DISCIPLINARE DI SELEZIONE QUALITATIVA
Partenariato per l‘innovazione ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 50/2016 “SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI CON FUNZIONI PREDITTIVO/ADATTATIVE PER LA SMART MOBILITY”
DISCIPLINARE DI SELEZIONE QUALITATIVA
CIG 922495842A
Indice dei contenuti
1.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 9
1.2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 9
1.5 REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE 12
1.7 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 13
2 OGGETTO DELL’APPALTO E REQUISITI MINIMI DELLE SOLUZIONI 15
2.2 DISCIPLINA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE 18
3 STRUTTURA DELLA PROCEDURA DI GARA E DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE 19
6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 21
7 REQUISITI DI AMMISSIONE E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 22
7.1.1 CANDIDATI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA 22
7.3 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 24
7.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 25
7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 26
7.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 26
7.3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 27
7.3.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
10 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 29
10.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE 34
10.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 37
10.3 INDICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA 38
12 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI SELEZIONE QUALITATIVA 42
12.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 42
13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 43
14 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE 44
15 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 44
16 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – ANTICORRUZIONE – CODICE DI COMPORTAMENTO 46
17 REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 47
18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 48
Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento:
I. Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
II. Decreto: il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2019 - Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 marzo 2019, n. 67;
III. Smarter Italy: programma, avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), che intende sperimentare nuove soluzioni tecnologiche, accanto a meccanismi di open innovation e appalto di innovazione per i territori;
IV. Piattaforma per il procurement di innovazione (nel seguito anche “piattaforma”): xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, piattaforma individuata alla sezione 10.1 del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, per favorire l’emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione;
V. Fabbisogno Smart: un fabbisogno pubblico di innovazione, selezionato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto, che attraverso un significativo avanzamento tecnologico, indirizza un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e/o il contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e/o genera un rilevante impatto sull’efficienza del funzionamento della Pubblica amministrazione;
VI. Bandi di domanda pubblica intelligente: bando d’appalto individuato all’articolo 2 del Decreto, finalizzato al soddisfacimento di un fabbisogno smart, emanato in conformità al modello, e alla relativa disciplina, degli appalti di innovazione;
VII. Appalto di innovazione: appalto finalizzato alla ricerca e sviluppo o all’acquisto di un prodotto, servizio o processo innovativo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
VIII. Agenzia per l’Italia Digitale1 (nel seguito anche “AgID” o “Agenzia” o “Stazione appaltante”): “centrale di committenza”, di cui all’art. 3 co1 lett. i) del Codice, che può, ai sensi dell’art. 37 co7 lett. a) del Codice, “aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;
IX. Amministrazione Finanziatrice: le Amministrazioni a favore delle quali viene svolta la funzione di committenza da parte di AgID, ossia il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR);
X. Soggetto ospitante: soggetto pubblico disponibile ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate in risposta ai bandi di domanda pubblica intelligente;
XI. Aggiudicatario: l’operatore economico la cui offerta sia collocata in graduatoria in posizione idonea da determinare ad esso l’affidamento dell’esecuzione dell’appalto;
XII. Fornitore: l’aggiudicatario che ha sottoscritto il Contratto di partenariato, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
XIII. Contratto di partenariato: negozio sinallagmatico stipulato tra la Stazione appaltante e il Fornitore ai sensi dell’art. 65 co. 4 del Codice, con il quale quest’ultimo si obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto dell’appalto, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati nel Capitolato Tecnico e nel Contratto, a fronte del corrispettivo indicato in offerta;
XIV. Sistema: piattaforma telematica di negoziazione (e-procurement) nella disponibilità di AgID, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al
D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il Sistema è raggiungibile all’indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura.
La presente procedura di gara, già oggetto di Avviso di preinformazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2020/S 087-208397, è bandita in attuazione del programma Smarter Italy2, tematica Smart Mobility.
1 Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica.
2 Smarter Italy opererà inizialmente su tre direttrici: la mobilità intelligente (Smart mobility), il patrimonio culturale (Cultural heritage) ed il benessere e la salute dei cittadini (Wellbeing), per estendere progressivamente i processi di digitalizzazione all’ambiente, alle infrastrutture e alla formazione.
A seguito della pubblicazione dell’Avviso di preinformazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2020/S 087-208397, è stata condotta una Consultazione preliminare di mercato, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 40 della direttiva 2014/24/UE, così come recepito dall'art. 66 del D.lgs. 50/2016.
Alla consultazione hanno preso parte imprese, start-up, università, centri di ricerca pubblici e privati, etc. Per favorire il networking e creare il team giusto per comporre la soluzione ideale, alla pagina Facciamo squadra! sono raccolti i riferimenti dei soggetti iscritti alla consultazione e disposti a far parte del processo di Open Innovation.
Gli atti della consultazione sono consultabili alla pagina dedicata della piattaforma, raggiungibile collegandosi al sito web: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/ sezione Smarter Italy – Smart Mobility & Logistics.
La corrente gara, con riferimento ai fabbisogni (“Sfide”) presentati durante la consultazione, riguarda unicamente la sfida n. 1: “SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI CON FUNZIONI
PREDITTIVO/ADATTATIVE PER LA SMART MOBILITY” 3 , ma è auspicabile che nell’ideazione delle soluzioni offerte si tengano presenti anche le casistiche afferenti le altre “Sfide” affinché possano includere componenti e funzionalità in grado di governare e programmare le risposte ai fabbisogni con esse prospettati.
Ad esito della consultazione, poiché non si è riscontrata l'esistenza sul mercato di soluzioni commerciali, adeguate al pieno soddisfacimento delle esigenze prospettate, si è deciso di dare avvio alla presente procedura di appalto di innovazione.
Più precisamente, dalla consultazione di mercato e dalle attività di studio finalizzate a realizzare un approfondimento sullo stato dell’arte di tali tipologie di Soluzioni, è emerso che:
• non solo le Città coinvolte nel Programma hanno confermato il proprio interesse nei confronti del percorso di ricerca di soluzioni innovative atte a soddisfare il fabbisogno prospettato, ma numerosi altri Comuni e, più in generale, Amministrazioni Pubbliche hanno richiesto di partecipare alla sperimentazione e di poter beneficiare dei risultati della stessa. Ciò conferma che l’oggetto della Sfida n.1 cattura un Fabbisogno Smart comune, fabbisogno di innovazione che in molti casi era già oggetto di attenzione e al centro di progettualità di varie Amministrazioni Pubbliche. Diverse Città tra quelle che hanno preso parte alla consultazione hanno, ad esempio,
3 Gli altri fabbisogni presentati nell’ambito della Consultazione sono stati:
− soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità delle merci;
− soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità delle persone in zone a bassa utenza e/o distanti dai nuclei cittadini principali;
− soluzioni innovative per miglioramento della mobilità nei centri storici e nei borghi.
già avviato, in modo, autonomo sperimentazioni su piattaforme di Smart Mobility, confermando tuttavia grande interesse nei confronti dello sviluppo di modelli predittivi e simulativi utili sia per la gestione degli eventi occasionali, sia per la pianificazione a medio e lungo termine, dimostrando che l’offerta di mercato non soddisfa pienamente la loro esigenza. Inoltre, le città di dimensioni inferiori e che dispongono di un’infrastruttura ad esse dimensionata, non hanno destato l’interesse degli sviluppatori rimanendo la loro domanda disattesa anche in termini di aspettative future;
• tutti gli enti di ricerca intervenuti alla consultazione hanno sostanzialmente confermato e testimoniato, direttamente o indirettamente, la dinamicità e il fermento del mondo della Ricerca nel contesto delle tematiche afferenti la Smart Mobility, dando prova delle prospettive di innovazione delle soluzioni attualmente disponibili;
• le esperienze e i prodotti presentati durante la consultazione dagli operatori di mercato hanno evidenziato l’esistenza di Soluzioni aventi un buon livello di maturità, tuttavia appare anche evidente che il mercato dell’offerta della Smart Mobility sia ancora da considerarsi in fase embrionale. Ci sono diversi ostacoli da superare per far sì che le Soluzioni di Smart Mobility possano essere considerate sufficientemente mature per un’adozione diffusa su scala nazionale: è infatti evidente che alcune tecnologie abilitanti siano ancora “emergenti” (es. 5G, fog/edge computing, blockchain, Intelligenza artificiale, etc.), pertanto anche le soluzioni attualmente disponibili dovranno confrontarsi con quello che potrebbe essere descritto come un “salto generazionale a livello tecnologico” che va necessariamente effettuato;
• durante lo studio dello stato dell’arte si è constatato che per il mercato delle Smart City, di cui la Smart Mobility è un pilastro fondamentale, si prevede un’importante espansione nel prossimo decennio. Si prevede infatti che la dimensione del mercato globale delle piattaforme di Smart city crescerà da 138,7 miliardi di dollari nel 2020 a 236,0 miliardi di dollari entro il 2025 e che gli investimenti in infrastrutture avanzate per il corretto funzionamento dei servizi di Smart city saranno di 30-40 trilioni di dollari nei prossimi 20 anni. Queste previsioni sono compatibili con l’idea che lo stesso mercato ha in merito al grado di maturità delle tecnologie utili alla “piena realizzazione” della Smart Mobility. La previsione è che gran parte di tali tecnologie acquisiranno una maturità di mercato tra i 2 e i 10 anni;
• durante lo studio dello stato dell’arte si è verificata l’esistenza di numerosi progetti europei sul tema della Smart Mobility, diversi dei quali specificatamente orientati alla realizzazione di piattaforme software abilitanti. Tali progetti, che vedono il coinvolgimento di prestigiose università e centri di ricerca europei, rappresentano una ulteriore evidenza della quantità di attività di ricerca ancora in corso in questo settore;
Inoltre, sono emerse ulteriori criticità, che rappresentano ostacoli all’adozione delle piattaforme ad oggi sviluppate, che riguardano:
• la proliferazione di una miriade di soluzioni di Smart mobility tra loro non interoperabili. Questo scenario porta non solo ad una estrema frammentazione del mercato, ma anche alla difficoltà di limitare fortemente gli avanzamenti di conoscenza ottenibili aggregando la totalità dei dati raccolti dalle singole soluzioni;
• la sostenibilità economica di soluzioni che, oltre ai costi relativi delle piattaforme software, devono considerare anche quelli associati ai sensori, agli attuatori, nonché quelli relativi alla loro connettività e ai dispositivi e moduli utili al loro funzionamento. Tale criticità ha impatti negativi prevalentemente sulle piccole città e i borghi che spesso non riescono a sostenere le spese per l’adozione e gestione delle soluzioni di Smart mobility;
• problematiche di interoperabilità che affliggono le diverse fasi del ciclo di vita dei dati, delle informazioni e della conoscenza. Ad esempio esistono spesso problemi di interoperabilità tra le piattaforme di Smart city e i sistemi legacy ITS (Intelligent Transportation System) già in uso presso le Amministrazioni locali;
• il rischio di lock-in in cui possono incorrere singole amministrazioni nei confronti dei fornitori, soprattutto a fronte di Xxxxxxxxx non basate su tecnologie aperte e/o non progettate con approcci finalizzati a favorire il disaccoppiamento tra le varie componenti architetturali (es. approccio API- first);
• aspetti cyber security, di privacy e di accountability, che impattano sulle tecnologie, sui dati e sugli algoritmi su cui si basano le Soluzioni di Smart mobility.
È, poi, pacifico come la pandemia abbia alterato i fattori che concorrono a determinare il paradigma della mobilità4; la drastica riduzione complessiva degli spostamenti delle persone ha inciso principalmente su quelli di lunga distanza a beneficio della mobilità di prossimità. Per contro la componente industriale non solo si è mantenuta pressoché costante, ma ha visto accresciuta quella dell’ultimo miglio.
Il Trasporto Pubblico Locale si è poi dovuto adeguare alle misure del distanziamento sociale, riprogrammando linee, risorse, servizio a fronte di un calo dell’utenza dovuta, non solo ai provvedimenti del Governo e degli Enti Locali che hanno inciso sulla domanda, ma anche della scelta che molti hanno operato preferendo il mezzo privato a quello pubblico per evitare occasioni di contagio.
In che modo questi cambiamenti si stabilizzeranno nel tempo è un elemento di estrema incertezza ed appare evidente come le soluzioni che il mercato aveva sviluppato nel periodo pre-pandemico non rappresentino una risposta adeguata alle esigenze della “nuova normalità”.
Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, appare evidente la necessità di intraprendere un percorso di ricerca e sviluppo in grado di dare riscontro, con metodo scientifico, dell’appropriatezza,
4 La mobilità degli italiani al tempo del COVID-19, ISFORT
efficacia ed efficienza delle soluzioni che verranno proposte e, in ragione di ciò, si è deciso di dare avvio alla presente procedura di appalto di innovazione nella forma del Partenariato per l‘innovazione ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 50/2016, anche al fine di valorizzare e mettere a sistema gli ingenti investimenti effettuati dall’Unione Europea nell’ultimo decennio.
1.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice è l’Agenzia per l’Italia Digitale, con sede in Roma alla Via Xxxxx 21, che opera quale “centrale di committenza”, a favore delle Amministrazioni Finanziatrici secondo quanto disposto dall’art. 19 D.L. 179/2012, nonché secondo quanto indicato dall’art. 3 co1 lett. d) dell’Accordo di collaborazione per l’attuazione “dei bandi di domanda pubblica intelligente” tra MiSE e AgID, a cui hanno aderito il MUR e il Dipartimento per la trasformazione digitale della PCM.
1.2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Con Determina n. 251 del 02 giugno 2020, del Direttore Generale di AgID, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, il xxxx. Xxxxxxxxx de Xxxxxxx, funzionario in servizio presso l’Agenzia.
La presente procedura si svolgerà attraverso il Sistema indicato al punto sub. XIV della sezione Definizioni di questo Disciplinare. In particolare, mediante il Sistema verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione e valutazione delle domande di partecipazione, presentazione e valutazione delle offerte, aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare.
AgID si avvarrà di tale Sistema in modalità Application Service Provider (nel seguito ASP).
Ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabilela previa registrazione al Xxxxxxx.Xx Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip
S.p.A. ed in uso ad AgID in modalità ASP, conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei
suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, AgID ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione della Domanda di partecipazione, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire ad AgID tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla procedura, pena l’esclusione dalla stessa.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano AgID, il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile AgID e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è AgID, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema.
Il Gestore del Sistema è il soggetto, aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita, incaricato da Consip della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento e dei servizi di supporto delle attività relative al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili e al relativo contratto che ne disciplina l’attività. Il Gestore del Sistema, tra l’altro, garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (incluso il Regolamento UE 2016/679). Nell’ambito di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo, archivia sul Sistema i documenti prodotti e scambiati dagli Utenti nel Sistema, cura, gestisce e archivia le Registrazioni di Sistema. La responsabilità del Gestore del Sistema è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili all’attività da questo svolta e dal relativo contratto stipulato con Consip.
La Domanda di partecipazione per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.5 REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare Domanda di partecipazione tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione della Domanda di partecipazione e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della Domanda di partecipazione, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 5), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole, tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2) tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di selezione qualitativa;
2.1. Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
2.2. Allegato 2 – Modello di DGUE
2.3. Allegato 3 – Avvalimento -Dichiarazioni impresa ausiliaria;
2.4. Allegato 4 – Patto di integrità
2.5. Allegato 5 - Regole Sistema eproc. di Consip
La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti xxx.xxxx.xxx.xx/ e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. La Stazione appaltante si riserva di rendere disponibile, sugli stessi siti, la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
1.7 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza e asimmetrie informative, è fatto divieto ai partecipanti alla presente gara di dialogare con i Soggetti ospitanti e con le Amministrazioni Finanziatrici.
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti alla sola Stazione appaltante, esclusivamente per il tramite dell’apposita funzionalità presente sul Sistema e previa registrazione allo stesso.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
Si ribadisce che non sono ammesse richieste telefoniche di chiarimento o comunque attraverso strumenti diversi da quelli resi disponibili tramite il Sistema.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante pubblicazione sui siti xxx.xxxx.xxx.xx/ e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs .n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la sottoscrizione della Domanda di partecipazione elegge domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione della Domanda di partecipazione. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, AgID invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione Domanda di partecipazione elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’ausiliato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2 OGGETTO DELL’APPALTO E REQUISITI MINIMI DELLE SOLUZIONI
La presente procedura di gara, perseguendo un approccio policy coherence e la creazione dei presupposti per centrare i 12 SDGs dell’Agenda 2030 dell’ONU impattati dalla mobilità4, ha ad oggetto l’affidamento di un servizio di ricerca e innovazione per lo sviluppo, nonché l’acquisto e la messa in esercizio di una piattaforma nazionale per la Smart Mobility, ovvero un’infrastruttura digitale composta da una componente di livello nazionale e da componenti di livello locale che collaborano tra loro realizzando:
• strumenti di simulazione in grado di fornire supporto per la pianificazione di interventi atti a preservare e migliorare aspetti quantitativi e qualitativi della mobilità urbana e per la programmazione e gestione del trasporto integrato. Gli strumenti dovranno comprendere, tra l’altro, specifiche funzionalità che forniscano alla Pubblica Amministrazione indicazioni su come adattare il modello organizzativo interno in ragione degli scenari di mobilità prospettati dalla piattaforma;
• strumenti near-real-time per il monitoraggio dinamico predittivo-adattativo della mobilità urbana e degli elementi infrastrutturali ad essa collegati (es. posteggi, parcheggi cittadini, parcheggi riservati - disabili, carico e scarico merci - piste ciclabili, colonnine ricarica elettrica, segnaletica intelligente, ecc.);
• una base di conoscenza costantemente alimentata dalle componenti della piattaforma e progettata per favorire il miglioramento continuo, in termini di efficacia ed efficienza, degli strumenti di simulazione e near-real-time di cui ai punti precedenti, nonché la loro adozione in scenari operativi non dotati di capillari reti di sensori e di infrastrutture ITS;
• un marketplace per i servizi della mobilità integrata che permetta la razionalizzazione e l’efficientamento degli stessi, incentivi gli investimenti dei privati, mitighi il rischio dello spiazzamento del loro investimento causato dalla spesa pubblica nel settore, permetta al cittadino di fruire di un servizio appropriato. Lo strumento, per realizzare gli obiettivi, attingerà alla base di conoscenza per offrire funzionalità agli operatori di mercato. Il marketplace dovrà basarsi su un modello di business che permetta la sua sostenibilità economica.
Fermo restando l’assunto che individua gli attori della Pubblica Amministrazione coinvolti nella pianificazione e nella gestione della mobilità urbana quali utenti principali della piattaforma, la stessa
dovrà essere progettata e realizzata considerando un insieme di fruitori del sistema che includa imprese, cittadini, mondo della ricerca scientifica. In tal senso gli operatori dovranno indicare le funzionalità previste per le categorie di utenza proposte e garantire a ciascuna di esse una user experience personalizzata.
La piattaforma dovrà in ogni caso:
• essere ideata avendo presente quanto declinato nella rappresentazione del modello Smart Landscape fatta nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019/2021 e costituire un presupposto per la successiva realizzazione della Smart Landscape Platform;
• essere sviluppate coerentemente con le regole definite nelle “Linee Guida sull’interoperabilità tecnica”, nella versione che sarà specificata nella documentazione che verrà inoltrata agli operatori invitati alla fase di offerta, e in ogni caso utilizzando tecnologie e standard aperti nonché adottando metodologie di progettazione e sviluppo come ad esempio security-by-design, api-first, ecc.;
• garantire la propria utilità ed usabilità al variare del contesto urbano ed organizzativo di riferimento nonché standard minimi di efficacia ed efficienza. In tal senso la piattaforma dovrà prevedere strumenti e funzionalità di base per tutte le città, a cui potranno affiancarsene altre ideate per affrontare problematiche comuni a specifici contesti o condizionate dalla presenza di preesistenti infrastrutture tecnologiche. In ogni caso l’efficacia ed efficienza della piattaforma non potrà essere vincolata all’installazione di nuove infrastrutture, che potranno essere considerate solo come un’opzione per il miglioramento delle prestazioni garantite;
• essere integrabili con le soluzioni ITS già dispiegate dai Soggetti ospitanti l’esecuzione;
• avere un’architettura modulare e garantire che eventuali componenti proprietarie siano disaccoppiabili da tutto ciò che verrà realizzato nell’ambito dell’appalto di innovazione. A tal fine gli operatori dovranno previamente individuare ed indicare ogni singola componente hardware e software della piattaforma che sia oggetto di un preesistente diritto di proprietà intellettuale. Gli operatori dovranno inoltre dimostrare in che modo tali componenti siano disaccoppiabili (es. utilizzo di protocolli e di formati di comunicazione standard) e potenzialmente sostituibili con analoghe componenti di terze parti.
La descrizione della Soluzione dovrà comprendere, tra l’altro:
• gli elementi qualificanti la Soluzione stessa e i principi tecnico-scientifici o le evidenze sulle quali la Soluzione si basa;
• le motivazioni sulle quali si basa l’aspettativa che la Soluzione sia adeguata al soddisfacimento della sfida posta, e che possa raggiungere elevati benefici, in termini di benessere sociale e di efficienza nell’uso delle risorse;
• la descrizione delle modalità con cui si intenderà stimare e possibilmente misurare, in modo sistematico e controllato, l’impatto della Soluzione in relazione agli obiettivi della sfida.
Le caratteristiche dell’oggetto dell’acquisto e il presupposto della previa indeterminabilità delle componenti della soluzione che verrà adottata sanciscono l’impossibilità di una suddivisione in lotti che non comporti elevati rischi di disorganicità degli elementi che con essi si dovessero acquisire e, ancor più, l’impossibilità di determinarne i singoli oggetti.
La Stazione appaltante ritiene, però, di aver adeguatamente soddisfatto la teleologia dell’art. 51 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici, modulando i requisiti di partecipazione in modo da non creare ostacoli alla partecipazione di PMI e Startup.
Sono luoghi dell’esecuzione le seguenti città:
Bari |
Cagliari |
Catania |
Genova |
L'Aquila |
Matera |
Milano |
Modena |
Prato |
Roma Capitale |
Torino |
Alghero |
Bardonecchia |
Campobasso |
Carbonia |
Cetraro |
Concorezzo |
Ginosa |
Grottammare |
Otranto |
Pantelleria |
Pietrelcina |
Sestri Levante |
Durante la “Fase 1 Ricerca e Sviluppo” e la “Fase 2 Test” l’esecuzione dell’appalto verrà espletata nel contesto operativo delle città summenzionate che saranno progressivamente interessate da tale attività secondo le modalità che verranno comunicate nella lettera d’invito e nella documentazione ad essa allegata. In particolare l’esecuzione della “Fase 2 Test” verrà espletata coinvolgendo un campione rappresentativo delle città sopra indicate.
L’esecuzione dell’appalto durante la “Fase 3 Messa in esercizio” verrà espletata nel contesto operativo di tutte le città summenzionate che entro il termine della lettera d’invito avranno confermato il proprio interesse all’utilizzo delle soluzioni ricercate.
L’esclusione di alcune di esse dal novero dei contesti operativi all’interno dei quali è attualmente prevista l’esecuzione delle fasi sopra indicate, potrà essere deciso ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante; la composizione di tale cluster verrà quindi confermata con la lettera di invito e la documentazione ad essa allegata.
2.2 DISCIPLINA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
Stante quanto disposto dall’art. 69 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale, le soluzioni software innovative frutto dell’esecuzione di questo appalto dovranno essere sviluppate in formato open source.
Le componenti hardware utilizzate durante l’esecuzione dell’appalto e necessarie per il mantenimento in esercizio della soluzione sviluppata diventano di proprietà della Stazione appaltante e/o delle città ospitanti; i diritti di proprietà intellettuale/industriale sulle componenti hardware sviluppate durante l’appalto spettano interamente all’affidatario che, in ragione di ciò, praticherà uno sconto non inferiore al 10% rispetto al prezzo di mercato, alle Pubbliche Amministrazioni italiane che dovessero acquistare tale componentistica al fine di ottimizzare l’utilizzo della soluzione sviluppata con il presente appalto.
La base di conoscenza creata durante l’appalto è di proprietà della Stazione appaltante che la renderà disponibile in formato open data, fatto salvo quanto disposto dalla legge in relazione alla natura dei dati trattati.
I diritti di Proprietà Intellettuale/industriale preesistenti relativi a conoscenze e parti di soluzione utilizzate o fornite ai fini del presente appalto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari); l’uso, ai fini dell’esecuzione dell’appalto, delle parti di soluzione che essi hanno ad oggetto è comunque garantito dall’affidatario fino al termine della Fase 3 ed è remunerato dal prezzo di offerta aggiudicato.
Al fine di identificare le conoscenze pre-esistenti di cui sopra, l’affidatario fornirà alla Stazione appaltante le informazioni necessarie, in forma scritta.
3 STRUTTURA DELLA PROCEDURA DI GARA E DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE
Al fine di fornire fin da subito adeguati elementi di valutazione relativi alla procedura di gara e alle fasi di esecuzione del Contratto di Partenariato per l’innovazione, si descrive quanto segue, premettendo che informazioni dettagliate relative a questi aspetti, così come alle specifiche tecniche e a tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, verranno rese note con la lettera di invito ed i suoi allegati:
1. Selezione qualitativa: Ai sensi dell’art. 65 co. 3 del Codice qualsiasi operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti da questo Disciplinare, può presentare Domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto. Verrà, quindi, condotta, da apposito Seggio di gara nominato dalla Stazione appaltante, una selezione unicamente basata sull’accertamento del possesso di tali requisiti in quanto, questa fase, non prevede un numero massimo di partecipanti selezionabili;
2. Presentazione delle offerte: Ai sensi dell’art. 65 co. 4 del Codice, verranno invitati a presentare la propria offerta iniziale, tecnica ed economica, gli operatori economici selezionati secondo il criterio sopra espresso.
• L’offerta tecnica iniziale avrà ad oggetto la progettazione funzionale della soluzione innovativa ideata. Essa verrà valutata da apposita Commissione nominata dalla Stazione appaltante e, fermo restando soglie di minimo punteggio relative alle singole voci oggetto di valutazione, sarà oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 65 co. 6 del Codice. Ai sensi dell’art. 65 co. 8 del Codice, La Stazione appaltante si riserva di definire, nella lettera di invito, un numero massimo di offerte negoziabili in ragione del punteggio raggiunto.
• A seguito della negoziazione di cui al punto precedente dovrà essere presentata una nuova offerta tecnica che includerà la progettazione funzionale che recepirà gli elementi negoziati e che, con tale
riformulazione rappresenterà offerta finale per gli aspetti da essa definiti. Essa dovrà essere integrata da una progettazione architetturale. Entrambe le progettazioni saranno oggetto di valutazione ad opera della Commissione di gara. La sola progettazione architetturale, secondo un processo analogo a quello indicato al punto precedente, sarà oggetto di negoziazione. Anche in tale fase, ai sensi dell’art. 65 co. 8 del Codice, la Stazione appaltante si riserva di definire, nella lettera di invito, un numero massimo di offerte negoziabili in ragione del punteggio raggiunto.
• Al termine di questa seconda fase di negoziazione, gli operatori presenteranno una nuova offerta tecnica relativa alla sola progettazione architetturale che accoglierà gli aspetti negoziati e che in tale stesura completerà l’offerta finale non potendo più essere oggetto di negoziazione. Tale progettazione sarà valutata ad opera della Commissione. Unitamente a tale offerta tecnica verrà presentata un’offerta economica finale che potrà discostarsi da quella iniziale nei limiti che verranno indicati nella lettera d’invito e nei documenti ad essa allegati; l’offerta economica iniziale non verrà valutata ma adempierà esclusivamente alla funzione suddetta.
3. Aggiudicazione e stipula: A seguito della valutazione delle offerte tecniche, nella loro stesura finale, si procederà a quella dell’offerta economica finale. In base ai coefficienti assegnati agli elementi qualitativi e quantitativi, sarà determinato, per ogni offerta, un dato numerico finale e verrà redatta una graduatoria in base alla quale sarà formulata la proposta di aggiudicazione. La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione nei confronti degli operatori economici che avranno presentato le tre migliori offerte e con essi alla stipula del Contratto di Partenariato per l’innovazione.
4. Esecuzione del Contratto di Partenariato per l’innovazione: Ai sensi dell’art. 65 co. 5 del Codice, il Partenariato istituito al termine della procedura di gara, sarà esecutato in fasi che corrisponderanno a quelle del processo di ricerca e innovazione, rectius ricerca e sviluppo. Al termine di ciascuna fase:
• dovranno essere raggiunti gli obiettivi stabiliti e a seguito di ciò verrà corrisposta la rata corrispondente;
• il numero dei soggetti esecutori potrà essere progressivamente ridotto secondo le modalità che verranno disciplinate nella lettera di invito e nei suoi allegati.
Alle fasi di ricerca e sviluppo farà seguito quella di messa in esercizio, che verrà esecutata da un unico affidatario; la Stazione appaltante si riserva, comunque, il diritto di condurre anche questa fase con un numero maggiore di operatori economici.
Il processo di ricerca e innovazione avrà una durata complessiva non superiore a 24 mesi; la fase di messa in esercizio durerà ulteriori 24 mesi.
Il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 7.000.000 I.V.A. esclusa, ed è così suddiviso per fase:
Fase del partenariato | Valore della fase |
Fase 1 Ricerca e Sviluppo | € 2.520.000 IVA esclusa |
Fase 2 Test | € 2.240.000 IVA esclusa |
Fase 3 Messa in esercizio | € 2.240.000 IVA esclusa |
Per un singolo servizio di ricerca, sviluppo e messa in esercizio l’importo a base di gara è pari ad €
4.200.000 I.V.A. esclusa, ed è così suddiviso per fase:
Fase del partenariato | Base di gara per singola fase |
Fase 1 Ricerca e Sviluppo | € 840.000 IVA esclusa |
Fase 2 Test | € 1.120.000 IVA esclusa |
Fase 3 Messa in esercizio | € 2.240.000 IVA esclusa |
Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono valutati essere pari a € 0,00 ritenendo che il servizio possa essere eseguibile da remoto e consista in un’attività meramente intellettuale.
Gli offerenti avranno cura di indicare eventuali parti del servizio per le quali si renda necessario eseguire la prestazione presso i luoghi di lavoro della Stazione appaltante o degli Enti locali utenti della soluzione e che comportino attività che richiedano la predisposizione del DUVRI; il valore dei costi per la sicurezza da interferenze ad esse correlate sarà successivamente determinato e non potrà essere ridotto in ragione dello sconto offerto in gara.
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice secondo la seguente ripartizione:
- punteggio tecnico massimo di 90 punti;
- punteggio economico massimo di 10 punti.
7 REQUISITI DI AMMISSIONE E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE
Per la partecipazione alla presente gara ciascun partecipante dovrà verificare il possesso dei requisiti di seguito elencati e l’insussistenza delle clausole di esclusione.
Possono presentare Domanda di partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici, di cui all’art. 45 del Codice, che siano in possesso dei requisiti nel seguito previsti.
7.1.1 CANDIDATI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare Domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Nota: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, a dipendenti della Stazione appaltante.
Nel DGUE, e nella Domanda di partecipazione per quanto non previsto nel DGUE, devono essere rese, altresì, tutte le dichiarazioni relative alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In merito si precisa che:
• tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni
conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante;
• le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’ANAC. Si precisa che gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.
La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di cd self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
7.3 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Domande di partecipazione prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
L’art. 65, comma 4 del Codice prevede che possano presentare offerta solo gli operatori invitati a seguito della selezione qualitativa.
Il criterio principale per addivenire a tale selezione è stabilito dallo stesso Legislatore che, al co. 9 dello stesso articolo 65, dispone che “…omissis … le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative… omissis…”.
Si è, quindi, ritenuto opportuno prevedere un requisito speciale attinente il fatturato specifico dei due settori di attività oggetto dell’appalto in modo da dimostrare la maturata esperienza nell’attuazione di servizi attinenti ad essi; allo stesso modo si è ritenuto di limitare il valore monetario di riferimento del
requisito richiesto alla misura della base d’asta della Fase 1 dell’esecuzione affinché esso non costituisse un ostacolo alla partecipazione da parte di PMI e micro imprese.
Al contempo, al fine di dimostrare la capacità dei concorrenti nel settore della ricerca e sviluppo e nella messa a punto di soluzioni innovative, si è ritenuto congruo mutuare quanto il Legislatore esige perché, ai sensi dell’art. 20 del DL 179/2012 e dell’art. 4 del DL 3/2015, una Startup innovativa o una PMI innovativa possa iscriversi all’apposito registro, rendendo i requisiti richiesti parzialmente cumulativi in luogo di alternativi a maggior certezza della reale innovatività dell’attività condotta dall’operatore e per stimolare la creazione della rete dell’innovazione; al contempo, si è ritenuto di stabilire una ponderata proporzione tra il valore percentuale delle spese in ricerca e sviluppo e le dimensioni aziendali valutate in ragione del fatturato aziendale, in modo da non penalizzare gli operatori aventi flussi economico/finanziari superiori.
Individuando tali requisiti si sono seguite le indicazioni fornite dalla Commissione europea, con la Comunicazione “Orientamenti in materia di appalti per l'innovazione” C (2021) 4320 , che in materia di Partenariati per l’innovazione sollecita le stazioni appaltanti affinché vengano utilizzati "Criteri per la selezione dei partner dotati delle migliori capacità per condurre attività di ricerca e sviluppo, nonché per realizzare su scala reale le soluzioni innovative".
Ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa.
Trova, quindi, applicazione il comma 4 dell’art. 86 del Codice che prevede: “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.
7.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
1. Fatturato specifico per servizi di ricerca e sviluppo, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti, approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore a € 420.000 IVA esclusa.
2. Fatturato specifico per servizi di sviluppo di piattaforme digitali, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti, approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore a € 420.000 IVA esclusa.
3. Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa ad esso, nel caso in cui il fatturato relativo allo stesso anno sia pari o inferiore a € 50.000.000; per fatturati superiori la percentuale P necessaria sarà data dalla formula P= (50.000.000:F) x 3 dove F= valore del fatturato. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questa procedura, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.
7.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il soggetto offerente dovrà alternativamente possedere i seguenti requisiti:
1. impiego, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
2. essere titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
7.3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.3.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al punto 7.3.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
7.3.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.3.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
***
Nota bene. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi precedenti. I documenti atti alla dimostrazione dei requisiti richiesti devono essere trasmessi dagli Operatori Economici mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e xx.xx. ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, ai sensi dell’art. 105 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; nel caso di subappalto con indicazione dell’impresa subappaltatrice anche il PASSOE di quest’ultima.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della Domanda di partecipazione.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
È consentito il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dal disposto vigente dell’art. 105 del Codice. Il concorrente indicherà all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
10 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati ad AgID, secondo quanto stabilito dal presente Disciplinare, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema o tramite AVCpass, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
La Domanda di partecipazione e l’ulteriore documentazione a corredo dovrà essere fatta pervenire dal concorrente ad AgID, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto
IV.2.2) del Bando di gara, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio della Domanda di partecipazione e contenente il codice identificativo della suddetta domanda e i riferimenti del suo contenuto.
***
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle domande di partecipazione, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato la Domanda di partecipazione di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.
***
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione della Domanda di partecipazione e dell’ulteriore documentazione sotto indicata dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare:
1. Domanda di partecipazione alla gara;
2. documento di gara unico europeo (DGUE); ove necessario:
3. documentazione relativa all’avvalimento;
4. procura;
5. documenti per il caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo con continuità aziendale;
6. atti relativi al RTI o Consorzio.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che non siano già in formato .pdf, ad eccezione di quelli firmati digitalmente, devono essere convertiti in tale formato.
L’invio della Domanda di partecipazione avviene esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio delle attività effettuate, fermo restando che l’invio della Domanda di partecipazione deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in Domanda di partecipazione.
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: è in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione della Domanda di partecipazione.
L’invio della Domanda di partecipazione, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.
Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza della Domanda di partecipazione e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità della Domanda di partecipazione.
La presentazione della Domanda di partecipazione e della ulteriore documentazione mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di AgID. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la Domanda di partecipazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera AgID e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. AgID si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- entro il termine di presentazione della Domanda di partecipazione, quanto presentato potrà essere ritirato;
- una Domanda di partecipazione ritirata sarà come non presentata;
- il Sistema non accetta:
- Domande di partecipazione presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione;
- domande carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante della Domanda di partecipazione, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto in precedenza.
I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione della Domanda di partecipazione, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i files che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della Domanda di partecipazione.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione della Domanda di partecipazione indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione della Domanda di partecipazione.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui XxXX lo riterrà opportuno, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente al momento di presentazione della Domanda di partecipazione. A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema nell’apposita sezione denominata “Domanda di partecipazione” la dichiarazione conforme al modello allegato.
La Domanda di partecipazione dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:
i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016.
La Domanda di partecipazione contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:
- l’accettazione del Patto di integrità allegato al presente Disciplinare e l’impegno a sottoscriverlo in sede di stipula;
- in caso di RTI e Xxxxxxxx ordinari di concorrenti costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il relativo contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.
Qualora la Domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore la cui procura, nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura, generale o speciale, oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
La Domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 deve avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
• dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
• dei dati identificativi della Stazione appaltante (campo 5: Agenzia per l’Italia digitale, Via Xxxxx 21– Roma, C.F. 97735020584);
• del codice ufficio o ente (campo 6: RCH);
• del codice tributo (campo 11: 456T)
• della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara per XXXXXXXX- ID XXXX”).
A comprova del pagamento effettuato ed entro il termine di presentazione della Domanda di partecipazione, il concorrente deve presentare, attraverso il Sistema, copia informatica dell’F23.
Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La documentazione da allegare, qualora non prodotta in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
10.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE
Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i., messo a disposizione su xxx.xxxx.xxx.xx e su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente, in particolare:
I. indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento
II. per ciascuna ausiliaria, allega:
a) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI);
b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso
la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’Allegato 3);
c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’Allegato 3);
d) (fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente) dichiarazione sostitutiva (conforme all’Allegato 3) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. comma 5, lett. c-bis), c- ter) e c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di cd. self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione);
e) dichiarazione concernente i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della Domanda di partecipazione (conforme all’Allegato 3);
f) (eventuale - per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE) dichiarazione:
• degli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale di Fare clic qui per immettere testo. sono i seguenti Fare clic qui per immettere testo.;
• gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato sono i seguenti Fare clic qui per immettere testo.
g) dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, nonché in tema di disciplina di comportamento dei dipendenti pubblici (conforme all’Allegato 3);
h) dichiarazione di aver preso visione e di attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento AgID, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015, e nell’Aggiornamento 2020 – 2022 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, approvato con Determinazione n. 20 del 4 febbraio 2020, pubblicati sul sito internet xxx.xxxx.xxx.xx (conforme all’Allegato 3);
i) dichiarazione di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e XxXX avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 c.c. (conforme all’Allegato 3);
j) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, e dalla L.238/2021, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui ai paragrafi 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 del presente Disciplinare compilando la sola sezione α, senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Nota: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza ecc.).
10.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente, con la compilazione della Domanda di partecipazione – Allegato 1, rende le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1) fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater), f- bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c- ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di cd. self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione);
2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della Domanda di partecipazione;
3) in caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c), del Codice, ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura;
4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5) accetta il Patto di integrità;
6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, nonché in tema di disciplina di comportamento dei dipendenti pubblici;
8) si impegna, ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e
a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, l’indirizzo di posta certificata oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice ed elegge domicilio, per effetto della presentazione della Domanda di partecipazione nell’apposita area del Sistema ad esso riservata ed all’indirizzo di posta certificata sopra indicato;
10) dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte di AgID o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell’informativa;
11) indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
a gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
b gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
12) indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
a gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
b il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
c il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice.
10.3 INDICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA
Con riferimento alla Domanda di partecipazione di cui al paragrafo 10 e alle dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 10.2:
• in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
In particolare, esse devono essere sottoscritte, a pena di esclusione:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante dalla mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. dal legale rappresentante. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
• Il DGUE deve essere sottoscritto, a pena di esclusione: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Inoltre, per i differenti casi di seguito specificati, dovrà essere allegato a Sistema quanto ivi riportato.
A. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
1. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
B. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
C. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
1. dichiarazione:
a attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
D. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
1. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
X. Xxx le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
F. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la cd. procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la
documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi Domanda di partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di Domanda di partecipazione.
Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
12 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI SELEZIONE QUALITATIVA
12.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara, si provvederà alla nomina del Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Il Seggio sarà costituito da personale in servizio presso AgID dotato di adeguate competenze in ambito giuridico-amministrativo.
Il Seggio di gara, così costituito, procederà:
a) alla verifica della ricezione delle Domande di partecipazione inviate per il tramite del Sistema entro la scadenza di cui al punto IV.2.2) del Bando di gara. La tempestività della ricezione delle Domande di partecipazione e che le stesse siano state presentate congiuntamente alla documentazione a corredo prevista da questo Disciplinare, è riscontrata dalla presenza a Sistema delle medesime in quanto quelle intempestive ed incomplete non sono accettate dal Sistema medesimo;
b) a verificare la conformità dei contenuti della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
c) se del caso, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio;
d) a redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La Stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Il Seggio di Xxxx sulla scorta delle attività effettuate, anche alla luce di quanto emerso a seguito dell’eventuale soccorso istruttorio e della verifica dei requisiti di partecipazione, procederà a proporre ad AgID la lista dei candidati cui inoltrare la Lettera di Invito relativa alla seconda fase della presente procedura.
Ai sensi dell’art. 65 co. 4 del Codice, solo gli operatori invitati potranno presentare offerta; in merito si rammenta che il partenariato per l’innovazione non rientra tra le procedure per le quali trova applicazione l’art. 48 co. 11 del Codice.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non spedire le Lettere di Invito. La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I soggetti invitati, che presenteranno offerta, entro il temine di presentazione delle stesse, che verrà comunicato nella lettera di invito, a pena di esclusione, dovranno provvedere al versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Per la presente procedura il contributo ammonta a € 200,00 (duecento/00).
14 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate all’Agenzia per l’Italia Digitale entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La Stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
15 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), AgID fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali in fase di gara e ai fini dell’eventuale e successivo perfezionamento del vincolo contrattuale con l’Ente committente.
▪ Titolare del trattamento dei dati personali AgID – Agenzia per l’Italia Digitale
Indirizzo: Xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx Indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
▪ Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali Indirizzo: Xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx, presso AgID
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
▪ Autorità di controllo
Garante per la protezione dei dati personali Sito web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
▪ Categorie e fonti dei dati personali
I dati personali forniti dall’impresa partecipante alla gara sono unicamente anagrafici e di contatto e ineriscono le persone fisiche che ricoprono cariche all’interno del soggetto giuridico. Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, all’unico fine di verificare la veridicità di
quanto asserito dall’interessato ai fini dell’eventuale perfezionamento del vincolo contrattuale.
Qualora il soggetto giuridico partecipante ritenga, ai fini della valutazione delle competenze, di inoltrare il curriculum vitae di propri dipendenti o collaboratori, tali curricula dovranno essere corredati della dichiarazione del sottoscrittore di autorizzazione al trattamento dei dati personali a sensi della normativa vigente e per le finalità di cui alla presente procedura.
▪ Finalità e base giuridica
I dati del personale forniti dal soggetto giuridico che partecipa alla procedura di gara sono trattati per consentire la partecipazione alla procedura di gara stessa.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura di gara.
Nel rispetto delle norme di legge, eventuali dati personali saranno trattati altresì al fine di adempiere gli obblighi dettati dalla normativa in materia di trasparenza, ivi compresa la pubblicazione sul portale xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/ nei limiti stabiliti dalla normativa nonché, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli interessati, di accesso civico o di accesso civico generalizzato, alcuni dati potranno essere oggetto di comunicazione ai richiedenti l’accesso, sempre nei limiti previsti dalla normativa stessa.
La base giuridica del trattamento è individuata nell’esecuzione di misure precontrattuali nell’adempimento degli obblighi legali posti in capo al titolare.
I dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini statistici e di studio, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dall’Agenzia in relazione al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa.
▪ Categorie di destinatari dei dati
XxXX tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici nonché mediante il portale “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione”. I destinatari dei dati personali, laddove richiesto dalla normativa, sono nominati responsabili del trattamento.
Alcuni dati saranno soggetti alla già citata pubblicazione sul portale xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza. Alcuni dati potranno essere comunicati, altresì, a terzi soggetti che lo richiedano nell’esercizio del diritto d’accesso ai sensi della L. 241/1990 o del diritto di
accesso civico o civico generalizzato, sempre nei limiti dettati dalla normativa e previa comunicazione all’interessato.
Il soggetto concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione, i dati forniti ad AgID saranno comunicati alla Committente in qualità di titolare autonoma del trattamento dei dati, per le finalità relative alla sottoscrizione e all’esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.
XxXX non trasferisce dati personali a Paesi terzi né a organizzazioni internazionali.
▪ Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati sino al termine della procedura di gara e, successivamente, nel rispetto della normativa vigente.
▪ Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR.
Le richieste vanno rivolte ad XxXX, contattando il responsabile della protezione dei dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il Regolamento.
AGID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale esclusivamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull’interessato.
Acquisite le sopra riportate informazioni, il legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante alla gara prende atto del trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna rendere adeguata informativa alle persone fisiche di cui fornisce ad AgID i dati personali nell’ambito della procedura di gara.
16 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – ANTICORRUZIONE – CODICE DI COMPORTAMENTO
L’operatore economico che presenta Domanda di partecipazione dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione nonché in
tema di disciplina di comportamento dei dipendenti pubblici, applicabile altresì ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi.
Con specifico riferimento ad AgID, l’operatore economico che presenta Domanda di partecipazione dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento AgID, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015 e dell’Aggiornamento 2020 – 2022 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, approvato con Determinazione n. 20 del 4 febbraio 2020, e di attenersi alle disposizioni ivi contenute.
17 REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, AgID e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, da AgID e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, AgID ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
AgID ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione della Domanda di partecipazione, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, AgID ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare, il MEF, AgID ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il giudice competente a trattare ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, per questioni pertinenti la presente procedura è il Tribunale Regionale del Lazio.
Gli atti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sono pubblicati sul sito xxx.xxxx.xxx.xx.
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxxxxxxxx de Xxxxxxx
XXXXXXXX Firmato digitalmente
da XXXXXXXXX XX
O DE XXXXXXX
XXXXXXX
Data: 2022.05.11
17:36:55 +02'00'