Contract
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni , Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, X. Xxxxx a Monte, Terricciola
Gestione Associata di Servizi e Funzioni Zona Valdera
Provincia di Pisa
CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA VALDERA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
BIBLIOTECHE E DEGLI ARCHIVI (storici e di deposito).
L’anno duemilaquattro (2004), il giorno del mese di nella
sede del Comune di in via N
TRA
il Comune di BIENTINA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di BUTI, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
........................................................... legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di CALCINAIA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di CAPANNOLI, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di CASCIANA TERME, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di CHIANNI, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di CRESPINA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di LAJATICO, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di LARI, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di PALAIA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di PECCIOLI, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di PONSACCO, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di PONTEDERA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di X. XXXXX X XXXXX, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
E
il Comune di TERRICCIOLA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da
.................................................................. legale rappresentante in virtù di ,
Premesso che:
Richiamata la Legge Regionale 1 luglio 1999, n. 35 recante, tra l’altro, “Disciplina in materia di biblioteche di Enti Locali e di interesse locale, promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto all’informazione, allo studio e ala cultura”;
Vista la L. n.59/1997, la Legge n.127/1997, il D.Lgs. n.112/1998 e la L. Costituzionale n. 3/2002, in base alle quali, le funzioni amministrative in materia sono svolte a livello locale in virtù del principio di sussidiarietà;
Vista la LR n. 40/2001 nel testo coordinato pubblicato nel BU della Regione Toscana del 31.12.2003, avente per oggetto “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei comuni”;
Osservato che tra gli enti come sopra rappresentati è stato avviato fin dal 1999 un accordo di programma, successivamente trasformato in convenzione per gestire una parte dei servizi bibliotecari, con particolare riferimento alle procedure di catalogazione elettronica, prestito interbibliotecario, costruzione di un OPAC comune, ecc.;
Rilevato che dal 2001 molti degli enti come sopra rappresentati hanno aderito alla Rete Provinciale Archivistica di Pisa, di cui è titolare l’Amministrazione provinciale ed ente gestore il Comune di Pontedera, per l’attuazione delle aperture degli archivi storici;
Che in data 11 aprile 2003 i Comuni di Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Xxxxx a Monte e Terricciola hanno sottoscritto una convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi, tra i quali veniva indicato anche il servizio bibliotecario tra quelli da gestire in forma associata entro due anni;
Tutto ciò premesso i soggetti su indicati convengono e stipulano quanto segue:
Art.1
Oggetto della convenzione
1. Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, i Comuni sottoscrittori si convenzionano per l’esercizio in forma associata delle funzioni comunali relative ai servizi bibliotecari ed archivistici, da svolgersi mediante attribuzione all’Ufficio Comune della Valdera, istituito ai sensi del comma 4 del suddetto art. 30 mediante convenzione stipulata in data 11 aprile 2003.
2. In specifico, all’ufficio Comune della Valdera compete lo svolgimento di tutte le seguenti funzioni
per le Biblioteche:
a) organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;
b) gestione del patrimonio (reperimento, acquisizione, conservazione e custodia);
c) cura del servizio all’utenza;
d) tenuta e aggiornamento dell’inventario;
e) gestione delle risorse finanziarie;
f) predisposizione di una regolamentazione, che definisca le modalità di accesso ai servizi, garantendo adeguate opportunità in tutti i Comuni associati;
g) definizione delle eventuali carte dei servizi.
h) reperimento, acquisizione permanente o temporanea, scarto, organizzazione materiale e concettuale, nonché messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze dell’utenza;
i) predisposizione e erogazione dei servizi informativi e documentari;
l) assistenza per la ricerca e l' acquisizione di informazioni e documenti;
m) offerta di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni degli utenti disabili;
n) allestimento e organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte della comunità;
o) organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;
p) concorso alla progettazione di servizi informativi al cittadino.
per gli archivi storici:
a) tutti i punti sopra indicati per le biblioteche;
b) la conservazione degli atti che testimoniano la storia delle rispettive comunità (inclusa le gestione dei spazi adibiti ad archivi storici);
c) la fruizione del pubblico, tesa a garantire l'informazione, la ricerca e lo studio e per promuovere i legami e le identità territoriali;
d) la classificazione, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri atti, documenti e l’informazione su qualsiasi supporto registrata;
per gli archivi di deposito:
a) lo studio di un progetto di fattibilità per la gestione comune degli archivi di deposito;
Le funzioni inerenti l’archivio storico vengono svolte in maniera autonoma (sia dal punto di vista personale, dotato di specifica professionalità, sia per i luoghi di conservazione del materiale) dalla gestione delle biblioteche.
3. L’esercizio associato delle Biblioteche comprende, altresì:
- La gestione del prestito bibliotecario tra le biblioteche dei comuni associate, comprese eventualmente quelle scolastiche dei comuni associati;
- La definizione di un comune programma di incremento delle raccolte con eventuale coinvolgimento;
- La promozione ed il coordinamento di attività culturali, correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura, dell’informazione, del libro e del documento;
- La realizzazione di catalogazione elettronica del patrimonio librario, la gestione dell’OPAC della Rete bibliotecaria e del sito web della Rete;
- La costituzione di sezioni documentarie dedicate alle nuove tecnologie ed ai relativi supporti mediatici;
- Lo sviluppo di forme di promozione del libro e della lettura, attraverso l’attivazione di percorsi di approfondimento tematico da svolgersi presso le scuole, le residenze sociali assistite ed altre strutture;
- Iniziative di presentazione di opere con la presenza degli autori;
- L’utilizzazione di internet quale strumento di ricerca e di consultazione del patrimonio librario;
4. L’esercizio associato degli archivi storici comprende altresì:
- La gestione coordinata delle aperture dei servizi archivistici;
- La promozione dell’uso degli archivi con particolare attenzione alle necessità didattica e alle “iniziative dedicate alla memoria e all’identità locale e regionale”;
- La gestione dei servizi Internet secondo modalità e parametri definiti dalla Legge Regionale 35/99, dal Piano di indirizzo triennale per la Cultura della regione Toscana e gli accordi Stato-Regione in materia di beni culturali e archivi in particolare;
- Lo studio della fattibilità dell’interazione della gestione della documentazione storica con la gestione della documentazione “corrente” e con il “protocollo elettronico” in virtù di quanto previsto dal T.U. 445/2000 sulla “documentazione amministrativa” ed in particolare gli artt. 67-69 (inclusa la gestione di progetti di digitalizzazione della documentazione);
5. La denominazione della forma associativa specifica è, anche ai fini della predisposizione della modulistica relativa, la seguente: “Sistema Bibliotecario e Archivistico della Valdera”;
Art. 2 Finalità
1. Gli obiettivi comuni alle amministrazioni stipulanti, che si intendono perseguire con la gestione associata, in riferimento ai servizi e le funzioni descritti nell’art. 1 della presente convenzione, sono: economicità, efficacia ed efficienza dell’amministrazione dei servizi bibliotecari e archivistici; miglioramento, ampliamento e distribuzione ottimale dei servizi sul territorio con particolare attenzione ai servizi di rete e di automazione rivolti ai cittadini; valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori; ottimizzazione degli investimenti soprattutto nelle infrastrutture di conservazione.
Art. 3
Funzioni, attività e servizi svolti dall’ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza
1. All’Ufficio comune della Valdera sono attribuite tutte le competenze in merito alle funzioni ed ai servizi descritti nell’art. 1 della presente convenzione.
2. L’ufficio comune svolgerà funzioni amministrative decisorie su tutte le competenze di cui all’art. 1 della presente convenzione.
3. L’Ufficio comune, in virtù della convenzione specifica, approvata in data 11 aprile 2003, gestisce l’erogazione dei servizi bibliotecari e archivistici, secondo le modalità all’art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000 e svolge gestione del personale, dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, attività di controllo, gestione di specifici interventi, etc.. La gestione unitaria di tutte le biblioteche e tutti gli archivi del territorio attribuita all’ufficio comune consente di creare un unico servizio documentario integrato pur separato in due ambiti funzionali (quello bibliotecario e quello archivistico), ottimizzando le risorse documentali, quelle gestionali- amministrative e direzionali, la politica degli acquisti, la distribuzione delle informazioni, ecc.
Art. 4
Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni
1. In materia di Biblioteche e Archivi storici l’approvazione della presente convenzione implica l’attribuzione di tutte le funzioni inerenti i servizi considerati all’Ufficio Comune della Valdera. Restano ai singoli consigli comunali le valutazione sui risultati dell’efficacia e dell’economicità dello svolgimento dei servizi “delegati” in virtù della rendicontazione che l’Ufficio comune farà delle attività svolte.
2. Il personale impiegato nel servizio rimane in organico al comune in cui opera e risponde funzionalmente al responsabile dell’Ufficio Comune.
Art. 5
Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni
1. Per il primo anno di applicazione della presente convenzione restano in vigore i singoli regolamenti dei servizi bibliotecari ed archivistici di ciascun ente delegante.
2. Entro la fine del primo anno di applicazione predisporrà un unico regolamento uniforme per la gestione dei servizi bibliotecari e per quelli archivistici, da adottarsi da parte degli enti aderenti previa approvazione da parte dell’Assemblea dei Comuni di cui alla convenzione dell’11 aprile 2003 più volte richiamata.
Art. 6
Decorrenza e durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata quadriennale, a partire dalla sua stipula. Trattandosi di convenzione derivata dalla convenzione generale per la gestione associata di funzioni e servizi nella Valdera, è comunque soggetta a scadenza anticipata in caso di mancato rinnovo di quest’ultima convenzione, che ha scadenza più breve (due anni).
2. La convenzione può essere rinnovata, entro sei mesi dalla sua scadenza, con apposito atto amministrativo.
Art. 7
Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari garanzie
1. I comuni aderenti compartecipano alle spese della gestione associata di biblioteche e archivi con le quote fissate nell’ambito del più ampio raggruppamento di enti denominato “Bibliolandia” e con quote aggiuntive commisurate ai servizi erogati. Tali quote sono sottoposte a verifica periodica e la loro modifica viene decisa dalla assemblea del comuni.
2. Tali quote daranno diritto a ciascun comune ad un ritorno in servizi per un valore almeno pari (o superiore) al contributo erogato in relazione a servizi previsti dall’art. 1, con esclusione di: gestione del personale dei singoli servizi (per biblioteche e archivi), manutenzione straordinaria delle sedi, utenze e spazi per lo stoccaggio dei documenti d’archivio.
3. Per quanto attiene ai costi di stoccaggio della documentazione archivistica per ciascun ente essi saranno quantificati secondo le esigenze dell’ente e saranno concordate le integrazioni rispetto alle quote ordinarie.
4. Le risorse ordinarie (fissate con convenzione) e straordinarie (concordate tra Ufficio comune e singoli enti) vengono trasferite dai comuni associati all’ente presso cui l’ufficio comune è costituito e vengono successivamente rendicontate ai vari Comuni contraenti.
Art. 8 Dotazione di personale
1. Per la gestione dei servizi bibliotecari e archivistici i Comuni aderenti alla convenzione metteranno a disposizione dell’Ufficio comune o il personale dei servizi bibliotecari e archivistici di ruolo nei singoli enti o risorse economiche equivalenti per l’acquisizione di personale per la gestione dei servizi conferiti (nel secondo caso la copertura del personale è del 100% a carico dell’ente aderente).
2. La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere organizzativo.
Art. 9 Beni e strutture
1. Gli edifici adibiti a sede di biblioteca ed archivi degli enti restano in gestione ai singoli enti.
2. L’ufficio comune potrà procedere ad acquisti di beni e servizi di carattere ordinario e straordinario, nonché, su mandato dei singoli enti, all’esecuzione di lavori ordinari e straordinari su beni e strutture dei singoli enti afferenti ai servizi bibliotecari ed archivistici.
3.Per gli interventi straordinari occorrerà l’assenso del Sindaco del singolo comune.
Art. 10
Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione (forme di consultazione tra gli enti, organi di gestione e consultazione e loro poteri, recesso, esclusione, etc.) valgono le disposizioni della convenzione generale per la gestione associata di funzioni e servizi sottoscritta da tutti i firmatari della presente convenzione, in quanto applicabili.
Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e non soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L’atto, che si compone di n. …. pagine, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.
Comune di BIENTINA:
Comune di BUTI:
Comune di CALCINAIA:
Comune di CAPANNOLI:
Comune di CASCIANA TERME:
Comune di CHIANNI:
Comune di CRESPINA:
Comune di LAJATICO:
Comune di LARI:
Comune di PALAIA:
Comune di PECCIOLI:
Comune di PONSACCO:
Comune di PONTEDERA:
Comune di S. XXXXX A MONTE:
Comune di TERRICCIOLA: