CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALTRO MATERIALE DI SO.RE.SA. S. P. A.
REP. 94/19
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALTRO MATERIALE DI XX.XX.XX. S. P. A.
Xx.Xx.Xx. S.p.a.
-
Italarchivi srl
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALTRO MATERIALE DI XX.XX.XX. S. P. A.
CIG: Z9227679F5
L'anno duemiladiciannove il giorno 1 del mese di agosto, presso la sede della Xx.Xx.Xx. SpA di Napoli, Centro Direzionale, F9
TRA
- XX.XX.XX. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola F/9, Partita Iva 04786681215, in persona del Direttore Generale Dott. xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Salerno il 08.06.1968, ivi residente alla Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 0 e dotato dei poteri di rappresentanza, giusto verbale del C.d.A. del 27.12.2018;
E
- Italarchivi srl in seguito denominata “impresa”, con sede legale in Fontevivo (PR) alla Via Atene, 1 C.F. 10729070150 numero REA PR-1911439 rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Treviso il 15.12.1957, C.F. CRDFPP57T15L407H.
PREMESSO
- Che con Determinazione del Direttore Generale n.37 del 04.03.2019 la Xx.Xx.Xx. Spa ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di custodia della documentazione e altro materiale di Xx.xx.xx. s. p. a. finalizzato alla custodia/archivio della documentazione di Xx.Xx.Xx. S.p.a.;
- Che con Determinazione del Direttore Generale n.100 del 04.06.2019 la Xx.Xx.Xx. Spa ha disposto l’aggiudicazione del Servizio di custodia della documentazione e altro materiale di Xx.xx.xx. s. p. a. finalizzato alla custodia/archivio della documentazione di Xx.Xx.Xx. S.p.a. alla ditta “Italarchivi s.r.l.;
- Che la Ditta Italarchivi srl è risultata aggiudicataria della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di custodia della
documentazione e altro materiale di Xx.xx.xx. s. p. a. finalizzato alla custodia/archivio della documentazione di So. Re. Sa S.p.a. per il periodo di ventiquattro mesi e la durata complessiva della custodia di 7 anni, per l’importo complessivo di € 20.098,22 oltre Iva, ai patti ed alle condizioni di cui al capitolato tecnico che forma parte integrante del presente contratto.
Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Xx.Xx.Xx. affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, “il servi>io di custodia della docunenta>ione e altro nateriale di Xx.xx.xx. s. p. a.;
- Norme regolatrici dell'appalto
Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:
- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal capitolato tecnico;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto;
Articolo 2 - Durata e ammontare della fornitura
La durata del servizio è di ventiquattro mesi con una durata complessiva di custodia di 7 anni. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta Euro 20.098,22 (Euro ventimilanovantotto/22 centesimi) al netto dell'I.V.A.
Articolo 3 - Modalità di pagamento
L’Impresa a seguito di espletamento delle prestazioni emetterà fattura intestata a Xx.Xx.Xx. Spa che provvederà al pagamento da corrispondere entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Articolo 4 - Certificato di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Responsabile del Contratto, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.
Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Articolo 5 –Penali
Le penali sono definite all’articolo 6 del Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Soresa, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Tali penali saranno trattenute dal pagamento delle successive fatture.
Soresa si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto.
Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 6 Risoluzione
1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D. Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dall’Offerta Tecnica;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
f) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
4. Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D. Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Xx.Xx.Xx. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. Xx.xx.xx può altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di applicazione di penali oltre alla misura massima riportata nell’art. 6 del presente contratto.
7. Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni normative, di carattere nazionale e/o regionale, relative al servizio o a parte di esso, il contratto verrà risolto parzialmente per la parte del servizio non più occorrente.
In ogni caso la Xx.xx.xx. non corrisponderà alcun compenso per le forniture non eseguite o non esattamente eseguite. La risoluzione del contratto comporta, altresì, il risarcimento da parte della Ditta aggiudicataria dei maggiori danni subiti dalla Xx.xx.xx.
Cessione del contratto (salvo il caso di cessione di ramo d’azienda, fusione o scissione e fatta salva l’applicazione dell’art 2558 2° comma c.c), cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta. In caso di fallimento dell’Appaltatore il contratto si intenderà senz’altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni del committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale. In caso di liquidazione, scioglimento o cessazione dell’Appaltatore o di cambiamento della ragione sociale il committente avrà diritto di recedere o di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuova Impresa che subentrerà, così come il committente riterrà di decidere, sulla base dei documenti che la nuova Impresa sarà tenuta a fornire. Nel caso in cui il committente opti di recedere dal contratto incamererà il deposito cauzionale e procederà a nuova gara;
In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, Xx.Xx.Xx. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
In deroga ai termini stabiliti nel formale atto contrattuale relativamente alla durata del servizio, il rapporto contrattuale potrà essere risolto in qualunque momento dietro semplice preavviso di giorni trenta, qualora sopravvengano motivi di pubblica necessità od interesse della pubblica amministrazione, con deliberazione del Direttore Generale della Xx.xx.xx. senza diritto alcuno da parte dell’affidatario di pagamento di indennizzi o compensi di sorta all'infuori del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite prima della cessazione.
Il contratto potrà essere, altresì, risolto dal Direttore Generale della Xx.xx.xx. con preavviso di giorni quindici da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi di prolungata o frequente contestazione sull’esecuzione del servizio.
Altresì il contratto si risolverà di diritto in caso di:
1. rifiuto al rifacimento del lavoro errato o non conforme alle modalità specificate;
2. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio affidato;
3. gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte della Xx.xx.xx.;
4. sub appalto, qualora non preventivamente dichiarato in sede di offerta.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienze contrattuali della Ditta aggiudicataria, ai sensi del presente articolo, dovrà rispondere dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare alla Xx.xx.xx.
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Xx.xx.xx. di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta inadempiente. A quest’ultima saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Xx.xx.xx. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti della Xx.xx.xx. sui beni dell’affidatario. Nel caso di minore spesa nulla competerà all’aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nei casi di risoluzione del contratto la ditta ha l’obbligo, senza ulteriori oneri, di consegnare tempestivamente presso il luogo/luoghi indicati da Xx.xx.xx. tutto il materiale giacente presso i propri depositi/archivi.
Articolo 7 – Recesso aggiungi ulteriori motivi di recesso
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Xx.Xx.Xx. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Xx.Xx.Xx. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di Xx.Xx.Xx.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 8 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del X.X.xx. n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Articolo 9 – Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 10
– Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi comma 1 dell’art. 103 D.Lgs 50/2016, fino a concorrenza della somma di € 804,00 ( Euro ottocentoquattro/00).
Xx.Xx.Xx.:
a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che Xx.Xx.Xx. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui al comma 5 dell’art. 103 D.Lgs 50/2016.
Articolo 11 Responsabili del Contratto
Xx.Xx.Xx. nomina Direttore dell’esecuzione del contratto Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
L’impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
L’impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l’indirizzo mail/PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: xxxxxxxxxxx@xxx.xx
L’impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
Ai fini dell’invio del fax sarà sufficiente il report di “ok” ottenuto dal fax dell’Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall’impresa.
Ai fini dell’invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall’Azienda.
Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 13 - Spese di registrazione
Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002
dell’Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.
Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Articolo 14 - Rinvio alla normativa vigente
A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.
Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 17 - Clausola risolutiva
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.
Articolo 18 - Obblighi a carico dell’Impresa
In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall’art. 3 della L. n.136/2010, l’Impresa:
- ha l’obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta;
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 19 - Dichiarazioni rese dall’Impresa
Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
- L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 20 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Napoli.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Firma per accettazione
Italarchivi srl Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Il Direttore Generale
(X.xx digitalmente) Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
(x.xx digitalmente)
Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 ,20 ,21 22 23, 24, 25, 26, 27 28, ai sensi dell’art. 1341 II° comma cc.
Per espressa approvazione
Italarchivi srl
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (X.xx digitalmente)
Allegati
- Capitolato tecnico
- Offerta economica presentata dall’operatore aggiudicatario
FORNITURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALTRO MATERIALE DI XX.XX.XX. S.P.A.
CAPITOLATO TECNICO CIG: Z9227679F5
Sommario
2 Durata, valore e quantitativi della fornitura 2
3 Modalità di erogazione del servizio 4
3.1 Presa in carico dei documentali cartacei 4
3.2 Tempistiche del servizio 5
3.4 Messa a disposizione a richiesta della riproduzione e consultazione della documentazione e
3.5 Ulteriori obblighi del fornitore 6
4 Trattamento e segretezzza dei dati 6
5 Corrispettivi 7
6 Penali 8
1 Oggetto della gara
Oggetto dell’affidamento è il servizio di custodia e gestione degli archivi documentali cartacei di Xx.xx.Xx. S.p.A. in particolare all’interno del suddetto servizio L’O.E. affidatario dovrà provvedere alla custodia, alla presa in carico e al trasferimento, presso la sede indicata in offerta, della documentazione dai luoghi di attuale giacenza.
Il servizio che dovrà fornire l’aggiudicatario riguarderà l’attuale consistenza del materiale documentale e dell’eventuale ulteriore materiale prodotto nel corso di validità del contratto.
Xx.xx.xx. potrà richiedere la conservazione da parte dell’O.E. anche di altro materiale, in particolare campionatura di gara.
Il materiale andrà custodito con apposite scaffalature in modo da garantire la precisa classificazione e la conservazione fisica del documento.
In particolare, il servizio di custodia e gestione si intende comprensivo almeno delle seguenti attività:
a) Presa in carico e trasferimento del materiale dalle sedi di custodia/produzione, di cui al paragrafo 2, ai locali adibiti ad archivio proposti in offerta dall’aggiudicatario. L’attività di trasferimento sarà concordata a chiamata con la Stazione Appaltante. Nel giorno fissato per l’attività del servizio si procederà a constatare in contraddittorio con il referente della direzione di appartenenza l’effettiva consistenza e tipologia del materiale documentale da trasferire.
b) Classificazione, codifica e catalogazione del materiale documentale;
c) Messa a disposizione di documentazione/materiale a fronte di specifica richiesta da parte di Xx.xx.xx., come meglio precisato al paragrafo 3.2
2 Durata, valore e quantitativi della fornitura
La durata della fornitura è pari a 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto tra Xx.xx.xx. e
l’aggiudicatario.
La ditta dovrà garantire la custodia per la conservazione e l’eventuale restituzione su richiesta per i successivi 5 anni dalla data di termine del servizio di ritiro (24 mesi) di tutto il materiale depositato, al
termine del predetto termine la ditta aggiudicataria avrà l’onere di garantire il trasferimento presso altro
archivio ovvero la restituzione del materiale alla Xx.xx.xx. spa
Determinazione del servizio da garantire nel corso dello svolgimento e consistenza del materiale cartaceo da trasferire, custodire, catalogare e consultare oltre i CD e l’eventuale campionatura e come di seguito riportato:
VOCE | MATERIALE CUSTODITO/PRODOTTO | QUANTITA’ Metri lineari/N. | DEPOSITI |
A | Archivi cartacei in custodia. presso il CAD | N. 560 scatole, pari a circa 280 ml. | (Centro Deposito Archivio), situato nel Comune di Cancello Xxxxxx (XX), xxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxx |
X | Gli archivi cartacei in custodia presso Xx.xx.xx. | N. 300 scatole pari a circa 150 ml | Centro Direzionale di (NA), Is. F9, Palazzo Esedra |
C | Eventuale produzione annuale documentale presso Xx.xx.xx. | N. 40 scatole pari a circa 20 ml | Centro Direzionale di (NA), Is. F9, Palazzo Esedra |
D | Conservazione dell’ulteriore materiale, in particolare campionatura di gara | Quantificabile in 47 ml equivalenti, corrispondenti al 10% del totale dei metri lineari messi a gara | Centro Direzionale di (NA), Is. F9, Palazzo Esedra |
E | Eventuale restituzione annuale documentale presso Xx.xx.xx. e successiva riconsegna all’aggiudicatario. | deposito/archivio dell’aggiudicatario a Xx.xx.xx. e riconsegna |
I quantitativi sopra indicati non sono in alcun modo vincolanti per Xx.xx.xx.
3 Modalità di erogazione del servizio
3.1 Presa in carico e trasferimento dei documentali cartacei
Il trasporto dei contenitori confezionati e l’organizzazione della documentazione dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza atte a garantire la confidenzialità e l’integrità del materiale. Si intendono comprese nelle attività di ritiro le operazioni di facchinaggio, carico e scarico del materiale e quant’altro necessario per l’esecuzione del trasferimento, compresi tutti i materiali occorrenti (es. pedane) ed i mezzi di sollevamento utili per effettuare il carico e lo scarico del materiale sugli automezzi senza alcun onere aggiuntivo per la Xx.xx.xx.
All’atto delle operazioni di trasferimento si procederà, mediante apposito verbale, ad indicare la documentazione oggetto del trasferimento. L’O.E. dovrà provvedere alla collocazione della suddetta documentazione in appositi contenitori, garantendo una unità di “archiviazione base”, apponendo sui contenitori una etichetta riportante i dati di identificazione della singola pratica contenuta in essa. L’etichetta dovrà riportare: codice, provenienza, tipologia del documento, data di riferimento. Tale etichettatura consentirà la classificazione dei documenti necessaria a consentire una adeguata consultazione.
La documentazione custodita negli archivi/deposito messi a disposizione dall’O.E. dovrà essere classificata seguendo elenchi descrittivi predisposti da Xx.xx.xx., al fine di rendere agevole la consultazione documentale.
Alle operazioni di trasferimento del materiale documentale depositato presso il CED dovranno essere presenti sia il responsabile incaricato alla consegna, appositamente individuato e comunicato dall’Operatore Economico uscente e sia un responsabile della Xx.Xx.XX. S.p.A. o un suo delegato che verificherà che le giacenze corrispondano con quanto consegnato.
Contestualmente, il responsabile della Xx.xx.xx., verificherà che quanto riscontrato sarà ritirato
dall’Operatore Economico aggiudicatario tramite un suo responsabile incaricato.
Alle successive operazioni di trasferimento del materiale documentale presso la sede di Xx.xx.xx. dovranno essere presenti sia il responsabile incaricato al ritiro, appositamente individuato e comunicato dall’Operatore Economico aggiudicatario, e sia un responsabile della Xx.Xx.XX. S.p.A. o un suo delegato.
La responsabilità dell’impresa in ordine alla gestione, custodia e conservazione del materiale documentale decorre dalla data di ciascun ritiro.
3.2 Tempistiche del servizio
La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio con le seguenti tempistiche:
• I documenti collocati nel magazzino presso il CAD (Centro Deposito Archivio) di Cancello Arnone (CE), dovranno essere trasferiti presso il deposito messo a disposizione dall’aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto;
• Per i documenti da ritirare presso Xx.xx.xx. l’aggiudicatario dovrà recarsi su richiesta, nei tempi stabiliti tra le parti e comunque non oltre sette giorni dalla stessa, presso la sede della Xx.xx.xx. per effettuare la presa in carico del materiale;
• In ogni caso il trasferimento e l’archiviazione presso il locale dell’O.E. aggiudicatario dovrà concludersi nei tempi concordati con Xx.xx.xx., comunque non oltre i 15 giorni dall’inizio delle attività di trasferimento.
Xx.xx.xx. in qualsiasi momento potrà richiedere che proprio personale incaricato potrà prendere visione dei documenti custoditi dall’affidatario anche direttamente nel luogo ove sono custoditi. In tal caso la Dita affidataria dovrà rendere disponibili in qualsiasi momento i documenti che sono già in custodia e garantire ogni forma necessaria di collaborazione.
3.3 Custodia
Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato il fornitore dovrà mettere a disposizione idonei locali adibiti ad archivio per la conservazione secondo le normative specifiche in materia.
Il deposito dovrà essere conforme alla normativa antinfortunistica, antincendio e ai requisiti di sicurezza disciplinati dalla L.81/08 riguardante “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” nonché a ogni previsione di legge per l’agibilità degli spazi.
Al riguardo, in relazione al deposito/archivio, l’O.E aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, fornire la seguente documentazione:
• certificazione rilasciata dai Vigili del Fuoco riferita all’impianto antincendio in xxxxx xx xxxxxxxx
(xxx. 00 - xxxxxxx xxxxxxxx);
• certificazione di idoneità sanitaria e di agibilità dei locali rilasciata dalla competente autorità.
Prima dell’inizio del servizio a seguito dell’aggiudicazione l’O.E. dovrà documentare l’effettiva
disponibilità dei locali indicati per la custodia.
Xx.xx.xx. ove ritenuto necessario, potrà eseguire sopralluoghi presso la sede dell’archivio indicata in
offerta, al fine di verificare la rispondenza dei locali adibiti ad archivio a quanto dichiarto in sede di offerta.
3.4 Messa a disposizione a richiesta della riproduzione e consultazione della documentazione.
L’Operatore Economico dovrà garantire la disponibilità della documentazione in caso di richiesta da parte di Xx.xx.xx. tutti i giorni dell’anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00. Tale servizio dovrà essere assicurato anche in caso di sciopero.
Su richiesta di Xx.xx.xx., l’affidatario dovrà provvedere alla consegna degli originali. In ordine alla documentazione custodita presso il proprio deposito, l’affidatario dovrà garantire la consegna della documentazione richiesta presso gli uffici di Xx.xx.xx. entro massimo 48 ore o in caso di urgenza entro 12 ore.
L’aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per danno conseguente ed eventuale deperimento, distruzione o furto, incendio e smarrimento dei documenti affidati per la conservazione; a tale riguardo deve essere stipulata una idonea polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi, per tutta la durata del servizio non inferiore a €.100.000,00.
3.5 Ulteriori obblighi del fornitore
L’aggiudicatario, prima dell'attivazione del Servizio, e secondo l’impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alla Xx.xx.xx. il nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l’Azienda per tutte le attività ed eventuali problematiche.
Pertanto, lo stesso dovrà fornire i recapiti (telefono, mail) tramite i quali il suddetto responsabile potrà
essere contattato dalle ore 08:00 alle ore 17:00, tutti i giorni dell’anno, dal lunedì al venerdì.
4 Trattamento e segretezza dei dati
Tutti i dati rilevabili dai documenti sottoposti a deposito sono considerati dati riservati e pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire garanzie sul pieno rispetto della normativa vigente in materia adottando le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati da parte di personale non autorizzato.
Xx.xx.xx. si riserva la facoltà di effettuare controlli e sopralluoghi senza alcun preavviso nei
depositi/archivi dedicati all’appalto della Ditta aggiudicataria.
La divulgazione anche parziale delle informazioni da parte della Ditta verrà immediatamente segnalata all’Autorità Giudiziaria e darà facoltà alla Xx.xx.xx. di recedere immediatamente dal contratto. Nel rispetto della Legge sarà fatto carico alla Ditta aggiudicataria produrre, prima del ritiro del materiale, autocertificazione, resa nelle forme e con le modalità di cui alla Legge n. 445/2000 xx.xx.xx, con la quale il titolare e il personale dipendente si impegneranno a non far uso, cedere o diffondere qualsiasi dato trattato nel corso dell’esecuzione del servizio.
5 Corrispettivi
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Xx.xx.xx. spa in forza della sottoscrizione del contratto sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all’offerta economica, ossia di € 3.000,00, a titolo di sola custodia per il cannone annuale (per la durata complessiva della custodia di 7 anni) e di € 17,40 a ml, importi al netto dell’IVA, per le operazioni di presa in carico/trasferimento/archiviazione/custodia per le operazioni di cui presente Capitolato.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione Xx.xx.xx. S.p.A.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio.
6 Penali
L’applicazione delle penali non esclude il diritto di Xx.xx.xx. a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione del servizio.
In particolare, potranno essere applicate le seguenti penali nella misura di:
✓ € 15,00 per ogni giorno di ritardo della presa in carico di cui all’art.3.1;
✓ € 10,00 per ogni giorno di ritardo dei tempi previsti per il trasferimento di cui all’art.3.2;
✓ € 15,00 per ogni giorno di ritardo nella restituzione del materiale richiesto di cui all’art.3.4;
✓ € 15,00 per non conformità dell’archiviazione da corrispondere per ogni giorno occorrente al
fine di ristabilire il servizio con quanto previsto dal capitolato e dall’offerta;
✓ € 200,00 per mancata osservanza degli obblighi di riservatezza e sicurezza di cui all’art.4.
Il corrispettivo delle penali potrà essere effettuato direttamente dal fornitore o trattenuto dal pagamento delle successive fatture.
L’ammontare delle penali potrà essere applicato fino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’importo aggiudicato, l’eventuale superamento di tale valore potrà consentire alla Xx.xx.xx. la risoluzione unilaterale dal contratto.
Piattaforma Soresa
Stazione appaltante: SoReSa SPA
Tipo Procedura: Negoziata
Titolo: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 FORNITURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALTRO MATERIALE DI SO.RE.SA.S.P.A. e numero registro di sistema: PI003020-19
Offerta Economica
Numero Riga | DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA | VALORE OFFERTO | VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA |
0 | FORNITURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALTRO MATERIALE DI SO.RE.SA.S.P.A. | 0,00 | 20.098,22 | 30.000,00 | ||
1 | Custodia Complessiva di 7 anni | NUMERO ANNI | 7,00 | 2.010,00 | 14.070,00 | 21.000,00 |
2 | 517 Metri lineari | METRI LINEARI | 517,00 | 11,66 | 6.028,22 | 9.000,00 |
VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 20.098,22 €
Ragione sociale del Concorrente: Italarchivi
Xxx Xxxxx - 00000 Xxxxx (Xxxxx)
C.F. 10729070150 P.IVA 01957010349
Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente