Contract
1.DEFINIZIONI
1.1 Nel presente documento le seguenti parole hanno il significato ivi stabilito:
a) “Laboratori Chimici Stante” significa: Laboratori Chimici Stante Srl e si intendono i sub fornitori, se esistenti, dipendenti e soci;
b) per “Committente” si intende la parte che gode dei servizi forniti dai Laboratori Chimici Stante;
c) per “Parti” sono intesi entrambi i soggetti contraenti: Laboratori Chimici Stante e Committente;
d) “Contratto” significa l’accordo tra i Laboratori Chimici Stante e il Committente che ha per oggetto le forniture dei servizi specificati nell’incarico ed incorpora le Condizioni. Tale accordo è reso palese attraverso la firma del Committente sulle offerte emesse dai Laboratori Chimici Stante;
e) ”Incarico” significa il documento scritto con il quale i Laboratori Chimici Stante concedono i propri servizi al Committente che li richiede;
f) ”Servizi” significa qualsiasi attività o servizio fornito dai Laboratori Chimici Stante;
1.2 I titoli sono utilizzati solo per convenienza e non modificando la composizione ed il significato delle condizioni.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1 Le presenti Condizioni generali di fornitura sono parte integrante di tutti i contratti conclusi tra i Laboratori Chimici Stante e il Committente.
2.2 L’accettazione delle offerte sottoposte dai Laboratori Chimici Stante implica l’accettazione integrale da parte del Committente delle presenti Condizioni generali di fornitura in ogni loro punto e sottopunto.
2.3 Eventuali deroghe o esclusioni di una o più condizioni ivi descritte, sono esplicitamente dichiarate nel contratto di fornitura e controfirmate dalle Parti.
2.4 I Laboratori Chimici Stante hanno la facoltà di revisionare i contenuti delle Condizioni generali di fornitura ogni qualvolta ritenuto necessario dalla Direzione senza alcuna previa comunicazione al Committente. La pubblicazione dell’ultima revisione in vigore all’interno della sezione “Download” del sito xxx.xxxxxxxxx.xx garantisce la trasmissione dell’aggiornamento al Cliente.
2.5 La sede di esecuzione delle attività di Laboratorio è la sede di Bologna, Via Del Chiù, 68-70 40133 la quale rappresenta il laboratorio chimico e microbiologico centralizzato dell’Organizzazione. Tale sede è coperta dalle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 emessa dall’Ente di certificazione Bureau Veritas e dall’accreditamento ACCREDIA numero LAB 1051 L (cfr. § 4).
3. CONTENUTO DEI SERVIZI
3.1 I Laboratori Chimici Stante usano ogni ragionevole competenza, cura e diligenza nella prestazione dei Servizi in accordo con i termini dell’incarico.
3.2 I Laboratori Chimici Stante impiegano i metodi, le procedure, le tecnologie, il personale e le fonti d’informazione necessarie al corretto svolgimento dei servizi oggetto del Contratto.
3.3 I limiti di fornitura dei Servizi non possono essere sostanzialmente modificati dal Committente senza l’approvazione dei Laboratori Chimici Stante. Per alcuni servizi può essere difficoltoso specificare la natura precisa dell’attività richiesta prima dell’inizio dei lavori. Pertanto, nel caso in cui i Laboratori Chimici Stante, durante lo svolgimento dei lavori, ritengano che sia necessaria una modifica e/o un’aggiunta sostanziale per adempire al Contratto ne darà solo comunicazione scritta al Committente.
3.4 Consegna del campione in laboratorio: I Laboratori Chimici Xxxxxx riceveranno la spedizione nel rispetto della prassi commerciale ed il rischio di perimento e di danno dei campioni da analizzare ricadrà esclusivamente sul Committente o sullo spedizioniere. Se verranno richiesti imballi specifici da parte dei Laboratori Chimici Stante, i relativi costi saranno indebitati al Committente, salvo pattuizione diversa. Gli orari di apertura osservati dal laboratorio e nei quali è garantita l’accettazione dei campioni consegnati sono: dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 -12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.
I campioni sono accettati dal laboratorio secondo i criteri di conformità richiamati da proprie procedure interne al fine di garantire la significatività e la qualità dei risultati delle prove. In caso di non conformità in accettazione il Laboratorio si impegna nella comunicazione al Cliente.
3.5 Pericolosità del campione: Il Cliente si impegna a comunica ai Laboratori Chimici Stante ogni pericolo ad esso noto riguardanti le modalità di manipolazione e conservazione del campione destinato all’analisi di laboratorio indicando le corrette modalità operative.
3.6 Tempi di conservazione del campione dopo l’esecuzione: I campioni sono porzionati (creazione delle aliquote) immediatamente dopo l’accettazione. La frazione residua dei campioni è smaltita immediatamente a cura dei Laboratori Chimici Stante. Le porzioni (aliquote) dei campioni sono smaltite a cura dei Laboratori Chimici Stante a seguito dell’invio del Rapporto di Prova al Cliente. Ogni scostamento da tale punto è esplicitato nel corpo del Contratto e sottoscritto dalle Parti. Ogni necessità di diversa gestione (esempio, conservazione del campione) deve essere comunicata dal Committente al momento della consegna dello stesso in laboratorio.
3.7 Eventuale presenza del Committente all’esecuzione dell’analisi: Tale contributo deve essere specificato nelle modalità e nelle condizioni in fase di richiesta di offerta
/ ordine da parte dello stesso Committente. Tale possibilità è accordata dal Direttore di Laboratorio.
3.8 Tempi di consegna dei Rapporti di Prova: le analisi dei campioni seguono un programma che verte su una scadenza prefissata definita nell’offerta; in caso di richieste urgenti il prezzo concordato subirà un aumento minimo del trenta percento (30%) a seconda delle richieste del Committente.
3.9 Anticipazione dei risultati: Terminate le analisi, i Laboratori Chimici Stante inviano a mezzo posta elettronica con oggetto “dati bozza in corso di verifica” dei documenti. È responsabilità del Committente verificare il contenuto e la correttezza delle informazioni anagrafiche. A seguito di tale verifica, per ogni richiesta di revisione dei dati anagrafici sarà applicata la tariffa di cui al punto 9.4.
I Laboratori Chimici Stante srl sono responsabili unicamente dei risultati riferiti ai campioni consegnati in laboratorio.
3.10 Invio dei risultati definitivi: i rapporti di prova in originale sono inviati a mezzo posta elettronica (e-mail) con firma digitale di un Chimico regolarmente iscritto all’Ordine dei Chimici. Ogni altro mezzo di trasmissione dei rapporti di prova deve essere comunicato a cura del Committente in fase di consegna dei campioni. Ogni altro tipo di documento (esempio, relazioni) oggetto dei servizi erogati dai Laboratori Chimici Stante è inviato con le stesse modalità dei rapporti di prova.
In assenza di riscontri da parte del Cliente in merito ai Rapporti di Prova inviati in bozza, il Laboratorio invierà gli stessi in definitiva entro un mese dalla loro emissione.
È cura e interesse del Cliente comunicare al laboratorio ogni modifica e/o integrazione degli indirizzi e-mail a cui inviare i Rapporti di Prova definitivi.
3.11 Modifiche ed integrazioni: I Rapporti di prova emessi in definitiva non sono più modificabili. Ogni modifica od integrazione degli stessi sarà effettuata attraverso l’emissione di un nuovo Rapporto di Prova che richiamerà il documento sostituito / modificato. Ogni Rapporto di Prova emesso in sostituzione avrà una nota a piè di pagina nella quale saranno riportate le prove oggetto della modifica e/o integrazione.
Qualora sia richiesta la modifica di un rapporto di prova dovuto al cambio di identificazione commerciale del prodotto testato, ciò non potrà essere fatto. In questi casi è necessario effettuare nuove analisi su un nuovo campione. I Laboratori Chimici Stante non si assumono alcuna responsabilità di dichiarare che il nuovo prodotto sia uguale al precedente. Tale responsabilità ricade sul Cliente.
I costi derivanti dalle attività di segreteria, oltre a quelli relativi alle eventuali ulteriori analisi da eseguire, sono riportati al punto 10 del presente documento.
3.12 Conservazione dei documenti: La documentazione riguardante il controllo di qualità dei risultati (carte di controllo, tarature, risultati dei proficiency testing, ecc.) e i dati grezzi sono considerati documenti interni e non sono compresi nei servizi offerti. I dati relativi alle prove sono conservati presso il Laboratorio per la durata di 4 anni. Ogni richiesta di consultazione deve essere effettuata per comunicazione formale ai Laboratori Chimici Stante i quali ne approveranno l’attività.
3.13 Validità dei contratti: Tutti i contratti stipulati con i Committenti hanno validità di 1 anno (365 giorni solari) a partire dalla data della stipula. Ogni variazione da tale indicazione è esplicitamente riportata tra i punti dell’offerta/contratto.
3.14 Deroga validità offerte: Le offerte relative a prove che comportano classificazione, giudizi di conformità e altre verifiche legate ai limiti di legge, sono riferite esclusivamente alla normativa in vigore al momento dell’emissione dell’offerta. Tutte le eventuali modifiche ai profili analitici che dovessero risultare necessarie a seguito di norme di legge, anche se previsti o programmati, dovranno essere oggetto di una nuova offerta. (cfr. punto 9.5)
3.15 Intestazione documenti: Tutti i documenti emessi a seguito dei servizi erogati dai Laboratori Chimici Stante (quali, ad esempio, Rapporti di Prova e Fatture) sono intestati esclusivamente al Committente. Intestazioni a terze parti non sono ammesse per alcun motivo.
3.16 Aggiornamento dei listini: Annualmente i Laboratori Chimici Stante srl riesaminano il listino prezzi generale ed in base agli indici di mercato potranno subire variazioni. Alla scadenza del periodo di validità del contratto (cfr. § 3.9) in
essere con il Committente, in caso di rinnovo, i prezzi potrebbero essere aggiornati in accordo con le variazioni riportate al listino generale in vigore al momento del rinnovo contrattuale.
3.17 Regole decisionali: Nella valutazione dei risultati definiti borderline rispetto ad un valore di riferimento o comunque all’intorno di un limite di legge, il Laboratorio applica quanto definito dal Manuale ISPRA 52/2009, L’analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura, salvo non diversamente specificato da altro documento di riferimento quali Xxxxx, regolamenti od Autorizzazioni, o richieste specifiche rese dal Cliente in fase contrattuale. Per le acque potabili non è applicabile alcuna regola decisionale così come previsto dal D. Lgs. 31/01 mentre per le emissioni in atmosfera si fa riferimento alla specifica normativa (D. Lgs. 183/2017).
4. ACCREDITAMENTO ACCREDIA
4.1 I Laboratori Chimici Stante sono accreditati ACCREDIA LAB N° 1051L per le prove definite su xxx.xxxxxxxx.xx secondo quanto definito e richiesto dalla norma di riferimento UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
4.2 Come laboratorio accreditato ACCREDIA, i Laboratori Chimici Stante godono delle convenzioni ACCREDIA, nei suoi diritti e doveri verso l’Ente di accreditamento. Secondo quanto previsto dalle sopra citate convenzioni, il marchio di accreditamento comparirà solo nei casi in cui il Rapporto di Prova presenterà almeno uno dei parametri in accreditamento presso il Laboratorio, tutti gli altri parametri non in accreditamento saranno identificati con un asterisco che rimanderà alla nota a piè del Rapporto di Prova indicante “Prova non accreditata da ACCREDIA”.
4.3 Qualsiasi parere, giudizio e/o consiglio tecnico, non è soggetto all’accreditamento ed è dato solo sulla base dell’esperienza professionale dai professionisti del Laboratorio. Inoltre, gli stessi pareri, giudizi e/o consigli tecnici verranno presentati su foglio a parte ed allegato al Rapporto di prova di riferimento. In caso di emissione di opinioni ed interpretazioni inclusi nel campo di accreditamento, questi saranno chiaramente identificabili all’interno del Rapporto di Prova emesso, come parte integrante dello stesso.
4.4 L’accreditamento è l’«Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità» REG (CE) N. 765/2008.
4.5 L'accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro condotto dal Laboratorio di prova, verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie.
4.6 L'accreditamento è garanzia di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza.
4.7 L'accreditamento dei Laboratori Chimici Stante rappresenta l’adesione alle norme quale impegno volontario voluto fortemente dalla Direzione dell’Organizzazione.
4.8 L’utilizzo del Marchio ACCREDIA o di un qualsiasi riferimento all’accreditamento da parte del Cliente non è consentito per alcuna ragione in alcun documento. È concesso di allegare i Rapporti di Prova ai documenti del Cliente ove pertinenti.
4.9 È possibile scaricare il Certificato dell’accreditamento ACCREDIA LAB N° 1051 L e l’Elenco prove accreditate ad esso associato sia sul nostro sito web xxx.xxxxxxxxx.xx, sia sul sito di ACCREDIA xxx.xxxxxxxx.xx.
5. ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROVA
5.1 Il Laboratorio può ricorrere alla cessione di prove accreditate in subappalto a Laboratori terzi accreditati solo nei seguenti casi:
- Subappalto di prove: le attività di prova possono essere subappaltate in modo non continuativo dal Laboratorio limitatamente a condizioni non conformi alle dotazioni.
- Subappalto di attività di campionamento: Le attività di campionamento possono essere subappaltate in modo non continuativo dal Laboratorio limitatamente a impedimenti organizzativi.
5.1 Il Laboratorio può ricorrere alla cessione di prove accreditate in subappalto a Laboratori terzi accreditati solo nei seguenti casi:
- Subappalto di prove: le attività di prova possono essere subappaltate in modo non continuativo dal Laboratorio limitatamente a condizioni non conformi alle dotazioni.
- Subappalto di attività di campionamento: Le attività di campionamento possono essere subappaltate in modo non continuativo dal Laboratorio limitatamente a impedimenti organizzativi.
5.2 I Laboratori Chimici Stante scelgono il subappalto di prove non accreditate qualora sopraggiungano impedimenti derivanti da malfunzionamento della propria strumentazione, guasti improvvisi o altre impossibilità che comunque impedirebbero la soluzione del problema in breve tempo.
5.3 I Laboratori Chimici Stante si forniscono solo da Laboratori terzi di propria fiducia e qualificati secondo quanto stabilito dal proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da ACCREDIA o altro ente riconosciuto all’interno del mutuo riconoscimento EA MLA o MRA ILAC o riconosciuto presso uno o più Ministeri per attività specifiche e registrati presso il Laboratorio in un apposito elenco dei laboratori subappaltati. Qualora il Laboratorio subappaltato non sia accreditato per le prove subappaltate è valutato dal Direttore di Laboratorio e dal Responsabile Gestione per la Qualità attraverso l’esecuzione di un audit di seconda parte eseguita presso la sede del laboratorio subappaltato o altra valutazione ritenuta idonea.
5.4 I Laboratori Chimici Stante si assume la responsabilità verso il Committente per tutta l’attività di prova subappaltata qualora il laboratorio subappaltato sia stato scelto dal Laboratorio.
5.5 I Laboratori Chimici Stante declinano ogni responsabilità verso il Committente qualora il laboratorio subappaltato sia stato scelto dal Cliente o imposto da Enti / Organi ufficiali di controllo.
5.6 Il Committente con la firma del contratto con il Laboratorio acconsente alla scelta diretta da parte del Laboratorio, qualora necessario, a subappaltare prove senza avanzare altra richiesta scritta. Nel contempo il Laboratorio si impegna a dare comunicazione al Committente della scelta fatta al fine del massimo soddisfacimento delle condizioni contrattuali.
6. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI DEL CLIENTE
6.1 I Laboratori Chimici Stante si impegnano a gestire tutti i dati e tutti i documenti di qualsiasi tipologia e genere in accordo a quanto stabilito dal Garante della Privacy nel D.Lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, alla Parte I e Parte III, dal Reg. UE 2016/679 (noto come GDPR) e dagli articoli applicabili del Codice Civile. La Privacy Policy dei Laboratori Chimici Stante srl è consultabile sul nostro sito alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx-xxxxxx.
6.2 Il personale dei Laboratori Chimici Stante gestisce tutte le comunicazioni ed i documenti pervenuti dal Committente secondo un codice di buona condotta ed è esso stesso soggetto ad accordo di riservatezza con i Laboratori Chimici Stante.
6.3 Non è considerato alcun motivo, né di genere né religioso né altro che possa verificarsi (così come descritti nella definizione riportata dal D.Lgs. 196/2003 Art. 4 comma 1 lettera d) tale che si manifestino atti discriminatori nei confronti del Committente.
6.4 Tutti i rapporti, le indagini, i pareri ed ogni altro documento prodotto sono usati dai Laboratori Chimici Stante per il contratto o a solo uso divulgativo per il Committente, non potranno essere divulgati a terzi se non previa autorizzazione dei Laboratori Chimici Stante e comunque dovranno riportare espressamente la provenienza dai Laboratori Chimici Stante.
6.5 I Laboratori Chimici Stante si obbligano a non diffondere notizie ed informazioni riguardanti il Cliente e pervenute da fonti terze e di gestirle garantendo la riservatezza delle stesse.
6.6 I Laboratori Chimici Stante si obbligano a non diffondere notizie ed informazioni riservate di cui verranno in possesso durante l’esecuzione del Contratto, riguardanti il Committente, senza l’autorizzazione di quest’ultimo, salvo obblighi di diffusione ai sensi della normativa vigente. In quest’ultimo caso, i Laboratori Chimici Stante daranno pronta e formale comunicazione al Cliente.
6.7 Il titolare dei dati riservati dei Committenti sono i LABORATORI CHIMICI STANTE SRL mentre il responsabile è l’Amministratore Unico del Laboratorio.
6.8 I dati raccolti e conservati presso la sede legale dei Laboratori Chimici Stante sono solo quelli necessari ai fini del corretto espletamento dei servizi contrattuali oltre a quelli necessari agli adempimenti fiscali.
6.9 I dati raccolti sono conservati presso i Laboratori Chimici Stante fino a 12 mesi successivi alla scadenza del contratto. Giunta tale scadenza, i dati saranno eliminati in modo distruttivo.
7. RECLAMI
7.1 Qualsiasi contestazione verrà gestita dal Laboratorio come previsto dal proprio SGQ solo se perverrà formalizzata sul modulo preposto Modulo di reclamo da parte
del Cliente che è possibile scaricare liberamente nella sezione “Download” del sito xxx.xxxxxxxxx.xx;
7.2 I reclami devono essere trasmessi al laboratorio entro 30 giorni solari dall’identificazione da parte del Cliente.
7.3 Solo la Sezione 1. (Comunicazione del Reclamo) dei moduli di reclamo deve essere compilata integralmente dal Cliente, quindi il modulo è digitalizzato e inviato al Laboratorio alle e-mail xxxx@xxxxxxxxx.xxx e xxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx;
7.4 Il Reclamo è preso in carico entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dal personale responsabile che ne valutata la fondatezza. Quindi il Laboratorio ricontatta il Cliente per comunicare come intende procedere in merito alla gestione della contestazione.
7.5 Per qualsiasi chiarimento in merito ad un Vs. Reclamo inviato del quale non avete avuto riscontro potete contattarci al numero 051-384086 oppure scrivere all’e-mail xxxx@xxxxxxxxx.xxx.
7.6 Il Cliente non ha alcun diritto di trattenere somme dovute ai Laboratori Chimici Stante salvo diversamente accordato in modo formale con la Direzione Amministrativa del laboratorio.
8. AUTORIZZAZIONI
8.1 Qualora per l’espletamento dell’Incarico si rendano necessarie autorizzazioni amministrative in relazione ai beni ed ai luoghi del Committente, quest’ultimo ha l’obbligo di fornirli ai Laboratori Chimici Stante.
8.2 Il termine di consegna dei risultati da parte dei Laboratori Chimici Stante si considera sospeso fintanto che il Committente non avrà provveduto a fornire le autorizzazioni di cui al punto precedente.
9. ASSICURAZIONI
11.4 In caso di reclamo da terzi per danni o spese di qualunque tipo (incluse quelle legali), il Cliente manleva i Laboratori Chimici Stante e suoi dipendenti e subappaltatori.
12. CAUSE SOPRAVVENUTE
12.1 Qualora le condizioni di una richiesta o il prezzo del servizio come individuato in fase di offerta siano modificati da una disposizione normativa cogente, i Laboratori Chimici Stante si riservano il diritto di modificare, previa comunicazione al Committente, il prezzo del servizio, senza pregiudizio per i propri interessi e diritti nei confronti dei servizi già resi ed accettati.
13. COMUNICAZIONI
13.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti, comprese le eventuali contestazioni attinenti all’analisi del campione o al Servizio, dovranno avvenire per iscritto a mezzo raccomandata a.r., (considerando valida la data di spedizione), e-mail con ricevuta di ritorno o PEC.
13.2 Tutti gli ordini del Committente sono subordinati alla revisione e approvazione dei Laboratori Chimici Stante. Il Committente inoltrerà l’ordine da una sede che rientra nella propria organizzazione, specificando l’indirizzo di destinazione, salvo altri accordi con i Laboratori Chimici Stante.
13.3 Tutela legale: Qualora ne fosse a conoscenza, il Cliente è tenuto a comunicare ai Laboratori Chimici Stante in fase di ordine o stipula del contratto, se il campione oggetto del contratto è riferito a procedimenti di tipo civile o penale o se è in contradditorio con Organi di controllo.
14. RISOLUZIONE
9.1 Il Committente si obbliga a fornire la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi riguardo ai beni ed ai luoghi interessati dal presente contratto che sono di sua proprietà e nella sua disponibilità;
9.2 Per nessun motivo ed in alcun caso, i Laboratori Chimici Stante non possono essere considerati dal Cliente ente garante. A tal fine è necessario accendere idonee polizze assicurative presso le Organizzazioni competenti.
10. CONDIZIONI COMMERCIALI
14.1 Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto qualora il Committente non adempia ad uno degli obblighi qui espressamente previsti.
15. LEGGE APPLICABILE
15.1 Per tutto quanto qui non espressamente disposto o previsto si applicheranno le norme del Codice Civile e le Leggi dello Stato Italiano.
16 FORO COMPETENZE
10.1 Il pagamento dell’importo complessivo previsto per l’espletamento dell’incarico dovrà avvenire mediante Bonifico Bancario o Ricevuta Bancaria entro e non oltre i termini specificati in offerta. Per le prime forniture si effettua il pagamento anticipato.
10.2 Tutte le spese relative al presente Contratto comprese quelle di spedizione, saranno a completo carico del Committente, salvo diverse pattuizioni.
10.3 In caso di ritardo nel pagamento, il Committente corrisponderà ai Laboratori Chimici Stante, dal momento della scadenza fino all’effettivo saldo, interessi convenzionali pari al T.U.S. praticato al momento della scadenza più 3 (tre) punti percentuali, calcolati su quanto dovuto, oltre maggiori ed eventuali danni occorsi ai Laboratori Chimici Stante.
10.4 I n caso di duplicazione o modifica con sostituzione di certificati/rapporti di prova (es. modifica dati anagrafici, date, denominazione campioni, ecc.) per cause non imputabili ai Laboratori Chimici Stante, sarà previsto un costo di gestione segreteria di € 10,00 a carico del Committente per ogni rapporto di prova modificato o duplicato. I dati che faranno fede saranno quelli comunicati dal Committente all’atto dell’arrivo del campione in laboratorio.
11. RESPONSABILITA’
16.1 Ogni controversia inerente all’interpretazione o all’esecuzione del presente Xxxxxxxxx sarà demandata alla competenza del Foro di Bologna.
11.1 I Laboratori Chimici Stante non saranno responsabili della mancata esecuzione del Contratto o del ritardo nel suo adempimento qualora ciò derivi da causa ad essi non imputabile.
11.2 I Rapporti di Prova emessi dai Laboratori Chimici Stante sono redatti in base alle informazioni, documenti, provini e/o campioni consegnati dal Cliente in laboratorio per scopi analitici, pertanto i Laboratori Chimici Stante non possono essere ritenuti responsabili dei risultati emessi a fronte di informazioni incomplete o errate rese dal Cliente.
11.3 I Laboratori Chimici Stante non sono responsabili di eventuali ritardi nell’evasione dei servizi accordati qualora questi siano da imputarsi al mancato soddisfacimento degli obblighi del Cliente.