Accordo sperimentale per la sistemazione delle posizioni assicurative in carico al Ministero dell’Istruzione/Ufficio scolastico regionale per La Puglia - Ambito Territoriale di Bari
Accordo sperimentale per la sistemazione delle posizioni assicurative in carico al Ministero dell’Istruzione/Ufficio scolastico regionale per La Puglia - Ambito Territoriale di Bari
L’Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito denominato INPS, ovvero, congiuntamente al Ministero dell’Istruzione, “Le Parti”, con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore generale dott.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
e
il Ministero dell’Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di seguito denominato Ministero ovvero, congiuntamente all’INPS, “Le Parti”, con sede in Bari, codice fiscale 80015150271, rappresentato dalla dr.ssa Xxxxxxxxxx XXXXXX, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di BARI, a ciò autorizzata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale con delega del 1° giugno 2021, inviata tramite posta istituzionale, n. protocollo 0014648;
Visti
- l’articolo 2, comma 3, della legge n. 335/1995, secondo cui, in attesa della definizione dell’assetto organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (“CTPS”) presso l’Inpdap, le Amministrazioni pubbliche “continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione” dei trattamenti pensionistici dei propri dipendenti;
- le circolari MIUR n. 213/2000 e n. 234/2000, aventi ad oggetto "Trattamento di quiescenza - applicazione dell’articolo 2, – commi 1 e 2 - della legge 8 agosto 1995, n. 335";
- l’informativa Inpdap n. 47/2000, avente ad oggetto “Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola – applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335” e l’allegato A della circolare Inpdap n. 16/2011, con cui, dopo l’intesa con il MIUR, è stata stabilita la cessazione, a far data dal 31 agosto 2000, dello
svolgimento in regime convenzionale da parte del MIUR delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti;
- l’attuale residua e transitoria competenza degli uffici del Ministero, derivante dal citato regime convenzionale, sulle domande giacenti a livello provinciale di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi, presentate fino al 31 agosto 2000 (d’ora in poi, “domande c.d. ante subentro”);
- il superamento del periodo transitorio di cui al citato articolo 2, comma 3, alla luce dell’assestamento organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, del consolidamento in capo all’INPS della gestione della stessa Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge
n. 214/2011) e della natura previdenziale della competenza a definire le domande c.d. ante subentro, con la conseguente possibilità di riconduzione, mediante atto convenzionale, all’INPS della suddetta competenza;
- l’articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995, che prevede testualmente: “Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa”;
- le determinazioni del Direttore generale dell’INPS nn. P/23/2018, 3/2018 e 77/2018 nonché l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps (Determinazione presidenziale n.119/2019), in base alle quali l’Ufficio centrale ECO dipendenti pubblici, “sulla base degli ambiti di operatività definiti dal Direttore generale, effettua con riferimento agli assicurati alle gestioni previdenziali e assistenziali pubbliche (…) la promozione di iniziative finalizzate alla stipula delle convenzioni con le Amministrazioni pubbliche per la lavorazione delle pratiche di riscatto, ricongiunzione e computo in carico alle citate Amministrazioni”, ante subentro.
- l’articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, che stabilisce la soppressione del Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la conseguente istituzione di due distinti
dicasteri: il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca;
- l’articolo 15, comma 1, della legge n. 241/1990, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica (art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990);
- l’articolo 7, comma 2, lett. h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha previsto che le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla citata lettera h) costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;
- l’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”, secondo cui: “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di
quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive […]”;
- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 0000,
x. 000, (xx xxxxxxx “Xxxxxx”);
- le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID nel giugno 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (“data breach”).
Considerato
- che le Parti hanno già attivato positivi rapporti sinergici finalizzati a migliorare l’efficacia e l’efficienza della rispettiva attività istituzionale in occasione delle campagne di pensionamenti degli anni scorsi;
- l’interdipendenza degli adempimenti per la sistemazione delle posizioni assicurative e l’interesse comune delle Parti al miglioramento dei servizi per i dipendenti del Comparto Scuola;
- la natura strategica dell’operazione di consolidamento delle posizioni assicurative del personale delle PP.AA., anche al fine di permettere ai pubblici dipendenti la consultazione di un estratto conto previdenziale aggiornato durante l’arco della vita lavorativa e all’INPS un’efficace gestione delle prestazioni agli utenti;
- l’esigenza di accelerare la definizione delle domande c.d. ante subentro, con l’obiettivo prioritario di aggiornare le posizioni assicurative in costanza di rapporto di lavoro degli iscritti, individuando un percorso sperimentale con valutazione annuale degli esiti in attesa di definire anche un Accordo quadro nazionale con il Ministero;
- i precedenti Accordi similari conclusi tra il 2019 e il 2021 tra Inps e diversi USR del Ministero dell’Istruzione (Lazio per Roma; Lombardia per Milano; Sardegna per Cagliari; Veneto per Venezia);
- i positivi esiti dei contatti e incontri tra le Strutture territoriali dell’INPS e del Ministero, tesi ad individuare percorsi di collaborazione e di trasmissione dei dati, funzionali ad accelerare le operazioni di consolidamento delle posizioni assicurative a partire dai soggetti più prossimi al pensionamento;
Le Parti concordano quanto segue
Art. 1
Oggetto dell’Accordo
1. Con il presente Accordo, INPS e Ministero dell’Istruzione – Ufficio scolastico regionale (USR) per la Puglia– Ambito territoriale di Bari (di seguito anche AT Bari) avviano una collaborazione sperimentale per il progressivo passaggio all’INPS della competenza a definire le pratiche c. d. ante subentro di cui in premessa (domande giacenti presentate al Ministero fino al 31.08.2000) dei dipendenti del Ministero
dell’Istruzione – Comparto Scuola della provincia di Bari e BAT nei limiti sanciti dal presente accordo.
2. Le suddette pratiche di riscatto, ricongiunzione e computo - trasferite all’INPS in base a tempi, modalità e nei limiti previsti nei successivi articoli - saranno definite dall’Inps, Ufficio centrale Estratto conto dipendenti pubblici.
Art. 2
Predisposizione e consegna dei fascicoli all’INPS
1 - L’AT di Bari si impegna a trasmettere progressivamente a partire dal 30/09/2021, un massimo di 500 fascicoli digitalizzati al cui interno devono essere contenute le domande di prestazione di cui all’articolo 1, comma 2 del presente Accordo ancora giacenti, presentate dai soggetti nati dal 1955 in poi, nonché tutta la documentazione con i dati e le informazioni utili a definire le domande stesse, con le seguenti cadenze temporali:
- entro il 30/09/2021 n. 100 fascicoli;
- entro il 31/10/2021 n. 200 fascicoli;
- entro il 30/11/2021 n. 200 fascicoli.
2 - Il quantitativo di n. 500 fascicoli di cui al comma 1, andrà progressivamente ridotto di 100 unità per ogni mese di ritardo rispetto alle date fissate innanzi per la trasmissione completa all’Ufficio ECO.
3 - In attesa della definizione dell’Accordo quadro nazionale tra INPS e Ministero che preveda la definizione di una banca dati dedicata che, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale, delle Linee Guida AGID e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, consenta la condivisione tra Ministero e INPS dei fascicoli pensionistici, l’AT di Bari provvede alla trasmissione telematica all’Inps dei files con i fascicoli digitalizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, seguendo una delle seguenti alternative modalità:
• Accesso sul Server Inps tramite Interfaccia Trasferimenti Telematici INPS sul web;
• Accesso sul Server Inps tramite Client Winscp (o Filezilla) da installare sulla postazione di lavoro in s-FTP;
• un’unica operazione di invio tramite PEC, con concentrazione degli invii in un arco temporale estremamente limitato.
4 - L’invio dei files con i fascicoli digitalizzati dovrà essere preceduto dall’invio, entro il 30 settembre 2021, di una PEC all’Ufficio centrale Estratto conto dipendenti pubblici (xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx), contenente un elenco in excel relativo all’insieme dei soggetti interessati dal trasferimento dei fascicoli all’Inps, in cui siano specificati in singole colonne i dati anagrafici, il codice fiscale del dipendente, le tipologie di domande presentate per ogni nominativo.
Per ogni domanda presentata deve essere inviato un singolo file.
5 - L’INPS, per il tramite dell’Ufficio centrale Estratto conto dipendenti pubblici, garantirà la definizione delle domande contenute nei fascicoli digitalizzati messi a sua disposizione, dando precedenza a quelle relative ai prossimi pensionandi.
6 - Per gli eventuali anni di rinnovo di tale Accordo, l’AT di Bari potrà rendere disponibili all’INPS, entro il 30 settembre del 2022 e con le modalità indicate nel comma 2, un massimo di ulteriori 500 fascicoli, in base alla verifica della sperimentazione e alle disponibilità del Ministero relative all’attività di digitalizzazione.
7 - Il Ministero – USR Puglia dà atto che tutta la documentazione messa a disposizione dell’INPS a seguito del presente Accordo è valida e regolare, presentata a norma di legge secondo la disciplina normativa di riferimento e secondo le modalità e i tempi definiti nel presente Accordo.
Art. 3
Completezza delle domande trasmesse all’INPS
1. Solo in caso di completezza dei dati acquisiti dall’INPS inerenti alle singole domande ai sensi delle disposizioni seguenti, l’Istituto prenderà in carico le posizioni ai
fini della definizione dell’istruttoria, emissione e notifica dei relativi provvedimenti a tutti i soggetti interessati.
2. Le pratiche saranno considerate complete se tra i dati telematici trasferiti o
all’interno dei fascicoli digitalizzati saranno presenti gli elementi minimi di cui all’articolo
3. Le Scuole/USP di Bari, sulla base di piano formativo sull’applicativo Nuova Passweb da concordare, inseriranno progressivamente nella citata procedura dell’INPS tutti i periodi contributivi “utili ex sé” relativi ai nominativi il cui fascicolo è stato trasferito all’INPS, dando priorità ai pensionandi; in attesa del completamento del suddetto piano formativo, a richiesta dell’Ufficio ECO, per i pensionandi, le scuole devono aggiornare – in modo corretto e completo - lo stato matricolare in SIDI entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. L’INPS si impegna a consultare le banche dati esterne disponibili tra cui “SIDI”, mentre l’USR Puglia - AT di Bari si impegna a garantire l’aggiornamento dei dati presenti in SIDI relativi alle posizioni assicurative oggetto di trasferimento all’INPS. In mancanza anche di aggiornamento degli stati matricolari in SIDI alla scadenza prevista del 31 gennaio e di ulteriore mancata risposta della scuola alla PEC di sollecito, l’Ufficio Xxxxxxxx conto restituirà all’AT il relativo fascicolo per mancanza dei presupposti per la definizione delle domande e per la sistemazione della posizione assicurativa.
5. L’INPS, nel caso di completezza delle informazioni, effettuerà la sistemazione e validazione delle posizioni assicurative dei soggetti interessati alle “domande c.d. ante subentro” e la gestione di tali domande fino alla loro definizione, la notifica del provvedimento all’interessato e all’Amministrazione di appartenenza/Istituzione scolastica, nonché i successivi adempimenti gestionali.
6. A richiesta dell’INPS, l’AT di Bari si impegna, nel termine di 30 giorni e con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui all’articolo 6, a trasmettere all’INPS i dati specifici relativi alla retribuzione del richiedente al momento della domanda di prestazione e alla fascia retributiva applicabile.
Art. 4
Contenuto dei fascicoli ai fini della completezza della documentazione
1. Le pratiche saranno considerate complete ai fini della loro presa in carico da parte dell’INPS se nei fascicoli digitalizzati saranno presenti i seguenti elementi minimi per tipologia di domanda:
a) per tutte le tipologie di domande: dati anagrafici del richiedente; tipologia di domanda; data della domanda (protocollo Ufficio scolastico provinciale o scuola); qualifica alla data della domanda; stato matricolare aggiornato per accredito servizio di leva o relativa autocertificazione; eventuali altri provvedimenti già emessi dal Ministero;
b) in aggiunta, per riscatti laurea e titoli universitari: data di iscrizione al 1° anno accademico del corso di studi o relativa autocertificazione; durata legale del corso di studio o relativa autocertificazione; data conseguimento titolo e Università e Facoltà presso cui il titolo è stato conseguito o relativa autocertificazione;
c) in aggiunta, per riscatto titoli, diplomi e corsi di specializzazione in base a sentenze della Corte Costituzionale (conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario): durata legale del corso o relativa autocertificazione; data conseguimento del titolo e istituto presso il quale è stato conseguito il titolo o relativa autocertificazione; dichiarazione attestante che il diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento o relativa autocertificazione;
d) in aggiunta per i riscatti di servizi e periodi: certificato attestante i periodi oggetto
di riscatto (dal……. al……);
e) in aggiunta, per ricongiunzioni e computi, eventuale richiesta di modello TRC o CER alla Gestione privata INPS e, per la definizione dei computi, certificato dei servizi pre-ruolo resi.
2. L’INPS comunicherà all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia - AT di Bari quali delle informazioni di cui sopra, necessarie alla definizione della prestazione, non sono presenti nei fascicoli trasmessi.
3. Gli Uffici dell’Ambito Territoriale di Bari si impegnano, quindi, a integrare i fascicoli
entro 30 giorni dalla richiesta dell’INPS con le informazioni richieste.
Art. 5 Gestione contenzioso
1. Spettano all’USR Puglia - AT di Bari la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria, nonché di richieste di riesame riguardanti propri provvedimenti già emessi prima del trasferimento della competenza all’INPS relativi alla singola domanda.
2. Spettano all’INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria, nonché di richieste di riesame riguardanti i propri provvedimenti emessi in esecuzione del presente accordo.
3. Nel caso di contenzioso giudiziario, l’AT di Bari si impegna a fornire la documentazione in originale per la costituzione in giudizio, entro 60 giorni dalla richiesta dell’INPS, con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui all’art. 6.
4. Spettano all’AT di Bari la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dallo stesso prima della data di acquisizione della competenza sulla singola pratica da parte dell’INPS.
5. Spettano all’INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dall’INPS successivamente alla data di acquisizione della competenza sulla trattazione delle pratiche trasmesse dal Ministero.
Art. 6
Figure di riferimento per l’attuazione dell’Accordo
1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile dell’Accordo quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti.
2. In particolare, rientra nei compiti dei Responsabili dell’Accordo, ciascuno per quanto di competenza, la gestione dell’Accordo in relazione a qualsiasi attività necessaria per la soluzione di problematiche inerenti all’attuazione di quanto disposto dall’Accordo stesso.
3. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione dell’Accordo saranno oggetto di comunicazione a mezzo PEC. Eventuali modifiche dei nominativi indicati saranno comunicate tramite PEC.
Art. 7
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. Lgs n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. In conformità a quanto sopra, l’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 28 e 4, n. 10
e 29 del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del Codice. In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
7. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, quali Titolari del trattamento, possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019, n. 157, con l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
Art. 8 Oneri
Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente Accordo, per quanto di rispettiva
competenza, restano in capo a ciascuna delle Parti.
Art. 9 Durata e recesso
1. L’Accordo ha valore sperimentale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione con una durata annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, anche con modifiche, previa comunicazione tra le parti prima della scadenza.
2. Sarà possibile il recesso dal presente Accordo previa comunicazione scritta e preavviso di almeno 90 giorni qualora non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli precedenti e risulti impossibile la prosecuzione del rapporto di collaborazione.
3. Costituiscono condizioni rilevanti per la valutazione di cui al comma 2, il ritardo nei tempi previsti riferito ad almeno il 20% delle posizioni con riferimento ai riscontri per la mancanza delle informazioni relativi ai fascicoli personali.
4. In caso di recesso, le domande di prestazione ed i fascicoli digitalizzati del Ministero presi in carico dall’Istituto e non definiti al momento del recesso, saranno restituiti allo stesso AT, che resterà titolare delle competenze inerenti alla definizione delle domande di prestazione.
Art. 10
Informazione al personale interessato
1. A seguito della firma dell’Accordo, il Ministero dell’Istruzione – USR Puglia - Ambito Territoriale di Bari si impegna a darne comunicazione agli interessati tramite i propri canali di comunicazione interna, informando della progressiva acquisizione di competenza sulle pratiche c.d. ante subentro da parte dell’INPS e che i piani di ammortamento delle prestazioni onerose saranno comunicati in sede di notifica del relativo provvedimento all’utente interessato.
2. L’AT di Bari e l’INPS informeranno altresì tutti i soggetti interessati, compresi gli intermediari autorizzati, che, secondo le disposizioni dell’INPS, il provvedimento, se non rifiutato entro il temine di 90 giorni dalla data di notifica, s’intende tacitamente accettato con il silenzio assenso; tale termine dovrà essere osservato anche nel caso si opti per il pagamento dell’onere in unica soluzione, in mancanza del quale si provvederà alla rateizzazione mensile dell’onere.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno
preventivamente concordate per il tramite dei Responsabili di cui all’art. 6.
INPS MI – per USR Puglia
Il Direttore generale Il Dirigente USP Bari Dr.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
CN = DI XXXXXXX XXXXXXXXX C = IT
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXXXXX C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA