COMUNE DI CARPI
COMUNE DI CARPI
Provincia di Modena
Rinnovo dell’accordo quadro (prot. gen.le n. 27435 del 10.05.2019) per la fornitura e posa in opera di apparati didascalici e informativi per le attività e iniziative culturali del Comune di Carpi per l’anno 2020
L’anno , il giorno del mese di in Carpi (MO), presso il competente Ufficio del Comune di Carpi, Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica, posto in via Santa Xxxxx in Castello n. 2b a Carpi con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge
FRA
, nato a il , in qualità di Dirigente del Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, c.f. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, c.III D. lgs. n. 267/2000, qui di seguito, per brevità, denominata “Amministrazione”
E
Sig. , nato a ( ) il e residente in ( ), Via , N.
,agente non in proprio ma nella sua qualità di (Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per conto e nell’interesse dell’operatore economico “ ” con sede in
( ), Via , N. codice fiscale e partita IVA , regolarmente iscritto al N. del Registro delle Imprese di , come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata dallo stesso in sede di gara, successivamente comprovata mediante apposita visura della C.C.I.A.A. di , entrambe agli atti del Settore A7, di seguito, per brevità,”Affidatario”;
PREMESSO
- che con determinazione a contrarre n. 95 del 21.02.2019 veniva disposto l’affidamento della fornitura e posa in opera di apparati didascalici e informativi per le attività e le iniziative culturali del Comune di Carpi mediante accordo quadro concluso con un solo operatore, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, da individuarsi mediante la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 con RdO (Richiesta di Offerta) aperto a tutti i fornitori iscritti e abilitati su MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip al bando “Beni – Arredi”, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante percentuale unica di sconto rispetto ai prezzi unitari degli articoli oggetto dell’appalto, descritti nell’elenco prodotti ivi approvato, insieme al capitolato speciale d’appalto e agli altri elaborati della procedura;
- che con determinazione dirigenziale n. 326 del 03.05.2019 veniva disposto in favore di Seri-Cart Due snc, con sede legale in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx 00, c.f. e p. iva 01896070362 l’affidamento, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, dell’accordo quadro per la fornitura in oggetto, per un importo ribassato del -10,00 % sui prezzi unitari degli articoli oggetto dell’appalto, riconducibile ad un importo contrattuale dell’accordo quadro pari a euro 15.935,00 + IVA 22%, per complessivi euro 19.440,70, formalizzato con contratto su Mepa agli prot. gen.le n. 21417 del 10.05.2019 e scrittura privata non autenticata agli atti del prot. gen.le n. 27435 del 10.05.2019;
- che con determinazione a dirigenziale n. 409 del 29.05.2019 veniva approvato il primo contratto discendente, per un importo di euro 13.677,43 (IVA compresa), formalizzato con scambio di corrispondenza commerciale agli atti del prot. gen.le n. 32938 del 03.06.2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 557 del 01.08.2019 veniva approvato il secondo contratto discendente, per un importo di euro 5.632,27 (IVA compresa), affidamento formalizzato mediante conferma d’ordine agli atti del prot. gen.le n. 44760 del 02.08.2019;
Verificato:
- che il contratto di cui al prot. gen.le n. 27435 del 10.05.2019 scadrà a fine dicembre 2019;
- che a oggi l’importo contrattuale risulta prossimo all’esaurimento;
- che all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto e all’art. 1 della lettera d’invito approvati con la summenzionata determinazione n. 95/2019, inviati su MePA con prot. gen.le n. 10973 del 22.02.2019 veniva prevista la facoltà di rinnovo del contratto alle medesime condizioni e per la
stessa durata;
Valutata positivamente l’esecuzione della fornitura da parte del Responsabile del procedimento, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx;
Dato atto che con lettera agli atti del prot. gen.le n. 59064 del 23.10.2019 veniva richiesta a Seri- cart Due snc la disponibilità al rinnovo dell’accordo quadro alle medesime condizioni, a cui l’operatore economico dava riscontro positivo acquisito al prot. gen.le n. 60197 del 29.10.2019;
Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto e all’art. 1 della lettera d’invito approvati con la summenzionata determinazione n. 95/2019, disponendo il rinnovo del summenzionato accordo quadro in favore di Seri-Cart Due snc per la medesima durata e importo;
Art. 1. Premesse
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
Art. 2 Definizioni
Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune di Carpi, da una parte, e l’Affidatario dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti discendenti che verranno emessi per tutta la durata del medesimo rinnovo;
Affidatario: l’operatore economico aggiudicatosi il servizio come in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente rinnovo dell’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
Contratti “discendenti”: il singolo contratto di esecuzione dei servizi che la competente struttura tecnica del Comune di Carpi dovrà inviare all’Affidatario per fruire delle prestazioni di cui al presente rinnovo dell’Accordo Quadro e al Capitolato tecnico. Nel contratto discendente, di volta in volta, verranno specificati l’importo, il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi dell’atto di assunzione e l’Impegno di spesa.
Art. 3 Oggetto
1. Il presente rinnovo dell’accordo quadro (prot. gen.le n. 27435 del 10.05.2019) disciplina, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 del d. lgs. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti discendenti applicativi per la fornitura e montaggio di apparati didascalici e informativi per le attività e iniziative culturali del Comune di Carpi per l’anno 2020, descritti nel Capitolato speciale d’appalto, facente parte integrante del presente accordo, che saranno affidati dall’Amministrazione nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dall’Amministrazione medesima, in relazione alle proprie esigenze.
2. Si precisa che l’Affidatario dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei servizi di cui al presente rinnovo e dei successivi contratti discendenti. L’Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella lettera d’invito, nel Capitolato speciale di Appalto e nel rispetto delle ulteriori specifiche tecniche contenute nella documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente rinnovo dell’Accordo come descritto all’art. 11.
Art. 4 Durata
1. Il termine di validità contrattuale del presente rinnovo dell’accordo quadro (prot. gen.le n. 27435 del 10.05.2019) viene stabilito in n. 9 mesi, indicativamente da gennaio 2020 a settembre 2020 compreso, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della stipula del presente Accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di
servizi richiesti con contratti discendenti emessi dalla Amministrazione, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto discendente per l’ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all’Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
4. Non potranno essere emessi contratti discendenti dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo.
Art. 5 Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro
1. Per il Comune di Carpi il Direttore dell’esecuzione è individuato nella dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Responsabile della gestione del sistema museale, Incarpi, attività culturali/promozionali indoor e outdoor teatro.
2. L’Affidatario individua il seguente Responsabile del servizio nella persona di:
Art. 6 Responsabile Unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Responsabile della gestione del sistema museale, Incarpi, attività culturali/promozionali indoor e outdoor teatro, nominata con determinazione dirigenziale n. 969 del 10.12.2018.
Art. 7 Contratti discendenti
1. La stipula del presente rinnovo dell’Accordo Quadro (prot. gen.le n. 27435 del 10.05.2019) consentirà all’Amministrazione la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con l’Affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta.
2. I contratti discendenti potranno essere approvati dall’Amministrazione a partire dalla sottoscrizione del presente rinnovo dell’Accordo Quadro, con apposite determinazioni dirigenziali.
3. I contratti discendenti dovranno essere stipulati entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento dei relativi servizi.
4. Dal momento della stipula del contratto discendente l’Affidatario dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini di intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
5. Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il limite definito dall’art. 9 del presente rinnovo.
6. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente rinnovo.
Art. 8 Penali e cause di risoluzione contrattuale
L’Affidatario, nell'esecuzione della fornitura richiesta, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.
In caso di ordinativi evasi in modo qualitativamente difforme rispetto a quanto contrattualmente stabilito, tale da rendere inidoneo e non conveniente l’utilizzo del materiale stampato, la stazione appaltante non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 10% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito. Si precisa che gli standard qualitativi minimi attesi sono quelli indicati e descritti dall’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto.
Nel caso di difformità dagli standard qualitativi, si contempla la possibilità per l’Affidatario di procedere alla ristampa dei materiali secondo gli standard qualitativi contrattuali se in tempi utili a garantirne l’utilizzo per le finalità a cui sono destinati e sempre che l’Amministrazione comunale ne abbia ancora interesse. In questo caso senza applicazione della penale e col solo pagamento del nuovo lavoro corrispondente agli standard qualitativi.
Qualora l’Affidatario non adempia agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità:
• dell’1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine;
• di € 200,00 una tantum per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (modalità di consegna, ecc...);
• di € 100,00 una tantum per ogni volta in cui sia riscontrata la mancata presentazione presso gli uffici interessati del referente incaricato ai sensi del precedente art. 2, secondo capoverso.
Qualora il ritardo verificatosi sulla consegna tassativa in un preciso giorno pregiudichi il regolare svolgimento di un determinato evento ovvero la fornitura giunga in tempo non utile per la manifestazione presso le sedi delle iniziative organizzate dal Comune, l’Amministrazione comunale non corrisponderà alcun compenso e applicherà quale risarcimento del danno subito una penale del 30% del costo quantificato per il servizio.
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli apparati.
Le penalità saranno prelevate dalle competenze dell’Affidatario, in uno dei seguenti modi:
- dietro presentazione di nota di credito da parte dell’Affidatario,
- mediante detrazione dalle fatture emesse dall’Affidatario a fronte di prestazioni,
- mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Affidatario, l’Amministrazione incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 3 del Capitolato; qualora l’Affidatario non adempia, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o all’applicazione delle penali, l’Amministrazione provvede a contestare per iscritto alla ditta il relativo inadempimento, entro i tre
(3) giorni successivi la consegna degli apparati. Qualora entro 10 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio dell’Amministrazione, escludano l’imputabilità dell’inadempimento all’Affidatario, vengono applicate le penali o risolto il contratto come stabilito.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, l’Amministrazione applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Art. 9 Importo
1. L'importo contrattuale netto massimo complessivo del rinnovo dell’accordo quadro (prot. gen.le n. 27435 del 10.05.2019) ammonta a euro 15.935,00 + IVA 22%, per complessivi euro 19.440,70, con un ribasso del -10,00 % sui prezzi unitari degli articoli oggetto dell’appalto, come da offerta agli atti del prot. 17512/2019.
2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Affidatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. L’Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L’Affidatario, per contro, è vincolato all’esecuzione dei servizi che, in base al presente rinnovo, saranno stabiliti con richieste di intervento all’interno dei contratti discendenti stipulati dalla Amministrazione, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti discendenti medesimi nei limiti definiti dal presente rinnovo dell’Accordo Quadro.
3. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del c.c., l’Affidatario si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l’intera durata del presente rinnovo dell’Accordo Quadro (prot. gen.le n. 27435 del 10.05.2019). I prezzi offerti dall’Affidatario sono comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti durante tutta l’esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, salvo quanto disposto dal vigente codice dei contratti.
I prezzi applicati nei contratti discendenti saranno quelli desunti dall’Elenco Prezzi Unitari di gara previa applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara.
4. Le parti concordano che l’Affidatario comunichi per iscritto all’Amministrazione l’approssimarsi dell’esaurimento delle somme assegnate da contratto.
Art. 10 Pagamenti
I pagamenti avverranno a seguito di emissione di singola fattura per contratto. La fattura dovrà contenere nella descrizione il titolo dell’evento a cui gli apparati realizzati si riferiscono (per es: Festa del Racconto) e le tipologie, con riferimento al codice alfanumerico indicato nell’Elenco prodotti allegato D) (per es: 7b).
Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l’impegno di spesa. Il pagamento della fattura sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal d.lgs.n. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con la Ditta aggiudicataria.
I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dall’Affidatario a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore d’Esecuzione ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità del Comune di Carpi.
Pertanto, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (Durc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc..) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.
Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti.
Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che l’Affidatario è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:
a) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.);
b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita;
c) del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale.
Accertata l’inadempienza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Affidatario non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni. Relativamente a quanto sopra, resta inteso che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per il servizio di cui al presente appalto, solo ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e la conseguente verifica di regolarità dell’Amministrazione è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che l’Affidatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.
I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla l. 190 del
23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633.
Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l’Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Per il Comune di Carpi il CUU è UFT5W3.
Art. 11 Condizioni generali
1. L’Affidatario, preso atto della natura dei servizi oggetto del presente rinnovo, s’impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, di tutte le norme di legge e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia nonché delle disposizioni in materia che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione del presente rinnovo.
2. L’Affidatario dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte i servizi oggetto del presente contratto.
3. Con la stipula del presente rinnovo dell’accordo quadro Accordo, l’Amministrazione non costituisce nessun obbligo nei confronti dell’Affidatario, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell’esecuzione dei contratti discendenti.
L’Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché l’Amministrazione non darà esecuzione ai contratti discendenti.
4. Il rinnovo dell’Accordo Quadro (prot. gen.le n. 27435 del 10.05.2019) e i successivi contratti discendenti in sua applicazione saranno disciplinati dal presente atto nonché dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrale e sostanziale:
1) Lettera di invito;
2) Capitolato Speciale d’Appalto;
4) Elenco prodotti;
5) Dichiarazione di offerta prodotta in sede di gara.
Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e da tutta l’altra normativa vigente in materia.
Con la sottoscrizione del presente atto l’Aggiudicatario dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
Art. 12 Cauzione definitiva e responsabilità civile
A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o presi negli atti da questo richiamati, l’Affidatario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante fidejussione assicurativa n. rilasciata in data da
con sede a , via n.
C.F. e P.IVA per l’importo di Euro pari al
% dell’importo del presente rinnovo.
Sarà obbligo dell’Affidatario adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto
dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
La ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.
L’Affidatario dichiara di avere la seguente copertura assicurativa per garantire la responsabilità civile (polizza n. rilasciata in data da ). L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile dell’Affidatario.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto.
L’Affidatario manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi.
L’Affidatario dovrà in ogni caso risarcire l'Amministrazione comunale di ogni danno, comprovato, causato a edifici, strutture e attrezzature di proprietà del Comune di Carpi e/o di terzi.
Art. 13 Controversie
Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo Quadro e che non fosse possibile definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Modena. E’, in ogni caso, sempre escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 14 Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico dell’Affidatario compreso
n. XX marche da bollo da euro 16,00 ciascuna. Il presente atto che è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 x.xx 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDRP) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione Privacy del sito.
L'informativa completa denominata "Utenti settore A7 Cultura" può essere consultata su
xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213".
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., in quanto applicabile, l’Affidatario dichiara di approvare specificamente gli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Art. 16 Clausola finale
1. Il presente rinnovo dell’Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del rinnovo dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti discendenti non comporta l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Con il presente rinnovo dell’Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Carpi
Il Dirigente del Settore A7 Per l’Affidatario