CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI ICT PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI ICT PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE
Il giorno 7 del mese di Marzo dell’anno 2017 presso la sede dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale in Cagliari, via Roma 223
TRA
La Regione Autonoma della Sardegna, CF: 80002870923, rappresentata dal Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, nato a Oristano il 13 settembre 1959, domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sede dell'Assessorato
E
Federfarma Sardegna - Unione Sindacali e dei titolari di Farmacia - Regione Sardegna, con sede in Xxxxxxxx, xxx Xxxxx 00, rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx,
PREMESSO
• Che la Regione Sardegna ha tra i suoi obiettivi prioritari quello di rendere più semplice e rapida ogni interazione dei cittadini e delle imprese con le pubbliche amministrazioni, attraverso l'impiego delle tecnologie più avanzate per ragioni di efficacia ed efficienza.
• Che l’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e, in particolare, il comma 7 relativo alla istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), disciplina il FSE a livello nazionale. In particolare, il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che esso è istituito dalle Regioni e Province Autonome, oltre che per finalità di cura anche per finalità di studio e ricerca scientifica, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.
• Che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nº 178 del 29 settembre 2015 definisce il “Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico”
• Che il Fascicolo Sanitario Elettronico del Paziente è un insieme di documenti sanitari firmati digitalmente, creati ad ogni accesso dell’Assistito al Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, facilitando il lavoro in rete degli Operatori Sanitari e migliorando la qualità dell’assistenza.
• Che attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, ciascun medico curante, se autorizzato dall’Assistito, può consultare on-line tutti i documenti sanitari relativi, compresi quelli prodotti dai colleghi durante i percorsi di diagnosi e cura, e può in tal modo assistere il paziente avendo a disposizione tutte le informazioni utili, senza che il paziente porti più con sé tutta la documentazione
sanitaria in formato cartaceo, in quanto è possibile consultarla in formato elettronico on line all’interno del FSE.
• Che nell’ambito dei progetti di informatizzazione del Servizio Sanitario Regionale, e in particolare con il progetto “Rete dei Medici di Medicina di Base e Pediatri di Libera Scelta e Fascicolo Sanitario Elettronico (MEDIR)”, la Regione mette a disposizione di ogni cittadino il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
• Che la diffusione del FSE presso la cittadinanza assicurerà indiscutibili vantaggi garantiti dell’accesso diretto e immediato ai propri dati sanitari, e in particolare ai referti.
• Che per le disposizioni normative vigenti in materia di privacy, è posta in capo a ciascun cittadino l’iniziativa e la decisione di aprire o meno il proprio FSE, e che l’apertura dello stesso deve avvenire mediante opportune procedure di identificazione, accreditamento e prestazione del consenso, anch’esse informatizzate e rese disponibili on line nel portale FSE regionale attraverso un semplice percorso di accesso con TS-CNS e spunta di modulistica di consenso.
• Che, al fine di promuovere e facilitare l’apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico, risulta utile e necessario usufruire dell'appoggio di ulteriori soggetti operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale caratterizzati da forte capillarità, presenza e radicamento sul territorio, come le farmacie convenzionate, che garantiscono inoltre il grande valore aggiunto dato da un rapporto fiduciario e privilegiato con il cittadino.
• Che con la Deliberazione della Giunta Regionale nº 53/9 del 22/12/2014 recante “Rinnovo Accordo con la Federfarma Sardegna per la Distribuzione di medicinali del PHT ai sensi dell’art.8, Legge 16.11.2001, n.405 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le farmacie convenzionate” viene inserita la possibilità di “sperimentazione di forme innovative di collaborazione con le Farmacie in attuazione della normativa sui nuovi servizi in farmacia di cui alla L. 69/2009 e alla L.R. 12/2011”.
• Che la Regione Sardegna e Federfarma Sardegna hanno già avuto modo di sperimentare con successo iniziative di collaborazione negli ambiti di cui sopra, con la convenzione nº 30 del 24/12/2014 recante “Convenzione per l’attivazione delle TS-CNS presso le farmacie convenzionate”, a seguito della quale le farmacie aderenti offrono al cittadino la possibilità di attivare la Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (strumento indispensabile per l’accesso e la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico) e di ottenere un certificato di firma digitale.
• Che la suddetta Convenzione aveva carattere sperimentale, che può ritenersi conclusa con successo alla luce dei riscontri ottenuti e che si rende pertanto opportuno e necessario procedere ad un aggiornamento della stessa in un’ottica di regime dei servizi di attivazione delle TS-CNS presso le farmacie convenzionate.
• Che la Regione Sardegna ormai da anni ha pubblicato sui portali web del SSR il servizio di scelta e revoca online accessibile mediante TS-CNS e che, alla luce dei volumi di utilizzo e dei vantaggi ottenibili in termini di qualità dell’interazione tra cittadino e SSR, si ritiene necessario promuovere e valorizzare il servizio stesso.
• Che si individua pertanto nella scelta e revoca del medico un altro servizio cardine erogabile in modalità digitale presso le farmacie convenzionate, in grado di offrire un notevole valore aggiunto ai
cittadini in termini di facilità di accesso al SSR e rapidità di esecuzione di una procedura utile e frequente come il cambio del medico di famiglia.
• Che la Regione Sardegna ha reso disponibile al cittadino il portale web regionale per le prenotazioni sanitarie, attraverso il quale è possibile prenotare direttamente tramite il CUP regionale un’ampia scelta di prestazioni sanitarie su tutto il territorio della Sardegna.
• Che è interesse comune incentivare e promuovere l’utilizzo del canale web per le prenotazioni sanitarie, e che a tal fine si ritiene determinante il contributo delle farmacie in termini di supporto diretto per le prenotazioni e informazione al pubblico sul servizio.
• Che la Regione prevede di attivare in futuro anche la funzionalità di pagamento del ticket online a valle della procedura di prenotazione suddetta e che le farmacie potrebbero fornire un prezioso supporto anche in tale fase, contribuendo in tal modo alla riduzione delle code presso gli uffici ticket e garantendo al cittadino una maggiore comodità nel rapporto col servizio sanitario anche in termini di riduzione della distanza fisica dagli sportelli di pagamento.
• Che Federfarma condivide con la Regione la valenza strategica dei servizi on line offerti al cittadino dal SSR, ed in particolare gli obiettivi connessi all’attivazione delle TS-CNS e rilascio del certificato di firma digitale, alla diffusione, apertura e utilizzo del FSE, alla scelta e revoca online del medico, alla prenotazione delle prestazioni sanitarie e al pagamento del ticket online, e intende pertanto estendere la propria collaborazione offrendo la possibilità di assistere il cittadino nei suddetti ambiti presso le farmacie aderenti all’iniziativa.
• Che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/6 del 22.01.2014 si è stabilito che il Direttore Generale della Sanità agisca in qualità di contitolare del trattamento dei dati personali, limitatamente all'ambito delle funzioni di propria competenza, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse anzidette formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La convenzione nº 30 del 24/12/2014 recante “Convenzione per l’attivazione delle TS-CNS presso le farmacie convenzionate” è dichiarata conclusa e sostituita dalla presente.
Art. 2 Oggetto
Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra la Regione Sardegna e Federfarma Sardegna finalizzata a creare nelle farmacie convenzionate della Regione un punto di accesso, promozione e supporto al cittadino per i servizi online offerti dalla Regione Sardegna.
Obiettivo della convenzione è fare in modo che presso le farmacie aderenti il cittadino possa:
• attivare la propria TS-CNS e la firma digitale;
• aprire il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico;
• accedere al proprio FSE e ritirare/stampare i referti;
• effettuare la scelta e revoca del medico;
• prenotare le prestazioni sanitarie;
• pagare il ticket per le proprie prestazioni prenotate (previa disponibilità della relativa piattaforma informatica regionale per i pagamenti online integrata col sistema nazionale PagoPA);
• ricevere informazioni sui servizi online della Regione Sardegna; il tutto con il supporto di personale adeguatamente formato.
Art. 3 Adesione
L'adesione delle singole farmacie è su base volontaria ed è pertanto facoltativa. Federfarma Sardegna comunicherà alla Regione l’elenco delle farmacie che hanno richiesto e sono autorizzate ad aderire all'iniziativa, avendo cura di aggiornare periodicamente l'elenco con le integrazioni concernenti le nuove adesioni e le eventuali modifiche dei nominativi precedentemente indicati.
Il servizio deve essere integrato e omnicomprensivo, e pertanto le farmacie aderenti devono assicurare l’erogazione di tutti i sottoservizi di cui all’art. 2.
Art. 4 Avvio dei servizi e descrizione delle procedure
Le modalità operative di avvio dei servizi e la definizione dei dettagli esecutivi, tra cui a titolo di esempio non esaustivo si citano l’indicazione dei processi, del setup tecnico, dei ruoli degli operatori e dei requisiti minimi delle postazioni di lavoro, nonché le tematiche relative alla gestione della privacy, alla conservazione della documentazione cartacea prodotta, alle procedure di incasso del ticket per conto del SSR, etc., saranno definite tra le Parti, in funzione delle specifiche esigenze che scaturiranno in fase di avvio dei rispettivi servizi, con il supporto della società in house Sardegna IT.
Art. 5 Impegni delle parti
La Regione, per il tramite della propria società in house Sardegna IT, fornirà il materiale informativo per il cittadino e un servizio di help desk a disposizione degli operatori. Le farmacie dovranno esporre il materiale promozionale in un’area della farmacia ad alta visibilità e, qualora la cosa non crei rallentamenti all’attività ordinaria (p.e. in situazioni di alta affluenza), proporre proattivamente al cittadino i servizi online della Regione. Le farmacie aderenti sono inoltre tenute a comunicare al cittadino e tenere aggiornati i relativi orari
/ giorni di erogazione dei servizi, nonché a esporre chiaramente le tariffe, sia nelle proprie sedi che nei propri siti web.
La Regione, tramite la società in house Sardegna IT, erogherà senza oneri economici per le farmacie una formazione specifica atta a rendere autonomo gli operatori delle farmacie nell’esecuzione dei servizi. A tal fine ciascuna farmacia aderente dovrà indicare almeno un'unità di personale da formare in relazione all’erogazione dei servizi oggetto della Convenzione.
E’ a carico delle farmacie aderenti la disponibilità, predisposizione e mantenimento di una postazione di lavoro adeguata, anche non necessariamente dedicata in esclusiva ai servizi oggetto della Convenzione, con caratteristiche tecnologiche minime che saranno specificate dalla società in house Sardegna IT.
Le farmacie potranno incassare dal cittadino una commissione del valore massimo di 3,00 euro per ciascuna operazione effettuata. La presente convenzione non comporta alcun onere economico per le parti.
Art. 7 Durata e decorrenza
La presente convenzione ha durata biennale e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo diversa volontà delle parti da manifestarsi in forma scritta prima di ciascuna scadenza annuale. In nessun caso, in fase di rinnovo tacito o espresso, potrà essere disposta una modifica delle condizioni di cui all'Art. 6
Art. 8 Gruppo di coordinamento
Per garantire una maggiore collaborazione e comunicazione tra le parti contraenti è costituito un Gruppo di coordinamento composto dal Direttore del Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali o suo delegato, dal Responsabile dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT ovvero un suo delegato e da un referente di Federfarma Sardegna.
Il Gruppo di coordinamento si riunisce presso i locali della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato su richiesta di convocazione di una delle parti.
Art. 9 Compiti del gruppo di coordinamento Nell'ambito del Gruppo di coordinamento le parti collaborano per:
a. monitorare e verificare l'avanzamento dell'iniziativa;
b. affrontare eventuali criticità emerse in corso di realizzazione, concordando le opportune azioni risolutive;
c. verificare la realizzazione del piano di attività e fornire ai soggetti coinvolti indicazioni sullo svolgimento delle attività in rapporto agli obiettivi programmati;
d. facilitare il passaggio di informazioni fra le parti contraenti;
e. fornire ogni altro ulteriore aiuto per la buona riuscita dell'iniziativa, prendendo accordi circa i dettagli necessari per l'attuazione del progetto.
Art. 10 Comunicazione straordinaria
Ciascuna delle parti è tenuta a condividere con l'altra l'intenzione di effettuare eventuali iniziative di comunicazione volte ad informare il cittadino o la collettività in merito al servizio oggetto della presente Convenzione non ricadenti tra quelle già regolamentate dalla Convenzione stessa (p.e. comunicati stampa, interviste, etc.) eccettuate quelle comunicazioni richieste per legge o che rientrino nella ordinaria attività istituzionale. Preliminarmente all'effettuazione di qualsivoglia iniziativa di comunicazione straordinaria, ciascuna parte è tenuta ad acquisire preventivamente il consenso dell'altra.
Art. 11 Riservatezza e sicurezza dei dati
Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente Convenzione, ciascuna parte si obbliga ad effettuarne il trattamento esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti con la convenzione medesima.
Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, si impegnano, in ogni caso, a trattare i dati in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare in relazione all'adozione delle misure di sicurezza ivi previste.
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dalla convenzione e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi. I dati trasmessi saranno utilizzati per le sole oggetto della convenzione e per il tempo strettamente necessario alla durata della stessa. Le Parti si impegnano altresì a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle clausole stabilite contrattualmente occorrenti per assicurare le misure di sicurezza.
Art. 12 Trattamento dei dati
Sarà cura del Direttore Generale della Sanità in qualità di contitolare del trattamento dei dati, così come indicato nella delibera della Giunta Regionale citata in premessa, provvedere alla nomina del titolare della singola farmacia, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati trattati.
Parimenti sarà cura della Certication Authority per il rilascio dei certificati di firma digitale, Aruba PEC S.p.A., provvedere alla nomina del titolare della singola farmacia, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati trattati a tal fine. Tale aspetto sarà coordinato dalla società in house Sardegna IT.
Sarà, invece, cura del titolare della farmacia provvedere agli adempimenti conseguenti alla nomina di "Responsabile esterno del trattamento".
Art. 13 Controversie
In caso di eventuali controversie nell'attuazione della presente convenzione, sarà convocato su richiesta di almeno una delle parti il Gruppo di coordinamento, che esperirà tutte le opportune iniziative per giungere ad una composizione amichevole.
Qualora il Gruppo di coordinamento non riesca a risolvere le controversie, queste saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario del foro di Cagliari.
Per la Regione Autonoma della Sardegna | Per Federfarma Sardegna |
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