PROGRAMMA HYPERTOP CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA
PROGRAMMA HYPERTOP CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
contro i danni agli Autoveicoli BMW Bank GmbH - Succursale Italiana
(in applicazione alla polizza collettiva n. 7 605 808)
SET INFORMATIVO
Modello 01.2019
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 - FRANCIA
Prodotto: PROGRAMMA HYPERTOP (Polizza Collettiva n. 7 605 808)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle
coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Veicoli adibiti a taxi e i veicoli concessi a noleggio senza conducente
Veicoli da noleggio o da trasporto pubblico
Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquistato con finanziamento o leasing BMW FSI.
Che cosa è assicurato?
Autovetture di marca BMW/ MINI con targa italiana, di prima immatricolazione
Autovetture di marca BMW/MINI usate con targa italiana e con data di prima immatricolazione non superiore a 5 anni
Garanzie di base:
Furto o rapina Incendio Rottura cristalli Valore a nuovo
Bonus Manutenzione Bonus Riacquisto
Bonus Riacquisto Classe di merito Eventi naturali
Atti vandalici Assistenza stradale
Garanzie aggiuntive: pacchetto composto da più coperture tra le quali Danni all’autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici, Spese per il rifacimento delle chiavi, Perdita della tassa di proprietà
Garanzie opzionali:
Collisione Kasko
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni:
Dolo o colpa grave
Guida senza regolare patente
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti
Partecipazione a gare o competizioni sportive
Principali limiti:
Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.
Opzioni Valore a nuovo: applicata solo in caso di riacquisto di un veicolo BMW/MINI di valore pari o superiore a quello precedentemente assicurato
I
Dove vale la copertura?
✓ Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Moldavia Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.
Che obblighi ho?
• Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
• In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
• In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 ore in caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.
Quando o come devo pagare?
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante bonifico anticipato e non è frazionabile.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha effetto dalla data riportata nel certificato di assicurazione corrispondente alla data di consegna del veicolo e scade alle ore 24:00 del giorno ivi indicato, ovvero la data di scadenza del finanziamento/locazione finanziaria.
Come posso disdire la polizza?
In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Versione 01/2019
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126
MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882
Sedi legali: 00 xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9 Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles
Prodotto: Programma Hypertop (polizza Collettiva n. 7 605 808)
Data di realizzazione: 08 gennaio 2019
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx.
MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx , e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution – Secteur Assurances – 00 xxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx.
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.441.350.828,75 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.336.098.777,04 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 038 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 917 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 522 % , ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 235%.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutueles il patrimonio netto è pari a 1.367.337.255,91 euro di cui per reserve 803.557.508,66 euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 915 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 229 000 000 Euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1 879 %, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 470%.
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli con targa italiana di clienti di BMW Bank GmbH - Succursale Italiana.
Sono operanti le garanzie di seguito indicate:
Furto o rapina:
nella forma tentata o consumata, compresi i danni subiti dall’autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati dall’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di furto, di cose non assicurate poste all’interno dell’Autoveicolo.
Incendio:
incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nell’Autoveicolo.
Rottura cristalli:
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.
Valore a nuovo:
in caso di danno totale o perdita totale del veicolo, l’Indennizzo è pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento per la durata della garanzia e salva l’applicazione di eventuali scoperti.
Bonus Manutenzione:
In caso di perdita totale (per tutte le cause) vengono rimborsate a Cliente tutte le spese di post vendita effettuate dal cliente presso il Centro convenzionato nei 12 mesi antecedenti la perdita totale entro i massimali previsti.
Bonus Riacquisto:
in caso di perdita totale del veicolo (a seguito solo di furto e/o incendio) se il cliente riacquista e finanzia nuovamente con BMW Bank GmbH - Succursale italiana entro un massimo di 3 mesi dall’evento, viene versato al Cliente un importo di 1.000,00 euro.
Bonus Riacquisto Classe di merito:
in caso di collisione con un terzo identificato per responsabilità del Cliente che comporti l’aumento della classe di merito, il Cliente viene indennizzato entro i massimali previsti
Eventi Naturali:
in caso di bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve, alte calamità naturali.
Atti Vandalici:
Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
Assistenza Stradale:
comprende le seguenti prestazioni: Soccorso stradale e traino – Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale – Auto in sostituzione – Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero) – Taxi per ritirare l’auto in sostituzione – Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l’Autoveicolo – Recupero dell’Autoveicolo – Rimpatrio dell’Autoveicolo dall’estero – Invio di un’autoambulanza – Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero) – Medico on- line
– Anticipo di denaro all’estero – Anticipo cauzione penale all’estero – Anticipo spese legali all’estero - Autista a disposizione in Italia
Garanzie Aggiuntive:
Danni all’Autoveicolo a causa de trasporto di vittime della strada:
La società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’autoveicolo assicurato dal trasporto
occasionale di vittime di incidenti stradali.
Xxxxx all’Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici:
Opera solo se avviene su strade asfaltate aperte al pubblico.
Lesioni subite dagli animali domestici trasportati:
La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull’autoveicolo.
Perdita della tassa di proprietà:
Rimborso della quota non usufruita in conseguenza del Furto dell’autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile.
Ricorso terzi e rischio locativo:
La società tiene indenne l’Aderente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell’Autoveicolo assicurato:
1) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
2) al locale condotto in locazione dall’aderente per il rimessaggio dell’Autoveicolo.
Ripristino dei dispositivi di sicurezza:
L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione conseguente ad incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.
Spese di dissequestro:
Sostenute per il dissequestro e la restituzione dell’Autoveicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale.
Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere:
In caso di danno da furto totale senza ritrovamento dell’Autoveicolo, la società rimborsa: a) le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il concessionario; b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; c) le spese per la procura a vendere a favore ella società.
Spese di parcheggio e custodia:
Spese sostenute per il parcheggio o la custodia dell’autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale.
Spese per il rifacimento delle chiavi dell’Autoveicolo:
Spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (alle chiavi sono parificati i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
Garanzie opzionali:
Collisione:
Scontro contro un altro Veicolo identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Kasko:
Scontro contro un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
L’Aderente potrà scegliere le combinazioni di garanzia esclusivamente in base ai seguenti programmi:
A) FORMULA FULL: Incendio, Furto, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Assistenza Stradale, Bonus Manutenzione, Bonus Riacquisto, Bonus Riacquisto classe di merito, Garanzie Aggiuntive, Valore a Nuovo per 36 mesi.
B) FORMULA FULL + COLLISIONE: Incendio, Furto, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Assistenza Stradale, Bonus Manutenzione, Bonus Riacquisto, Bonus Riacquisto classe di merito, Garanzie Aggiuntive, Valore a Nuovo per 36 mesi, Collisione C) FORMULA FULL + KASKO: Incendio, Furto, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Assistenza Stradale, Bonus Manutenzione, Bonus Riacquisto, Bonus Riacquisto classe di merito, Garanzie Aggiuntive, Valore a Nuovo per 36 mesi, Kasko D) FORMULA TRACKING/SAT VEHICLE GUARDIAN FULL Incendio, Furto, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Assistenza Stradale, Bonus Manutenzione, Bonus Riacquisto, Bonus Riacquisto classe di merito, Garanzie Aggiuntive, Valore a Nuovo per 48 mesi. E) FORMULA TRACKING/SAT VEHICLE GUARDIAN FULL + COLLISIONE: Incendio, Furto, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Assistenza Stradale, Bonus Manutenzione, Bonus Riacquisto, Bonus Riacquisto classe di merito, Garanzie Aggiuntive, Valore a Nuovo per 48 mesi, Collisione F) FORMULA TRACKING/SAT VEHICLE GUARDIAN FULL + KASKO: Incendio, Furto, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Assistenza Stradale, Bonus Manutenzione, Bonus Riacquisto, Bonus Riacquisto classe di merito, Garanzie Aggiuntive, Valore a Nuovo per 48 mesi, Kasko KIT SICUREZZA: Relativamente agli Autoveicoli dotati del Kit sicurezza, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che i sistemi di dissuasione siano effettivamente installati sul Veicolo. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Garanzia Furto con installazione di KIT SICUREZZA | La società presta la garanzia furto alla condizione che siano effettivamente installati sull’Autoveicolo i sistemi di dissuasione previsti per il Kit sicurezza. La presenza del Kit sicurezza, determina uno sconto del premio assicurativo rispetto alla tariffa già prevista per le formule sopra descritte. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni aggiuntive |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP. |
Ulteriori esclusioni:
- atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
INCENDIO sono esclusi:
semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
ROTTURA CRISTALLI sono esclusi: -
rottura cristalli conseguente ad atti vandalici e dolosi, fanaleria e specchi retrovisori, rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’Autoveicolo;
FURTO TOTALE; è escluso
l’indennizzo se non vengono restituite tutte le chiavi in dotazione dell’Autoveicolo assicurato, salvo il caso di rapina;
Ci sono limiti di copertura?
XXXXX è escluso l’indennizzo se:
- il danno è provocato da cose o animali trasportati sull’Autoveicolo;
- il danno è cagionato da operazioni di carico e scarico;
- il danno è causato da operazioni di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a pinta, di circolazione “fuori strada”;
- per danni subiti alle ruote (compresi cerchioni, copertoni e camere d’aria) o ai rivestimenti interni dell’Autoveicolo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile
ASSISTENZA sono esclusi:
-gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa;
- danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autoveicolo assicurato a causa d operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori, o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto
Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Aderente:
A) IN CASO DI RIACQUISTO presso la rete delle Concessionarie del Gruppo BMW – MINI di altro Autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto o di riparazione effettuata presso i centri convenzionati:
a.1. per la garanzia Incendio, Xxxxx e Rapina (compreso il tentativo di Xxxxx e i danneggiamenti causati all’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di furto, di cose non assicurate poste all’interno dell’Autoveicolo;
- senza Franchigia né Scoperto;
a.2. per le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali:
- senza Franchigia né Scoperto;
a.3. per la garanzia COLLISIONE:
- senza Franchigia né Scoperto;
a.4. per la garanzia KASKO: Franchigia relativa € 300,00.
B) SENZA RIACQUISTO di altro Autoveicolo presso la rete delle Concessionarie del Gruppo BMW - MINI O CON RIPARAZIONE NON EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO CONVENZIONATO:
b.1. per la garanzia FURTO E RAPINA (compreso il tentativo di Xxxxx e i danneggiamenti causati all’Autoveicolo dai ladri in occasione dell’urto, o del tentativo di furto, di cose non assicurate poste all’interno dell’Autoveicolo e per le garanzie ATTI VANDALICI ed EVENTI NATURALI:
- 30% col minimo di € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli relativi agli Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1;
- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 2;
- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3;
- 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4 e 5;
b.2. per la garanzia COLLISIONE:
- senza Franchigia né Scoperto;
b.3. per la garanzia KASKO:
- 20% col minimo di € 1.000,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli relativi agli Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2;
- 15% col minimo di € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3;
- 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4 e 5;
C) per la garanzia CRISTALLI
c.1. senza Franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso il Centro Convenzionato;
c.2. con Franchigia di € 100,00 per Sinistro limitatamente alle riparazioni non effettuate presso il Centro Convenzionato.
D) in caso di Xxxxx totale per il quale emerga in denuncia l’assenza di una o più chiavi, viene applicato uno Scoperto del 30% sul danno liquidato a termini di polizza. Relativamente agli Autoveicoli dotati di sistema BMW-MINI Tracking o Sat Vehicle Guardian, la Società presta la garanzia Furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle
suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro.
E) In caso di Xxxxx, qualora si riscontrasse l’assenza del Kit Sicurezza, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno Scoperto del 10% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
Le zone territoriali sono le seguenti:
ZONA | PROVINCE |
1 | AV, BA, BN, BR, BT, CE, CT, FG, LE, NA, SA, TA |
2 | CS, CZ, KR, LT, ME, MT, PA, PZ, RC, SR, VV |
3 | AG, AT, CI, CL, EN, FR, GE, IS, LO, MB, MI, NU, OG, PC, PE, PV, RG, RI, RM, TO, TP, VS |
4 | AQ, BG, BI, BS, CB, CH, CN, CO, CR, FI, GO, LC, MC, MN, MO, NO, PD, PG, PN, PR, PU, RA, RE, RN, RO, SO, TE, TS, TV, VA, VB, VE, VI, VR, VT |
5 | tutte le restanti province |
I MASSIMALI sono i seguenti:
Per ciascun Sinistro, la Società non è tenuta a pagare Indennizzo superiore a:
a. € 300.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Xxxxxxx locativo;
b. € 1.500,00 per sinistro per la garanzia Cristalli presso il Centro Convenzionato; € 1.000,00 per sinistro per ciascuna delle seguenti garanzie: rottura Cristalli (non nel Centro Convenzionato), Ripristino dei dispositivi di sicurezza;
c. € 420,00 per le garanzie spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;
d. € 300,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli animali domestici trasportati; Danni per il trasporto di vittime della strada.
e. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Spese per il rifacimento delle chiavi; Perdita della tassa di proprietà; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia;
f. Per il Bonus Manutenzione è previsto un massimale di € 1.000,00.
g. Per il Bonus riacquisto classe di merito è previsto un massimale di € 350,00 DEGRADO – DEPREZZAMENTO:
IN CASO DI DANNO TOTALE O PERDITA DEL VEICOLO (ovvero quando il valore delle riparazioni è pari o superiore al 75% del valore dell’Autoveicolo al momento del Sinistro), il risarcimento viene ridotto del deprezzamento – dipendente dall’età dell’Autoveicolo – che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza sulla base della seguente tabella:
Mesi trascorsi dalla data di decorrenza della polizza | Da 0 al 12° mese | Dal 13° al 24° mese | Dal 25° al 36° mese | Dal 37° al 48° mese | Dal 49° al 60° mese | Dal 61° al 72° mese | Dal 73°al 84° mese |
% di deprezzamento | 0 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Applicazione del VALORE A NUOVO in caso di Danno TOTALE: per i primi 36 mesi dalla data di decorrenza delle coperture assicurative, in caso di Danno Totale, la determinazione dell’indennizzo viene effettuata senza tenere conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente, se per rimpiazzare l’Autoveicolo perduto o distrutto l’Aderente ne riacquista un altro di valore uguale o superiore presso la Concessionaria.
Quanto sopra viene esteso a 48 mesi dalla data di decorrenza delle coperture assicurative per Veicoli dotati di sistema BMW/MINI Tracking o Sat Vehicle Guardian.
DANNO PARZIALE:
Relativamente alle parti dell'Autoveicolo riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.
Le parti dell’Autoveicolo non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura in base ai medesimi parametri indicati per il danno totale.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini:
1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso i Centri Convenzionati:
a. 6 (sei) mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b. 12 (dodici) mesi per accessori ed optional
c. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti.
2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso i Centri Convenzionati
a. sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b. dodici mesi per tutte le altre parti.
Per la quantificazione del risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Quattroruote al momento del Sinistro.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l’Aderente deve denunciare il sinistro entro 3 giorni alla seguente Centrale Operativa: CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH-1 – Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00- 00000 Xxxxxx (tel.: x00 0000000000; numero verde: 000 000 000 -fax: x00 00 00000000; contatti e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx-0.xx) alla quale devono essere denunciati tutti I danni al Veicolo assicurato. (Questo servizio è prestato tutti I giorni feriali, escluso il sabato, dale 9.00 alle ore 12.30 e dale 15.00 alle ore 17:30). Inoltre l’Aderente/Assicurato deve presentare la seguente documentazione: A. soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. B. fornire denuncia scritta fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo. IN CASO DI DANNO TOTALE l’Assicurato/Assicurato deve inviare entro 5 giorni quanto segue: 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A); 2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato; 3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili; 4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo; 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Xxxxx parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A. In caso di sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. NEL CASO DI DANNO PARZIALE l’Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO: In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Xxxxxxx mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni |
connesse. | |
Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato è il Concessionario, la filiale o l’officina/carrozzeria autorizzata dalla rete BMW e MINI. E’ quindi opportune, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MaCH-1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino. | |
Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla GARANZIA ASSISTENZA l’Aderente deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia. in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 000 000000, tel. x00 00 00000000 – fax x00 00 0000000. Alla centrale Operativa l’Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di polizza 7 605 808, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa. Qualora l’Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non epsressamente autorizzate dalla Centrale stessa. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio corrisposto dall’Aderente è comprensivo di imposta. |
Rimborso | L’Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - in caso di ripensamento dell’Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - in caso di recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all’Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. - In caso di estinzione anticipata del finanziamento: la società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esortazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato. Se non vi è |
contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento si determina la cessazione del rischio. La società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - Estinzione anticipata per danno totale. Se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione avrà effetto dalla data riportata nel Certificato di Assicurazione corrispondente alla data di consegna del Veicolo e scadrà alle ore 24:00 del giorno ivi indicato, ovvero la data di scadenza del finanziamento/locazione finanziaria ed in ogni caso si intenderà risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo Assicurato. Il contratto non prevede tacito rinnovo. Non ci sono periodi di carenza delle coperture. Non sussistono differenziazioni in termini di durata per le singole coperture assicurative. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 l’Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 30 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo - L’Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza. |
Risoluzione | - Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. - L’estinzione anticipata del finanziamento determina la risoluzione delle coperture assicurative. La Società dovrà ricevere la conferma dal Contraente dell’estinzione del finanziamento. La risoluzione ha effetto dalla data di estinzione intesa quale data di registrazione del pagamento dell’importo residuo di finanziamento. Non si procederà all’estinzione anticipata delle coperture se è richiesta la prosecuzione del rapporto assicurativo fino alla scadenza pattuita in origine. In tal caso al momento del pagamento dell’importo residuo del finanziamento è necessario inoltrare alla Società una comunicazione scritta in tal senso o comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento attraverso l’invio di comunicazione all’indirizzo mail: xxxxxxxxxx-xxx@xxxx-0.xx - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato: se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In |
questo caso è necessario: 1) informare dell’evento la Società con comunicazione scritta, allegando il modulo di adesione o altro documento probatorio; 2)consegnare – unitamente alla predetta comunicazione – la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo. - Estinzione anticipata per danno totale (anche in caso di perdita totale del veicolo in caso di furto) determina la cessazione dell’assicurazione. |
Al Proprietario (ovvero l’intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) o l’Utilizzatore (ovvero la persona fisica o giuridica che ha stipulato con il Contraente un contratto di locazione finanziaria
– leasing- con facoltà di acquisto) di un veicolo nuovo o usato, con targa italiana e con data di prima immatricolazione non superiore a 5 anni, BMW o MINI che ha sottoscritto un finanziamento erogato dal Contraente (BMW Bank Gmbh – Succursale Italiana).
Il valore assicurato è quello riportato in fattura d’acquisto. Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è pari ad € 200.000,00 salvo diversa autorizzazione della Società da valutarsi caso per caso. Per i veicoli con valore superiore a € 120.000,00 è obbligatorio installare un sistema di antifurto satellitare.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il premio viene versato in un’unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante bonifico anticipato dal Contraente, e non è frazionabile.
- costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 43,87% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 8,77%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se L’Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Mach1 Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – numero Verde 800-088781 (dall’estero: x000000000000) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dale15.00 alle 17.30 – fax: x000000000000 – e mail: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx oppure All’ Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): |
Quali costi devo sostenere?
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato. È facoltà dell’Aderente/Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti. 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. |
Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L’Aderente può presentare reclamo all’Ivass chiedendo | |
l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all’IVASS. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Glossario
SOMMARIO
Art. 1 Condizioni relative al contratto 1
Art. 2 Veicoli assicurabili e decorrenza della garanzia 2
Art. 3 Garanzie disponibili 2
Art. 4 Programmi e combinazioni di garanzie 3
Art. 5 Valore assicurabile 3
Art. 6 Prestazioni di assistenza 4
Art. 7 Vincolo a favore di BMW Bank GmbH– succursale italiana 5
Art. 8 Danni esclusi 5
Art. 9 Scoperti e franchigie 5
Art. 10 Limiti di risarcimento 6
Art. 11 Come si determina il premio 6
Art. 12 A chi rivolgersi 6
Art. 13 Obblighi dell’assicurato/aderente 7
Art. 14 Recupero del veicolo rubato 7
Art. 15 Applicazione del deprezzamento 7
Art. 16 Come si liquida il danno 8
Art. 17 Protezione dei dati personali 9
GLOSSARIO
(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)
Assicurato/Aderente: La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un finanziamento erogato dal Contraente per l’acquisto di un veicolo e che ha sot- toscritto il modulo di adesione ed il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. In caso di locazione finanziaria (leasing) è l’utilizzatore del veicolo.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la polizza collettiva n. 7 605 808.
Centrale operativa (per il Servizio Assistenza in Viaggio) è la struttura costi- tuita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest’ultima provvede al contatto telefonico con l’Aderente e orga- nizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.
Centro convenzionato: Il Concessionario, la filiale o l’officina/carrozzeria
autorizzata della rete BMW e MINI.
Certificato di assicurazione: Il documento (Mod. BMW01.2019) che ri- porta:
• i dati contenuti nel Modulo di Adesione;
• la sottoscrizione da parte della Società a conferma dell’attivazione delle
garanzie.
Concessionario: La persona fisica o giuridica autorizzata alla vendita di pro- dotti BMW e MINI.
Contraente o BMW FSI: BMW Bank GmbH - Succursale Italiana, Via Dell’Unione Europea, 4 – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), che stipula l’Assicu- razione. Trattasi del soggetto iscritto all’Elenco degli Intermediari dell’Unione Eu- ropea, annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero UE00008527, che svolge a titolo oneroso l’attività di interme- diazione assicurativa o riassicurativa.
Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore del Veicolo al momento del Sinistro ai sensi dell’art. 15.
Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia assicurativa.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Aderente. Laddove la franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di franchigia, solo quando gli stessi superano l’ammontare della stessa franchigia relativa.
Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al Veicolo nel tenta- tivo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conse- guenza della sua circolazione abusiva.
Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativamente all’Assi- stenza in Viaggio: la prestazione di Assistenza fornita tramite la Centrale Opera- tiva.
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzio- namento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l’errore di carburante.
Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incidente: l’evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale deri- vino danni al Veicolo stesso.
Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sini- stro.
Intermediario: BMW Bank GmbH – Succursale Italiana, in seguito e nel con- tratto indicato come BMW FSI. Trattasi del soggetto iscritto all’elenco degli in- termediari dell’Unione Europea annesso al Registro Unico degli Intermediari as- sicurativi e riassicurativi (RUI), con n. UE00008527, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Kit sicurezza: Dispositivi di sicurezza “Locked” proposti per tutti i modelli
BMW e MINI.
Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.
Modulo di Adesione: Il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; n. di proposta di Finanziamento/locazione fi- nanziaria; adeguatezza; la formula prescelta; il premio di assicurazione; la sotto- scrizione dell’aderente.
Parti: Il Contraente, l’Assicurato/Aderente e la Società.
Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, Documento Informativo Precontrat- tuale Aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Certificato di assicura- zione, emessi in applicazione alla polizza collettiva n. 7 605 808 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.
Premio: La somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
Proprietario del Veicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Automobili- stico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui me- diante violenza o minaccia
Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 75% del valore dell’auto- Veicolo al momento del Sinistro.
Residenza: Il luogo in cui il proprietario del Veicolo o l’Assicurato/Aderente ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato/Aderente.
Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scop- pio.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione, e per quanto riguarda il servizio assistenza la società Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia.
SVG: Antifurto SAT VEHICLE GUARDIAN.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Utilizzatore: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con il Contraente un contratto di locazione finanziaria (leasing) con facoltà di acquisto.
Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Xxxxx Totale a seguito delle garanzie Principali non sono applicabili, per tutta la durata della sua vali- dità, i deprezzamenti previsti dall’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.
Valore Assicurato: Il valore riportato in fattura relativo al Veicolo.
Veicolo/Autoveicolo: Mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante dell’Autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.
Veicolo/Autoveicolo d’occasione: Autoveicolo con targa italiana acqui- stato usato.
PROGRAMMA HYPERTOP
ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli per BMW Bank GmbH - Succursale Italiana.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE polizza collettiva n. 7 605 808
Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato
1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
a. La legge applicabile al contratto è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
c. Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta. La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Xxxxxxx è stipulata ai sensi e per effetti dell’art. 1891 c.c. per conto e nell’interesse dei singoli clienti di BMW Bank GmbH - Succursale Italiana che vi aderiscano.
d. Salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia assistenza nel cui ti- tolo è contemplato solo l’estero o solo l’Italia (art. 6), le coperture pre- state garanzie prestate sono valide per i seguenti stati: Repubblica Ita- liana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Moldavia Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.
e. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
f. Recesso dal contratto. In caso di ripensamento, l’Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Po- lizza. La Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge. In caso di durata poliennale della polizza, l’Aderente ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preav- viso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di Sini- stro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l’Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera rac- comandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a dispo- sizione dell’Aderente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
L’Aderente potrà esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione alla Società a mezzo Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile- MACH1, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Aderente ha diritto di recedere dal con- tratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 30 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo In tal caso la Società rimborsa all’Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
Le coperture assicurative previste dalla presente polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata.
Tale facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.
g. Modalità per rendere operativa l’Assicurazione. L’Aderente, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Il premio, corrisposto in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative è versato alla Società da BMW FSI in nome e per conto dell’Aderente. Resta convenuto, in tal caso, che il premio viene anti- cipato da BMW FSI e finanziato all’Aderente da BMW FSI stessa e tale pa- gamento è liberatorio per l’Aderente/Assicurato.
h. Durata del contratto. L’Assicurazione avrà effetto dalla data riportata nel Certificato di Assicurazione corrispondente alla data di consegna del Vei- colo e scadrà alle ore 24:00 del giorno ivi indicato, ovvero la data di sca- denza del finanziamento/locazione e in ogni caso si intenderà risolta con- testualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.
i. Cessazione dell’Assicurazione. La risoluzione anticipata delle coperture as- sicurative è prevista nei seguenti casi:
a) estinzione anticipata del finanziamento: determina la risoluzione delle coperture assicurative. In questo caso è necessario ricevere la conferma dal Contraente dell’estinzione del finanziamento; la risoluzione ha effetto dalla data di estinzione intesa quale data di registrazione del pagamento dell’im- porto residuo di finanziamento. La Società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Non si procede alla risoluzione anticipata delle coperture assicurative se è richiesta la prosecuzione del rapporto assicurativo fino alla scadenza pat- tuita in origine; nella specie, al momento del pagamento dell’importo resi- duo del finanziamento è necessario inoltrare alla Società una comunica- zione scritta in tal senso o comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipato del finanziamento attraverso l’invio di comunica- zione all’indirizzo mail xxxxxxxxxx-xxx@xxxx-0.xx
b) vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esporta- zione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato: se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario:
• informare dell’evento la Società con comunicazione scritta, allegando il modulo di adesione o altro documento probatorio;
• consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documenta- zione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo).
La Società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
c) estinzione anticipata per Danno Totale (anche in caso di furto): se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la Società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
j. Aggravamento o diminuzione del rischio. In caso di variazione del luogo di residenza o sede legale del proprietario del Veicolo, successiva alla sotto- scrizione della polizza, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all’art. 9) previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro.
k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ov-
vero oneri a carico dell’Aderente, sono evidenziate in grassetto.
l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e fu- turi, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla So- cietà. L’aliquota di imposta applicata al premio della garanzia Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket).
m. Cessione del contratto di assicurazione
In caso di subentro di un nuovo Assicurato nel contratto di leasing, il Con- traente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di subentro del contratto di leasing. In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, si applicheranno all’Assicurato gli scoperti e le fran- chigie di cui all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione e, la Società, tramite il Centro Assistenza Clienti Mach1, provvederà a contattare l’Assicurato per regolare gli eventuali adeguamenti del premio assicurativo.
x. Xxxxxxxx di delega. L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le
comunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al re- cesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dell’impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegata- ria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa ultima sarà te- nuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coas- sicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri. L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD S.A.: 99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%
Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 c.c., sono solidalmente respon-
sabili.
2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Sono assicurabili i veicoli acquistati tramite contratto finanziario stipulato con BMW FSI. Sono assicurabili:
• autovetture con targa italiana di marca BMW, MINI di prima immatricolazione;
• autovetture con targa italiana di marca BMW, MINI usate con data di prima immatricolazione non superiore a 5 anni
• autovetture con targa italiana con valore superiore a € 120.000,00 , purché sia obbligatoriamente installato un sistema di antifurto satellitare.
Non sono assicurabili:
• i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio senza conducente;
• i veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero.
•i veicoli con valore di acquisto superiore a € 200.000,00, senza preventiva autorizzazione scritta della Società.
Si considerano parte integrante dell’Autoveicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono compresi gli apparecchi fono audiovisivi costituenti dotazione originale dell’Autoveicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Concessionario, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati all’Autoveicolo assicurato.
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno di consegna del veicolo e ha la durata convenuta al momento in cui l’Assicurato/Aderente aderisce al programma assicurativo. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Garanzie disponibili e programmi
3. GARANZIE DISPONIBILI
Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell’Autoveicolo indicato sul Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di polizza così definite (vedasi art. 4 per le combinazioni):
GARANZIE
a) “FURTO”
Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall’Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti
causati all’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Xxxxx, di cose non assicurate poste all’interno dell’Autoveicolo.
b) “INCENDIO”
Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell’Autoveicolo.
c) “ATTI VANDALICI”
Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
d) “EVENTI NATURALI”
Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve, altre calamità naturali.
e) “ROTTURA CRISTALLI”
Rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limi- tatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo come da articolo 10, comma b, che segue.
f) “VALORE A NUOVO”
Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento previsto dall’art. 15.1 e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall’art. 9, in caso di Danno Totale ai sensi delle garanzie “Principali” (v. art.3, lettere a) e b)).
f) “BONUS MANUTENZIONE”
In caso di perdita totale (per tutte le cause), vengono rimborsate al Cliente tutte le spese di post vendita effettuate dal cliente presso il Centro convenzionato nei
12 mesi antecedenti la perdita totale con un massimo di € 1.000,00.
g) “BONUS RIACQUISTO”
In caso di perdita totale (solo riconducibili a Furto e/o Incendio), se il cliente riacquista e finanzia nuovamente con BMW Bank GmbH – Succursale Italiana entro
un massimo di 3 mesi dall’evento, viene versato al Cliente un importo di € 1.000,00.
h) “BONUS RIACQUISTO CLASSE DI MERITO”
In caso di collisione con un terzo identificato per responsabilità del cliente che comporti l’aumento della classe di merito, il cliente viene indennizzato sino ad
un massimo di € 350,00.
i) “ALTRE GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI”:
- Danni all’Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada. La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’Au- toveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
- Danni all’Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico
- Lesioni subite dagli animali domestici trasportati. La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali
domestici trasportati sull’Autoveicolo.
- Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell’Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile.
- Xxxxxxx xxxxx e Rischio locativo. La Società tiene indenne l’Aderente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell’Autoveicolo assicurato:
I. a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n.209;
II. al locale condotto in locazione dall’Aderente per il rimessaggio dell’Autoveicolo.
- Ripristino dei dispositivi di sicurezza. L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti inden- nizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura
- Spese di dissequestro, sostenute per il dissequestro e la restituzione dell’Autoveicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale.
- Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere. In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell’Autovei- colo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il Concessionario; b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della Società.
- Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell’Autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale.
- Spese per il rifacimento delle chiavi dell’Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
GARANZIA OPZIONALE:
j) “COLLISIONE”
Scontro con un altro Veicolo identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
k) “KASKO”
Scontro con un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
4. PROGRAMMI E COMBINAZIONI DI GARANZIE
L’Aderente potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base ai seguenti programmi:
A. FORMULA FULL (vedi artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione), INCENDIO, FURTO, CRISTALLI, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI, ASSISTENZA STRADALE + BONUS MANUTENZIONE + BONUS RIACQUISTO + BONUS RIACQUISTO CLASSE DI MERITO, GARANZIE AGGIUNTIVE, VALORE A NUOVO per 36 mesi;
B. FORMULA FULL + COLLISIONE (vedi artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione), INCENDIO, FURTO, CRISTALLI, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI, ASSISTENZA STRADALE + BONUS MANUTENZIONE + BONUS RIACQUISTO + BONUS RIACQUISTO CLASSE DI MERITO, GARANZIE AGGIUNTIVE, VALORE A NUOVO per 36 mesi + COLLISIONE;
C. FORMULA FULL + KASKO (vedi artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione), INCENDIO, FURTO, CRISTALLI, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI, ASSISTENZA STRADALE + BONUS MANUTENZIONE + BONUS RIACQUISTO + BONUS RIACQUISTO CLASSE DI MERITO, GARANZIE AGGIUNTIVE, VALORE A NUOVO per 36 mesi + KASKO;
D. FORMULA TRACKING/SAT VEHICLE GUARDIAN FULL (vedi artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione), INCENDIO, FURTO, CRISTALLI, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI, ASSISTENZA STRADALE + BONUS MANUTENZIONE + BONUS RIACQUISTO + BONUS RIACQUISTO CLASSE DI MERITO, GARANZIE AGGIUNTIVE, VALORE A NUOVO per 48 mesi;
E. FORMULA TRACKING/SAT VEHICLE GUARDIAN FULL + COLLISIONE (vedi artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione), INCENDIO, FURTO, CRISTALLI, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI, ASSISTENZA STRADALE + BONUS MANUTENZIONE + BONUS RIACQUISTO + BONUS RIACQUISTO CLASSE DI MERITO, GARANZIE AGGIUNTIVE, VALORE A NUOVO per 48 mesi + COLLISIONE;
F. FORMULA TRACKING/SAT VEHICLE GUARDIAN FULL + KASKO (vedi artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione), INCENDIO, FURTO, CRISTALLI, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI, ASSISTENZA STRADALE + BONUS MANUTENZIONE + BONUS RIACQUISTO + BONUS RIACQUISTO CLASSE DI MERITO, GARANZIE AGGIUNTIVE, VALORE A NUOVO per 48 mesi + XXXXX;
KIT SICUREZZA Relativamente agli Autoveicoli dotati del Kit sicurezza, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che i sistemi di dissua- sione siano effettivamente installati sul Veicolo.
5. VALORE ASSICURABILE
Il valore assicurato è come definito in Glossario. Il massimo valore assicurabile per ogni Autoveicolo è di € 200.000,00, salvo di- versa autorizzazione della Società da valutarsi caso per caso. Per i veicoli con
valore superiore a € 120.000,00 è obbligatorio installare un sistema di antifurto satellitare.
6. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Le prestazioni che seguono devono essere richieste a Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, nei termini indicati all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
6.1. Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui l’Autoveicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, op- pure organizzerà il traino dell’Autoveicolo stesso fino al Concessionario, qualora questo si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, l’Autoveicolo verrà trainato fino al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino. L’Ade- rente può inoltre richiedere di essere trainato fino al Concessionario anche se a oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe preferenziali.
Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui l’Autoveicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa pro- cura direttamente all’Aderente il mezzo di soccorso per riportare l’Autoveicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il re- lativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Aderente alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate ga- ranzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell’Aderente i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di ripa- razione.
Auto in sostituzione. Qualora l’Autoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se la riparazione richieda oltre 3 (tre) ore di manodopera, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Ade- rente presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura dell’azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata sino ad un massimo di 2000 cc. per un periodo massimo di:
a) 50 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso il Centro convenzionato; ridotti a 5 gg. se la riparazione non viene eseguita presso il Centro Convenzionata;
b) 180 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale dell’Autoveicolo ed in caso di riacquisto di un nuovo Autoveicolo presso il Centro Conven- zionato; ridotti a 10 gg. in caso di non riacquisto di un Autoveicolo presso il Centro Convenzionato. In caso di Furto totale dell’Autoveicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della de- nuncia presentata all’Autorità di Polizia.
A carico dell’Aderente restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicura- to può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicura- zione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero). Qualora a seguito di inci- dente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’Autoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di autoveicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali. Al rientro dal viaggio l’Aderente dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
Taxi per ritirare l’auto in sostituzione. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Aderente al luogo indicato dalla Centrale Ope- rativa presso il quale viene organizzato il noleggio dell’Autoveicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52,00.
Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l’Autoveicolo. Nel caso in cui, in conseguenza di un guasto, di incidente o danno previsto dal contratto oc- corso all’Autoveicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo dell’Autoveicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all’estero) certificati dalla Centrale Operativa op- pure da un centro convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di Furto dell’Autoveicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Auto- xxxx competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti l’Autoveicolo un biglietto di viaggio (biglietto di prima classe
in treno, classe turistica in aereo) per permettere ad essi di raggiungere la pro- pria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.
Recupero dell’Autoveicolo. Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso all’Autoveicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di Furto dell’Au- toveicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Aderente, o di una persona da lui pre- scelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo) per recarsi sul luogo dove è stato riparato l’Autoveicolo per ricondurlo alla propria abitazione.
Viceversa, nel caso di ritrovamento dell’Autoveicolo assicurato successivo a Furto, l’Aderente potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la ri- consegna dell’Autoveicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzio- nato più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l’Autoveicolo sia ancora di proprietà dell’Aderente.
Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, te- nendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
Rimpatrio dell’Autoveicolo dall’estero. Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, l’Autoveicolo assicurato resti immobiliz- zato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto apposita- mente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Aderente. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia dell’Au- toveicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Aderente i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico dell’Autoveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
Invio di un’autoambulanza. Qualora, a seguito di incidente stradale che ab- bia interessato l’Autoveicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasfe- rimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un’altra.
Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero). Qualora, a seguito di infortu- nio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l’Autoveicolo assi- curato, le condizioni degli occupanti dell’Autoveicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Cen- trale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro tra- sporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti l’Autoveicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viag- gio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non im- pediscono agli occupanti dell’Autoveicolo assicurato di proseguire il viaggio.
Medico on-line. L’Aderente, mettendosi in comunicazione con il servizio me- dico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia. Non ver- ranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.
Anticipo di denaro all’estero. Nel caso in cui l’Aderente debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restitu- zione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre
mesi dalla data di messa a disposizione.
Anticipo cauzione penale all’estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione dell’Autoveicolo assicurato, provve- derà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Aderente l’importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l’Aderente possa fornire ade- guate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Ade- rente dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Anticipo spese legali all’estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione dell’Autoveicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assi-curato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimborsare l’importo an- ticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Interprete all’estero. Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stra- dale, qualora l’Aderente si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Cen- trale Operativa metterà a sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.
Autista a disposizione in Italia. Qualora l'Aderente non sia in condizioni di guidare l’Autoveicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la pa- tente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la So- cietà, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un au- tista per ricondurre l’Autoveicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Aderente se- condo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Aderente tutte le
spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei tra-
xxxxxx, per il rientro dell’Autoveicolo.
6.2. Obblighi in caso di Sinistro.
Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l’Aderente ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l’Aderente non abbia preso contatti per qual- siasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare inden- xxxxx per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.
6.3. Esclusioni.
Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:
a. gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
c. i danni provocati con dolo dall’Aderente o dalle persone di cui egli deve rispondere;
d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
e. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione de- terminata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
f. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipa- zione a corse, scommesse, gare e competizioni;
g. in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di in- terventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi as- sicurati con il presente contratto.
7. VINCOLO A FAVORE DI BMW Bank GmbH – Succursale Italiana
Se il veicolo assicurato è stato concesso in leasing, risulta essere di proprietà della BMW FSI ed immatricolato al P.R.A a suo nome, con annotazione del nominativo dell’Utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto. Pertanto, per tutta la durata del presente contratto di assicurazione, la Società si impegna verso BMW FSI in qualità di proprietario-locatore:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso di BMW FSI;
b) a comunicare a BMW FSI ogni sinistro in cui è stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia.
Resta inteso che in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato l’indennizzo da liquidare sarà corrisposto alla Società di leasing in quanto
proprietario di detto veicolo e che, pertanto da quest’ultima sarà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
La sottoscrizione della clausola di vincolo non pregiudica la facoltà di recesso della quale è titolare l’Aderente.
Esclusioni e limitazioni
8. DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati all’Autoveicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’Autovei- colo;
6. dolo dell’Assicurato/Aderente e dei suoi famigliari conviventi, del con- ducente o dei trasportati;
7. colpa grave dell’Assicurato/Aderente e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia xxxxx, se operante;
8. in caso di furto totale, laddove non vengano restituite tutte le chiavi in
dotazione dell’Autoveicolo assicurato, salvo in caso di rapina.
9. SCOPERTI e FRANCHIGIE
Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alla sola garanzia KASKO, non indennizza i danni:
9. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
10. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposi- zioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente sca- duta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
11. cagionati da cose o da animali trasportati sull’Autoveicolo;
12. cagionati da operazioni di carico e scarico;
13. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di xxxxxxx a spinta,
di circolazione “fuori strada”;
14. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) o ai rivestimenti interni dell’Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno in- dennizzabile.
La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell’Aderente:
a. in caso di riacquisto presso la rete delle Concessionarie del Gruppo BMW
– MINI di altro Autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso i Centri convenzionati:
a.1. per la garanzia Incendio, Xxxxx e Rapina (compreso il tentativo di Furto
e i danneggiamenti di cui all’art. 3.a):
- senza Franchigia né Scoperto;
a.2. per le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali:
- senza Franchigia né Scoperto;
a.3. per la garanzia COLLISIONE:
- senza Franchigia né Scoperto;
a.4. per la garanzia KASKO: Franchigia relativa € 300,00.
b. senza riacquisto di altro Autoveicolo presso la rete delle Concessionarie del Gruppo BMW - MINI o con riparazione non effettuata presso il Centro Convenzionato:
b.1. per la garanzia Xxxxx e rapina (compreso il tentativo di Xxxxx e i dan- neggiamenti di cui all’art. 3.a):
- 30% col minimo di € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli relativi agli Assicurati residenti nelle province delle zone territo- riali 1;
- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territo- riale 2;
- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territo- riale 3;
- 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territo- riale 4 e 5;
b.2. per le garanzie Atti vandalici ed Eventi Naturali: - 30% col minimo di € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli relativi agli Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1;
- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territo- riale 2;
- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territo- riale 3;
- 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territo- riale 4 e 5;
b.3. per la garanzia COLLISIONE:
- senza Franchigia né Scoperto;
b.4. per la garanzia KASKO:
- 20% col minimo di € 1.000,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli relativi agli Assicurati residenti nelle province delle zone territo- riali 1 e 2;
- 15% col minimo di € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territo- riale 3;
- 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli relativi agli Assicurati residenti nelle province della zona territo- riale 4 e 5;
c. per la garanzia Cristalli:
c.1. senza Franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso il Centro Convenzionato;
c.2. con Franchigia di € 100,00 per Sinistro limitatamente alle riparazioni non effettuate presso il Centro Convenzionato.
d. In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi, viene applicato uno Scoperto del 30% sul danno liquidato a termini di po- lizza. Relativamente agli Autoveicoli dotati di sistema BMW-MINI Tracking o Sat Vehicle Guardian, la Società presta la garanzia Furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’In- dennizzo con uno scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti even- tualmente applicabili per lo stesso sinistro.
e. In caso di Furto, qualora si riscontri l’assenza del Kit Sicurezza, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno Scoperto del 10% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
10. LIMITI DI RISARCIMENTO
Per ciascun Sinistro, la Società non è tenuta a pagare Indennizzo superiore a:
a. € 300.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Xxxxxxx locativo;
b. € 1.500,00 per sinistro per la garanzia Cristalli presso il Centro Conven- zionato; € 1.000,00 per sinistro per ciascuna delle seguenti garanzie: rot- tura Cristalli (non nel Centro Convenzionato), Ripristino dei dispositivi di sicurezza;
c. € 420,00 per le garanzie spese di immatricolazione, annotazione della
perdita di possesso, procura a vendere;
d. € 300,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli ani- mali domestici trasportati; Danni per il trasporto di vittime della strada.
e. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Spese per il rifacimento delle chiavi; Perdita della tassa di proprietà; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia;
Calcolo del premio
11. COME SI DETERMINA IL PREMIO
Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:
1. provincia di residenza dell’Assicurato o, in caso di leasing, dell’Utilizzatore
ZONA | PROVINCE |
1 | AV, BA, BN, BR, BT, CE, CT, FG, LE, NA, SA, TA |
2 | CS, CZ, KR, LT, ME, MT, PA, PZ, RC, SR, VV |
3 | AG, AT, CI, CL, EN, FR, GE, IS, LO, MB, MI, NU, OG, PC, PE, PV, RG, RI, RM, TO, TP, VS |
4 | AQ, BG, BI, BS, CB, CH, CN, CO, CR, FI, GO, LC, MC, MN, MO, NO, PD, PG, PN, PR, PU, RA, RE, RN, RO, SO, TE, TS, TV, VA, VB, VE, VI, VR, VT |
5 | tutte le restanti province |
2. Valore Assicurato
3. durata dell’Assicurazione, per un minimo di 12 mesi
4. sistema BMW-MINI Tracking o Sat Vehicle Guardian;
5. Kit Sicurezza.
In caso di Sinistro
12. A CHI RIVOLGERSI
In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH1 –Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 00000 XXXXXX (Telefono x00 0000000000 Numero verde 000 000000 – fax x00 00 00000000
– contatti email: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx-0.xx) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al Veicolo assicurato
(questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12. 30 e dalle 15.00 alle ore 17.30). Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:
Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Xxxxxxx o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmette rà direttamente al domicilio dell’Aderente le eventuali appendici contrattuali;
Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell’ Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell’Aderente. Va ricordato che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione , contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza (art. 6) da parte di chi ne ha diritto.
In caso di Sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, l’Assicurato/Aderente deve rivolgersi sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 000 000000, tel. x00 00 00000000 – fax x00 00 0000000.
Alla centrale Operativa l’Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di polizza 7 605 808, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’ Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assi-
stenza.
In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.
13. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO/ADERENTE
In caso di Sinistro l'Aderente/Assicurato, entro 3 giorni, deve:
A. presentare – soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico
– denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
B. fornire denuncia scritta a MACH 1 srl, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 00000 (XX), fax x00 00 00000000, email xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx-0.xx, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.
In caso di Danno totale, l’Assicurato/Assicurato deve inviare entro 5 giorni quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere in- viato anche in caso di Xxxxx parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.
In caso di Sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
Nel caso di Danno parziale l’Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.
14. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne imme- diato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità com- petenti.
L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al tra- passo di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i docu- menti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrova- mento.
Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato
verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo.
L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provve- dendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Inden- nizzo, dedotti i danni parziali.
Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente su- biti dal Veicolo in occasione del Sinistro.
Calcolo dell’Indennizzo
15. APPLICAZIONE DEL DEPREZZAMENTO
15.1 DANNO TOTALE. Si ha Danno totale quando il valore delle riparazioni è pari o superiore al 75% del valore dell’Autoveicolo al momento del Sinistro. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento – dipendente dall’età dell’Autoveicolo – che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza sulla base della seguente tabella:
Mesi trascorsi dalla data di decorrenza della polizza | Da 0 al 12° mese | Da 13 al 24° mese | Da 25 al 36° mese | Dal 37° al 48° mese | Dal 49° al 60° mese | Da 61° al 72° mese | Da 73° al 84° mese |
% di deprezzamento | 0 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Applicazione del VALORE A NUOVO in caso di Danno TOTALE: per i primi 36 mesi dalla data di decorrenza delle coperture assicurative, in caso di Danno Totale , la determinazione dell’indennizzo viene effettuata senza tenere conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente, se per rimpiazzare l’Autovei- colo perduto o distrutto l’Aderente ne riacquista un altro di valore uguale o superiore presso la Concessionaria. Quanto sopra viene esteso a 48 mesi dalla data di decorrenza delle coperture assicurative per Veicoli dotati di sistema BMW/MINI Tracking o Sat Vehicle Guardian.
Qualora l’Autoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto. In tal caso, l’Assicurato dovrà fornire procura a vendere del Veicolo in favore della Società.
15.2 DANNO PARZIALE. Relativamente alle parti dell'Autoveicolo riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.
Le parti dell’Autoveicolo non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini:
1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso i Centri Convenzionati:
a. 6 (sei) mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b. 12 (dodici) mesi per accessori ed optional
c. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti.
Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.
Per la quantificazione del risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Quattroruote al momento del Sinistro.
2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso i Centri Convenzionati
a. sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b. dodici mesi per tutte le altre parti.
Per la quantificazione del risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Quattroruote al momento del Sinistro.
16. COME SI LIQUIDA IL DANNO
A. DANNO TOTALE
Nella determinazione dell’ammontare del danno si tiene conto dell’incidenza dell’IVA ove l’assicurato la tenga a suo carico. In caso di leasing, l’IVA è liquidata esclusivamente sull’importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di “anticipo”) già versate sempre che l’IVA resti a carico dell’Assicurato.
A.1 DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO.
In caso di danno totale con riacquisto presso la rete di concessionari BMW/MINI di altro veicolo di marca BMW/MINI di valore pari o superiore a quello perduto o distrutto (c.d. Valore Assicurato.), l’Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall’art. 15.1.
Per attivare questa procedura, l’Assicurato deve sottoscrivere la proposta di acquisto di un altro Veicolo ed inviarla alla Società entro 60 giorni dalla de- nuncia del Sinistro.
Entro 15 giorni dall’immatricolazione del nuovo Veicolo l’Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società la copia della fattura o altro documento equipollente e della carta di circolazione. L’Aderente è tenuto a restituire la differenza tra quanto liquidato dalla Società per il Sinistro e quanto dovuto ai sensi del A.2 qualora, entro 15 giorni dall’immatricolazione del nuovo Veicolo e comunque non oltre 6 mesi dalla data di liquidazione del Sinistro, la Società non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo Veicolo e copia della rela- tiva fattura o altro documento equipollente.
Inoltre devono essere allegati i seguenti documenti (la cui spesa, sostenuta per
ottenerli, è a carico della Società ai sensi dell’art. 3.i):
1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del docu- mento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di proprietà del Veicolo, con annotazione della perdita di pos- sesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del docu- mento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore della Società;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente indicante se è un soggetto in grado
di recuperare l’IVA sul Veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
6. Relativamente ai Veicoli dotati di sistema BMW/MINI TRACKING o SAT VEHICLE GUARDIAN, copia del contratto di installazione unitamente alla di- chiarazione che attesta che al momento del Sinistro il servizio era attivo.
A.2 DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO
Nel caso in cui l’Assicurato non voglia servirsi della procedura di cui al punto A.1, la Società per la liquidazione del Sinistro richiederà i documenti di cui ai punti da 1 a 6 indicati al punto A.1) riservandosi di chiedere ulteriore documentazione aggiuntiva da valutare durante la gestione del Sinistro.
L’Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall’art. 15.1 con la de- curtazione dell’eventuale Scoperto di cui all’art. 9.
B. DANNO PARZIALE
L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro.
L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si tiene conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
C. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO
La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispet- tivamente dalla Società e dall’Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’As- sicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
I Periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli ob- blighi di cui all'art. 13;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determi- nando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di er- rore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudi- cata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabi- lità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.
D. TERMINI PER LA LIQUDAZIONE
In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse.
In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A.1 o A.2
Protezione dei dati personali
17. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.
Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 xxx Xx Xxxxxx - 00000 Xxxxxx - Xxxxxxx. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx.
I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.
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Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o per posta: MMA IARD S.A. “Protection des don- nées personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
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- realizzare operazioni di attività commerciale;
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- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
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3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.
Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?
I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.
Nell'ambito dell’attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.
In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall’iscrizione.
Quali sono i diritti di cui disponete?
Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell’attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.
Disponete anche:
di un diritto d’accesso, che vi consente di ottenere:
o la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
o copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla Società o dei suoi partners.
di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
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di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
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o se contestate l'esattezza dei vostri dati;
o se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.
A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.
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