F015 - Contratto di commissione
F015 - Contratto di commissione
Tra la Soc. <……>, con sede in <……>, via <……>, n. <……>, iscritta presso la Camera di Commercio di
<……> al n. <……> del Registro delle imprese, C.F. <……>, partita IVA <……>, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore <……> [oppure: nella persona di <……>, in qualità di <……>, domiciliato per la carica in <……>, giusta i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data <……>], di seguito indicata come “Committente”, da una parte
E
il Sig. <……>, domiciliato in <……>, C.F. <……> [oppure: partita IVA <……>], di seguito indicato come “Commissionario”, dall’altra parte
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
1.1 Con il presente documento il Committente conferisce al Commissionario, che accetta, l’incarico di vendere in nome di quest’ultimo e per conto del primo i prodotti indicati nell’Allegato A, nell’ambito della seguente zona
<……> [oppure: su tutto il territorio nazionale].
1.2 L’attività del Commissionario dovrà svolgersi a sue spese e rischio esclusivi, potendo egli utilizzare, se ritenuto opportuno, anche la collaborazione di terzi, legati da rapporto di lavoro autonomo o subordinato, ma senza alcuna ingerenza e/o responsabilità del Committente.
Art. 2 - Deposito e obblighi
2.1 Per l’assolvimento dell’incarico di cui sopra il Commissionario riceverà in conto deposito una sufficiente quantità dei prodotti suddetti.
2.2 La merce in deposito presso il Commissionario resterà di proprietà del Committente con la responsabilità a carico del primo della buona conservazione della stessa.
2.2.1 Il Commissionario risponde di qualsiasi evento dannoso che danneggi la merce affidatagli indipendentemente dalla sua volontà e, a questo scopo, dovrà provvedere ad assicurarla contro tutti i rischi presso una Compagnia di assicurazione gradita al Committente.
2.3 Sulla base di un programma previamente stabilito dalle parti, il Committente provvederà a consegnare al Commissionario, nei termini stabiliti e nel magazzino di cui questi ha la disponibilità i prodotti necessari allo svolgimento della sua attività.
Art. 3 - Garanzia
3.1 A garanzia del deposito il Commissionario verserà una cauzione infruttifera in denaro o in titoli, il cui importo non potrà in nessun caso essere inferiore al <……> % del valore delle merci depositate calcolate ai prezzi di listino.
Art. 4 - Prezzi e condizioni di vendita
4.1 Il Commissionario deve vendere le merci a lui affidate a prezzi non superiori a quelli di listino e con dilazioni di pagamento non superiori a <……> giorni, salvo particolari autorizzazioni scritte del Committente.
4.2 Il Commissionario, non appena conclusa la vendita è tenuto ad informare il Committente inviandogli, per documentare in modo idoneo le attività compiute, copia delle fatture relative alle vendite effettuate.
4.3 Qualora il Commissionario intenda acquistare in proprio la merce affidatagli per la vendita, dovrà informare, senza ritardi, il Committente ed accreditargli senza dilazione il prezzo dovuto, secondo quanto previsto al successivo art. 8.
Art. 5 - Provvigione
5.1 In corrispettivo della sua attività al Commissionario sarà riconosciuta una somma pari alla differenza fra i prezzi realizzati nelle vendite e i prezzi ai quali gli sarà addebitata la merce venduta.
5.1.1 L’addebito sulla merce sarà riferito ai prezzi di listino diminuiti del <……> %, per merce <……> imballo
<……>.
5.1.2 Il margine di cui al precedente punto costituisce il corrispettivo di tutte le prestazioni e di tutte le spese che sosterrà il Commissionario comprensivo del compenso a lui spettante in dipendenza della clausola dello star del credere di cui al successivo punto 7.1.
Art. 6 - Rimborsi spese
6.1 Restano ad esclusivo carico del Committente le seguenti spese:
a) <……>;
b) <……>;
c) <……>;
che saranno rimborsate al Commissionario a piè di lista alla fine di ogni mese.
Art. 7 - Star del credere
7.1 Il Commissionario risponde del buon fine delle vendite nella misura del <……> % del valore della merce. Art. 8 - Liquidazione dei conti
8.1. Alla fine di ogni <……> il Commissionario sarà tenuto ad inviare al Committente un resoconto delle vendite del <……> precedente, col versamento delle somme a suo debito in contanti o in effetti della clientela con scadenza non superiore a quella prevista per le dilazioni di pagamento nelle condizioni di vendita.
Art. 9 - Esclusiva
9.1 Le parti di questo accordo si obbligano a garantirsi un reciproca esclusiva limitata alla zona <……> e, in particolare:
<……>
9.1.1 Il Committente si impegna a comunicare al Commissionario tutti gli ordinativi di prodotti che gli pervenissero, nella zona di esclusiva, direttamente dalla clientela affinché l’esecuzione di tali contratti possa essere curata da quest’ultimo.
9.1.2 Il Commissionario si impegna per tutta la durata del presente contratto e per <……> mesi successivi alla sua risoluzione a non commercializzare articoli in concorrenza con quelli indicati dal Committente.
Art. 10 - Durata
10.1 Il presente accordo non è sottoposto ad alcun limite di durata (salvo quanto si dirà nel successivo punto) e potrà essere sciolto, senza penalità o qualsivoglia indennità, ad iniziativa di una delle parti da comunicarsi con raccomandata A/R con un preavviso di <……> mesi.
10.2 I primi <……> mesi saranno tuttavia considerati periodi di prova reciproca e, in tale periodo, l’accordo potrà essere rescisso in qualunque momento senza preavviso e senza penalità.
Art. 11 - Controversie
11.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione e dall’esplicazione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, saranno demandate in via esclusiva all’Autorità giudiziaria di
<……>.
oppure:
11.1 Tutte le controversie nascenti dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad arbitro unico nominato d’accordo tra le parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di
<……>.
11.2 L’arbitro sarà libero di adottare le regole di procedura che riterrà maggiormente idonee, fermo restando l’obbligo di porre le parti in condizioni, se lo vorranno, di spiegare le rispettive ragioni.
11.3 La determinazione dell’arbitro dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per iscritto dalle parti che la considereranno come una transazione direttamente raggiunta.
oppure:
11.1 Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d’accordo, ovvero dal Presidente della Camera di Commercio di <……> che provvederà
anche alla nomina del secondo arbitro se la parte intimata rimarrà inerte nei quindici giorni successivi all’intimazione.
11.2 Il Presidente della Camera di Commercio si pronunzierà nei quindici giorni dall’istanza della parte più diligente.
11.3 Gli arbitri saranno liberi di adottare le regole di procedura che riterranno maggiormente idonee, fermo restando l’obbligo di porre le parti in condizioni, se lo vorranno, di spiegare le rispettive ragioni.
11.4 La determinazione degli arbitri dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per iscritto dalle parti che la considereranno come una transazione direttamente raggiunta.
Art. 12 - Oneri e spese
12.1 Gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione relative al presente atto sono a carico del Commissionario.
Art. 13 - Clausola finale
13.1 Il presente contratto, di cui fanno parte integrante tutti gli allegati indicati, xxxxxx e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l’oggetto di questo contratto.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
14.1 Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto.
<……>, lì <……> Il Committente
<……>
Il Commissionario
<……>
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Commissionario dichiara di aver attentamente letto il presente contratto e di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate: art. 3 (Garanzia), 7 (Star del credere) e 11 (Controversie).
Il Commissionario
<……>