 54 | 25.650 | 168 | 14 |
24.700 | 624 | 52 | 25.700 | 144 | 12 |
24.750 | 600 | 50 | 25.750 | 120 | 10 |
24.800 | 576 | 48 | 25.800 | 96 | 8 |
24.850 | 552 | 46 | 25.850 | 72 | 6 |
24.900 | 528 | 44 | 25.900 | 48 | 4 |
24.950 | 504 | 42 | 25.950 | 24 | 2 |
25.000 | 480 | 40 | 26.000 | —- | —- |
BONUS IRPEF: BENEFICIO A REGIME ANCORA NO A PENSIONATI ED INCAPIENTI
80 euro
La legge di stabilità (articolo 1, com- mi 12, 13 e 15) rende strutturale il cre- dito d’imposta IRPEF, introdotto origina- riamente – dall’articolo 1 del DL n. 66/2014 – per il solo anno 2014. Ma, contrariamente a quanto promesso dal Governo in occasione del varo di quel provvedimento, il beneficio resta ancora limitato ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati. Conti- nuano dunque a restarne fuori i pensio-
xxxx e i titolari di partita IVA. Così come nessun correttivo è stato apportato per ammettere all’agevolazione la categoria di contribuenti verosimilmente più biso- gnosa, gli incapienti, cioè le persone a basso reddito, la cui scarsa imposta non consente di accedere al bonus: per be- neficiarne, infatti, è richiesto che l’IRPEF lorda scaturita dai redditi agevolabili (la- voro dipendente e assimilati) non risulti azzerata dalla spettante detrazione per tipologia di reddito posseduto, prevista dall’articolo 13, comma 1, del TUIR. Analogamente nessuna soluzione è sta- ta adottata per rimediare alle evidenti incoerenze della disciplina normativa che, in maniera assurda, penalizza le fa- miglie con una sola entrata. Così, se marito e moglie si posizionano entram- bi sotto i 24.000 euro, a ciascuno di lo- ro è riconosciuto un credito d’imposta annuale di 960 euro; a quella famiglia, quindi, con un reddito complessivo vici- no ai 48.000 euro, lo Stato attribuisce un bonus di 1.920 euro. Invece, al nu- cleo, in cui a lavorare è solo uno dei co- niugi e questo ha la sfortuna di supera- re - seppur di poco - la soglia dei
26.000 euro (che pertanto rappresenta anche il reddito complessivo familiare), non viene erogato neanche un centesi- mo! Xxxxxx o strafottenza?
Per rendere fissa la misura agevolati- va, una parte delle regole dettate per il bonus 2014 (soggetti destinatari, soglia reddituale, entità del bonus) sono state di fatto trasfuse nel TUIR, inserendo nell’articolo 13 (“Altre detrazioni”) un apposito nuovo comma 1-ter. Ne resta- no fuori le indicazioni operative per l’at- tribuzione delle somme ai lavoratori ad opera dei sostituti d’imposta e le moda- lità per il loro recupero da parte degli stessi, che sono invece esplicitate nella “Stabilità 2015”. Nella tabella che se- gue, le principali caratteristiche del “bo- nus 80 euro”, con alcuni chiarimenti for- niti lo scorso anno dall’Agenzia delle en- trate con le circolari nn. 8/E e 9/E, subi- to dopo l’introduzione provvisoria dell’a- gevolazione, e da ritenere validi anche per la misura a regime.
Soggetti destinatari
Titolari di redditi di lavoro dipenden- te, pubblici e privati, inclusi i lavoratori domestici (colf, baby sitter, badanti, ecc.) e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente: compensi dei soci lavoratori delle cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per inca- richi svolti in relazione a tale qualità; borse di studio; assegni di formazione professionale; compensi per collabora- zioni coordinate e continuative, inclusi i contratti a progetto; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza comple- mentare; compensi dei lavoratori social- mente utili.
Secondo l’Agenzia delle entrate, il bo- nus spetta anche a chi percepisce som- me a titolo di cassa integrazione guada- gni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, in quanto si tratta di proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente. Inoltre, si applica ai contribuenti fiscalmente non residenti in Italia, purché titolari di red- diti di lavoro qui imponibili. Non do- vrebbe spettare ai xx.xx.xx. non residen- ti, i cui compensi non concorrono alla formazione del reddito complessivo, perché soggetti a ritenuta (del 30%) a titolo d’imposta.
Misura del bonus
L’agevolazione consiste nell’attribu- zione di un credito di 960 euro annui (80 al mese) nei casi in cui l’imposta lorda è superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’importo di 960 euro deve essere rap- portato al periodo di lavoro, consideran- do il numero di giorni lavorati nell’anno, e spetta per intero se il reddito com- plessivo, al netto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non è superiore a
24.000 euro. Oltre tale soglia e fino a
26.000 euro, il credito spetta per la par- te corrispondente al rapporto tra l’im- porto di 26.000 euro, diminuito del red- dito complessivo, e l’importo di 2.000 euro; in pratica: bonus = 960 x [(26.000
– reddito complessivo) / 2.000] (vedi tabella). Con reddito complessivo supe- riore a 26.000 euro, il bonus non spetta affatto. Nella determinazione del reddito complessivo, benché non assoggettati ad IRPEF, devono essere considerati an- che i redditi dei fabbricati dati in loca- zione con applicazione del regime della cedolare secca; vanno invece tenuti fuo- ri i premi per incrementi della produtti- vità e il TFR che si è scelto di percepire anticipatamente in busta paga. Infine, non rilevano le riduzioni di base impo- nibile previste per i ricercatori che rien- trano in Italia, cioè, ai fini del bonus, il reddito va considerato per intero.
Attribuzione del credito
L’attribuzione del credito è automati- ca, nel senso che il lavoratore non deve farne richiesta. È il sostituto d’imposta che riconosce il bonus mensilmente, in busta paga, sulla base dei dati reddituali a sua disposizione (l’importo accredita- to deve essere indicato nella certificazio- ne unica, modello CU). Pertanto, chi non possiede i requisiti di accesso al credito per motivi non conoscibili dal sostituto (ad esempio, ha altri redditi che gli fanno oltrepassare il tetto dei
26.000 euro di reddito complessivo), deve comunicarlo al proprio datore di lavoro. Se vengono erogate somme non spettanti, il sostituto deve recuperarle
dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale ha ricevuto la comunicazione da parte del lavoratore e, comunque, entro i termini delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se, per qualche motivo, non avviene il recupero da parte del sostituto d’imposta, il lavoratore de- ve restituire le somme indebitamente percepite in occasione della dichiarazio- ne dei redditi.
PER IL 2015 TASI CONGELATA
Ine della legge di
tempi ristretti per l’approvazio-
stabilità, inappro- priati per affrontare e risolvere “seria- mente” la comples- sità della materia, non hanno consen- tito di mettere a
punto l’ennesima annunciata rivo- luzione della fiscalità immobiliare (il premier Xxxxx l’ha più volte data per imminente) che, accorpando i due tributi municipali attualmente incombenti sugli immobili (IMU e TASI), dovrebbe portare alla luce la c. d. local tax . L’ appuntamento è stato rinviato al 2016.
Per quanto riguarda il 2015, for- tunatamente, anche se sul filo di lana, nel maxi-emendamento pre- sentato dal Governo in sede di ap- provazione definitiva della legge di stabilità è stata inserita una quan- to mai opportuna norma ad hoc, per evitare che la TASI sull’abita- zione principale, quest’anno, po- tesse balzare al 6 per mille. La pre- cedente legge di stabilità, infatti, aveva disposto che, per il solo 2014, l’aliquota di tassazione non potesse superare il 2,5 per mille (anche se, successivamente, è stata data la facoltà ai Comuni di ag-
giungere un ulteriore 0,8, nel caso avessero introdotto detrazioni o al- tre misure agevolative a favore del- le abitazioni principali e di quelle ad essa assimilate). Se dunque non si fosse intervenuti, nel 2015, non trovando più applicazione quel li- mite, sarebbe valsa la regola gene- rale secondo cui l’aliquota della TASI (di base fissata all’1 per mille) può essere incrementata dalle am- ministrazioni locali nel rispetto del principio in base al quale, sommata all’aliquota IMU, non può oltrepas- sare la soglia massima cui gli stessi Comuni potevano spingersi, nel 2013, per la sola IMU (ossia, 6 per mille per l’abitazione principale, 10,6 per mille per le seconde case, ecc.).
Dunque l’articolo 1, comma 679,
della “Stabilità 2015”, ha previsto il congelamento al 2,5 per mille, anche nel 2015, dell’aliquota mas- sima per la TASI sulle abitazioni principali, evitandone il possibile “insostenibile” innalzamento fino al 6 per mille. Con la stessa norma, però, è stata anche attribuita ai Co- muni la facoltà, già concessa per il 2014, di disporre di un ulteriore 0,8 per mille. In conclusione, le regole applicabili quest’anno, per TASI ed IMU, sono fondamentalmente le stesse dell’anno passato.
LA LOCAL TAX SLITTA AL 2016:
Risultano penalizzati i lavoratori do- mestici, i quali non possono percepire il bonus mese per mese, assieme alla pa- ga, in quanto il datore di lavoro privato non è legittimato a svolgere le funzioni di sostituto d’imposta. Per loro, l’unica chance è richiedere la somma spettan- te, per intero, nella dichiarazione dei redditi.
Recupero da parte del sostituto
Le somme attribuite ai lavoratori a ti- tolo di bonus vengono recuperate dal sostituto d’imposta tramite compensa- zione in F24 (codice tributo “1655”), senza che tali importi concorrano al li- mite annuo di 700.000 euro previsto per le compensazioni “orizzontali” (operate, cioè, tra tributi diversi). Enti pubblici e amministrazioni dello Stato, invece, possono recuperare le somme erogate anche mediante compensazio- ne “interna”, ossia riducendo i versa- menti delle ritenute operate e da ver- sare ogni mese all’erario e, per l’even- tuale eccedenza, i versamenti dei con- tributi previdenziali.
NOVITA’ LEGISLATIVE
CARTELLE ESATTORIALI COMPENSABILI CON CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A.
L’IVA DEI FORNITORI DELLA P.A.
VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO
È arrivata durante il passaggio alla Ca- mera (articolo 1, comma 19) l’estensione al 2015 della disposizione contenuta nel decreto legge n. 145/2013 (c.d. “destina- zione Italia”) che consentiva, per il solo 2014, la compensazione dei debiti di natu- ra fiscale con i crediti commerciali e profes- sionali maturati nei confronti della Pubbli- ca amministrazione. Una buona opportu- nità, per imprese e lavoratori autonomi, di recuperare più velocemente le somme che devono incassare per somministrazioni, forniture, appalti e servizi forniti ad ammi- nistrazioni statali, centrali e periferiche (compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado, enti pubblici nazionali, università), enti territoriali e locali (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, ecc.), enti del Servizio sanitario nazionale: nei fatti, una pletora di commit- tenti/cessionari che raramente ottempera con tempestività al pagamento delle forni- ture/prestazioni ricevute.
La norma dispone che i crediti, per pote-
re essere sfruttati in compensazione, devo- no essere:
● non prescritti (la prescrizione si veri- fica quando il titolare di un diritto non lo esercita entro il termine previsto dalla leg- ge. Oltre a quella ordinaria di dieci anni ap-
● liquidi, cioè esattamente quantificabi- li sulla base degli elementi del titolo giuri- dico da cui discendono;
● esigibili, vale a dire che non debbo- no esserci “fattori impeditivi” al pagamento (ad esempio, eccezione di inadempimen- to, esistenza di un termine o di una condi- zione sospensiva);
● certificati dall’ente debitore secondo le modalità prescritte dai decreti ministe- riali del 22 maggio e del 25 giugno 2012, ossia tramite l’apposita piattaforma tele- matica raggiungibile all’indirizzo www.cer- xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx;
● pari o superiori alla somma iscritta a ruolo (non è ammessa compensazione parziale per chi ha debiti superiori ai crediti vantati).
Perché la disposizione possa essere ef-
L’altra misura di contrasto all’evasione IVA è una novità assoluta per l’ordinamen- to nazionale. Si tratta dell’introduzione del- lo split payment, un meccanismo in base al quale, per le cessioni di beni e le presta- zioni di servizi effettuate nei confronti di al- cuni enti pubblici (organi dello Stato, enti territoriali, camere di commercio, istituti universitari, unità sanitarie locali, ecc.), questi pagheranno al fornitore il solo corri- spettivo concordato, al netto dell’IVA, e ver- seranno l’imposta direttamente all’erario. Il meccanismo, indirizzando da subito l’im- posta verso le casse statali, senza affidarla nelle mani (non sempre sicure) del forni- tore, mira a contrastare le c.d. “frodi caro- sello” basate sulla figura del missing trader, ossia del soggetto creato esclusivamente per realizzare scambi commerciali, riscuo- tere l’imposta e non versarla, per poi “scomparire”.
Lo split payment non si applica alle ope-
razioni già soggette al reverse charge né in relazione ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta IRPEF (come quelli dei professionisti che, quindi, ne re- stano fuori).
Anche questo meccanismo (come già
visto per l’inversione contabile) comporta che i fornitori, soprattutto quelli più attivi con la Pubblica amministrazione, si trove- ranno costantemente a credito di IVA. Per questo motivo, è stata loro concessa la possibilità di richiedere, anche trimestral- mente, il rimborso dell’eccedenza detraibi- le. Inoltre, è previsto che un prossimo de- creto ministeriale li inserirà, limitatamente alla parte di credito relativa alle operazioni soggette a split payment, tra i contribuenti ammessi ai rimborsi IVA in via prioritaria.
L’applicazione del reverse charge alla GDO, così come lo split payment, derogan- do al normale funzionamento dell’IVA, de- vono essere autorizzati dal Consiglio del- l’Unione europea. Ciononostante, il maxi emendamento del Governo ha imposto l’applicazione dello split payment già a par- tire dal 1° gennaio 2015. Nel caso non do- vessero arrivare i necessari ok della Comu- nità (circostanza che non sembra remota), il buco causato dal mancato gettito pre- ventivato sarà compensato con un aumen- to delle accise su benzina e gasolio, da fis- sare entro il 30 giugno 2015 con provvedi- mento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
plicabile ai crediti per i quali le norme non specificano diversamente, per altri crediti sono stabiliti termini di prescrizione più brevi, ad esempio, tre anni per le parcelle dei professionisti, cinque per il pagamento di merci o prestazioni di servizi. Per inter- rompere o prolungare il tempo di prescri- zione, il creditore deve far notificare al de- bitore un sollecito di pagamento: dalla da- ta di ricezione della notifica riparte il con- teggio ai fini della prescrizione);
● certi, ossia determinati nel loro conte-
nuto dal relativo atto negoziale (in sostan- za, devono risultare da un contratto perfe- zionato o da un impegno di spesa, regolar-
fettivamente sfruttata, è atteso un decreto ministeriale d’attuazione. Auguriamoci che questa volta ne venga rispettato il termine massimo di emanazione (90 giorni dall’en- trata in vigore della legge di stabilità, quin- di entro il 31 marzo 2015) e non avvenga come l’anno scorso, quando un analogo provvedimento, annunciato nei 90 giorni successivi al 22 febbraio 2014 (data di en- trata in vigore della legge di conversione del “destinazione Italia”), arrivò in Gazzetta Ufficiale soltanto il 10 ottobre, con un ritar- do di quasi cinque mesi, di fatto vanifican- do in gran parte la portata della disposizio- ne di vantaggio per i creditori (fu casualità
IL FISCO PUNTA SULLA “PERSUASIONE”
PER INCREMENTARE IL GETTITO
Costruire un nuovo modello di coope- razione tra l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, con l’obiettivo di sempli- ficare gli adempimenti, stimolare il massi- mo adempimento spontaneo degli obbli- ghi tributari (c.d. tax compliance) e favori- re l’emersione spontanea della base im- ponibile.
È la filosofia ispiratrice delle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge di stabilità, allo scopo di
abbandonare il modello “classico” basato
mente registrato nelle scritture contabili);
o precisa volontà politica?).
su fase di predisposizione e presentazione tribuente, consentirà allo stesso di verifica-
IVA: INVERSIONE DELL’OBBLIGO
PER COMBATTERE L’EVASIONE
La legge di stabilità 2015 contiene un paio di disposizioni in materia di IVA (arti- colo 1, commi da 629 a 633), ambito in cui viene stimata la maggiore evasione fi- scale, finalizzate ad “assicurare” il versa- mento dell’imposta e di prevenire frodi in alcuni settori economici considerati ad alto rischio.
In particolare, viene esteso l’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversio- ne contabile o reverse charge (ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione
della dichiarazione da parte del contri- buente e fase di suo successivo controllo da parte del Fisco, ed intraprendere, inve- ce, un percorso diverso, impostato su nuo- ve forme di colloquio. In pratica, l’Agenzia delle entrate segnalerà al contribuente (o al suo intermediario), anche prima di as- solvere l’adempimento dichiarativo o che gli sia notificato un accertamento, gli ele- menti che lo riguardano, di cui è in posses- so; si tratta di informazioni, acquisite diret- tamente o pervenute da altri soggetti, rela- tive a ricavi, compensi, redditi, volume d’af- fari, valore della produzione, agevolazioni, deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta.
Ciò, oltre a garantire maggiore traspa-
re anticipatamente le informazioni a di- sposizione dell’Amministrazione finanzia- ria e, conseguentemente, di valutare l’op- portunità di tenerne conto in fase di com- pilazione della dichiarazione ovvero, nel caso questa sia stata già presentata, di ri- mediare ad eventuali errori od omissioni attraverso l’istituto del ravvedimento ope- roso.
Un provvedimento delle Entrate dovrà dettare le disposizioni attuative della nor- ma, individuando, in particolare, le moda- lità con cui gli elementi e le informazioni in possesso del Fisco saranno comunicati al contribuente; le stesse notizie, inoltre, saranno messe a disposizione anche della
delle frodi IVA), in base al quale, in deroga
alla disciplina generale, gli obblighi legati all’assolvimento dell’imposta sono trasferiti
effetto particolarmente negativo per il ce- dente/prestatore: essendo costretto ad
xxxxx e correttezza nei confronti del con- Guardia di finanza.
dal venditore all’acquirente (se, ovviamen- te, si tratta di soggetto passivo, non consu- matore finale).
Il settore maggiormente interessato dal meccanismo del reverse charge è quello edile, per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ri- strutturazione di immobili ovvero nei con- fronti dell’appaltatore principale o di un al- tro subappaltatore. L’inversione contabile si applica anche alle cessioni di:
● oro da investimento, materiale d’oro e prodotti semilavorati con specifiche carat- teristiche di purezza;
● fabbricati o loro porzioni, per le quali il
emettere fattura senza applicazione dell’I-
VA, verrà a trovarsi in una posizione credi- toria nei confronti dello Stato “cronica” perché, da un lato, paga l’imposta alle aziende dalle quali effettua acquisti e, dall’altro, non la recupera dai clienti cui vende i propri prodotti; con conseguente perdita di liquidità, considerati anche i tempi, non certamente celeri, con cui il Fi- sco effettua i rimborsi. Comunque sia, dal 1° gennaio, il meccanismo va applicato per quattro anni (fino al 31 dicembre 2018) anche ad altre operazioni tipiche del setto- re edile (servizi di pulizia, demolizione, in- stallazione di impianti, completamento) e nel settore energetico (cessioni di gas ed
RAVVEDIMENTO OPEROSO: MENO PALETTI
PER INCENTIVARE LE CORREZIONI
La profonda e significativa revisione del- l’istituto del ravvedimento operoso recata dalla legge di stabilità (articolo 1, commi da 637 a 640) si inserisce nel complessi- vo cambio di passo da parte dell’Agenzia delle entrate nella strategia di contrasto al- l’evasione, così come disegnata dai prece- denti commi 634-636. Infatti, le novità in materia di ravvedimento, contenute nel comma 637, sono espressamente presen- tate come soluzioni per realizzare le fina-
cedente manifesta nell’atto l’opzione per
l’applicazione dell’IVA;
● cellulari;
● personal computer e loro componenti ed accessori;
● materiali e prodotti lapidei, diretta- mente provenienti da cave e miniere.
Questa procedura, però, porta con sé un
energia elettrica a un soggetto passivo-ri-
venditore, trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra) e, come aggiunto durante l’iter parlamentare del DDL, alle cessioni di beni effettuate nei confronti della GDO, cioè la grande distribuzione or- ganizzata (supermercati, ipermercati, di- scount).
lità della segnalazione al contribuente de- gli elementi conosciuti dal Fisco.
A tale scopo, sono stati decisamente ampliati i limiti temporali entro i quali è possibile far ricorso al ravvedimento e, so- prattutto, è venuto meno il limite “intrin- seco” delle cause che impedivano l’acces-
so allo strumento, la cui ratio era quella di premiare il pentimento spontaneo, non indotto dall’Amministrazione finanziaria.
NOVITA’ LEGISLATIVE
Riduzione delle sanzioni
In merito al primo punto, sono state introdotte nuove casistiche temporali, che vanno ad aggiungersi alle opzioni già esistenti. Ovviamente, la riduzione della sanzione è calibrata in funzione del momento in cui si effettua il ravvedi- mento: il trattamento premiale diminui- sce man mano che aumenta l’intervallo di tempo tra la commissione della viola- zione e la sua regolarizzazione. Queste le nuove fattispecie di ravvedimento en- trate in vigore dal 1° gennaio:
● riduzione della sanzione a 1/9 del minimi, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presenta- zione della dichiarazione ovvero, quan- do non è prevista dichiarazione periodi- ca, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore (la novità è applicabile in tut- ti i settori tributari e per tutte le violazio- ni, tranne l’omessa presentazione della dichiarazione, per la quale esiste una di- sposizione ad hoc);
● riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno suc- cessivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione pe- riodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (la novità riguarda esclusiva- mente i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate);
● riduzione della sanzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione del- la dichiarazione relativa all’anno succes- sivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’er- rore (la novità riguarda esclusivamente i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate);
● riduzione della sanzione a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli er- rori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene al termine di attività di accesso, ispezione e verifica, con con- seguente consegna del processo verbale di constatazione.
Quest’ultima ipotesi di ravvedimento (cioè quella esperibile dopo la constata- zione della violazione) è stata introdotta durante l’iter parlamentare del DDL, dal maxi emendamento governativo. In quella stessa sede, è stata aggiunta an- che la precisazione secondo la quale il pagamento e la regolarizzazione tramite ravvedimento non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, ve- rifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Più possibilità di ravvedimento
Per quanto riguarda il secondo aspet- to innovativo (rimozione delle cause ostative), ricordiamo che, prima dell’in- tervento ad opera della legge di stabi- lità, il ravvedimento risultava impedito quando la violazione era stata già con- statata o quando erano iniziati accessi, ispezioni o verifiche oppure altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’interessato aveva avuto formale conoscenza. Adesso invece, limitata- mente ai tributi amministrati dall’Agen- zia delle entrate, gli eventi ricordati non
sono più di ostacolo al ravvedimento, che resta precluso soltanto dopo la noti- fica di atti di liquidazione e di accerta- mento e l’invio di comunicazioni di irre- golarità a seguito dei controlli automati- ci e formali delle dichiarazioni.
L’ampliamento dell’ambito operativo del ravvedimento, percorribile anche a controllo fiscale iniziato, ha indotto il le- gislatore ad abrogare gli istituti deflati- vi del contenzioso di più recente intro- duzione: l’adesione ai processi verbali di constatazione, l’adesione agli inviti al contraddittorio e l’acquiescenza “rinfor- zata”, ossia lo strumento che consentiva al contribuente, in caso di notifica di un avviso di accertamento non preceduto da pvc o da invito al contraddittorio, di pagare quanto richiesto dal Fisco bene- ficiando della sanzione ridotta ad 1/6 del minimo. Tuttavia, per salvaguardare gli effetti degli atti già emessi o in via di emissione, l’efficacia delle disposizioni abrogative è stata posticipata: l’adesio- ne agli inviti al contraddittorio (sanzione ridotta ad 1/6) sarà possibile fino a quelli notificati entro il 31 dicembre 2015; l’adesione ai PVC (sanzione ridot- ta ad 1/6) sarà possibile fino a quelli consegnati entro il 31 dicembre 2015; la definizione degli accertamenti non preceduti da altri atti (sanzione ridotta ad 1/6) sarà abrogata a partire dagli ac- certamenti notificati dal 1° gennaio 2016.
Infine, anch’esse conseguenti alla
mutata disciplina del ravvedimento ope- roso, sono arrivate novità pure in rela- zione ai termini di notifica degli ac- certamenti e delle cartelle di paga- mento, che sono stati agganciati al mo- mento in cui si effettuano correzioni con le dichiarazioni integrative. E così, ades- so, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento collegate alle attività di li-
quidazione (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero quarto, in ca- so di indennità di fine rapporto e pre- stazioni in forma di capitale) e di con- trollo formale (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazio- ne della dichiarazione), e relative alle di- chiarazioni integrative presentate per correggere errori od omissioni incidenti su determinazione e pagamento del tri- buto, decorrono, per gli elementi ogget- to di integrazione, dalla data di presen- tazione di tali ultime dichiarazioni. Stes- sa soluzione per i termini di accerta- mento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
ESEMPIO
Nel caso in cui il contribuente abbia dimenticato di inserire dei redditi da ca- noni locativi in UNICO 2014 e quest’an- no faccia ravvedimento presentando una dichiarazione integrativa, mentre i termini ordinari per l’accertamento sca- dranno entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazio- ne della dichiarazione (pertanto, entro il 31 dicembre 2018), limitatamente ai redditi di fabbricati, l’ufficio avrà tempo fino al 31 dicembre 2019, dal momento che il conteggio del termine decaden- ziale, per quel determinato elemento reddituale, dovrà partire dalla presenta- zione della dichiarazione integrativa.
Il principio, infine, vale anche per le imposte d’atto (registro, successione e donazione): in caso di correzione (ad esempio, di atti portati alla registrazione o di dichiarazioni di successione), i ter- mini decorrono dalla regolarizzazione degli errori o delle omissioni.
LE ALTRE MISURE FISCALI
RIENTRO DEI “CERVELLI”
- l’aliquota dell’agevolazione scende al 25% (resta invece al 50% per le spese relative al
p
Art. 1, co. 14
Allungata di due anni la sopravvivenza delle agevolazione fiscali per incentivare il rientro in Italia di lavoratori occupati all’estero. Si tratta della disposizione (articolo 44 del DL n. 78/2010) che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emo- lumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che hanno svolto attività all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università per almeno due anni continuativi e che si trasferi- scono in Italia, acquisendovi la residenza fiscale. Tali compensi non rilevano neanche ai fini IRAP. Inoltre, viene stabilito che le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricer- catore diviene residente nel territorio dello Stato e nei tre successivi (anziché due, come previ- sto dalla norma originaria), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
DETASSAZIONE BUONI PASTO
Art. 1, co. 16 e 17
Detassazione dei buoni pasto, ma non per tutti. Soltanto per quelli rilasciati in formato elettronico, è stata elevata da 5,29 euro a 7 euro la quota del ticket alimentare che non concorre alla formazione del reddito imponibile. La novità scatterà dal 1° luglio 2015. Per i buoni pasto cartacei, invece, l’esenzione resta fissata a 5,29 euro.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
ersonale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università, en- ti di ricerca e start up innovative);
- aumenta da 2,5 a 5 milioni di euro l’importo massimo agevolabile per impresa. Il credi- to d’imposta non concorre alla base imponibile delle imposte sul reddito e dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, va indi- cato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tra- mite modello F24, senza sottostare al limite previsto per i crediti d’imposta evidenziati nel quadro RU di UNICO (250.000 euro all’anno) né a quello generale annuo relativo alle com- pensazioni con F24 (700.000 euro).
Le disposizioni attuative arriveranno con un successivo decreto del Mef, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
CREDITO D’IMPOSTA NELLE AREE SVANTAGGIATE
Art. 1, co. 46
In riferimento al bonus della Finanziaria 2007 per i nuovi investimenti nelle aree svantaggia- te (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, per i quali l’Agenzia delle entrate ha comu- nicato il nulla osta per la copertura finanziaria, viene specificato che il credito spetta anche se le opere riguardano progetti precedenti, salvo che gli investimenti non costituiscano mero com- pletamento di altri già agevolati da una norma antecedente (art. 8, legge 388/2000).
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
Art. 1, co. 35 e 36
Modificata la disciplina del credito d’imposta previsto a favore delle imprese che investo- no in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3 del DL n. 145/2013, c.d. “Destinazione Italia”).
Ora:
- l’agevolazione spetta a tutte le imprese, non è più limitata a quelle con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro;
- sono agevolabili gli investimenti realizzati fino a tutto il 2019 (non più fino al 2016) in misura maggiore rispetto alla media degli investimenti effettuati nei tre anni precedenti il 2015;
- scende da 50.000 a 30.000 euro la soglia minima di investimenti per essere ammessi all’agevolazione;
Art. 1, co. 137 e 138
È salito da 2.065 a 30.000 euro l’importo massimo su cui le persone fisiche possono cal- colare la detrazione IRPEF del 26% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus. È stata analogamente adeguata a 30.000 euro la cifra massima che i soggetti IRES possono, invece, dedurre dal reddito complessivo. I nuovi limiti si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ossia dal 2015 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.
NOVITA’ LEGISLATIVE
LE ALTRE MISURE FISCALI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
corso al rialzo di quella intermedia: dall’attuale 10% si salirebbe al 12% nel 2016 e al 13% l’anno successivo. Per quanto riguarda infine i carburanti, l’aumento dell’accisa – se doves- se essere necessario ricorrere alla clausola di salvaguardia – sarà fissato con provvedimento
Art. 1, co. 139 e 140
Ripristinata la non imponibilità IVA delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie, effettuate nei confronti di amministrazioni statali e soggetti della cooperazione allo svilup- po, con destinazione fuori dell’Unione europea, in attuazione di finalità umanitarie.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI
Art. 1, co. 141
È stata confermata la detraibilità ai fini IRPEF, nella misura del 26% calcolata su importi compresi tra 50 e 10.000 euro, delle erogazioni a favore di partiti e movimenti politici ese- guiti, anche in forma di donazioni, da candidati o eletti a cariche pubbliche. I versamenti devono essere effettuati in conformità a previsioni regolamentari o statutarie dei partiti e movimenti politici beneficiari.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
BONUS PER WI-FI GRATUITO IN ALBERGO
Art. 1, co. 149
Introdotti un paio di presupposti per poter accedere al credito d’imposta per la digitaliz- zazione degli esercizi ricettivi. Il bonus per le spese relative ad impianti wi-fi spetta solo se la struttura mette a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connes- sione pari ad almeno un megabit in download. La norma originaria (articolo 9 del DL n. 83/2014), invece, non subordinava il credito d’imposta ad alcuna condizione.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
Art. 1, co. 154
Messo a regime l’istituto del 5 per mille, grazie al quale ogni anno ciascun contribuente, nella dichiarazione dei redditi, può indicare a chi destinare una quota della propria IRPEF, scegliendo tra una delle seguenti finalità: sostegno a volontariato, Onlus, associazione di promozione sociale, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro operanti in determinati ambiti (assistenza sociale, sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, ecc.); finanziamen- to della ricerca scientifica e dell’università; finanziamento della ricerca sanitaria; finanzia- mento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza; sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interes- se sociale.
Per garantire maggiore trasparenza sull’utilizzo delle somme, un DPCM dovrà definire le modalità di rendicontazione delle cifre erogate e le modalità di pubblicazione, sul sito di ciascuna amministrazione erogatrice, degli elenchi dei soggetti ai quali è stato corrisposto il contributo e dei rendiconti trasmessi. Previste sanzioni per gli inadempienti.
Alla finalità, dal 2015, è destinato un importo annuo di 500 milioni di euro. La previsione del decreto presidenziale sulla rendicontazione è arrivata in fase di conversione
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere, però, soltanto dal 1° gennaio 2018.
ROTTAMAZIONE VEICOLI
Art. 1, co. 222
Niente più incentivi, nel 2015, alla rottamazione dei veicoli più inquinanti e all’acquisto di quelli a basse emissioni (articolo 17-decies del DL n. 83/2014). La fruizione dei contribu- ti, inizialmente prevista per gli anni 2014 e 2015, è stata limitata al solo anno 2014.
RIDUZIONE CREDITI DI IMPOSTA
Art. 1, co. 242
Repetita iuvant. Già adottata dalla “Stabilità 2014” in riferimento ad alcuni crediti d’impo- sta (ad esempio, quelli per esercenti di sale cinematografiche, per apparecchiature informa- tiche destinate al “tutoraggio” dei contribuenti ammessi al regime c.d. “forfettino”, ecc.), vie- ne riproposta anche quest’anno la norma che preannuncia una sforbiciata ad alcune agevo- lazioni. In particolare, entro il prossimo 30 gennaio, un DPCM dovrà stabilire le percentuali di fruizione di alcuni crediti d’imposta, in modo tale da assicurare allo Stato benefici per più di 16 milioni di euro nel 2015 e di quasi 24 milioni di euro (*) a partire dal 2016. Questa volta, l’intervento di potatura colpirà: il rimborso dell’accisa su benzina e GPL per i taxi; ga- solio e GPL per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate; i cre- diti d’imposta per le nuove iniziative imprenditoriali, per investimenti in campagne pubblici- tarie in determinate aree del Paese, per l’acquisto di software da parte delle farmacie, per le opere dell’ingegno digitali, per gli investimenti delle imprese di prodotti editoriali.
(*) Inizialmente, il disegno di legge prevedeva come obiettivo, a partire dal 2016, effetti positivi per circa 39 milioni di euro
CANONE RAI
Art. 1, co. 293
Per il 2015, il canone di abbonamento alla televisione è congelato o, per dirla con le pa- role della norma, “non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014”: dun- que, non può aumentare ma, teoricamente, potrebbe diminuire. Tuttavia, riteniamo che dif- ficilmente la RAI ci farà pagare meno dei 113,50 euro richiesti lo scorso anno.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
SISMA 2009 IN ABRUZZO
Art. 1, co. 448
Niente TASI, a partire da quest’anno, per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibi- li, anche parzialmente. L’esenzione varrà fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fab- bricati.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
XXXXXX XXXXXXXX DI SALVAGUARDIA
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Art. 1, co. 207
Rinviata di un anno e ammorbidita nel fabbisogno la clausola di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2014. Era prevista l’emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM per limare le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cosiddette “tax expenditures”), qua- lora la spending review messa in campo non avesse conseguito i risparmi prospettati (3 mi- liardi di euro nel 2015, 7 nel 2016 e 10 a partire dal 2017). Il termine per l’operazione di sfoltimento delle agevolazioni fiscali è stato spostato al 15 gennaio 2016 e, contestualmen- te, sono stati rivisti al ribasso gli obiettivi monetari da garantire: 3.272 (*) milioni di euro per il 2016, 6.272 (*) milioni a partire dal 2017. Niente attivazione della clausola di salvaguar- dia, se, entro il 1° gennaio 2016, saranno approvati provvedimenti in grado di assicurare gli importi indicati.
(*) Gli importi iniziali (rispettivamente 4.000 e 7.000 euro), sono stati ulteriormente ridot- ti durante l’iter parlamentare grazie ad una prevista maggiore entrata di 728 milioni di euro dal 2016
Art. 1, co. 626 e 627
Riaperti i termini per consentire a persone fisiche e società semplici di rivalutare contabil- mente i terreni, agricoli e non, e le partecipazioni in società non quotate, misura introdotta dalla Finanziaria 2002 e poi prorogata più volte. L’operazione consente, tramite il pagamen- to di un’imposta sostitutiva piuttosto bassa, di ridurre (o, addirittura, azzerare) la plusvalen- za realizzata in caso di vendita del bene, cifra che va tassata con un’aliquota decisamente più alta; in quella circostanza, infatti, per determinare la plusvalenza, si potrà assumere, in- vece che il costo o valore d’acquisto, il valore risultante da apposita perizia di stima redatta e asseverata da un professionista. Questa volta, la rivalutazione interessa i beni posseduti al 1° gennaio 2015, che andranno periziati entro il 30 giugno; sul valore stimato, si dovrà cal- colare l’imposta sostitutiva, da versare in unica soluzione entro lo stesso 30 giugno o in tre rate annuali di pari importo, con scadenza al 30 giugno degli anni 2015, 2016 e 2017.
In fase di conversione, è stato raddoppiato il costo dell’operazione. L’imposta sostitutiva è dovuta con aliquota dell’8% per i terreni e le partecipazioni qualificate, del 4% per le par- tecipazioni non qualificate
AGGRAVIO CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
DICHIARAZIONE IVA
Art. 1, co. 718 e 719
Se da un lato la clausola di salvaguardia della “Stabilità 2014” è stata rinviata e mitigata, dall’altro lato, però, ne è stata introdotta un’altra, ancor più preoccupante: le aliquote IVA ordinaria e ridotta aumenteranno, rispettivamente, di 3,5 e 3 punti percentuali, mentre le accise su benzina e gasolio saliranno in misura tale da determinare maggiori entrate per al- meno 700 milioni di euro all’anno, a meno che non si prendano provvedimenti in grado di assicurare gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa. In partico- lare, se la clausola di salvaguardia dovesse realmente scattare, l’aliquota IVA ordinaria, oggi al 22%, passerebbe al 24% dal 2016, al 25% dal 2017, al 25,5% dal 2018. Più breve il per-
Art. 1, co. 641
Nuove modalità e nuova tempistica per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, a partire da quella dovuta nel 2016 per l’anno 2015. Cancellato l’obbligo della dichiarazio- ne unificata (redditi + IVA), il modello relativo all’imposta sul valore aggiunto potrà viaggia- re da solo, ma dovrà farlo entro il mese di febbraio, non più entro il 30 settembre. La pre-
NOVITA’ LEGISLATIVE
LE ALTRE MISURE FISCALI
IVA AGEVOLATA PER E-BOOK
sentazione anticipata della dichiarazione annuale IVA porta con sé l’effetto positivo di ren- dere non più necessaria la comunicazione dati IVA che, per volontà comunitaria, doveva es- sere trasmessa ogni anno, entro febbraio, per consentire il calcolo delle “risorse proprie” che ciascun Stato membro deve versare al bilancio UE (l’adempimento andrà fatto que- st’anno per l’ultima volta).
ENTI NON COMMERCIALI
Art. 1, co. 655 e 656
Schizza all’insù il livello di tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. In- fatti, la quota esente, prima pari al 95% dell’ammontare complessivo, è stata super-ridi- mensionata al 22,26%, con conseguente innalzamento della quota imponibile dal 5 al 77,74%. Questo, per equiparare il prelievo nei confronti degli ENC (che, pur essendo sog- getti IRES, determinano la base imponibile come i contribuenti IRPEF) a quello delle perso- ne fisiche con partecipazioni qualificate e non più a quello delle società di capitali e degli enti commerciali.
In deroga allo Statuto del contribuente, la disposizione ha applicazione retroattiva, con effetti, quindi, già sugli utili distribuiti dal 1° gennaio 2014. Per compensare la retroattività della norma, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo 2014, proprio per effetto dell’aumento. Il credito, che va indicato nella di- chiarazione dei redditi 2015 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito e dell’IRAP, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 per un terzo, dal 1° gennaio 2017 per un altro terzo e dal 1° gennaio 2018 nella misura rimanente.
In fase di conversione, per compensare la retroattività della norma, è stato introdotto il meccanismo del credito d’imposta
Art. 1, co. 667
L’applicazione dell’IVA al 4%, già prevista per giornali, liberi e periodici, è stata estesa agli e-book, cioè i libri in formato elettronico, precisando che, ai fini della tassazione agevolata, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da un codice ISBN e veicolate at- traverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. La misura, però, è a “rischio censura” europea, potrebbe essere “bocciata” perché non coerente con la disciplina comunitaria (sembra che siano già state avviate procedure di infrazione contro Francia e Lussemburgo, anch’essi rei di aver introdotto un’aliquota agevolata per gli e- book).
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
LAVORATORI FRONTALIERI
Art. 1, co. 690 e 691
Innalzata da 6.700 a 7.500 euro, con decorrenza 1° gennaio 2015, la franchigia IRPEF per i cosiddetti lavoratori frontalieri, cioè i contribuenti residenti in Italia che producono redditi da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale. Da quest’anno, pertanto, di quei redditi, confluirà nel reddito complessivo la sola parte che eccede 7.500 euro.
Inoltre, sempre a partire dal 2015, è stata introdotta una franchigia IRPEF di 6.700 euro per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
ASSICURAZIONI VITA
Art. 1, co. 658 e 659
Niente più esenzione “indiscriminata” per i capitali percepiti in dipendenza di assicura- zioni sulla vita. L’esclusione totale dall’IRPEF è rimasta soltanto per la copertura del c.d. “ri- schio demografico”, che si verifica quando la durata della vita dell’assicurato è inferiore alla media statistica (rischio premorienza) o superiore (rischio longevità). Pertanto, l’esenzione totale da IRPEF permane per le polizze “temporanee caso morte “ (TCM), che assicurano la copertura per un determinato periodo, oltre il quale la morte o l’invalidità permanente non comportano più alcuna liquidazione a favore dei beneficiari; in questi casi, la copertura del “rischio demografico” è pari al 100%. Invece, per le “assicurazioni miste”, caratterizzate dal- la presenza di una componente finanziaria, l’esenzione spetta, adesso, soltanto in riferimen- to al capitale corrisposto a copertura del “rischio demografico”; la restante quota costituisce reddito per la differenza tra l’ammontare percepito e i premi pagati, con applicazione, in li- nea generale, dell’aliquota del 26% (l’aliquota è del 12,5% in presenza di titoli di Stato).
Si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015
SISMA 2012 IN XXXXXX
Art. 1, co. 662-664
Spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i fab- bricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Xxxxxx del 20 e 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili (anche parzialmente), sono esenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
SISMA 1990 IN SICILIA
Art. 1, co. 665
L’onda lunga del terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 , che interessò le province di Ca- xxxxx, Ragusa e Siracusa, ha raggiunto la legge di stabilità 2015. I contribuenti colpiti da quell’evento, qualora abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo su- periore al dovuto, hanno diritto al rimborso di quanto versato in più, purché abbiano pre- sentato apposita istanza entro il 1° marzo 2010. Per gli esercenti attività d’impresa, l’appli- cazione dell’agevolazione è sospesa fino a verifica della compatibilità del beneficio con l’or- dinamento dell’Unione europea.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
BOLLO AUTO PER VEICOLI ULTRAVENTENNALI
Art. 1, co. 666
Scomparsa l’esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli ultraventennali di parti- colare interesse storico e collezionistico, vale a dire auto da corsa, prototipi esibiti in esposi- zioni o mostre, altri veicoli significativi in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, esteti- co o di costume, individuati ogni anno dall’ASI (Automobilclub storico italiano) e dalla FMI (Federazione motociclistica italiana). Di fatto, è stata cancellata la loro equiparazione fiscale ai veicoli immatricolati da almeno 30 anni, esclusivamente per i quali è confermata l’esclu- sione dal bollo auto (sono soggetti solo ad una tassa di circolazione forfetaria annua, nel caso vengano utilizzati su strade pubbliche).
IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI
Art. 1, co. 692 e 693
Trasfuso nella legge di stabilità il contenuto del DL n. 185/2014 (si veda, in questo stes- so numero, la rubrica “il fisco si spiega”), con cui è stato decretato lo slittamento, dal 16 di- cembre scorso al 26 gennaio 2015, del termine di scadenza per pagare l’IMU 2014 sui ter- reni agricoli situati in zone montane e collinari, ed è stato chiarito che il tributo sui terreni non più esclusi a seguito della ridefinizione dei parametri per l’esenzione va calcolato con l’aliquota base dello 0,76%, a meno che i Comuni non abbiano approvato specifiche ali- quote.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA LOTTA ALL’EVASIONE
Art. 1, co. 702
Per gli anni dal 2015 al 2017, allo scopo di incentivare la partecipazione dei Comuni al- l’accertamento fiscale e contributivo, agli stessi verrà riconosciuto un importo pari al 55% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, a seguito del loro contributo all’accerta- mento, relative a tributi statali e sanzioni civili applicate sui maggiori contributi.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Art. 1, co. 713
Ciambella di salvataggio per le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, che al 31 ottobre scorso sono decadute dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi ed IVA: fino al 30 giugno 2015, potranno richiedere un nuovo piano di rateazione. Stessa chance anche in caso di decadenza dal pagamento frazionato delle somme dovute a segui- to di avvisi di accertamento, accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudi- ziale, riguardanti IRES, IRAP ed XXX.Xxx. 1, co. 710Disposizione introdotta durante l’iter parla- mentare
Elevato da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti a favore di società, enti ed asso- ciazioni sportive dilettantistiche, oltrepassato il quale gli stessi devono avvenire con mezzi tracciabili. Lo stesso innalzamento riguarda i versamenti eseguiti da quei soggetti.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
AUMENTO IVA SU LEGNO DA ARDERE
Art. 1,co. 711
Innalzata dal 10 al 22% l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei “pellet” di legno, il combustibile ricavato dalla segatura essiccata e poi compressa in forma di piccoli cilindri, utilizzato, per il riscaldamento, nelle stufe di ultima generazione.
Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare
NOVITA’ LEGISLATIVE
IL LAVORO E LA PREVIDENZA
LO SGRAVIO SULLE ASSUNZIONI | |
A chi spetta | Datori di lavoro del settore privato, compreso il settore agricolo |
Quando spetta | Xxxxx assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 (da gennaio a dicembre) con esclusione di apprendisti e domestici |
Lo sgravio | Esonero totale (100%) dei contributi Inps, fino a un massimo di 8.060 euro su base annua, per tutto il rapporto di lavoro fino a un massimo di 36 mesi. |
Assunzioni agevolate (settore agricolo) | Tutte (donne, uomini, disoccupati, inoccupati, ecc. ) a queste condizioni: ● deve trattarsi di lavoratori non occupati a tempo indeterminato nel 2014, presso un qualsiasi datore di lavoro; ● deve trattarsi di lavoratori che, se occupati a tempo determinato nel 2014 presso un qualsiasi datore di lavoro, per un numero di giornate superiore a 249 (risultanti dagli appositi elenchi nominativi) |
Assunzioni agevolate (altri settori) | Tutte (donne, uomini, disoccupati, inoccupati, ecc. ) a queste condizioni: ● deve trattarsi di lavoratori non occupati a tempo indeterminato negli ul- timi sei mesi presso un qualsiasi datore di lavoro; ● il lavoratore non deve aver già dato diritto allo sgravio, ad un qualsiasi datore di lavoro; ● il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro a tempo inde- terminato nel trimestre ottobre/dicembre 2014, con il datore di lavoro che richiede il bonus o con altri datori di lavoro a lui collegati |
Incumulabilità | Lo sgravio non si applica ai premi dovuti all’Inail e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive |
Pensione salva | Al lavoratore è garantito l’accredito contributivo ai fini pensionistici |
di XXXXXXX XXXXXXX
SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE
PER TRE ANNI PER I NUOVI ASSUNTI
BONUS
Il nuovo sgravio totale triennale sulle as- sunzioni effettuate nell’anno 2015 (sconto del 100% dei contributi dovuti dai datori di lavoro) si applicherà anche nel settore agri- colo. E’ la novità principale del testo defini- tivo della legge di Stabilità 2015, approvata il 22 dicembre rispetto al disegno di legge. Il nuovo beneficio resta limitato all’importo annuo di 8.060 euro e, per il solo settore agricolo, anche alla disponibilità di fondi pubblici. Confermata, inoltre, la messa in soffitta, dal 1° gennaio 2015, dell’incentivo contributivo della legge n. 407/1990, che riconosceva ai datori di lavoro tre anni di sgravio contributivo al 50% sulle assunzio- ni di disoccupati di lunga durata, ovvero del 100% al Sud e alle imprese artigiane.
Le novità sono previste nell’unico arti- colo della legge di Stabilità ai commi dal
118 al 124 (il nuovo sgravio è disciplinato al comma 118, l’estensione al settore agri- colo ai commi 119-120 e la copertura fi- nanziaria ai commi 121-124, tra cui l’abro- gazione dell’incentivo della legge n. 407/1990 al comma 121).
Sgravio operativo solo per il 2015
Il nuovo incentivo, tuttavia, sarà operati- vo per un solo anno, cioè sulle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Agevolerà per tre anni esclusiva- mente le assunzioni stabili, cioè quelle con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di quelli dei domestici. Si applicherà, inol- tre, soltanto ai datori di lavoro privati. L’in- centivo spetterà solo per le nuove assun- zioni (“nuove” significa “assunzioni a in- cremento della forza lavoro aziendale che già c’è in azienda”), con esclusione di quelle relative eventualmente a lavoratori:
ADDIO ALLO SGRAVIO TRIENNALE
P
er un nuovo incentivo intro- dotto un altro va in soffitta. Si tratta dello sgravio contributi-
vo ex art. 8, comma 9, della legge
n. 407/1990, assai noto alle impre- se del Mezzogiorno e a quelle arti- giane alle quali scontava i contribu- ti Inps del 100% per tre anni (50% in altre ipotesi), in caso di assun- zione di lavoratori disoccupati di lunga durata o iscritti alle liste di mobilità. Il bonus è stato di alto gradimento alle imprese (come te- stimonia anche la sua lunga esi- stenza di 24 anni). L’incentivo spet- tava (e continua a spettare per le assunzioni effettuate fino al 31 di- cembre 2014) nell’ipotesi di assun- zioni, con contratto a tempo inde- terminato, di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario d’integrazione salaria- le (Cigs) da un periodo uguale (24 mesi). L’agevolazione consiste di uno sgravio contributivo in misura del 50% per 36 mesi, elevato al 100% in caso di assunzioni effet- tuate da imprese operanti nei terri- tori del Mezzogiorno (territori indi- viduati dal Dpr n. 218/1978) ovve- ro da imprese artigiane.
a) che nei sei mesi precedenti risultano occupati stabilmente (cioè con un contrat- to di lavoro dipendente a tempo indeter- minato) presso qualsiasi datore di lavoro;
b) per i quali il nuovo incentivo sia già stato fruito in virtù di una precedente as- sunzione a tempo indeterminato (presso qualsiasi datore di lavoro);
c) con i quali, il datore di lavoro xxxxxx- xxxxx il nuovo incentivo, abbia avuto un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigo- re della legge di Stabilità (quindi, poiché l’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2015, il rapporto non deve sussistere nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014. La norma, evidentemente è finaliz- zata ad evitare il beneficio a quei datori di lavoro che, saputo in anticipo del bonus, abbiano fittiziamente licenziato lavoratori per predisporre l’ufficiale assunzione a gennaio, una volta in vigore il bonus). La condizione va provata, non solo con riferi- mento allo stesso datore di lavoro, ma an- che considerando società controllate o col- legate (ex art. 2359 del codice civile) o lui facenti capo, anche per interposta persona.
Il nuovo bonus non si può cumulare
con altre eventuali agevolazioni.
Incentivo valido per tre anni
Il bonus consiste nell’esonero dal versa- mento dei complessivi contributi previ- denziali a carico dei datori di lavoro che effettuano l’assunzione (il lavoratore, inve- ce, continuerà a pagare la sua quota di contributi che sarà normalmente versata dal datore di lavoro all’Inps e trattenuta dalla busta paga). Il bonus, inoltre, non si applica ai premi e contributi dovuti all’I- nail.
Valgono le seguenti condizioni:
a) spetta per un periodo massimo di 36 mesi;
b) spetta nell’importo massimo di
8.060 euro su base annua.
Obiettivo ambizioso
L’obiettivo che il governo vuole raggiun- xxxx con il nuovo incentivo per i neoas- sunti, stando alla Relazione Tecnica allega- ta alla legge di Stabilità 2015, è di 790mi- la nuovi contratti di lavoro a tempo inde- terminato completamente esenti da con- tributi e di 210 mila contratti che potran- no usufruire di una riduzione parziale de- gli oneri sociali (in tutto 1 milione di nuovi posti di lavoro!).
La stima parte dai dati Inps, secondo cui nel 2013 risultano circa 636 mila i la- voratori assunti a tempo indeterminato esclusi quelli con contratto a tempo in- determinato già svolto nei 6 mesi prece- denti, presso una qualsiasi azienda. Con- siderata la consistenza dello sgravio, il Governo presume quindi un notevole ef- fetto incentivante verso il tempo indeter- minato, con riduzione delle altre più co- stose tipologie di assunzione che preve- dono la contribuzione piena, come il contratto a termine per il quale, ad esempio, si paga un contributo aggiunto per la “flessibilità” pari all’1,4%.
BONUS ESTESO AL SETTORE AGRICOLO
Ndetto, il bonus è stato esteso
ella fase di approvazione della
legge di Stabilità 2015, come
anche al settore agricolo originaria- mente escluso, con la medesima di- sciplina salvo le seguenti particola- xxxx.
Prima di tutto, l’incentivo spetta sulle nuove assunzioni con l’eccezio- ne dei lavoratori che nell’anno 2014:
a) sono stati occupati a tempo in- determinato, presso un qualsiasi da- tore di lavoro agricolo;
b) sono stati occupati a tempo de- terminato, presso un qualsiasi datore di lavoro agricolo, e risultino iscritti negli elenchi nominativi per un nu- mero di giornate di lavoro superiore a 249 giornate.
Diversamente dagli altri settori nei quali il bonus opererà automatica- mente (cioè non servirà fare doman- da né aspettare un “via libera”, salvo ovviamente una comunicazione al- l’Inps dell’avvenuta assunzione), nel settore agricolo l’incentivo è ricono- sciuto dall’Inps “a domanda”. L’istitu- to, inoltre, lo attribuirà in base all’or- dine cronologico di presentazione delle domande (ci sarà, dunque, un “click-day”, cioè un giorno e un’ora a partire dalla quale si potrà fare ri-
chiesta dell’incentivo e chi sarà più veloce nel “cliccare” l’invio della do- manda si potrà accaparrare il diritto allo sconto contributivo). Questo perché, nel settore agricolo, il bonus è attribuito subordinatamente alla disponibilità di fondi pubblici che la legge di Stabilità fissa nei seguenti importi:
● 2 milioni di euro per il 2015,
● 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017,
● 11 milioni di euro per il 2018,
● 2 milioni di euro per il 2019. Una volta esaurite le risorse l’isti-
tuto di previdenza non prenderà più in considerazione ulteriori domande.
Poiché l’incentivo è pressoché pieno per retribuzioni imponibili ai fini previ- denziali fino a circa 25 mila euro su ba- se annua, sempre in base ai dati Inps sulle classi di retribuzione, sono stimati dal Governo in circa 790 mila i contratti per cui i datori di lavoro potranno bene- ficiare dello sgravio totale dei contributi
previdenziali a loro carico essendo que- sti inferiori al limite massimo di 8.060 euro annui e in circa 210 mila i contratti per cui i datori di lavoro potranno bene- ficiare dello sgravio entro il tetto di
8.060 euro.
Il tutto, naturalmente “se il cavallo be- ve”, cioè se le imprese avranno effettiva- mente bisogno di assumere!
Pensione assicurata
La mancata contribuzione non avrà ri- percussioni negative sui lavoratori: la norma afferma, infatti, che “resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”, il che vuol dire che i la- voratori matureranno comunque la con- tribuzione utile ai fini della pensione per i mesi di sgravio contributivo. Questo sia per i lavoratori del settore agricolo che di ogni altro settore produttivo.
NOVITA’ LEGISLATIVE
LIQUIDAZIONE IN BUSTA PAGA
MA SI PAGHEREBBERO PIU’ TASSE
Via libera alla monetizzazione del Tfr in busta paga. I lavoratori dipendenti possono decidere di ricevere il tratta- mento di fine rapporto lavoro, il Tfr, mensilmente in busta paga anziché a fi- ne carriera (come “buonuscita”). La scelta è possibile solamente ai dipen- denti del settore privato (sono esclusi gli impiegati pubblici) e riguarda solo il Tfr ancora da maturare dal mese di mar- zo 2015 a quello di giugno 2018 (la no- vità è, infatti, sperimentale). La scelta, una volta fatta, è irrevocabile. Perciò chi decida di intascare mensilmente le quo- te di Tfr, poi non potrà avere ripensa-
BONUS BEBE’ (80 EURO PER TRE ANNI)
PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO
80 euro
80 euro
La cicogna, dal 1° gennaio 2015, assie- me al bebè porta a mamma e papà un bo- nus di 80 euro al mese per tre anni, se la famiglia ha un’Isee non superiore a 25mila euro. Il bonus sale a 160 euro, sempre mensili e sempre per tre anni, se la fami- glia ha un’Isee che non supera i 7mila eu- ro. E’ la novità prevista dalla legge Stabilità del 2015, ai commi 125-129, con cui il Go- verno intende incentivare le nascite e con- tribuire alle spese di sostegno dei figli.
Il bonus bebè spetta in relazione alle nascite e alle adozioni avvenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Due dunque gli “eventi” premiati: nascita e adozione.
Hanno diritto al bonus bebè:
menti: fatta la scelta, non potrà più re- vocarla fino a giugno 2018. La scelta è possibile anche a chi abbia già destina- to il Tfr a fondo pensione. In tal caso si tratterà dunque di uno scambio: rinun- cia ad investire il Tfr in vista di una pen- sione integrativa a favore di un “supple- mento” (il Tfr) in busta paga. Sulle quo- te di Tfr che finiranno in busta paga (si chiameranno Pir, acronimo di “parte in- tegrativa di retribuzione”), i lavoratori pagheranno le tasse in misura ordinaria. Le imprese che dovranno sborsare subito le liquidazioni sono quelle con meno di 50 lavoratori (perché ancora trattengono il Tfr non destinato alla pre- videnza integrativa), mentre le aziende
più grandi già sono obbligate a “deposi- tarlo” presso l’Inps. Ma possono far fronte all’esborso forzato percorrendo due vie alternative:
● chiedendo un finanziamento alle banche, assistite da una garanzia dell’In- ps e pagando un interesse non superio- re al tasso di rivalutazione del Tfr (1,5% fisso più 75% del tasso d’inflazione);
● oppure anticipando di propria ta- sca, fruendo però in cambio delle c.d. “misure compensative” (si tratta di ridu- zioni contributive, cioè di sgravi), già operative a favore delle aziende che og- gi traslocano il Tfr verso i fondi pensione o verso l’Inps (aziende con almeno 50 lavoratori).
● i cittadini italiani;
● i cittadini comunitari (appartenenti cioè a uno stato membro dell’Unione eu- ropea);
● i cittadini extracomunitari (apparte- nenti cioè a uno stato non dell’Unione eu- ropea).
Requisiti
per ottenerlo
Sono tre:
● residenza in Italia, in ogni caso di ri- chiesta (in tutte le precedenti tre ipotesi degli aventi diritto);
● possesso del c.d. “permesso di sog- giorno Ue per soggiornanti di xxxxx xxxxx- xx” (xx xxx. 0 xxx X.x. immigrati, approvato dal dlgs n. 286/1998), esclusivamente se si tratta di cittadini extraUe;
● possesso, da parte del nucleo familia- re cui appartiene il genitore he fa richiesta
bebè e fino a quando spegne la terza can- delina, ovvero fino al terzo anno d’ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione. Sul bonus bebè non si pagano tasse, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo di mamma e papà che lo per- cepiscono.
L’erogazione del bonus è vincolato alle risorse finanziarie stanziate (si veda più avanti), al cui monitoraggio provvede l’In- ps. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a tali previsioni, con apposito decreto inter- ministeriale si procede alla rideterminazio- ne dell’importo annuo del bonus e i valori del limite di Isee fissato a condizione per il diritto.
Serve
la domanda
Il bonus è corrisposto a domanda, da
DUBBI E PERPLESSITA’
del bonus, di un’Isee (secondo le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2015)
presentarsi all’Inps. Per l’operatività biso- gna attendere l’emanazione di un decreto
L
a novità, senza giri di parole, è un bluff per i lavoratori. Al di là delle tesi di coloro che discetta-
no sull’opportunità di non distrarre il Tfr dalla sua principale funzione, quel- la cioè di finanziamento e sostegno della previdenza dei giovani (leggi: fondi pensione), la possibilità di “mo- netizzare” mensilmente il Tfr conviene soltanto alle casse dell’Erario. Casse che faranno affari dall’applicazione della tassazione “ordinaria” (quella che colpisce normalmente la busta paga) al posto della tassazione “sepa- rata” (quella, più bassa, che si paga sul Tfr quando è intascato a fine car- xxxxx).
Un esempio: un lavoratore con
20mila euro di retribuzione annua ha
della mancata rivalutazione del Tfr. Chi decide di prendere subito i soldi, infatti, rinuncia a un investimento si- curo: sul Tfr, ogni anno, i lavoratori guadagnano una rivalutazione al tas- so dell’1,5% fisso più il 75% dell’in- flazione. Nell’esempio considerato in precedenza, la perdita può valutarsi attorno ai 23 euro (considerando la bassa inflazione di oggi). Peraltro, la rivalutazione è esclusa dalla tassazio- ne Irpef ordinaria e paga una “impo- sta sostitutiva” dell’11%: un ottimo investimento, se si pensa che l’aliquo- ta Irpef più bassa è pari al 23%. Ma di questo se ne è accorto il legislatore e, rimangiandosi la tesi secondo cui il “Tfr va agevolato fiscalmente, in quan- to avente funzione previdenziale”
non superiore a 25 mila euro.
Quanto
vale il bonus
La misura del bonus dipende dall’Isee posseduto dalla famiglia cui appartiene il genitore che ne fa richiesta. Due le possibi- lità (quindi due le misure):
a) se l’Isee è superiore a 7mila ma non a 25 mila euro, il bonus vale 960 euro al- l’anno, per ciascun neonato o adozione, erogato mensilmente (la rata è di 80 eu- ro);
b) se l’Isee non supera i 7mila, il bonus vale doppio, cioè 1.920 euro all’anno, per ciascun neonato o adozione, erogato men- silmente (la rata è di 160 euro).
Quale che sia la misura, il bonus è ero- gato dal mese di nascita o di adozione del
attuativo, che dovrebbe arrivare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2015 (quindi entro il 30 gennaio 2015).
Le risorse disponibili
Queste le risorse finanziarie disponibili: se sufficienti, garantiranno un bonus an- nuo di 960 euro per tre anni; altrimenti, come accennato, ci sarà una ridetermina- zione dell’importo del bonus e del valore di Isee ai fini del diritto:
● 202 milioni di euro per l’anno 2015;
● 607 milioni di euro per l’anno 2016;
● 1.012 milioni di euro per l’anno 2017;
● 1.012 milioni di euro per l’anno 2018;
● 607 milioni di euro per l’anno 2019;
● 202 milioni di euro per l’anno 2020.
diritto a una quota annua di Tfr pari a
1.381; se conserva la via tradizionale
pagherà su quella quota 332 euro di
(cioè per la pensione), sempre nella
legge di Stabilità per il 2015 (comma
detta aliquota d’imposta sostitutiva L
ALTRE MISURE PER LA FAMIGLIA
dell’incasso del Tfr a fine carriera, egli
Irpef (tassazione separata); se doves- se decidere per il “mensile Xxxxx” sborserà invece 456 euro di Irpef, comprese addizionali (dalla tassazio- ne ordinaria), rimettendoci dunque 124 euro (‘guadagno’ dell’Erario).
Questo senza considerare la “perdi- ta” (sempre a danno dei lavoratori)
623) ha previsto l’aumento della pre-
portandola (dall’11%) al 17%.
A favore dell’operazione TFR in bu- sta paga è la maggiore disponibilità subito di più denaro. Ma, non va di- menticato che il lavoratore da sempre può ottenere dal datore di lavoro an- ticipi sulla liquidazione, senza aggravi fiscali.
a legge di Stabilità 2015 introduce un’al-
tra misura a favore dei nuclei familiari
con almeno quattro figli minori di età e in possesso di un’Isee (secondo le nuove norme) non superiore a 8.500 euro. Si tratta di “buoni acquisto”, validi solo per l’anno 2015, il cui importo però verrà fissato da un apposito decreto che fisserà anche le moda- lità operative. L’iniziativa ha un limite nell’im- porto dei fondi disponibili, pari a 45 milioni di euro (solo per l’anno 2015).
Ancora, il comma 131 istituisce un fondo
per interventi a favore della famiglia con 112
milioni di euro per il 2015. Serviranno ad at- tuare interventi a favore della famiglia, per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Altri 5milioni di euro a partire dall’anno 2015 sono infine destinati dal comma 132 al fondo per le politiche della fa- miglia, al fine di sostenere le adozioni inter- nazionali.
COMUNICAZIONE DECESSI E CONTROLLI SULLE PENSIONI
Imento degli elenchi degli assistiti dei medici di base (i medici di
l governo riprova a mettere un freno all’erogazione dei trattamenti
previdenziali a persone decedute e, di riflesso, anche all’aggiorna-
famiglia) che sta procurando contenzioso in diverse Asl d’Italia (in particolare in Campania). Infatti, gli elenchi sono spesso non aggior- nati contenendo i nominativi di persone ormai passate a miglior vita, e con medici che continuano a intascare il relativo compenso senza peraltro poter far nulla perché non possono intervenire per cancella- re direttamente quei nominativi (può farlo solo l’Asl). Con la conse- guenza che, a distanza di anni, quando le Asl riescono finalmente ad aggiornare gli elenchi, richiedono ai medici la restituzione dei soldi incassati in più: una situazione che normalmente finisce in un’aula di Tribunale.
Gli stessi elenchi di nominativi, poi, hanno riflesso anche ai fini dell’erogazione di pensioni e di altri trattamenti da parte dell’Inps: se
non aggiornati, è chiaro, l’istituto continua ad erogarli anche una vol- in via telematica, online, e in caso di violazione è prevista l’applica- ta che i titolari (gli aventi diritto) sono deceduti. Per ovviare a tanto, zione delle sanzioni dell’art. 46 del dl n. 269/2003 (convertito dalla dopo aver tentato di obbligare i Xxxxxx a informare l’Inps delle va- legge n. 326/2003), ossia della sanzione il cui importo è variabile da riazioni di stato civile (soluzione che evidentemente non è riuscita, 100 a 300 euro.
per quanto raccontano i fatti di cronaca), stavolta la legge di Stabilità Sempre in tema di erogazione di prestazioni a deceduti, la legge per il 2015 ci riprova incaricando del compito di comunicare i deces- di Stabilità 2015 stabilisce ancora che i trattamenti in denaro versati si all’Inps i medici necroscopi, ossia i medici presenti in ogni Asl con dall’Inps per il periodo successivo alla morte dell’avente diritto su il compito specifico di “certificare” l’avvenuta morte di persone, sulla un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corri- base dell’accertamento operato direttamente, oppure della comuni- sposte con riserva. L’istituto bancario e la società Poste italiane sono cazione del medico curante della persona passata a miglior vita. tenuti alla loro restituzione all’Inps qualora i trattamenti siano stati La novità arriva da una modifica all’art. 2 del dl n. 663/1979, n. corrisposti senza che il beneficiario ne avesse diritto. In questo mo- 663 (convertito dalla legge n. 33/1980). Con l’aggiunta di un nuovo do, dunque, la norma mira a “responsabilizzare” banche e Posta comma viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il medi- verso i propri clienti (i correntisti) sul fatto che non percepiscano co necroscopo deve trasmettere all’Inps, entro le 48 ore dall’evento, prestazioni indebiti, come pensioni o altre indennità di persona di
il certificato di accertamento del decesso. La comunicazione va fatta cui sono delegati.
NOVITA’ LEGISLATIVE
di XXXXX XXXXXXXXX
RIDUZIONE DELLA SPESA
L
a riduzione della spesa pubblica rimane il perno intorno a cui ruota tutta la manovra e, ancora una volta, la pubblica amministrazione centrale e locale contribuirà in modo sostanzioso al raggiungimento degli obiettivi
di risparmio indispensabili per evitare ulteriori inasprimenti della pressione fiscale nei prossimi tre anni.
La cura dimagrante è piuttosto intensa per Ministeri, regioni e province, mentre nei confronti dei comuni le severe misure di austerity adottate nelle precedenti manovre sono parzialmente mitigate da un alleggerimento dei vin- coli del patto di stabilità interno. Peraltro, alle amministrazioni sul territorio viene richiesto un grosso sforzo – che evidentemente non sarà solo di tipo ge- stionale, ma anche, se non soprattutto, di tipo politico - per ridurre e raziona- lizzare le migliaia di società partecipate che oggi affollano il panorama dei servizi pubblici locali, spesso con un rapporto costi/benefici poco entusia- smante. E’ una sfida impegnativa che probabilmente richiederà parecchi anni. Nel frattempo, il grosso delle risorse dovrà arrivare da altri risparmi di spesa. Gli oltre 4 miliardi di euro di sacrifici chiesti alle regioni nel triennio 2015- 2017 (con possibilità di incidere sugli stanziamenti destinati ai sistemi sanita- ri regionali si aggiungono ai 3,5 miliardi provenienti dalle riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri, ai circa 6 miliardi che verran- no sottratti a province e città metropolitane, nonché alla miriade di interventi di “settore” (in massima parte destinati alle amministrazioni centrali) che frutteranno un tesoretto ulteriore di risparmi pari ad almeno 1,2 miliardi.
Al netto del prolungamento sino al 2018 del blocco dei rinnovi contrattuali e degli in- crementi retributivi, la manovra finanziaria di quest’anno appare nel complesso meno in- cisiva in materia di personale pubblico, Del resto, un’ampia e profonda riforma del set- tore pubblico è stata varata dal governo non più tardi di quattro mesi fa con il decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90 e preannuncia- ta da un complesso di norme di portata an- cora più vasta ed innovativa contenute in un disegno di legge presentato l’estate scorsa e di cui “leggi illustrate” si è occupato sul nu- mero di settembre scorso (ma al momento non si sa che fine abbia fatto).
Nella legge di stabilità 2015 i provvedi- menti più significativi in materia di lavoro pubblico riguardano il personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco, che in termini occupazionali valgono complessivamente circa 1/6 dell’intera pub- blica amministrazione e di cui il governo tenta ora di riordinare alcuni meccanismi re- tributivi e premiali. Ma non mancano prov- vedimenti destinati ad altri settori della p.a., come ad esempio quello che riguarda il personale in servizio all’estero o quello che affronta il delicato problema della mobilità del personale in esubero presso le società partecipate.
economica e finanziaria non era previ- sto alcuno stanziamento per il rinnovo dei contratti pubblici. La misura, peral- tro, si accompagna al prolungamento si- no a tutto il 2018 del blocco dell’inden- nità di vacanza contrattuale, che resterà quindi ferma al livello maturato al 31 di- cembre 2010 e non potrà essere recu- perata in seguito. In questo caso, il ri- sparmio ammonta a circa 320 milioni di euro.
Viene inoltre prorogato per tutto il 2015 il blocco degli scatti di stipendio e delle progressioni automatiche di xxxxxx- ra per il personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (professori universi-
lunga lista di interventi che si trovano, però, disseminati in diverse sezioni della legge di stabilità. Un primo pac- chetto è contenuto nei commi da 258 a 267 e si apre con l’abolizione degli articoli del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) in base ai quali alcune ti- pologie di ufficiali delle Forze armate (Generale di divisione e Generale di brigata) e dei Corpi di polizia ad ordi- namento militare nonché i dirigenti ge- nerali e i dirigenti superiori della Poli- zia di Stato possono ottenere la pro- mozione al grado superiore dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio con effetti sia sul tratta-
RISPARMI SUL PERSONALE
xxxx, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di poli-
mento pensionistico che su quello di buonuscita.
Retribuzioni
bloccate fino al 2018
LA STAFFETTA GENERAZIONALE PUO’ ATTENDERE
L
a manovra di quest’anno – a diffe- renza del passato - non contiene provvedimenti particolari in mate-
ria di assunzioni e di turn-over per il per-
sonale della p.a. Peraltro il recente de- creto legge 24 giugno 2014, n. 90 (con- vertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) si era già occupato di questo tema, annunciando - tra l’altro
- lo svecchiamento della p.a. e la crea- zione di migliaia di posti di lavoro per i giovani: un progetto per ora inattuato.
A parte le già ricordate disposizioni concernenti le assunzioni per il 2015 presso i Corpi di polizia e dei vigili del fuoco, meritano di essere segnalati i commi 268 e 269 (introdotti nel corso dell’esame parlamentare) che per l’an- no 2015 prevedono, rispettivamente, la proroga per il 2015 dei rapporti a
termine nei comuni delle regioni a sta- nuovo personale amministrativo le tuto speciale per il personale con al- Agenzie dovessero attingere fino ad meno tre anni di servizio presso l’am- esaurimento dalle graduatorie dei con- ministrazione interessata e lo scorri- corsi già espletati.
mento straordinario delle graduatorie Nella versione definitiva del testo dei concorsi già banditi dall’Agenzia della legge di stabilità 2015, infine, è delle dogane e dei monopoli di Stato, stata confermata (comma 390) la sop- ai fini della copertura dei posti vacanti. pressione della norma contenuta nel- Nel primo caso, si tratta di una deroga l’art. 14 del decreto-legge “Destinazio- alle norme generali sulle proroghe dei ne Italia” 23 dicembre 2013, n. 145, contratti a termine nelle pubbliche am- che prevedeva l’ampliamento della do- ministrazioni fissate nell’art. 4 del de- tazione organica del Ministero del La- creto-legge 31 agosto 2013, n. 101 voro che avrebbe consentito l’assunzio- (convertito con modificazioni dalla leg- ne di 200 nuovi Ispettori del lavoro e ge 30 ottobre 2013, n. 125). Nel se- 50 nuovi Ispettori tecnici con oneri a condo caso, viene data attuazione ad carico del Fondo sociale per l’occupa- una norma contenuta nella legge di zione e la formazione (risparmio di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), poi spesa previsto: 5 milioni per il 2014, 7 successivamente prorogata, nella quale milioni per il 2015 e 10,2 milioni a de- si prevedeva che prima di reclutare correre dal 2016).
Nei commi da 254 a 256 dell’unico mega articolo scaturito al termine dell’e- same parlamentare sono contenuti i provvedimenti che riguardano le retribu- zioni nel pubblico impiego e che ripro- pongono, con poche modifiche, il con- tenuto dell’art. 21 del testo del disegno di legge originario. Viene innanzitutto sancita la proroga di un altro anno – os- sia fino al 31 dicembre 2015 - del bloc- co senza possibilità di recupero dei rin- novi contrattuali per tutti i comparti del
settore pub- blico, scaduti ormai sin dal lontano 31 d i c e m b r e 2009. Di
conseguenza, il prossimo rinnovo con- trattuale do-
vrebbe (a questo punto il condizionale è d’obbligo) slittare al triennio 2016- 2018. Sotto il profilo strettamente tecni- co-contabile, tale provvedimento non produce alcun risparmio di spesa, ma solo evita un aggravio, dal momento che nei documenti di programmazione
zia di Stato, personale della carriera di- plomatica e della carriera prefettizia), anche in questo caso senza possibilità di successivo recupero. Risparmi previ- sti: 40 milioni di euro all’anno. Dal bloc- co degli scatti restano comunque esclu- si i magistrati, pur rientrando anch’essi nella categoria dei pubblici dipendenti non contrattualizzati.
Comparto sicurezza: provvedimenti
in ordine sparso
Il personale delle Forze Armate e dei Corpi di polizia è interessato da una
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene ridotta l’indennità spettante ai militari in quiescenza che si trovano in posizione di “ausiliaria” (ossia, che ri- mangono a disposizione dell’ammini- strazione militare per un periodo pari a 5 anni), che compensa parzialmente la differenza tra trattamento di quiescenza e retribuzione di pieno servizio.
Sono dimezzati gli incentivi agli uffi- ciali piloti, nonché agli ufficiali addetti al controllo del traffico aereo dell’Eser- cito, della Marina e dell’Aeronautica militare e, per il solo anno 2015, sono ridotti di 119 milioni di euro gli stan- ziamenti per il riallineamento delle car- riere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
La decorrenza delle assunzioni di personale previste per i Corpi di poli- zia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativamente all’anno 2015 non potrà essere anteriore al 1° di- cembre 2015 (ad eccezione, però, de- gli allievi agenti di PS del concorso 2014, del personale della Polizia peni- tenziaria e del personale dei gruppi sportivi presenti in tutte le Forze), per un risparmio calcolato in 27,5 milioni di euro.
Infine, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità dovrà esse- re avviata la revisione degli Accordi Na- zionali Quadro delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Po- lizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato), risalenti al 2009, secondo criteri improntati ad esigenze di razionalizza-
NOVITA’ LEGISLATIVE
MENO FINANZIAMENTI AI PATRONATI
e assistenza sociale (commi da 309 a 312) è fra quelle che hanno subito i rimaneggiamenti più profondi in se- de di esame parlamentare. In prima battuta, il testo originario prevedeva un taglio secco di 150 milioni di euro, poi ridotto a 75 milioni e poi ancora a 35 milioni nella versione definitiva, delle risorse destinate al finanziamen- to dei patronati per l’anno 2015.
Riduzione degli acconti
Rispetto alla versione iniziale del testo, inoltre, risulta ammorbidita an- che la riduzione della percentuale di acconto sul finanziamento da corri- spondere ai patronati a partire dal 2016. Infine, viene abbassato da 0,226 a 0,207 punti percentuali (ma la proposta iniziale era 0,148) il valo- re dell’aliquota, calcolata sul gettito complessivo dei contributi previden- ziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall’INPS e dall’INAIL, in base alla quale si ricava la quota di risorse da destinare al fi- nanziamento agli istituti di patronato.
A seguire, durante l’esame parla- mentare sono state introdotte diverse nuove disposizioni concernenti i re- quisiti organizzativi di cui gli istituti di patronato devono risultare in posses- so, nonché il tipo di attività da svol- xxxx e i relativi standard minimi di servizio. In estrema sintesi le novità principali riguardano: un’articolazio- ne territoriale più rispondente alle reali necessità dei territori (sia delle associazioni sindacali e datoriali che costituiscono i patronati, sia dei pa- tronati medesimi), la possibilità di
Ll’attività degli istituti di patronato
a parte della legge di stabilità dedicata al finanziamento del-
svolgere una gamma più vasta di ser- vizi (tra cui il sostegno alla popola- zione nelle procedure di accesso tele- matico alla p.a.: forse un implicito ri- ferimento alla trasmissione dei futuri 730 precompilati?) e l’ampliamento delle fattispecie che possono dar luo- go alla revoca del finanziamento pub- blico (tra cui il mancato raggiungi- mento di un volume minimo di atti- vità).
Ridefinizione del meccanismo
Infine, viene demandato alle future manovre di finanza pubblica il compi- to di ridefinire l’intero meccanismo di finanziamento degli istituti dì patro- nato e assistenza sociale.
Va detto che il contributo dei pa- tronati è vitale nel nostro Paese. Que- sti assistono il comune cittadino dalle vessazioni della pubblica amministra- zione che non funziona e da leggi far- raginose ed indecifrabili; ma è anche vero che nel settore va messo ordine. Non tutti i patronati svolgono ade- guatamente il loro compito e merita- no egualmente il sostegno con dena- ro pubblico.
e militari all’estero. Viene inoltre dispo- sta una riduzione del 20% del contin-
zione delle risorse disponibili e di mi- gliore espletamento dei compiti istitu- zionali.
Fra le poche novità introdotte in que- sta parte della legge di stabilità durante l’iter di conversione segnaliamo la nor- ma interpretativa dell’art. 0 xxx xxx xx- xxxxx Xxxxx di riforma della p.a. (decre- to-legge 24 giugno 2014, n. 90, converti- to con modificazioni dalla legge 11 ago- sto 2014, n. 114) collegato all’incremen- to dei servizi di sicurezza di Expo Milano 2015, secondo cui lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per l’anno 2013, approva- te entro il 31 ottobre 2014, riguarda an- che i concorsi banditi nel 2012.
Un secondo blocco di interventi è
compreso all’interno della sezione de- dicata ai risparmi del Ministero della Di- fesa (commi 363-380) e ripropone, in buona parte, i contenuti dell’art. 31 del disegno di legge presentato ad ottobre, integrati da alcune novità. Si comincia con l’abrogazione della norma (art. 1, comma 4, della legge 29 marzo 2001,
n. 86) per effetto della quale il perso- nale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze ar- mate, delle Forze di polizia ad ordina- mento militare e civile, gli ufficiali e sot- tufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale e il personale appartenen- te alla carriera prefettizia ha diritto alla corresponsione dell’indennità di trasfe- rimento per il rientro in Italia dopo es- sere stato impiegato presso enti od or- ganismi internazionali o presso delega- zioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, enti, comandi od organismi internazionali. Risparmio pre- visto: 7 milioni di euro a decorrere dal 2015. E sempre al fine di ridurre le spe- se di trasferimento, viene elevata da tre a quattro anni la durata minima di per- manenza all’estero del personale mili- tare destinato ad incarichi in enti o or- ganismi internazionali.
La sezione in esame reca anche prov-
vedimenti in tema di riduzione del per- sonale militare e civile. Per quanto ri- guarda il personale militare, viene mo- dificato il criterio di computo delle ec- cedenze di organico delle Forze Armate da collocare in posizione di ARQ (Aspettativa per riduzione quadri), con corrispondente riduzione del trattamen- to economico, prevista per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (risparmio di spesa quantificato in 1,5 milioni di euro a de- correre dal 2015) .
Quanto al personale civile, verrà ri-
dotta del 10% a decorrere dal 1° gen- naio 2015 la dotazione organica com- plessiva degli uffici degli addetti militari presso le Rappresentanze diplomatiche
gente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (Segreteria del Ministro, Uf- ficio di Gabinetto, Ufficio legislativo, Uf- ficio del Consigliere diplomatico, segre- terie dei Sottosegretari di Stato), attual- mente fissato in 145 unità complessive. E viene decisa una riduzione di spesa complessiva pari a oltre 250 milioni di euro per il triennio 2015-2017 da otte- nere grazie all’accelerazione del piano di riduzione (previsto nell’ambito del Codice dell’ordinamento militare) entro il 2020 delle dotazioni organiche di uf- ficiali, sottufficiali e volontari dell’Eser- cito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.
Riduzione spese del personale all’estero
Notizie poco piacevoli per i dipendenti pubblici in servizio all’estero (commi 319-323), il cui trattamento retributivo viene sottoposto ad accurata revisione. Con effetto dall’1-7-2015, infatti, si pro- cederà alla modifica dei coefficienti per il calcolo dell’indennità di servizio all’estero e del contributo spese per abitazione previsti dall’art. 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (ordinamento dell’Ammini- strazione degli affari esteri). Dalla mede- sima data, inoltre, saranno resi meno fa- vorevoli i criteri per il trattamento fiscale dell’indennità di servizio all’estero e delle relative maggiorazioni. E sempre a decor- rere dal 1° luglio 2015 è previsto un ulte- riore taglio del 20% delle indennità di funzione del personale in servizio nelle sedi estere (ISE), che si va ad aggiungere alle riduzioni già disposte con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), con la legge di stabilità 2014 (legge 27 di- cembre 2013, n. 147) e con il recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Fra le altre disposizioni introdotte, va ricordata l’introduzione di nuovi criteri per il calcolo del contributo spese per abitazione nei confronti del personale in servizio all’estero, finalizzati a scoraggia- re la scelta di abitazioni troppo costose, nonché una riduzione pari a 3,7 milioni di euro per l’anno 2015 ed a 5,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 degli stanziamenti previsti per le indennità di servizio del personale docente nelle scuole italiane all’estero. Quest’ultimo taglio è da mettere in relazione alla ridu- zione, già prevista nell’ambito della pri- ma spending review a suo tempo varata dal governo Xxxxx (decreto-legge 6 lu- glio 2012, n. 95, art. 14, c. 11), del con- tingente di personale di ruolo del Mini- stero dell’Istruzione in servizio all’estero entro un limite massimo di 624 unità a partire dall’anno scolastico 2015-2016.
lioni, l’ICE (Agenzia per le promo- zione del commercio estero) con 3 milioni, l’Istituto italiano di tecnolo- gia con 9 milioni, l ’ Agenzia delle dogane e dei Monopoli con 3 milio- ni, il Formez con 3 milioni, l’ISFOL e l’Istituto superiore di sanità con 1 milione e mezzo ciascuno, l ’ ENAC con 3 milioni, l’ENEA con 3 milioni e gli Enti parco con 3 milioni di eu- ro, ecc. In generale, l’entità dei tagli di spesa appare piuttosto elevata e non ha mancato di suscitare qual- che preoccupazione in sede tecni- co-parlamentare, dove si è rilevato come il provvedimento avrebbe ne- cessitato di un accertamento più preciso della sua reale sostenibilità, soprattutto in riferimento alle spese per il personale. Sono stati invece eliminati dal Parlamento i tagli pre- visti ai finanziamenti degli istituti
rappresentata dai commi 222 e se- guenti dell’art. 2 della legge 23 di- cembre 2009, n. 191, peraltro già più volte rimaneggiati nel corso de- gli anni. Con l’ultima modifica in- trodotta nel giugno scorso era stato previsto l’obbligo per le p.a. di pre- disporre, entro il 30 giugno 2015, appositi piani nazionali di raziona- lizzazione degli spazi utilizzati dalle proprie strutture periferiche, da tra- smettere poi all’Agenzia del Dema- nio per le verifiche di compatibilità economica.
Tra l’altro, questi piani dovrebbe- ro servire anche ad applicare il fa- moso parametro degli spazi a di- sposizione per ciascun dipendente che, secondo quanto stabilito dalla stessa legge 191/2009, sono com- presi t ra 20 e 25 metri quadrati pro-capite. Ora il governo precisa
RIORGANIZZAZIONE DELLA P.A.
italiani di cultura all’estero e quelli
all’ Istituto superiore per la prote-
che i “ piani di razionalizzazione” dovranno includere anche la stima
Meno risorse
per gli
enti pubblici
Cominciamo dal comma 252, che riproduce senza modifiche il testo dell’art. 20, comma 1, del disegno di legge entrato in Parlamento il 23 ottobre scorso. Si tratta dei risparmi sui f inanziamenti dei Ministeri in favore di circa 40 enti ed organismi pubblici che da essi dipendono, per un totale di c i rca 65 milioni nel triennio 2015 - 2017 . I l comma r i -
manda alla tabella alle- g a t a n . 6 , che contie- ne l ’ elenco d e t t a g l i a t o delle strut- t u r e s o t t o - p o s t e a r i - duzione dei
trasferimenti di r isorse. Tra esse, m e t t e c o n t o s e g n a l a r e l ’ A G E A (Agenzia per le erogazioni in agri- coltura) con 9 milioni di euro di ta- gli nel triennio, l’ l’ISTAT con 6 mi-
zione e la ricerca ambientale ISPRA.
Risparmi su affitti
e ristrutturazioni
Nella versione definitiva della legge di stabilità 2015 i commi da 270 a 273 assorbono e integrano le disposizioni prima contenute nel- l’ art. 22 della versione originaria, concernente la valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. La base normativa di riferimento è
dei costi per la loro realizzazione, con l’avvertenza che, in ogni caso, la loro attuazione è subordinata al- la disponibilità delle specifiche ri- sorse da parte delle amministrazio- ni interessate. Con un emendamen- to introdotto durante l ’ i ter parla- mentare è stato affidato all’Agenzia del demanio il compito di affianca- re le amministrazioni nella elabora- z ione dei piani e, se necessario, provvedervi direttamente.
NOVITA’ LEGISLATIVE
ADDIO MINI NAJA E RISPARMI… SULLE MEDAGLIE
Nteria ai personale civile e militare
ell’ambito del pacchetto Difesa, al netto dei provvedimenti in ma-
su cui ci siamo soffermati in preceden- za, viene abrogato (comma 365) l’arti- colo del Codice dell’ordinamento mili- tare (decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66) che prevede una spesa pari ad 1 milione di euro all’anno a decorrere dal 2013 per l’organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico di durata non superiore a tre settimane (la cosiddetta “mini-naja”), da svolgersi presso reparti delle Forze armate, finalizzati alla “diffu- sione dei valori e della cultura militare fra i giovani”.
Addio
tradizioni storiche
L’austerity non risparmia neanche le tradizioni storiche, come dimostra la ri- scrittura (comma 366) dell’art. 1461 del Codice dell’ordinamento militare re- lativo al conferimento della c.d. “meda- glia mauriziana”, (un’onorificenza con- cessa agli ufficiali e sottufficiali dell’Ar- ma dei Carabinieri, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato per i cinquant’anni di carriera), precisando che potrà essere coniata anche in materiale diverso dall’oro. Al riguardo, la relazione tecnica precisa che il costo unitario di ciascuna medaglia passerebbe da 1.355 a 110 euro, con un risparmio di mezzo milio- ne di euro annui a decorrere dal 2015.
Da segnalare poi che l’introduzione all’ultimo momento (commi 163-166) di alcuni benefici previdenziali in favore delle vittime del terrorismo (feriti o ca- duti durante l’adempimento dei loro compiti istituzionali) ha lasciato insod- disfatte le rispettive associazioni, deluse soprattutto per il mancato accoglimento
da parte del governo della richiesta di ripristinare le borse di studio per i figli degli orfani e degli invalidi, di adeguare l’assegno vitalizio nonché di istituire una medaglia e una giornata della me- moria.
Viene inoltre introdotto (comma
3 i
67) il d vieto per il Ministero della Di-
f
esa di rinnovare i contratti di trasporto collettivo del personale civile e militare mediante linee bus-navetta affidate a terzi. E saranno ridotti da 55 a 6 gli al- loggi di servizio classificati con la sigla ASIR dal Codice dell’ordinamento mili- tare, destinati prioritariamente al Capo di Stato maggiore della difesa, ai Capi e Sottocapi di stato maggiore di Forza Ar- mata, al Segretario generale della Dife- sa, ai comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo e di re- gione aerea.
Vendita alloggi militari
Dal punto di vista dell’entità dei ri- sparmi previsti, tuttavia, i contenuti più interessanti sono quelli che riguardano l’alienazione di immobili e la vendita di alloggi militari (commi 374-377), da cui il governo conta di ricavare almeno 420 milioni di euro nel triennio 2015-
2017 che il Ministero della difesa dovrà comunque garantire accantonandoli preventivamente. Per conseguire l’o- biettivo saranno posti in vendita, con bando d’asta al rialzo riservata al perso- nale militare e civile della Difesa, gli al- loggi liberi (per i quali, cioè, non sia sta- to esercitato il diritto di prelazione da parte del conduttore) con uno sconto sul prezzo di base d’asta del 20%, al fi- ne di accelerarne la dismissione. Il Mi- nistero potrà inoltre mettere in vendita con asta all’incanto gli alloggi liberi qua- lificati di particolare pregio e potrà ce- dere a titolo oneroso, previa intesa con l’Agenzia del demanio, immobili liberi (residenziali e non) a fondi comuni di investimento immobiliare, prioritaria- mente a quelli gestititi da società a ca- pitale pubblico.
Industrie della Difesa
Fra le novità introdotte durante l’esa- me parlamentare segnaliamo quelle contenute nei commi 379 e 380, con il rinvio di due anni (sino al 31.12.2016) del termine entro il quale le unità pro- duttive e industriali gestite dall’Agenzia Industrie Difesa (AID), specializzate nel settore manufatturiero, del muniziona- mento e della cantieristica navale, sono tenute a raggiungere determinati stan- dard minimi di efficienza gestionale per evitare di essere messe in liquidazione. Nel frattempo, però, a fare le spese del- la ristrutturazione sono i precari in servi- zio negli stabilimenti come personale tecnico, il cui contratto a termine, sca- duto nel 2011 e successivamente pro- rogato sino al 31.12.2014, viene ora ul- teriormente prorogato solo per un terzo degli interessati e solo per un anno. Ri- dotto, infine, da 19 a 12 il numero dei dirigenti complessivamente in servizio nell’ambito dell’Agenzia.
Tagli ai Ministeri, la Difesa
paga pegno
Il comma 287 riproduce senza varia- zioni il testo dell’articolo 24 del disegno di legge originario. Si tratta delle riduzio- ni delle dotazioni di bilancio relative a missioni e programmi di spesa dei Mini- steri per il triennio 2015-2017 per un totale di 3,5 miliardi di euro, che si van- no ad aggiungere a quelle già deliberate con le manovre finanziarie degli anni scorsi. L’elenco dettagliato delle missio- ni e dei programmi di cui viene ridotto il finanziamento è contenuto in uno spe- cifico elenco, scorrendo il quale si può notare che il pegno più pesante è quel- lo posto a carico del Ministero della Di- fesa, con oltre 504 milioni di euro di ta- gli per il 2015, 615 milioni per il 2016 e 611 per il 2017 (in totale fanno oltre 1,7 miliardi nel triennio, di cui il 90% provenienti dal programma “Pianifica- zione generale delle Forze Armate e ap- provvigionamenti militari”), seguito dal Ministero dell’Economia e delle finanze con circa 520 milioni nel triennio. Il Mi- nistero dell’Istruzione, a sua volta, con- tribuirà con oltre 420 milioni di euro di tagli nel triennio, di cui 148,6 milioni nel solo 2015 e 140 milioni riferiti alla missione “Istruzione scolastica” (55 all’i- struzione secondaria, 36 alla primaria e 30 alla prescolastica). I tagli alle spese del Ministero della Giustizia saranno in- vece pari a 308 milioni di euro nel trien- nio (102 milioni per il solo 2015), la maggior parte dei quali suddivisi fra giu- stizia civile e penale e amministrazione penitenziaria. Il Ministero dell’Interno ridurrà le proprie spese di 100 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, 75 dei quali riguarderanno la missione “Ordine pubblico e sicurezza” e quasi 18 la mis- sione “Soccorso civile” (prevenzione del rischio e soccorso pubblico). Per quanto riguarda gli altri dicasteri, ricordiamo i 20 milioni di euro sottratti nel triennio all’Ambiente (la metà dei quali prove-
nienti dalla missione “Sviluppo sosteni- bile e tutela de territorio, con buona pa- ce di frane, inquinamento e alluvioni); i 64,5 milioni di euro ai Beni Culturali (circa 40 dei quali tagliati al programma “Tutela del patrimonio culturale”); i 33 milioni di euro al Ministero delle Infra- strutture e dei trasporti (quasi tutti sot- tratti alla missione “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”).
E’ importante infine osservare che le riduzioni di spesa previste in questa se- zione della legge di stabilità non esauri- scono il contributo chiesto ai Ministeri – sia per il 2015 che per gli anni successi- vi - in termini di maggiori risparmi di spesa. Ulteriori specifici interventi ven- gono infatti previsti per alcune ammini- strazioni, come vedremo meglio più avanti.
Organi costituzionali a dieta stretta
Con la legge di stabilità 2015 anche le spe- se degli organi a rilevanza costituzionale e della Presidenza del Consiglio subiscono consistenti riduzioni degli stanziamenti in bilancio (com- mi da 288 a 291). Per dare il buon esempio, la Presidenza del Consiglio ridurrà di 13 milioni di euro all’anno le proprie dotazioni finanziarie a decorrere dal 2015 (l’importo è stato au- mentato durante l’esame parlamentare: inizial- mente il taglio previsto era di 10 milioni an- nui). Gli altri organi a rilevanza costituzionale contribuiranno ciascuno con una riduzione del proprio bilancio che si aggira intorno al 15%,
in grado di assicurare complessivamente 30 milioni di euro di risparmi nel triennio 2015- 2017. In particolare, la Corte dei Conti vedrà ri- dotte le proprie risorse di circa 18 milioni di euro, Il Consiglio di Stato-TAR contribuirà con circa 9,7 milioni di euro e il Consiglio Superiore della Magistratura con circa 2,3 milioni di euro. E finisce ancora una volta nel mirino il Consi- glio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. In attesa della Legge costituzionale che dovrebbe eliminarlo, già con le precedenti manovre ave- va visto ridursi il proprio budget di spesa an- nuale e ora subisce il congelamento, a decor- rere dal 1° gennaio 2015, delle retribuzioni spettanti al presidente e ai consiglieri, con l’ag- giunta di specifiche disposizioni volte a limitare gli incarichi di ricerca e le consulenze esterne (risparmio previsto: 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015).
Austerity alla Farnesina
Delle norme concernenti le spese per il personale in servizio all’estero abbiamo già parlato. I commi da
318 a 323 contengono una serie di disposizioni concernenti le attività istituzionali del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione interna- zionale, anch’esse ispirate a criteri di austerità e di contenimento della spesa. La più interessante è quella che affida al Ministro degli esteri la facoltà di rinegoziare i termini degli
accordi internazionali concernenti il versamento di contributi obbligatori e volontari alle organizzazioni inter- nazionali di cui l’Italia fa parte, in modo da ottenere un risparmio di spesa pari a 25.243.300 euro per il 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dal 2016. Per la cronaca, il grosso dei tagli (20 milioni per il 2015 e 2.685mila euro dal 2016 in poi) ri- guarderà la voce relativa ai contributi italiani all’ONU.
Di segno contrario, l’incremento di
5 milioni di euro, avvenuto durante l’esame parlamentare, (da 60 a 65) dei contributi a favore delle iniziative di cooperazione allo sviluppo realiz- zate dal Ministero degli esteri in at- tuazione di obblighi comunitari.
Fusione di enti
in Agricoltura
Dietro l’etichetta della razionalizzazio-
ne del settore della ricerca e della speri- mentazione nel settore agroalimentare e sostegno all’innovazione tecnologica (commi 381-383), si intravede un’opera- zione risparmio da realizzare attraverso la fusione di due enti pubblici dalle compe- tenze in parte sovrapponibili. Gli enti “ra- zionalizzati” sono il Consiglio per la ricer- ca e la sperimentazione in agricoltura (acronimo CRA, un ente nazionale di ri- cerca con sede centrale a Roma e artico- lazioni sparse in tutta Italia, e con una
dotazione organica di oltre 1.900 unità) e l’Istituto nazionale di economia agraria (acronimo INEA, un ente nazionale di ri- cerca dal nobile pedigree, fondato nel lontano 1928, con sede centrale a Roma e sedi periferiche in tutte le regioni). Quest’ultimo verrà incorporato nel primo, che assumerà la denominazione di “Con- siglio per la ricerca in agricoltura e l’anali- si dell’economia agraria” (modificata ri- spetto a quella proposta nel testo origi- nario del ddl). Saranno ridotte del 50% le articolazioni territoriali e almeno del 10% le spese per il personale.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità verrà nomi- nato con decreto del Ministro per le poli- tiche agricole un commissario straordi- nario che provvederà a predisporre entro 4 mesi un piano per il rilancio dell’atti- vità di ricerca, lo statuto della nuovo Consiglio e i provvedimenti di riorganiz- zazione delle strutture e delle attività. Nelle more che tutta l’operazione vada in porto, viene effettuato un taglio di ri- sorse preventivo di importo pari a 3 mi- lioni di euro a decorrere dall’anno 2015. La sezione della legge di stabilità de- dicata all’agricoltura è completata dal taglio di 6 milioni e 400 mila euro del Piano irriguo nazionale e dalla previsio- ne che il Ministero delle politiche agri- xxxx possa incrementare gli investimenti in favore della filiera agroalimentare (quest’ultimo provvedimento è stato in- trodotto in sede di esame parlamenta-
re).
NOVITA’ LEGISLATIVE
RIORDINO DELLE PARTECIPATE
Tprovvedimenti per mettere ordine
xxxxx xxxxx annunciati negli anni e
sempre puntualmente rinviati, i
(soprattutto finanziario) nella giungla semi-inesplorata delle oltre 11.000 so- cietà partecipate dalla pubblica ammi- nistrazione nazionale e locale trovano attuazione nei commi da 609 a 616.
Ricordiamo che si intendono per so- cietà partecipate (a livello nazionale o locale) quelle società, con struttura pri- vatistica ma il cui capitale è interamen- te, o quasi, pubblico, che sono chiama- te a svolgere servizi per conto dell’Ente (Stato, Regione, Provincia o Comune) che le ha costituite. Per alcuni servizi è stata preferita alla gestione diretta la struttura privatistica perché ritenuta più snella e produttiva (ed esente da… de- faticanti controlli). Nel tempo queste società si sono moltiplicate a dismisura, e, molte di esse, anziché offrire servizi migliori, si sono rivelate autentici “pozzi di San Patrizio”.
Sono previsti nuovi criteri di organiz- zazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali affidati a queste società (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto). Appositi enti gestori verranno istituiti dalle regioni e dalle province autonome entro “ambiti territoriali ottimali” (ATO). L’estensione dovrebbe corrispondere al territorio provinciale per garantire mag- giori economie di scala. Di questi enti faranno parte gli stessi enti locali inte- ressati. Il provvedimento è chiaramente mirato a ridurre la polverizzazione delle società partecipate che gestiscono – spesso in perdita – i servizi sul territorio. Gli enti locali dovranno aderire entro il 1° marzo 2015 agli enti di gestione ATO già esistenti, oppure entro 2 mesi dalla data della loro istituzione. In caso di ina- dempienza da parte degli enti locali, il presidente della regione interessata in- vierà una diffida ad adempiere entro 30 giorni e poi eserciterà i poteri sostitutivi.
Le società di piccole dimensioni do- vrebbero essere assorbite e scomparire. L’efficienza e la trasparenza dei nuovi enti gestori sarà disciplinata da una se- rie di obblighi che essi saranno d’ora in avanti tenuti a rispettare, tra i quali ri- cordiamo il possesso documentato dei requisiti previsti dalla legislazione euro- pea nonché la predisposizione di un ri- goroso piano economico-finanziario re-
lativo a costi, ricavi e investimenti - as- severato da un istituto di credito specia- lizzato o da una società di revisione – necessario per ottenere eventuali finan- ziamenti pubblici integrativi.
Va segnalata infine la norma che esclude dal patto di stabilità interno per gli enti locali le spese per investimenti effettuate con i proventi delle dismis- sioni totali o parziali di proprie parteci- pate.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, an- che camere di commercio, università e autorità portuali dovranno attuare un “processo di riorganizzazione delle so- cietà partecipate locali e delle parteci- pazioni societarie direttamente o indi- rettamente possedute”, al fine di ridur- ne il numero complessivo. Dovranno essere eliminate le società e le parteci- pazioni non indispensabili per lo svolgi- mento di servizi di pubblica utilità, non- ché le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle di altre partecipate o enti pubblici. E con una norma inserita in dirittura d’arrivo durante l’ultimo esame al Senato, è sta- ta prevista la soppressione delle società che risultino composte da soli ammini- stratori o da un numero di amministra- tori superiore a quello dei dipendenti.
In ogni caso, le società non eliminate andranno sottoposte al riordino degli organi amministrativi e di controllo per contenerne i costi di funzionamento. I piani andranno predisposti entro il 31 marzo 2015 e trasmessi alla Corte dei Conti, specificando modalità e tempi di attuazione nonché l’entità dei risparmi da conseguire.
I RISPARMI DI REGIONI E PROVINCE
Ammonta a 3 miliardi e 452 milioni di eu- ro per il periodo 2015-2018 il contributo chiesto alle regioni a statuto ordinario in ter- mini di maggiori risparmi di spesa (commi 398-399), che si andranno ad aggiungere ai 500 milioni di euro per il 2014 e ai 750 mi- lioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 già decisi con il decreto fiscale varato nella primavera scorsa (art. 46 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89), a loro volta estesi sino al 2018. Com- plessivamente, quindi, il contributo imposto alle regioni a statuto ordinario per il qua- driennio 2015-2018 ammonta a 4 miliardi e 202 milioni di euro. Gli ambiti di spesa nei quali intervenire saranno decisi autonoma- mente dalle regioni in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autono- me entro il 31 gennaio 2015. In caso di mancata decisione da parte della Conferen- za, la ripartizione dei tagli sarà effettuata di- rettamente dal governo entro il 20 febbraio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano do- vranno pagare un prezzo salato al risana- mento della finanza pubblica, per un importo totale pari a 467 milioni di euro nel triennio 2015-2017, e a 513 milioni per il 2018, di cui ben 273 a carico della regione Sicilia. La tabella inserita nel comma 400 definisce, re- gione per regione, e per ciascuna provincia autonoma, l’entità dei tagli da effettuare (an- che in questo caso, si tratta di importi aggiun- tivi a quelli già definiti nell’ambito del decre- to-legge 66/2014 sopra ricordato per il perio- do 2014-2017, i quali, a loro volta, sono este- si al 2018). Gli importi indicati per ciascuna regione potranno essere modificati – ad inva- rianza dell’importo complessivo – entro il 31 gennaio di ogni anni tramite specifica intesa da raggiungere in Conferenza permanente
Stato-regioni-province autonome (comma
base all’art. 60 del d.lgs. 15 di- cembre 1997,
n. 446.
Va detto, peraltro, che il compito delle province (che per ora conti- nuano ad esi- stere come en-
tità amministrative ma non politiche) non appare facile e forse – almeno a detta di molti Presidenti – potrebbe non essere suffi- ciente applicare alla lettera le dure prescri- zioni indicate nel comma 156 a decorrere dal 1° gennaio 2015, ovvero: niente mutui (se non quelli legati alle funzioni di gestione dell’edilizia scolastica, costruzione e gestione di strade provinciali e regolazione della cir- colazione stradale ad esse inerente, tutela e valorizzazione dell’ambiente); niente spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; niente incari- chi di studio o consulenza; niente assunzioni a tempo indeterminato, mobilità o nuovi co- mandi e cessazione alla loro scadenza dei comandi attualmente in essere; niente attri- buzione di nuovi incarichi di supporto a orga- ni di direzione politica; niente nuove assun- zioni di personale con contratto a tempo de- terminato.
Con l’ultimo passaggio al Senato è stato introdotto un corposo pacchetto di misure (commi da 421 a 429) destinato al persona- le delle province e delle città metropolitane, la cui dotazione organica viene ridotta con ef- fetto immediato rispettivamente del 50 e del 30%. Un provvedimento che si collega ai pe- santi tagli di spesa previsti per questi enti a decorrere dal 2015 e di cu parleremo in se- guito, nel quadro del processo di riforma messo in atto con la cosiddetta legge Xxxxxx (legge 7 aprile 2014, n. 56) sulla revisione degli assetti organizzativi e delle funzioni isti-
417).
Province e città metropolitane (commi 418-420) dovranno garantire un risparmio di spesa pari a 1 miliardo di euro nel 2015, a 2 miliardi nel 2016 e a 3 miliardi a decorrere dal 2017, in aggiunta agli importi già fissati dall’art. 47, comma 1, del più volte ricordato decreto-legge 66/2014 per il periodo 2014- 2017 (che ora, per di più, vengono estesi si- no al 2018).
Entro il 15 febbraio 2015 un apposito de- creto intermin,isteriale Interno-Economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autono- mie locali, definirà la ripartizione dei nuovi ta- gli, che tuttavia non riguarderanno le provin- ce in situazione di dissesto alla data del 15 ottobre 2014. In caso di mancato raggiungi- mento degli obiettivi di risparmio assegnati, entro il 30 aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate recupererà le somme mancanti trat- tenendole dal gettito dell’imposta sulle assi- curazioni contro la responsabilità civile per i veicoli a motore, spettante alle province in
tuzionali degli enti locali. La conseguenza è
l’immediata messa in mobilità del personale eccedente, quantificabile in almeno 20.000 dipendenti. I destinatari della mobilità do- vranno essere individuati entro 90 giorni, mentre entro 60 giorni il Ministero per la semplificazione e la p.a. provvederà a definire i criteri in base ai quali i dipendenti verranno rassegnati, secondo le funzioni svolte, ad al- tre amministrazioni: prioritariamente regioni e comuni. Ma una quota consistente sarà di- rottata anche verso gli uffici del Ministero del- la giustizia, da tempo in sofferenza a causa di gravi carenze di organico presso i tribunali. Per tutti gli interessati si applicheranno le norme generali sulla mobilità obbligatoria dei pubblici dipendenti, che prevedono la messa in disponibilità per 2 anni all’80% dello sti- pendio (con successivo licenziamento) in ca- so di mancata ricollocazione. Come si può immaginare, siamo in presenza di una situa- zione non semplice da gestire sul piano orga- nizzativo e, per le sue dimensioni, assoluta- mente inedita nell’universo p.a.
delle unioni di comuni e dei comuni isti- tuiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto fra spese di personale e spese correnti inferiore al 30%.
Una notizia positiva contenuta in que- sta parte della legge di stabilità per gli enti locali è senz’altro quella che riguarda l’al- lentamento dei vincoli del patto di stabi- lità interno per le province e i comuni con
ni tenendo conto di una serie di nuovi pa- rametri, tra cui le maggiori funzioni asse- gnate alle città metropolitane, i maggiori oneri connessi ad eventi calamitosi, gli in- terventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio. E, sempre a de- correre dal 2015, verrà disapplicato il meccanismo (invero alquanto bizantino) di riparto degli obiettivi del patto di stabi-
MENO VINCOLI PER I COMUNI
più di 1.000 abitanti, validi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, attraverso una
lità interno fissato dall’articolo 20, comma 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 98/2011, basato
Quanto ai comuni (comma 434), si prevede un contributo pari a 1 miliardo e 200 milioni di euro a decorrere dal 2015, attraverso una corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale, istituito presso il Ministero dell’Interno dalla legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) con una dotazione originaria di 6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e seguenti. Ricordia- mo che una prima decurtazione del Fondo era già stata effettuata nell’ambito del de- creto fiscale varato nell’estate scorsa (de- creto-legge 24 aprile 2014, n. 66). Viene inoltre esteso al 2018 il contributo dei co- muni in termini di riduzione della spesa pubblica, a suo tempo previsto per gli anni 2014-2017 dal citato decreto-legge n. 66/2014. Il che significa ulteriori 563,4 mi- lioni di euro di risparmi da ottenere princi- palmente attraverso la riduzione della spe-
sa per beni e servizi.
P e r a l t r o , con un emen- damento ap- provato du- rante il primo esame alla C a m e r a (comma 436)
è stata prevista una riduzione del 50% del concorso alla riduzione della spesa per i comuni delle zone colpite dagli eventi si- smici del 6 aprile 2009 (Abruzzo), del maggio 2012 (Xxxxxx-Romagna, Veneto e Lombardia) e del giugno 2013 (province di Lucca e Massa-Carrara). Un’altra modifi- ca importante introdotta nel corso dell’e- same parlamentare riguarda l’eliminazio- ne per 5 anni dei vincoli per assunzioni di personale a tempo determinato in favore
doppia modifica (commi 486 e 490) del-
la base di calcolo che determina, per cia- scun anno, gli obiettivi di riduzione della spesa da raggiungere. Senza addentrarci nei complicati tecnicismi dell’operazione, ricordiamo che dal provvedimento do- vrebbe scaturire – secondo i calcoli della relazione tecnica del governo – un alleg- gerimento del patto di stabilità interno (cioè del limite di indebitamento degli en- ti territoriali) pari a 900 milioni di euro all’anno per i comuni e a 100 milioni per le province, destinati a tradursi in maggio- re disponibilità di risorse per gli investi- menti sul territorio.
Inoltre, si stabilisce che entro il 31 gen- naio 2015 un apposito decreto del Mini- stero dell’economia e delle finanze, d’inte- sa con la Conferenza Stato-città, provve- derà a rideterminare i “saldi obiettivo” del patto di stabilità interno dei singoli comu-
su 10 parametri di virtuosità degli enti lo- cali destinatari. Xxxxxxxxx che, in teoria, avrebbe dovuto determinare un alleggeri- mento del patto di stabilità per gli enti vir- tuosi e un corrispondente inasprimento per gli altri enti, ma che in realtà è stato applicato solo per l’anno 2012, prima di essere sospeso nel 2013 e nel 2014 a causa delle difficoltà applicative riscontra- te. Segnaliamo infine la norma (comma 526 e segg.) che dal 1° settembre 2015 trasferisce dai comuni allo Stato l’obbligo di sostenere le spese per gli uffici giudizia- ri, la cui entità verrà determinata tramite un decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’e- conomia e delle finanze. Al Ministero della giustizia - come già ricordato - verrà anche assegnato prioritariamente il personale delle province in esubero per effetto della riforma Xxxxxx (legge n. 56 del 2014).
GENNAIO 2015
PENSIONI: LE NOVITA’
a cura di XXXXXXX XXXXXXX
TANTE PICCOLE NOVITA’
I
l nuovo anno porta sempre con sé novità anche in materia di pen- sioni. Il 1° gennaio 2015 non fa eccezione ma si tratta di piccole no- vità. Cambiano, ad esempio, i termi- ni di pagamento delle pensioni per chi intasca più assegni: l’Inps pa- gherà tutto il giorno 10 di ogni mese. Tra le notizie cattive c’è quella per i pensionati d’oro, che intascano una o più pensioni, ai quali è confermata l’applicazione di una ritenuta (6-12- 18%) se incassano, nel 2015, com- plessivamente più di 91.433,16 euro. C’è anche il via libera a un tetto ai pensionati del vecchio regime ‘retri-
butivo’ (quelli occupati prima del 1996): non possono più maturare né incassare pen- sioni d’importo superiore a quello calcola- to con la rego- la retributiva anche se ora sono passati a
quella contributiva. La nuova rego- la produce effetti dal 1° gennaio 2015 su tutte le pensioni, sia su quelle da liquidare che su quelle già liquidate, per correggere la riforma Fornero che, nell’estendere dal 2012 la regola contributiva a tutti i lavoratori, aveva manifestato appunto un’anomalia: in presenza di alte retribuzioni, ai lavoratori dell’ex regime retributivo faceva maturare pensioni d’importo più alto di quelle che avrebbero ricevu- to se fossero rimasti nel vecchio re- gime retributivo.
Cattive notizie per quanto riguar- da la rivalutazione annuale delle pensioni (c.d. perequazione): il con- guaglio per l’anno 2014 chiude a de-
bito dei pensionati (cioè l’aumento provvisorio ricevuto l’anno scorso è risultato superiore al dovuto). Inol- tre l’acconto per il 2015 è irrisorio. A conti fatti, si tratterà di pochi spic- cioli in pensione.
Ma la notizia più negativa è per chi intenda mettersi in pensione proprio nell’anno 2015: è “zero” la rivaluta- zione del montante contributivo, cioè della base di calcolo della pensione (o quota di pensione) con il sistema contributivo. E’ zero per decisione dell’Inps, ma bisogna attendere il via libero da parte dei ministeri vigilanti (lavoro ed economia) che potrebbero
anche decidere in peggio: ap- plicare una “svalutazione”, perché il Pro- dotto Interno Lordo (Pil), a cui è aggancia- ta la rivaluta- zione dei con- tributi, negli ultimi cinque anni ha avuto
una regressione (come c’era da aspettarsi per via della crisi econo- mica).
Due, invece, le principali notizie buone: la sospensione delle penaliz- zazioni sulle pensioni a chi riesca, entro il 31 dicembre 2017, a mettersi in pensione prima di 62 anni d’età (sempre lavoratori dell’ex regime re- tributivo); la proroga al 31 dicembre 2015 dei termini di presentazione delle domande per la c.d. “opzione donna” (opzione che consente alle donne di mettersi a riposo a 57-58 anni e tre mesi con almeno 35 anni di contributi entro il 2014), che po- trebbe essere il preludio anche alla proroga dell’opzione a chi consegue i requisiti quest’anno.
Le novità in vigore dal 2015
Quando l’Inps paga il 10 del mese
Pluri-pensionati in fila alle Poste una sola volta a mese, il giorno 10, per incassare le pensioni. A parti- re dal 1° gennaio 2015, infatti, è previsto che l’Inps paghi solamente in questo giorno, con pagamento cumulativo unico, chi percepisca più trattamenti: pensioni, indennità, assegni e via dicendo. Lo ha stabilito la legge di Stabilità per il 2015.
In particolare la norma stabilisce che, dal 1° gen- naio 2015, anche le pensioni, gli assegni, le pensio- ni e indennità di accompagnamento erogate agli in- validi civili, nonché le rendite vitalizie (Inail) a chi percepisce più trattamenti vanno poste in pagamen- to il giorno 10 di ciascun mese ovvero il giorno suc- cessivo se festivo o non bancabile (sabato e dome- nica), con un unico pagamento. Una novità che ha suscitato clamore, come c’era da aspettarsi. Tanto che lo stesso istituto è dovuto intervenire per preci- sare che “l’introduzione del nuovo sistema di paga- mento delle pensioni non comporta la modifica del- le date di pagamento delle pensioni, se si tratta di un unico trattamento, che continuerà a essere di- sponibile con la consueta data di valuta:
● giorno 1 di ciascun mese per le gestioni Inps
(pensioni, indennità, ecc.);
● giorno 10 di ciascun mese per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti;
● giorno 16 di ciascun mese per le gestioni dei la- voratori del pubblico impiego (ex Inpdap).
(Qualora le date indicate cadano in un giorno fe- stivo o comunque non bancabile, il pagamento è anticipato al primo giorno bancabile utile).
Come ha ribadito l’Inps, la novità interessa soltan- to chi riceva più pensioni o assegni, nel qual caso il pagamento sarà fatto “cumulativamente” il giorno
10. Lo stesso Xxxx fa sapere che la novità dovrebbe interessare circa 800mila pensionati con più assegni.
Il tetto
alle pensioni d’oro
Dal 1° gennaio 2015, i lavoratori occupati prima del 1996 non possono maturare né intascare una pensione d’importo superiore a quella calcolata in- teramente con la regola retributiva anche se nell’ultima parte della vita lavorativa sono stati sot- toposti al regime contributivo. Lo ha stabilito la leg- ge di Stabilità 2015 con una norma che produce ef- fetto, dal 1° gennaio 2015, su tutte le pensioni: quelle ancora da liquidare e quelle già liquidate. E’ stata così corretta una anomalia manifestata dalla riforma Fornero, con l’estensione a partire dal 2012 della regola contributiva a tutti i lavoratori. In pratica succedeva che, in presenza di alte retribuzioni, ai la-
voratori dell’ex regime retributivo faceva maturare pensioni più alte di quelle che avrebbero ricevuto se fossero rimasti con il vecchio regime retributivo (co- me dire: stavano bene e dopo la riforma Fornero stavano ancora meglio, in barba ai principi di spen- ding review di riforma).
La disciplina delle pensioni, come più volte è sta- to detto, distingue due categorie di lavoratori: i «vec- chi», quelli che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996; i «giovani», quelli che hanno ini- ziato a lavorare da tale data. Fino al 31 dicembre 2011 i vecchi hanno fatto parte del regime retributi- vo o misto di calcolo della pensione, a seconda che avessero o meno di 18 anni di contributi al 31 di- cembre 1995. I giovani appartengono da sempre (cioè dal 1996) al regime contributivo. Con la rifor- ma Fornero, dal 1° gennaio 2012, tutti i lavoratori, vecchi e giovani, rientrano nel regime contributivo: ai vecchi la pensione è calcolata in parte con la re- gola retributiva (anzianità al 31 dicembre 2011), in parte con quella contributiva (anzianità dal 1° gen- naio 2012); ai giovani la pensione è tutta calcolata con la regola contributiva.
Per i giovani, inoltre, i contributi si pagano fino a un certo importo di retribuzione. Per il 2014 il limite è stato pari a 100.123 euro: oltre non si sono pagati contributi, ma non si maturerà neanche la pensione. Perciò il giovane che ha guadagnato 200mila euro nel 2014 avrà pagato i contributi fino all’importo di
100.222 euro e anche la sua futura pensione sarà calcolata fino al corrispondente (ridotto) montante contributivo.
Lo stesso limite non valeva per i vecchi lavoratori: e questa è stata l’anomalia della riforma Fornero. Perché il vecchio dipendente che guadagna 200mila euro, che nel regime retributivo avrebbe potuto ma- turare una pensione massima (con il massimo d’anzianità di 40 anni) di 160 mila euro (l’80% dell’ultima retribuzione), con il sistema contributivo si ritrovava a poter maturare una pensione più alta, perché svincolata dal tetto contributivo (100.123 euro nel 2014) e svincolata anche dagli anni di con- tribuzione (massimo 40 nel regime retributivo). La legge di Stabilità 2015, dunque, ha corretto questa anomalia: i vecchi non possono ricevere una pen- sione d’importo superiore a quella calcolata con la regola retributiva. Una “tagliola” che si applica dal 1° gennaio 2015 a tutte le pensioni, sia a quelle già li- quidate dal 2012 in poi che a quelle ancora da li- quidare.
Pil negativo
e pensione contributiva
La crisi riduce le pensioni. La scarsa crescita del Pil, infatti, si ripercuote sulla rivalutazione dei contri- buti versati all’Inps, che serviranno un domani a cal-
colare la pensione retributiva. Chi andrà in pensione nel 2015 avrà la cattiva sorpresa di non ricevere al- cuna rivalutazione dei contributi versati fino al 2013. Tutto sommato la notizia è positiva, perché il coeffi- ciente di rivalutazione è risultato addirittura negati- vo (0,998073%, cioè inferiore a 1); ma l’Inps (salvo smentite da parte dei ministeri vigilanti, quello dell’economia e quello del lavoro) ha fatto sapere che considererà un tasso pari a 1 (quindi niente ri- valutazione, ma neppure una svalutazione).
Colpiti
i giovani
La questione interessa da vicino i giovani, ossia coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1° gen- naio 1996 e rientrano appieno nel criterio di calco- lo della pensione c.d. “contributivo” e coloro che al 31 dicembre 1995 non raggiungevano 18 anni di contributi versati, per cui anche a loro è applicato il regime contributivo a partire dalla stessa data del 1° gennaio 1996 (soggetti appartenenti al c.d. siste- ma “misto”). Ma non sono del tutto disinteressati i meno giovani: la riforma Fornero, infatti, dal 1° gen- naio 2012 ha esteso a tutti, indistintamente, il crite- rio contributivo. Ragion per cui interessa anche co- loro che fruivano del vecchio criterio c.d. “retributi- vo” e continuano a fruirlo limitatamente alle anzia- nità fino al 31 dicembre 2011: in tal caso, la “riva- lutazione” riguarderà i contributi versati dal 1° gen- naio 2012 in avanti.
Il meccanismo di calcolo contributivo della pen-
sione è abbastanza semplice. Tre i parametri di rife- rimento: la retribuzione, la c.d. aliquota di computo e il coefficiente di trasformazione del montante contributivo. In pratica, con il versamento dei con- tributi il lavoratore accantona il 33% della retribu- zione (si prende ad esempio l’aliquota di computo dei dipendenti; per gli autonomi è oggi del 22,20% e per i parasubordinati è del 28%). Ciò avviene me- se per mese, anno per anno, andando a formare il
c.d. “montante contributivo”. Questo montante è
soggetto a rivalutazione annuale a un tasso pari al- la variazione quinquennale del Pil (prodotto inter- no lordo) nel quinquennio precedente (nella rivalu- tazione è escluso soltanto l’ultimo anno di contri- buti). All’atto del pensionamento, al montante riva- lutato, si applica un coefficiente che converte quei contributi in pensione, la cui misura è correlata all’età.
Il tasso
di rivalutazione
Il “problema” sta nell’operazione di rivalutazione del montante contributivo che, come detto, avviene sulla base della dinamica quinquennale del Pil. Ma il Pil non è la variazione dei prezzi Istat, che misura il potere di acquisto: il Pil riflette la capacità di un Paese di far girare la propria economia. Capacità che – è noto a tutti – ultimamente scarseggia, un po’ per la crisi economica internazionale e un po’ per altre ragioni (incapacità di “afferrare” una ripre- sa che comincia a farsi vedere in altri Paesi euro- pei).
Il 27 ottobre 2014 l’Istat ha comunicato il tasso di rivalutazione dei montanti contributivi per il 2013, da utilizzare per chi chiederà di andare in pensione dal 1° gennaio 2015. Sorpresa: per la pri- ma volta, dall’anno 1996 (cioè dalla riforma previ- denziale), il tasso è risultato negativo: 0,998073%, cioè inferiore a 1 che garantirebbe l’invariabilità. Si- gnifica allora che il montante, anziché rivalutarsi, si svaluta. Come dire che a fronte di 1.000 euro di contributi, la pensione è calcolata su 998 euro (montante).
La questione non è stata ancora del tutto risolta. Al momento, è certo soltanto che l’Inps ha “conge- lato” la svalutazione, sostenendo che la legge n. 335/1995 non prevede l’applicazione di un tasso negativo (infatti, essa parla di “rivalutazione” dei montanti). Tuttavia, si attende un chiarimento defi- nitivo da parte dei ministeri dell’economia e del la- voro.
I TASSI DI RIVALUTAZIONE NEL TEMPO | ||
Decorrenza pensione | Montante al | Coefficiente rivalutazione |
Anno 1998 | 31 dicembre 1996 | 1,055871 |
Anno 1999 | 31 dicembre 1997 | 1,053597 |
Anno 2000 | 31 dicembre 1998 | 1,056503 |
Anno 2001 | 31 dicembre 1999 | 1,051781 |
Anno 2002 | 31 dicembre 2000 | 1,047781 |
Anno 2003 | 31 dicembre 2001 | 1,043698 |
Anno 2004 | 31 dicembre 2002 | 1,041614 |
Anno 2005 | 31 dicembre 2003 | 1,039272 |
Anno 2006 | 31 dicembre 2004 | 1,040506 |
Anno 2007 | 31 dicembre 2005 | 1,035386 |
Anno 2008 | 31 dicembre 2006 | 1,033937 |
Anno 2009 | 31 dicembre 2007 | 1,034625 |
Anno 2010 | 31 dicembre 2008 | 1,033201 |
Anno 2011 | 31 dicembre 2009 | 1,017935 |
Anno 2012 | 31 dicembre 2010 | 1,016165 |
Anno 2013 | 31 dicembre 2011 | 1,011344 |
Anno 2014 | 31 dicembre 2012 | 1,001643 |
Anno 2015 | 31 dicembre 2013 | 1,000000 (*) |
(*) In attesa di conferma |
Rivalutazione 2015
e conguaglio 2014
A gennaio i pensionati ricevono il consueto au- mento dovuto alla c.d. “perequazione automatica”, l’ex scala mobile, che incrementa le pensioni dell’inflazione (al fine di non perdere il potere di ac- quisto). Ma si tratta di un aumento davvero irrisorio, perché l’inflazione è stata stimata prossima allo zero:
+ 0,3%. Il che vuol dire che sulla pensione di mille euro l’aumento sarà di appena 3 euro. E’ stato il mi- nistero dell’economia, come al solito, a stabilire il tas- so di rivalutazione provvisorio per il 2015, con decre- to 20 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Uffi- ciale del 2 dicembre 2014. Il decreto, inoltre, come previsto ha anche fissato il tasso di rivalutazione defi- nitivo per l’anno 2014 all’1,1%, in misura inferiore cioè a quella preventivata dallo stesso ministero con decreto 20 novembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 (1,2%). E qui la cosa si fa buffa, perché vuol dire che i pensionati devono saldare un debito con l’Inps: l’aumento in più ricevuto sulle pensioni nel 2014 in via provvisoria! Devono, cioè, rimborsare all’Inps la quota dello 0,1% d’incremento non spettante. Insomma, tirando le somme, tra aumento (+0,3%) e rimborso (–0,1%), il conguaglio è davvero insignificante. Ma vediamo i particolari di tutta l’operazione, a cominciare dall’aggiornamento dei valori delle prestazioni c.d. “minime”.
I valori delle prestazioni “minime”
La differenza d’inflazione del 2014, tra provvisoria (1,2%) e definitiva (1,1), determina prima di tutto la fissazione dei valori definitivi delle prestazioni mini- me: avendo percepito di più, i titolari di tali prestazio- ni dovrebbero teoricamente restituire all’Inps quanto incassato oltre il dovuto. I valori definitivi per l’anno 2014, in particolare, sono i seguenti:
● pensione sociale, ancora in vita soltanto per chi ne era titolare al 31 dicembre 1995 = euro 368,51 mensile (rispetto al valore provvisorio di euro 368,88 mensile) con una differenza di euro 0,37 mensili;
● assegno sociale, spetta a chi ha più di 65 anni e non possiede reddito e ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale = euro 447,17 mensile (ri- spetto al valore provvisorio di euro 447,61 mensile) con una differenza di euro 0,44 mensili;
● trattamento minimo di pensione = euro 500,88 mensile (rispetto al valore provvisorio di euro 501,38 mensile) con una differenza di euro 0,50 mensili.
L’aumento dello 0,3%, in secondo luogo, rivaluta i valori delle stesse prestazioni minime che assumono i seguenti valori (provvisori) a partire dal 1° gennaio 2015:
● pensione sociale euro 369,61 mensile (rispetto al valore definitivo del 2014 di euro 368,51 mensile) per un aumento di euro 1,10 mensili;
● assegno sociale euro 448,51 mensile (rispetto al valore definitivo del 2014 di euro 447,17 mensile) per un aumento di euro 1,34 mensili;
● trattamento minimo di pensione euro 502,38 mensile (rispetto al valore definitivo del 2014 di euro 500,88 mensile) per un aumento di euro 1,50 men- sili.
Il conguaglio tra dare e avere verrà fatto automati- camente dall’Inps (o altro Ente erogatore).
Gli aumenti
delle pensioni oltre il minimo
In base alla legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, comma 483) la perequazione ope- ra su “tutta” la pensione, al tasso fissato per la classe d’importo in cui si va collocare:
● aumento pieno (100%) del tasso d’inflazione per la pensione/pensioni d’importo fino a tre volte il trattamento minimo;
● aumento del 95% del tasso d’inflazione per la pensione/pensioni d’importo superiore a tre e fino a quattro volte il trattamento minimo;
● aumento del 75% del tasso d’inflazione per la pensione/pensioni d’importo superiore a quattro e fino a cinque volte il trattamento minimo;
● aumento del 50% del tasso d’inflazione per la pensione/pensioni d’importo superiore a cinque e fi- no a sei volte il trattamento minimo;
● aumento del 45% del tasso d’inflazione per la pensione/pensioni d’importo superiore a sei volte il trattamento minimo (nel 2014, invece, c’è stato un aumento fisso pari al 40% del tasso d’inflazione cal- colato sul valore di sei volte il trattamento minimo).
Per ogni classe vale poi una “fascia di garanzia” (così la chiama l’Inps), in virtù della quale la pensio- ne/pensioni il cui importo è di poco superiore al li- mite di una classe e inferiore a tale limite incremen- tato della rivalutazione vengono rivalutate fino a con- correnza del limite di classe maggiorato della rivalu- tazione (è spiegato praticamente in tabella).
Vediamo adesso le operazioni di perequazione delle pensioni superiori al minimo. Riguardano due aspetti:
1) conguaglio 2014 (calcolo della differenza tra l’aumento provvisorio al tasso d’inflazione dell’1,2% e aumento definitivo al tasso d’inflazione dell’1,1%);
2) attribuzione aumenti provvisori per il 2015 (ri- conoscimento di una rivalutazione, al tasso d’inflazione provvisoria dello 0,3%).
LA RESTITUZIONE DELLA QUATTORDICESIMA
2012 sulla base dei redditi dell’anno 2011. Il parti- colare, sono state sottoposte a verifica le somme corrisposte:
● nell’anno 2011, in caso di prima concessione;
● nell’anno 2012, in caso di concessione suc- cessiva alla prima.
Al termine della verifica, l’Inps ha elaborate le posizioni dei pensionati per le quali:
- è scaturita la revoca totale/parziale del benefi- cio;
- è scaturita una differenza a credito del pensio- nato;
- l’importo corrisposto è stato confermato per- ché correttamente erogato.
I conguagli a credito sono posti in pagamento con la mensilità di gennaio 2015. I conguagli a debito, invece, sono stati ripartiti in 36 rate e sa- ranno recuperati a partire dalla mensilità di pen- sione relativa a gennaio 2015. Xxxx interessati l’Inps ha inviato specifica comunicazione.
N cesima” corrisposta negli anni 2011 e
el corso del mese di novembre 2014 l’Inps ha effettuato una verifica della “quattordi-
Conguaglio 2014
Riguardo al primo aspetto, l’Inps determina l’effettivo aumento di pensione che spetta per il 2014. Ad esempio, su una pensione mensile di 1.600 euro (valore di riferimento: dicembre 2013), il conteggio è il seguente:
● perequazione provvisoria (tasso inflazione dell’1,2%) = euro 17,28 euro mensile che ha portato il valore della pensione mensile, per tutto il 2014, a 1.617,28 euro;
● perequazione definitiva (tasso inflazione dell’1,1%) = euro 16,72 euro mensile, che fissa il valore definitivo della pensione mensile a 1.616,72 euro.
In tal caso, pertanto, il pensionato deve resti- tuire all’Inps 56 centesimi di euro mensili, pari a 7,28 euro annui.
Perequazione 2015
Per quanto concerne il secondo aspetto (pe- requazione provvisoria 2015), poiché l’indice di inflazione definitivo 2014 è noto solo a fine di-
cembre, l ’ Inps utilizza un dato provvisorio (0,3%) senza attendere quello definitivo, do- vendo prepararsi in tempo al rinnovo dei man- dati di pagamento delle pensioni per il nuovo anno. Stando all’indice d’inflazione dello 0,3%, gli aumenti di gennaio 2015, risultano così arti- colati:
● 0,3% (100% indice Istat) per la pensio- ne/pensioni il cui importo mensile arriva fino a 1.502,64 euro;
● +0,285% (95% indice Istat) per la pensio- ne/pensioni il cui importo mensile è compreso tra 1.502,65 e 2.003,52 euro;
● +0,225% (75% indice Istat) per la pensio- ne/pensioni il cui importo mensile è compreso tra 2.003,53 e 2.504,40 euro;
● +0,15% (50% indice Istat) per la pensio- ne/pensioni il cui importo mensile è compreso tra 2.504,41 e 3.005,28 euro;
● +0,135% (45% indice Istat) per la pensio- ne/pensioni il cui importo mensile è superiore a 3.005,28 euro.
Come accennavamo in precedenza il congua- glio tra dare avere verrà effettuato automatica- mente dall’Inps (o altro Ente erogatore).
I CONGUAGLI PER IL 2014 | |||
PENSIONI MINIME | |||
Prestazioni | Valore provvisorio (1) | Valore definitivo (2) | Differenza |
Pensione sociale | 368,88 euro mensili 4.795,44 euro annui | 368,51 euro mensili 4.790,63 euro annui | – 0,37 euro mensili – 4,81 euro annui |
Assegno sociale | 447,61 euro mensili 5.818,93 euro annui | 447,17 euro mensili 5.813,21 euro annui | – 0,44 euro mensili – 5,72 euro annui |
Trattamento minimo | 501,38 euro mensili 6.517,94 euro annui | 500,88 euro mensili 6.511,44 euro annui | – 0,50 euro mensili – 6,50 euro annui |
PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO | |||
Pensione a dicembre 2013 | Aumento provvisorio (1) | ||
Fino a 1.486,29 euro | 1,2 % (100% Istat) | ||
Da 1.486,30 a 1.505,61 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 1.505,61 euro (3) | ||
Da 1.505,62 a 1.981,72 euro | 1,08% (90% Istat) | ||
Tra 1.981,73 a 2.004,91 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 2.004,91 euro (3) | ||
Da 2.004,91 a 2.477,15 euro | 0,90% (75% Istat) | ||
Da 2.477,16 a 2.501,30 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 2.501,30 euro (3) | ||
Da 2.501,30 a 2.972,58 euro | 0,60% (50% Istat) | ||
Da 2.972,59 a 2.991,84 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 2.991,84 (3) | ||
Oltre 2.991,84 euro | Aumento fisso di euro 17,84 (pari allo 0,60%, il 50% Istat) | ||
Pensione a dicembre 2013 | Aumento definitivo (2) | ||
Fino a 1.486,29 euro | 1,1 % (100% Istat) | ||
Da 1.486,30 a 1.502,64 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 1.502,64 euro (3) | ||
Da 1.502,65 a 1.981,72 euro | 1,045% (95% Istat) | ||
Tra 1.981,73 a 2.002,42 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 2.002,42 euro (3) | ||
Da 2.002,43 a 2.477,15 euro | 0,825% (75% Istat) | ||
Da 2.477,16 a 2.497,58 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 2.497,58 euro (3) | ||
Da 2.497,59 a 2.972,58 euro | 0,55% (50% Istat) | ||
Da 2.972,59 a 2.988,92 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 2.988,92 (3) | ||
Oltre 2.988,92 euro | Aumento fisso di euro 14,27 (pari allo 0,48%, il 40% Istat) | ||
(1) Xxxxx (provvisorio) dell’1,2 per cento per l’anno 2014 (2) Tasso definitivo dell’1,1 per cento per l’anno 2014 (3) E’ la c.d. “fascia di garanzia” |
GLI AUMENTI PER IL 2015 (1) | |||
PENSIONI MINIME | |||
Prestazioni | Valore anno 2014 | Valore anno 2015 | Differenza |
Pensione sociale | 368,51 euro mensili 4.790,63 euro annui | 369,61 euro mensili 4.804,93 euro annui | + 1,10 euro mensili + 14,30 euro annui |
Assegno sociale | 447,17 euro mensili 5.813,21 euro annui | 448,51 euro mensili 5.830,63 euro annui | + 1,34 euro mensili + 17,42 euro annui |
Trattamento minimo | 500,88 euro mensili 6.511,44 euro annui | 502,38 euro mensili 6.530,94 euro annui | + 1,50 euro mensili + 19,50 euro annui |
PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO | |||
Pensione a dicembre 2014 | Aumento provvisorio (1) | ||
Fino a 1.502,64 euro | 0,3 % (100% Istat) | ||
Da 1.502,64 a 1.507,14 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 1.507,14 euro (2) | ||
Da 1.507,15 a 2.003,52 euro | 0,285% (95% Istat) | ||
Tra 2.003,53 a 2.009,23 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 2.009,23 euro (2) | ||
Da 2.009,24 a 2.504,40 euro | 0,225% (75% Istat) | ||
Da 2.504,40 a 2.510,03 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 2.510,03 euro (2) | ||
Da 2.510,04 a 3.005,28 euro | 0,15% (50% Istat) | ||
Da 3.005,29 a 3.009,78 euro | Aumento fino a una pensione mensile a 3.009,78 (2) | ||
Oltre 3.009,78 euro | 0,135% (45% Istat) | ||
(1)Xxxxx (provvisorio) dello 0,3 per cento per l’anno 2015 (2) Clausola di salvaguardia |
Pensionati d’oro:
prelievo per l’anno 2015
La perequazione delle pensioni comporta un ag- giornamento del prelievo straordinario a titolo di “contributo di solidarietà” dovuto dai pensionati d’oro, ossia dei pensionati che, in virtù di una o più pensioni, incassano complessivamente un importo superiore a 14 volte il minimo di pensione. La misura era già stata introdotta dalla manovra estiva del 2011 (allora si chiamava “contributo di perequazione”); ma venne poi dichiarata incostituzionale con la sentenza
n. 216/2013 della corte costituzionale, tanto che la legge di Stabilità per il 2014 ha stanziato le risorse necessarie alla sua restituzione (80 milioni di euro di- luiti in due anni). Per superare i rilievi della corte co- stituzionale, il ticket è stato reintrodotto dalla stessa legge di Stabilità 2014 come “contributo di solida- rietà”, versato cioè a favore degli stessi istituti di pre- videnza che lo trattengono (Inps, in primo luogo) al fine di concorrere al mantenimento dell’equilibrio del sistema pensionistico. In questo modo è superato il rilievo della Consulta che, attribuendo “natura tributa-
IL RIMBORSO DEL VECCHIO TICKET A MARZO
I(convertito dalla legge n. 111/2011, c.d. Manovra
l vecchio ticket doveva applicarsi dal 1° agosto 2011
al 31 dicembre 2014. Introdotto dal dl n. 98/2011
estiva) venne temporaneamente abrogato dalla Mano- vra di Ferragosto (dl n. 138/2011) e poi definitivamen- te ripristinato in sede di conversione dall’art. 2, comma 1, della legge n. 148/2011, per colpire gli importi delle pensioni complessivamente superiori ai 90 mila euro lordi annui. La misura del contributo era fissata al 5% della parte eccedente l’importo di 90 mila euro e fino a 150mila euro e al 10% della parte eccedente i 150 mi- la euro, con un contributo minimo di 12 euro (al di sot- to di tale soglia, in altre parole, non si pagava niente). Ad abrogarlo definitivamente ci ha pensato la Corte co- stituzionale (sentenza n. 116/2013) che l’ha dichiarato illegittimo perché di natura tributaria e, come tale, inco- stituzionale al rispetto degli artt. 3 e 53 della Costituzio- ne. Per far fronte all’obbligo di restituzione ai pensiona- ti del prelievo intanto operato, la legge di Stabilità 2014 ha istituito un apposito fondo nel bilancio del ministero dell’economia con dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2014 e 60 milioni di euro per l’anno 2015 (80 milioni di euro nei due anni).
I pensionati che hanno subito il prelievo stanno an- xxxx aspettando il rimborso degli importi relativi agli anni 2011 (da agosto) e 2012. Ciò nonostante l’Inps avesse assicurato (così diceva nel messaggio n. 804 del
20 gennaio 2014) che avrebbe restituito gli importi trattenuto nel 2011 in concomitanza del pagamento delle pensioni del mese di febbraio 2014. Questo non è avvenuto, ed ecco quello che l’Inps ci ha risposto: «il contributo è stato trattenuto per parte del 2011, tutto il 2012 e parte del 2013 (per quest’ultimo anno fino alla pronuncia della Corte). Una volta uscita la sentenza abbiamo nel 2013 sospesa l’applicazione del contribu- to e restituito subito con lo stesso rateo quanto tratte- nuto nel 2013. Non essendo stato, infatti, il contributo riversato al mef era possibile restituirlo subito. Per la restituzione del contributo trattenuto nel 2011 e nel 2012 era necessaria una norma di legge, in quanto la legge di contabilità richiede che le sentenze che pro- ducono effetti economici per essere applicate necessi- tano di un iter che si conclude con l’approvazione nor- mativa dello stanziamento idoneo a darvi seguito. La tempistica di restituzione è stata, quindi, stabilita dall’articolo 1, comma 287, della legge n. 147 del 2013 con il quale sono stati stanziati 20 milioni per il 2014 (utilizzati per restituire il contributo trattenuto nel 2011) e 60 milioni per il 2015 (che saranno utilizzati per restituire il contributo trattenuto nel 2012 – di maggiore importo perché riferito a tutto l’anno). La re- stituzione sarà effettuata in maniera generalizzata con lavorazione centrale entro marzo 2015 in funzione del relativo stanziamento».
ria” all’ex “contributo di perequazione”, cioè di “im- posta” in quanto finalizzata al risparmio di spesa pub- blica, aveva rilevato il mancato rispetto dei principi di uguaglianza perché applicato ad una sola categoria di cittadini, ossia ai pensionati.
Il ticket
per l’anno 2015
Il ticket colpisce le pensioni che risultano, com- plessivamente, superiori a 14 volte il minimo di pensione (l’importo, perciò, varia negli anni). Per in- dividuare i pensionati soggetti al prelievo si fa riferi- mento a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori, sia se erogati da Inps (incluso l’ex Inpdap) che da altri enti previdenziali. Sono invece escluse le pre- stazioni assistenziali, gli assegni straordinari di so- stegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite Inail. Il ticket è dovuto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 nelle misure in-
dicate in tabella. Tabella che riporta anche i valori dei “limiti” provvisori e definitivi per l’anno 2014 (che, essendo differenti, richiederanno un “congua- glio”), nonché i valori dei limiti validi per l’anno 2015 (in via provvisoria).
Escluso il doppio prelievo straordinario
Vale la pena evidenziare, infine, che la legge Sta- bilità 2014 ha prorogato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 anche il prelievo straordinario sui redditi sopra i 300mila euro, già in vigore fino al 31 dicembre 2013 (previsto dal dl n. 138/2011 e chia- mato anch’esso “contributo di solidarietà”). Poiché al raggiungimento di quel limite di reddito concor- rono anche le pensioni, la legge di Stabilità 2014 precisa che chi è soggetto al prelievo straordinario e paga il contributo del 3% non deve pagare pure il contributo di solidarietà sulle pensioni.
IL TICKET SUI PENSIONATI D’ORO | ||
QUANDO E QUANTO È DOVUTO | ||
Importo delle pensioni | Misura del contributo | |
Fino 14 volte il minimo Inps | Nessuno | |
Da 14 volte a 20 volte il minimo Inps | 6 per cento | |
Da 20 volte a 30 volte il minimo Inps | 12 per cento | |
Da 30 volte il minimo Inps | 18 per cento | |
IL PRELIEVO PER IL 2014 | ||
Importo annuo delle pensioni | Misura del contributo | |
Provvisorio (1) | Definitivo (2) | |
Fino a 91.251,16 euro | Fino a 91.160,16 euro | |
Da 91.251,17 a 130.358,80 euro | Da 91.160,17 a 130.228,80 euro | 6 % |
Da 130.358,81 a 195.538,20 euro | Da 130.228,80 a 195.343,20 euro | 12 % |
Da 195.538,21 euro | Da 195.343,21 euro | 18 % |
IL PRELIEVO PER IL 2015 | ||
Importo delle pensioni (3) | Contributo | |
Fino a 91.433,16 euro | Nessuno | |
Da 91.433,17 a 130.618,80 euro | 6 % | |
Da 130.618,81 a 195.928,20 euro | 12 % | |
Da 195.928,21 euro | 18 % | |
(1) Con la rivalutazione provvisoria dell’1,2 per cento sui dati del 2013 (2) Con la rivalutazione definitiva dell’1,1 per cento sui dati del 2013 (3) Con la rivalutazione provvisoria dello 0,3 per cento sui dati del 2014 |
IL NUOVO DECRETO SULLA SPERANZA DI VITA (DAL 2016)
D infatti, i ministri del lavoro e dell’economia
al 1° gennaio 2016 si andrà in pensione
quattro mesi più tardi. Il 16 dicembre 2014,
hanno firmato il decreto che adegua tutti i requisiti di tutte le pensioni alla ‘speranza di vita’ (il decreto è in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale). E’ il secondo adeguamento, dopo quello scattato il 1° gennaio 2013 per xxx xxx xxxxxxx 0 dicembre 2011. Dopo il 2016, seguirà un altro adeguamento triennale dal 2019 e poi, per effetto della riforma Fornero, i successivi adeguamenti saranno biennali a cominciare dal 2021. Il decreto, come detto, au- menta di 4 mesi i requisiti per le pensioni a partire dal 1° gennaio 2016: che cosa succederà, dunque? Facciamo qualche esempio. I lavoratori “uomini”
(dipendenti, artigiani, commercianti, parasubordina- ti) nel 2015 possono ottenere la pensione di vec- chiaia all’età di 66 anni e 3 mesi; dal 1° gennaio 2016 ci andranno a 66 anni e 7 mesi (4 mesi in più). Le cose vanno peggio per le donne: le lavora- trici dipendenti del settore privato, nel 2015, vanno in pensione di vecchiaia all’età di 63 anni e 9 mesi; dal 1° gennaio 2016 ci andranno a 65 anni e 7 me- si (22 mesi in più, tenendo conto non solo dei 4 mesi in più della speranza di vita, ma anche dei nuovi requisiti della riforma Fornero); le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, parasubordina- te) nel 2015 vanno in pensione di vecchiaia a 64 anni e 9 mesi; dal 1° gennaio 2016 ci andranno a 66 anni e 1 mese (16 mesi in più).
I criteri di calcolo
A
della pensione
seguito della riforma Fornero, i lavoratori sono tutti uguali circa il criterio di calcolo delle pen- sioni, perché la riforma ha esteso a tutti il “si- stema contributivo”. Nello specifico, è con questo si- stema che vengono calcolate le quote di pensione relative ai contributi versati a partire dal 1° gennaio
2012.
Invece, con la precedente riforma Dini delle pen- sioni (legge n. 335/1995), il sistema di calcolo della pensione si differenziava a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995:
● per chi poteva contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscat- to e ricongiunzione), si applicava il cosiddetto crite- rio “retributivo”, legato appunto alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo;
● per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato era misto e cioè “retributivo” per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e “contributivo” per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
● xxx xxx aveva cominciato a lavorare successiva- mente al 31 dicembre 1995, ossia dal 1° gennaio
1996, si applicava invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore dei contributi versati. Dopo la riforma Fornero, dal 1° gennaio 2012, le prime due categorie utilizzano entrambe il sistema
misto; infatti:
● a chi può contare su almeno 18 anni di contri- buti al 31 dicembre 1995 (compresi i contributi, fi- gurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica:
- il criterio retributivo per le anzianità maturate fi- no al 31 dicembre 2011;
- il criterio contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012;
● a chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 si applica:
- il criterio retributivo per le anzianità maturate fi- no a a quella data;
- il criterio contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996.
Nulla è cambiato per la terza categoria (lavoratori che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicem- bre 1995, ossia dal 1° gennaio 1996, ai quali già si applicava e continua ad applicarsi, sin dall’in- staurazione del primo rapporto di lavoro, il criterio “contributivo”.
IL CALCOLO DELLA PENSIONE | |
I criteri di calcolo | |
Retributivo | La pensione è pari a una percentuale dello stipendio, data dalla somma di un 2% per ogni anno di lavoro. |
Contributivo | La pensione annua è pari a una percentuale dei contributi versati nell’arco del- la vita lavorativa, prefissata dalla legge e variabile nel tempo in funzione della probabilità di vita/morte delle persone (c.d. speranza di vita) |
Anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 | Criterio di calcolo applicabile |
Almeno 18 anni | Misto: a) retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; b) contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012. |
Meno di 18 anni | Misto: a) retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995; b) contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996. |
Nessuno | Contributivo |
Sistema retributivo
Ricordiamo ora, più in particolare, le due regole di calcolo delle pensioni (retributiva e contributiva).
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata al- la media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi:
1) l’anzianità contributiva, data dal totale degli
anni di contributi versati e accreditati fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento, siano essi obbliga- tori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
2) la retribuzione/reddito pensionabile, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ulti- mi anni di attività lavorativa (fino al 1992: 5 anni per i dipendenti e 10 anni per gli autonomi; dal 1993 10 anni per i dipendenti e 15 per gli autono- mi), opportunamente rivalutati sulla base degli indi- ci Istat fissati ogni anno;
3) l’aliquota di rendimento, pari al 2 per cento ogni annuo della retribuzione/reddito percepiti en- tro il limite di 46.169 euro annui per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 2015 (46.031 per le pensioni con decorrenza nell’anno 2014). Il rendi- mento decresce sulle retribuzioni/redditi di importo superiore (vedi tabella).
Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite (46.169 euro), con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70 per cento della retribuzione, e con 40 anni di anzianità contributiva è pari all’80 per cento. Ad esempio, se la media delle retribuzioni dell’intera vita lavorativa è di 40mila euro, con 35 anni di contributi si avrà diritto ad una pensione annua lorda (13 mensilità, al lordo dell’Irpef) di 30mila euro (cioè il 70% -2% moltiplicato 35 anni –di 40mila euro); mentre con
40 anni di contributi si avrà diritto a una pensione annua lorda (13 mensilità, al lordo dell’Irpef) di 32mila euro (cioè l’80% -2% moltiplicato 40 anni
–di 40mila euro).
Considerando che, come detto, dal 1° gennaio 2012 la regola retributiva è stata definitivamente abbandonata, ne consegue che chi ha cominciato a lavorare prima del 1992, quando si metterà a riposo otterrà una pensione calcolata dalla somma di 3 di- stinte quote:
a) quota A retributiva, per l’anzianità maturata fi- no al 31 dicembre 1992;
b) quota B retributiva, per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011;
c) quota C contributiva, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 2012 fino al pensionamento.
(Si veda esempio dopo la regola contributiva)
COME SI CALCOLA LA PENSIONE MISTA (RETRIBUTIVA-CONTRIBUTIVA) | |||
REGOLA RETRIBUTIVA | REGOLA CONTRIBUTIVA | ||
Classi di retribuzione | Quota A di pensione (fino al 31/12/1992) | Quota B di pensione (da 1/1/93 a 31/12/11) | Quota C di pensione (da 1/1/2012 a pensionamento) |
Fino a 46.169,00 | 2,00 per cento | 2,00 per cento | Montante contributivo (x) Xxxxx. trasformazione |
Da 46.169,01 a 61.404,77 | 1,50 per cento | 1,60 per cento | |
Da 61.404,78 a 76.640,54 | 1,25 per cento | 1,35 per cento | |
Da 76.640,55 a 87.721,10 | 1,00 per cento | 1,10 per cento | |
Oltre 87.721,10 | 1,00 per cento | 0,90 per cento |
Sistema contributivo
Il sistema contributivo funziona grosso modo co- me un libretto di risparmio. Il lavoratore accantona ogni anno parte dei propri guadagni (se è un lavo- ratore dipendente accantona, con il concorso pure dell’azienda, il 33% dello stipendio; se è un lavora- tore autonomo accantona il 22% circa del proprio reddito; se è un collaboratore accantona il 30% del proprio compenso). All’atto del pensionamen- to, al montante contributivo (la somma di tutti i contributi versati) è applicato un coefficiente, detto di trasformazione, che converte i contributi in pen- sione. Ai fini del calcolo, dunque, occorre:
● individuare la retribuzione annua dei lavora- tori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
● calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33 per cento per i di- pendenti; 22 per cento per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separa- ta);
● determinare il montante individuale che si ot- tiene sommando i contributi di ciascun anno op- portunamente rivalutati sulla base della variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lor- do) determinata dall’Istat;
● applicare al montante contributivo il coeffi- ciente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione, determinato per decreto in base alla speranza di vita stabilita dall’Istat (si veda tabella alla pagina seguente).
Facciamo un esempio. Supponiamo che un la- voratore abbia accumulato un montante contribu- tivo di 600 mila euro. Quando decide di pensio- narsi, l’importo della pensione verrà calcolato ap- plicando ai 600 mila euro il ‘coefficiente di trasfor- mazione’ corrispondente all’età posseduta al pen- sionamento. Se il lavoratore si pensiona que- st’anno bisogna fare riferimento ai nuovi coeffi- cienti. In tal caso, se ha 60 anni d’età avrà diritto alla pensione di 27.966 (600.000 moltiplicato 4,661%); se va in pensione a 65 anni d’età avrà diritto alla pensione di 32.610 euro (600.000 moltiplicato 5,435%); se va in pensione a 70 anni d’età avrà diritto alla pensione di 39.246 euro (600.000 moltiplicato 6,541%).
Una delle novità dell’ultima riforma delle pen-
xxxxx, a proposito di quella di vecchiaia, è la fa- coltà, riconosciuta ai lavoratori, di restare al lavo- ro fino a 70 anni al fine di migliorare il proprio assegno di pensione. A tal fine, poiché i coeffi- cienti venivano prima calcolati per l’intervallo di età tra 57 e 65 anni, la riforma Fornero ha previ- sto che fossero calcolati fino alla predetta età di 70 anni. Così è avvenuto e, infatti, diversamente dal passato, sono stati determinati i coefficienti anche per le età che vanno dai 66 ai 70 anni che, come si vede (in tabella), hanno valori general- mente più alti (il che significa che danno una pensione di misura maggiore). In generale, co- munque, la misura dei coefficienti cresce con il crescere dell’età proprio perché la loro determi- nazione è stata fatta tenendo conto del fine di dover migliorare la misura della pensione a chi ri- tarda l’uscita da lavoro.
I COEFFICIENTI E LE VARIAZIONI NEL TEMPO | ||||||
Età pensione | Anni 1996-2009 | Anni 2010-2012 | Variazione 2009-2010 | Anni 2013-2015 | Variazione 2012-2013 | Variazione 2009-2013 |
57 | 4,720% | 4,419% | – 6,38% | 4,304% | – 2,60% | – 8,81% |
58 | 4,860% | 4,538% | – 6,63% | 4,416% | – 2,69% | – 9,14% |
59 | 5,006% | 4,664% | – 6,83% | 4,535% | – 2,77% | – 9,41% |
60 | 5,163% | 4,798% | – 7,07% | 4,661% | – 2,86% | – 9,72% |
61 | 5,334% | 4,940% | – 7,39% | 4,796% | – 2,91% | – 10,09% |
62 | 5,514% | 5,093% | – 7,64% | 4,940% | – 3,00% | – 10,44% |
63 | 5,706% | 5,257% | – 7,87% | 5,094% | – 3,10% | – 10,73% |
64 | 5,911% | 5,432% | – 8,10% | 5,259% | – 3,18% | – 11,03% |
65 | 6,136% | 5,620% | – 8,41% | 5,435% | – 3,29% | – 11,42% |
66 | - | - | - | 5,624% | - | - |
67 | - | - | - | 5,826% | - | - |
68 | - | - | - | 6,046% | - | - |
69 | - | - | - | 6,283% | - | - |
70 | - | - | - | 6,541% | - | - |
Il prossimo aggiornamento dei coefficienti di cal- colo delle pensioni (sistema contributivo) ci sarà du- rante quest’anno (2015), quando la revisione riguar-
derà i coefficienti da applicare ai pensionamenti de- correnti nel triennio 2016/2019. Dall’anno 2019 in poi, invece, la revisione avrà una cadenza biennale.
LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO E LEGGE DI STABILITA’
L
a legge di Stabilità 2015 rianima una serie di benefici per i la- voratori esposti all’amianto. In tutto quattro le novità, di cui tre ruotano attorno al bonus pensionistico riconosciuto dalla
legge n. 257/1992 e che conviene preliminarmente richiamare.
Il bonus pensionistico
I lavoratori che, nell’esplicare la propria attività lavorativa, siano stati esposti per almeno 10 anni all’amianto sopra certi livelli di concentrazione hanno diritto ad un bonus previdenziale, consi- stente in una maggiorazione del periodo di tempo d’esposizione ai fini del calcolo (diritto o misura della pensione). La disciplina agevolativa è contenuta nella legge n. 257/1992, come da ultimo riformata dal dl n. 269/2003 (convertito dalla legge n. 326/2003). Le vigenti regole stabiliscono che, partire dal 1° ottobre 2003, il predetto bonus previdenziale di maggiorazione è pari a 1,25 (ri- dotto rispetto alla misura dell’1,5 valido fino al 30 settembre 2003) ed è valido solo ai fini della misura della pensione e non per la maturazione del diritto alla pensione, cosa rimasta valida fi- no al 30 settembre 2003. Il bonus, come accennato, spetta soltan- to a quei lavoratori che per almeno 10 anni sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100/fi- bre litro come valore medio, su 8 ore al giorno. L’accertamento è effettuato dall’Inail.
Sanatoria certificazioni
Una prima novità è prevista dal comma 112 della Legge di sta- bilità 2015, il quale dispone che per il conseguimento della pen- sione anticipata da parte dei lavoratori esposti all’amianto ancora in servizio, che hanno subito provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’Inail per il conseguimento del bonus, non si terrà conto del provvedimento, fatta eccezione di casi di do- lo da parte del lavoratore, accertato con sentenza definitiva. In pra- tica, la norma dispone che non si considerino i provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’Inail (salvo dolo provato dell’interessato) per il conseguimento del bonus di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, in base al quale ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l’intero periodo lavorativo soggetto all'Inail è moltiplicato per il coefficiente di 1,25 ai fini della pensione. La vicenda trae origine da un contenzioso che ha visto l’Inail prima emettere con troppa facilità (si ritenne) le certificazioni sull’esposizione all’amianto e poi intervenire la magistratura per farle revocare, perché ritenute frau- dolente. La previsione si colloca nel solco di precedenti sanatorie dello stesso tenore, di cui l’ultima prevista dalla legge n. 98/2013 (conversione del dl n. 69/2013, c.d. decreto fare) e illustrata dall’Inps nella circolare n. 164/2013. Gli oneri finanziari sono stati
valutati pari a 124,2 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2024 (6 milioni di euro per il 2015, 16,5 per il 2016, 21,1 per il 2017 e il
2018, 20,1 per il 2019, 16 per il 2020, 10,7 per il 2021, 6,2 per il
2022, 3,5 per il 2023 e 3 per il 2024).
Prepensionamento/1
Una seconda novità è prevista dal comma 115, il quale fissa al 31 gennaio 2015 il termine per presentare all’Inps una domanda di riconoscimento del bonus pensionistico per esposizione ad amianto in base alla vecchia disciplina. In sostanza, la norma è vol- ta a consentire l’accesso al bonus secondo il più vantaggioso regi- me rimasto operativo fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992), il quale prevedeva la maggiorazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5 e valida sia ai fini della misura che del diritto alla pensione. La possi- bilità è tuttavia limitata soltanto ai lavoratori assicurati all’Inps e all’Inail che siano stati collocati in mobilità da parte di aziende per cessazione dell’attività lavorativa (crisi). Si tratta, in altre parole, di una misura di “esodo” agevolato in quanto volta a favorire il pre- pensionamento di questi lavoratori che, altrimenti, si troverebbero senza pensione e fuori dal mercato del lavoro. La pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.
Prepensionamento/2
Una terza novità è prevista dal comma 117 e si tratta ancora di prepensionamento. Infatti, la norma prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 257/1992), ai fini del diritto alla pensione solamente nel corso del 2015 e senza corresponsione di arretrati, anche agli ex lavoratori:
● occupati in imprese esercenti attività di scoibentazione e bo- nifica;
● che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica;
● che non abbiano ancora maturato i requisiti di età e contribu- zione per la pensione;
● che risultino malati con patologia asbesto correlata.
Fondo vittime
Ultima novità è prevista dal comma 116, il quale estende in via sperimentale, e per il triennio 2015-2017, la prestazione erogata dal “Fondo per le vittime dell’amianto”, consistente in una maggio- razione della rendita Inail percepita, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare a lavo- ratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per compro- vata esposizione ambientale.
Pensione
di vecchiaia o anticipata
La pensione di vecchiaia
Nessuna novità nel 2015 sui requisiti (contributi
ed età) per conseguire la pensione di anzianità (ve- di tabella in basso).
La decorrenza della pensione
La pensione di vecchiaia (ovviamente, previa do- manda da parte dell’interessato) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età di pensione ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti sud- detti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della pensione avviene sempre su richiesta dell’interes- xxxx, ove questa venga fatta tempo dopo la matura- zione dei requisiti, avverrà dal primo giorno del me- se successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Per il conseguimento della pensione, infine, è ri-
chiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipen- dente. Non è invece richiesta la cessazione dell’at- tività di lavoratore autonomo.
La domanda di pensione
La domanda di pensione di vecchiaia all’Inps si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
● web – la richiesta telematica dei servizi è acces- sibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraver- so il portale dell’Istituto (xxx.xxxx.xx);
● telefono – chiamando il Contact Center integra- to al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu- mero 00000000 da rete mobile a pagamento se- condo la tariffa del proprio gestore telefonico, abili- tati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telemati- ca;
● enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL 2015 | ||
Tipologia lavoratori | Età | Contributi |
Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Dipendenti privato (donne) | 63 anni e 9 mesi | Almeno 20 anni (1) |
Dipendenti privato (uomini) | 66 anni e 3 mesi | |
Dipendenti pubblici (uomini e donne) | 66 anni e 3 mesi | |
Autonome e gestione separata (donne) | 64 anni e 9 mesi | |
Autonomi e gestione separata (uomini) | 66 anni e 3 mesi | |
(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata | ||
Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Dipendenti privato (donne) | 63 anni e 9 mesi | Almeno 20 anni (1) (2) |
Dipendenti privato (uomini) | 66 anni e 3 mesi | |
Dipendenti pubblici (uomini e donne) | 66 anni e 3 mesi | |
Autonome e gestione separata (donne) | 64 anni e 9 mesi | |
Autonomi e gestione separata (uomini) | 66 anni e 3 mesi | |
Tutti | 70 anni e 3 mesi | Almeno 5 anni (3) (4) |
1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al co- niuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi. 2) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). 3) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, vo- lontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. 4) Senza condizione sull’importo della pensione |
La pensione anticipata (ex anzianità)
I nuovi requisiti
Quest’anno, per tutti i lavoratori, sia del settore pri- vato che del settore pubblico, dipendenti o autonomi, occorre aver maturato almeno 42 anni e 6 mesi (uo- mini) o 41 e 6 mesi (donne) di contributi per accedere alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età.
La pensione anticipata è una prestazione economi- ca erogata a domanda ai lavoratori dipendenti e au- tonomi con la particolarità che consente di accedere alla pensione prima rispetto alle età previste per la pensione di vecchiaia, ulla base del solo requisito contributivo (cioè senza attendere un’età minima).
Come già visto a proposito della pensione di vec- chiaia, anche ai fini dell’esame dei requisiti per la pensione anticipata occorre distinguere le due situa- zioni: lavoratore con contributi già versati al 31 di- cembre 1995 e lavoratore che ha cominciato a ver- sare dopo il 31 dicembre 1995.
Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995
I lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 conseguono diritto alla pensione anticipata in presenza - come detto - delle seguenti anzianità contributive, al cui raggiungimento si valu- ta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accre- ditata:
● uomini = 42 anni e 6 mesi;
● donne = 41 anni e 6 mesi;
Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995
I lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che sono, quindi, privi di anzia- nità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 di- cembre 1995) hanno due vie per maturare il diritto alla pensione anticipata.
1) La prima via: conseguono il diritto alla pensio- ne anticipata in presenza delle seguenti anzianità contributive:
● uomini = 42 anni e 6 mesi;
LA SPERANZA DI VITA AGGIORNERA’ L’ETA’ PERIODICAMENTE
L dei requisiti di pensionamento. Con essa, in
a speranza di vita è un particolare automati- smo che prevede l’aggiornamento continuo
pratica, si fa dipendere l’accesso alla pensione dalla probabilità di vita e di morte (questa è la speranza di vita), misurando, statisticamente, la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora: se la probabilità cresce (se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita), anche l’età di pensionamento si allontana della stessa misura; se decresce tutto resta stabile (non c’è diminuzione).
Il via a questo automatismo sarebbe dovuto scattare il 1° gennaio 2015 e avere una cadenza triennale; la manovra estiva del 2011 (legge n. 111/2011) l’ha anticipato al 2013, fissando un li- mite massimo alla prima variazione alla misura di tre mesi. Il primo adeguamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, è stato approvato dal decre-
to ministeriale 6 dicembre 2011 del ministero dell’economia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 289 del 13 dicembre 2011. Il provvedimento ha reso nota la misura della variazione media del- la speranza di vita all’età di 65 anni registrata tra il 2007 e 2010.
E’ risultata di cinque mesi, ma in sede di prima applicazione, i requisiti pensionistici sono stati au- mentati soltanto di tre mesi (era questo un limite massimo imposto dalla legge solo al primo ag- giornamento).
I prossimi adeguamenti, triennali, ci saranno nel 2016 e 2019; successivamente, per effetto della manovra Fornero, gli adeguamenti avranno una cadenza biennale a cominciare dal 2021 data a partire dalla quale, succeda quel che succeda, la riforma Fornero ha previsto che l’età minima di accesso alla pensione risulti comunque non infe- riore a 67 anni.
DAL 2015 STOP ALLA PENALIZZAZIONE
L smo punitivo previsto a carico di chi possa
a legge di Stabilità 2015 ha sospeso, fino al 31 dicembre 2017, il particolare maccani-
avere accesso alla pensione prima dei 62 anni di età. In pratica, il meccanismo prevedeva che sulla quota di pensione calcolata con il sistema “retri- butivo”, venga applicata:
● una riduzione dell’1% per ogni anno di anti- cipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni (e fino a 60 anni);
● una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due, cioè prima dei 60 anni.
All’atto pratico, la riduzione è dell’1% per ognu- no degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 60 anni subisce una ridu- zione del 2%, ovvero, 1% + 1%) e del 2% per
ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipato a 58 anni subisce una ridu- zione del 6%, ovvero, 1% + 1% + 2% +2%). Nel caso in cui l’età di pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al nume- ro di mesi.
La penalizzazione non ha trovato applicazione, fino al 31 dicembre 2014, con riferimento ai sog- getti che hanno maturato il requisito contributivo valutando esclusivamente prestazioni effettive di lavoro, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di leva, infortunio, ma- lattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 la penalizzazione non trova applicazione, a prescin- dere dalla tipologia di contribuzione.
● donne = 41 anni e 6 mesi, praticamente le stesse anzianità dei “vecchi lavoratori” (come si è visto in precedenza a proposito dei lavoratori con contributi versati entro il 31 dicembre 1995) ma con questa differenza: che si valuta tutta la contri- buzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi volontari; che i contributi da lavoro versati precedentemente ai 18 anni di età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo) e che la pensione NON è soggetta alla penalizzazione (se conseguita prima dei 62 anni di età).
2) La seconda via: conseguono il diritto alla pen- sione anticipata al compimento di 63 anni e 3 me- si, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a condizione che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non in- feriore a un importo soglia mensile, pari a 2,8 vol- te l’importo mensile dell’assegno sociale nel 2012: cioè 1.202,35 euro mensili (l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 era pari a 429,41 mensili). Il limite, fissato come detto con riferimento all’anno 2012, è soggetto a rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente cal- colata dall’Istat con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Vale la pena far notare che questa seconda op-
portunità di pensionamento è riservata a chi ha la fortuna di occuparsi ad alti livelli perché, per otte- nere in 20 anni di lavoro una pensione non infe- riore a quel limite (circa 1.200 euro mensili per tredici mesi all’anno), occorre aver lavorato come dipendente e aver guadagnato non meno di 50 mila euro annui oppure come lavoratore a proget- to e aver incassato compensi non inferiori a 60 mi- la euro annui oppure come artigiano o commer- ciante e aver dichiarato redditi non inferiori a 70 mila euro annui.
La decorrenza della pensione
Come per la pensione di vecchiaia (ovviamente, previa domanda da parte dell’interessato), anche la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età di pensione ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzia- nità contributiva, dal primo giorno del mese succes- sivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono rag- giunti. Poiché la liquidazione della pensione avviene sempre su richiesta dell’interessato, ove questa ven- ga fatta tempo dopo la maturazione dei requisiti, avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Per il conseguimento della pensione, infine, è ri- chiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipen- dente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoratore autonomo.
La domanda di pensione
La domanda di pensione anticipata all’Inps si pre- senta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
● web – la richiesta telematica dei servizi è acces- sibile direttamente dal cittadino tramite PIN attra- verso il portale dell’Istituto (xxx.xxxx.xx);
● telefono – chiamando il Contact Center integra- to al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu- mero 00000000 da rete mobile a pagamento se- condo la tariffa del proprio gestore telefonico, abili- tati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telemati- ca;
● enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.
LA PENSIONE ANTICIPATA NEL 2015 | ||
Lavoratori CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Unica chance: requisito unico contributivo | ||
Uomini | 42 anni e 6 mesi (1) (2) | |
Donne | 41 anni e 6 mesi (1) (2) | |
(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata (2) La pensione è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età | ||
Lavoratori SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Prima chance: requisito unico contributivo | ||
Uomini | 42 anni e 6 mesi (3) (4) (5) | |
Donne | 41 anni e 6 mesi (3) (4) (5) | |
(3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi vo- lontari (4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo) (5) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all’età di conseguimento | ||
Seconda chance: doppio requisito | ||
Età | Contributi | |
Tutti (uomini e donne) | 63 anni e 3 mesi | 20 anni (6) (7) |
(6) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (7) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili) |
OPZIONE DONNA: UNA CHANCE PER ANTICIPARE LA PENSIONE
E’
una misura prevista a esclusivo favore delle lavoratrici, sia del settore pubblico che priva- to, introdotta in via sperimentale dalla legge
n. 243/2004 (la c.d. riforma delle pensioni Maroni). Prevede che, fino al 31 dicembre 2015, le donne ap- partenenti al c.d. regime “misto” di calcolo della pen- sione possano ancora conseguire il diritto all’ (ex) pensione di anzianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e di un’età non inferiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 per le lavoratrici autono- me, all’unica condizione di optare per il calcolo e li- quidazione della pensione (“tutta” la pensione) in base alla criterio “contributivo”. Essendo rivolta alle donne in regime “misto”, la facoltà interessa esclusi- vamente le lavoratrici che si sono occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 posso- no fare valere contributi inferiori a 18 anni, cosa che invece avrebbe consentito la permanenza nel regime retributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicem- bre 2011. Queste lavoratrici, dunque, hanno diritto a una pensione calcolata in parte con il sistema “retri- butivo” (anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in par- te con il sistema “contributivo” (anzianità successive al 31 dicembre 1995).
La riforma Fornero e le istruzioni Inps
La chance dell’opzione per il contributivo è stata salvata dalla riforma Fornero del 2012 (art. 24, com- ma 14, del dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011). Nella circolare n. 35/2012 l’Inps ha pre- cisato che le lavoratrici che possono avvalersene so- no soltanto quelle che, entro il termine del 31 dicem- bre 2015, riescono ad avere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non solo la matura- zione dei requisiti (cioè il diritto), requisiti i quali pe- raltro devono essere adeguati alla “speranza di vita”, cominciando pertanto a considerare tre mesi in più sin dal 1° gennaio 2013. In pratica, secondo l’Inps, nel calcolo del termine per l’opzione (31 dicembre 2015), deve tenersi conto anche della “finestra mobi- le” che è di 12 mesi nel caso dei lavoratori dipenden- ti e 18 mesi degli autonomi. Ragion per cui l’ultima occasione per esercitare l’opzione viene a fissarsi alle seguenti scadenze:
31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome;
30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
30 dicembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico.
Le predette date rappresentano i termini ultimi en- tro cui maturare sia età (57 anni e 3 mesi oppure 58 anni e 3 mesi) che contributi (35 anni) per far sì che la decorrenza della pensione avvenga entro il 31 di- cembre 2015. Ciò perché l’Inps fa decorrere la pen- sione:
dal 1° giorno del mese successivo a quello di ma- turazione dei requisiti a cui aggiungere altri 12 ovvero 18 mesi per effetto della finestra, rispettivamente ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi (la decor- renza, in altre parole, è fissata rispettivamente al 1° giorno del 13mo ovvero 19mo mese successivo a quello durante il quale si perfeziona la maturazione di entrambi i requisiti);
dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi di finestra, alle impiegate pub- bliche (ex Inpdap).
Domande prorogate al 31 dicembre 2015
Le lavoratrici possono fare l’opzione (e anda- re in pensione prima) entro il 31 dicembre 2015, fermo restando la maturazione dei re- quisiti (57 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi) al 31 maggio 2014 per le lavoratri- ci autonome, al 30 novembre 2014 per le di- pendenti del privato e al 30 dicembre 2014 per le impiegate statali (così l’Inps nel mes- saggio n. 9231 del 28 novembre 2014). In par- ticolare, fermo restando che le predette date rappresentano i termini entro cui poter far valere la maturazione dei requisiti (57-58 an- ni e tre mesi di età e 35 anni di contributi), la presentazione della domanda di pensione e la cessazione del rapporto di lavoro (è condi- zione d’accesso alla pensione d’anzianità) possono avvenire fino al 31 dicembre 2015 (non oltre).
Uno spiraglio di proroga
Una novità interessa pure le donne che sono rimaste fuori dalla facoltà dell’opzione, per via dell’interpretazione “stringente” dell’Inps sulla base di indicazioni del ministero del la- voro. E sono le donne che, entro il 31 dicem- bre 2015, maturano i requisiti (età e contribu- ti), ma non la decorrenza della pensione (per via della finestra). A loro l’Inps ora consente la presentazione delle domande (così nel messaggio n. 9304 del 2 dicembre 2014). Do- mande tuttavia che non verranno trattate, ma tenute solo in “apposita evidenza”, fino a quando il ministero del lavoro non avrà forni- to nuovi chiarimenti che l’Inps, a seguito dell’emergere di ulteriori perplessità (ci sono due risoluzioni del Parlamento e una Class Action contro l’Inps), ha richiesto in merito agli aspetti operativi dei termini di accesso alla pensione.
Ma conviene?
L’opzione per il calcolo contributivo di “tutta” la pensione risulta sicuramente meno vantaggiosa del conservare parte della pensione determinata con il criterio «retributivo». Può comportare, cioè, una per- dita in termini di pensione stimabile, per la sola quo- ta oggetto di trasformazione, attorno al 20-25 per cento. Però se una volta, quando l’età per la pensio- ne della vecchiaia era fissata a 60 anni, si poteva es- sere d’accordo che non valeva la pena accettare la ri- duzione dell’assegno di pensione per anticipare un paio d’anni il ritiro dall’attività, ora, con l’età salita a 63 anni e 9 mesi (66 e 3 mesi nel pubblico), la pos- sibilità di lasciare a 57 anni d’età (58 anni le autono- me) va valutata con maggiore attenzione.
REGOLE DIVERSE PER LA SCUOLA
P
articolari regole vigono nel settore scolasti- co, per il quale il mese di gennaio rappre- senta, ogni anno, il periodo dedicato alla domanda di pensionamento. La particolarità è questa: fermo restando che i requisiti (sia vec- chiaia che anzianità) sono gli stessi degli altri la- voratori, l’accesso alla pensione (cioè il pensiona- mento vero e proprio) scatta sempre e soltanto dal 1° settembre, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico; ciò per evidenti motivi orga- nizzativi. La particolare regola stabilisce, allora, che per il personale della scuola che matura i re- quisiti nell’anno (cioè tra il 1° gennaio e il 31 di- cembre), il diritto alla pensione decorre dal 1° settembre dello stesso anno. Vuol dire che, per esempio, chi matura il diritto a febbraio non potrà andare in pensione prima del 1° settembre suc- cessivo; mentre se i requisiti vengono maturati nell’ultimo trimestre dell’anno (ottobre, novem- bre, dicembre) otterrà un anticipo di pensiona- mento (per esempio chi matura il diritto a no- vembre andrà in pensione due mesi prima: il 1°
settembre).
Con riferimento all’anno 2015, pertanto, il per- sonale che perfezionerà i requisiti di età e di con- tribuzione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015
accederà alla pensione dal 1° settembre 2015. In tabella sono riepilogate le diverse opzioni di pen- sionamento.
Domande
entro il 15 gennaio
Secondo stime, nel 2015 potrebbero essere circa 30mila gli interessati a lasciare il lavoro nella scuola e a mettersi in pensione. La stagio- ne di pensionamento 2014/2015 è stata fissata dal decreto n. 886 del 1° dicembre 2014 del ministro dell’istruzione, il quale fissa al 15 gen- naio 2015 il termine per presentare le domande da parte del personale docente, educativo, tec- nico, ausiliario e amministrativo in servizio nelle scuole con rapporto a tempo indeterminato con effetto dal 1° settembre 2015. In particolare, il decreto stabilisce quel termine, oltre che per far domanda di cessazione dal servizio per raggiun- gimento del limite massimo di servizio e/o di dimissioni volontarie (per la pensione di anzia- nità, ad esempio), anche per il trattenimento in servizio (esclusivamente per raggiungere il mini- mo contributivo) o per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par- ziale.
LE POSSIBILI VIE PER ANDARE IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2015 | ||
“SALVAGUARDIA” RIFORMA FORNERO, CON REQUISITI GIA’ MATURATI AL 31 DICEMBRE 2011 (1) | ||
Pensione | Requisiti | |
Età anagrafica | Anni di contributi | |
Vecchiaia | 65 anni uomini 61 anni donne | 20 anni (ridotti a 15 a chi era in servizio al 31 dicembre 1992) |
Anzianità/1 | Qualunque | 40 anni |
Anzianità/2 | 60 anni, uomini e donne | 36 anni (= quota 96) |
Anzianità/3 | 61 anni, uomini e donne | 35 anni (= quota 96) |
REQUISITI ORDINARI, DA MATURARE TRA IL 1° GENNAIO E IL 31 DICEMBRE 2015 | ||
Vecchiaia | 66 anni e 3 mesi, uomini e don- ne | 20 anni (ridotti a 15 a chi era in servizio al 31 dicembre 1992) |
Vecchiaiacon cumulo | 66 anni e 3 mesi, uomini e donne | 20 anni (2) |
Vecchiaia/2 con totalizzazione | Qualunque | 40 anni e 3 mesi, uomini e don- ne (3) |
Anticipata/1 | Qualunque | 42 anni e 6 mesi, uomini 41 an- ni e 6 mesi, donne |
Opzione donna | 57 anni e 3 mesi, solo donne | 35 anni (4) (5) |
(1) L’accesso alla pensione è già possibile dal 1° settembre 2011. Chi è rimasto in servizio, pertanto, può farlo in un secondo momento a suo piacimento (2) Personale con contribuzione mista, privata e pubblica, non ricongiunta ma “cumulata” (3) Personale con contribuzione mista, privata e pubblica, non ricongiunta ma “totalizzata” (4) Opportunità offerta solamente alle donne. Per aver diritto alla pensione dal 1° settembre 2015 i requisiti vanno maturato entro il 31 dicembre 2014 perché si applica la vecchia “finestra mobile”. E’ in corso un “ripensamento” della disciplina, da parte di ministero del lavoro e Inps, che potrebbe esten- dere la facoltà di maturazione dei requisiti fino al 31 dicembre 2015. In tal caso, a chi maturasse i re- quisiti nel 2015, la pensione decorrerebbe dal 1° settembre 2016 (si veda paragrafo dell’Inserto). (5) L’opzione comporta il calcolo della pensione solo ed esclusivamente con la regola contributiva, a prescindere dall’epoca di collocazione dei contributi |
L
Rottamazione licenze commerciali
a «rottamazione delle licenze» è possibile anche quest’anno. Si chiama così perché è realmente agganciata alla chiusura in via de- finitiva di una licenza commerciale (è il titolo au- torizzativo rilasciato dai Comuni per poter eserci- tare un’attività commerciale: negozi e botteghe vari). E’ una sorta di prepensionamento, in quanto consente di anticipare la chiusura del negozio ri- spetto all’epoca di maturazione dei requisiti di pensionamento di vecchiaia senza correre il ri- schio di rimanere senza reddito: in attesa della pensione dà diritto a percepire una “indennità” il cui importo è pari al minimo di pensione. Quando poi si maturano i requisiti, l’indennità vene sosti- tuita dalla pensione vera e propria, commisurata
alla propria storia di lavoro e di contributi.
La misura ha fatto esordio la prima volta nel 1996 (dlgs n. 207/1996). Operativa fino al 2011 è rimasta poi bloccata. La legge di Stabilità per il 2014 l’ha riattivata, stabilendo che possono avva- lersene, nelle misure e in base alle modalità previ- ste dalla previgente disciplina, i soggetti in posses- so dei requisiti nel periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 (per gli anni dal 2009 al 2013 è una “sorta” di sanatoria). In ogni caso le domande si possono presentare tra il 1° gennaio 2014 e il 31 gennaio 2017.
Soggetti interessati all’indennizzo
Destinatari dell’incentivo sono:
● i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevan- de (negozi, ecc.);
● i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.);
● gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.);
● gli agenti e rappresentanti di commercio.
Requisiti
e condizioni
Per maturare il diritto all’indennizzo occorre es- sere in possesso dei seguenti requisiti:
● età di 62 anni se uomo ovvero di 57 anni se donna;
● anzianità d’iscrizione di almeno cinque anni alla gestione “artigiani e commercianti” Inps, co- me titolare o come coadiutore familiare, al mo- mento di cessazione dell’attività;
In presenza dei predetti requisiti, si consegue il diritto all’indennizzo alle seguenti condizioni:
● cessazione definitiva dell’attività commerciale (l’attività deve “cessare”: il negozio, cioè, deve essere definitivamente chiuso, senza possibilità di equipara- re alla cessazione la vendita dell’attività);
● riconsegna al Comune dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di atti- vità abbinata (la c.d. “licenza commerciale”). Se l’attività commerciale è stata avviata dopo l’ultima riforma (dlgs n. 114/1998) va comunicata al Comune la sola cessazione dell’attività.
Inoltre occorre che il titolare dell’attività effettui la cancellazione:
● dal registro delle imprese, tenuto presso la Ca- mera di commercio, industria, artigianato e agricoltu- ra;
● dal registro degli esercenti il commercio (cd Rec), tenuto presso la Camera di commercio, indu- stria, artigianato e agricoltura per l’attività di sommini- strazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale re- quisito è richiesto soltanto per coloro che si sono iscritti fino al 23 aprile 1999; dopo tale data, infatti, non è più richiesto l’obbligo d’iscrizione al Rec per chi esercita attività di commercio al minuto e, pertanto, non può esserci cancellazione;
● dal Ruolo provinciale degli agenti e rappresen- tanti di commercio, istituito presso la Camera di com- mercio, industria, artigianato e agricoltura.
La domanda, per “nuovi” e “vecchi” commercianti
La legge Stabilità 2014 non ha solo riattivato l’incentivo per chi maturi requisiti e condizioni dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; ha pure riaperto i termini per le “vecchie” chiusure, ossia per quelle avvenute entro il 31 dicembre 2011 da parte di sog- getti che hanno maturato i requisiti tra il 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Pertanto, dal 1° gennaio 2014 possono presentare domanda d’indennizzo:
● chi ha maturano i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016;
● chi, pur avendo maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, non ave- va presentato domanda o gli era stata rigettata per- ché presentata oltre il termine ultimo (era fissato al 31 gennaio 2012).
Attenzione; l’Inps ha precisato che, in ogni caso (a “nuovi” e/o a “vecchi”), la decorrenza degli indenniz- zi non può essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigo- re della legge (la logica è questa: poiché l’Inps eroga le pensioni dal 1° giorno del mese successivo alla ri- chiesta, la prima data utile di erogazione è giocofor- za il 1° febbraio 2014 in relazione alle domande pre- sentate a gennaio 2014, primo mese di ri-operatività della misura).
La misura dell’indennizzo
Una volta maturati i requisiti (età e anzianità d’iscrizione all’Inps) e realizzate le condizioni (chiu- sura attività, consegna licenza, cancellazione dalla Camera di commercio), è possibile presentare do- manda d’indennizzo all’Inps. L’Indennizzo verrà ero- gato dal mese successivo alla domanda, come det- to, fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età per la pensione di vecchiaia (si veda tabella).
La misura dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla ge- stione “artigiani e commercianti” Inps. A chi dovesse avervi accesso nel 2015, l’importo dell’indennizzo sarà pari a euro 502,38 che è il minimo di pensione dal mese di gennaio 2015. L’indennizzo è normal- mente soggetto a tassazione fiscale (Irpef), ma non consente di ottenere i trattamenti di famiglia (asse- gni o aggiunte di famiglia).
Quanto costa l’incentivo?
L’incentivo è praticamente a costo zero per le cas- se dell’Inps (e dello Stato). Infatti è auto- finanziato da un contributo ad hoc, cioè mediante un’aliquota aggiuntiva ai contributi ordinari che vengono versati dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione “artigia- ni e commercianti” dell’Inps pari allo 0,09 per cento. Con la riattivazione dell’incentivo è stato conse- guentemente prorogato l’obbligo di versare la con- tribuzione aggiuntiva fino al 31 dicembre 2018, che altrimenti sarebbe terminato il 31 dicembre 2014.
Alcune particolarità
Indennizzo
e pensione di anzianità (o anticipata)
Chi rottama la licenza ha diritto all’indennizzo an- che se è già titolare o ha comunque maturato i re-
quisiti per la pensione di anzianità o anticipata della gestione “artigiani e commercianti” (Inps, messag- gio n. 7384/2014).
In tal caso l’indennizzo spetta fino al mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e durante tale periodo non è accreditata alcuna con- tribuzione, neppure figurativa (ciò perché l’art. 3, comma 2, del dlgs n. 207/1996 prevede espressa- mente che il periodo di godimento dell’indennizzo “è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione” e non anche della “misura”).
Indennizzo
e assegno sociale
Chi rottama la licenza ha diritto all’indennizzo an- che se è titolare di assegno sociale (Inps, messaggio
n. 7384/2014). Tuttavia, poiché il diritto all’assegno sociale è subordinato al fatto che il beneficiario non abbia redditi propri (salvo alcune esclusioni tassati- vamente fissate dalla legge, tra cui non compare l’indennizzo) o li possegga d’importo inferiore alla misura dello stesso assegno, nella maggior parte dei casi potrà scaturire la revoca del diritto all’assegno sociale, laddove sia superato il limite reddituale an- nuale. Per l’anno 2015 tale limite è pari a 5.830,63 euro.
Indennizzo
e pensione di vecchiaia
L’indennizzo non può essere concesso a quei soggetti che, al momento della domanda, hanno compiuto l’età per la pensione di vecchiaia. Il divie- to, ovvio, arriva dalla disciplina stessa la quale stabi- lisce che l’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile. Secon- do l’Inps (messaggio n. 7384/2014), conseguenza di ciò è l’impossibilità di estendere il godimento dell’indennizzo fino ai 70 anni d’età (età fino a cui si può restare a lavoro per migliorare la pensione di vecchiaia); e l’impossibilità di erogare l’indennizzo ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia della gestione Inps “artigiani e commercianti” o a quanti siano in possesso dei relativi requisiti.
FINO A QUANDO SPETTA L’INDENNIZZO | |
Periodo | Età per la pensione di vecchiaia |
Lavoratrici iscritte alla gestione commercianti dell’Inps | |
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 63 anni e 6 mesi |
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 63 anni e 9 mesi |
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 64 anni e 9 mesi |
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 | 65 anni e 9 mesi (*) |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi (*) |
Lavoratori iscritti alla gestione commercianti dell’Inps | |
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 66 anni |
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 | 66 anni e 3 mesi |
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi (*) |
(*) Requisito sicuramente più alto, poiché da adeguare alla “speranza di vita” (ci sarà decreto ministeriale) |
L’assegno
(ex pensione) sociale
Quando spetta
La pensione sociale, istituita dalla legge n. 153/1969, è stata sostituita, dal 1° gennaio 1996, dall’assegno sociale (art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995) che ha la stessa natura e funzione della pensione sociale: garantire un sostentamento a coloro che non hanno maturato alcun diritto a pensione at- traverso il lavoro.
Nell’anno 2015 l’assegno sociale si ottiene a 65 an- ni e 3 mesi di età, con nessuna variazione rispetto agli scorsi anni quando c’è stato l’aumento di tre mesi per effetto dell’adeguamento all’incremento della speran- za di vita.
Chi
ne ha diritto
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che hanno compiuto l’età di 65 anni e tre mesi, effetti- vamente e abitualmente residenti in Italia e sprovvisti di reddito ovvero, anche se in possesso redditi, purché d’importo inferiore al valore annuo dello stesso asse- gno. Pertanto, con riferimento all’anno 2015 tali limiti di reddito sono:
● 5.830,63 euro per le persone sole, non coniuga- te;
● 11.661,26 euro per le persone sposate.
Si ha diritto all’assegno sociale anche se si è ospiti di un istituto. In tal caso, se la retta di permanenza è pagata da un ente pubblico, l’assegno spetta al 50 per cento; se la retta è per metà a carico dell’interessato o dei propri familiari, invece, l’importo è ridotto del 25 per cento; infine, se la famiglia paga più della metà dell’importo della retta, l’assegno sociale è corrisposto per intero.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, posso- no fare domanda di assegno sociale, qualora sussista- no gli altri requisiti richiesti e a condizione che abbia- no soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale:
● i cittadini extracomunitari, inclusi i familiari di cit- tadini comunitari o italiani, in possesso del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo e rispettivi fami- liari ricongiunti (la corte costituzionale ha dichiarato il- legittima la limitazione all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, anche non su base contributiva, ai soli lungo soggiornati, pertanto l’assegno sociale può essere richiesto anche dai titolari di permesso di sog- giorno ordinario);
● i cittadini extracomunitari ai quali è stato ricono- sciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sus- sidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti;
● i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e rispettivi fami- liari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.
Quanto vale
Per l’anno 2015 l’importo dell’assegno sociale, soggetto a rivalutazione annuale, è salito alla misura provvisoria di 448,51 euro mensili (+ 1,34 euro sul 2014), erogato per 13 mensilità, e quindi pari a 5.830,63 euro annui.
Per l’anno 2014 è stato erogato in misura provvi- xxxxx di 447,61 euro a mese, per complessivi 5.818,93 euro annui (13 mesi). In via definitiva, però, l’importo è risultato più basso, cioè pari a 447,17 euro a mese con 0,44 euro in meno (pari a 5.813,21 euro annui): la differenza annua di 5,72 euro percepita in più va restituita dai pensionati me- diante conguaglio che viene effettuato dall’Inps.
Hanno diritto all’assegno in misura intera:
● i soggetti non coniugati che non possiedono al- cun reddito;
● i soggetti coniugati che hanno un reddito fami- liare inferiore all’ammontare annuo dello stesso as- segno.
● Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
● i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
● i soggetti coniugati che hanno un reddito fami- liare inferiore al doppio dell’ importo annuo dell’assegno.
In altre parole, l’assegno è percepito integralmen- te solo in assenza totale di reddito, altrimenti se ne ha diritto a una cifra ridotta pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corren- te e l’ammontare del reddito annuale. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato il limite di reddito è raddoppiato.
Con quali redditi
Ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge di seguito indicati:
● redditi assoggettabili all’ Irpef al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
● redditi esenti da imposta;
● redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
● redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni al- tro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e so- cietà per azioni; etc.);
● redditi di terreni e fabbricati;
● pensioni di guerra;
● rendite vitalizie erogate dall’Inail;
● pensioni dirette erogate da Stati esteri;
● pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
● assegni alimentari corrisposti a norma del codi- ce civile.
● Non si computano, invece:
● i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e le relative anticipazioni;
● il reddito della casa di abitazione;
le competenze arretrate soggette a tassazione se- parata;
● le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
● l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti
della guerra 1915/1918;
● gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.
Nel 2018
cambieranno le regole
Va ricordata infine la tappa del 1° gennaio 2018 fissata dalla riforma Fornero delle pensioni. Dalla predetta data, infatti, il requisito di età per aver dirit- to all’assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell’assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensio- ne di inabilità civile e dell’assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, verranno incrementati di un anno (a cui andrà aggiunta la speranza di vita).
PENSIONE SOCIALE (1) | |||
Anno 2014 | Anno 2015 | DIFFERENZA | |
Valore provvisorio | Valore definitivo | Valore anno 2015 | ANNO 2015-2014 |
368,88 euro mensili 4.795,44 euro annui | 368,51 euro mensili 4.790,63 euro annui | 369,61 euro mensili 4.804,93 euro annui | + 1,10 euro mensili + 14,30 euro annui |
ASSEGNO SOCIALE (2) | |||
Anno 2014 | Anno 2015 | DIFFERENZA | |
Valore provvisorio | Valore definitivo | Valore anno 2015 | ANNO 2015-2014 |
447,61 euro mensili 5.818,93 euro annui | 447,17 euro mensili 5.813,21 euro annui | 448,51 euro mensili 5.830,63 euro annui | + 1,34 euro mensili + 17,42 euro annui |
(1) Sostituita dal 1° gennaio 1996 dall’assegno sociale (2) Ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale |
IL DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE NEL 2015 | |
Pensionato non coniugato | |
Reddito personale annuo | Importo spettante |
Zero | 448,51 euro mensili |
Inferiore a 5.830,63 euro | Assegno = (5.830,63 – Reddito personale annuo)/13 |
Oltre 5.830,63 euro | Zero |
Pensionato coniugato | |
Reddito familiare annuo | Importo spettante |
Inferiore a 5.830,63 euro | 448,51 euro mensili |
Superiore a 5.830,63 euro | |
ma inferiore a 11.661,26 euro | Assegno = (5.830,63 – Reddito familiare annuo)/13 |
Oltre 11.661,26 euro | Zero |
LA “QUATTORDICESIMA”
L
a c.d. “quattordicesima” (Legge 127/2007) è in realtà la corresponsione di una somma aggiunti- va, con la mensilità di pensione di luglio, a favore
dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni, titolari di uno o più pensioni a determinate condizioni di red- dito. Essa non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assi- stenziali.
I potenziali beneficiari sono i titolari di pensioni ex lavoratori dipendenti ed ex lavoratori autonomi che ab- biano compiuto nel corso dell’anno i 64 anni di età e che non abbiano redditi personali (non si valuta il red- dito dell’eventuale coniuge) superiori a 1,5 volte il trat- tamento minimo di pensione. Per l’anno 2015, pertan- to, in considerazione del fatto che il trattamento mini- mo annuo è pari a 6.530,94 euro, la soglia di reddito da non superare risulta pari a 9.796,41 euro.
Ai fini della verifica del requisito del reddito si tiene conto di tutti i redditi valutati al lordo (cioè includendo l’Irpef), con la sola esclusione dei redditi derivanti della casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nu- cleo familiare e delle indennità di accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fi- ne rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione separata.
Clausola di salvaguardia
Qualora il reddito del pensionato superi il limite per il diritto (9.796,41 euro), ma non il limite incrementato della quattordicesima, viene riconosciuta una “quattor- dicesima” ridotta, cioè in misura tale da non superare la predetta soglia (limite più quattordicesima). Per comprendere il meccanismo ipotizziamo il caso di un pensionato con 30 anni di contributi e con un reddito personale di 9.800,00 euro. In questa ipotesi il reddito del pensionato è superiore al limite degli 9.796,41 eu- ro, ma è inferiore ai 10.300,41 euro ovvero alla somma del reddito richiesto per ottenere l’aumento più l’importo del beneficio che, nel caso di un pensionato
con più di 30 anni di contributi, è di 504 euro. In tal ca- so la quattordicesima pagata dall’Inps sarà di 500,41 (la differenza tra 10.300,41 e 9.800,00 euro).
Quanto spetta
L’importo della quattordicesima non è unico, ma dif- ferenziato in base agli anni di contributi versati per ot- tenere la pensione:
● 336,00 euro ai pensionati ex lavoratori dipendenti che abbiano un’anzianità contributiva fino a 15 anni e ai pensionati ex autonomi che hanno versato contributi fino a 18 anni;
● 420,00 euro ai pensionati ex lavoratori dipendenti che abbiano un’anzianità contributiva superiore a 15 ma non a 25 anni e ai pensionati ex autonomi che hanno versato contributi per oltre 18 ma fino a 28 an- ni;
● 504,00 euro ai pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni e agli ex autonomi con più di 28 an- ni di contributi.
Nell’ipotesi di compimento dei 64 anni nel corso dell’anno, la “quattordicesima” è rapportata ai soli mesi successivi al compimento del 64esimo anno d’età. Così, ad esempio, un pensionato nato il 5 agosto 1949 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente e un reddito inferiore al limite previsto, invece di percepi- re l’intero importo di 504,00 euro percepirà solo i 4/12 della somma vale a dire 168,00 euro (per i mesi da settembre a dicembre).
La domanda
Il pensionato non deve fare nulla per ottenere la quattordicesima che, di norma, viene erogata automati- camente in base alle dichiarazioni reddituali (i c.d. mo- delli Red). Può verificarsi, però, il caso in cui queste di- chiarazioni non siano mai state presentate oppure sia- no state compilate in modo errato; allora è necessario presentare una richiesta all’Inps (o altro ente erogatore la pensione).
LA QUATTORDICESIMA PER IL 2015 | ||
EX LAVORATORI DIPENDENTI | ||
Reddito personale | Anzianità contributiva | Quattordicesima annua |
Fino a 9.796,41 euro | 15 anni | 336,00 euro |
Da 9.796,41 a 10.132,42 euro | Importo tale da garantire un reddito di 10.132,41 euro (1) | |
Fino a 9.796,41 euro | Oltre 15 anni e fino a 25 anni | 420,00 euro |
Da 9.796,41 a 10.216,42 euro | Importo tale da garantire un reddito di 10.216,41 euro (1) | |
Fino a 9.796,41 euro | Oltre 25 anni | 504,00 euro |
Da 9.796,41 a 10.300,42 euro | Importo tale da garantire un reddito di 10.300,41 euro (1) | |
EX LAVORATORI AUTONOMI | ||
Reddito personale | Anzianità contributiva | Quattordicesima annua |
Fino a 9.796,41 euro | 18 anni | 336,00 euro |
Da 9.796,41 a 10.132,42 euro | Importo tale da garantire un reddito di 10.132,41 euro (1) | |
Fino a 9.796,41 euro | Oltre 18 anni e fino a 28 anni | 420,00 euro |
Da 9.796,41 a 10.216,42 euro | Importo tale da garantire un reddito di 10.216,41 euro (1) | |
Fino a 9.796,41 euro | Oltre 28 anni | 504,00 euro |
Da 9.796,41 a 10.300,42 euro | Importo tale da garantire un reddito di 10.300,41 euro (1) | |
(1) Clausola di salvaguardia |
L
La pensione ai familiari superstiti
a pensione ai superstiti è erogata, a domanda, in favore dei familiari superstiti (appunto):
● del pensionato; in tal caso si chiama propria- mente “pensione di reversibilità”;
● del lavoratore (non ancora in pensione) in pos- sesso dei requisiti, generalmente ridotti, per il diritto a tale pensione; in tal caso si parla propriamente di “pensione indiretta”.
Pensione
di reversibilità
Quando a passar a miglior vita è un “pensionato”, vuol dire che una pensione era già in erogazione (cioè quella del “pensionato”); in tal caso, dunque, agli eredi andrà una quota di quell’assegno che ve- niva già fruito dal defunto e che acquista il nome di “pensione di reversibilità”.
Pensione indiretta
Quando a passar a miglior vita è un lavoratore,
quindi un soggetto non pensionato, per poter lascia- re in eredità ai suoi congiunti una pensione occorre che egli abbia maturato, alternativamente:
● almeno 780 contributi settimanali, pari a 15 an- ni di contributi (vecchio requisito per la pensione di vecchiaia);
oppure
● almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di contributi, di cui almeno 3 (pari a 156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data del decesso (sono i requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).
In tal caso, agli eredi verrà liquidata una pensione vera e propria che acquista il nome di “pensione in- diretta”.
Soggetti beneficiari
Hanno diritto alla pensione ai superstiti (sia essa
pensione di reversibilità oppure pensione indiretta):
● il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato per colpa, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato ri- conosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
● il coniuge divorziato se titolare di assegno di- vorzile;
● i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente di- chiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore sia- no minorenni, inabili, studenti o universitari e a cari- co alla data di morte del medesimo;
● i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata pure ai genitori se di età non inferiore a 65 anni e non titolari di pensione, sempreché alla data di morte del lavo- ratore e/o del pensionato risultino a carico dello stesso.
Infine, in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere ero- gata anche ai fratelli xxxxxx inabili e/o sorelle nu- bili inabili, non titolari di pensione, e che alla da- ta di morte del lavoratore e/o del pensionato ri- sultino a carico dello stesso.
UN ASSEGNO SE MANCANO I REQUISITI
pensione, ovvio, ma possono chiedere la liqui- dazione di un assegno economico. Le regole sono differenti a seconda che il lavoratore era o non era assicurato al 31 dicembre 1995: nel primo caso la prestazione si chiama propria- mente “indennità per morte”; nel secondo caso si chiama propriamente “indennità una tan- tum”. Vediamo.
● L’indennità per morte (lavoratore già iscritto al 31 dicembre 1995) è concesso a con- dizione che:
- non sussiste per nessuno dei superstiti il di- ritto alla pensione indiretta per mancato perfe- zionamento dei requisiti richiesti;
- nei cinque anni precedenti la data di morte risulta versato almeno 1 anno di contribuzione.
La domanda per ottenere l’indennità va pre- sentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.
● L’indennità una tantum (lavoratore iscrit- to dopo il 31 dicembre 1995) è concesso a condizione che:
- non sussistono i requisiti assicurativi e con- tributivi per la pensione indiretta;
- non ha diritto a rendite per infortunio sul la- voro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
- è in possesso di redditi non superiori ai li- miti previsti per la concessione dell’assegno so- ciale (con riferimento all’anno 2015 tali limiti sono: 5.830,63 euro per le persone sole e 11.661,26 euro per le persone sposate).
Il diritto, in tal caso, si prescrivere dopo 10 anni.
N retta, gli eredi non avranno diritto alla
ei casi in cui non risultano perfezionati i requisiti per ottenere la pensione indi-
La quota di pensione che spetta
Nel caso di reversibilità la pensione è rappresen- tata da una quota di ciò che percepiva il pensionato deceduto; nel caso di pensione indiretta l’importo è rappresentato da una quota di ciò che avrebbe per- cepito il lavoratore deceduto calcolando la pensione al momento del decesso. Nello specifico l’importo della pensione ai superstiti è calcolato applicando alla pensione erogata al pensionato (reversibilità) o a quella che sarebbe spettata al lavoratore (indiret- ta) le seguenti percentuali (si veda tabella):
● 60 per cento, solo coniuge;
● 70 per cento, solo un figlio;
● 80 per cento, coniuge e un figlio ovvero due fi- gli senza coniuge;
● 100 per cento coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
● 15 per cento per ogni altro familiare, avente di- ritto, diverso dal coniuge, figli e xxxxxx.
La pensione ai superstiti (reversibilità o indiretta) con decorrenza dal 1° settembre 1995 è soggetta ad ulteriore riduzione se gli aventi diritto posseggo-
Familiari superstiti | Pensione spettante |
Coniuge solo | 60 per cento |
Coniuge e 1 figlio | 80 per cento |
Coniuge e 2 o più figli | 100 per cento |
1 figlio | 70 per cento |
2 figli | 80 per cento |
3 o più figli | 100 per cento |
1 genitore | 15 per cento |
2 genitori | 30 per cento |
1 fratello/sorella | 10 per cento |
2 fratelli/sorelle | 30 per cento |
3 fratelli/sorelle | 45 per cento |
4 fratelli/sorelle | 60 per cento |
5 fratelli/sorelle | 75 per cento |
6 fratelli/sorelle | 90 per cento |
7 o più fratelli/sorelle | 100 per cento |
no altri redditi.
In pratica sulla quota spettante descritta nella ta- bella in alto si aggiunge una ulteriore riduzione per- centuale (vedi tabella in basso).
QUANDO E QUANTO SI RIDUCE LA PENSIONE AI SUPERSTITI | |
Reddito del superstite/beneficiario | Riduzione della pensione |
Fino a euro 19.592,82 euro | Nessuna ulteriore riduzione (si prende il 100%) |
Da 19.592,83 euro a 26.123,76 euro | 25 per cento (si prende il 75%) |
Da 26.123,77 euro a 32.654,70 euro | 40 per cento (si prende il 60%) |
Oltre 32.654,70 euro | 50 per cento (si prende il 50%) |
La domanda di pensione
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello del decesso del lavo- ratore o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Domanda he può essere inoltrata esclusivamente in via telemati- ca attraverso uno dei seguenti canali:
● Web – avvalendosi dei servizi telematici accessi- bili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, xxx.xxxx.xx;
● telefono – contattando il contact center integra- to, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu- mero 00000000 da rete mobile a pagamento se- condo la tariffa del proprio gestore telefonico;
● patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
LA NORMA… ANTI BADANTI
L sono soggette a una riduzione dell’aliquota
e pensioni liquidate solo al “coniuge super-
stite” con decorrenza dal 1° gennaio 2012
percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimo- nio a un’età superiore a 70 anni e qualora la dif- ferenza d’età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un perio- do di tempo inferiore ai 10 anni. La decurtazione non c’è qualora vi siano figli minori, studenti o inabili. La misura è stata introdotta dalla c.d. Ma- novra estiva del 2011 (legge n. 111/2011) ed è stata battezzata “norma anti-badanti” perché si ripercuote soprattutto sui matrimoni “combinati” tra gli arzilli vecchietti d’Italia e le giovani stranie- re.
Prima di analizzare le riduzioni è bene precisa- re il campo di applicazione della norma: essa non colpisce tutte le situazioni indistintamente, ma solo i «casi in cui il matrimonio defunto sia
stato contratto quando l’età di questi è superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi superi i venti anni» (la nuova misura non si appli- ca in presenza di figli minori, studenti o inabili.)
Se si verificano queste due condizioni è proba- bile una riduzione della futura pensione di rever- sibilità; tutto dipende, però, dalla durata dell’unione matrimoniale:
● se gli anni di matrimonio risultano (almeno) dieci non c’è alcuna riduzione;
● se gli anni di matrimonio risultano meno di dieci, le aliquote sono ridotte dello 0,83 per cen- to per ogni mese che manca al limite dei dieci anni, ossia del 10 per cento per ogni anno che manca per il decennio.
Per esempio, se il matrimonio tra un 70enne e una 40enne è stato contratto 8 anni prima della morte, scatta la riduzione del 20 per cento per- ché mancano due anni a raggiungere un decen- nio (in tabella altri esempi).
La domanda, eventualmente, vale anche come ri- chiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.
Cause
di cessazione
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei se- guenti casi:
per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimo- nio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una tan- tum pari a due annualità della sua quota di pensio- ne, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di re- versibilità previste in relazione alla mutata composi- zione del nucleo familiare;
● per i figli minori, al compimento del 18° anno
di età;
● per i figli studenti di scuola media o professio- nale che terminano o interrompono gli studi e co- munque al compimento del 21° anno di età. La pre- stazione di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l’ interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
● per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli universitari e l’interruzione degli studi non compor- tano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del di- ritto alla pensione;
● per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
● per i genitori qualora conseguano altra pensio- ne;
● per i fratelli e le sorelle qualora conseguano al- tra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
● per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o so- spensione dal diritto alla pensione ai superstiti pre- viste per i figli.
Attenzione. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, cal- colando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei re- stanti contitolari.
PENSIONE AI SUPERSTITI ASSEGNO SOCIALE
E PENSIONE SOCIALE
il diritto a dette prestazioni (che sono di natura assistenziale), che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di ente diverso dall’Inps.
Q
uando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pen- sione ai superstiti, perde contestualmente
Supplemento e pensione
C
supplementare
apita talvolta di continuare a lavorare anche dopo la pensione. Il fatto d’essere già pensio- nati non esonera, però, dall’obbligo di versare
i contributi, contributi che potranno dar vita o a un miglioramento della pensione in godimento (c.d. “supplemento di pensione”) o anche alla liquida- zione di una vera e propria nuova pensione (c.d. “pensione supplementare”). Ma qual è la differenza tra le due prestazioni, fermo restando la comune caratteristica di essere erogate a soggetti già “pen- sionati”?
Il supplemento di pensione, previsto da quasi tut- te le forme previdenziali (Inps, altri fonti, casse pro- fessionali, ecc.), è una prestazione che va a migliora- re la pensione già in godimento. Pertanto, si verifica quando un pensionato continua a svolgere la stessa attività per la quale ha ricevuto la pensione (esem- pio: commerciante che va in pensione senza chiu- dere il negozio e continua l’attività) oppure ne avvia un’altra della stessa specie (esempio: dipendente che va in pensione e poi accetta una nuova assun- zione) o avvia un’altra attività per la quale i contri- buti vanno versati nella stessa forma previdenziale (esempio: dipendente che si pensiona e apre un negozio, in quanto entrambe le pensioni apparten- gono all’Assicurazione generale dell’Inps). Attenzio- ne; fanno eccezione a questa regola i pensionati della Gestione Separata: loro possono avere un sup- plemento di pensione solamente per i contributi versati, dopo il pensionamento, nella stessa gestio- ne separata.
La pensione supplementare è una prestazione erogata esclusivamente dall’Inps al pensionato non da Assicurazione generale obbligatoria che intra- prenda una nuova attività con obbligo di contribu- zione a questa assicurazione (dipendenti, artigiani, commercianti, ecc.). Alla pensione supplementare sono interessati nella stragrande maggioranza dei casi coloro che hanno versamenti nella gestione se- parata Inps per l’attività svolta con contratti di colla- borazione (consulenze, incarichi di amministrato- re). A differenza del supplemento (che accresce la pensione già erogata), la pensione supplementare è un assegno a parte a quella già percepita.
Il supplemento di pensione
I supplementi sono incrementi della pensione in godimento che vengono liquidati, a domanda, sulla base dei contributi versati in relazione a periodi tem- porali successivi alla data di decorrenza della pensio- ne già in godimento. Una volta maturato un supple- mento, i contributi versati successivamente alla sua decorrenza danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi. In caso di decesso del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura del-
la pensione ai superstiti. Inoltre, i supplementi liqui- dati a titolari di pensione integrata al trattamento mi- nimo vengono assorbiti dall’integrazione al tratta- mento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.
Nello specifico i supplementi di pensione decor- rono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e sono disciplinati in modo diverso a seconda della contribuzione di ri- ferimento, della pensione sulla quale devono essere liquidati e, infine, della loro decorrenza.
Dipendenti e autonomi
Si ha diritto alla liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o dell’eventuale prece- dente supplemento e che sia stata compiuta l’età per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni. Tuttavia è data facoltà all’interessato di ri- chiedere, per una sola volta in assoluto, la liquida- zione del supplemento (si tratti del primo o di uno dei successivi) quando siano trascorsi anche soltan- to 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal pre- cedente supplemento, fermo restando comunque la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Perciò, qualora l’interessato si fosse già avvalso della facoltà di avere un supplemento per contributi da lavoro dipendente dopo 2 anni, non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi eventual- mente versati come lavoro autonomo e, quindi, do- vrà attendere che decorra il normale periodo di cin- que anni.
Parasubordinati e altri
I pensionati della gestione separata (lavoratori a progetto, professionisti senza cassa, etc.) possono chiedere il supplemento di pensione solo per i con- tributi versati, dopo il pensionamento, nella stessa gestione separata. La liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando sia- no trascorsi almeno 2 anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo 5 anni dal- la decorrenza del precedente supplemento. Non è invece richiesto il compimento dell’età pensionabile.
La domanda di pensione
La domanda di supplemento della pensione può essere inoltrata esclusivamente in via telematica at- traverso uno dei seguenti canali:
● Web – avvalendosi dei servizi telematici accessi- bili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, xxx.xxxx.xx
● telefono – contattando il contact center integra- to, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu- mero 00000000 da rete mobile a pagamento se- condo la tariffa del proprio gestore telefonico
● patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto di previdenza – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
La pensione supplementare
La differenza, rispetto al supplemento di pensio- ne, concerne proprio gli aventi diritto: sono infatti i titolari di una pensione non a carico dell’assicu- razione generale dei lavoratori dipendenti, ma di fondi diversi (si veda tabella in basso) ancorché oggi gestiti dallo stesso Inps, ma in precedenza ge- stiti autonomamente. Inoltre, hanno diritto alla pensione supplementare anche i titolari di pensio- ne a carico del fondo di previdenza del Clero seco- lare per i ministri del culto delle confessioni reli- giose diverse dalla cattolica; i titolari di assegni vi- talizi corrisposti in sostituzione della pensione; i fa- miliari superstiti dei predetti lavoratori.
Invece sono esclusi dal diritto alla pensione sup- plementare:
● i titolari di pensione a carico di casse e fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, xxxxxxx- xx, giornalisti, ecc.);
● i titolari di pensione a carico della Gestione la- voratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contri- buzione versata presso le due gestioni (lavoratori dello spettacolo e assicurazione generale obbliga- toria);
● i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
● i titolari di pensione estera di un Paese con-
venzionato, in quanto godono del diritto alla tota- lizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensio- ne pro-rata;
● i titolari di pensione a carico della gestione se- parata dei lavoratori parasubordinati.
Riassumendo, allora, per ottenere la pensione supplementare è necessario:
● essere già titolare o avere in corso di liquida- zione una pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, dell’Assicurazione Generale Obbligato- ria, anche se gestito dall’Inps;
● avere almeno 1 contributo settimanale o men- sile versato nell’Assicurazione obbligatoria (sono i contributi su cui viene determinata la pensione supplementare);
● non possedere i requisiti per ottenere la pen- sione autonoma (vale a dire che i contributi versati nell’Assicurazione obbligatoria, di cui al punto pre- cedente, sono di misura insufficiente a dar diritto ad una pensione in base ai requisiti ordinari);
● aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;
● avere cessato il rapporto di lavoro dipendente;
● essere in possesso del requisito sanitario pre- visto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (ossia una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale), nel so- lo caso in cui venga richiesta la liquidazione della pensione supplementare di invalidità.
La supplementare ai superstiti
I superstiti del lavoratore non titolare di pensio- ne hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:
● non possano conseguire il diritto alla pensio-
LA PREVIDENZA ITALIANA TRA AGO, FONDI E CASSE
I ti, e quelli autonomi) di iscriversi a una forma
l sistema previdenziale italiano obbliga tutti i lavoratori (quelli dipendenti, pubblici o priva-
previdenziale e, conseguentemente, di versare i contributi.
Le principali forme previdenziali (obbligatorie) sono:
● Ago (assicurazione generale obbligatoria) gestita dall’Inps;
● Forme sostitutive dell’Ago, gestite da fondi o casse pensioni specifici (detti anche “fondi sosti- tutivi” dell’Ago). Si tratta, in particolare, dei se- guenti fondi: Fondo ET (fondo trasporti); Fondo TT (fondo telefonici); Fondo EL (fondo elettrici); Fondo DZ (fondo dazio); Fondo VL (fondo volo); ex Inpdap ed ex Ipost;
● Casse dei liberi professionisti.
Per completezza, occorre ricordare che esisto- no (o esistevano fino a qualche anno fa) anche le ulteriori seguenti forme previdenziali:
● le forme (o fondi) integrative, allo scopo d’integrare a favore dei lavoratori e dei loro super- stiti la pensione dell’assicurazione generale obbli- gatoria (liquidabili, perciò, solo in presenza di una
pensione dell’Ago). Si tratta, in particolare, dei se- guenti fondi: Fondo EE (fondo esattoriali); Fondo Gas; Fondo PI (fondo dipendenti enti parastatali);
● le forme (o fondi) esonerative, specifiche del settore del credito (ad esempio Banco di Napoli, Banco di Sicilia. Tali fondi sono stati sostanzial- mente soppressi con la riforma del settore credi- tizio degli anni ’90 e spalmati all’interno dell’Ago (legge 218/1990).
L’Ago, a sua volta, comprende le seguenti ge- stioni:
● il Fpld (fondo pensioni lavoratori dipendenti del settore privato);
● gestioni speciali per i lavoratori autonomi: artigiani e commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
● gestione separata per i parasubordinati (la- voratori a progetto; xx.xx.xx.; autonomi occasio- nali; associati in partecipazione; venditori a do- micilio; liberi professionisti senza cassa previden- ziale);
● gestioni speciali per categorie particolari di lavoratori (ex fondo spedizionieri, ex miniere, ca- ve e torbiere, ecc.).
ne autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità;
● abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza ob- bligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’Assicurazione obbligatoria.
I superstiti del lavoratore titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:
● abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’Assicurazione obbligatoria.
Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell’Assicurazione obbligatoria se:
● in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquida- zione della pensione supplementare diretta;
● risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requi- siti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno or- dinario di invalidità o per la pensione di inabilità.
Parasubordinati e altri
Una regola particolare vale per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps. Se non riesco- no a raggiungere i requisiti per ottenere la pen- sione, ma diventano titolari di un’altra pensione (dell’Assicurazione generale obbligatoria, delle casse professionali, delle forme sostitutive o for- me esclusive dell’Assicurazione obbligatoria), hanno diritto a ricevere la pensione supplementa- re (per quei contributi insufficienti a far maturare la pensione nella Gestione Separata) all’età di vecchiaia prevista per i lavoratori autonomi (nel 2015 pari a 64 anni e 9 mesi per le donne e 66 anni e 3 mesi per gli uomini).
Decorrenza e domanda
La pensione supplementare decorre:
● dal 1° giorno del mese successivo a quello di pre- sentazione della domanda;
● dal 1° giorno del mese successivo a quello di pre- sentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;
● dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
● Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibi- li direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, xxx.xxxx.xx
● telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 00000000 da rete mobile a pagamento secondo la ta- riffa del proprio gestore telefonico
● patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usu- fruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
I requisiti e l’importo della pensione
Per ottenere la pensione supplementare basta aver versato, come detto, un contributo settimanale (si ten- ga conto, ovviamemente, che la misura della pensione dipende dal numero dei contributi).
Quanto all’importo della pensione viene determina- to con il sistema di calcolo:
● retributivo, se la contribuzione si riferisce solo a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996;
● misto (una quota calcolata con il sistema retribu- tivo e una quota con il sistema contributivo), se il la- voratore può far valere contributi sia per periodi ante- cedenti il 1° gennaio 1996 che per periodi successivi al 31 dicembre 1995;
● contributivo, se la contribuzione si riferisce unica- mente a periodi successivi al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011.
Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione. La pensione supple- mentare non prevede l’integrazione al trattamento mi- nimo.
I
La pensione dei lavoratori usurati
lavoratori che hanno svolto lavorazioni o attività cosiddette “usuranti”, cioè caratterizzate da man- sioni particolarmente faticose o pesanti, godranno
di un regime di favore che prevede un anticipo del pensionamento (vedi tabella a pagina seguente).
I lavoratori usuranti possono essere distinti in due principali categorie:
1) lavoratori impiegati
in lavori faticosi e pesanti
Lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavori del vetro cavo; mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità e in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manuten- zione navale; mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzet- ti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell’amianto); lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2) lavoratori notturni
Questa seconda categoria di lavoratori (i notturni) si distingue ulteriormente tra:
a) lavoratori a turni (notturni); si tratta di lavorato- ri che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino e per un numero minimo di 78 giorni (cioè pari o superiore a 78 giorni) all’anno. La rifor- ma Fornero, inoltre, ha previsto una disciplina diffe- renziata, in ragione dei turni, per i lavoratori che prestano le predette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78, distinguendo: coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71; coloro che svol- gono le predette attività per un numero di giorni la- vorativi all’anno da 72 a 77;
b) lavoratori (notturni) che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo (os- sia non a turni); sono i lavoratori che prestano la lo- ro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
LA PENSIONE DELLE GESTIONI SPECIALI
A
ttori, cantanti, ballerini, personale viag- giante, marittimi e altre categorie “spe- ciali” di lavoratori hanno goduto fino al
31 dicembre 2013 di regole particolari di pen- sionamento che consentiva loro di accedere ‘prima’ alla pensione. Dal 1° gennaio 2014, in- vece, queste regole sono state cambiate, co- me richiesto dalla riforma Fornero, dal dpr n. 157/2013 contenente un regolamento di c.d. “armonizzazione” (cioè di equiparazione, di parificazione) dei requisiti di pensionamento. Si tratta di categorie per le quali è la particola- xxxx dell’attività lavorativa a richiedere la decli- nazione specifica dei requisiti di pensione, so- prattutto di quelli anagrafici (età). Il regola- mento ha f issato un incremento discreto dell’età per la pensione, nella maggior parte dei casi di 1 o 2 anni; tuttavia, anche dopo questo decreto, le categorie continuano a be- neficiare di requisiti per la pensione significa- tivamente inferiori rispetto alla generalità dei lavoratori. L’Inps ha dettato le istruzioni opera- tive con la circolare n. 86 del 3 luglio 2014.
Vecchia disciplina con finestra mobile
Occorre subito precisare che i nuovi requi- siti di pensionamento si applicano a partire
dal 1° gennaio 2014. Chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2013, il diritto alla pen- sione in base alla vecchia disciplina, potrà an- dare in pensione quando vuole, in base a tale vecchia disciplina che prevede, tra l’altro, l’applicazione della c.d. “finestra mobile”.
Nuova disciplina e speranza di vita
Invece, ai lavoratori fuori dalla salvaguardia perché hanno maturato il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2014 in base ai nuovi requisiti, non si applica più la “finestra mobile” sulla decorrenza della pensione. Finestra che, si ri- corda, comportava il posticipo della decorren- za dell’incasso della pensione di 12 mesi dal- la data di maturazione dei requisiti ai lavora- tori dipendenti e di 18 mesi a quelli autono- mi nel caso di pensione di vecchiaia; di 15 mesi ai dipendenti e 21 mesi agli autonomi nel caso di pensione di anzianità. Si applica inoltre anche la “speranza di vita” a tutti i nuovi requisiti anagrafici (età) per la pensio- ne, nonché al requisito unico contributivo eventualmente previsto per l’ accesso alla pensione anticipata e per il quale non è ri- chiesta una età (la vecchia pensione di “an- zianità”).
Restano le finestre
La riforma Fornero ha disposto che, alle pensioni da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio del- le attività usuranti, si continuino ad applicare le cosid- dette “finestre mobili”. Pertanto, la prima decorrenza utile della pensione è fissata, per chi matura i requisiti nell’anno 2015:
● trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono alla pensione a ca- rico di una delle gestioni lavoratori dipendenti;
● trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requi- siti, per i lavoratori che accedono alla pensione a cari- co della gestione speciale lavoratori autonomi.
Due domande
per il riconoscimento
L’accesso anticipato alla pensione, ovviamente, è riconosciuto a seguito di presentazione della doman- da di pensionamento. Prima di questa, tuttavia, il la- voratore è tenuto a presentare la richiesta di ricono- scimento del beneficio, con termine di presentazione delle istanze al 1° marzo dell’anno in cui si presume di aver conseguito il requisito. Si ricorda che, la pre-
sentazione della domanda oltre il termine comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, lo slitta- mento della decorrenza della pensione (anticipata) di:
● un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
● due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
● tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
Valgono anche i contributi da lavoro autonomo
Nella tabella sono indicati i requisiti per la pensio- ne in base alla tipologia di attività usurante. Attività generalmente svolta da lavoratori dipendenti. Tutta- via, la relativa domanda di prepensionamento può essere presentata anche da soggetti che hanno svolto tali lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni dei lavoratori autonomi. In tal caso, per la riduzione del requisito di età e delle quote rela- tive alla pensione di anzianità occorre fare riferimento ai requisiti per la pensione dei lavoratori autonomi. In pratica la pensione si ottiene un anno dopo!
LAVORI FATICOSI E PESANTI | ||||
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
Periodo di maturazio- ne dei requisiti | lavoratori dipendenti | lavoratori autonomi | ||
età anagrafica | quota (somma età anagrafica e anzia- nità contributiva) | età anagrafica | quota (somma età anagrafica e anzia- nità contributiva) | |
Anno 2015 | 61 anni | 97 e 3 mesi | 62 anni | 98 e 3 mesi |
LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 | ||||
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
Periodo di maturazio- ne dei requisiti | lavoratori dipendenti | lavoratori autonomi | ||
età anagrafica | quota (somma età anagrafica e anzia- nità contributiva) | età anagrafica | quota (somma età anagrafica e anzia- nità contributiva) | |
Anno 2015 | 61 anni | 97 e 3 mesi | 62 anni | 98 e 3 mesi |
LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 | ||||
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
Periodo di maturazio- ne dei requisiti | lavoratori dipendenti | lavoratori autonomi | ||
età anagrafica | quota (somma età anagrafica e anzia- nità contributiva) | età anagrafica | quota (somma età anagrafica e anzia- nità contributiva) | |
Anno 2015 | 63 anni | 99 e 3 mesi | 63 anni | 100 e 3 mesi |
LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 | ||||
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
Periodo di maturazio- ne dei requisiti | lavoratori dipendenti | lavoratori autonomi | ||
età anagrafica | quota (somma età anagrafica e anzia- nità contributiva) | età anagrafica | quota (somma età anagrafica e anzia- nità contributiva) | |
Anno 2015 | 62 anni | 98 e 3 mesi | 63 anni | 99 e 3 mesi |
LAVORATORI NOTTURNI CHE PRESTANO ATTIVITA’ PER L’INTERO ANNO LAVORATIVO | ||||
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
Periodo di maturazio- ne dei requisiti | lavoratori dipendenti | lavoratori autonomi | ||
età anagrafica | quota (somma età anagrafica e anzia- nità contributiva) | età anagrafica | quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) | |
Anno 2015 | 61 anni | 97 e 3 mesi | 62 anni | 98 e 3 mesi |
Ricongiunzione cumulo
Q
e totalizzazione
uella di “sommare” i diversi periodi contri- butivi al fine di maturare un’unica pensione è un’esigenza avvertita da tutti i lavoratori.
Infatti, dipendenti, autonomi, o professionisti sem- pre più spesso dispongono di diversi periodi assi- curativi in diverse gestioni. Al momento della pen- sione si presenta il problema di come verranno calcolati i diversi spezzoni contributivi.
In alcuni casi, e per un certo periodo di tempo, è stata prevista la c.d. ricongiunzione, talvolta gra- tuita e in altri casi a pagamento. Ad esempio un lavoratore che per un certo periodo pagava i con- tributi all’Inps come impiegato, divenuto giornali- sta veniva iscritto automaticamente all’Inpgi. Eb- bene, volendo far confluire i contributi Inps al nuovo ente di previdenza e ottenere una unica pensione come giornalista, avrebbe dovuto pagare parecchi soldi perché il trattamento pensionistico riservato ai giornalisti era più ricco. Lo stesso suc- cedeva nell’ambito dello stesso Inps, se ad esem- pio un lavoratore aveva contributi come autono- mo e dipendente e intendeva far confluire i contri- buti di lavoro autonomo tra quelli di lavoro dipen- dente. Per queste ragioni finiva, addirittura, che periodi brevi andavano persi.
Evoluzione
della legislazione
La legislazione in materia si è evoluta nel tempo
fino ai nostri giorni.
In particolare, nel 2010, il dl n. 78/2010 (stabi- lizzazione conti pubblici) convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, contiene due novità, en- trambe in vigore dal 31 luglio 2010:
● la prima (comma 12-septies dell’art. 12) uniforma la disciplina delle “ricongiunzioni” con la conseguenza di prevedere l’onerosità per tutti i la- voratori, quindi anche per i lavoratori dipendenti (sono quelli maggiormente colpiti dalla norma) per i quali invece era stata fino ad allora gratuita;
● la seconda (comma 12-undecies dell’art. 12 che abroga la legge n. 322/1958) cancella la fa- coltà per i dipendenti pubblici di ottenere gratui- tamente la ricongiunzione gratuita presso l’Inps (interessa i dipendenti di una certa età).
Di punto in bianco, insomma, si è stabilito che, chi voglia fruire dell’unificazione dei contributi ver- sati in diverse gestioni, dipendente o autonomo che sia, deve pagarsi quel trasferimento di contri- buti. La nuova regola penalizza e improvvisamente quei lavoratori (soprattutto pubblici) che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati a non avere più l’opportunità di andare in pensione unificando gratuitamente i contributi versati in diversi enti previdenziali. Comincia il coro delle lamentele (sindacati, associazioni, etc.) e alla fine il governo
(stiamo nel 2012) raggiunge come al solito un compromesso: non si torna del tutto indietro, ma ad alcuni lavoratori viene riaperta la vecchia strada (i pochi del vecchio sistema pubblico) e ad altri viene lanciato il salvagente della nuova possibilità cosiddetta di “cumulo contributivo”.
Il nuovo cumulo contributivo
Con questa nuova opportunità, in pratica, i lavo-
ratori hanno nuovamente la facoltà di cumulare gratuitamente i diversi periodi di contribuzione (privato e pubblico) e conservano pure la chance di avere la pensione calcolata secondo la regola retributiva ove ne ricorrano i presupposti. Dove sta dunque la novità? La novità è questa: il cumulo, a differenza della ricongiunzione, offre una sorta di “totalizzazione retributiva”, cioè (ecco la differenza rispetto al passato) dà diritto alla liquidazione di una pensione unica (liquidata dall’Inps) come il ri- sultato di tanti spezzoni di pensione, singolarmen- te determinati, quanti sono i periodi di contribu- zione “cumulati” ciascuo con le sue regole. Con la ricongiunzione, invece, si otteneva la liquidazione di un’unica e sola pensione quale risultato di un unico calcolo operato sulla somma di tutti i singoli periodi di contribuzione.
Il “compromesso” viene inserito nella Legge di Stabilità per il 2013.
La nuova facoltà si rivolge praticamente a tutti i lavoratori: dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla gestione separata, con l’unica eccezio- ne degli iscritti alle casse private e privatizzate (le casse dei liberi professionisti). Sul punto l’Inps ha precisato che la presenza di periodi di contribuzio- ne presso una cassa professionale (come detto esclusa dalla facoltà) non inibisce al lavoratore la possibilità del cumulo che, in tal caso, potrà ri- chiedere il cumulo escludendo i periodi riferiti alla cassa professionale. Per esempio, nel caso in cui un lavoratore sia titolare di più periodi di contri- buzione uno nella gestione separata, un altro nell’ex Inpdap, un altro nell’ex Enpals e un altro ancora in una cassa professionale, il cumulo potrà riguardare tutti i periodi di contribuzione ad esclu- sione di quelli riferibili alla cassa professionale.
La facoltà di cumulo, inoltre, può essere eserci- tata a condizione che il richiedente non sia già ti- tolare di pensione e non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione in una delle gestioni in- teressate dal cumulo. Ancora la facoltà è esercita- bile a condizione di riguardare “tutti e per intero” i periodi contributivi che risultano nelle gestioni as- sicurative coinvolte nel cumulo (il lavoratore, in al- tre parole, non può per esempio chiedere il cumu- lo di un solo anno dei cinque che ha accreditati
all’Enpals), a patto che non siano coincidenti (se per l’anno 1980 risultano versati contributi in più gestioni, il cumulo può tenerne conto una sola volta: tale anno, cioè, non avrà valore doppio).
La facoltà del nuovo cumulo può essere eserci- tata per conseguire:
● la pensione di vecchiaia;
● la pensione di inabilità;
● la pensione ai superstiti.
Il diritto alla pensione di vecchiaia con il cumu- lo si ottiene maturando i requisiti più elevati (età e contributi) tra quelli previsti dagli ordinamenti delle gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo. Per esempio si tratterà dell’età di 66 anni e 3 me- si e di 20 anni almeno di contributi (nell’anno 2015) se interessato è un lavoratore con periodi contributivi versati nel settore pubblico. La decor- renza della pensione è fissata al giorno 1 del me- se successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto ovvero, su richiesta dell’interessato, al giorno 1 del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.
Per il diritto alla pensione di inabilità tramite il cumulo (solo pensione d’inabilità: l’Inps evidenzia che non è stata invece prevista analoga possibilità per l’assegno di invalidità) valgono gli ordinari re- quisiti. Perciò servono almeno cinque anni di con- tributi almeno tre dei quali pagati nel quinquen- nio precedente la domanda di pensione; inoltre, è necessaria la presenza di tutti gli altri requisiti (legge n. 222/1984) tra cui l’impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la cessa- zione dell’attività lavorativa. La decorrenza della pensione di inabilità dipende dalle regole vigenti nella gestione previdenziale in cui risulta iscritto il lavoratore al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Il diritto alla pensione ai superstiti con il cumu- lo si ottiene in presenza dei requisiti previsti dalla gestione previdenziale presso cui il lavoratore era iscritto al momento della morte (novità in vigore dal 1° gennaio 2013). La decorrenza della pensio- ne ai superstiti è fissata al giorno 1 del mese suc- cessivo a quello durante il quale è avvenuto il de- cesso del lavoratore. Il nuovo cumulo, come più volte detto, è una facoltà riconosciuta ai lavoratori al fine di conseguire una pensione (di vecchiaia o di inabilità o ai superstiti). La pensione sarà “uni- ca” (cioè pagata in un solo assegno) quale som- ma di tanti spezzoni di pensione ciascuno deter- minato dalle diverse gestioni previdenziali coinvol- te nel cumulo (calcolo c.d. “pro quota”). La deter- minazione di ogni singolo spezzone di pensione avviene secondo le regole di calcolo (retributivo o contributivo) applicabili in base all’anzianità con- tributiva del lavoratore complessivamente consi- derata; pertanto, se al 31 dicembre 1995 il lavora- tore consegue “complessivamente” un’anzianità contributiva di 15 anni almeno (considerando tutti i diversi periodi contributivi di tutte le diverse ge- stioni interessate dal cumulo), i singoli spezzoni di pensione saranno tutti calcolati con la regola “re- tributiva”; in caso contrario si applicherà la regola “contributiva” o “mista” (retributiva fino al 31 di- cembre 1995 e contributiva successivamente). Re- sta fermo che, per i periodi successivi al 31 di- cembre 2011, vale sempre e soltanto la regola “contributiva”.
La totalizzazione solo col contributivo
La totalizzazione consente di acquisire diritto a
un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta a quei lavoratori (e/o even- tualmente loro superstiti) che hanno versato con- tributi in diverse casse, gestioni o fondi previden- ziali e che altrimenti non avrebbero modo di uti- lizzare in tutto la contribuzione versata. La totaliz- zazione può essere chiesta da tutti i lavoratori: di- pendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi profes- sionisti. Di questi sono maggiormente interessati professionisti e lavoratori iscritti alla gestione se- parata Inps, i cui contributi non possono essere ri- congiunti ad altra cassa o fondo di previdenza. La totalizzazione è completamente gratuita (cioè non comporta spese a carico del lavoratore che ne fa richiesta). La pensione, tuttavia, sarà liquidata esclusivamente col sistema contributivo, anche se in presenza di spezzoni “retributivi”.
Con la totalizzazione si possono cumulare i pe- riodi, non coincidenti, di contribuzione versati nell’assicurazione generale obbligatoria, in una delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché in una delle altre forme pensionistiche obbligatorie. La totalizzazione deve essere effettuata per tutti i periodi assicurativi e non solo per parte di essi.
Nello specifico possono fare richiesta di totaliz- zazione gli iscritti:
● a due o più forme di assicurazione obbligato- ria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti (dipen- denti, autonomi, ecc.);
● alle forme sostitutive, esclusive ed esonerati- ve dell’assicurazione generale obbligatoria;
● alle altre forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (si ve- da tabella);
● alle forme pensionistiche dei liberi professio- nisti, iscritti agli appositi albi o elenchi, previste dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (si veda tabella);
● ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
● agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
La totalizzazione può essere richiesta dai super- stiti del lavoratore assicurato anche se deceduto prima del compimento dell’età pensionabile. Inol- tre possono optare per la totalizzazione anche i lavoratori che, in data anteriore al 5 aprile 2003, hanno presentato domanda di ricongiunzione (a pagamento) dei periodi contributivi (ex legge 7 febbraio 1979, n. 29) e non hanno ancora conclu- so il relativo procedimento con il pagamento inte- grale della rate. In tal caso, a seguito di esplicita richiesta dell’interessato, la competente gestione previdenziale deve procedere alla restituzione de- gli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
Pensione di vecchiaia in totalizzazione
Spetta a coloro che possono vantare i se- guenti requisiti: 65 anni e tre mesi e 20 anni di
contribuzione. Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della
c.d. xxxxxxxx (18 mesi), la decorrenza della pen- sione è fissata comunque al primo giorno del mese successivo il diciottesimo mese, fatta sal- va la possibilità di richiedere la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (occorre precisar- lo in domanda).
Pensione di anzianità in totalizzazione
Spetta a coloro che possono vantare i se- guenti requisiti: 40 anni e 3 mesi di contributi. Se la domanda di pensione è presentata suc- cessivamente al decorso della c.d. finestra (21 mesi), la decorrenza della pensione è fissata è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pensione di inabilità in totalizzazione
Spetta a chi si trovi nella condizione di asso- luta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e ha maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità con- tributive, i requisiti di accesso al trattamento della gestione pensionistica in cui è iscritto al momento del verificarsi dello stato di inabilità. Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti.
Pensione indiretta in totalizzazione
Spetta al familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal lavoratore de cuius, ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensio- ne, qualora sussistano le seguenti condizioni:
● decesso è avvenuto in data successiva al 2 mar- zo 2006;
● possesso dei requisiti di contribuzione richiesti dalla gestione a cui era iscritto il lavoratore de cuius.
Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso.
Domanda della pensione di totalizzazione
La domanda di pensione in totalizzazione va pre- sentata presso l’Ente che gestisce l’ultima forma previdenziale a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore. Se al momento della domanda il richie- dente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la fa- coltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione. Le domande di reversibilità di pensioni dirette in to- talizzazione vanno sempre presentate all’Inps.
Il pagamento della pensione
Il pagamento della pensione in totalizzazione è sempre effettuato dall’Inps, anche nei casi in cui non è interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.
ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI
● Cassa nazionale di previdenza ed assistenza foren-
se
● Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” (INPGI – Ge- stione principale)
● Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei ve- terinari (ENPAV)
● Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici e degli odontoiatri (ENPAM)
● Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)
● Ente nazionale di previdenza e di assistenza farma- cisti (ENPAF)
● Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)
● Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti
● Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geo- metri liberi professionisti
● Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favo- re dei ragionieri e periti commerciali
● Cassa nazionale del notariato
● Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
● Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappre- sentanti di commercio (Fondazione ENASARCO)
● Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA – gestione principa- le)
● Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC)
(1) ex X.Xxx n. 509 del 30 giugno 1994
ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DEI LIBERI PROFESSIONISTI
● Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB)
● Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)
● Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP)
● Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA - gestione separata periti agrari e gestione separata per gli agrotecnici)
● Ente nazionale di previdenza ed assistenza periti
industriali e dei periti industriali laureati (EPPI)
● Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” (INPGI - gestio- ne separata)
● Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale de- gli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dei dotto- ri forestali, dei geologi (EPAP)
(1) ex X.Xxx n. 103 del 10 febbraio 1996
NOVITA’ LEGISLATIVE
di XXXXX XXXXXXX
LE NOVITA’ PER LA SCUOLA
I
l piatto forte degli interventi della Legge di stabilità sulla scuola e sull’i- struzione in generale è rappresentato dal piano straordinario di assunzioni degli insegnanti, ma sono previsti anche diversi altri interventi. Vediamoli
nel dettaglio, soffermandoci su quelli di maggior interesse.
Immissione in ruolo dei docenti
La legge prevede al momento lo stan- ziamento di un miliardo per il 2015 e di tre miliardi di euro a decorrere dal 2016 per un piano straordinario di assunzioni.
L’idea di assumere docenti è stata lan- ciata col Piano “La Buona Scuola”, che nelle intenzioni dovrebbe migliorare lo stato dell’istruzione con la soluzione del problema del precariato, la formazione degli insegnanti e un sistema di valuta- zione delle scuole.
Nei prossimi mesi, anche in base agli esiti della consultazione online di scuole, famiglie e studenti, avviata lo scorso set- tembre, dovranno essere presi i provvedi- menti concreti per realizzare il progetto. Dovrebbe essere un decreto legge, se si vuole attuarlo da settembre, col prossi- mo anno scolastico.
Il nodo da sciogliere, però, riguarda i destinatari di queste assunzioni, anche perché nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell’U- nione Europea, che il 26 novembre scor- so ha dichiarato contraria al diritto dell’U- nione la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola, non potendosi giustificare il rinnovo illimitato di tali contratti per sod- disfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali.
La sentenza della Corte europea
La Buona Scuola (che non è legge ma solo un progetto di buone intenzioni) ha dal canto suo previsto la sistemazione del precariato storico, con la sola assun- zione di tutti gli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), nonché di tutti i vincitori e gli idonei dell’ultimo concorso a cattedre.
La sentenza della Corte europea, che è una decisione di rinvio e quindi non im- mediatamente esecutiva, apre però un varco più ampio, quanto alle assunzioni, rispetto allo scenario ipotizzato dal pro- getto Buona Scuola.
Secondo l’Europa infatti andrebbero stabilizzati, a differenza di quanto preve- de il piano governativo, anche il persona- le ATA e i supplenti temporanei con 3 anni di servizio, anche non continuativo, nominati dai capi di istituto per far fronte alle assenze dei titolari o alla copertura dei posti rimasti liberi, dal momento che si fa genericamente menzione al perso- nale precario con tre anni di servizio.
Del resto non va trascurato che questa sentenza è vincolante per il nostro Paese e che, se non si vuole incorrere in una procedura di infrazione (con le inevitabili sanzioni pecuniarie in caso di inadempi- mento), deve essere necessariamente re- cepita nel nostro ordinamento.
Il problema sarà allora della copertura finanziaria e lo stanziamento previsto dalla legge non sarà sicuramente suffi- ciente.
Taglio
a comandi, esoneri e distacchi
Molto nutrita la schiera di dirigenti scolastici, docenti e non docenti che og- gi, in virtù di numerose disposizioni, non prestano servizio nelle scuole cui ri- sultano titolari ma risultano distaccati, a vario titolo, presso amministrazioni sta- tali, enti, associazioni, fondazioni e au- torità indipendenti. La nuova normativa prevede un taglio drastico, facendo salvi solo i comandi presso il ministero dell’i- struzione per i compiti connessi con l’at- tuazione dell’autonomia scolastica.
I comandi presso il Ministero hanno
avuto una storia molto travagliata e fi- nora sono riusciti in parte a sopravvive- re. Inizialmente, nel 1982, erano in nu- mero di 1000, ridotti nel 1999 a 500,
nel 2011 a 300 e nel 2012 a 150 unità. La riduzione da 300 a 150 unità dei co- mandi al ministero non ha trovato però ancora attuazione, in quanto, con alcu- ne proroghe di legge, fino al 31 agosto 2015 restano confermati i 300 comandi. In sostanza, da tre anni sono stati con- fermati tutti i 300 comandati e questo lascerebbe pensare che possano essere stabilizzati per utilizzarli per l’attuazione dell’autonomia scolastica. Peraltro, molti di questi prestano servizio nell’ammini- strazione scolastica fin dal 1997, quan- do fu riordinata la materia dei comandi e rimandare a scuola docenti che vi mancano da oltre 15 anni non sembra la migliore soluzione.
Vengono invece aboliti, ma nel 2016,
i 100 comandi presso gli enti e le asso- ciazioni che svolgono attività di preven- zione del disagio psicosociale, assisten- za, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, circostanza che ha sollevato le proteste delle comunità te- rapeutiche con la cancellazione dei do- centi ai centri antidroga e i 50 comandi presso le associazioni professionali del personale scolastico direttivo e docente. Da settembre 2015 cessano anche di esistere i 75 distacchi di personale della scuola presso il ministero degli affari esteri
e presso altre pubbliche amministrazioni.
COMMISSIONI DI MATURITA’: TUTTO DA DECIDERE
Sono invece fatti salvi i comandi di
I
l testo iniziale del disegno di legge prevedeva commissioni di esame composte solo da docenti interni della scuola. La disposizione era fonda- mentalmente rivolta a fare risparmi di spesa, quantificati in 147 milioni di eu- ro, per il fatto che i commissari interni avrebbero dovuto svolgere la loro fun- zione senza diritto ad alcun compenso. I commissari esterni sono invece oggi retribuiti con oltre 1.000 euro e quelli interni con 570 euro. Tutto questo, con la immensa gioia delle scuole paritarie che avrebbero potuto gestire l’esame esclusivamente in casa propria, senza
interferenze esterne.
Le critiche mosse da più parti, soprat- tutto perché si sostiene che la certifica- zione delle competenze deve essere ef-
docenti presso le università con compiti di supporto nell’ambito di corsi di lau- rea in scienze della formazione.
Rientra anche il taglio della metà de- gli esoneri sindacali, come inizialmente previsto.
Abolizione esoneri del vicario
del preside
Dal 1° settembre 2015 non saran- no più consentiti esoneri e semieso- neri dall’insegnamento dei collabo- ratori del dirigente scolastico. Fino- ra, nelle scuole date in reggenza ad altro dirigente scolastico il collabo- ratore vicario veniva sempre esone- rato totalmente dall’insegnamento; nelle scuole materne ed elementari l’esonero del vicario scattava con 80 classi e nelle scuole medie e nelle scuole superiori con 50 classi.
Supplenze brevi e personle
non docente
Dal 1° settembre 2015 non potran- no più essere nominati supplenti per sostituire gli assistenti amministrativi, tranne che nel caso in cui quelli in organico siano solo due. Niente più supplenze per la sostituzione di assi- stenti tecnici e i collaboratori scola- stici non potranno essere sostituiti per i primi sette giorni di assenza. Per sopperire all’assenza di persona-
fettuata, per essere credibile, da sogget- ti terzi, ha fatto fare macchina indietro al Governo, tanto che il testo presenta- to alla Camera non faceva più menzio- ne della modifica delle commissioni della maturità.
Durante la discussione parlamentare è stato invece approvato un testo che prevede un decreto ministeriale per la definizione di nuovi criteri per la com- posizione delle commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo gra- do, nonché i compensi per i commissa- ri, da definire, questi, in sede di contrat- tazione collettiva coi sindacati. La for- mulazione della legge è volutamente poco chiara, come al solito. In pratica, potrebbero rientrare i compensi e forse anche le commissioni interne…
le potranno essere date ore ecceden- ti a coloro che sono in servizio, com- presi i collaboratori scolastici.
Per i docenti il supplente può es- sere nominato solo dal secondo giorno di assenza del titolare.
I l fondo d’ i st i tuto deve essere prioritariamente finalizzato alla retri- buzione delle ore eccedenti e non alla realizzazione di progetti per l’ar- ricchimento dell’offerta formativa.
Si prevede una riduzione nel numero dei posti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario pari a 2.020 unità.
Meno soldi alle scuole paritarie
Lo stanziamento ordinario previsto nel 2000, con la legge che ha istituito la pa- xxxx di scuole non statali con le scuole statali, era pari a 640 miliardi di lire (330 milioni di euro), per finanziarle. Di anno in anno questo stanziamento è stato in- tegrato con un finanziamento aggiunti- vo. Nel 2014 l’integrazione è stata di 220 milioni di euro; per quest’anno non è prevista nessuna integrazione.
I tagli di spesa
per l’università
Il fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università viene ridotto di 34 milioni di euro per l’anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 e quello degli enti di ri- cerca di 42 milioni di euro annui a de- correre dall’anno 2015, in considerazio- ne di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.
Lo stanziamento per il funzionamento delle accademie e dei conservatori è ri- dotto di 1 milione di euro per l’anno 2015.
Assunzione di ricercatori
nelle università
Le università possono assumere, a decorrere dal 2015, ricercatori con con- tratti triennali anche utilizzando i posti resisi liberi per la cessazione di ricerca- tori assunti in precedenza. L’assunzione di ricercatori è consentita purché la spe- sa annua, comprensiva anche delle as- sunzioni a tempo indeterminato, non superi il 20 per cento della spesa relati- va al personale cessato dal servizio nell’anno precedente.
NOVITA’ LEGISLATIVE
L
LEGGE DI STABILITA’ 2015 PIU’ SOLDI PER L’ASSISTENZA SANITARIA
a lunga sezione della legge di stabilità 2015 dedicata alla salute (commi da 555 a 608), oggetto di numerosi interventi in sede parlamentare, si concentra in larga parte sulle norme di attuazione dell’intesa governo-regioni-province
autonome relativa al “Patto per la salute 2014-2016”, sancita il 10 luglio scorso. Si comincia con l’individuazione del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2015 e 2016, che sarà pari rispettivamente a circa 112 e circa 115 miliardi e mezzo di euro (per avere qualche termine di paragone rispetto agli anni precedenti, ricordiamo che il livello del finanziamento è stato pari a 71,2 mi- liardi di euro nel 2001, a circa 101,5 miliardi di euro nel 2008 e a poco meno di 110 miliardi di euro nel 2014). Gli eventuali risparmi conseguiti dalle singole regioni nella gestione del Servizio sanitario nazionale rimarranno a disposizioni delle re- gioni stesse per finalità sanitarie.
chetto” salute, alcune delle quali inse- rite all’ultimo momento nel testo defi- nitivo approvato dal Senato, segnalia- mo: il differimento dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 del termine per la revisione del prontuario farmaceutico nazionale da parte dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) secondo nuovi criteri in termini di costo/beneficio, di efficacia terapeutica e di prezzi di riferi- mento per categorie terapeutiche (comma 585); l’abrogazione della nor- ma (inserita nel decreto-Monti sulle li-
Un altro aspetto del “Patto per la sa-
lute 2014-2016” recepito dalla legge di stabilità (comma 564) è quello concer- nente l’obbligo per le regioni e le pro- vince autonome di predisporre i piani annuali degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, con tan- to di analisi dei fabbisogni e della rela- tiva sostenibilità economico-finanziaria, al fine di realizzare una migliore pro- grammazione della spesa sanitaria nei vari territori. Nel frattempo, aspettando la fatidica riprogrammazione della spe- sa, il comma 565 stanzia per l’anno 2015 due milioni di euro destinati al monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del nuovo assetto organizzativo dell’assistenza sanitaria sul territorio previsto nell’art. 5 del Pat- to per la salute 2014-2016. Questo nuovo assetto organizzativo si ispira al- le indicazioni a suo tempo contenute nel decreto-salute varato ai tempi del
governo Xxxxx (decreto-legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) e avrà il suo punto forte nella creazione delle cosiddette UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie), strutture sanitarie di nuovo tipo che dovrebbero fornire ai cittadini servizi di prima assistenza – anche ospedaliera, ma con un numero limitato di posti letto, max 15-20 - sul territorio per i casi meno gravi, decongestionando in tal modo gli ospedali più grandi. Quin- di, in nome della migliore efficienza del servizio sanitario nazionale, i soldi per monitorare il funzionamento delle nuove strutture sul territorio vengono stanziati ancor prima che si sia provve- duto a realizzarle…
Il comma 577 stabilisce che regioni e province autonome dovranno adotta- re entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 i provvedi-
menti necessari ad effettuare il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali secondo i principi a suo tempo indicati nell’art. 10 del decreto legislativo 28
giugno 2012, n. 106 (semplificazione organizzativa, riduzione dei costi di ge- stione, riduzione dei costi per il perso- nale, contenimento di consulenze e studi. Prevista la possibilità di commis- sariamento da parte del Ministero della salute nei confronti degli Istituti zoo- profilattici che non si adegueranno alla riorganizzazione.
Infine, fra le numerose altre disposi- zioni disseminate all’interno del “pac-
beralizzazioni, al secolo decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, poi legge 24 marzo 2012, n. 57) che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, impediva ai far- macisti iscritti all’albo professionale di mantenere la direzione di farmacie pri- vate una volta raggiunta l’età pensiona- bile (comma 589); l’istituzione presso il Ministero della salute di un fondo di 500 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 per integrare le spese che le re- gioni devono sostenere per l’acquisto di medicinali innovativi per cura dell’e- patite C (comma 593); uno stanzia- mento di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni a decorrere dal 2016 per la prevenzione e il contrasto delle malattie infettive, nonché un’aspettati- va fino a sei mesi per il personale me- dico e paramedico del SSN che intenda prestare la propria opera nei Paesi afri- cani dove è diffuso il virus Ebola (comma 599).
MUTUI A FAMIGLIE E PICCOLE IMPRESE: NUOVA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE
A
di XXXXXX XXXXXX
ncora novità in materia di sospensione delle rate dei mutui. La legge di Stabilità (comma 246) prevede, infatti, che, al fine di consentire di al- lungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle stessa legge di Stabilità – e previo accordo con l’Abi (l’Associazione bancaria italiana) e con le associazioni dei rappresen- tanti delle imprese e dei consumatori – concordino “tutte le misure necessa- rie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli
anni dal 2015 al 2017”.
con attualità dello stato di disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non infe- riore all’80 per cento.
La sospensione è espressamente esclu- sa, invece, per i mutui che presentano al- meno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a no- vanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia interve- nuta la decadenza dal beneficio del termi- ne (cioè la possibilità di rimborsare il debi-
Ricordiamo che – in base alle norme comunitarie (racc. 2003/361/CE) – le mi- croimprese, le piccole o medie imprese vengono individuate in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del lo- ro bilancio totale annuale. Così, una “me- dia impresa” è un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fattura- to non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superio- re a 43 milioni di euro. Una “piccola im- presa” è un’impresa il cui organico sia in- feriore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una “microimpresa” è un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
Per quanto riguarda il riferimento alle “famiglie” vale la pena sottolineare, invece, che un’iniziativa simile c’è già stata, ed è stata oggetto, anche, ripetuti rinnovi. Ci ri- feriamo, in particolare, all’accordo fra l’Abi e le associazioni dei consumatori per la sospensione delle rate dei mutui. Da ulti- mo (la quinta proroga) la presentazione delle domande era stata fissata al 31 mar- zo 2013 e riguardava eventi, in base ai quali poteva essere chiesta la sospensio- ne, che dovevano essersi verificatisi entro il 28 febbraio 2013.
C’è da aggiungere che la misura previ- sta dalla legge di Stabilità si andrà ad af- fiancare ad un’altra attualmente in essere
sempre in materia di famiglie e mutui. Stiamo parlando del Fondo di solidarietà per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa.
Il Fondo è stato istituito nientemeno che con la Finanziaria del 2008. Per una serie di intoppi però, dopo l’avvio, è rima- sto per lungo tempo in stand-by. La rifor- ma Fornero (sul lavoro), infatti, ne aveva cambiato in parte le regole, imponendo l’emanazione di un nuovo regolamento attuativo; regolamento, pubblicato solo nella primavera del 2013. Questo Fondo sostiene i proprietari, titolari di “mutui pri- ma casa” nel pagamento delle rate del mutuo, consentendo una sospensione nel pagamento delle rate fino a 18 mesi. Be- neficiari sono infatti coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, sono ti- tolari di un mutuo contratto per l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abi- tazione principale, sita in Italia.
Requisiti per ottenere l’agevolazione
Per accedere alle agevolazioni i richie- denti devono essere in possesso dei se- guenti requisiti:
a) titolo di proprietà sull’immobile og- getto del contratto di mutuo;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore della situazione economi-
ca equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
L’immobile, inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (“abitazioni di tipo signorile”), A/8 (“abitazioni in villa”)e A/9 (“castelli, palazzi di eminenti pregi ar- tistici o storici”), non deve avere le caratte- ristiche di casa di lusso e deve costituire l’abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.
Oltre a questo, l’ammissione al benefi- cio è subordinata all’accadimento di alme- no uno dei seguenti eventi, verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di am- missione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro su- bordinato, ad eccezione delle ipotesi di ri- soluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vec- chiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggetti- vo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di di- soccupazione
b) cessazione di un rapporto di lavoro di agenzia o comunque di un rapporto che si concreti in una prestazione di opera continuativa e coordinata, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di re- cesso del lavoratore non per giusta causa,
to alle scadenze programmate; il che av- viene a seguito di specifiche inadempien- ze contrattuali) o la risoluzione del contrat- to stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipote- cato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) prestiti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio, purché tale assicurazione garantisca il rim- borso almeno degli importi delle rate og- getto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Occorre precisare che la sospensione del pagamento in questione non compor- ta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza richiesta di garanzie aggiuntive.
La domanda
alla banca creditrice
Chi intende fruire della sospensione deve presentare la domanda alla banca presso la quale è in corso di ammorta- mento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet creato ad hoc da Ministero del Tesoro (xxx.xx.xxxxxx.xx/xx/xxx_xx/xxxxxxx- tuipc.html). Nella domanda deve esse- re indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione ed allegata la documentazione “idonea” a dimostrare il verificarsi dell’evento che consente l’accesso al Fondo.
NOVITA’ LEGISLATIVE
NUOVA LEGGE SUL LAVORO VIA AI DECRETI APPLICATIVI
IN GAZZETTA UFFICIALE LA “LEGGE DELEGA”
E’ to il via all’iter di riforma del
stata promulgata il 10 dicem-
bre scorso la legge che ha da-
mercato del lavoro denominata Jobs ACT (Legge 10 dicembre 2014, n. 183, in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014, n. 290). I due decreti di Natale presentati alla stampa dal premier Xxxxx ne rappresentano, praticamente, una prima conseguente derivazione. La legge 183/2014 è, infatti, una leg- ge “delega”, che si ha quando il Parla- mento delega il Governo ad esercitare il potere legislativo quando la materia da regolamentare è ampia, complessa e richiede livelli di tecnicismo elevati.
Il Parlamento, tuttavia, mantiene un ruolo centrale nel processo legislativo, proprio per evitare che venga snatura- ta la volontà costituzionale che, al contrario, è improntata ad una netta separazione dei poteri dello Stato (le- gislativo, esecutivo e giurisdizionale). La legge delega, infatti, fissa, con rigo- re, i principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento che vincoleranno il Gover- no nella stesura delle norme attuative,
pena il rischio di incostituzionalità del decreto delegato.
Questa è la ragione per cui il Gover- no, anziché presentare i due decreti di Natale direttamente alla firma del Pre- sidente della Repubblica, ha indetto una conferenza stampa e fornito all’opinione pubblica le “bozze” dei decreti delegati. Ora, infatti, necessita un ulteriore passaggio parlamentare prima di portare i testi dei decreti dal Presidente della Repubblica, un pas- saggio che serve a confermare l’egida del Parlamento sul potere legislativo. Xxxxx, cioè, il parere delle commis- sioni parlamentari che saranno chia- mate ad esprimere il loro “parere” di conformità dello schema di decreto legislativo alla legge delega ed even- tualmente anche a fornire “raccoman- dazioni” per ritocchi e aggiustamenti al decreto.
In definitiva, i lavori non sono anco- ra terminati e si dovrà aspettare anco- ra qualche settimana prima che di ve- dere i provvedimenti in Gazzetta Uffi- ciale.
N
di XXXXX XXXXX
el pomeriggio della vigilia di Natale il Governo ha reso noto il testo dei primi due decreti attuativi del cosiddetto Jobs ACT (legge 10 dicembre 2014, n. 183): il primo dedicato al contratto di lavoro a tutele crescenti,
il secondo dedicato alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (classificata sotto l’acronimo “NASpI”). Con riferimento al primo dei due - quello certamente più atteso che va ad incidere anche sulla formula dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori - il Governo sembra avere fornito una soluzione che, da una parte sconfessa le aspettative di chi si attendeva una vera e propria rivoluzione copernicana e, dall’altra delude le sollecitazio- ni opposte di chi ha manifestato duramente contro questa riforma. Insomma, da una prima ricognizione al decreto sembra che il Governo non abbia voluto accontentare (o scontentare) né gli uni né gli altri, adottando una formula di compromesso che non si discosta granché dagli interventi legisaltivi degli ul- timi 15 anni.
Norme applicabili ai nuovi assunti
Alla fine il Governo ha optato per l’applicazione delle “tutele crescenti” ai soli rapporti di lavoro avviati dopo l’entrata in vigore del decreto delegato. Riguarderà, indistintamente, aziende grandi e piccole. Per conoscere la data che farà da spartiacque dovremo atten- dere che il testo del decreto legislativo finisca il suo iter formale di definizione (dovrà passare al controllo delle com- missioni parlamentari competenti e alla firma del Capo dello Stato) e venga pub- blicato in Gazzetta Ufficiale.
Il parere delle Commissioni parlamen- tari sarà solo consultivo. Tuttavia, date le critiche di segno opposto (cioè da destra e sinistra dello schieramento politico) manifestate in Parlamento per alcune scelte del Governo, non è da escludere che alcune di esse possano essere accol- te.
I dipendenti che hanno attualmente in corso un rapporto a tempo indetermi- nato non subiranno alcuna modifica del- le tutele legislative poste a garanzia della stabilità del posto di lavoro. Il decreto, infatti, si applicherà ai lavoratori che rive-
NUOVE REGOLE
E PICCOLE IMPRESE
L imprese successivamente
e assunzioni a “tutele cre-
scenti” avviate dalle piccole
all’entrata in vigore del decreto, sa- ranno considerate neutre ai fini del superamento della soglia dimensio- nale oltre la quale è applicabile l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Tale previsione risponde all’esi- genza di non penalizzare eccessiva- mente le piccole imprese che ad oggi non superano il tetto dei 15 dipendenti, anche qualora, con le nuove assunzioni a tutele crescenti, sforino il tetto dei 15 dipendenti, ri- cadendo ipoteticamente nell’appli- cazione integrale dell’attuale art. 18, sia per i nuovi che per i vecchi dipendenti.
La disposizione prevede che sia ai dipendenti assunti a sforamento del tetto con contratto a tutele cre- scenti, sia a quelli a tempo indeter- minato già in forza si applicherà il nuovo regime del Jobs ACT. Se non fosse stata prevista questa deroga, nell’ipotesi evidenziata si sarebbe dovuto applicare l’attuale regime dell’art. 18 ai vecchi lavoratori a tempo indeterminato e ai nuovi, con tutele crescenti, il nuovo regi- me del Jobs ACT.
stono la qualifica di operai, impiegati o quadri, ma solo ed esclusivamente se assunti con contratto di lavoro subordi- nato a tempo indeterminato successiva- mente all’entrata in vigore del decreto. Restano fuori dal campo di applicazione del decreto i dirigenti e i domestici, ai quali continuerà ad applicarsi il regime del diritto comune.
Una segnale importante rispetto al campo di applicazione del decreto viene anche dall’art. 9, comma 2, che prevede nel suo perimetro anche i datori di lavo- ro non imprenditori, in particolare quelli che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (le c.d. organizzazioni di tendenza, at- tualmente escluse dall’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori).
Licenziamento per motivi economici
In caso di licenziamento giustificato dal datore di lavoro per motivi economi- ci, cioè perché il lavoratore non serve più all’azienda (cessazione di una certa produzione, riduzione delle commesse, introduzione di nuove tecnologie per le quali il lavoratore è tecnicamente ritenu- to inidoneo) il decreto si caratterizza per l’introduzione di un meccanismo sanzio- natorio di tipo indennitario crescente in rapporto all’anzianità del lavoratore li- cenziato illegittimamente (quando le motivazioni risultano non vere). Ovvia- mente, è bene precisarlo, siamo sempre nelle ipotesi in cui il lavoratore aziona una causa contro il datore di lavoro che lo ha licenziato e, a seguito dello svilup- parsi della stessa, il giudice condanna l’azienda per violazione delle norme in tema di licenziamento. Quindi è neces- sario che si inneschi un processo davanti al giudice del lavoro nonché la vittoria in giudizio del lavoratore; se il datore di xx- xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx sarà dovuto al lavoratore.
Sul punto, il decreto prevede che nei casi in cui, nel corso del processo emer- gano fatti e circostanze che dimostrano l’illegittimità del licenziamento, “il giudi- ce dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contri- buzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servi- zio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.
Da notare che ai fini del computo dell’anzianità di servizio, l’anno è frazio- nabile in mesi e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Questa è la nuova misura della san- zione che si applicherà ai licenziamenti illegittimi di lavoratori con contratto a tu- tele crescenti giustificati da un motivo
c.d. economico (in termini giuridici: per giustificato motivo oggettivo).
Disciplina diversa in caso di licenzia- menti illegittimi che hanno alla radice motivi discriminatori o che violano speci- fiche disposizioni di legge o che si riferi- scono a fatti comportamentali del lavo- ratore del tutto inesistenti, insussistenti o creati ad arte dal datore di lavoro.
Vediamoli distintamente.
Licenziamenti discriminatori
Il licenziamento discriminatorio, quel- lo nullo (es: contiguo al matrimonio, in- timato nel periodo di interdizione per maternità, per motivo illecito, ecc. ) e quello intimato dal datore di lavoro oral- mente (senza la forma scritta), restano sottoposti ad un regime sanzionatorio molto severo.
In questi casi, indipendentemente dal motivo formalmente addotto, la nuova norma prescrive l’obbligo per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore illegitti- mamente licenziato nel posto di lavoro. La reintegra, come noto, comporta la ri- costruzione retroattiva della carriera del lavoratore, dalla data del licenziamento
illegittimo fino alla sentenza di xxxxxxxxx, come se il rapporto non fosse mai stato interrotto. In termini economici la rico- struzione della carriera comporterà a suo favore il pagamento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione glo- bale di fatto maturata dal giorno del li- cenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Da questa somma, tutta- via, sarà decurtato quanto eventualmen- te percepito dal lavoratore durante il pe- riodo di estromissione a seguito dello svolgimento di altre attività lavorative. Resta ferma una misura minima dell’indennità, fissata ad almeno cinque mensilità della retribuzione globale di fatto nonché la copertura contributiva dell’intero periodo di estromissione, cui dovrà fare fronte lo stesso datore di lavo- ro con un corrispondente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il lavoratore che non intedesse ripren- dere servizio (perché, ad esempio, ritie- ne che l’ambiente lavorativo sia ormai compromesso in ragione della lite), sarà compensato ulteriormente con una in- dennità risarcitoria pari a quindici mensi- lità dell’ultima retribuzione globale di fatto (questa, però, non soggetta a con- tribuzione previdenziale).
NOVITA’ LEGISLATIVE
Licenziamento disciplinare
Un’altra ipotesi in cui non sarà ap-
plicabile il licenziamento a tutele cre- scenti, cioè quello in cui sia previsto il solo indennizzo economico proporzio- nale all’anzianità, è quella prevista all’art. 3, co. 2, dello schema di decre- to in questione. Si tratta del licenzia- mento disciplinare (tecnicamente par- lando: per giustificato motivo soggetti- vo o per giusta causa) dichiarato ille- gittimo dal giudice perché “diretta- mente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale con- testato al lavoratore”. Quindi l’idea del legislatore della riforma è quella di tu- telare con la massima sanzione, cioè la reintegra, anche il caso in cui il lavo- ratore sia licenziato per un fatto mate- riale che nella realtà non è avvenuto, quindi del tutto inesistente. Diversa- mente da quanto specificato dalla Riforma Fornero, nel testo della nuova norma non sono stati esplicitamente contemplati i seguenti casi:
● il fatto materiale sussiste ma non è stato commesso o causato dal lavo- ratore licenziato; ma, per forza di cose, questo caso non può restare fuori dall’ambito della tutela piena, la rein- tegrazione, perché verrebbe meno il rapporto di soggettività della colpevo- lezza (lo scambio di persona);
● il fatto materiale sussiste ma la sanzione disciplinare del licenziamen- to è sproporzionata (violazioni discipli- nari per le quali il contratto collettivo applicato prevede una sanzione c.d. conservativa, ovvero il rimprovero, la multa o la sospensione temporanea dal lavoro e dalla retribuzione); qui, il Governo sceglie una soluzione che contrasta decisamente la posizione
delle organizzazioni sindacali. La nor- ma, infatti, chiarisce che il giudice de- ve restare estraneo ad “ogni valutazio- ne circa la sproporzione del licenzia- mento”; in pratica deve soltanto stabi- lire se il fatto sussiste o meno. Se il fatto sussiste non c’è comunque rein- tegro.
SANZIONI DIMEZZATE PER LE PICCOLE IMPRESE
M
xxxxx xxxxxxxxxxxxx ridotte so- no previste per le imprese che
non raggiungono i limiti di- mensionali di cui all’art. 18 dello Statu- to dei Lavoratori. Si tratta dei datori di lavoro che in ciascuna sede, stabili- mento, filiale, ufficio o reparto autono- mo nel quale ha avuto luogo il licenzia- mento occupano più di quindici lavora- tori dipendenti (o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo), nonché quelli che nell’ambito dello stesso co- mune occupano più di quindici dipen- denti, anche se ciascuna unità produtti-
va, singolarmente considerata, non rag- giunge tali limiti, e in ogni caso ai dato- ri di lavoro che occupano più di sessan- ta dipendenti complessivamente.
Fatta eccezione per il caso del licen- ziamento discriminatorio, nullo o inti- mato oralmente, in cui vale anche la normative generale sul reintegro, l’ammontare delle indennità risarcitorie a cui può essere condannato il datore di lavoro, ivi compreso l’importo previ- sto in caso di conciliazione bonaria, so- no dimezzati e non possono comun- que superare il limite di sei mensilità.
La reintegra prevista per il licenzia- mento disciplinare illegittimo, cioè il fatto non sussiste, tuttavia, ha caratteri diversi rispetto a quella che sanziona il licenziamento discriminatorio. E’ sem- pre presente la ricostituzione del rap- porto di lavoro, ma il periodo tra il li- cenziamento illegittimo e la sentenza del giudice non è sempre interamente indennizzato. L’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenzia- mento fino a quello dell’effettiva rein- tegrazione non potrà essere, in questi casi, superiore a dodici mensilità, sen- za che sia prevista altresì una misura minima (nel caso del disciminatorio,
come detto, la misura minima è fissata a cinque mensilità). Inoltre, da tale in- dennità va decurtato sia la retribuzio- ne percepita dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, sia la retribu- zione che lo stesso avrebbe potuto percepire accettando una congrua of- ferta di lavoro. In tal modo, mutuando alcuni tratti della Riforma Fornero, si è inteso penalizzare il lavoratore che at- tende, colpevolmente inerte, l’esito del contenzioso giudiziale, rifiutando qua- lunque proposta di lavoro.
Dversamente, è sempre prevista la sanzione accessoria dell’integrale ver- samento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenzia- mento fino a quello dell’effettiva rein- tegrazione, nonché la facoltà del lavo- ratore di rifiutare la reintegra contro il pagamento di una ulteriore indennità di 15 mensilità della retribuzione glo- bale di fatto.
Da notare che lo stesso gruppo di
sanzioni previsto per il licenziamento disciplinare è applicabile al licenzia- mento illegittimo dovuto a motivi affe- renti l’inidoneità fisica o psichica del lavoratore.
Diversamente, questo regime non è applicabile alle piccole imprese sotto la soglia dei limiti dimensionali per l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Licenziamento viziato per forma
Il datore di lavoro che incappi, nel corso delle attività burocratiche che portano al licenziamento, in un errore di tipo formale, subirà solo una san- zione di tipo economico. E’ il caso del licenziamento che sia intimato senza mettere in condizione il lavoratore di prendere piena consapevolezza delle ragioni del datore di lavoro o anche del licenziamento disciplinare che sia portato a termine senza il puntuale ri- spetto della procedura imposta dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
In questi casi, il rapporto di lavoro si considera, comunque, regolarmente estinto, con decorrenza dalla data del licenziamento, senza alcuna reintegra nel posto di lavoro. Il datore di lavoro è condannato al solo pagamento di un’indennità, non assoggettata a con- tribuzione previdenziale, di importo pari a una mensilità dell’ultima retri- buzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodi- ci mensilità.
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NOVITA’ LEGISLATIVE
VOUCHER PER LA RICOLLOCAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO
N
el decreto in esame è contenuta
anche una insolita disposizione che attiene misure di politica at-
tiva per l’impiego. Si tratta di un vou- cher che sarà assegnato dai Centri per l’Impiego ai lavoratori illegittimamente licenziati per giustificato motivo ogget- tivo o per licenziamento collettivo. Il voucher contiene una “dote individua- le di ricollocazione” spendibile presso una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata. Il lavoratore, per poter spendere la dote, deve sottopor- si alla c.d. “profilazione” ossia ad un’intervista che possa definire con
precisione il suo profilo personale di occupabilità. Successivamente alla profilazione il lavoratore avrà diritto a sottoscrivere con l’agenzia il contratto di ricollocazione che prevede:
● il diritto a una assistenza appro- priata nella ricerca della nuova occu- pazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro;
● il diritto alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricer- ca, addestramento, formazione o ri- qualificazione professionale mirate a
sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizio- ni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in cari- co;
● il dovere di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle inizia- tive da essa predisposte.
Il valore economico del voucher sarà proporzionato in relazione al pro- filo personale di occupabilità del lavo- ratore e l’agenzia ha diritto a incassar- lo soltanto a risultato ottenuto.
Ritiro
del licenziamento
Nel decreto in esame viene anche previ- sto una sorta di ravvedimento operoso per il datore di lavoro che revoca il licenzia- mento precedentemente intimato. Nessu- no dei regimi sanzionatori sopra analizzati sarà applicabile nel caso il datore di lavoro revochi il licenziamento entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il lavoratore ha impugnato il medesimo, fermo restan- do il ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, con diritto del lavo- ratore alla retribuzione maturata nel perio- do precedente alla revoca.
Incentivi
alla conciliazione
I lavoratori con contratto a tutele cre-
scenti, qualora siano licenziati, potranno trovare conveniente addivenire ad una conciliazione bonaria incentivata anziché attivare una causa giudiziale.
LA RIFORMA DELLA DISOCCUPAZIONE
L’incentivo consta di una serie di vantag- gi per il lavoratore:
● innanzittuto l’entità della somma che
di XXXXXXX XXXXXXX
T
LE NUOVE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE | |
NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) | |
Operatività | Eventi di disoccupazione dal 1° maggio 2015 |
Destinatari | Lavoratori dipendenti del settore privato; |
lavoratori dipendenti a termine del settore pubblico | |
Requisiti | Disoccupazione involontaria; |
13 settimane di contributi nei 4 anni prima della disoccupazione; | |
18 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione | |
Misura | Pari a = (Retribuzione degli ultimi 4 anni/settimane contribuzione) x 4,33 (1) |
Importo massimo mensile = 1.300,00 (nel 2015) | |
Durata | Metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 4 anni (2) |
Erogazione | Mensile |
ASDI (Assegno di disoccupazione) | |
Operatività | Dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015 |
Destinatari | Beneficiari di NASpi appartenenti a nuclei familiari con minorenni; |
Beneficiari di NASpi lavoratori in età vicina alla pensione | |
Requisiti | Condizione di bisogno misurata da ISEE (3) |
Adesione a progetto personalizzato del centro per l’impiego | |
Misura | Pari a = 75% dell’ultima NASpi percepita |
Durata | 6 mesi, dopo NASpi |
Erogazione | Tramite strumento di pagamento elettronico (3) |
DIS-COLL (Indennità per i collaboratori) | |
Operatività | Eventi di disoccupazione dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015 |
Destinatari | Xx.xx.xx. e xx.xx.xxx; no partite Iva e no pensionati |
Requisiti | Disoccupazione involontaria al momento della domanda; |
3 mesi di contributi dal 1° gennaio dell’anno solare precedente alla cessazio- ne del rapporto; | |
1 mese di contribuzione o un mese di collaborazione nell’anno solare di ces- sazione | |
Misura | Pari a = (Reddito nell’anno di disoccupazione/mesi di contribuzione) |
Importo massimo mensile = 1.300 nel 2015 (4) | |
Durata | Metà dei mesi di contribuzione accreditati a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione del rapporto |
Erogazione | Mensile |
1) Ridotta al 3% dal quinto mese di fruizione (dal quarto mese a partire dal 1° gennaio 2016) 2) Massimo 78 settimane (quindi 18 mesi) dal 1° gennaio 2017 3) Da definirsi e disciplinarsi per decreto 4) Ridotta al 3% dal quinto mese di fruizione |
re le novità di riforma in tema
gli viene offerta a titolo transattivo (per la rinuncia al contenzioso) è definita dalla legge: è fissata nella misura pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a due e non superiore a di- ciotto mensilità;
● l’emolumento non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale;
● la conciliazione è valida solo se sotto- scritta in una delle sedi c.d. “assistite”, quindi alla presenza di un funzionario pub- blico e delle parti sociali egge;
● la forma di pagamento, ai sensi di leg- ge, deve essere necessariamente l’assegno circolare.
Da parte del datore di lavoro i benefici attengono:
● alla non assoggettabilità della somma erogata a contribuzione previdenziale; in pratica, la somma netta pagata al lavorato- re costituisce anche il costo della transazio- ne;
I LICENZIAMENTI
Asione delle norme in materia
ltro punto nodale del decreto
in commento riguarda l’esten-
di contratto a tutele crescenti anche alle ipotesi di licenziamento colletti- vo ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In particolare la norma estende le misure sanziona- torie previste per il licenziamento di- scriminatorio, cioè il reintegro più la sanzione pecuniaria, quando i licen- ziamenti collettivi siano intimati sen- za l’osservanza della forma scritta. In caso di violazione delle procedure di informativa e di esame congiunto con le organizzazioni sindacali o dei criteri di scelta dei lavoratori da li- cenziare, si applicherà invece la cita- ta sanzione economica progressiva in ragione dell’anzianità del lavora- tore (art. 3, co 1, del decreto).
COLLETTIVI NEL JOBS ACT
● con l’accettazione dell’assegno da par- te del lavoratore si ottiene l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, con de- correnza dalla data del licenziamento, e l’impossibilità per lo stesso lavoratore di impugnare il licenziamento anche qualora il contenzioso sia stato già avviato.
d’indennità di disoccupazione. La prima è la NASpI (acronimo di nuova assicu- razione sociale per l’impiego): ne avranno di- ritto tutti i dipendenti del settore privato, as- sunti a tempo indeterminato o a tempo de- terminato nonché i dipendenti pubblici as- sunti a termine (quelli assunti a tempo inde- terminato non hanno mai avuto diritto ad al- cuna indennità di disoccupazione, per il semplice fatto che da “dipendenti pubblici” è impossibile perdere il lavoro). La NASpI sarà operativa per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dal 1° maggio 2015 e sostituirà le vigenti Aspi e mini-Aspi, introdotte dalla riforma del lavoro Fornero dal 1° gennaio 2012. Verrà erogata mensil- mente dall’Inps, a cui occorrerà fare doman- da, per un importo massimo di 1.300 euro e un massimo di 18 mesi. La seconda novità si chiama ASDI: una seconda indennità di di- soccupazione di cui potranno beneficiare i percettori di NASpI una volta esaurito il pe- riodo massimo di fruizione. In sede di prima applicazione, cioè per l’anno 2015 di “speri- mentazione”, l’ASDI potrà essere richiesta dal disoccupato che ha minori a carico o un’età vicina alla pensione al termine di fruizione della NASpI e sempreché persista il suo stato di disoccupazione. Avrà una durata seme- strale e un importo pari al 75% della NASpI da ultimo percepita. La terza novità, infine, è la DIS-COLL: operativa soltanto per l’anno 2015 (in attesa del previsto “superamento” di tutte le forme collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto), sostituirà la cosiddetta indennità “una tantum”, con una disciplina che la ricalca in quasi tutti gli aspetti. Le novità sono tutte previste dallo schema di Decreto Legislativo di attuazione del Jobs Act (per una parte della delega am- mortizzatori), approvato dal Consiglio dei mi-
nistri la vigilia di Natale.
NASpI (lavoratori dipendenti)
Ne sono esclusi gli operai agricoli a termi- ne o a tempo indeterminato, per i quali resta in vigore la disciplina dell’indennità di disoc- cupazione agricola.
L’importo della NASpI sarà commisurato alla retribuzione imponibile previdenziale de- gli ultimi quattro anni (è la retribuzione, cioè, su cui sono stati versati i contributi ed è stata così dichiarata all’Inps nei flussi mensili Unie- mens). E’ questo un “principio” di riforma, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti. In particolare, la base di calcolo sarà pari a tale retribuzione impo- nibile divisa per il numero di settimane di contributi accreditati all’Inps e il risultato moltiplicato per 4,33 (è un numero fisso). Il risultato ottenuto tuttavia è ancorato ai se- guenti limiti:
● se non è superiore a 1.195 euro mensili (dato valido per il 2015 da rivalutare annual- mente al tasso Istat), l’indennità mensile NA- SpI sarà pari al 75% di tale risultato;
● se supera i 1.195 euro mensili, l’indennità mensile NASpI sarà pari al 75% del risultato più il 25% dell’eccedenza (cioè della differenza tra il risultato ottenuto e 1.195).
Assegno di disoccupazione
E l’assoluta novità della riforma. Si chiama ASDI (sta per “assegno disoccupazione”), è istituito sempre dal 1° maggio 2015 e resterà operativo soltanto per l’anno 2015, con la funzione di “fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpI”.
E’ previsto un ordine di “priorità” per l’accesso, ossia:
● per i lavoratori che appartengono a nu- clei familiari con minorenni;
● quindi (successivamente) per quelli che sono in età vicina alla pensione (ma non ne hanno i requisiti).
Condizione per il diritto all’ASDI è l’adesione, da parte del lavoratore, a un “pro- getto” per la ricollocazione o di formazione proposto dai centri per l’impiego (ex uffici di collocamento).
Collaboratori e lavoratori a progetto
Ultima novità è l’indennità di disoc- cupazione per i collaboratori coordinati
e continuativi (DIS-COLL). Sarà operati- va solo il 2015.
Sono necessari i seguenti requisiti:
● stato di disoccupazione al mo- mento della domanda;
● almeno tre mesi di contributi ac- creditati all’Inps tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione;
● almeno un mese di contributi ac- creditati all’Inps oppure un rapporto di collaborazione di durata di almeno un mese (purché per un compenso pari ad almeno 649 euro, cioè la metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione nel 2015). La misura della DIS-COLL dipenderà dal compenso/reddito dichiarato ai fini
previdenziali.
La DIS-COLL spetterà per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di con- tributi accreditati all’Inps dal 1° gen- naio 2014 al giorno di cessazione del lavoro.
PROBLEMI PREVIDENZIALI
LA MARCIA VERSO IL 24% | ||||
Periodo | Aliquote contributive di finanziamento e rendimento (1) | |||
Artigiani (2) (3) | Commercianti (1) (2) (3) | |||
Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni | |
Anno 2011 | 20,00% | 17,0% | 20,09% | 17,09% |
Anno 2012 | 21,30% | 18,30% | 21,39% | 18,39% |
Anno 2013 | 21,75% | 18,75% | 21,84% | 18,84% |
Anno 2014 | 22,20% | 19,20% | 22,29% | 19,29% |
Anno 2015 | 22,65% | 19,65% | 22,74% | 19,74% |
Anno 2016 | 23,10% | 20,10% | 23,19% | 20,19% |
Anno 2017 | 23,55% | 20,55% | 23,64% | 20,64% |
Anno 2018 | 24,00% | 21,00% | 24,09% | 21,09% |
Dall’anno 2019 | 24,00% | 21,00% | 24,00% | 21,00% |
1) Fino al 31 dicembre 2018, gli iscritti alla gestione commercianti pagano il contributo ag- giuntivo dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo cessazione attività 2) Sui redditi superiori a 46.031 (valore 2014) è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% 3) Il contributo è dovuto fino a euro 76.718 (valore 2014, valevole per i lavoratori iscritti pri- ma del 1° gennaio 1966 o in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) ovvero fino a 100.123 euro (valore 2014, valevole per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva) |
ARTIGIANI E COMMERCIANTI GLI AUMENTI DEI CONTRIBUTI
C
di XXXXXXX XXXXXXX
ontributi più cari per i lavoratori autonomi: artigiani, commercianti e col- tivatori diretti. Dal 1° gennaio 2015 le aliquote di contribuzione degli ar- tigiani e dei commercianti salgono dello 0,45 per cento. E’ il quarto au- mento, questo, dopo il rincaro dell’1,3 per cento che c’è stato a partire dal 1° gennaio 2012 e dopo l’ulteriore incremento dello 0,45 per cento scattato dal 1° gennaio 2013 e 2014 stabiliti dalla manovra Monti del 2011 (art. 24, comma 22 del decreto legge n. 201/del 2011, nel testo introdotto dalla legge di con- versione n. 214/2011). Per i lavoratori autonomi agricoli l’aumento delle ali- quote varia tra un minimo dello 0,40 per cento e un massimo dell’1,5 per cen- to in funzione del territorio in cui operano. La buona notizia, per tutti questi lavoratori autonomi, è che l’aumento rifletterà il beneficio di un incremento anche del calcolo della futura pensione. Ai soli commercianti, infine, va ricor- dato pure che il contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato al finan- ziamento dell’indennizzo per cessazione attività che doveva terminare il 31
dicembre 2014 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.
Il primo rincaro riguarda la gestione pensionistica dei lavoratori artigiani e commercianti, alla quale sono obbliga- toriamente iscritti non solo chi esercita le predette profes-
sioni ma anche al- tri lavoratori, quali affittacamere, pro- motori finanziari, soci di società (persone e capita- li) e componenti l’impresa familiare. Con la norma della citata xxxxxxx Xxxxx, nel 2012, le aliquote contributi- ve sono state in- crementate di 1,3
LE TAPPE DEL RINCARO | |||||
Periodo | Aliquote contributive di finanziamento | Aliquote computo | |||
Zona normale | Zona svantaggiata | ||||
Maggiore 21 anni | Minore 21 anni | Maggiore 21 anni | Minore 21 anni | Tutti | |
Anno 2011 | 20,3% | 17,80% | 17,30% | 12,80% | 20,3% |
Anno 2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15,0% | 21,6% |
Anno 2013 | 22,0% | 20,2% | 19,6% | 16,5% | 22,0% |
Anno 2014 | 22,4% | 21,0% | 20,5% | 18,0% | 22,4% |
Anno 2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% | 22,8% |
Anno 2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21,0% | 23,2% |
Anno 2017 | 23,6% | 23,4% | 23,3% | 22,5% | 23,6% |
Dal 2018 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
I LIVELLI DI CONTRIBUZIONE | |||||
Fasce di reddito agrario | Coefficiente di moltiplicazione | ||||
1 | Fino a 232,40 euro | 156 | |||
2 | Da 232,41 a 1.032,91 euro | 208 | |||
3 | Da 1.032,91 2.324,05 euro | 260 | |||
4 | Oltre 2.324,05 euro | 312 | |||
Reddito medio convenzionale (*) | Euro 54,65 | ||||
(*) anno 2014 |
punti percentuali e, poi, gli anni 2013 e 2014 successivi di un altro 0,45; questo stesso incremento (0,45 per cento) è previsto poi che vada applicato, anno
dopo anno, fino a raggiungere la misura definitiva del 24 per cento. In tabella è indicata l’agenda degli aumenti in fun- zione delle due categorie di lavoratori
(artigiani e com- mercianti), nonché della loro età in quanto i soggetti con meno di 21 anni sono ammes- si a versare un contributo ridotto.
Per gli iscritti alla gestione commer- cianti è sommato anche il contributo dello 0,09 per cen- to dovuto fino al 31 dicembre 2018
e destinato al finanziamento dell’inden- nizzo riconosciuto a chi cessa definitiva- mente l’attività.
Nessuna novità per il resto dell’im-
pianto di calcolo e pagamento dei con- tributi, vale a dire il vincolo del minima- le di reddito (per l’anno 2014 pari a eu- ro 15.516 e che dovrebbe salire a
15.563 nel 2015 – occorre attendere la circolare dell’Inps), l’aliquota aggiuntiva (1%) dovuta oltre il limite di retribuzio- ne annua pensionabile (per il 2014 pari a 46. 031 e che dovrebbe salire a
46.169 nel 2015), nonché il massimale di reddito oltre il quale non è più dovu- ta la contribuzione né si matura la pen- sione (per l’anno 2014 pari a 76.718 e che dovrebbe salire a 76.948 nel 2015 per i “vecchi” iscritti, ossia soggetti iscrit- ti con decorrenza anteriore al primo
gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; e pari nel 2014 a 100.123 per i “nuovi” iscritti e che dovrebbe salire a 100.423 nel 2015, ossia lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o succes- siva).
La riscossione dei contributi, come di consueto, avverrà tramite F24 i cui ter- mini di scadenza per il pagamento sono il 16 maggio (slitta al 18 maggio), 16 agosto (termine che slitta al 20 agosto per effetto della c.d. proroga estiva) e 16 novembre 2015, nonché 16 febbraio
2016.
GLI AUMENTI PER I LAVORATORI AUTONOMI DELL’AGRICOLTURA
N
el settore agricolo il rincaro con- tributivo colpisce i lavoratori i autonomi, ossia i coltivatori di-
retti (affittuari, usufruttuari, enfiteuti, allevatori), gli imprenditori agricoli pro- fessionali (in sigla Iap; cioè gli impren- ditori che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbiso- gno di giornate lavorative, non posso- no essere inquadrati come coltivatori diretti), e infine i
coloni e i mezza- dri (si tratta di coloro che svol- gono attività agri- cola sulla base di rapporti di natura associativa scatu- renti da contratti di mezzadria, co- lonia e soccida vietati dalla legge n. 203/1982 e,
dunque, in via di estinzione). Nel
dettaglio la citata xxxxxxx Xxxxx, con effetto dal 1° gennaio 2012, ha rideter- minato le aliquote contributive (sia quelle di versamento che quelle di cui si tiene conto ai fini del calcolo della pensione: c.d. “aliquota di computo”) dei predetti lavoratori iscritti alla relati- va gestione autonoma Inps nelle misu- re indicate in tabella allegata alla me- desima Manovra (e riprodotta in pagi- na).
E’ proprio su queste aliquote che è andata a incidere la riforma Monti con un piano di aumenti che è indicato in
tabella. Per l’anno 2015 le aliquote so- no rideterminante nelle seguenti misu- re:
● 22,80 per cento (con un aumento di 0,40 per cento rispetto al 2014), ri- dotta a 21,80 per cento ai soggetti di età inferiore a 21 anni (con un aumen- to di 0,40 per cento rispetto al 2014) per la generalità delle imprese;
● 21,40 per cento (con un aumento
0,90 per cento), ri- dotta a 19,5 per cento (con un au- mento di 1,50 per cento) ai soggetti di età inferiore ai 21 anni, per le im- prese ubicate in territori montani o in zone svantag- giate.
In aggiunta, poi, come di consueto, i lavoratori devono pagare il contribu-
to di maternità, nonché la contribuzio- ne dovuta all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le ma- lattie professionali) e per l’assicurazio- ne del danno biologico.
Il calcolo dei contributi dei lavoratori autonomi agricoli si basa sulla classifi- cazione delle aziende nelle quattro fa- sce di reddito convenzionale indicate in tabella (è la “tabella D” allegata alla legge n. 233/1990 come aggiornata dal dlgs n. 146/1997).
Annualmente, ogni azienda è inclusa nella fascia di reddito convenzionale
corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determi- nato dall’allevamento degli animali. La contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito medio conven- zionale, stabilito annualmente con de- creto del ministero del lavoro, per il numero di giornate lavorative che ser- vono per coltivarlo indicate nella pre- detta tabella e applicando al risultato le aliquote percentuali. Per l’anno 2014, tale reddito medio convenziona- le è fissato pari a 54,65 euro. Ad esem- pio, il lavoratore che con il proprio red-
dito rientra nella fascia (di reddito) ol- tre 2.324,05, deve versare contributi su 312 giornate, moltiplicate per il reddito medio convenzionale, ossia su 17.050,80 euro (312 moltiplicato
54,65 euro).
La riscossione dei contributi, come per gli anni passati, avverrà tramite F24 inviati dall’Inps direttamente ai lavora- tori interessati i cui termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio dell’anno seguente (18 gennaio nel 2015).
PROBLEMI PREVIDENZIALI
PIU’ CONTRIBUTI ANCHE DAI LAVORATORI ATIPICI
F
LA MARCIA VERSO IL 33% | |||
Periodo | Elementi | Lavoratori privi di tutela pensionistica | Lavoratori con altra tutela pensionistica e lavoratori già in pensione |
Anno 2014 | Aliquota versata | 28,72% | 21,00% |
di cui a pensione | 28,00% (1) | 21,00% | |
Ripartizione dell’onere contributivo | Xx.xx.xxx. e xx.xx.xx.: Impresa = 19,15% Lavoratore = 9,57% Professionista (partita Iva): (1) Professionista = 27,72% di cui Cliente = 4% (fattura) Associazione partecipazione: Associante = 15,80% Associato = 12,92% | Xx.xx.xxx. e xx.xx.xx.: Impresa = 14,67% Lavoratore = 7,33% Professionista (partita Iva): Professionista = 21% di cui Cliente = 4% (in fattura) Associazione partecipazione: Associante = 12,10% Associato = 9,90% | |
Anno 2015 | Aliquota versata | 30,72% | 24,00% |
di cui a pensione | 31,00% | 24,00% | |
Ripartizione dell’onere contributivo | Xx.xx.xxx. e xx.xx.xx.: Impresa = 20,48% Lavoratore = 10,24% Professionista (partita Iva): Professionista = 30,72% di cui Cliente = 4% (fattura) Associazione partecipazione: Associante = 16,90% Associato = 13,82% | Xx.xx.xxx. e xx.xx.xx.: Impresa = 15,67% Lavoratore = 7,83% Professionista (partita Iva): Professionista = 24% di cui Cliente = 4% (in fattura) Associazione partecipazione: Associante = 12,92% Associato = 10,58% | |
Anno 2016 | Aliquota versata | 31,72% | 24,00% |
di cui a pensione | 31,00% | 24,00% | |
Anno 2017 | Aliquota versata | 32,72% | 24,00% |
di cui a pensione | 32,00% | 24,00% | |
Dal 2018 | Aliquota versata | 33,72% | 24,00% |
di cui a pensione | 33,00% | 24,00% | |
(1) 27,00% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva (art. 1, comma 744, legge n. 147/2013) |
di XXXXXXX XXXXXXX
orte rincaro dei contributi dovuti dai lavoratori iscritti alla gestione sepa- rata dell’Inps. Dal 1° gennaio 2015, infatti, sale di 2 punti percentuali l’ali- quota contributiva dei soggetti “esclusivi” (cioè iscritti “solo” alla gestione separata); di 1,5 punti percentuali quella dei soggetti “non esclusivi” (cioè già pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale); addirittura di 3 punti per- centuali quella dei professionisti con partita Iva (c.d. “senza cassa” di previ- denza professionale), dopo che l’anno scorso avevano chiesto ed ottenuto il
rinvio di un anno dell’aumento.
Riassumendo, nel primo caso l’aliquota contributiva passa al 30,72 per cen- to, nel secondo caso al 23,5 per cento e nel terzo caso ancora al 30,72 per cen- to. Il rincaro fa parte di una tabella di marcia di aumenti che conduce fino al mese di gennaio 2018, quando l’aliquota contributiva si assesterà al 33,72 per cento per i soggetti “esclusivi” e al 24 per cento per i collaboratori in pensione o in possesso di altra previdenza obbligatoria. L’aumento è stato previsto dalla riforma Fornero e corretto, in un secondo momento, dalla legge n. 134/2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012 (il cosiddetto decreto Sviluppo).
L’obbligo assicurativo a favore dei lavo- ratori cosiddetti atipici prende le mosse dalla riforma previdenziale del governo Di- ni (legge n. 335/1995) che ha istituito presso l’Inps questa forma di previdenza obbligatoria, finalizzata a tutelare dal punto di vista previdenziale le figure emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, prive d’appositi Albi, ovvero tutte quelle at- tività che la giurisprudenza definisce ap- punto atipiche, quali le collaborazione coordinate e continuative (le xx.xx.xx.) nonché gli incaricati alla vendita a domici- lio (i cosiddetti venditori porta a porta).
In un secondo tempo si sono aggiunte le cosiddette collaborazioni a progetto (xx.xx.xxx.).
I soggetti obbligati all’assicurazione
In base alla disciplina dettata dall’art. 2, commi dal 25 al 33, della legge n. 335/1995, e dalla successiva Legge Biagi, i soggetti per i quali ora ricorre l’obbligo as- sicurativo sono:
● i lavoratori autonomi (privi di cas- sa previdenziale) che esercitano la pro- fessione in modo abituale.
Sono quei lavoratori che esercitano un’attività intellettuale per la quale non è obbligatoria l’iscrizione a una cassa di pre- videnza. Perciò sono comunemente indi- cati come “professionisti senza cassa”.
L’Inps ha stilato un elenco non esaustivo di queste attività professionali, scientifiche e tecniche che sono obbligate all’iscrizione e contribuzione alla Gestione separata: consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica; pubbliche relazioni e co- municazione; ideazione di campagne pub- blicitarie; conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari; ricer- che di mercato e sondaggi di opinione; at- tività di design di moda e design industria- le; attività dei disegnatori grafici di pagine web; altre attività dei disegnatori grafici; at- tività di fotoreporter; traduzione e interpre- tariato; consulenza sulla sicurezza ed igie- ne dei posti di lavoro; altra attività di con-
● gli incaricati delle vendite a domi- cilio;
● gli associati in partecipazione, a partire dall’anno 2004.
Il contributo dovuto alla gestione separa- ta Inps è calcolato in misura percentuale sul reddito determinato ai fini Irpef, risultante dalle dichiarazioni annuali o dagli accerta- menti definitivi, entro il tetto massimo con- tributivo annuo (per l’anno 2014 è stato pa- ri a fissato in 100.123 euro e dovrebbe sali- re a 100.423 euro nel 2015, in attesa di conferma da parte dell’Inps). L’aliquota di contribuzione fu fissata, in origine, al 10 per cento; poi si sono succeduti vari provvedi- menti legislativi che ne hanno modificato la misura ed anche il campo di applicazione.
La disciplina vigente distingue due cate- gorie di soggetti con diverse aliquote di contribuzione:
a) lavoratori senza altra copertura previ- denziale obbligatoria né pensionati (cosid- detti collaboratori “esclusivi” oppure “sco- perti”), che nel 2014 hanno pagato l’ali- quota del 28,72 per cento (il 28 per cento destinato alla pensione e lo 0,72 per cento alle prestazioni assistenziali di malattia, maternità e assegni familiari);
b) lavoratori già in possesso di altra co- pertura previdenziale obbligatoria o pen- sionati (cosiddetti collaboratori “non esclu- sivi” oppure “coperti”), tenuti a pagare l’ali- quota del 22 per cento nell’anno 2014 tut- ta finalizzata alla pensione.
COLLABORATORI CON PARTITA IVA
A
seguito della riforma del merca- to del lavoro Fornero (in vigore dal 18 luglio 2012), le tipologie
di collaboratori sono diventate quat-
tro. Fino al 17 luglio 2012 infatti, si era abituati a due principali tipologie:
1) le vecchie xx.xx.xx.;
2) le xx.xx.xxx (ossia il lavoro a pro- getto introdotto dalla riforma Biagi).
A queste tipologia dal 18 luglio 2012 si è aggiunta quella nuova di “xx.xx.xxx. con partita Iva”. Si tratta, in particolare, di una normale collabora- zione a progetto con la sola differenza del possesso, da parte del lavoratore, di una posizione Iva (numero di parti- ta Iva). In pratica, in caso di mono- committenza (con reddito superiore all’80% derivante da questa) la rifor- ma Xxxxxxx ha voluto far emergere i “falsi autonomi” tra i collaboratori a progetto con tutti i rischi che ne deri- vano al committente in caso di falso
progetto o di assenza di questo.
Se dal punto di vista del rapporto di lavoro non c’è differenza tra xx.xx.xxx. senza partita Iva e xx.xx.xxx. con partita Xxx (si applica praticamente la stessa la disciplina), molteplici diversità ci sono invece negli adempimenti contributivi e fiscali a carico di committenti e lavora- tori. Per esempio differisce la disciplina sulla gestione dell’obbligo contributivo; infatti, nel caso di collaborazioni senza partita Iva l’onere contributivo è soste- nuto per 2/3 dal committente e per 1/3 dal lavoratore, mentre chi è obbli- gato al materiale versamento dei con- tributi all’Inps è soltanto il committente. Invece nel caso di collaborazione con partita Iva l’onere contributivo resta co- munque sostenuto per 2/3 dal com- mittente e per 1/3 dal lavoratore titola- re di partita Iva, ma ai fini del versa- mento dei contributi all’Inps risponde esclusivamente il lavoratore.
Dal 1° gennaio 2015, come detto, il contributo sale di 2 punti alla prima cate- goria e di 1,5 punti alla seconda, cosicché si avrà:
a) lavoratori senza altra copertura previ- denziale obbligatoria né pensionati (cosid- detti collaboratori “esclusivi” oppure “sco- perti”) tenuti a pagare l’aliquota del 30,72 per cento (il 30 per cento destinato alla pensione e lo 0,72 per cento alle presta- zioni assistenziali di malattia, maternità e assegni familiari);
b) lavoratori già in possesso di altra co- pertura previdenziale obbligatoria o pen- sionati (cosiddetti collaboratori “non esclu- sivi” oppure “coperti”), tenuti a pagare l’ali- quota del 23,5 per cento tutta finalizzata alla pensione.
La ripartizione dell’onere
La legge prevede che l’onere contri- butivo sia sostenuto non solo dal colla- boratore, ma anche dal committente. In particolare, per le collaborazioni coordi- nate e continuative pure e per i vendito- ri porta a porta, sia abituali sia occasio-
nali, è prevista la ripartizione del contri- buto in misura pari a 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del com- mittente.
Fa eccezione il rapporto di associazio- ne in partecipazione, dove è previsto che il contributo sia ripartito nella misu- ra del 55 per cento a carico dell’asso- ciante e del 45 per cento a carico del- l’associato.
I lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva, invece, applicano una rivalsa sul cliente del 4%, caricando- si di tutto il resto dell’onere contributivo.
Pensioni più pesanti
E’ vero che i lavoratori dovranno pa- gare di più per i propri contributi (ma a pagare di più saranno soprattutto le im- prese/committenti, fatta eccezione per i professionisti che, invece, dovranno sci- ropparsi da soli tutto il sovrapprezzo), ma questo di più servirà tutto alla futura pensione, aiutandola a crescere di im- porto.
Oggi, vige il cosiddetto “sistema con- tributivo” di calcolo delle pensione, co- me più volte detto, in virtù del quale l’assegno di pensione è determinato sulla base dei contributi pagati durante la vita lavorativa. Pertanto se i contributi versati aumentano anche la misura del- la futura pensione aumenta automati- camente.
Nel 2015, come detto, si deve pagare
sulenza in materia di sicurezza; attività ri-
guardanti le previsioni meteorologiche; al- tre attività di consulenza; attività delle gui- de e degli accompagnatori turistici; fisiote- rapisti; altre attività paramediche indipen- denti; servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili; altre attività di assisten- za sociale non residenziale; altre rappre- sentazioni artistiche; attività dei giornalisti indipendenti; altre creazioni artistiche e let- terarie; attività delle guide alpine; altre atti- vità sportive; altre attività di servizi per la persona; ecc.
● i collaboratori con contratto di xxxxx-
borazione coordinata e continuativa o a progetto;
il 30,72 per cento (lavoratori senza un’altra tutela previdenziale obbligato- xxx né pensionati) ovvero il 23,5 per cento (lavoratori con un’altra tutela pre- videnziale obbligatoria oppure pensio- nati). Di quel 30,72 per cento, lo 0,72 per cento è destinato alle prestazioni assistenziali (malattia, assegni familiari, ecc.) e il 30 per cento alla pensione; nel caso di lavoratori con altra tutela previdenziale obbligatoria o pensionati tutto il 23,5 per cento è destinato a pensione (dando diritto al “supplemen- to di pensione” o “pensione supple- mentare”).
PROBLEMI PREVIDENZIALI
AUMENTATO L’ASSEGNO PER PAGARE L’ASILO NIDO
C’
di XXXXXXX XXXXXXX
era una volta il contributo per pagare la baby sitter o l’asilo nido, elar- gito alle neo mamme che avessero rinunciato al “congedo parentale” facoltativo. Era l’anno 2013. Il finanziamento per l’anno successivo,
però, è arrivato solo a fine 2014. Per fortuna, però, c’è già anche quello per il 2015 e quanto non speso l’anno scorso potrà essere utilizzato quest’anno.
Inoltre il bonus bebè è aumentato sia nell’importo sia come campo di appli- cazione. Infatti, sale a 600 euro mensili (300 per il 2013) per sei mesi e ne pos- sono fruire, oltre alle lavoratrici del settore privato e a quelle parasubordina- te (anche se solo per tre mesi), anche le lavoratrici pubbliche, finora escluse. A stabilirlo è stato il decreto 28 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 287/2014; ma l’Inps ha dato avvio alla procedura soltanto dal 16 dicembre 2014, precisando di tenerla aperta fino al 31 dicembre 2015 monitorando il ri- spetto delle risorse (perché il bonus può essere concesso per l’importo massi- mo di euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2014 e 2015).
Resta un handicap: l’aleatorietà. Infatti, se le risorse non dovessero bastare, è previsto che, anche a domande già presentate, possa entrare in ballo il red- dito (Isee) per il riconoscimento del diritto o possa addirittura essere rideter- minato l’importo del bonus.
Chi ne può beneficiare
Introdotta dalla legge n. 92/2012 (riforma lavoro Fornero), la misura è fina- lizzata a sostenere le spese per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Praticamente consiste di uno “scambio” di cui possono beneficiare solo le lavoratrici madri. Que- ste, infatti, possono fare richiesta del bo- nus rinunciando (ecco lo scambio) a frui- re di tutto o parte del congedo parentale (l’ex astensione facoltativa che spetta a ciascun genitore, lavoratore/trice dipen- dente, per ogni bimbo, nei suoi primi ot- to anni di vita, per un periodo massimo, tra i due genitori, di 10 mesi, fermo re- stando che alla madre spetta un periodo massimo di 6 mesi e al papà di 7).
Il decreto 28 ottobre pubblicato in
G.U. n. . 287/2014 disciplina il beneficio per gli anni 2014 e 2015. Al bonus han- no accesso esclusivamente le madri lavo- ratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche (escluse per l’anno 2013) o da privati da- tori di lavoro, oppure lavoratrici autono- me iscritte alla gestione separata dell’In- ps (parasubordinate), incluse le profes- sioniste (con partita Iva). In proposito, si ricorda che tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata sono destinatarie del congedo parentale, a patto di non risulta- re iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e di non essere pensionate; in altre parole, sono quelle lavoratrici ob- bligate al versamento della contribuzione in misura piena.
Sono escluse dal bonus le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (colti- vatrici dirette, mezzadre e colone, artigia- ne ed esercenti attività commerciali, im- prenditrici agricole a titolo principale, pe- scatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne), nonché le lavoratrici esentate totalmente dal pa-
gamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati conven- zionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Il bonus può essere alternativamente utilizzato:
a) per pagare la baby-sitter;
b) (oppure) per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infan- zia o dei servizi privati accreditati.
Un bonus
e due possibilità
La prima via è praticata mediante i c.d.
«buoni lavoro» («voucher»), attraverso cui è possibile acquistare prestazioni di lavo- ro accessorio; la seconda via, invece, è at- tuata direttamente dai servizi accreditati che ottengono dall’Inps il pagamento di- retto del bonus. Attenzione; in caso di scelta della seconda via (contributo rete pubblica o privata accreditata), prima di fare la domanda, la lavoratrice interessata deve effettuare l’iscrizione del minore esclusivamente presso una della strutture che aderiscono all’iniziativa, presenti nell’elenco consultabile sul sito internet dell’Inps (xxx.xxxx.xx). A questo proposi- to chi ha i requisiti per svolgere il servizio per l’infanzia, può chiedere di essere inse- rito nell’elenco.
Quanto vale il bonus
Il bonus vale 600 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi (quindi 3.600 euro totali), in base alla richiesta della lavoratrice, ossia in base ai mesi di congedo parentale rinunciati dalla lavo- ratrici. Per le lavoratrici iscritte alla ge- stione separata, invece, la durata massi- ma si ferma a tre mesi (quindi 1.800 eu-
ro in tutto). Perché a tali lavoratrici il congedo parentale spetta per un perio- do di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o entro un an- no dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. In caso di lavoratrici a part time, il bonus è ridotto in misura proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro. Le lavoratrici possono accede- re al beneficio anche se hanno già fruito in parte del congedo parentale (in tal ca- so, evidentemente, il bonus sarà fruibile in corrispondenza degli eventuali mesi di congedo parentale cui hanno diritto).
Attenzione; il bonus viene concesso in ragione del singolo figlio; pertanto, in presenza di più figli, è possibile accede- re a più bonus.
Nel caso di richiesta del contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, l’Inps consegnerà alla lavoratrice 600euro in voucher per ogni mese di congedo pa- rentale al quale la stessa rinuncia. Inve- ce, in caso di richiesta del contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accredi- tati, l’Inps lo erogherà direttamente alla struttura scelta dalla lavoratrice madre (la gestione avviene, quindi, tra Inps e struttura), fino a concorrenza dell’impor- to di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice ri- nuncia.
Attenzione. Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi e sol- tanto per “quote” mensili intere (cioè non è possibile avere, per esempio, 300 euro in corrispondenza di metà mese ossia 15 giorni di congedo). Pertanto, una “quota” mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo. Se la la- voratrice, ad esempio, ha fruito di quat- tro mesi e un giorno di congedo paren- tale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata all’Inps esclusi- vamente in via telematica, accedendo dal si- to web tramite Pin dispositivo; in alternativa, si può ricorrere all’assistenza di un patrona- to. Il link per l’invio delle domande è dispo- nibile seguendo questo percorso: -> Servizi per il cittadino –> Autenticazione con PIN –
> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – > Invio delle domande per l’as- segnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
Nella domanda la lavoratrice richiedente deve:
a) indicare a quale dei due benefici inten- de accedere e, in caso di scelta del contribu- to per la rete di servizi pubblica o privata ac- creditata, anche la struttura presso cui ha iscritto il figlio (attenzione; la scelta non può più essere variata, salvo presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente);
b) indicare il periodo di fruizione del be- neficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichia- razione Isee valida.
Nel caso di più figli, occorre presentare una domanda per ogni figlio. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di operatività del bo- nus: 2014 e 2015.
Una volta inviata la domanda, la lavoratri- ce riceverà il provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto all’indirizzo di Pec (posta elettronica certificata) indicato. Il provvedi- mento, tuttavia, è consultabile anche sul sito web dell’Inps, previo accesso con Pin da par- te della beneficiaria o tramite patronato.
L’Inps, inoltre, provvede ad avvisare il da- tore di lavoro della lavoratrice circa la propor- zionale riduzione del periodo di congedo pa- rentale conseguente alla concessione del beneficio.
COME FUNZIONANO I VOUCHER PER ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY SITTING
I
voucher (buoni lavoro) consegnati alle madri richiedenti so- no unicamente di tipo cartaceo. I voucher, per l’importo rico-
nosciuto, vanno ritirati dalla lavoratrice presso la sede provin- ciale Inps territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio dichiarato nella domanda, se diverso dalla residenza. La lavoratrice può ritirarli in unica soluzione o frazionatamente. In ogni caso, vanno ritirati non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporta l’automatica rinuncia al bonus o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momen- to di presentazione della richiesta.
Attenzione; va osservata la procedura prevista per il “lavoro
accessorio”. Pertanto, prima di poter dare inizio alla prestazione In caso di annullamento della prestazione per le date previste lavorativa del servizio di baby-sitting, la lavoratrice è tenuta a fare ovvero di modifica delle date già comunicare, occorre fare con le la comunicazione preventiva d’inizio della prestazione, indican- stesse modalità una nuova comunicazione di variazione, tramite do il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/presta- gli stessi canali.
trice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte Al termine della prestazione lavorativa, prima di consegnare d’inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso uno dei se- al prestatore/prestatrice i voucher, la lavoratrice deve intestarli, guenti canali: scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio
● contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il perio- fisso, oppure, da cellulare il n. 00000000, con tariffazione a cari- do della relativa prestazione e convalidando il buono con la pro- co dell’utenza chiamante); pria firma.
● numero di fax gratuito Inail 800.657657, utilizzando il mo- Il prestatore/prestatrice può riscuotere il corrispettivo dei buo- dulo presente sul sito dell’Inail; ni lavoro ricevuti, dopo averli convalidati con la propria firma,
● sito xxx.xxxxx.xx /Sezione ‘Punto cliente’; presso qualsiasi ufficio postale esibendo un documento di rico-
● sede Inps. noscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione.
LE NOSTRE RUBRICHE
L
e CIRCOLARI sono interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria su questioni di interesse generale e gli Uffici fiscali vi si devono
CIRCOLARE
C’è tempo fino al 26 gennaio per pagare l’IMU del 2014 sui terreni agricoli montani
(Decreto legge 16/12/2014, n. 185, in G.U. n. 291 del 16/12/2014)
L’IMU 2014 per i terreni agricoli montani potrà essere pagata fino al 26 gennaio prossi- mo. Annunciata da Palazzo Chigi con un comu- nicato stampa del 12 dicembre, la proroga ha trovato la necessaria copertura normativa con un decreto legge pubblicato in Gazzetta nello stesso giorno in cui scadeva il termine per il pagamento, precedentemente fissato al 16 dicembre scorso.
La motivazione addotta sembrerebbe prelu- dere ad una possibile revisione da parte del Governo dei parametri necessari per l’esenzione, recentemente fissati dal DM 28 novembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 6 dicembre, a soli dieci gior- ni dal termine di scadenza del pagamento della nuova imposta) e, subito, aspramente criticati. Basandosi, infatti, sulla collocazione altimetrica della casa comunale, i nuovi parametri determi- nerebbero forti disparità di trattamento, penaliz- zando i terreni di quelle realtà in cui il Municipio si trova a una quota più bassa della maggior parte del territorio comunale (qualche sindaco, per rimediare, ha prospettato, in modo provocatorio, il trasferimento più in alto della sede municipale).
In base a quel provvedimento, i terreni sono stati suddivisi in tre categorie: totalmente esenti (terreni dei comuni sopra i 600 metri d’altitudine); esenti (terreni posseduti, anche in virtù di un contratto di affitto o di comodato, da coltivatori diretti e imprenditori agricoli profes- sionali iscritti alla previdenza agricola, ubicati in comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri); imponibili (terreni che non rientrano nelle due precedenti categorie). È una classifica- zione che, se confermata, in molti casi farebbe perdere il beneficio dell’esenzione, prima spet- tante in base alle vecchie regole dell’ICI (elenco contenuto nella circolare ministeriale n. 9/1993) e, inizialmente, valevoli anche per l’IMU.
Il decreto legge con la proroga specifica anche che per il 2014, nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più esenti per effetto dei nuovi criteri, si applica l’aliquota base del 7,6 per mille, a meno che non siano già state deliberate aliquote specifiche da parte dei Comuni.
Un pot-pourri di codici tributo: art bonus, nuovi minimi, exit tax, controlli automatici e formali
(Risoluzioni nn. 110/E e 112/E del 16/12/2014 e 116/E del 17/12/2014)
Nel corso del mese di dicembre l’Agenzia delle entrate ha emanato alcune risoluzioni, con le quali ha istituito una serie di codici tribu- to, da indicare nel modello F24 in circostanze differenti. Tra questi: il “6842”, per utilizzare in compensazione il c.d. “art bonus”, ossia il credi- to d’imposta riconosciuto a chi, negli anni 2014-2016, effettua erogazioni liberali in dena- ro a sostegno della cultura; il “9046”, per versa- re l’imposta sostitutiva sul regime dei “nuovi minimi”, dovuta a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (per relativi inte- ressi e sanzione, vanno riportati, rispettivamen- te, i codici “9047” e “9048”).
Inoltre, una serie di codici da evidenziare nell’F24 quando, ricevuta una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatici della liquidazione, si ritiene di dover pagare solo una parte delle cifre richieste dal Fisco. In questi casi, non può essere utilizzato l’F24 pre- compilato inviato dalle Entrate, ma ne va com-
xxxxxx un altro, riportando appositi codici. Tra quelli appena istituiti, legati a novità di legge di recente introduzione, segnaliamo: “964B” (imposta sostitutiva sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale – per inte- ressi e sanzioni, “965B” e “966B”); “967B” (imposta rateizzata sulla plusvalenza da “exit tax”, soggetti IRPEF – per interessi e sanzioni, “968B” e “969B”; si tratta dell’imposta dovuta dalle imprese che trasferiscono la propria resi- denza fiscale all’estero); “970B” (imposta rateizzata sulla plusvalenza da “exit tax”, sogget- ti IRES – per interessi e sanzioni, “971B” e “972B”).
Bollo su documenti informatici: come si versa con il modello F24 l’imposta per fatture, atti e registri
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014)
“2501” è il codice tributo da indicare nel modello F24 per effettuare il versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari. Il decreto ministeriale del 17 giugno 2014 ha modificato la preceden- te disciplina in materia fissata dal DM 23 gen- naio 2014, eliminando l’obbligo della comuni- cazione preventiva e quello di un pagamento a titolo di acconto e stabilendo che il tributo deve essere assolto con un unico versamento a saldo. Più precisamente, l’imposta di bollo su fatture, atti, documenti e registri emessi o utiliz- zati durante l’anno va pagata, con modalità esclusivamente telematica, in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè, generalmente, entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il codice tributo “2501” deve essere esposto
nella sezione “Erario” del modello F24, in corri- spondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento”, va riportato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento.
Sulle fatture elettroniche per le quali è dovu- ta l’imposta di bollo di 2 euro (ossia, quelle di importo superiore a 77,47 euro, senza applica- zione di IVA) deve essere apposta l’annotazione che l’imposta è assolta ai sensi del DM 17 giu- gno 2014.
Ricordiamo che, in caso di contabilità tenuta con modalità cartacea, l’imposta è invece assol- ta o apponendo sul documento gli appositi contrassegni telematici (ex marche da bollo) in vendita presso le tabaccherie o tramite versa- mento con il modello F23 (codice tributo “458T”).
Debiti fino a 50mila euro: la richiesta di rateazione è possibile anche via web
(Equitalia, comunicato stampa del 10 dicembre 2014)
Per richiedere ad Equitalia la rateizzazione delle somme dovute, non è più indispensabile recarsi allo sportello della società di riscossione o spedire una raccomandata: l’operazione può essere fatta anche via internet. La novità riguar- da i debiti fino a 50.000 euro, per i quali la dila- zione è concessa dietro semplice richiesta dell’interessato (invece, per i debiti superiori, continuano ad essere praticabili le sole moda- lità tradizionali, dal momento che è necessario produrre alcuni documenti aggiuntivi per atte- stare la situazione di difficoltà economica del contribuente).
È questa la principale novità annunciata dalla società di riscossione in concomitanza con la presentazione del nuovo sito internet del grup- po Equitalia. Per ottenere online l’ok al paga-
mento frazionato, una volta raggiunta la pagina dedicata, è sufficiente indicare i propri dati ana- grafici e il documento per il quale si richiede la rateizzazione. A seguito dell’istanza, Equitalia invia il piano di ammortamento, con i relativi bollettini per effettuare i pagamenti.
Equitalia, infine, ha ricordato gli altri servizi per i contribuenti già attivi sul proprio portale: “paga online”, per saldare i debiti direttamente in Rete con la carta di credito; “estratto conto”, per controllare in dettaglio la propria situazione debitoria e le eventuali procedure in corso; “sospensione online”, per sospendere la riscos- sione e verificare quanto richiesto dagli enti cre- ditori; “trova sportello” e canali di contatto diret- ti, per chiedere assistenza.
Non scontano la TARI le aree che producono rifiuti speciali,
compresi capannoni e magazzini
(Dipartimento delle finanze, risoluzione
n. 2/DF del 9 dicembre 2014)
Per i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti produttivi di rifiuti speciali non è dovuta la TARI (la nuova tassa sui rifiuti urbani), a prescindere dalle decisioni assunte dall’Amministrazione comunale. Il caso posto all’attenzione dei tecni- ci ministeriali riguardava un’attività industriale di produzione di tubi in acciaio senza saldatura, svolta su aree in parte scoperte e in parte occu- pate da capannoni e magazzini; il dubbio era se l’esenzione dal tributo spettasse per le sole aree di esercizio dell’attività di produzione o anche per gli altri locali (magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti), comunque funzionalmente connessi al proces- so industriale.
Infatti, secondo l’articolo 1, comma 649,
della legge di stabilità 2014, nel calcolo della superficie da assoggettare a TARI non vanno considerate le aree ove si formano, in via conti- nuativa e prevalente, rifiuti speciali - al cui smal- timento provvedono a proprie spese i relativi produttori -, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alle dispo- sizioni di legge. La stessa norma, però, attribui- sce ai Comuni il potere di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (e, pertanto, non soggette alla TARI) e i magazzini funzionalmente ed esclusi- vamente collegati all’esercizio di quelle attività, ai quali si estende il divieto di assimilazione (e, quindi, di assoggettamento alla tassa). Ma tale potere – specifica ora la risoluzione – non è esercitabile dove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili; il Comune può solo chiarire, nel proprio regolamento, quali sono le ulteriori superfici non assimilabili alle aree pro- duttive di rifiuti urbani.
D’altro canto, escludere dalla tassa le sole aree occupate dai macchinari, darebbe luogo ad un’ingiustificata duplicazione di costi, in quanto i produttori di rifiuti speciali, oltre a sostenerne lo smaltimento in proprio, subireb- bero anche l’imposizione comunale per gli stes- si rifiuti.
Pertanto, nel caso specifico, sono da consi- derare esenti da TARI, a prescindere dalle previ- sioni regolamentari del Comune, anche i magazzini intermedi di produzione e quelli adi- biti allo stoccaggio dei prodotti finiti, perché funzionalmente connessi al processo industria- le, nonché le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalen- te, di rifiuti speciali non assimilabili.
INTERESSI LEGALI DIMEZZATI: MENO COSTOSO RICORRERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO | |||
(Ministro dell’economia e delle finanze, decreto dell’11/12/2014, pubblicato in G.U. n. 290 del 15/12/2014) Dopo il calo dal 2,5 all’1% fissato per lo scor- so anno, il saggio degli interessi legali è ulte- riormente sceso allo 0,5% dal 1° gennaio 2015. La variazione è stata decretata dal Mef, secon- do quanto prescrive l’articolo 1284 del codice civile, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di infla- zione registrato nell’anno (se il Ministero non emana il decreto entro il 15 dicembre, il saggio resta invariato per l’anno successivo). La modifica del tasso degli interessi legali ha ripercussioni anche in ambito fiscale, ad esem- | pio sul costo del ravvedimento operoso, istitu- to che - come noto - consente di regolarizzare, tra l’altro, gli omessi o carenti versamenti dei tri- buti. La procedura si perfeziona pagando, oltre all’imposta “saltata” e alla sanzione ridotta, an- che gli interessi moratori, calcolati al tasso legale dal giorno successivo a quello entro il quale do- veva essere assolto l’adempimento e fino al gior- no in cui lo si effettua. Dal 1° gennaio 2015, dunque, si applica il nuo- vo saggio dello 0,5 per cento. Cosicché, in caso di violazione commessa nel 2014 seguita da rav- vedimento nel 2015, per determinare gli inte- ressi dovuti, va fatto un doppio conteggio, uti- lizzando la vecchia misura dell’1% per i giorni ricadenti nel 2014 e quella nuova dello 0,5% per i giorni del 2015. | In ambito fiscale, la modifica del saggio non riguarda il solo ravvedimento, ma tutte le si- tuazioni per le quali le norme stabiliscono che un determinato fatto produce, appunto, il com- puto degli interessi legali, come nel caso dei coef- ficienti per il calcolo del valore dei diritti di usu- frutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, utilizzato per quantificare l’imposta di registro o quella su successioni e donazioni. Rileva an- che per i versamenti rateali delle somme dovute a seguito di acquiescenza, adesione ai pvc, ade- sione agli inviti al contraddittorio, accertamen- to con adesione, conciliazione giudiziale; non di quelle dovute per rideterminare il costo o va- lore di acquisto di partecipazioni non quotate e terreni. Il nuovo tasso riguarda anche coloro che, in | riferimento a un contratto di locazione di durata pluriennale senza opzione per la cedolare sec- ca e quindi ancora soggetto all’imposta di registro, decidono di versare il tributo in un’unica solu- zione all’atto della registrazione, anziché anno per anno. Scegliendo questa soluzione, infatti, spetta un piccolo “sconto”, una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per gli anni di du- rata contrattuale. Se, ad esempio, questa è fis- sata in quattro anni, dall’imposta ora andrà de- tratto l’1%, percentuale ottenuta moltiplicando per quattro lo 0,25%, ossia la metà del nuovo tasso (nel 2014, per la stessa situazione, lo scon- to era del 2%, ossia 0,50% (la metà dell’1%, tas- so vigente all’epoca) moltiplicato quattro. |
LE NOSTRE RUBRICHE
Iscrizione di ipoteca nulla, se non è stata preceduta dall’intimazione a pagare
(Corte di cassazione, sentenza n. 25561 del 3 dicembre 2014)
L’iscrizione di ipoteca non preceduta da “avvertimento” viola il principio generale di con- traddittorio fra amministrazione e contribuente, che deve regolare anche le procedure ammini- strative tributarie. La società di riscossione Equitalia, se è trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale, prima di attivare le pro- cedure di espropriazione, deve inviare all’interessato intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni (a prevederlo è l’articolo 50, comma 2, del DPR n. 602/1973 - “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”). In caso contrario, ha sen- tenziato la Corte di cassazione, l’iscrizione di ipoteca deve essere considerata nulla.
È questa la motivazione con cui i Giudici di legittimità hanno dato ragione ad una contri- buente, nei cui confronti la Commissione tribu- taria regionale del Lazio, accogliendo il ricorso di Equitalia contro la sentenza di primo grado della CTP di Roma, aveva confermato la validità dell’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, per una somma pari al doppio del presunto debito.
In particolare, poi, per quanto riguarda l’iscrizione di ipoteca, il DL n. 70/2011 ha intro- dotto una specifica previsione normativa (arti- colo 77, comma 2-bis, DPR n. 602/1973): l’agente della riscossione deve notificare al pro- prietario dell’immobile una comunicazione pre- ventiva per avvisarlo che, qualora non dovesse pagare le somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.
Per la Corte suprema, dunque, non vi è dub- bio che l’iscrizione di ipoteca non preceduta dall’invio della comunicazione preventiva è nulla, in quanto, così facendo, è stato violato l’obbligo a carico dell’amministrazione di attiva- re il contraddittorio, comunicando la prevista adozione di un atto o provvedimento che può incidere negativamente sui diritti e sugli interes- si del contribuente.
Erogazioni liberali ai partiti detraibili anche se versate
sul conto della struttura locale
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014)
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Per poter beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 26% prevista per le erogazioni liberali in denaro – di importo compreso tra 30 e 30.000 euro annui – in favore dei partiti e dei movimenti politici, non è obbligatorio indi-
rizzare il pagamento verso la tesoreria centrale del partito: sono fiscalmente “accettabili” anche le elargizioni convogliate su conti cor- renti bancari o postali intestati alle relative arti- colazioni territoriali (regionali o provinciali).
L’Amministrazione fiscale ha dato via libera al beneficio spettante alle persone fisiche e alcune società di capitali, cooperative ed enti commerciali (diversi dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri) che “sovvenzio- nano” i partiti, anche nel caso in cui la dona- zione sia raccolta “in periferia”. Sono richiesti, però, due precisi presupposti: alla fine dell’esercizio, il partito deve risultare iscritto nella prima sezione dell’apposito Registro compilato annualmente dalla Commissione di garanzia per la trasparenza e il controllo dei partiti politici; il versamento delle erogazioni deve avvenire tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dell’ope- razione e l’esatta identificazione del suo auto- re, e a consentire all’Amministrazione finanzia- ria lo svolgimento di efficaci controlli.
Ricordiamo che la norma con cui è stato abolito il finanziamento pubblico ai partiti (DL
n. 149/2013) ha introdotto, al suo posto, un sistema di contribuzione volontaria da parte dei privati, basato sulle erogazioni liberali (oggetto della risoluzione in argomento) e sulla facoltà, per le persone fisiche, di destinare ad un movimento politico il 2 per mille della propria IRPEF, esprimendo la scelta in sede di dichiarazione dei redditi, tramite la stessa sche- da per la destinazione dell’8 e del 5 per mille.
Il ricorso in Cassazione non si può consegnare a mano all’ufficio fiscale
(Corte di cassazione, sentenza n. 25395 del 1° dicembre 2014)
La notifica del ricorso per la cassazione di una sentenza di secondo grado deve essere considerata di fatto inesistente e, quindi, il ricorso stesso è inammissibile, se il contri- buente (o il suo difensore) consegna l’atto all’impiegato dell’ufficio fiscale e non segue, invece, le disposizioni dettate dal Codice di procedura civile.
La questione affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 25395/2014 riguarda un contribuente che, vistosi respinta un’istanza di rimborso dall’Agenzia delle entrate, si era rivolto ai giudici tributari. Ma questi - tanto la Commissione provinciale quanto quella regio- nale - avevano avvalorato l’operato dell’Ammi- nistrazione finanziaria, concordando con il provvedimento di rifiuto della domanda pre- sentata per ottenere la restituzione di imposte
(Agenzia delle entrate, provvedimenti del 16 dicembre 2014)
730 PRECOMPILATO AL DEBUTTO
Subito dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto sulla semplificazione fiscale (DLGS n. 175/2014), il Fisco ha reso disponibile sul pro- prio sito internet la bozza del modello 730/2015, con le relative istruzioni. Tante le novità di que- st’anno, prima fra tutte, ovviamente, quelle le- gate all’introduzione del modello precompilato che, secondo chi l’ha voluto, dovrebbe rappre- sentare una vera e propria svolta nei rapporti con il contribuente, consentendo a quest’ultimo di assolvere il proprio adempimento dichiarativo da casa, senza dover rivolgersi a professionisti o CAF, e con la garanzia di non commettere er- rori e non rischiare sanzioni, se si limita a con- fermare i dati che gli vengono proposti. Consi- derato però lo stato dell’arte, riteniamo che, per avvicinarsi all’obiettivo annunciato, ci vorrà un bel po’ di tempo. Probabilmente, sarebbe stato più saggio avviare il processo più in sordina, anziché annunciare in maniera roboante una “rivoluzione copernicana” e creare aspettative che, a nostro avviso, almeno nei primi anni, sono destinate ad essere disilluse. Ma, si sa, la politica ha il suo lin- guaggio, le sue modalità, i suoi ritmi, e spesso affida i suoi successi a slogan, annunci e proclami. Tornando agli aspetti pratici, le istruzioni che accompagnano la bozza del 730/2015, pub- blicata sul sito delle Entrate il 1° dicembre scor- so, precisano che il modello precompilato sarà predisposto per i lavoratori dipendenti e i pen- sionati che hanno presentato il 730/2014 e che, entro il prossimo 28 febbraio, riceveranno dal sostituto d’imposta la Certificazione unica 2015 (ossia, il cosiddetto modello CU, che da que- st’anno rimpiazza il “vecchio” CUD – lo abbia- mo presentato in questa stessa rubrica nel mese di ottobre, a pag. 38), nonché per i contribuenti in possesso della Certificazione unica 2015 e che, per i redditi 2013, pur avendo i requisiti per usa- re il 730, hanno invece presentato UNICO 2014. Niente precompilata, però, nonostante si rientri in una delle categorie ricordate, se, per l’anno precedente, è stata presentata una di- chiarazione correttiva nei termini o una integrativa, per la quale - al momento di elaborare le pre- compilate - il Fisco ancora non ha ultimato la li-
quidazione automatizzata.
Il 730 precompilato non verrà inviato a casa degli interessati (circostanza che certo non fa- vorirà la buona riuscita dell’operazione), ma verrà messo a loro diposizione, a partire dal 15 apri- le, sul sito delle Entrate. Per visionarlo, occorrerà munirsi del codice pin di accesso ai servizi te- lematici del Fisco oppure andrà conferita dele- ga al proprio sostituto d’imposta (sempre che questi abbia comunicato entro il 15 gennaio la volontà di prestare assistenza fiscale) ovvero a un CAF o a un professionista abilitato (consu- lente del lavoro, commercialista, ragioniere o pe- rito commerciale). Considerato che destinatari del modello “virtuale” sono in gran numero pen- sionati, “geneticamente” poco avvezzi all’informatica, non dovrebbero essere in tanti ad accedere direttamente al sito. E quelli che ose- ranno, per districarsi tra le insidie della materia, dovranno comunque possedere un certo ba- xxxxxx di conoscenze tecniche fiscali. Insomma, appare quasi inevitabile che i più saranno costretti a ricorrere o al proprio sostituto (se presta as- sistenza fiscale) o, soprattutto, a CAF e profes- sionisti, con conseguente prestazione da paga- re.
Nel 730/2015 precompilato confluiranno:
● i dati contenuti nella Certificazione unica
versate in misura maggiore a quella dovuta.
Per il terzo atto della vicenda giudiziaria, il contribuente si rivolge alla Corte di cassazione, consegnando però il ricorso al funzionario tri- butario addetto al front office dell’ufficio terri- toriale delle Entrate, il quale rilascia anche la relativa ricevuta.
L’iter seguito si è rivelato “fatale”.
I giudici di legittimità hanno ricordato che, per gli atti del processo tributario, secondo l’articolo 16 del decreto legislativo n. 546/1992, le notifiche possono avvenire anche direttamente o, per posta, tramite plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (su cui non devono essere apposti segni o indicazioni che possano far desumere il conte- nuto dell’atto). Ma se tale procedura è valida per le “normali” notifiche, non lo è, invece, per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali, per le quali il successivo articolo 62 dello stes- so DLGS dispone l’applicazione delle norme del Codice di procedura civile. E, in materia, l’articolo 137 del c.p.c. prevede che le notifiche,
(redditi di lavoro dipendente, ritenute Irpef e re- lative addizionali, compensi di lavoro autonomo occasionale, familiari a carico);
● i dati relativi agli interessi passivi e oneri ac-
cessori sui mutui agrari e fondiari, ai premi as- sicurativi detraibili (vita, causa morte, infortuni) e ai contributi previdenziali, comunicati da ban- che e intermediari finanziari, imprese assicura- trici ed enti previdenziali. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, con tre diversi provve- dimenti del 16 dicembre, ha fornito ai sogget- ti coinvolti le opportune indicazioni su modi e tempi per l’invio al Fisco di tali informazioni, da trasmettere annualmente in via telematica, en- tro il 28 febbraio, tramite i canali Entratel o Fi- sconline (se enti previdenziali, banche e inter- mediari finanziari) o il sistema di interscambio dati (SID) del Fisco (nel caso delle assicurazio- ni);
● alcuni dati presenti nella dichiarazione del
precedente periodo d’imposta (crediti d’imposta, eccedenze, oneri detraibili da fruire in più anni, come il “bonus ristrutturazioni”);
● altri dati presenti in Anagrafe tributaria (pa-
gamenti effettuati tramite F24, contributi versati per i lavoratori domestici, ecc.).
Tante informazioni che, comunque, da sole, nella stragrande maggioranza dei casi, non sa- ranno sufficienti per poter accettare, senza ap- portare alcuna integrazione/modifica, il modello predisposto dall’Amministrazione finanziaria. Il 730 precompilato dovrà essere presenta- to entro il 7 luglio (la stessa data vale anche quan- do si utilizza il 730 “ordinario”), sia se vi prov- vede direttamente il contribuente via internet sia nel caso ci si rivolga al sostituto d’imposta op- pure ad un CAF o a un professionista. Chi non si avvale del fai-da-te, deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso alla dichiarazione pre- compilata, il modello 730-1 con le scelte per l’8, il 5 e il 2 per mille, ed esibire – soltanto se va da un CAF o da un professionista – la docu- mentazione necessaria per consentire, a chi pre- sta assistenza fiscale, la verifica della conformità
dei dati riportati nella dichiarazione.
Dalle diverse modalità di presentazione di- scendono conseguenze diverse per quanto ri- guarda i controlli da parte del Fisco. Infatti:
● se la dichiarazione precompilata verrà presentata, direttamente o tramite sostituto d’imposta, senza modifiche (ovvero con modi- fiche che non incidono sul calcolo del reddito o dell’imposta, ad esempio la variazione della residenza anagrafica senza modifica del comu- ne di domicilio fiscale), non saranno effettuati controlli documentali sugli oneri comunicati da banche, imprese assicuratrici ed enti previden- ziali;
● se la presentazione, con o senza modifiche,
è ad opera del CAF o del professionista abilita- to, i controlli documentali avverranno nei con- fronti di questi ultimi, anche in relazione agli one- ri già riportati nella precompilata.
Comunque, in ogni caso, l’Agenzia delle en- trate potrà richiedere al contribuente di prova- re la sussistenza dei requisiti soggettivi per frui- re dei benefici fiscali (ad esempio, per fruire del- la detrazione degli interessi passivi pagati in di- pendenza di un mutuo ipotecario, l’effettiva de- stinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto).
È il caso di ricordare che chi “riceve” il 730 precompilato non è obbligato ad utilizzar- lo, potendo legittimamente provvedere all’adempimento dichiarativo con gli strumen- ti tradizionali (730 “ordinario” o modello UNI- CO).
quando non disposto diversamente, sono ese- guite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. Pertanto, l’irrituale impugnazio- ne avvenuta tramite consegna del ricorso all’ufficio fiscale comporta inesistenza della notifica, insanabile, e inammissibilità del ricor- so medesimo.
Va sottolineato che, nella sentenza in esame, i giudici non si sono limitati a pronunciarsi sul caso specifico, ma hanno anche ricordato che alle stesse conclusioni si giunge a posizioni invertite, cioè quando a proporre ricorso contro il verdetto della Commissione regionale non è il contribuente, ma il Fisco. Infatti, devono essere allo stesso modo considerate inesistenti le noti- fiche effettuate dagli uffici finanziari tramite pro- pri messi speciali, che sono legittimati a notifi- care esclusivamente atti relativi ai giudizi di merito dinanzi alle Commissioni tributarie, ma non anche quelli riguardanti il giudizio di legitti- mità in Cassazione; per questi ultimi, anche l’Agenzia delle entrate deve attenersi alle norme del Codice di procedura civile.
GLI ESPERTI RISPONDONO
QUESITI FISCALI
Medico pensionato che lavora
a cura di XXXXX XXXX
detrazioni spettanti (per oneri, per familiari a carico, per tipologia di reddito), i versamenti eseguiti in acconto e le ritenute alla fonte a
va, questo si determina all’apertu- ra della successione che, a pre- scindere da quando verrà presen- tata la relativa dichiarazione, ge- neralmente coincide con la data di decesso del contribuente. Da quel momento, gli eredi subentra-
Sono medico titolare di pensio-
ne Enpam, pensione Inps, e dipen- dente inquadrato negli organici di un Centro cardiologico convenzio- nato, con tutte le trattenute sulla busta paga. Occasionalmente e con regolare ricevuta sanitaria, fac- cio qualche sporadica visita privata a casa mia, non avendo più studio medico (compenso annuo intorno a 1.000 euro).
Vorrei sapere su che cosa devo calcolare l’imponibile, atteso che i Cud pensionistici vengono dal ca- sellario delle pensioni e sul lavoro dipendente mi fanno tutte le rite- nute.
L.G. – Salerno
Il Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) stabilisce, all’articolo 3, che l’imposta, per le persone fisiche residenti nel terri- torio italiano si applica sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili indicati nell’artico- lo 10 dello stesso TUIR.
Pertanto, quando si è titolari di redditi di na tura diversa , per quantificare la propria complessi- va situazione, bisogna prima de- terminare i redditi rientranti in ogni categoria sulla base delle re- gole proprie di ciascuna di esse (ad esempio: i redditi di lavoro di- pendente – compresi i trattamenti pensionistici – nel quadro RC; i redditi di lavoro autonomo nel quadro RE ovvero, se occasionali – e, quindi, considerati “redditi di- versi” – nel quadro RL) e, succes- sivamente, sommare i singoli ri- sultati, ottenendo così il reddito complessivo. Sottraendo da que- st’ultimo gli eventuali oneri dedu- cibili (compresa la deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze), si ottiene la base im- ponibile, da sottoporre a tassazio- ne applicando le aliquote progres- sive previste per i diversi scaglioni di reddito. Dall’imposta lorda così ottenuta, per giungere all’imposta da versare si scalano le eventuali
titolo di acconto.
Xxxx e Imu su casa ereditata
Una casa ereditata a settembre
dalla madre vedova, è considerata prima casa dalla figlia che vi si vuole trasferire e quindi pagare Ta- si e non più Imu dalla data in cui viene fatta domanda di cambio di residenza (notare che abita già a Genova in una casa di sua pro- prietà, in cui dovrà cominciare quindi a pagare l’Imu e non più la Tasi) oppure da quando il Comu- ne attesta e concede il cambio di residenza?
Comunque, una o entrambe le cose sono valide dopo la doman- da di successione, visto che vi è un anno di tempo per eseguirla, op- pure da settembre (data di morte della madre)?
L’altro figlio che lavora e risiede in Francia da diversi anni, deve pa- gare quattro mesi di Tasi o di Imu o comunque è soggetto a una del- le condizioni di cui sopra?
L.T. – Genova
Secondo la disciplina dell’IMU, applicabile anche a lla TASI, si considera abitazione principale, con conseguente applicazione del trattamento riservato a questa ti- pologia di fabbricato, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edi- lizio urbano come unica unità im- mobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagra- ficamente. Quindi, per fruire dei benefici previsti per l’abitazione principale, è fondamentale che nell’appartamento in questione si sia fissata tanto la residenza ana- grafica quanto la dimora abituale; non è sufficiente la sola intenzione di volersi trasferire o l’aver richie- sto al Comune il cambio di resi- denza.
Per quanto riguarda invece il subentro nella soggettività passi-
no nella posizione giuridica e pa- trimoniale del defunto. Sono per- tanto tenuti a calcolare e pagare a proprio nome le imposte IMU/TASI, considerando come da- ta di inizio del periodo di possesso quella coincidente con l’apertura della successione (il principio vale anche per gli eventuali altri tributi gravanti sull’immobile, ad esem- pio l’IRPEF).
L’IRPEF
sugli immobili storici affittati
Sugli immobili storici, prima, an-
che se affittati, si pagava l’IRPEF solo sulla rendita catastale e non sull’affitto percepito. Ora è cam- biato qualcosa oppure no?
Desidererei sapere sia che si tratti di abitazione (A/3), garage (C/6) o cantina (C/2).
Xxxxxx Xxxxxxxxx – Bologna
Dall’anno d’imposta 2012 è sta- to sensibilmente ridimensionato il trattamento fiscale di favore riser- vato agli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico dati in locazione, che consentiva di paga- re le relative imposte dirette non sulla base dei canoni percepiti, ma considerando la sola rendita catastale, tra l’altro determinata applicando la tariffa d’estimo più bassa tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui era situato il fabbricato.
Adesso, invece, per stabilire il reddito imponibile ai fini IRPEF, in- dipendentemente dalla categoria catastale cui appartiene l’immo- bile, vanno messi a confronto il canone annuo di locazione, ridotto della deduzione forfetaria del 35%, e la rendita catastale “effet- tiva”, rivalutata del 5% e poi ridot- ta del 50%: l’importo più alto co- stituisce il reddito da tassare.
Se, invece, si è scelto il regime della cedolare secca, è dovuta l’imposta sostitutiva del 21% sul 100% del canone di locazione; se
si tratta di affitto a canone “con- cordato”, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 15% (ul- teriormente ridotta al 10% nel quadriennio 2014-2017).
Detrazioni per le case affittate
Su “leggi illustrate” di giugno, al- la rubrica “Il Fisco si spiega”, a pag. 41, si legge che: “nello stesso pe- riodo di imposta è possibile usu- fruire sia della detrazione Irpef in favore dei titolari di contratti di lo- cazione di immobili adibiti ad abi- tazione principale sia della dedu- zione del reddito complessivo del- la rendita catastale dell’abitazione principale”.
L’Agenzia delle Entrate ha muta-
to orientamento in quanto in pre- cedenza colui che era titolare di un contratto di locazione di cui so- pra e proprietario di una casa adi- bita ad abitazione principale, non poteva contemporaneamente usu- fruire della detrazione Irpef (art. 16 Tuir) per i titolari di contratti di locazione?
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx inferiore (SA)
Il chiarimento dell’Agenzia del- le entrate, cui si riferisce il letto- re, è giunto con la circolare n. 11/E del 21 maggio scorso. Ben- ché non ci risulta che in passato l’Amministrazione finanziaria si sia pronunciata diversamente in maniera ufficiale, cioè attraverso una circolare o una risoluzione, effettivamente sembra trattarsi di un cambio di orientamento. Ne- gli anni scorsi, infatti, più di un ufficio locale, in fase di controllo formale delle dichiarazioni, ha contestato la leg ittimità della
contempora nea a pplica zione della deduzione per abitazione principale (articolo 10 del TUIR) e della detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione prin- cipale (articolo 16 del TUIR).
Si tratta invece – come poi rico- nosciuto dalla stessa Agenzia del- le entrate nella citata circolare n. 11/2014 – di due misure agevola- tive diverse, fruibili contempora- neamente, la cui cumulabilità non è negata da alcuna disposizione normativa. L’articolo 16 del TUIR, infatti, preclude il contestuale go- dimento di due differenti tipologie di detrazioni per canoni di locazio- ne, ma nulla dice su eventuali rapporti con la deduzione di cui all’articolo 10. In buona sostanza, mentre quest’ultima norma “defi- scalizza” il reddito dell’abitazione principale posseduta, indipenden- temente dal reddito complessivo, l’articolo 16 è un’agevolazione li- mitata ai contribuenti più “deboli”, in quanto la detrazione è legata all’ammontare del reddito com- plessivo, non spettando quando si supera l’importo di 30.987,41 eu- ro, considerata anche l’abitazione principale.
Pertanto, ad esempio, chi è pro- prietario di un immobile che rap- presenta l’abitazione principale della moglie (o che è stato dato in uso gratuito alla madre, a un fi- glio, ecc.) e sottoscrive un contrat- to di locazione relativo ad un altro immobile, che adibisce a propria abitazione principale (perché ma- gari lavora e risiede in un altro co- mune), può legittimamente fruire
– adesso finalmente anche con il placet delle Entrate – di entrambe le misure di favore.
COLLABORATORE DEL MEDICO PAGATO DALLA REGIONE E IRAP | |||
Sono un medico pediatra, convenzionato presso la Asl di Firenze. Il 17 gennaio 2007 nel nuovo accordo regionale firmato dal sin- dacato Fimp-Toscana, in sede di rinnovo con- trattuale, è stato introdotto un articolo che prevede il riconoscimento di un’indennità per collaboratori di studio e/o infermieristici a fa- vore di pediatri che utilizzino, ai fini del mi- glioramento della qualità assistenziale, l’opera di un collaboratore di studio per un minimo di ore settimanali. A partire dal 2007, rispondendo a tale pro- posta regionale, ho assunto un collaboratore di studio per il minimo di ore richiestomi, con regolare rimborso mensile, al lordo da parte della Asl della relativa indennità. Poiché l’adesione è stata motivata non tan- to da specifiche esigenze professionali e or- ganizzative, quanto da una richiesta di miglio- ramento del servizio assistenziale da parte della Regione che se ne fa completamente carico, né me ne torna un maggior profitto economico, chiedo se in tale situazione sia individuabile o meno un mio obbligo ai fini dell’Irap. Xxxxxxxx Xxxxxxx - Comeana (PO) La vexata quaestio dell’assoggettabilità ad IRAP dei lavoratori autonomi si è ancor più in- garbugliata dopo la sentenza 156/2001, con | cui la Corte costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità del tributo, ha anche precisa- to che, poiché la norma istitutiva stabilisce che presupposto dell’imposta è “l’esercizio abituale di una attività autonomamente or- ganizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, tale presupposto viene meno quan- do mancano elementi di organizzazione. E spesso l’attività di lavoro autonomo, anche se svolta con carattere di abitualità, è sprov- vista di una autonoma organizzazione. In linea con tale principio, anche la Cassa- zione a sezioni unite, nel 2009, ha affermato che l’accertamento del requisito dell’autono- ma organizzazione spetta alle commissioni tributarie e lo stesso, se congruamente moti- vato, non è sindacabile in sede di legittimità. C’è autonoma organizzazione quando il con- tribuente che esercita attività di lavoro auto- nomo: è il responsabile dell’organizzazione (non è quindi inserito in strutture organizza- te riferibili ad altri); impiega beni strumentali quantitativamente eccedenti il minimo indi- spensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione, oppure si av- vale in modo non occasionale di lavoro al- trui. Seguendo questa linea interpretativa, diverse sentenze hanno riconosciuto la sus- sistenza dell’autonoma organizzazione, e | quindi la riconducibilità delle attività profes- sionali nell’ambito applicativo IRAP, ogni vol- ta ci fosse la presenza di personale, anche part time, ad esempio, con mansioni di se- greteria e persino con funzioni meramente di pulizia. Successivamente, però, la Suprema corte ha mutato orientamento, sostenendo che l’impiego di un dipendente part time da parte di un medico (ad esempio, una segre- teria che ne gestisce gli appuntamenti) non implica automaticamente l’obbligo di as- soggettamento ad IRAP: il professionista è tenuto a pagare l’imposta solo se la sua or- ganizzazione è “un elemento potenziatore ai fini della produzione di reddito”. Inoltre, nella recente sentenza n. 106/2014, la Cas- sazione ha chiarito che la disponibilità, da parte dei medici di base convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell’Accor- do collettivo nazionale, non integra di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo, essendo obbligatoria per l’instaurazione e il mante- nimento del rapporto convenzionale. Per i medici convenzionati con il SSN, dunque, essendo gli stessi retribuiti con una quota fissa per ogni assistito (fino ad un tetto massimo), qualunque organizzazione ed | implementazione della qualità dei servizi a vantaggio dei cittadini non è in grado di produrre maggiori redditi. L’argomento controverso è stato anche og- getto di una recente interpellanza parlamen- tare cui ha risposto il sottosegretario di Stato Sesa Amici, confermando innanzi tutto che, per stabilire l’esclusione o meno dall’IRAP, i principi generali devono essere valutati caso per caso. Probabilmente, però, per risolvere in maniera definitiva la querelle in atto, biso- gnerà attendere i decreti attuativi della “de- lega fiscale”. L’articolo 11 della legge n. 23/2014 dispone infatti che il Governo, sulla base dei consolidati principi dettati dalla giu- risprudenza, dovrà chiarire la definizione di “autonoma organizzazione”, indicando dei criteri oggettivi. Solo così si potrà sapere in anticipo chi deve pagare l’IRAP e chi no. In conclusione, al momento, purtroppo, le alternative sono le solite: ogni contribuente è costretto a valutare la propria posizione e de- cidere se non pagare l’imposta, non presen- tare la relativa dichiarazione ed essere pron- to a fare ricorso in caso di successivo accer- tamento oppure se calcolare il tributo, ver- xxxxx, presentare la dichiarazione annuale e, contestualmente, fare istanza di rimborso per la restituzione di quanto versato prudenzial- mente. |
Gennaio 2015
GLI ESPERTI RISPONDONO
Gennaio 2009
PREVIDENZA
Invalido
e pensione anticipata
a cura del Patronato ACLI
1.328,77 euro; totale riserva mate- matica: 1.328,79 euro; contributo a carico dell’interessato: 659,57 euro.
Il “costo” dell’opzione donna
Xxx sorella, nata l’11 febbraio
1956, è dipendente di una ditta pri-
Titolare di pensione di invalidità
dal 2003 (invalido al 75% dal 1989 e al 100% dal 2003). Chiedo se per ricevere la pensione di vecchiaia (a 60 anni) verrò sottoposto a visita medica e se mi verrà corrisposta la pensione di invalidità civile.
R.B – Milano
Purtroppo non ci ha fornito indi- cazioni sufficienti per rispondere con cognizione di causa.
Ci limitiamo quindi ad indicarle quelli che sono i requisiti per poter ottenere e richiedere la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all’80%.
I lavoratori dipendenti del settore privato, invalidi in misura non infe- riore all’80% possono accedere al- la pensione di vecchiaia con un’età anagrafica inferiore a quella ordi- naria: 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.
A questa prestazione si applica la finestra mobile di 12 mesi.
È stato oggetto di molte vertenze e di contrasti giurisprudenziali il concetto di invalidità richiesta per questa prestazione. La genericità dell’espressione, la sua percentua- lizzazione portano la giurispruden- za maggioritaria a sostenere che l’invalidità da valutare non sia il grado la riduzione della capacità di lavoro specifica (ex L. 222/84) ma quella generica e quindi la valuta- zione deve essere fatta sulla base delle tabelle dell’invalidità civili.
In questa ottica avere a proprie mani un verbale della Commissio- ne invalidi civili con una valutazio- ne di invalidità totale dovrebbe esonerare il richiedente da visite.
Ma nella realtà non vi è una nor- ma che imponga all’INPS di accet- tare i soli verbali delle Commissioni ASL. Il gabinetto medico dell’INPS può effettuare una verifica, soprat- tutto in presenza di vecchi ricono- scimenti.
Il comportamento delle varie se- di INPS non è ancora uniforme, si riscontrano vari modus operandi.
L’eventuale riconoscimento di una pensione di vecchiaia anticipa- ta non comporta di per sé il venir meno del diritto alla pensione di inabilità civile attualmente in paga- mento.
L’unico caso nel quale la pensio- ne d inabilità civile venga meno è il superamento dei limiti di reddito.
La ricongiunzione del dipendente pubblico
Sono un dipendente pubblico
(nato il 26 novembre 1959) e chie- do il vostro parere circa l’importo di una ricongiunzione dei periodi assi- curativi (legge 29/79) che ho ri- chiesto presso l’Inps – Gestione di- pendenti pubblici.
Premetto che il periodo da ricon- giungere è pari a 1 mese e 5 giorni, da collocare nel periodo ante 31 di- cembre 1992 (con anzianità contri- butiva al 31 dicembre 1995 pari a 18 anni e 7 mesi); ho un’anzianità contributiva , alla data della do- manda, pari a 32 anni, 10 mesi e 26 giorni; la retribuzione annuale lorda alla data della domanda è pa- ri a 44.529,61 euro.
L’Inps mi ha fornito un prospetto in cui ha solo evidenziato (omet- tendo l’illustrazione del calcolo) questo: Legge 29/79: importo di
Il sottoscritto chiede di conosce-
re se l’importo richiesto è congruo o, in alternativa, di conoscere la procedura per determinare il contri- buto di ricongiunzione.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx – L’Aquila
Sulla base di quanto ci ha scritto non è possibile stabilire la corret- tezza o non correttezza dell’onere richiestole.
Quello che possiamo dirle è che Lei appartiene al sistema previden- ziale retributivo, può far valere al- meno 18 anni di servizio a l 31/12/1995 (indipendentemente dal periodo oggetto di ricongiun- zione) e pertanto il calcolo della pensione per l’anzianità contributi- va maturata al 31/12/2011 è effet- tuato col sistema retributivo puro.
Il periodo oggetto di ricongiun- zione non va a modificare il siste- ma di calcolo in nessuna delle sue quote, si colloca per intero in quella che viene chiamata quota A della pensione (legata all’anzianità con- tributiva maturata al 31/12/1992). L’onere della ricongiunzione è cal- colato quindi sulla base del van- taggio pensionistico che deriva su quella quota.
L’onere della ricongiunzione è determinato dall’incremento di pensione, dall’età e dal sesso alla data di presentazione della do- manda, dall’anzianità contributiva fatta valere alla medesima data.
Per effettuare la verifica della correttezza del calcolo dovrà o chiederne il dettaglio all’INPS o ri- volgersi ad un ufficio di patronato con tutti i dati.
A carico
con l’assegno sociale
L’assegno sociale corrisposto dall’Inps fa cumulo per essere fi- scalmente a carico?
D.C. – Roma
Sono titolare di assegno sociale dal luglio 2012. Sono invalido al 100% e sono nato nel giugno del 1947. Xxx moglie percepisce 10.800 euro annui di pensione Inp- dap ed è invalida al 47%. Io sono a carico di mia moglie, ho solo l’abitazione principale e non ho altri redditi. Vorrei sapere se mi spetta la maggiorazione.
Elvio La Starza Castelforte (CT)
Assegno sociale e le prestazioni economiche riservate agli invalidi civili sono prestazioni assistenziali esenti irpef e non rilevano ai fini della determinazione del carico fi- scale.
Per rispondere alla seconda do- manda bisognerebbe avere più dati rispetto a quelli forniti. Serve conoscere l’importo attualmente in pagamento, serve sapere se si trat- ta di un assegno sociale derivato dalla trasformazione di una presta- zione di invalidità civile o se sia un assegno sociale ordinario.
Per stabilire poi a quale maggio- razione sociale lei possa avere eventualmente diritto sarebbe al- tresì necessario sapere se e quanti anni di contribuzione lei possa far valere. Le maggiorazioni sono di- verse, i limiti di reddito sono diversi, così come sono diverse le età alle quali si possono ottenere.
È opportuno quindi che si rivolga ad un ufficio di patronato per le ve- rifiche necessarie.
vata dal 1° settembre 1978 e tutto-
ra lavora. Dall’estratto conto contri- butivo Inps emesso il 20 ottobre 2014 si evince che ha versato con- tributi per 36 anni ossia settimane 1873. (lavoro continuativo).
Quando potrà andare in pensio- ne secondo la legge e con assegno intero?
Quando potrebbe e, se potrà, andare in pensione anticipatamen- te in virtù di quanto disposto dalla legge “opzione donna” e che per- centuale di riduzione le verrebbe praticata?
P.M. – Asti
Dopo la riforma Fornero una di- pendente del settore privato può maturare il diritto a pensione rag- giungendo i requisiti di seguito in- dicati.
La pensione di vecchiaia è rico- noscibile a l raggiungimento dell’età pensionabile se si possono far valere almeno 20 anni di contri- buzione. L’età pensionabile per una donna nata nel febbraio 1956, sarà pari a 67 anni e 5 mesi (se confermati gli ipotizzati incrementi dell’aspettativa di vita).
La pensione anticipata è liquida- ta, indipendentemente dall’età, alle donne che possono fa r va lere un’anzianità contributiva non infe- riore a 41 anni e 6 mesi per gli anni 2013/2015, 41 anni e 10 me- si per gli anni 2016/2018 e 42 an- ni e 2 mesi per g li anni 2019/2020.
La pensione di anzianità detta anche opzione donna per le donne che entro il 30/11/2014 raggiun- gono 57 anni e 3 mesi di età e possono far valere almeno 35 anni di contributi (senza disoccupazione e malattia).
Sulla base di quanto ci ha scritto, sua sorella può accedere alla op- zione donna con decorrenza imme- diata considerato che a maggio 2013 aveva raggiunto i 57 anni e 3 mesi di età e che ad agosto dello stesso anno dovrebbe aver rag- giunto la 1820° settimana. Il cal- colo della pensione con l’opzione donna è fatto col sistema contribu- tivo, non è possibile dire che ridu- zione l’importo possa avere. Non si applicano percentuali di abbatti- mento, ma si determina – in ma- niera fittizia per il periodo ante 1/1/1996 il montante dei contribu- ti previdenziali.
Ogni caso è una storia a sé stan-
te. È necessario effettuare il calco- lo avendo a disposizione le retribu- zioni della quasi totalità della vita lavorativa.
Sua sorella in a lternativa all’opzione dovrà attendere il rag- giungimento dei 42 anni e 2 mesi di contributi: 10/2020.
Il congedo del bracciante agricolo
Sono iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli. Le giornate an- nue di lavoro effettuate sono 182. Volendo assistere mia madre disa- bile, durante il congedo quanto mi verrà erogato dall’Inps?
Miella Xxxxxx Xxxxxxxx (CS)
I braccianti agricoli giornalieri, al pari dei lavoratori domestici e dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori parasu- bordinati, non possono usufruire
del congedo straordinario ex art. 42, dlgs 151/01.
Certificazione dell’Inps
per il defunto
Ad una badante ucraina, vedova da 5 mesi, hanno detto che per sapere il numero esatto dei contri- buti versati dal marito doveva ave- re “l’eco cert.”, ma al patronato le hanno detto che per un deceduto non è possibile e le hanno stam- pato l’estratto conto contributivo.
Crede di aver capito che bastano 5 o 3 anni in tutta la vita lavorativa per avere la pensione o, in alterna- tiva, una una tantum. Gradirebbe sapere come stanno le cose.
M.P. – Firenze
Per ottenere la liquidazione del- la pensione di reversibilità è ne- cessario che il defunto possa far valere una delle due condizioni di seguito indicate:
- almeno 780 contributi settima- nali nell’intera vita lavorativa,
- almeno 260 contributi settima- nali nell’intera vita lavorativa di cui almeno 156 nell’ultimo quin- quennio.
È IN EDICOLA
XXXXXXX XXXXXXX
DELL’ INVALIDO
Le prestazioni economiche a soste- gno del reddito e altre agevolazioni nei casi di invalidità civile, inabilità sul lavoro e invalidità pensionabile
IL MANUALE
IN APPENDICE:
EDITRICE I.D.I. s.r.l.
È completo, è aggiornatissimo
e contiene tutte le novità legislative che ti riguardano!
COSTA SOLO EURO 8,90
LA QUANTIFICAZIONE DELLA RIVALSA INPS
QUANDO L’INVALIDITÀ È CONSEGUENZA DI FATTI ILLECITI DI TERZI
(Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 marzo 2013)
Si tratta quindi di esaminare l’estratto, verificare se i contributi accreditati siano sufficienti, se vi
siano dei periodi da accreditare e/o riscattare e quindi determina- re se vi sia o meno il diritto alla pensione quale coniuge supersti- te.
Richiesta
di supplemento di pensione
Quando ho fatto domanda di
pensione, avevo contributi da lavo- ro dipendente ed autonomo ma, per anticipare la decorrenza, ho utilizzato solo i contributi da di- pendente. Sono titolare di pensio- ne VO e vorrei chiedere il supple- mento per contributi da lavoro au- tonomo (113 settimane). Sono nata a febbraio del 1951. Entro quale termine devo presentare la domanda?
Xxxx Xxxxxxxx – Alleghe (BL)
I MAN UALI D I LEGG I I LLU STRATE
Avendo lei maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31/12/2011, l’età pensionabile per il supplemento dei contributi da autonoma è rimasta cristalliz- zata e pertanto Lei può presentare domanda di supplemento decorsi 2 anni dalla decorrenza della pen- sione senza dover attendere i 5 anni. Sulla base di quanto scrive lei potrebbe quindi già richiedere la liquidazione del supplemento.
GLI ESPERTI RISPONDONO
a cura di XXXXXX XXXXXX
Consigli Divisione
duare i servizi che ritiene “indivi- sibili” ai fini della Tasi. Pertanto, possiamo solo osservare che se
per individuare responsabilità
Sono proprietaria di un apparta- mento posto al secondo ed ultimo piano di una piccola palazzina, il cui tetto è coperto con tegole alla siciliana. L’appartamento è dotato di una piccola terrazza di mia esclusiva proprietà dove è installa- ta una antenna centralizzata per la ricezione dei canali televisivi. Il proprietario dell’appartamento sottostante mi chiede il permesso di fare installare un’altra antenna ed una parabola, aggiungendo nella sua richiesta il giorno in cui verrà un tecnico per i necessari la- vori.
In passato, per posizionare l’an-
tenna e mettere i relativi tiranti, si sono rotte delle tegole con infiltra- zione di acqua nelle sottostanti stanze del mio appartamento, pro- vocando ingenti danni. Poiché ho difficoltà ad individuare il respon- sabile del danno, chiedo se è leci- to, prima di fare accedere nuova- mente il tecnico sul terrazzo, chie- dere le sue generalità (esibendo la carta d’identità) e fotografarlo nel caso in cui, per posizionare l’an- tenna, cammini sulle tegole.
X.XX. – Biella
E’ senz’altro legittimo richiedere che l’accesso in questione avven- ga con tutte le cautele del caso e quindi sapere (interpellando, nel caso di specie, il proprietario del piano sottostante) con quali mo- dalità ciò avverrà e da chi l’inter- vento verrà eseguito. Al di là dell’i- potesi di fotografare il tecnico mentre lavora (sulla quale nutria- mo dei dubbi in assenza del con- senso dell’interessato), c’è comun- que da rilevare che ove si verifi- cassero eventuali danni a rispon- derne potrebbe essere chiamato, in solido con la ditta incaricata dell’intervento, anche chi ha com- missionato i lavori e cioè il pro- prietario del piano di sotto. Dovrà poi essere compito di quest’ultimo dimostrare che la responsabilità è ascrivibile a terzi.
ereditaria
e prelazione
4 fratelli hanno ereditato 4 ap- partamenti. Fatta la divisione no- tarile (uno per ciascuno) oggi posso vendere il mio apparta- mento, assegnato per divisione, a chi voglio oppure i miei fratelli hanno il diritto di prelazione?
Xxxxxx Xxxxxxxxx – Bologna
Dal quesito emerge che non esiste più, nella specie, uno stato di comunione ereditaria. I beni in questione sono, pertanto, libera- mente alienabili.
Comune
e manutenzione rete idrica
Nel mio Comune, da quest’an- no, nella bolletta del servizio idri- co è stata aggiunta la seguente voce: costo “manutenzione rete idrica” (con importo fisso per ogni utenza pari a 35 euro).
Considerato che non può confi- gurarsi come un canone di manu- tenzione per l’utente, in quanto non si eroga nessun servizio di manutenzione alla singola utenza (in base al regolamento comuna- le di concessione ed uso dell’ac- qua potabile, ogni onere per lavo- ri di manutenzione alla linea idri- ca a partire dal pozzetto comuna- le di derivazione rimane a carico del singolo utente) e considerato che da quest’anno è stata intro- dotta la Tasi (che copre i costi per i servizi indivisibili), si chiede se detta tassa comprende anche i costi di manutenzione per le reti idriche (che in tal caso, rendereb- be illegittimo questo ulteriore co- sto per gli utenti).
Tale aggravio sulla bolletta idri- ca può essere considerata legitti- ma?
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (CS)
Ogni Comune è libero di indivi-
nel Comune in questione tra i servizi indivisibili si contempla anche quello della manutenzione della rete idrica, allora, in effetti esistono tutti i presupposti – a nostro avviso – per considerare la richiesta, allo stesso titolo, inseri- ta da quest’anno sulla bolletta del lettore una illegittima duplicazio- ne.
Il lascito
per testamento si eredita?
Sono proprietario di 8 immobili di cui posso disporre a mio piaci- mento. Essendo molto anziano, tempo fa decisi di lasciare alle mie uniche sorelle, con testamen- to olografo, 4 immobili, due per ciascuna. Un anno fa mia sorella è deceduta ed ha lasciato un fi- glio.
Xxxxx restando lo stesso testa- mento olografo, il decesso di mia sorella dà sempre a sua figlia il diritto di avere il lascito che toc- cava alla madre deceduta?
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (NA)
Sì. Scatta, in tal caso l’istituto chiamato della “rappresentazio- ne”; istituto in base al quale l'ere- dità passa ai discendenti, se ri- nunciano – o non possono accet- tare – dei figli o fratelli del de- funto chiamati all'eredità; quindi se il defunto ha istituito erede per testamento un figlio o un fratello e questi non vuole (per rinuncia) o non può (perché pre-morto) ac- quisire l'eredità, il diritto di accet- tare la stessa si trasferisce ai di- scendenti di quel figlio o di quel fratello.
Vendita di soffitta
pertinenziale
La soffitta di un appartamento ritengo che sia una pertinenza dello stesso anche se figura nella
visura catastale con una sua ren- dita ed è classificata in categoria C/2.
Mi chiedo se il vincolo perti- nenziale oggi esistente costituisca o meno impedimento a vendere la soffitta/mansarda separata- mente dall’appartamento e, quin- di, se l’atto di vendita eventual- mente fatto dal notaio venga col- pito dalla sanzione di nullità.
Ciò legittimerebbe la richiesta di risarcimento da parte dell’ac- quirente?
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Roma
Stando alle informazioni forni- teci da lettore, il bene in questio- ne – essendo autonomamente accatastato – può essere libera- mente venduto.
Impianti termici e certificazione energetica
L’obbligo di certificazione ener- getica (APE) sussiste anche quan- do l’immobile oggetto dell’atto (contratto di vendita, comodato, nuova locazione), non è dotato di alcun impianto termico.
In tali casi basta dichiarare ciò nell’atto (che, cioè, il documento non viene redatto perché l’immo- bile è privo di impianti, ecc.) op- pure è previsto che la dichiarazio- ne energetica venga fatta sempre da un tecnico abilitato?
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Cefalù (PA)
Salvo diverse regole operanti a livello regionale, sulla base della
normativa nazionale e di ciò che, in punto, ha precisato il Notariato sono esclusi dall’obbligo in que- stioni: a) tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto; b) i fabbricati agri- coli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatiz- zazione; c) qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.; d) i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edili- zio; e) i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifinitu- re e impianti tecnologici; f) i fab- bricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq; g) i fab- bricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servi- zio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, lo- cali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.); h) i fab- bricati adibiti a garage, autorimes- se, depositi auto, ecc; i) i xxxxxx- cati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati; l) i fabbricati indu- striali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altri- menti, non potrebbero essere im- piegati in altro modo; m) i manu- fatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.
Pertanto, se l’immobile del let-
xxxx non rientra nell’elenco su in- dicato (e salvo – lo ripetiamo – regole diverse adottate a livello regionale), l’obbligo di cui al que- sito sussiste.
Cabina elettrica
e sicurezza
Nel seminterrato di una delle tre palazzine che costituiscono il condominio in cui abito, l’Enel ha preteso dal costruttore a suo tem- po (circa 50 anni fa) dei locali per la costruzione della cabina elettri- ca, che fornisce energia anche ad altri fabbricati della zona.
Ritengo che la presenza della cabina Enel nel seminterrato del palazzo non sia conforme alle leg- gi sulla sicurezza nel frattempo emanate. Chiedo lumi.
P.R. – Parma
L’Enel, a quanto ci è dato com- prendere sulla base delle informa- zioni in nostro possesso, ha senz’altro diritto di utilizzare la ca- bina in questione. Altro discorso è la sicurezza, in relazione alla qua- le, se il nostro lettore nutre dei dubbi, non possiamo altro – alla luce della scarne informazioni in nostro possesso – che consigliargli di incaricare un tecnico per le veri- fiche del caso. In ipotesi i timori si dovessero rilevare fondati, allora il lettore potrà senz’altro diffidare l’Enel perché si attivi a scongiurare ogni pericolo. In difetto, potrà adi- re l’autorità giudiziaria.
Abbiamo acquistato villetta indipendente con rogito notarile in data 06 agosto 2012.
ABUSI EDILIZI: RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO E DELL’AGENZIA
A fine agosto, al momento di presentazio- ne al comune del progetto di ristrutturazione interna della casa, siamo stati bloccati perché ci hanno contestato un condono non regola- rizzato esistente sulla casa dal 1995 non sa- nato (condono riguardante l’ampliamento del soggiorno e una porzione della strada di proprietà che accede all’immobile).
Per abbreviare l’iter ci siamo presi carico del condono con tutto ciò che comporta in termini di costi.
Sappiamo che i venditori sono perseguibili penalmente per falsa dichiarazione in atto pubblico.
Ciò che vorremmo sapere è se esistono re- sponsabilità attribuibili alla agenzia immobi- liare e al notaio. Nel caso queste esistessero è possibile chiedere il risarcimento dei danni subiti? E quale può essere la prassi da segui- re?
M.P. – Imola
Inizialmente, fino alla fine degli anni cin- quanta, la posizione della giurisprudenza era orientata nel ritenere non sussistente l’obbli- go del notaio a compiere di sua iniziativa gli accertamenti volti a verificare la libertà del bene immobile di cui gli veniva chiesto il tra- sferimento da un soggetto ad un altro in as- senza di uno specifico incarico ricevuto dalle parti (cfr. Cass. 6 maggio 1933, n. 1608, e
Cass. 24 giugno 1930, n. 2237).
Tale orientamento è stato superato con quello che invece ritiene il notaio attualmen- te obbligato ad eseguire i dovuti accertamen- ti catastali ed ipotecari, anche in assenza di un apposito incarico conferitogli dalle parti interessate alla stipula del rogito. Pertanto, l’attività professionale svolta dal notaio in oc- casione della preparazione e stesura di un at- to di compravendita immobiliare, presuppo- ne la preventiva verifica della libertà e dispo- nibilità giuridica del bene immobile del quale gli viene chiesto il trasferimento da un sog- getto ad un altro, attraverso le risultanze dei registri immobiliari, dovendolo considerare un obbligo ricompreso nel rapporto di pre- stazione d’opera professionale, il cui fine è ravvisabile nell’esigenza di assicurare la se- rietà e certezza dell’atto giuridico per il cui compimento necessita l’intervento pubblici- stico del suddetto professionista.
A tale proposito la Suprema Corte ha affer- mato, con la pronuncia n. 264 del 11.1.2006 che “per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della li- bertà e disponibilità del bene e, più in gene- rale, dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo de- rivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di ac- certamento della volontà delle parti, ma si
estende a quelle attività preparatorie e suc- cessive necessaria perché sia assicurata la se- rietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicura- re il conseguimento dello scopo tipico di es- so e del risultato pratico voluto dalle parti dell’atto”.
Quanto alla responsabilità del mediatore immobiliare, questi – secondo la giurispru- denza – è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con l'ordinaria diligenza l'esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l'acquirente. Si tratta di re- sponsabilità che si affianca a quella del ven- ditore e che può essere fatta valere dall'ac- quirente sia chiedendo al mediatore il risarci- mento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione (Xxxx., sent. n. 6926 dell'8 maggio 2012). Tuttavia – sempre secondo la giurisprudenza - le risultanze delle visure ca- tastali o ipotecarie possono costituire oggetto dell'obbligo di informazione solo se richiama- te in una specifica pattuizione, rientrando dette incombenze in indagini di natura tecni- co-giuridica che esulano dei compiti propri dell'attività di mediazione (Tribunale di Fog- gia, sentenza n. 113 del 31 gennaio 2012).
Concludendo quindi, stando a quanto pre- cisato dalla giurisprudenza, un’eventuale azione di risarcimento per quanto capitato al nostro lettore ha più possibilità di essere ac- colta nei confronti del notaio rogante che dell’agente immobiliare.
GLI ESPERTI RISPONDONO
CONDOMINIO
Gennaio 2015
a cura di XXXXX XXXXXX
Nuovo
Suddivisione delle spese con l’inquilino
Nel condominio in cui abito come inquilino si è rotta la tubazione ester- na che porta l’acqua potabile dal contatore generale ai singoli contato- ri di ogni condomino con una perdi- ta d’acqua di circa mc. 26.000 am- montante ad un costo complessivo di 10.000 euro.
In merito vorrei sapere se le spese, sia della perdita d’acqua che della ri- parazione del tubo, sono a mio cari- co o del proprietario dell’apparta- mento.
E.D. – Verona
Si tratta di un intervento di manu- tenzione da considerarsi ordinaria il cui costo deve essere addebitato all’inquilino compreso l’onere rap- presentato dall’acqua andata in di- spersione che è certamente il più ri- levante ma sarà opportuno verifica- re le regole contrattuali con il fornito- re idrico anche ai fini delle modalità di pagamento.
Amministratore e formazione periodica
In uno stabile di 18 unità immobi- liari, il verbale assembleare adottato con maggioranza qualificata può esonerare l’amministratore esterno (non condomino) dalla formazione periodica? Ed in tema condominiale, l’art.71 bis lett. g) è derogabile?
Xxxxx Xxxxxxxxx – Messina
Gli eventuali oneri per la prescritta formazione periodica sono a carico dell’amministratore, interno od ester- no che sia, per cui non vi sono valide ragioni per esonerarlo da ta le adempimento inteso ad evitare pos- sibili danni di varia natura nello svol- gimento della sua attività di cui sa- rebbero responsabili gli stessi con- domini che hanno concesso tale “sconto”, comunque non accettabile da parte di un professionista. In ogni caso l’articolo in questione è co- munque derogabile.
Infiltrazioni d’acqua
nei seminterrati
Si sono verificate nel condominio infiltrazioni di acqua nei locali interra- ti. Ma non tutti hanno la protezione dal lastrico solare. Ad esempio uno dei locali sottostà ad un giardino. Co- me vanno suddivise le spese di ripa- razione?
Xxxxxxxxx Xxxx – Nuoro
L’imputazione degli oneri per gli interventi di impermeabilizzazione deve essere attribuita al 50% fra i proprietari dei locali interrati e quelli della sovrastante copertura o a cari- co di tutti i condomini se il lastrico solare è di natura comune. Il locale coperto dal giardino non parteciperà alle spese se non lamenta infiltrazio- ni.
Parcheggi negli spazi comuni
Abito in una palazzina di circa 30 appartamenti con box e posti auto ed un enorme spazio antistante l’ingresso pedonale.
Il complesso è formato da 3 palaz- zine in cui, a causa di servitù di pas- saggio che si evince sull’atto di pro- prietà, paghiamo un supercondomi- nio.
I posti auto sono occupati da due macchine (ma il posto ne può conte- nere solo una), creando problemi di
circolazione (facendo sporgere metà della seconda auto fuori della striscia del posto auto privato).
Davanti all’ingresso pedonale ci parcheggiano la sera fino alla matti- na delle macchine di alcuni condo- mini nel piazzale di manovra che da regolamento di condominio dovreb- be essere utilizzato.
Vorrei sapere come posso proce- dere nei confronti dell’ammini- stratore e nei confronti dei condomi- ni.
G. P. – Ancona
L’utilizzo indisciplinato degli spazi esterni che condiziona anche il pas- saggio pedonale può essere segna- lato all’amministratore perché prov- veda alle sollecitazioni necessarie nei confronti di tutti, ma in caso di ri- petuto uso indisciplinato degli spazi comuni sarà l’assemblea a fissare i limiti di tale utilizzo deliberando eventuali turni periodici e stabilendo anche le sanzioni per il gli abusi che si determinano.
Cambio
di destinazione di garages
Un condominio è composto da tre
edifici con sottostanti garages e box con relativa destinazione. Alcuni di questi box sono stati adibiti ad atti- vità con scopo lucrativo, a deposito di materiale infiammabile, ad officina auto con relativo lavaggio.
Si chiede se ciò sia possibile visto che l’art. 41-sexies della Legge 1150/1942, introdotto dalla Legge 765/67 e successive modificazioni, stabilisce che la destinazione per uso automezzi non può essere mutata.
Inoltre, può trovare applicazione l’art. 1122 del codice civile? Vi sono in proposito sentenze o leggi?
R.C. – Battipaglia (SA)
I riferimenti alla citata normativa riguardano la pertinenza parcheg- gio/appartamento ed il cambio di destinazione potrebbe avere influen- za nel caso fosse necessario il Certifi- cato Prevenzione Incendi di compe- tenza del Comando Vigili del Fuoco. Ed il riferimento all’art. 1122 c.c. po- trebbe essere utile una volta dimo- strato opportunamente (relazione di un tecnico specializzato) il pregiudi- zio per la sicurezza dell’edificio.
Utilizzerei il secondo comma dell’articolo stesso che invita a darne notizia all’amministratore che dovrà riferirne in assemblea per le decisio- ni conseguenti.
Riforma
del condominio e deleghe
Si chiede se l’art. 67, disposizioni
per l’attuazione del codice civile e di- sposizioni transitorie (ogni condomi- no può intervenire all’assemblea an- che a mezzo di rappresentante), tro- va applicazione anche in presenza di un “regolamento contrattuale” che impone la delega a soli familiari o condomini, con un limite di 5 dele- ghe a persona.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx – Milano
Ferma restando la possibilità di essere sempre rappresentati in as- semblea come previsto dal citato art. 67, la norma vincolante del re- golamento contrattuale esistente potrebbe restare applicabile se l’obiettivo fosse di riservare la valu- tazione delle varie problematiche a soggetti “vicini” all’ambito condomi- niale. Ma potrebbero sorgere di- scussioni per individuare l’effettivo ruolo di “familiare” dei partecipanti al condominio.
libretto
non disponibile
Dal 15 ottobre è entrato in vigore il nuovo libretto per gli impianti ter- mici e climatizzatori. Ma, avendo fatto regolare manutenzione alla ri- chiesta, del nuovo libretto mi hanno risposto che ancora non è disponi- bile. Nel caso di controllo a cosa si va incontro? L‘obbligo è tassativo? Comunque sia l’annotazione è stata fatta sul vecchio libretto.
F.O. – Genova
Determinante è l’effettuazione della verifica prevista dalla nuova normativa con annotazioni anche se non corrette formalmente da parte del “terzo responsabile” che è l’impresa alla quale è affidata la manutenzione; l’importanza della procedura, la cui effettuazione è stata già una volta rinviata, consiste nella comunicazione dei dati rilevati (efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma) per la realiz- zazione del catasto energetico terri- toriale degli impianti termici.
Suddivisione spese
per il “ponteggio”
Abito in un appartamento al pri- mo piano, di cui sono proprietario, in un palazzo di sette piani. Sopra il settimo piano c’è una pensilina lar- ga un metro che gira intorno a tutto il palazzo anche dove non ci sono i balconi sottostanti.
Poiché si sta procedendo alla ri- strutturazione della facciata e dei balconi aggettanti, vorrei sapere co- me si fa il calcolo per l’esonero del costo del ponteggio, visto che il mio balcone non deve essere manuten- zionato (già ristrutturato prima a mie spese).
Xxxxxxxx Xxxxxxx – Siracusa
La guida più completa e aggiornata su una materia sempre più complessa.
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Necessaria ai condomini
per sapere i loro diritti e
come farli valere.
Indispensabile per gli amministratori
di condominio.
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Se non è disponibile in edicola, chiama il numero 02.21117839
E’ vero che gli oneri per la manu- tenzione di balconi debbono esse- re addebitati ai singoli proprietari di balconi aggettanti, ma l’intero pon-
teggio deve essere comunque inte- ramente utilizzato per gli interventi alla pensilina che è una parte co- mune indipendentemente dalla manutenzione balconi realizzata con lo stesso mezzo, per cui nessu- no sconto può essere effettuato.
Condominio e infiltrazioni dal terrazzo
Nell’appartamento al quarto piano, quello sotto il terrazzo, si è sfondato un pezzo di soffitto nel ripostiglio perché, dice la condo- mina, c’erano infiltrazioni di ac- qua. Xxxxxx presente che in tutto l’appartamento, attaccato al soffit- to, era stato realizzato un impian- to termoacustico abbastanza pe- sante ed una controsoffittatura al- trettanto pesante che dura, però, da oltre venti anni.
Può adesso la condomina che qualche mese prima dell’incidente si era trasferita in altro appartamento, pretendere a spese del condominio, la ripara- zione del tetto del ripostiglio, il ri- pristino dell’impianto termoacu- stico, della controsoffittatura, la rasatura e la scartavetra tura delle pareti del ripostiglio, camera e soggiorno che non hanno a che fare con l’infiltrazione dell’acqua nel ripostiglio (pretese da 23.000 euro)?
A quali spese deve partecipare il condominio?
Xxxxxxxx Xxxxx Reggio Calabria
Occorre innanzitutto verificare se le cause del soffitto distaccato sono da attribuire ad infiltrazioni provenienti dal terrazzo: un tec- xxxx potrà fare tale accertamento a seguito di accurato sopralluo- go per stabilire se i danni lamen- tati sono da considerare condo- miniali, con ripristino di contro- soffitto ed impianto termoacusti- co.
Infiltrazione di umidità
dal sottosuolo
Il piano terra di una palazzina di 4 piani più piano interrato (canti- ne), presenta alcune infiltrazioni di umidità provenienti dal sottosuolo. Interpellato un perito, è stato sug- gerito di operare uno scavo abba- stanza profondo nel perimetro dell’edificio e di impermeabilizzare la parte sottoterra.
Si chiede a chi spetta la spesa: al proprietario o al condominio, atte- so che il costruttore risulta da tem- po fallito?
Xxxxxxxxx Xxxxxx San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI)
Premesso che una specifica peri- zia dovrà accertare le cause dell’umidità e se la parte danneg- giata era stata dichiarata abitabile, l’onere dovrebbe essere in ogni ca- so considerato condominiale in quanto potrebbe determinare con- seguenze anche per le parti comu- ni e per altre unità immobiliari di proprietà privata.
Gennaio 2015 47
ISTAT - COSTO DELLA VITA
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:
A
INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
ncora in leggero rialzo l’inflazione a novembre rispetto allo stesso mese dell’ anno precedente: +
0,2%.
Questi dati, ufficializzati dall’Istat, sono quelli utili per l’aggiornamento dei canoni derivanti da contratti liberi per le abitazioni (non interessano coloro che hanno applicato per i l pagamento delle tasse la cedolare secca) e per l’adeguamento degli affitti commerciali. Come è noto esistono più indici: c’è l’indice Istat che indica il costo della vita per la collettività nazio- nale, ed è quello che viene per lo più comunicato dai mass-media (giornali e televisione); invece, per l’adeguamen- to dei canoni di affitto, l’ indice da prendere in considerazione è il cosid-
detto “indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati”.
Risultato di questa assurda duplica- zione è che spesso si registrano diffe- renze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in considerazione per stabilire l’aumento dei prezzi).
La variazione dell’indice del costo della vita, applicabile ai canoni d’affit- to, registrata a novebre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014), è il seguente:
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA NOVEMBRE 2013 A NOVEMBRE 2014:
+ 0,2% (ridotto al 75%: 0,15%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA NOVEMBRE 2012 A NOVEMBRE 2014:
+ 0,8% (ridotto al 75%: + 0,06%).
Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al 75% e quindi immediatamente utilizzabili).
Mese | variaz. annuale | variaz. biennale |
DICEMBRE 2013 | + 0,45% | + 2,25% |
GENNAIO 2014 | + 0,45% | + 2,1% |
FEBBRAIO 2014 | + 0,37% | + 1,72% |
MARZO 2014 | + 0,225% | + 1,425% |
APRILE 2014 | + 0,375% | + 1,2% |
MAGGIO 2014 | + 0,3% | + 1,2% |
GIUGNO 2014 | + 0,255% | + 1,125% |
LUGLIO 2014 | + 0,075% | + 0,975% |
AGOSTO 2014 | - 0,075% | + 0,75% |
SETTEMBRE 2014 | - 0,075% | + 0,525% |
OTTOBRE 2014 | + 0,075% | + 0,06% |
NOVEMBRE 2014 | + 0,15% | + 0,06% |
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LE LEGGI ILLUSTRATE
Lettere
in redazione
Settore (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
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Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO
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PERIODICO MENSILE
Spedizione in abbonamento postale
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EDITORE
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DATI DEL LETTORE
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via (o Piazza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . .
Cap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( )
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai sensi della Legge 675/96, acconsento al trattamento dei miei dati personali. Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(*) Indicare se: Fisco - Casa - Condominio - Previdenza - Lavoro
LE REGOLE DA SEGUIRE PER FORMULARE IL QUESITO
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Invitiamo i lettori a rispettare, nella formulazione dei quesiti, queste regole:
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E' possibile inviare un solo quesito per volta, rispettando la massima sinteticità e chiarezza espositiva. E’ preferibile evi- tare saluti, ringraziamenti e altre formule di rito o particolari non utili alla comprensione del problema.
Le domande dovranno essere scritte a macchina o in stampatello utilizzando lo spazio tratteggiato. Il lettore dovrà indicare anche il proprio nome, cognome e l'indirizzo com-
pleto. Ai sensi della Legge 675/96 dovrà acconsentire, fir- mando di proprio pugno, al trattamento dei dati personali.
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Se nella domanda il lettore cita articoli apparsi su "Le Leggi Illustrate" è opportuno indicarne in modo completo gli estremi e, possibilmente, allegarne una fotocopia.
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