CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
n° del
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, PER UN PERIODO DI 36 MESI, PRESSO LE SEDI DI PROPRIETÀ O IN USO AZIENDALE
Servizio Impianti e Logistica dei Flussi (SILF) Opere Civili ed Impianti (OCI)
Ufficio Progettazione nuove strutture, Gestione del patrimonio e Manutenzione straordinaria (UPGM)
Settore elaborazione documenti di gara e collaudi (XXXX)
Sommario
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO 6
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 6
Art.2. Oggetto ed ammontare dell’appalto 6
Art.3. Modalità di stipula del contratto 8
Art.4. Requisiti tecnico - professionali del concorrente 8
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 10
Art.5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 10
Art.6. Documenti che fanno parte del contratto 10
Art.7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 11
Art.8. Fallimento dell’Appaltatore 11
Art.9. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio 11
Art.10. Norme generali sull’effettuazione del servizio 12
Art.11. Convenzioni in materia di valuta e termini 12
Art.12. Attività contabilizzate a corpo 12
Art.14. Eventuali lavori in economia 13
Art.15. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 14
Art.16. Variazione delle attività 14
Art.17. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 15
Art.18. Coperture assicurative 16
Art.19. Stipula del contratto e consegna delle aree 17
Art.20. Piani per la sicurezza 17
Art.21. Garanzia degli interventi 20
Art.22. Obblighi addizionali 20
Art.23. Responsabilità dell’Appaltatore per danni 20
Art.24. Norme generali per la tenuta dei documenti contabili 21
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE 22
Art.25. Manutenzione ordinaria programmata a canone 22
Art.26. Manutenzione ordinaria a chiamata 23
Art.27. Manutenzione straordinaria e ampliamento 24
Art.28. Ordini di Servizio ed ultimazione degli interventi a richiesta 25
Art.29. Comunicazione interventi di manutenzione ordinaria a chiamata di tipo “urgente” 26
Art.30. Penali e risoluzione di diritto del contratto 26
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art.1. Natura dell’appalto
L’appalto si configura come un appalto misto ai sensi dell’Art.14 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Art.2. Oggetto ed ammontare dell’appalto
AMA S.p.A. intende affidare con procedura aperta i servizi di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria (con cadenza e dettagli di cui in seguito) degli impianti elettrici MT, BT ed ELV, presenti presso gli stabilimenti e le sedi AMA per 36 mesi.
Le aree di competenza dell’appalto, comprensive delle relative pertinenze, sono affidate sotto la piena responsabilità dell’Affidatario in termini di raggiungimento e mantenimento della perfetta e permanente efficienza funzionale ed ottemperanza agli adempimenti normativi di settore, garantendo l’agibilità e la funzionalità dei luoghi e la fruibilità dei relativi impianti tecnologici.
A tal fine, nel presente capitolato speciale di appalto (CSA) sono descritti i servizi richiesti, le loro specifiche e le modalità di erogazione degli stessi, che qui si riassumono brevemente.
L'importo complessivo previsto dal presente Capitolato ammonta ad € 922.500,00 (Euro novecentoventiduemilacinquecento/00), di cui euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi:
VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
01 | • Manutenzione ordinaria programmata, “a canone”, da effettuarsi presso le sedi stabilite nel presente CSA e negli allegati; • Assunzione di ruolo come responsabile di impianto (RI) ai sensi dell’art. 6.1 della norma CEI11-27 per le sole attività di manutenzione programmata come definite nel presente capitolato • Reperibilità per la manutenzione ordinaria a chiamata (o a guasto) | € 273.600,00 (a corpo) |
02 | • Manodopera e materiali per interventi di manutenzione ordinaria su chiamata (o a guasto) • Operazioni di rilievo dello stato esistente (quando richiesto e quando previsto ai sensi di legge, comprensive di elaborati progettuali e dichiarazioni di rispondenza come appresso definite) | € 688.900,00 (a misura) |
03 | • Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 50.000,00 |
L’appalto prevede sia interventi di manutenzione ordinaria a canone, sia l’espletamento di interventi di manutenzione su chiamata: ordinaria e straordinaria.
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di richiedere interventi, a seguito di necessità aziendali, anche in altre strutture aziendali, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.
Eventuali necessità di modifiche, nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia, di carattere quantitativo o qualitativo, saranno ammesse e valutate nel rispetto delle medesime normative. Eventuali attività e forniture aggiuntive saranno richiesti a completa discrezionalità della stazione appaltante e pertanto l’eventuale ricorso nullo o parziale a tali lavori non da diritto alcuno all’appaltatore se non la retribuzione dell’eventuale lavoro effettivamente prestato.
Resta implicito che l’assunzione dell’incarico da parte dell’Appaltatore indica certezza che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull’esecuzione e sui costi delle opere, per cui l’Appaltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante le lavorazioni
Gli interventi di manutenzione straordinaria, il cui importo non è ricompreso nel totale a base di gara, saranno contabilizzati con la Tariffa Prezzi Regione Lazio in vigore al momento dell’intervento, in alternativa con il Prezzario DEI - Impianti Tecnologici ultima edizione al momento dell’intervento, Prezzario DEI – Recupero Ristrutturazione Manutenzione, ultima edizione al momento dell’intervento.
Per le lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Xxxxxxxx potrà provvedersi:
a) per assimilazione a prezzi esistenti e già utilizzati in analoghe precedenti prestazioni riguardanti l’appalto;
b) determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
c) procedendo con acquisti o noleggi i cui preventivi dovranno essere approvati dalla stazione appaltante prima del loro espletamento, e rimborsati dietro presentazione di regolare fattura.
I prezzi come sopra risultanti verranno scontati con il ribasso offerto in sede di gara.
I prezzi unitari così formati si intendono offerti ed accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l’Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 cod. civ. e con espressa rinuncia di diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 cod. civ., compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.
In conseguenza, i prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall’Appaltatore, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dall’Appaltatore medesimo, avendo egli effettuato già in fase di gara i necessari sopralluoghi.
L’Appaltatore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti gli eventuali contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice Civile.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo delle attività di cui ai punti 1 e 2 ai quali deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell’importo di cui agli oneri per la sicurezza.
Il punto 1 è affidato a corpo, il punto 2 sarà riconosciuto, a misura, sulla base delle attività effettivamente prestate, previa autorizzazione della DEC, come sotto specificato.
L’importo di cui al punto 3, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Art.3. Modalità di stipula del contratto
Il contratto è stipulato in parte “a corpo” per la parte relativa alla manutenzione ordinaria “a canone”, ed in parte “a misura” per la parte relativa alla manutenzione ordinaria su chiamata e per la manutenzione straordinaria, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs.163/2006, e dell’articolo 43, comma 9, del DPR 207/2010,.
L’importo del contratto, per la parte a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del DPR 207/2010., il prezzo a corpo sopra convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il calcolo di incidenza e la stima dei costi non ha valore negoziale.
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
✓ Alle attività pattuite e qui descritte per l’importo netto offerto in sede di gara;
✓ agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere;
I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto di ogni offerta tecnica eventualmente presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
Art.4. Requisiti tecnico - professionali del concorrente
Il concorrente dovrà produrre documentazione comprovante i seguenti requisiti:
A. requisiti di idoneità professionale (art. 39, D.Lgs. 163/06) - escludenti
i. Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per l’espletamento di attività inerenti all’oggetto dell’appalto, o equivalenti, ovvero, per i Soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, iscrizione nei registri di cui all’allegato XI C al D.Lgs. n.163/2006 per settore di attività attinente al servizio oggetto d’appalto;
ii. Possesso dei requisiti tecnico professionali per le lettere a) e b) di cui al comma 2 dell’art. 1 del DLgs 37/08
iii. Attestazione di appartenenza alle categorie SOA come segue:
CATEGORIA | CLASSIFICA | DISPOSIZIONI |
OS 30 | in base al valore cumulativo dei lotti o dell’importo aggiudicato | Obbligo di qualifica da parte dell’impresa singola o del RTI e divieto di subappalto oltre il 30% |
iv. Attestato di formazione del personale operativo ai sensi dell’art. 82 del DLgs 81/08 relativamente alle prescrizioni di cui alla norma CEI 11-27 (IV ediz.) per
la sicurezza nei lavori elettrici.
Nel caso di partecipazione di concorrenti in raggruppamento i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e comunque in osservanza di dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 nonché dell’art. 92 D.P.R. n. 207/2010.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e gestionale.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art.6. Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale;
b) le norme e le disposizioni tecniche di settore avente carattere prescrittivo, che influiscano sulle modalità di conduzione e manutenzione delle parti d’opera affidate nel presente capitolato speciale;
c) le polizze di garanzia.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici, e in particolare:
a) il D.Lgs. 163/2006;
b) il DPR 207/2010;
c) il D.Lgs. 81 del 2008, con i relativi allegati.
Sono inoltre vincolanti ai fini contrattuali:
a) i regolamenti, gli usi e le consuetudini di AMA S.p.A., per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa;
b) le Leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, o emanate durante l’esecuzione dell’appalto;
c) le norme e le disposizioni tecniche relative alla qualità e provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento manutentivo, verifica o prova sugli impianti.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) i computi metrici e le stime effettuate per la determinazione degli importi a base di gara;
b) le tabelle di riepilogo, anche se inserite e integranti il presente Capitolato speciale;
esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni delle attività affidate;
c) le quantità delle singole voci elementari comunque rilevabili dagli atti, e da qualsiasi altro loro allegato.
d) nel caso di appalto aggiudicato mediante offerta a prezzi unitari, le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 119 del DPR 207/2010, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’Appaltatore e da questi presentata in sede di offerta;
e) nel caso di appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fanno inoltre parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del programma di attività, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Art.7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e di quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le diverse attività, che, come da apposito verbale sottoscritto, per le varie sedi, col Responsabile del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione del contratto.
Art.8. Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006.
Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.
Art.9. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente le attività, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La responsabilità delle attività affidate è assunta dal
Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della responsabilità delle attività da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nell’ambito dell’appalto, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti.
L’Appaltatore, tramite il responsabile delle attività sopra menzionato, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell’appalto. Il Direttore per l’Esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del suddetto responsabile e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nell’espletamento della commessa.
Ogni variazione del domicilio di cui al presente articolo deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione dei soggetti di cui al presente articolo deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art.10. Norme generali sull’eesecuzione del servizio
Nell'esecuzione di tutte le attività, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del DPR 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR 21 aprile 1993, n. 246.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art.11. Convenzioni in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art.12. Attività contabilizzate a corpo
Come già stabilito in precedenza, il prezzo delle attività “a canone” oggetto del presente appalto è fissato a corpo. La valutazione della parte a corpo è pertanto effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione dell’attività, nonché secondo le risultanze di elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per rendere il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'appalto secondo le regola dell'arte.
Art.13. Attività a misura
Per le attività “extra canone” come specificate nel presente CSA, ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del DPR 207/2010, poiché risulta difficile individuare in maniera certa e definita le quantità. Pertanto, non è possibile la loro definizione nel corrispettivo “a corpo”, ed esse possono essere quantificate globalmente quale valore massimo, ma debbono essere riconosciute a misura al momento della loro necessità, approvazione ed attuazione.
Qualora particolari lavorazioni “extra canone” non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, ovvero dai prezzari ufficiali della Regione Lazio, o del Comune di Roma Capitale, o della DEI - Tipografia del Genio Civile, tutti intesi quali le edizioni in vigore al momento della necessità, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ampliamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti al programma ed all’oggetto delle attività definite nei documenti allegati al contratto, se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione per l’Esecuzione.
Nel corrispettivo per l’esecuzione delle eventuali attività in genere a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi così come sopra individuati.
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni sopra citate, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati appositamente, con le relative quantità.
Art.14. Eventuali lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto (ad esempio: lavori di manutenzione straordinaria eventualmente occorrenti) o introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del DPR 207/2010, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
i fini di cui alla lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella esplicativa dell’importo contrattuale, sono valutati alle medesime condizioni, senza l’applicazione di alcun ribasso.
Art.15. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, anche se accettati dalla Direzione per l’Esecuzione del Contratto.
Art.16. Variazione delle attività
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle attività oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del DPR 207/2010 e dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.
Non sono riconosciute varianti prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione per l’Esecuzione del Contratto, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione per l’Esecuzione prima dell’effettuazione dell’attività oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’attività oggetto di tali richieste.
Non sono considerate varianti contrattuali gli interventi disposti dal Direttore Esecuzione Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (10 per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella riepilogativa degli importi contrattuali, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del servizio ed alla migliore funzionalità degli impianti oggetto del medesimo, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art.17. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore per l’Esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di operazioni aggiuntive o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) l’adozione di tutti i più moderni e perfezionati impianti e dispositivi per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le attività prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione dell’area, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette comprese le eventuali attività scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) le responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
e) la pulizia delle vie di transito e di accesso alle aree di lavorazione, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
f) l’idonea protezione dei luoghi d’intervento a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Esecuzione Contratto;
g) l’adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.
h) la pulizia, al termine degli interventi, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori;
i) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere ed apparecchiature oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
j) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
k) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate eventualmente dagli interventi oggetto dell’appalto;
l) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina e di quella degli impianti e stabilimenti di AMA S.p.A., eventualmente connesse con l’esecuzione degli interventi appaltati. L’Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione
di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza nel caso di aree pubbliche, e con il RSPP aziendale nel caso di aree di stabilimento;
m) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative che lo richiedessero, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti alle attività appaltate deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente agli interventi, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione degli stessi, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva.
Art.18. Coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Di conseguenza, è onere dell’Appaltatore da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto l’accensione, di polizze relative a:
1. assicurazione per Responsabilità Civile, ex art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, per il massimale di Euro 1.500.000,00 per danni a persone, a cose e animali, anche per i terzi; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione esecuzione Contratto e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”;
2. assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari all’ammontare contrattuale;
3. oltre alla fideiussione a garanzia dell’adempimento, prevista ex art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere, nonché per il biennio successivo quanto alla responsabilità per i pagamenti nei confronti dei dipendenti e fornitori e di imposte, tasse ed oneri previdenziali; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e
devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
Art.19. Stipula del contratto e consegna delle aree
La stipula del contratto di appalto potrà avvenire, anche tramite lettera commerciale: detta lettera commerciale, in ogni caso, avrà i medesimi contenuti ed allegati dello Schema di Contratto.
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna delle aree. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore Esecuzione Contratto fissa una nuova data. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal Direttore Esecuzione Contratto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
La consegna dei luoghi, per ciascuna località, deve risultare da Verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore.
Le prestazioni oggetto del contratto, non si intendono affidate in esclusiva, in quanto AMA
S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte ogni intervento che, a suo esclusivo giudizio, richieda una tecnica specializzata e/o sia oggetto di speciali brevetti. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere ad AMA S.p.A., prima dell’effettiva assunzione dell’incarico dei lavori di manutenzione, comunque, entro cinque giorni dalla consegna dello stesso, la documentazione dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx) assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare per tutta la durata del contratto. Per quanto riguarda la denuncia agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore Esecuzione Contratto .
Lo stesso obbligo incombe sull’Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte di AMA S.p.A., del subappalto.
Art.20. Piani per la sicurezza
L’appaltatore è tenuto a presentare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS), ovvero il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) secondo i casi previsti, redatti secondo quanto predisposto dal X.Xxx. 81/08, così come saranno tenuti i subappaltatori ai medesimi adempimenti.
L’Appaltatore, qualora non lo abbia fatto precedentemente, prima della data fissata per la consegna delle aree o, al massimo, contestualmente alla redazione del Verbale di consegna, dovrà presentare al DEC le eventuali osservazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome con indicazione delle relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione degli interventi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, consegnare al Direttore Esecuzione Contratto, prima dell'inizio dei lavori, copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della
comunicazione alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del citato decreto e copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza, nonché una dichiarazione di avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
– Integrazioni ai piani di sicurezza per lavori elettrici
Tutti i lavoratori dell’impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici che operano sugli impianti elettrici devono essere in possesso dei requisiti PES e/o PAV previsti dalla norma CEI 11-27 e di cui all’art. 82 del DL 81/08.
All’atto dell’inizio dei lavori, nel Verbale di Consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente:
• di aver sottoposto tutto il proprio personale operante sugli impianti elettrici alla formazione PES e/o PAV prevista dalla norma CEI 11-27 e di cui all’art. 82 del DL 81/08
• di aver preso visione delle procedure di sicurezza AMA per lavori elettrici;
• di aver informato tutto il proprio personale circa le prescrizioni da rispettare in tutti gli interventi sugli impianti elettrici dell’AMA.
Ai sensi della IV edizione della norma CEI 11-27 la Direzione Esecuzione Contratto assume automaticamente il ruolo di Ufficio Responsabile degli impianti (URI) a cui l’appaltatore è tenuto a riferire le necessità contingenti eventualmente riscontrate ed attendere il benestare dello stesso URI prima di effettuare qualsiasi intervento di modifica o qualsiasi intervento di sostituzione che comporti attività onerosa extra-canone.
La Direzione Esecuzione Contratto può richiedere a proprio insindacabile giudizio che in tutti gli interventi sugli impianti elettrici vengano rispettate le procedure di sicurezza per lavori elettrici previste dall’AMA ove venga ritenuto che il POS dell’impresa sia insufficiente.
– Integrazioni ai piani di sicurezza per lavori edili e per la conduzione di xxxxxxxx
Ove previsto dal TITOLO IV del D.Lgs. 81/08 per cantieri xxxxx dovrà essere predisposto il Piano generale di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto da un coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP) nominato dal Responsabile del Procedimento della stazione appaltante, il suddetto PSC dovrà essere comprensivo dei POS di tutte le imprese coinvolte nonché del DUVRI redatto dalla stazione appaltante.
Ove previsto dal TITOLO IV del D.Lgs. 81/08 per cantieri edili il Responsabile del Procedimento della stazione appaltante dovrà nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore medesimo.
È altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, l’Appaltatore possa presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento trasmessogli al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, oltre che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente, disattese. Il Piano di Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito ed onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che concernono le maestranze, i mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., consegnare al Direttore Esecuzione Contratto ed al Coordinatore per l’Esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e copia della designazione degli addetti alla gestione delle emergenze.
All’atto dell’inizio dei lavori, nel Verbale di Consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente:
• di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l’appalto;
• di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza, in quanto facente parte del progetto, e di avervi adeguato la propria offerta, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131, comma 2, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
I piani dovranno, comunque, essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Nel caso in cui AMA S.p.A. riscontri la non applicazione del suddetto piano, potrà intervenire a proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti, quali:
- richiamo verbale o scritto all’Appaltatore per mancato rispetto del piano di sicurezza;
- sospensione dei lavori;
- allontanamento dall’impianto delle Imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
- risoluzione del contratto con l’Appaltatore.
L’Appaltatore non potrà chiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e AMA S.p.A. si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro.
Ai fini dell’applicazione di tali procedure, AMA S.p.A. comunicherà i provvedimenti adottati nei vari casi al Legale Rappresentante dell’Appaltatore, al Direttore Tecnico ed ai suoi assistenti e, nei casi di urgenza, al capo della squadra addetta in assenza di superiori responsabili.
Art.21. Garanzia degli interventi
L'Impresa ha l'obbligo di garantire gli interventi realizzati e gli impianti per una durata di tempo non inferiore ad n.1 (uno) anno, a partire dalla data della comunicazione di fine dell’intervento singolo, inviata dall'impresa alla Direzione esecuzione Contratto.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, l'Impresa deve riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino negli stessi per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario uso delle strutture, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale della Stazione Appaltante stessa che ne fa uso, ovvero a normale usura.
L'Impresa esecutrice, inoltre, ha l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante i certificati di garanzia delle apparecchiature e dei componenti installati negli impianti e nelle strutture, tutte le certificazioni previste per legge, eventualmente vistati dal Centro di Assistenza Tecnica autorizzato dalla ditta produttrice dei materiali.
Art.22. Obblighi addizionali
L’appaltatore, oltre agli obblighi di cui precede, è obbligato ad attenersi alle disposizioni di AMA S.p.A. in ordine a:
- le particolari condizioni dell’accesso al cantiere ed in particolare alla presenza di personale dipendente della Stazione Appaltante, l'attività del quale potrà essere sospesa o ridimensionata solo su esplicita approvazione della Direzione Esecuzione Contratto ;
- gli orari di apertura/chiusura degli edifici aziendali, così come comunicato dalla Direzione Esecuzione Contratto ;
- la riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- le eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere, adeguando di conseguenza l’organizzazione del lavoro.
Art.23. Responsabilità dell’Appaltatore per danni
AMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa dell’effettuazione delle attività oggetto del contratto, o della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a tenere sollevata ed indenne AMA S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.
L’Appaltatore sarà responsabile verso AMA S.p.A. e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi connesse.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, AMA S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, effettivamente
sostenute, dai mandati di pagamento da effettuare in favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi, eventualmente, intentati da terzi contro AMA S.p.A. in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto.
L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme da AMA S.p.A., eventualmente, corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che AMA
S.p.A. non preferisca prelevarli dai crediti che l’Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei suoi confronti.
Art.24. Norme generali per la tenuta dei documenti contabili
La documentazione contabile riferita al contratto e citata nel presente articolo è prodotta e gestita in formato digitale, nelle forme e con le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dal DPCM del 22 febbraio 2013. L’Appaltatore è tenuto a provvedere all’abilitazione del personale con potere di firma alla firma digitale dei documenti amministrativi e contabili secondo il formato denominato Pad ES, che consente firme digitali congiunte e la gestione di diverse versioni dello stesso documento senza invalidare le firme digitali precedentemente apposte, ovvero formati dalle caratteristiche analoghe in termini di firma congiunta e modifiche differite nel tempo che venissero successivamente diffusi.
Il Direttore per l’Esecuzione firma i documenti contabili al fine di attestarne la veridicità e l’esattezza delle cifre ed operazioni che ha rilevato, notato o verificato, e delle quali è responsabile.
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
Art.25. Manutenzione ordinaria programmata a canone
La manutenzione ordinaria programmata a canone consiste nell’espletamento delle operazioni preventive e cicliche programmate che, eseguite da idoneo personale, sono atte a conservare nel tempo gli impianti e a fare in modo che forniscano in sicurezza le prestazioni richieste
Le attività di manutenzione ordinaria programmata ad elevata incidenza specialistica dovranno essere effettuate da personale di comprovata competenza ed esperienza.
Le operazioni di manutenzione ordinaria programmata dovranno essere eseguite sulla base delle prescrizioni e alle schede operative contenute nella Norma CEI 0-15 ed allegate al presente capitolato (di cui sono parte integrante).
Gli impianti elettrici oggetto delle operazioni di manutenzione programmata (effettuata secondo le verifiche di cui alle schede della norma CEI 0-15) relative al presente capitolato, sono costituiti da:
• n° 6 Cabine MT di ricezione, transito o parallelo(20 kV e/o 8,4 kV);
• n° 3 Reti interrate MT a (20 kV e/o 8,4 kV) (per un’estensione complessiva massima di 2,6 km – 1,3 km di lunghezza media ciascuna);
• n° 12 Cabine MT di trasformazione (20 kV e/o 8,4 kV) / 0,4 kV (comprensive di organi MT e power center BT);
• n° 14 trasformatori a secco o in resina;
• n° 8 trasformatori in olio;
• n° 12 Gruppi elettrogeni;
• n° 40 UPS (due dei quali ubicati presso il cimitero Verano);
• n° 35 Quadri di area in BT con relativi sottoquadri ed impianti di distribuzione luce ed FM;
• n° 12 Impianti ELV (segnalazione e rilevamento);
Le aree urbane dove sono ubicate le suddette parti di impianto oggetto degli interventi di manutenzione ordinaria programmata sono:
1. Xxx Xxxxxxx 000 (XX);
2. Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx 00/00(XX);
3. Xxx xx Xxx Xxxxxxxx, 000(XX);
4. Xxx xx Xxxxx Xxxxxx 000(XX);
5. Xxx xxx Xxxxxxxxx 0000(XX);
6. Via dell’Olmazzetto snc (Maccarese);
7. Xxx Xxxxxxxxxx xx 00,000 (Xxxxxxx);
Fanno inoltre parte del presente affidamento (per manutenzione UPS o interventi su qualunque altra parte di impianto non compresa nella suddetta lista e richiesti in xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxx aziendali dell’allegato I presenti in tutti i municipi di Roma nonché le apparecchiature di impianto aziendali attualmente sotto altro contratto di manutenzione in scadenza durante lo svolgimento del presente appalto (già comprese nella suddetta lista)
Art.26. Manutenzione ordinaria a chiamata
La manutenzione ordinaria a chiamata consiste nelle operazioni eseguite sempre da idoneo personale, necessarie per eliminare dal degrado o invecchiamento di componenti di impianto che compromettono le normali condizioni di sicurezza e per gli eventuali guasti accidentali provocati da cause esterne (uso anomalo degli impianti, scariche atmosferiche atti vandalici, etc.), sia manodopera che materiali d’intervento e componentistica sono compresi nei canoni sopra esposti, compreso il reintegro di materiali di consumo (quali olio di trasformatori o SF6 degli organi MT).
L’attività di manutenzione ordinaria a chiamata può essere inoltrata solo dalla DEC preposta dalla committenza (che deciderà il livello di intervento) tra quelli seguenti:
Pronto intervento: operazioni volte a riportare allo stato di efficienza, tutti i componenti e tutte le apparecchiature degli impianti che dovessero risultare guasti ovvero con ridotta funzionalità, tramite la riparazione o la sostituzione degli stessi o delle parti avariate.
Le operazioni di intervento dovranno essere eseguite a seconda dei gradi di priorità richiesti dalla Direzione dei Lavori con Ordini di Servizio, oltre i quali saranno applicate le penali previste nella relativa sezione,
Le operazioni di "pronto intervento", potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori ogni giorno incluso festivi senza limiti di orari. Pertanto, è necessario che l'impresa appaltatrice abbia una macchina in grado di ricevere fax ed il responsabile tecnico sia raggiungibile tramite P.E.C., linea telefonica e/o cellulare.
Le tempistiche di esecuzione delle operazioni di "pronto intervento" sono le seguenti:
Priorità in ordinario - Sono da intendersi come interventi ordinari tutte le operazioni di pronto intervento la cui esecuzione materiale dovrà avere inizio entro le due giornate, successive al giorno in cui l’ assuntore riceve la richiesta.
Priorità in urgenza – Si intendono in urgenza tutte le operazioni di pronto intervento la cui esecuzione materiale dovrà avere inizio alle ore 08,00 della giornata successiva a quella in cui l’Assuntore riceve la richiesta.
Priorità in emergenza - Sono da intendersi come interventi di emergenza le operazioni di pronto intervento che richiedono un “tempo di intervento” non superiore a 3 ore, inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui l’Assuntore riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato arriva all’immobile che richiede l’intervento. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento, fatti salvi i casi di comprovata complessità del guasto riconosciuti dal Committente; in modo comunque da non creare intralci o sospensioni alle attività del Committente presso l’immobile. Qualora il ripristino non venisse effettuato nei tempi sopraindicati, e fermo restando quanto indicato sulle penalità, il Committente potrà rivolgersi a società di sua fiducia, addebitando all’Assuntore i costi sostenuti.
Le operazioni di pronto intervento sono considerate a tutti gli effetti manutenzione ordinaria ai sensi del DM 37/08 a meno che all’interno dello stesso intervento non si presenti la necessità di installare componenti con caratteristiche diverse da quelle dei
componenti che devono essere sostituiti in manutenzione programmata.
In caso il pronto intervento necessiti di operazioni di manutenzione straordinaria, tali operazioni dovranno tener conto di tutte le prescrizioni contenute nel paragrafo appropriato.
Nel caso in cui non saranno rispettate le tempistiche sopra riportate, si applicheranno le penali descritte in seguito.
Eventuali deroghe alle precedenti disposizioni, potranno essere concesse se motivate dalla ditta esecutrice nella comunicazione scritta della diagnosi del guasto e se la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, accetti tali motivazioni con specifico Ordine di Servizio.
Art.27. Manutenzione straordinaria e ampliamento
La manutenzione straordinaria: consiste (previo preventivo di spesa) nell’espletamento delle operazioni consistenti in piccole installazioni e/o modifiche delle parti di impianto nonché nella sostituzione di componenti dello stesso con altre aventi caratteristiche diverse, per assicurarne il corretto funzionamento.
Eventuali operazioni di manutenzione straordinaria che dovessero interessare vaste aree di impianto sono definite “ampliamento” ai sensi del DM 37/08.
Le operazioni di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguite da personale specializzato e saranno verificate singolarmente dal responsabile tecnico dell’appaltatore, che provvederà ad emettere all’A.M.A. la relativa dichiarazione di conformità entro cinque giorni lavorativi dalla fine dei lavori, nonché a fornire alla committenza la documentazione cartacea descrittiva in triplice copia delle modifiche apportate all’impianto (tale documentazione non necessita della firma di un professionista iscritto all’albo per tutti gli interventi che non sono classificabili come “ampliamento”).
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati su specifico ordine della DEC secondo la procedura seguente:
1. Richiesta di intervento tramite Ordine di Servizio (OdS);
2. Sopralluogo di constatazione della fattibilità di quanto richiesto;
3. Redazione del relativo preventivo di spesa e dei tempi di esecuzione da parte dell’appaltatore;
4. (solo per interventi che comportano l’applicazione del TITOLO del D.Lgs. 81/08 con la partecipazione di più imprese) nomina da parte del RUP di un CSE e redazione di un eventuale PSC specifico;
5. Approvazione da parte della committenza del preventivo di spesa e dei tempi di esecuzione ed autorizzazione scritta all’esecuzione;
6. Programmazione dell’attività ed esecuzione dell’intervento;
7. Rilascio da parte della DEC della regolare esecuzione dell’intervento;
8. Emissione da parte dell’appaltatore della dichiarazione di conformità e della
documentazione descrittiva degli stessi.
I costi relativi quotati in base alle tariffe prezzi sopra indicate e scontati del ribasso di aggiudicazione della gara.
Art.28. Ordini di Servizio ed ultimazione degli interventi a richiesta
Gli Ordini di Servizio (“O.d.S.”), che saranno redatti in triplice copia, sottoscritti dal Direttore Esecuzione Contratto emanante e trasmessi a mano all’appaltatore che ne restituisce firmate due copie in segno di ricevuta e di adempimento, costituiscono gli atti mediante i quali sono impartite le disposizioni ed istruzioni dalla Direzione Esecuzione Contratto alla ditta appaltatrice per gli interventi di manutenzione ordinaria a richiesta di tipo “non urgente”. Per le operazioni a carattere “urgente”, gli O.d.S. potranno essere inviati dalla Direzione Esecuzione Contratto anche a mezzo fax o PEC.
Tali prestazioni, che l’appaltatore ha l'obbligo di eseguire nei limiti del presente appalto, saranno contabilizzati con la tariffa prezzi regione Lazio in vigore al momento dell’intervento, scontata in sede di gara; in alternativa il prezzario DEI - impianti tecnologici ultima edizione al momento dell’intervento, DEI - Recupero ristrutturazione manutenzione ultima edizione al momento dell’intervento.
Salvo per i casi di operazioni a carattere “urgente”, già disciplinati al precedente art. 5, per i restanti interventi, l’appaltatore presenterà alla Direzione Esecuzione Contratto , entro
n.5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna di ciascun O.d.S., un preventivo lavori corredato dal cronoprogramma per l’esecuzione delle attività richieste, tenendo conto delle tempistiche individuate dal Direttore Esecuzione Contratto (“DEC”) e indicate nell’O.d.S.
.
Entro n.5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione del preventivo da parte dell’appaltatore, la Direzione Esecuzione Contratto comunicherà l’approvazione o meno del preventivo.
Qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’appaltatore entro n.3 (tre) giorni lavorativi (inclusi i prefestivi), predisporrà un nuovo preventivo oppure adeguerà quello già presentato, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione Esecuzione Contratto. Decorsi n.3 (tre) giorni lavorativi (inclusi i prefestivi) dalla ricezione del nuovo preventivo senza che la Stazione Appaltante si sia espressa, questo si darà per approvato.
Gli ordini di servizio riporteranno le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi secondo le necessità della stazione appaltante.
Nessuna variazione o addizione a quanto richiesto dalla Direzione Esecuzione Contratto può essere introdotta dall’appaltatore.
Il mancato rispetto di tale disposizione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.161 del DPR n. 207/2010, non dà titolo di pagamento dei lavori non autorizzati e comporta il ripristino dello stato dei luoghi e degli impianti, a carico dell’appaltatore, secondo le disposizioni del Direttore Esecuzione Contratto.
L’appaltatore dovrà segnalare alla Direzione Esecuzione Contratto per iscritto a mezzo fax o PEC, l'ultimazione del singolo intervento di manutenzione, entro cinque giorni lavorativi dalla fine dell’intervento.
La Direzione Esecuzione Contratto provvederà alla redazione in contraddittorio con l'impresa del verbale di ultimazione del singolo intervento di manutenzione, entro cinque
giorni lavorativi dalla comunicazione di ultimazione dell'operazione.
All'atto della redazione del verbale di ultimazione, tutta la zona interessata dai lavori dovrà risultare completamente libera, senza materiali di risulta e senza mezzi ed impianti di eventuali cantieri. In caso contrario, ovvero se risulta mancante una lavorazione descritta nell'ordine di servizio, il verbale di ultimazione non potrà essere redatto e si applicheranno all’appaltatore le penali descritte di seguito nel relativo paragrafo.
Art.29. Comunicazione interventi di manutenzione ordinaria a chiamata di tipo “urgente”
Gli interventi a carattere di urgenza dovranno essere eseguiti previa richiesta della Direzione Esecuzione Contratto a mezzo fax o PEC all’impresa appaltatrice che a sua volta comunicherà la fine dell’intervento utilizzando gli stessi strumenti, entro 24 h dall’ultimazione degli stessi.
Art.30. Penali e risoluzione di diritto del contratto
Fermo restando la facoltà di AMA S.p.A. di risolvere di diritto il Contratto ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno, essa potrà applicare, nei casi di seguito indicati, le penali ivi previste:
30.1Penali per lavori a corpo o a misura di manutenzione programmata e/o interventi a chiamata di manutenzione ordinaria e/o straordinaria: le singole penali vengono applicate sulla fattura del canone mensile protocollata in data successiva alla segnalazione relativa alla penale stessa. Nel caso in cui la somma delle penali dovesse superare il canone mensile, l’importo totale della somma delle penali dovrà essere diviso in due o più tranches di pari importo da sottrarre a fatture successive fino all’estinzione dell’ammontare della penale stessa. Qualora ciò non sia possibile in prossimità della data di scadenza del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di recedere automaticamente dal contratto.
A. Ritardata consegna delle schede manutentive per la “manutenzione ordinaria programmata” La DEC provvederà all’applicazione di una penale sulla singola fattura successiva relativa al canone mensile pari a 50 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nella consegna delle schede manutentive oltre i cinque giorni naturali e consecutivi dalla data prevista di presentazione delle stesse di cui al punto 0.Xx suddetta penale è indipendente da eventuali danni addizionali alla committenza che dovessero essere arrecati dall’omissione stessa.
B. Caso documentato di “omessa manutenzione ordinaria programmata e/o compilazione mendace di scheda manutentiva”: Nei casi comprovati di “omessa manutenzione programmata e/o mendace compilazione della scheda manutentiva”, “mancata segnalazione di una carenza impiantistica o di una situazione di pericolo rilevata durante le operazioni di manutenzione programmata”, la committenza applicherà una penale di 500 euro sulla singola fattura successiva relativa al canone mensile. Nei suddetti casi la committenza avrà facoltà di affidare ad altra impresa l’incarico di effettuare le attività non eseguite. Il mancato funzionamento occasionalmente rilevato di un componente
oggetto delle schede di manutenzione programmata non può essere indice di “omessa manutenzione programmata e/o mendace compilazione della scheda manutentiva”. Il disservizio all’intera rete MT (o parte di essa) può essere indice di “omessa manutenzione programmata e/o mendace compilazione della scheda manutentiva” se viene dimostrata (a seguito di sopralluogo congiunto) la responsabilità dell’impresa. La segnalazione documentata di avaria di un componente oggetto delle schede di manutenzione programmata in data anteriore all’esecuzione della stessa e il rilevamento della medesima avaria entro e non oltre i 10 giorni naturali e consecutivi successivi all’esecuzione della manutenzione programmata può essere considerato “omessa manutenzione programmata e/o mendace compilazione della scheda manutentiva” a meno che:
• sia riportata sulla scheda la mancata riparazione dell’avaria con le motivazioni che ne hanno impedito la riparazione
• venga dimostrato con prove documentali o visive che il componente è stato riparato durante l’intervento di compilazione delle schede
• venga dimostrata con prove documentali, strumentali o visive l’esistenza di cause esterne di forza maggiore che hanno determinato la nuova avaria del componente
La suddetta penale è indipendente dal risarcimento per eventuali ulteriori danni addizionali alla committenza che dovessero essere arrecati dall’omissione stessa nonché dalle eventuali sanzioni previste dal DL 81/08 e s.m.i.
C) Ritardato intervento per manutenzione ordinaria a chiamata in emergenza o in urgenza: la committenza applicherà una penale di 50 euro sulla singola fattura successiva relativa al canone mensile per ciascuna intera ora di ritardo eccedente il limite stabilito dal grado di urgenza della chiamata. Qualora l’intervento non venga effettuato entro 36 ore naturali e consecutive dalla chiamata, la committenza ha facoltà di affidare il singolo incarico ad altra impresa. La penale non potrà essere applicata nei seguenti casi:
• emergenze di traffico legate a interruzioni non previste del servizio di trasporto pubblico
• incidenti lungo il percorso indipendenti dalla volontà degli operatori
• calamità naturali, eventi bellici o attentati terroristici
• qualsiasi causa di forza maggiore opportunamente dimostrata ed indipendente dalla volontà dell’appaltatore che ha impedito agli operatori dello stesso di arrivare sul luogo all’orario stabilito (fermi di veicolo da parte della pubblica sicurezza per infrazioni al codice della strada commesse dagli operatori non possono essere considerati “causa di forza maggiore indipendente dalla volontà degli stessi”)
La suddetta penale è indipendente da eventuali danni addizionali alla committenza che dovessero essere arrecati dal ritardo stesso nonché dalle eventuali sanzioni previste dal DL 81/08 e s.m.i. L’intervallo temporale da cui far decorrere la
chiamata viene calcolato dall’orario della richiesta di intervento. Indipendentemente dal momento in cui viene iniziato l’intervento di manutenzione ordinaria a chiamata in emergenza o in urgenza, la committenza applicherà una penale di 50 euro sulla singola fattura successiva relativa al canone mensile per ciascuna intera ora di assenza dopo l’inizio dell’intervento. In caso di assenza superiore alle 36 ore naturali e consecutive dall’inizio dell’intervento, la committenza ha facoltà di affidare il singolo incarico ad altra impresa.
Le suddette penali non possono essere applicate nei seguenti casi:
• accordi scritti o approvazione di richieste di xxxxxxx che indichino limiti di tempo diversi concordati tra l’appaltante e l’appaltatore
• impossibilità documentata di poter reperire i materiali
• qualsiasi imprevisto o causa di forza maggiore dimostrata per via documentale ed indipendente dalla volontà dell’appaltatore che ha impedito il rispetto del limite temporale previsto per l’intervento
D) Ritardato intervento per manutenzione ordinaria a chiamata in ordinario: la committenza applicherà una penale di 50 euro sulla singola fattura successiva relativa al canone mensile per ciascun intero giorno lavorativo di ritardo eccedente il limite di quattro giorni naturali e consecutivi. Qualora l’intervento non venga effettuato entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla chiamata, la committenza ha facoltà di affidare il singolo incarico ad altra impresa.
La penale non sarà applicata nei seguenti casi:
• richiesta di proroga controfirmata per accettazione dalla DEC (nel qual caso la penale verrà applicata alla scadenza della stessa, salvo rinnovo della proroga)
• calamità naturali, eventi bellici o attentati terroristici
• qualsiasi causa di forza maggiore, opportunamente dimostrata ed indipendente dalla volontà dell’appaltatore che ha impedito il rispetto del limite temporale previsto per l’intervento
La suddetta penale è indipendente da eventuali danni addizionali alla committenza che dovessero essere arrecati dal ritardo stesso nonché dalle eventuali sanzioni previste dal DL 81/08 e s.m.i.
L’intervallo temporale da cui far decorrere la chiamata è l’orario del fax o della mail certificata (PEC) di richiesta di intervento.
Indipendentemente dal momento in cui viene iniziato l’intervento di manutenzione ordinaria a chiamata in ordinario, la committenza applicherà una penale di 50 euro sulla singola fattura successiva relativa al canone mensile per ciascun intero giorno di assenza dopo l’inizio dell’intervento.
In caso di assenza superiore ai 5 giorni naturali e consecutivi dall’inizio dell’intervento, la committenza ha facoltà di affidare il singolo incarico ad altra impresa.
Le suddette penali non possono essere applicate nei seguenti casi:
• accordi scritti o approvazione di richieste di xxxxxxx che indichino limiti di tempo diversi concordati tra l’appaltante e l’appaltatore
• impossibilità documentata di poter reperire i materiali
• qualsiasi imprevisto o causa di forza maggiore opportunamente dimostrata ed indipendente dalla volontà dell’appaltatore che ha impedito il rispetto del limite temporale previsto per l’intervento
30.2 – Ritardato intervento per manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria svolti secondo le modalità previste al paragrafo rispettivo, devono essere iniziati entro e non oltre i termini concordati tra DEC ed impresa e completati entro i termini accettati dalla DEC alla presentazione del preventivo, a meno di:
• accordi scritti o approvazione di richieste di xxxxxxx che indichino limiti di tempo diversi concordati tra l’appaltante e l’appaltatore
• impossibilità documentata di poter reperire i materiali
• qualsiasi imprevisto o causa di forza maggiore opportunamente dimostrata ed indipendente dalla volontà dell’appaltatore che ha impedito il rispetto del limite temporale previsto per l’intervento
In caso di superamento del limite per la data di inizio dei lavori o per la data di ultimazione, l’ente appaltante ha facoltà di incaricare altra impresa per l’esecuzione dello stesso intervento, nel qual caso sarà applicata una penale di 300 euro sulla singola fattura successiva relativa al canone mensile.
La committenza ha facoltà di richiedere all’appaltatore eventuali danni addizionali che dovessero esserle stati arrecati dal ritardo stesso nonché dalle eventuali sanzioni previste dal DL 81/08 e s.m.i.
L’intervallo temporale da cui far decorrere la chiamata è l’orario del fax o della mail certificata (PEC) di richiesta di intervento.
Indipendentemente dal momento in cui viene iniziato l’intervento di manutenzione straordinaria, la committenza applicherà una penale di 50 euro sulla singola fattura successiva relativa al canone mensile per ciascun intero giorno di assenza dopo l’inizio dell’intervento.
In caso di assenza superiore ai 10 giorni naturali e consecutivi dall’inizio
dell’intervento, la committenza ha facoltà di affidare il singolo incarico ad altra impresa.
Le suddette penali non possono essere applicate nei seguenti casi:
• accordi scritti o approvazione di richieste di xxxxxxx che indichino limiti di tempo diversi concordati tra l’appaltante e l’appaltatore
• impossibilità documentata di poter reperire i materiali
• qualsiasi imprevisto o causa di forza maggiore opportunamente dimostrata ed indipendente dalla volontà dell’appaltatore che ha impedito il rispetto del limite temporale previsto per l’intervento
30.3 Mancata applicazione delle prescrizioni di sicurezza
La committenza applicherà una penale di 100 euro sulla singola fattura successiva relativa al canone mensile per ogni violazione delle procedure di sicurezza e/o dei piani di sicurezza acquisiti.
Se la violazione non è stata prevista all’interno dei POS/PSS la penale applicata sarà di 200 euro.
Uguale sanzione di 200 euro sarà applicata in tutti i casi in cui l’appaltatore introdurrà nello stabilimento personale non autorizzato o non segnalato alla DL o non provvisto dei cartellini identificativi.
Ogni violazione è da considerarsi cumulativa.
Di ciascuna violazione dovrà essere prodotta documentazione scritta.
La suddetta penale è indipendente dal risarcimento per eventuali ulteriori danni addizionali alla committenza che dovessero essere arrecati dall’omissione stessa nonché dalle eventuali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
30.4 Mancato rispetto degli obblighi previdenziali o degli obblighi a carico dell’appaltatore
Il mancato rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi determinerà l'applicazione di una penale giornaliera pari a cinque per centomila dell'importo contrattuale dell'Appalto completo, comprensivo degli eventuali importi delle perizie di variante già deliberate al momento dell'inadempienza.
Il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo relativo agli Obblighi ed Oneri dell'Appaltatore determinerà l'applicazione di un penale di €. 130,00 per ogni giorno di mancata fornitura dell’autovettura mentre ogni altra inadempienza relativa agli obblighi a carico dell’appaltatore darà luogo all’applicazione di una penale pari a 200 euro a cui potranno essere addizionati eventuali costi che la Stazione appaltante dimostrerà di aver dovuto sostenere a seguito di tale inadempienza.
30.5 Ritardo ingiustificato per approvvigionamento dei materiali
Indipendentemente dal rispetto dei termini temporali previsti ai punti precedenti per qualunque tipologia di priorità sugli interventi di manutenzione ordinaria a chiamata, per ritardi (nella conclusione di qualsiasi intervento) conseguenti la data e l’orario di intervento effettuato dopo la prima chiamata superiori ai tre giorni lavorativi e legati all’approvvigionamento di materiali diversi da:
• materiali per impianti in MT
• interruttori scatolati in BT
• interruttori modulari in BT con curva diversa dalla C
• involucri non modulari per quadri elettrici
• involucri modulari per quadri elettrici con capacità superiore ai 72 moduli
• condutture in PVC di qualsiasi formato per la distribuzione in BT
la DL potrà applicare una penale sulla singola fattura successiva relativa al canone mensile per ciascun intero giorno lavorativo di ritardo sulla conclusione dei lavori (calcolata a partire dal momento dell’intervento) eccedente il suddetto limite.
L’importo giornaliero di tale penale sarà pari a quello previsto per il ritardo nella rispettiva tipologia di intervento.
Tale penale potrà essere annullata a totale discrezione della DL nei seguenti casi:
• particolare complessità dell’intervento opportunamente dimostrata
• necessità di quantità eccessive di materiali per l’esecuzione dell’intervento
• comunicazione scritte sui tempi di consegna anomali da parte del fornitore dell’appaltatore
• periodi dell’anno ricadenti tra:
- il week end precedente 23 dicembre ed il week end successivo al 6 gennaio
- i week end precedente e successivo al lunedì dell’Angelo
- il week end precedente il 1 agosto ed il week end successivo al 31 agosto
30.6 Penali per lavori edili a corpo o a misura e relativi la conduzione di cantieri
Fermo restando il diritto di AMA S.p.A. di risolvere di diritto il Contratto ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno, AMA S.p.A. potrà applicare, nei casi di seguito indicati, le penali ivi previste:
• In caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all’art. 12, AMA
S.p.A. potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari ad Euro 2.600,00.
• In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione del programma esecutivo di cui all’art. 10, AMA S.p.A. potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinque per cento) dell’importo dell’appalto;
• In caso di mancato rispetto dei termini di avanzamento mensile dei lavori riportati nel programma esecutivo di cui all’art. 10, AMA S.p.A. potrà applicare
all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo lordo giornaliero medio (= importo dell’appalto a base d’asta / giorni complessivi di durata dei lavori).
• In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all’art. 12, AMA S.p.A. potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari al 30% (trenta percento) del corrispettivo lordo giornaliero medio (= importo dell’appalto a base d’asta / giorni complessivi di durata dei lavori).
• In caso di inadempimento agli obblighi di controllo del personale di cantiere di cui all’art. 9, AMA S.p.A. potrà applicare all’Appaltatore una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno percento) dell’importo contrattuale incrementato degli eventuali importi delle perizie di variante approvati alla data dell’inadempimento: la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad euro 500,00 e per ogni infrazione successiva alla prima, la penale ed il relativo limite minimo saranno aumentati del 50%.
Il danneggiamento di manufatti e/o materiali di proprietà di AMA S.p.A., sarà passibile di penali proporzionate al danno subito dall’ente appaltante a meno che l’appaltatore non si impegni a proprie spese al ripristino dei beni danneggiati.
In caso di affidamento in subappalto, fermo restando ogni altra azione che la Stazione Appaltante riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le seguenti inadempienze daranno luogo alle relative sanzioni:
- penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori subappaltati, nel caso in cui i lavori siano iniziati prima dell'autorizzazione formale e/o del recepimento di tutte le prescrizioni di sicurezza da parte del subappaltatore e comunque la penale non potrà essere minore di 3.000 Euro;
- penale giornaliera pari a cinque per centomila dell'importo contrattuale dell'Appalto completo, comprensivo degli eventuali importi delle perizie di variante già deliberate al momento dell'inadempienza.
Per le infrazioni delle disposizioni relative alle norme di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, verrà comminata una somma pari alla sanzione penale, anche a titolo di oblazione.
Il mancato rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi determinerà l'applicazione di una penale giornaliera pari a cinque per centomila dell'importo contrattuale dell'Appalto completo, comprensivo degli eventuali importi delle perizie di variante già deliberate al momento dell'inadempienza.
In caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, AMA S.p.A., prima di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere agli impegni assunti.
Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’Appaltatore non potrà avanzare nessuna pretesa ad alcun titolo, ivi incluso a titolo di indennizzo e/o di risarcimento.