CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA
L’Università degli Studi di Siena (C.F: 80002070524), di seguito denominata Università, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXX, nato a il , Rettore di detta Università, presso la quale è domiciliato, per la carica, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29.05.2020.
E
ESTAR (C.F. 06485540485 P.IVA 06485540485), di seguito denominato Ente, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx XXXXX, nata a il , legale rappresentante dell’Ente con xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxx xx Xxx Xxxxx, 00 - Palazzina 14, 00000 Xxxxxxx
VISTO
• Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
• Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena Emanato con D.R. n. 1332/2016 del 26.09.2016 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 26.09.2016, pubblicato nel
B.U. n. 125;
• Visto il Regolamento sui Master Universitari, sui Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, di Formazione e sulle Summer e Winter School dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1564/2017 del 13 dicembre 2017 e pubblicato nell’Albo on line di Ateneo in data 14/12/2017;
• Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 06/11/2012 con la quale è stata deliberato il criterio di afferenza di Master, Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento e Formazione, Summer e Winter School al Dipartimento proponente la relativa istituzione;
• Premesso che l’art. 3 comma 9 del D.M. 270/2004 prevede che “le Università possono attivare, disciplinando nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondolivello”;
• Premesso che l’art. 3 comma 10 del D.M. 270/2004 prevede che “sulla base di apposite convenzioni, le Università italiane possono rilasciare titoli universitari, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri”;
• Premesso che l’art. 3 comma 2 del Regolamento dell’Università degli Studi di Siena sui Master universitario prevede che ”…I Corsi Executive possono essere concordati e/o supportati mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati….”
• Premesso che il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo della Università, su proposta del Prof.Xxxxxx XXXXX, prevede di attivare, per l’A.A. 2020/2021 i seguenticorsi:
• Master II livello “Health Services Management”
• Master I livello “Management per le Professioni Sanitarie”
• Premesso che ESTAR, per la realizzazione dei corsi, metterà a disposizione propri Dirigenti in qualità di Docenti e proprie Strutture per attività di Stage;
• Premesso che l’attivazione dei corsi risponde alle esigenze e ai requisiti richiesti dal Regolamento sui Master Universitari dell’Università degli Studi di Siena per l’istituzione dei MasterExecutive
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Premesse)
Le premesse sono parte integrante di quanto viene specificato negli articoli che seguono.
Art.2
(Oggetto della convenzione)
L’Università degli Studi di Siena si impegna a bandire per l’A.A 2020/2021 i seguenti master/corsi:
• Master II livello “Health Services Management”
• Master I livello “Management per le Professioni Sanitarie”
la cui organizzazione didattico scientifica è affidata al coordinamento del Prof. Xxxxxx Xxxxx.
Art.3
(Organizzazione didattica e amministrativa)
Per l’organizzazione didattica ed amministrativa dei Master universitari si rinvia a quanto indicato nella scheda di attivazione che, pur non essendo materialmente allegata alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante ed è depositata presso i competenti uffici dell’Università e dell’Ente.
Eventuali variazioni al programma oggetto della scheda – i cui contenuti le parti stipulanti dichiarano di conoscere integralmente - potranno essere concordate formalmente dalle parti contraenti attraverso scambio di note. Le variazioni saranno sottoposte all’approvazione degli organi competenti in materia di entrambi gli enti.
Art. 4
(Posti soprannumero)
L’Università riserva n. 5 posti soprannumerari per ciascuno dei sopraelencati Master rispetto a quelli messi a concorso, al personale dipendente dell’Ente ed individuato da quest’ultimo, che sia in possesso dei requisiti di accesso che saranno verificati dall’Università.
Tali dipendenti verseranno personalmente (individualmente), prima dell’inizio dei corsi ed entro i termini che saranno comunicati a ciascun candidato, la tassa di iscrizione in misura ridotta del 50% direttamente all’Università tramite il sistema Pago PA secondo le indicazioni presenti sul sito: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx; Ulteriori indicazioni sono reperibili alla pagina: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/: o Per il versamento da parte di enti o società private il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema
PagoPA dietro invio da parte dell'Università di Siena di un avviso di pagamento;
o Per il versamento da ente pubblico Girofondo sul conto di Contabilità Speciale n. 0038125 intestato a Università degli Studi di Siena presso Banca d'Italia. La procedura fa riferimento alla Legge 27/2012, per la Contabilità Speciale.
Il pagamento del contributo da parte di un soggetto terzo deve essere formalizzato con lettera di impegno entro e non oltre la data di scadenza di iscrizione.
Art. 5
(Iscrizione, rilascio titolo finale e gestione contabile)
Le iscrizioni Master universitari avverranno presso l’Università degli Studi di Siena che provvederà alla gestione amministrativa delle carriere degli studenti.
Come previsto dall’art.6 del Regolamento sui Master universitari dell’Università degli Studi di Siena il titolo di Master universitario viene rilasciato, a seguito della certificazione della conclusione dei corsi, a firma del Direttore generale e del Rettore dell’Università degli Studi di Siena. Il rilascio del titolo è subordinato ad un’apposita richiesta da effettuarsi presso il competente Ufficio.
La gestione contabile dei Master universitari avverrà in ottemperanza delle disposizioni regolamentari dell’Università degli Studi di Siena.
Art. 6 (Copertura assicurativa)
L’Università degli Studi di Siena, quale sede amministrativa dei Master universitari, provvederà a garantire
la copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni degli studenti iscritti presso le proprie sedi e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione. L’Università degli Studi di Siena garantisce agli studenti le stesse coperture assicurative anche per le attività di tirocinio obbligatorio dei Master universitari svolte presso strutture diverse da quelle universitarie, indicate nella scheda di attivazione o successivamente individuate previo formale accordo tra le parti.
L’Ente garantisce la copertura assicurativa per le attività didattiche eventualmente svolte presso la propria struttura.
Art. 7
(Tutela salute e sicurezza sul lavoro)
Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n.363/98, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i locali e le attrezzature sono di competenza del soggetto ospitante mentre le conseguenti responsabilità sulla sicurezza (sorveglianza sanitaria, formazione DPI, ecc) rimangono di competenza del soggetto che gestisce e dirige le attività inerenti il master universitario.
Per i tirocinio e/o stage tale materia sarà regolamentata nelle apposite convenzioni.
Art. 8 (Redazione dell’atto)
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 art. 4 tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente.
La presente convenzione è redatta in unico originale in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine, alla quale provvede il Dipartimento assolvendola in modo virtuale.
Art. 9 (Durata)
La presente convenzione esplica i suoi effetti per tutta la durata dei Corsi:
• Master II livello “Health Services Management”
• Master I livello “Management per le Professioni Sanitarie”
La cui organizzazione è affidata al coordinamento del Prof. Xxxxxx Xxxxx.
Art. 10 (Modifiche/Variazioni)
Eventuali variazioni al programma oggetto della scheda – i cui contenuti le parti stipulanti dichiarano di conoscere integralmente - potranno essere concordate formalmente dalle parti contraenti attraverso scambio di note a firma dei referenti indicati all’art. 2 della presente convenzione.
Le modifiche che necessitano del solo scambio di note a firma dei referenti sono: variazione della data di inizio e di conclusione del Corso, date delle eventuali prove di ammissione e/o della valutazione dei titoli, data dell’eventuale scadenza di pagamento della seconda rata delle tasse, i Responsabili di Area, il numero massimo e il numero minimo degli ammissibili. Tali variazioni, che non incidono sugli obiettivi formativi né sull’ordinamento didattico dei Corsi, divengono immediatamente esecutive senza necessità di ulteriori approvazioni da parte degli organi.
Ulteriori variazioni diverse da quelle indicate al punto precedente dovranno essere sottoposte all’approvazione degli organi competenti in materia di entrambi gli enti tramite accordi modificativi.
Art.11 (Soluzione controversie)
Le parti contraenti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall’attività oggetto della presente convenzione. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo, competente della controversia, è il Foro di Siena
Siena, data della firma digitale
IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
data della firma digitale
IL LEGALE RAPPRESENTANTE ESTAR
Firmato digitalmente da: PIOVI XXXXXX Organizzazione: Regione Toscana
Unità organizzativa: Servizio Sanitario Regionale Data: 03/07/2020 19:22:37
Specificatamente approvate, ai sensi dell’art. 1341c.c., le pattuizioni di cui di cui agli Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11.
Siena, data della firma digitale
IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
data della firma digitale