POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –
La presente polizza A LIBRO MATRICOLA è stipulata tra :
POLIZZA Nr. | |
EFFETTO | 31 dicembre 2020 |
SCADENZA | 31 dicembre 2022 |
DURATA | Anni 2 |
RATEAZIONE | Annuale |
CONTRAENTE | Comune di Ospedaletti |
INDIRIZZO | Via xx Settembre 34 – 18014 Ospedaletti |
DEFINIZIONI
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l'assicurazione
Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società: l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Risarcimento diretto La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Xxxxxx: AON spa quale BROKER incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Legge: D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento: I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE- GARANZIA R.C.A
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L’assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
L’Assicurazione comprende pertanto:
a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo,
e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento
f) entro il limite massimo di € 250.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,
g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo dei veicoli in aree private,
h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all’art. 122, 1° comma della Legge (autore dell’atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest’ultimo.
i) La responsabilità civile dell’Ente Contraente per eventuali danni dovuti a vizi occulti del veicolo o a mancata o insufficiente manutenzione dello stesso, salvo che, venga riscontrato dolo da parte dell’Ente Assicurato
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore . Relativamente a conducenti che risultassero amministratori , dipendenti, segretario, o collaboratori , anche occasionali, dell’Ente Contraente, l’assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l’abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell’Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona
fede;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato.
L’Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di
passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente ( amministratori, dipendenti, segretario e collaboratori anche occasionali dell’Ente ), e/o Contraente;
f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. Relativamente a conducenti che risultassero amministratori , dipendenti, segretario, o collaboratori , anche occasionali, dell’Ente Contraente, l’Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non
superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata e purché l’uso di sostanze stupefacenti derivi da regolare e comprovata prescrizione medica;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni. L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni stabilite nelle nella scheda di offerta in sede di gara.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purchè non antecedenti la data e l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.
Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti
Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli edifici dell’Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.
Art. 4 - Oneri a carico del contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 5 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. .
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 6 – Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza.
Tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente autorizzati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre comunque:
a) per la rata iniziale relativa alla stipulazione della polizza, dalle ore 24 del giorno indicato nella determinazione di affidamento della presente polizza, data che sarà notificata dal Contraente alla Società con comunicazione che può essere anticipata a mezzo fax.
Il pagamento della rata iniziale della polizza dovrà avvenire entro 90 giorni dall’effetto della polizza senza che ciò impedisca la regolare decorrenza della garanzia di polizza, alla data stabilita in contratto.
b) per il rinnovo della polizza, dalle date di scadenza stabilite a condizione che venga effettuato l’ordine di pagamento entro il 90° giorno dalla data di scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno indicato nella determinazione di pagamento.
Art. 7 – Effetto, Durata Dell’assicurazione - Esclusione Tacita Proroga, Risoluzione Anticipata.--
La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2020 La durata della polizza viene stabilita in anni due
Alla data del 31/12/2022 la POLIZZA si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente .
È comunque in facoltà del Contraente e della Società di rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo, dalla data del 31/12/2021 mediante lettera raccomandata A.R. O PEC da spedirsi alla Società o al Contraente almeno sessanta giorni prima della data di scadenza.
La Società si impegna a consegnare i contrassegni al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza ed entro la data del scadenza delle annualità successive, anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio. Sarà facoltà dell’ente richiedere entro 60 giorni dalla scadenza il rinnovo della polizza per un massimo di anni due, in tal caso varranno le condizioni tutte come in corso
Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
b) tariffa a premio fisso con maggiorazione del premio per sinistrosità ( pejus )
c) tariffa a premio fisso senza applicazione di regole evolutive.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i periodi di osservazione stabiliti dai regolamenti adottati dall’ISVAP.
Art. 9 – Denucia del sinistro
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.
Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 10 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
Art. 11 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11,la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 12 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.
Art. 13 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
L’impresa si impegna comunque a richiesta dell’Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia, diritto che permane anche per il conducente imputato.
Anche nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, per l’attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell’art. 1917 X.X.
Xxx. 00 - Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente “ L’ ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO “ per ogni singolo veicoli ai sensi dei regolamenti adottati dall’IVASS.
Art. 15 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 16 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In deroga al’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostituitvo di cui all’art. 334 del Codice.
Art. 17 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Adeguamento del premio di rinnovo della garanzia R.C.A.
Qualora la Società, alle scadenze annuali del 31/12 si intenda proporre variazioni di natura esclusivamente economica con adeguamenti tariffari che prevedano condizioni di premio relative ai veicoli e natanti assicurati maggiori (escluse le regole evolutive derivanti da BONUS/MALUS e PEJUS ) di quelle precedentemente indicate nella «SCHEDA DI OFFERTA», allegata al Bando di Gara, o da quelle praticate ai veicoli assicurati successivamente, deve comunicare all’Ente i nuovi premi assicurativi che andranno in vigore nel periodo annuo successivo, entro i 120 giorni che precedono le sopra indicate scadenze annuali della POLIZZA.
In tal caso l’Ente potrà decidere se accettare o rifiutare le nuove condizioni di tariffa.
Nel caso in cui l’Ente non comunichi, almeno entro 15 giorni prima delle sopra indicate scadenze, di non accettare i nuovi premi proposti, si stabilisce che la POLIZZA si intende rinnovata alle nuove condizioni di premio comunicate dalla Società e l’Ente Contraente sarà tenuto a pagare le nuove condizioni di premio. In caso di mancata accettazione la polizza si intende risolta dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione come sopra indicato.
Art. 20 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro ove ha sede l’Ente Contraente.
Art. 21 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 22 Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
23 - Forme Tariffarie Di Assicurazione e Massimali Per Settori Di Veicoli
Le forme tariffarie di assicurazione ed i massimali per i veicoli inclusi nel “LIBRO MATRICOLA” sono i seguenti:
TIPO VEICOLO / FORMA | MASSIMALI |
AUTOVETTURE TARIFFA BONUS MALUS | € |
AUTOCARRI (conto proprio) TARIFFA BONUS MALUS | € |
AUTOBUS – SCUOLA BUS TARIFFA BONUS MALUS. | € 32.000.000,00 |
MOTOCARRI (conto proprio) TARIFFA BONUS MALUS | € |
MOTOCICLI / CICLOMOTORI TARIFFA BONUS MALUS | € |
MACCHINE OPERATRICI TARIFFA BONUS MALUS | € |
MACCHINE AGRICOLE TARIFFA BONUS MALUS | € |
RIMORCHI RISCHIO STATICO BONUS MALUS | € |
24 - Coassicurazione e delega
Qualora la Società intenda avvalersi per la presente assicurazione dell’istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione non potrà essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) del rischio globale.
Le altre Società partecipanti al rischio, definite SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione dei contratti compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per
conto comune, compresa la registrazione dei contratti, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.
Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (Art. 1911 del Codice Civile).
Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETA’ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato ai relativi contratti.
25- Criteri di Personalizzazione della Assicurazione
La Parti stabiliscono che per l’operatività delle formule di personalizzazione delle tariffe, comprese le regole evolutive ed i relativi coefficienti di determinazione del premio, si fa riferimento al testo ed alle condizioni di Assicurazione riportate dalla Società a stampa sul propria Modullistica che forma parte integrate della presente polizza.
Art. 26 – Clausola di gestione sinistri
L’Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione alla Società:
AON SPA
con sede in CUNEO, PIAZZA GALIMBERTI 2/B –
12100 CUNEO
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la gestione dei contratti saranno svolti per conto dell’Ente Contraente anche dalla suddetta Società.
Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, il pagamento del premio verrà effettuato dall’Ente Contraente alla Società AON SPA INSURANCE, che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice ed alle eventuali coassicuratrici.
Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’Art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell’Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
In ragione di detta gestione, al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale quale minima e pari al cinque percento, ad esclusivo carico della Compagnia contraente e delle eventuali Compagnie Coassicuratrici.
Art. 27 - Tracciabilta’ dei Flussi Finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
GARANZIE COMPLEMENTARI PER LE GARANZIE RC AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI
ART 1. CRISTALLI ( garanzia non valida per ciclomotori e motocicli )
Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati dell'autovettura assicurata: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, in conseguenza della rottura degli stessi.
La garanzia non comprende:
· le rigature, le segnature, le screpolature e simili;
· i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
· i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione degli stessi.
La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro = per ogni sinistro, indipendentemente dal
numero dei cristalli rotti.
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