ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DIFESA DEL SUOLO
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DIFESA DEL SUOLO
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO LA REGIONE AUTONOMA DELLE SARDEGNA
VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo di programma quadro deve contenere;
VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lett.
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994,
n. 367;
VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1. sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell’articolo 2 della legge n.662/1996;
VISTA le delibere CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 "Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica” e n. 76 del 2.08.2002 “Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio”;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.2001 X.000, xxxxxxx “ Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”, che attribuisce al Ministero dell’Ambiente le competenze in materia difesa del suolo;
VISTO il D.P.R. n. 261 del giugno 2003 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio” ed in particolare l’art. 6 che delinea i compiti della Direzione Generale Difesa del Suolo;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni;
VISTO il D.L. 279/2000 " Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamita' naturali"
VISTO il D.L. 132/1999 recante modifiche al D.L. 180/98
VISTO il D.L. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni, "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"
VISTO il DPCM 29/9/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180"
VISTO il DM 14/2/1997 "Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico"
VISTO il DPR 18/7/1995 "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
VISTO il DPR 14/4/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici"
VISTA la legge 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"
VISTO il DPR 14/4/1993 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale"
VISTO il DPR 7/1/1992 "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino"
VISTA la legge 225/1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"
VISTA la legge 253/1990 "Disposizioni integrative alla legge 183/89"
VISTA la legge 183/1989"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
VISTO il T.U. 523 del 25.07. 1904
VISTO il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria della Regione per il periodo 2003/2005, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17.07.2002;
VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Italia Obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2000) in data 01 agosto 2000;
VISTO il POR 2000 - 2006 approvato dalla Commissione Europea in data 08.08.2000., con decisione comunitaria C (2000) 2359,
VISTO il Complemento di programmazione del POR 2000-2006 approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 14.luglio 2003;
VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006, che conferma l’impegno del Governo per lo sviluppo del Mezzogiorno e che, nel presupposto che condizione essenziale per tale sviluppo è l’eliminazione del gap infrastrutturale con le altre aree del Paese, postula, per il Mezzogiorno stesso, un aumento dell’incidenza degli investimenti sul PIL dal 21,8% del 2001 al 27,5% del 2006, prevedendo altresì un quadro finanziario unico pluriennale che assegna all’area stessa, nel periodo 2001-2008, complessivamente circa il 45% della spesa totale in conto capitale, consentendo così, tra l’altro, di verificare che gli impegni programmatici di spesa per il Mezzogiorno imputati sulle risorse comunitarie e relativo cofinanziamento nazionale e sulle risorse per le aree depresse abbiano effettiva natura aggiuntiva rispetto al flusso ordinario delle risorse;
VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria del Governo per il periodo 2003-2006 che del pari dedica particolare attenzione al Mezzogiorno e quantifica la quota
minima di risorse ordinarie da riservare a detta macroarea nel 30%, confermando le indicazioni contenute nel IV Rapporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo 2000- 2001;
VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma stipulata in data 21.04.1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna.
VISTA la delibera CIPE 9 maggio 2003, n.17, concernente la “Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate rifinanziamento legge 208/1998, triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003 art. 61)”;
VISTA la delibera della Regione della Giunta Regionale Sarda n. 34/27. del 26.09.2003. con la quale è stata individuata la ripartizione settoriale programmatica delle risorse assegnate con Delibera Cipe n. 17/2003 ed individuato quale settore di intervento strategico quello relativo alla difesa del suolo in particolare per la esecuzione degli interventi volti alla messa in sicurezza della rete stradale a rischio frana e delle aree idrogeologiche a forte criticità;
VISTA la delibera della Giunta Regionale Sarda. 47/41 del 22.12.2003 nella quale è stato individuato l’elenco degli interventi da finanziare con le risorse CIPE pari a 30 milioni di euro e l’ulteriore delibera della Giunta Regionale Sarda n 12/16 del 11.03.2004 con la quale si è provveduto a rimodulare tale elenco in virtù di sopraggiunte evenienze;
VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro n. 32538 emanata il 9 ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATA la necessità di predisporre un ’Accordo di programma quadro in materia di difesa del suolo.. in considerazione delle criticità evidenziate, degli obiettivi e delle relative priorità indicati nei documenti programmatici comunitari, nazionali e regionali, provvedendo a tal fine a definire un programma di interventi su cui allocare le risorse finanziarie disponibili e programmatiche;
VISTA la delibera 22/46 del 21.07.03 con la quale la Giunta Regionale della Regione Sardegna ha adottato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico ed ha approvato la perimetrazione delle aree a rischio e pericolose e l’elenco degli interventi volti alla mitigazione del rischio.
CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale ha in corso tutti gli adempimenti volti all’approvazione, entro il corrente anno 2004 del suddetto Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico
VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n.143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art.11 ( Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, con cui viene sancita l’obbligatorietà del codice CUP.
STIPULANO IL SEGUENTE
Art. 1 Oggetto e Finalità
1. Oggetto del presente Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato Accordo, è la realizzazione di un programma integrato di interventi di difesa del suolo volti alla messa in sicurezza della rete stradale a rischio frana e delle aree a forte criticità idrogeologica. Il tutto come meglio rappresentato al successivo articolo 4.
2. Il presente Accordo definisce, in coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore, gli obiettivi specifici e i programmi attuativi, descritti agli articoli 3 e 4.
Art. 2 Programmazione degli interventi
1. Al fine di raggiungere le finalità descritte all’art.1, le parti individuano, come quadro generale di riferimento, il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico di seguito denominato PAI;
2. In coerenza con quanto riportato dall’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 21.04.1999 e con gli obiettivi strategici delineati nel DPEF 2003/2005, le parti si impegnano anche con la stipula del presente Accordo, alla realizzazione di un programma di interventi volti alla messa in sicurezza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,della rete stradale isolana nelle aree in cui il PAI ha individuato situazioni di rischio molto elevato ed elevato dovuto a frana o a situazioni di criticità a carattere idrogeologico.
Art.3
Programma attuativo della difesa del suolo Obiettivi specifici
1. Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico è relativo al bacino idrografico unico regionale della Regione Sardegna, corrispondente all’intero territorio regionale, comprese le isole minori, suddiviso a sua volta nei seguenti sette sottobacini: sub- bacino n. 1 Sulcis, sub-bacino n. 2 Tirso, sub-bacino n. 3 Coghinas-Mannu-Temo, sub- bacino n. 4 Liscia, sub-bacino n. 5 Posada-Cedrino, sub-bacino n. 6 Sud-Orientale, sub- bacino n. 7 Flumendosa-Campidano-Cixerri come disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 45/57 del 30.10.1990.
Esso contiene l’individuazione e la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio idraulico e di frana molto elevato, elevato medio e moderato e l’individuazione degli insediamenti, dei beni degli interessi e delle attività vulnerabili nelle aree pericolose, più propriamente indicati come elementi.
Il programma attuativo degli interventi di difesa del suolo di cui al presente Accordo, è diretto al conseguimento, nelle aree di intervento e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dei seguenti obiettivi:
a. Migliorare la fruibilità della rete stradale isolana
b. Conseguire un più alto grado di sicurezza dei territori e delle popolazioni
c. assicurare un più elevato tasso di crescita attraverso la valorizzazione di risorse locali, anche in chiave produttiva, generando un aumento dell’occupazione attraverso il miglioramento della dotazione infrastrutturale.
d. accrescere la competitività territoriale in particolare laddove situazioni di criticità idrogeologica costituiscono impedimento o comunque rallentamento della valorizzazione e riequilibrio territoriale.
Articolo 4 Programma attuativo Elenco interventi
1 Il Programma attuativo del presente Accordo, comprende gli interventi rappresentati nelle allegate tavole : elenco interventi. (Allegato 1) e specificatamente descritti nella Relazione tecnica (Allegato 2) e nelle schede informatiche di intervento (Allegato 3) redatte ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma Quadro citata in premessa. Ogni scheda intervento riporta l’indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa e ne assicura la veridicità. Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia stato ancora individuato, tali responsabilità sono assunte dal soggetto proponente l’intervento, indicato nella stessa scheda intervento.
2 Il Programma Attuativo comprende:
- n. 30 interventi di messa in sicurezza dal rischio di frana
- n. 8 interventi di messa in sicurezza dal rischio di idraulico
per un importo complessivo di 30,00 milioni di euro interamente finanziato con i fondi CIPE di cui alla delibera N. 17 del 05.05.03.
Art. 5 Quadro finanziario
Il quadro finanziario del programma attuativo di cui all’articolo 4 è pari a complessivi 30,00 milioni di euro, interamente coperto dalle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnate alla Sardegna con la delibera CIPE n.17 del 05.05.03, competenza 2005.
Articolo 6
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. Le parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a:
a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede, costituenti l’applicazione informatica di cui alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
c) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell’Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio di cui al successivo articolo 7, trasmesse dal SPSTI, al termine delle procedure di monitoraggio indicate nella Circolare richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi al Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo;
d) attivare e utilizzare, nei tempi prefissati, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.
Articolo 7
Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, le Parti individuano, quale soggetto responsabile, il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, per l’esercizio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali del presente Accordo.
2. Il soggetto responsabile ha il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nell’Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione di singoli soggetti sottoscrittori;
d) nel corso dell’istruttoria dell’accordo e nei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come
l’assenza per le stesse di codici di errore nell’applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato “Applicativo Intese”) del Ministero Economia e Finanze.
e) nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dell’Economia e Finanze - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale, la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all’ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all’interno del relativo rapporto di monitoraggio;
f) nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
g) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell’APQ, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell’APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;
h) vigilare sullo stato di attuazione dell’Accordo, predisponendo il monitoraggio degli interventi sulla base delle informazioni assunte dal responsabile dei singoli interventi,indicato nel successivo art. 8;
i) individuare ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l’inadempienza al Comitato paritetico di attuazione;
l) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra le Parti, un primo tentativo di conciliazione; segnalare al Comitato paritetico di attuazione, in caso di mancata composizione, le controversie suddette per l’avvio dei relativi procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti secondo le modalità previste dall’art. 10;
m) fornire al Ministero dell’Ambiente la localizzazione georeferenziata degli interventi di cui al presente accordo.
Articolo 8
Responsabili della realizzazione degli interventi
1. Ai fini della realizzazione degli interventi di difesa del suolo oggetto del presente Accordo, le parti individuano quali soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, i Responsabili Unici del Procedimento ( ai sensi della legge 109/94 e s.m.i.) di ciascun intervento indicati specificatamente nelle schede allegate, costituenti l’applicazione informatica di cui alle delibere CIPE n.44/2000 e 76/2002.
2. Il responsabile della realizzazione degli interventi svolge i seguenti compiti:
a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità;
b) organizza, dirige, valuta e controlla l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;
c) controlla costantemente il processo di attuazione dell’intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando al soggetto responsabile dell’Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono l’attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta;
d) raccoglie ed immette nell’Applicativo Intese, nel rispetto delle scadenze di monitoraggio del 31 luglio e del 31 gennaio di ciascun anno, i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità;verifica la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l’attuazione degli impegni assunti, cosi come pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti; trasmette al responsabile dell’APQ, in concomitanza con le scadenze dei monitoraggi semestrali, la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell’APQ;
Articolo 9
Nucleo Operativo per l’attuazione dell’APQ
1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano un
“Nucleo Operativo per l’attuazione dell’APQ”, composto da:
- tre rappresentanti della Regione (Presidenza della Giunta, Assessorato dei Lavori Pubblici e Centro Regionale di Programmazione);
- un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero dell’Ambiente;
2. Il Nucleo Operativo fornisce il supporto tecnico al Soggetto responsabile dell’Accordo nello svolgimento dei propri compiti e da il proprio contributo sulla relazione semestrale di cui all’art.7, comma 2, lettera e).
3. Il Nucleo Operativo è presieduto dal Soggetto responsabile dell’Accordo che lo convoca, su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno dei soggetti firmatari dell’Accordo, almeno due volte all’anno.
Articolo 10
Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti
1. Il Soggetto responsabile dell’Accordo di cui all’art. 7, in caso di contrasti in ordine all’interpretazione o all’esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo medesimo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, del responsabile d’intervento o anche d’ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l’esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna le parti all’osservanza dell’accordo raggiunto.
3. Qualora le controversie permangono, la questione viene rimessa al Comitato istituzionale di gestione di cui all’articolo 9 della citata Intesa Istituzionale di Programma.
4. Ove in ordine alle predette controversie venga adita l’autorità giudiziaria ordinaria, le parti stabiliscono la competenza del Foro di Cagliari.
5. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e soggetto che realizza l’intervento sono composti così come previsto dal contratto d’appalto.
Articolo 11
Inerzie, ritardi e inadempienze
1. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardi, inerzie o inadempimenti, il Soggetto responsabile dell’Accordo invita il Soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
3. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato, al Soggetto responsabile dell’Accordo, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto responsabile dell’Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato paritetico di attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare.
5. Il Comitato paritetico d’attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione all’inottemperanza segnalata.
Articolo 12 Disposizioni generali e finali
1. Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2010 ed è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Per concorde volontà dei sottoscrittori, il presente Accordo è prorogabile e può essere ulteriormente modificato o integrato, mediante specifici Protocolli aggiuntivi nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. All’Accordo possono aderire altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE n. 29/1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
4- Alla scadenza dell’Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell’Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
Roma, 31 marzo 2004
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio
Direzione per la Difesa del Suolo Il Direttore Generale
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
Regione Autonoma della Sardegna
Il Direttore Generale della Presidenza
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx