Regolamento per il servizio di noleggio con autovetture e autobus da rimessa con conducente
Regolamento per il servizio di noleggio con autovetture e autobus da rimessa con conducente
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1443 del 24.11.1988 In vigore dal 21.01.1989
Le indicazioni inserite all’interno del presente regolamento in contrasto con leggi e normative vigenti devono intendersi abrogate.
I – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), Piazza della Resistenza, 20
A cura del settore Trasformazioni urbane, reti e mobilità
INDICE
Capo I – Norme generali
Art. 1 Oggetto del servizio 5
Art. 2 Norme di riferimento 5
Art. 3 Vigilanza sul servizio 5
Art. 4 Tipi e caratteristiche degli autoveicoli 6
Art. 5 Contrassegni e documenti di circolazione 6
Art. 6 Ubicazione delle autorimesse e sede del titolare della licenza 6
Art. 7 Divieto di stazionamento su aree pubbliche 6
Capo II – Utenti del servizio
Art. 8 Doveri degli utenti del servizio 7
Art. 9 Atti vietati agli utenti del servizio 7
Capo III – Licenze di esercizio
Art. 10 Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente 7
Art. 11 Rilascio della licenza di esercizio 8
Art. 12 Commissione comunale 8
Art. 13 Requisiti generali per ottenere la licenza di esercizio 8
Art. 14 Requisiti per la titolarità di licenza di autonoleggio con autobus 9
Art. 15 Motivi di carattere soggettivo ostativo al rilascio di licenza di autonoleggio con autobus 9
Art. 16 Xxxxxx preferenziali per l’assegnazione di licenza di autonoleggio
mediante autobus 10
Art. 17 Xxxxxx preferenziali per l’assegnazione di licenza di autonoleggio
con autovettura 10
Art. 18 Documentazione 10
Art. 19 Inizio del servizio 11
Art. 20 Durata e validità della licenza 11
Art. 21 Trasferimento della licenza 11
Art. 22 Voltura della licenza in caso di morte del concessionario 12
Art. 23 Disposizioni antimafia 12
Capo IV – Modalità di esercizio della licenza
Art. 24 Esercizio della licenza 13
Art. 25 Responsabilità territoriale della licenza 13
Art. 26 Sostituzione degli autoveicoli 13
Art. 27 Prezzo del servizio 13
Art. 28 Visite e verifiche 13
Art. 29 Comportamento in servizio 14
Art. 30 Manutenzione dei veicoli 14
Art. 31 Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio 15
Art. 32 Prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus 15
Capo V – Decadenza – revoca -sospensione della licenza
Art. 33 Decadenza della licenza 15
Art. 34 Revoca e sospensione della licenza 16
Art. 35 Procedura per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione, decadenza
e revoca della licenza 17
Capo VI – Disposizioni finali
Art. 36 Penalità 17
Art. 37 Modifiche al regolamento 17
Art. 38 Entrata in vigore del regolamento e cessazione dell’efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune 17
Capo I – Norme generali
Art. 1 Oggetto del servizio
Per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l’impiego di autoveicoli (autovetture e autobus), muniti di regolare carta di circolazione ed immatricolati in conformità all’art. 59 comma 6° del T.U. approvato con d.p.r. n. 393 del 15.06.1959.
I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, nelle autorimesse ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.
Art. 2 Norme di riferimento
Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, oltre che dal presente regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale sotto elencata:
- Artt. 105 e 113 del T.U. approvati con R.D. 08.12.1933 n.1740, rimasti in vigore in virtù del 2° comma dell’art. 145 del T.U. di cui al d.p.r. 15.06.1959 n. 393;
- T.U. sulla circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15.06.1959 n. 393 e relativo regolamento di esecuzione;
- Legge n.62 del 14.02.1974;
- Artt. 86 e 121 del T.U. della legge di p.s. n. 773 del 18.06.1931, nonché dell’art. 158 del relativo regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.1940;
- Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25.03.1969 e n. 1463 del 20.07.1970;
- Art. 85 del d.p.r. 24.07.1977 n.616;
- L.R. (Regione Lombardia) n.9 del 31.01.1987;
Art. 3 Vigilanza sul servizio
La vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune tramite organi della Polizia municipale e il Settore competente per materia.
Gli appartenenti alla Polizia municipale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
Sono fatte salve le competenze e prerogative conferite agli organi di Polizia regionali e statali, preposti al settore.
Art. 4 Tipo e caratteristiche degli autoveicoli
Il tipo e le caratteristiche delle autovetture destinate al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente sono determinati con deliberazione del Consiglio comunale, in rapporto alle esigenze locali e alla produzione specifica di lavoro.
L’atto deliberativo è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’ultimo comma dell’ art. 113 del r.d. 08.12.1933 n. 1740 e dell’art. 85 del d.p.r. 24.07.1977 n. 616.
Art. 5 Contrassegni e documenti di circolazione
Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente dev’essere contraddistinto da contrassegno, rilasciato dal Comune, sul quale è riportato lo stemma della città e il numero della licenza.
Il contrassegno sarà collegato in modo visibile a mezzo di apposita targa o adesivo.
In ogni autoveicolo in servizio devono essere conservati, per essere esibiti agli organi di vigilanza, oltre ai documenti previsti dalle leggi vigenti, la licenza comunale, copia del presente regolamento esposto in modo visibile.
Art. 6 Ubicazione delle autorimesse e sede del titolare della licenza
Il titolare della licenza di autonoleggio da rimessa con conducente ha l’obbligo di comunicare all’ufficio competente per materia del Comune, la sede del titolare della licenza e l’ubicazione dell’autorimessa, che deve essere ubicata nel territorio comunale.
L’eventuale cambio di sede del titolare deve essere sempre comunicato entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento; mentre il cambiamento dell’autorimessa deve essere preventivamente comunicato.
Le comunicazioni devono essere inoltrate al Sindaco.
Art. 7 Divieto di stazionamento su aree pubbliche
E’ espressamente vietato stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.
In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino presso lo scalo ferroviario o stazioni metropolitane o in altre aree pubbliche in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.
Capo II – Utenti del servizio
Art. 8 Doveri degli utenti del servizio
Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell’auto pubblica e, al termine della corsa, pagarne l’ammontare.
Art. 9 Atti vietati agli utenti del servizio
E’ vietato agli utenti del servizio:
1. Aprire la portiera dell’autovettura verso la corsia di scorrimento;
2. Insudiciare o guastare l’autoveicolo o le sue apparecchiature;
3. Compiere atti contrari alla decenza;
4. Distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficienza;
5. Xxxx schiamazzi o rumori molesti o comunque molestare il conducente durante la guida;
6. Fumare nelle autovetture nelle quali sia esposto il cartello con il relativo divieto.
L’inosservanza dei predetti divieti o doveri di cui all’art.8 dà diritto al conducente di interrompere la corsa, fermo restando l’obbligo per il passeggero di corrispondere la somma pattuita, proporzionalmente alla percorrenza effettuata.
Le sanzioni o tali inosservanze sono comunicate agli organi di vigilanza.
Capo III – Licenze di esercizio
Art. 10 Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente
Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è stabilito con deliberazione del Consiglio comunale.
Il relativo atto deliberativo è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell’ ultimo comma dell’art. 113 del r.d. 08.12.1933 n. 1740 e dell’art. 85 del d.p.r. 616 del 24.07.1977 e
dell’art. 1 della l.r. 31.01.1987 n.9.
Per esigenze di ordine generale il Consiglio comunale può, in qualunque tempo, disporre il blocco provvisorio di nuove licenze.
Art. 11 Rilascio della licenza di esercizio
Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente è necessaria la licenza comunale.
La licenza è rilasciata dal Sindaco in esecuzione della deliberazione di Giunta municipale adottata sentito il parere della Commissione comunale per l’autonoleggio con conducente, che si esprime sulla graduatoria predisposta con sede istruttoria della domanda, secondo le norme di cui ai successivi articoli 16 e 17.
Nella licenza, oltre al numero di autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo, la targa e le caratteristiche dell’autoveicolo.
Art. 12 Commissione comunale
La Commissione comunale per l’esercizio pubblico di autonoleggio con conducente è nominata con deliberazione del Consiglio comunale ed è composta da:
1. Sindaco o suo delegato che la presiede;
2. Tre consiglieri comunali di cui un rappresentante delle minoranze;
3. Due rappresentanti sindacali di categoria
4. Il dirigente del Settore cui la materia è attribuita per competenza.
Le funzioni di segretario sono svolte dal capo ufficio del Settore competente per materia nominato con atto del Sindaco.
Art. 13 Requisiti generali per ottenere la licenza di esercizio
Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di noleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo diretta al Sindaco.
Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso il numero di codice fiscale, devono essere indicate:
1. Il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio;
2. La cittadinanza italiana;
3. La capacità finanziaria
4. Residenza, se trattasi di persona giuridica, in uno dei comuni della Provincia di Milano;
5. Non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici.
Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti 2 e 5 si intendono riferiti al legale rappresentante
Nella domanda dovranno altresì essere specificate le seguenti dichiarazioni:
1. Impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
2. Impegno a non esplicare, pena revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
3. Di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l’esercizio del servizio.
Il richiedente che ritenga di vantare uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell’Amministrazione comunale.
Art. 14 Requisiti per la titolarità di licenza di autonoleggio con autobus
Oltre ai requisiti di cui all’art. 13, coloro che intendano richiedere licenza di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a. Capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per valore corrispondente al prezzo di listino di un autobus nuovo da noleggio di metri 12 di lunghezza;
b. Abilitazione professionale, desunta dalla frequenza con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di un apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta; oppure dall’esperienza pratica di almeno tre anni alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio autobus;
c. Adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
d. Disponibilità di personale abilitato per l’espletamento del servizio.
Art. 15 Motivi di carattere soggettivo ostativi al rilascio di licenza di autonoleggio con autobus
La licenza per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chi:
x. Xxx incorso in pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b. Sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423; 31.05.1965 n. 575; 13.09.1972 n. 646; 12.10.1982 n. 726.
c. sia stato dichiarato fallito o non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del r.d. 16.03.1942 n. 267;
d. sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza o da altri Comuni;
x. abbia subito condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
f. sia incorso, tre o più volte, in sanzioni amministrative, con riferimento all’effettuazione di servizi di trasporto.
Art. 16 Xxxxxx preferenziali per l’assegnazioue di licenza di autonolegio mediante autobus
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione di licenza di autonoleggio mediante autobus:
1. La titolarità di licenza di noleggio di autobus con conducente, con riferimento a singolo autobus per l’ampliamento del parco autobus;
2. L’appartenenza a cooperative o consorzi di imprese del settore;
3. La titolarità della concessione di pubblico servizio di trasporto di persone anche di linea.
In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.
Art. 17 Xxxxxx preferenziali per l’assegnazioue di licenza di autonolegio con autovettura
Al fine del rilascio delle licenze comunali di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo ordine di importanza:
1. Specifica professionalità;
2. servizio già prestato in qualità di conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
3. La conoscenza di lingue estere che xxxx accertata secondo le modalità stabilite dall’Autorità Comunale;
4. L’aver stipulato in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
5. L’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata da altro Comune.
Nel caso di parità di titoli, l’assegnazione della licenza viene fatta tenuto conto della data di presentazione della domanda e di altri elementi utili allo scopo.
Art. 18 Documentazione
Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario di licenza, deve presentare, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, pena la decadenza, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 14 e 15.
L’assegnatario deve altresì fornire la prova entro il predetto termine, di avere attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire altresì i seguenti documenti:
- licenza prevista dall’art. 86 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n.773, o certificato di iscrizione di cui all’art. 121 del citato T.U.L.P.S. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività di trasporti o certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane ad sensi della legge 08.08.1985 n.443.
Le Società dovranno fornire anche l’iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.
Art. 19 Inizio del servizio,
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, pena la decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell’avvenuto rilascio, salvo proroga di ulteriori tre mesi da concedersi per comprovata esigenza.
La consegna della licenza é tuttavia subordinata:
- alla prava della proprietà o disponibilità di autoveicolo idoneo all’espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente (anche in Leasing);
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.
Ottenuta la carta di circolazione per il cui rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio dovranno essere sottoposti, prima dell’immissione in servizio, e poi una volta l’anno o comunque quando si rendesse necessario, a verifica da parte del personale della Ripartizione Polizia Municipale anche ai fini dell’accertamento delle condizioni tipo e caratteristiche dei veicoli stabiliti dal Comune.
Sono comunque fatti salvi gli accertamenti della Polizia Municipale ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 15.06.1959 n. 393;
La licenza deve essere restituita al cessare dell’attività per qualunque causa, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.
Art. 20 Durata e validità della licenza
La licenza comunale di esercizio é rilasciata senza limitazione di tempo e dovrà essere vidimata ogni anno.
La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso del requisiti richiesti per il rilascio di cui agli artt. 14, 15, 16, 19 ed essere presentata non oltre il 15 Dicembre di ogni anno, unitamente alla licenza nella quale dovrà essere apposto il visto.
Il titolare, all’atto del rinnovo, dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.
Art. 21 Trasferimento della licenza
Il trasferimento della licenza di autonoleggio é autorizzato dal Sindaco sentita la Giunta Municipale nei seguenti casi:
a. Trasferimento della licenza di autonoleggio con autovettura:
1. Quando l’intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi e abbia ceduto l’azienda;
2. fusione o incorporazione di società;
3. in caso di invalidità permanente, qualunque sia l’età o l’ anzianità di servizio.
L’invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio della licenza, deve comunque essere tale da impedire l’esercizio dell’attività. Tale accertamento é demandato alla Commissione Medica Provinciale prevista dall’ art. 81 del T.U. approvato con d.p.r. 15.06.1959 n. 481 e del relativo regolamento di esecuzione;
4. in caso di revoca della patente disposta di sensi dell’art.91 del T.U. approvato con d.p.r. 15.06.1959 n. 481, qualunque sia età e l’anzianità di servizio.
b. Trasferimento della licenza con autobus:
1. trascorsi cinque anni dal rilascio della licenza;
2. quando l’intestatario, persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data del rilascio;
3. fusione o incorporazione di società;
In caso di trasferimento il nuovo titolare dovrà dimostrare di esser in possesso dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.
Art. 22 Voltura della licenza in caso di morte del concessionario
In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall’art. 463 del vigente Codice Civile, la voltura della licenza é accordata dal Sindaco, sentita la Giunta municipale a favore del coniuge superstite a di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi e riconosciuti o legittimati senza distinzione di sesso e anche in concorso tra di loro a condizione che l’interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri il possesso del requisiti previsti dal presente regolamento.
La voltura potrà essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
La voltura é autorizzata a favore del tutore quando il figlio del titolare deceduto é minore.
Al compimento del 18° anno di età il figlio erede dovrà richiedere la volturazione a proprio nome, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
Art. 23 Disposizioni antimafia
Il rilascio della licenza é altresì oggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistano procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell’ art. 10 nonché dell’art.10 ter e 10 quater della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni.
Capo IV – Modalità di esercizio della licenza
Art. 24 Esercizio della licenza
Al titolare della licenza, che non conduca personalmente il proprio veicolo, é tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato.
Il titolare dell’autorizzazione é tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro, I’igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.
Art. 25 Responsabilità del titolare della licenza
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o concessione al rilascio ed all’esercizio della licenza, fà carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell’Amministrazione comunale che l’ha rilasciata.
Art. 26 Sostituzione degli autoveicoli
Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.
Art. 27 Prezzo del servizio
Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l’esercente del servizio e l’utente.
Art. 28 Visite e verifiche
Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, ai sensi l9 a verifica e vigilanza da parte del personale addetto della Ripartizione Polizia Municipale e alla presenza di un rappresentante sindacale.
Xxx l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso alla messa in efficienza o alla sostituzione del medesimo, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.
Art. 29 Comportamento in servizio
I conducenti degli autoveicoli da noleggio, nell’espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
In particolare hanno l’obbligo di:
a. conservare costantemente nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività dell’esercizio ed esibirli ad ogni richiesta da parte degli agenti incaricati alla sorveglianza;
b. segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio e della rimessa;
c. presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art. 19 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle stesse verifiche.
d. curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
e. compiere I servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza del cittadini;
f. visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno dell’autoveicolo e, nel caso venga rinvenuto un oggetto dimenticato dall’utente, consegnare l’oggetto all’ufficio di Polizia Municipale per agevolare la restituzione al proprietario-utente.
Al conducenti degli autoveicoli da noleggio é fatto divieto di:
1. procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell’ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
2. esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
3. far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che l’hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
4. negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo del posti risultanti dalla carta di circolazione;
5. portare animai propri o altrui (esclusi i cani da grembo) nell’autoveicolo;
6. deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
7. chiedere, a qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi I diritti verso le persone che avessero cagionato danni all’ autoveicolo;
8. fermare I’autoveicolo, interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
Art. 30 Manutenzione dei veicoli
I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.
E’ vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell’interno e all’esterno del veicolo, senza il pagamento della tassa relativa.
Non è considerata pubblicità l’indicazione della ragione sociale dell’autonoleggio
Art. 31 Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio
L’obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località servite da strade carrozzabili ed anche private, purché aperte al pubblico.
Art. 32 Prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus.
In aggiunta ali obblighi di cui all’art. 28 del presente regolamento, il titolare di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante la prestazione del servizio, prescrizioni che prevedono l’obbligo di conservare a bordo dell’autobus la seguente documentazione:
a. dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell’azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l’autista;
b. il foglio di viaggio
Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall’associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale.
I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.
c. copia autenticata della licenza comunale di noleggio.
Capo V – Decadenza – Revoca - Sospensione della licenza
Art. 33 Decadenza della licenza
La licenza comunale di esercizio decade:
a. per mancato avviamento dell’esercizio entro i tre mesi dalla data di notifica dell’accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
b. per esp1icita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;
c. per fallimento del titolare.
Art. 34 Revoca e sospensione della licenza
La licenza comunale di esercizio è revocata nelle seguenti fattispecie:
a. quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l’esercizio;
b. quando l’attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall’art.24;
c. quando l’autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio stesso nonostante i richiami e le diffide;
d. in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissione dell’apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
e. quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l’evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
f. quando il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque ne sia stato disposto il ritiro dall’autorità competente;
g. quando il titolare venga sottoposto alla diffida e alla sorveglianza speciale da parte dell’autorità di P.S. oppure vena assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell’art. 23;
x. quando il titolare sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
i. quando il titolare si sia dimostrato abitualmente negligente nell’adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazione al presente regolamento;
l. quando il titolare abbia trasferito, senza avere dato comunicazione, la propria residenza o domicilio in altro Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
m. quando il titolare nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per avere adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata licenza;
n. per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio;
La licenza può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è disposta la revoca della licenza stessa.
Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o scarsa sorveglianza ai questi ultimi.
Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato, nei casi previsti su rapporto degli agenti o uffici addetti al controllo, dal Sindaco previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva, sentita la Giunta municipale.
Il Sindaco, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore a giorni 10. Del provvedimento dovrà dare informazione alla Commissione Consultiva e alla Giunta municipale.
Art. 35 Procedura per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza
I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza di esercizio, sanciti dal presente regolamento, saranno adottati previa contestazione, con avviso notificato appositamente all’interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzazione.
Capo VI – Disposizioni finali
Art. 36 Penalità
Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle licenze, le infrazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi dell’ art.106 e seguenti dalla Legge comunale e provinciale 3 marzo1934 n. 383, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di legge o di regolamento sulla circolazione stradale.
Art. 37 Modifiche al regolamento
Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio comunale e sottoposte all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 85 del d.p.r. 24.07.1977 n. 616.
Art. 38 Entrata in vigore del regolamento e cessazione dell’efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune
Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale a norma dell’art. 85 del d.p.r. 24.07.1977 n.616 e la successiva pubblicazione per 15 giorni all’ Albo Pretorio del Comune.
L’entrata in vigore del presente regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune ed in contrasto con il presente regolamento.