CONTRATTO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLA FORMA DEL TELELAVORO DOMICILIARE
CONTRATTO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLA FORMA DEL TELELAVORO DOMICILIARE
I.N.P.S.
Sede di …………………….
Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, fra: la Sede INPS di , rappresentata dal Dr.
……………………………………….
e il dipendente ………………………………………………. nato/a a il
…………….…, matricola n° ……………………………in servizio presso la predetta struttura con la posizione ordinamentale …………………………….
si conviene e si stipula quanto segue
1. Il presente contratto viene redatto secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente degli enti pubblici non economici del 14/2/2001 ad integrazione del CCNL stipulato il 16/2/1999 e in attuazione dell’Accordo nazionale sul progetto sperimentale di telelavoro domiciliare sottoscritto il 14 dicembre 2007.
2. Le differenti modalità di esecuzione dell’attività lavorativa del telelavoro non modificano l’inserimento del dipendente nell’organizzazione aziendale né la connotazione del rapporto di lavoro subordinato in essere e garantiscono gli stessi diritti sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi di lavoro.
3. L’attività in regime di telelavoro decorre dalla data del …………………………..
e avrà termine il ……………………………………….. e si svolgerà secondo le
specifiche contenute nel Progetto di struttura, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto. L’amministrazione si riserva di disporre d’ufficio il rientro in sede prima della scadenza del termine per motivate esigenze di servizio. L’eventuale rinnovo del progetto deve avvenire con modalità e tempi compatibili con le esigenze del dipendente entro un mese dalla richiesta, previa informativa alle OO. SS.
4. Lo svolgimento della attività avverrà presso il domicilio del dipendente o altro luogo ai sensi dell’art. 7 comma 2 del citato Accordo sito in
…………………………………………. Le Parti, danno atto che non si configura l’istituto della trasferta né durante l’espletamento della prestazione lavorativa presso il domicilio né in occasione dei rientri in Istituto.
5. La prestazione lavorativa verrà svolta nel rispetto del limite massimo delle 36 ore settimanali, o inferiore se a tempo parziale, nonchè nei tempi e nei modi stabiliti per conseguire il risultato previsto dall’incarico oggetto di telelavoro.
6. È previsto un rientro settimanale presso la sede di appartenenza, fissato per il giorno …………………………………………, fermo restando l’applicazione di quanto disposto dall’art. 13 dell’Accordo nazionale sul progetto sperimentale di telelavoro domiciliare sottoscritto in data 14 dicembre 2007. Qualora si determini un fermo per cause strutturali, di cui all’art.
23 dell’Accordo, non risolvibile nell’arco di tre giorni lavorativi, il telelavoratore è tenuto al rientro in sede, con tempi e modalità da concordarsi con il dirigente responsabile, fino al ripristino della postazione di telelavoro.
7. Nell’ambito dell’orario di lavoro, il dipendente deve rendersi disponibile per comunicazioni di servizio dalle ore ………. alle ore ………… e dalle ore
…………… alle ore ……..
In caso di impossibilità da parte del telelavoratore di rendersi reperibile in tali periodi, lo stesso è tenuto a darne preventiva comunicazione al responsabile della struttura di appartenenza e al referente per l’assistenza tecnica, di cui all’art. 23 dell’Accordo sopra richiamato, e ad indicare un periodo alternativo di reperibilità.
8. Il telelavoratore comunica in via telematica al responsabile della struttura di appartenenza l’attestazione della presenza o il motivo dell’assenza. Il telelavoratore è tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiarare l’orario di lavoro settimanale effettivamente svolto compilando l’apposita modulistica predisposta in via telematica che dovrà pervenire alla segreteria della struttura di appartenenza tramite la funzione paperless con cadenza settimanale.
9. La postazione di lavoro è fornita al dipendente in comodato d’uso e deve essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro con l’Istituto. Al momento della consegna della postazione di lavoro è redatto apposito verbale di verifica dello stato di funzionamento. Il telelavoratore è tenuto:
• ad avere cura delle apparecchiature affidate in uso, restituendole all’Amministrazione al termine dell’attività di telelavoro;
• ad utilizzare la postazione di lavoro e la linea telefonica esclusivamente per motivi inerenti il lavoro;
• a mettere a disposizione per lo svolgimento della prestazione di telelavoro un locale conforme alle indicazioni di cui alla circolare contenente le disposizioni attuative dell’Accordo nazionale sul progetto di telelavoro;
• a rispettare le norme di sicurezza con particolare riguardo alle misure di prevenzione e protezione illustrate al punto 11 della citata circolare;
• a non manomettere in alcun modo gli apparati e l’impianto generale, né a variare la configurazione della postazione di telelavoro o sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, né utilizzare collegamenti alternativi o complementari;
• a consentire l’accesso alle attrezzature di cui ha l’uso da parte degli addetti alla manutenzione nonchè al responsabile della prevenzione e protezione e degli altri soggetti indicati dall’art. 11 della Circolare esplicativa dell’Accordo sul progetto sperimentale di telelavoro per verificare il rispetto dei previsti standard di sicurezza, ai sensi del D. Lgs.
n. 81/2008. Tale verifica avviene all’inizio dell’attività di telelavoro e periodicamente durante il suo svolgimento;
• a prendersi cura, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008, della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alle istruzioni relative agli strumenti di lavoro utilizzati.
L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
10. L’INPS provvede alla compensazione delle spese connesse all’uso della linea elettrica mediante il riconoscimento di un importo forfetario netto mensile quantificato in € …………………………. I costi relativi alla connessione con la rete aziendale sono a carico dell’INPS.
11. Il telelavoratore è designato Incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - ed è tenuto al rispetto, oltre che della normativa in materia, delle disposizioni attuative contenute nella Circolare n. 50 del 6 marzo 2007, compreso l’ Allegato 2, nonché all’osservanza di eventuali altre istruzioni che dovessero essergli fornite per le operazioni di trattamento direttamente dall’Istituto Titolare o dal Responsabile designato. In particolare il televoratore è soggetto al massimo rispetto della riservatezza sulle informazioni di cui viene in possesso e curerà che in occasione delle operazioni effettuate per lo svolgimento dell’attività lavorativa i dati personali non siano soggetti a rischi di distruzione o perdita anche accidentale, assicurandosi che agli stessi non possano accedere persone non autorizzate o che vengano
utilizzati per scopi non consentiti. L’Istituto, in qualità di Titolare dei trattamenti e di gestore delle misure di sicurezza a garanzia dei dati, anche per il tramite del Responsabile, si riserva di porre in essere gli ordinari controlli sulle operazioni svolte presso il domicilio ed adottare, qualora opportuno, i provvedimenti necessari a ripristinare la correttezza dell’utilizzo dei dati.
12. E’ vietato al telelavoratore prestare altra attività lavorativa alle dipendenze di privati o di diversa pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/01.
13. Il telelavoratore si impegna ad accettare tutte le condizioni previste dalle disposizioni impartite con la circolare esplicativa dell’Accordo sul progetto sperimentale di telelavoro.
Luogo e data,
IL DIRIGENTE IL DIPENDENTE
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