TRA
Allegato n. 3 al Bando di Gara
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO E SUCCESSIVA MANUTENZIONE DI UNA NUOVA PRESSA IDRAULICA PRESSO L’IMPIANTO DI SELEZIONE DI SERUSO SPA PREVIA DISINSTALLAZIONE, RIMOZIONE E TRASPORTO DELL’UNITÀ ATTUALMENTE OPERATIVA ED ACQUISTO DELL’UNITÀ ESISTENTE
CIG: 739678219B
TRA
SERUSO S.p.A., con sede in ……… n. , nella persona di in
qualità di (di seguito denominato “SERUSO”)
E
, con sede in Via n. - , nella persona di
in qualità di (di seguito denominato “Aggiudicatario”)
PREMESSO CHE
- si è reso necessario procedere all’affidamento, secondo quanto meglio precisato nel Capitolato Tecnico, dell’appalto per la sostituzione di una pressa idraulica attualmente operativa presso l’impianto di selezione delle frazioni secche recuperabili provenienti dalle raccolte differenziate mono e multimateriale dei rifiuti urbani di SERUSO s.p.a., sito in Verderio, mediante la rimozione ed il trasporto a destino dell’attuale pressa e la fornitura e posa in opera, installazione, avviamento e collaudo di una pressa di nuova produzione, al fine di aumentare la capacità della sezione dedicata alla pressatura del materiale in vista di una più ampia revisione tecnica dell’impianto;
- tale fornitura sarà ubicata presso l’impianto di Seruso SpA sito in xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxx XX e dovrà essere realizzata nel rispetto i requisiti descritti nel Capitolato Tecnico;
- tale affidamento ha, inoltre, come oggetto il riacquisto, da parte dell’Aggiudicatario, della pressa idraulica attualmente operativa al prezzo indicato nella Perizia Tecnica, allegata al Capitolato Tecnico;
- a tal fine, è stata esperita apposita procedura aperta di gara a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’impresa_
- considerato altresì che l’Aggiudicatario ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del contratto, xxx comprese la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) e la polizza assicurativa di cui al punto III.1.1) del Bando di Gara;
- considerato infine che tutte le prescritte verifiche dei requisiti in capo all’Aggiudicatario da parte della Stazione appaltante hanno dato esito positivo;
- tenuto conto che il contratto può essere stipulato decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c. 9, del d.lgs. n. 50/2016, previa verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e dei requisiti di ordine speciale richiesti nel Disciplinare di gara richiamato,
Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
− “Contratto” si intende il presente documento;
− “Parti” si intendono SERUSO e l’Aggiudicatario quando indicate congiuntamente
− “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
− il Capitolato Tecnico e suoi allegati
− l’Offerta tecnica dell’Aggiudicatario e relativi allegati
− l’Offerta economica dell’Aggiudicatario
− tutti gli atti della procedura di gara
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Tutto quanto definito in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra la SERUSO e l’Aggiudicatario relativamente all’appalto di cui allo stesso contratto;
b) dalle clausole del Disciplinare di gara;
c) dall’offerta presentata dall’Aggiudicatario che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) dalle norme di legge che disciplinano la prestazione delle attività e le norme tecniche vigenti;
e) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs.50/2016 e succ. mod. e int. e dal Codice Civile dalle altre disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili;
f) dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
Art. 2. Oggetto e finalità del Contratto
Il presente contratto disciplina la sostituzione, da parte dell’Aggiudicatario, della pressa idraulica ZAGIB attualmente operativa presso l’impianto di selezione delle frazioni secche recuperabili
provenienti dalle raccolte differenziate mono e multimateriale dei rifiuti urbani di SERUSO s.p.a., sito in Verderio, mediante la rimozione ed il trasporto a destino dell’unità e la fornitura e posa in opera, installazione, avviamento e collaudo di una pressa di nuova produzione, secondo le specifiche contenute nel Capitolato descrittivo e prestazionale e allegati che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti.
L‘oggetto dovrà essere conseguito in base al contenuto dell’Offerta Tecnica della fornitura rispondente ai requisiti specificati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.
In particolare, costituisce oggetto del presente affidamento:
− la disinstallazione della pressa ZAGIB, con:
− l’aspirazione dell’olio idraulico, che rimane di proprietà dell’Aggiudicatario;
− la disconnessione elettrica;
− lo smontaggio e rimozione, nella misura minima necessaria, del nastro di carico;
− lo smontaggio delle unità centrale ed ausiliarie;
− la messa a disposizione dei mezzi di sollevamento e trasporto
− il caricamento su mezzo di trasporto;
− il trasporto a destino;
− la consegna ed installazione della nuova pressa, con:
− il trasporto presso la sede di Seruso;
− la posa in opera delle unità centrale ed ausiliarie;
− l’assiemaggio della pressa;
− il collegamento elettrico;
− il collegamento delle bobine di filo di legatura;
− la fornitura e il caricamento dell’olio idraulico;
− la calibrazione e verifica dei corretti allineamenti;
− il rimontaggio della sezione del nastro di carico disinstallato
− l’avviamento ed il collaudo
Art. 3. Qualità della fornitura
3.1. L’Aggiudicatario si impegna a fornire la prestazione oggetto dell’affidamento secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
Art. 4. Durata e decorrenza
4.1. La durata del contratto, per quanto attiene la sostituzione della pressa idraulica ZAGIB, l’installazione e l’avviamento della nuova pressa e la successiva manutenzione in garanzia, è pari a
giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
4.2. Il tempo intercorrente tra lo spegnimento della pressa ZAGIB e la conclusione delle attività di disinstallazione, rimozione, consegna della nuova pressa, posa in opera, avviamento e collaudo nonché esecuzione di tutte le attività e servizi di assistenza necessarie per il corretto svolgimento della sostituzione dovrà avvenire in un arco temporale complessivo inferiore a ( ) giorni solari consecutivi.
4.3. La durata del contratto per quanto attiene i servizi di manutenzione, che saranno effettuate secondo alle condizioni offerte dall’Aggiudicatario in relazione ai punti IV.2.2) e IV.2.3) del Bando di gara, sarà di 10 anni a partire dalla conclusione del periodo di garanzia.
4.4. La durata del presente contratto potrà essere prorogata su comunicazione scritta di SERUSO sempre nel rispetto del corrispettivo di cui al successivo art. 9.
Art. 5. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
5.1. Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nominano un “Responsabile Operativo” autorizzato a rappresentare la propria parte relativamente a tutti gli aspetti operativi e contrattuali, assumendo la responsabilità dell’operato.
5.2. Le Parti prendono atto che i Responsabili Operativi nominati sono:
- per SERUSO:
- per l’Aggiudicatario: _
5.3. Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 6. Posa in opera e Verifiche
6.1. Il Responsabile Operativo dell’Aggiudicatario dovrà predisporre in maniera tassativa, con cadenza giornaliera, un documento di “stato avanzamento lavori” con le indicazioni sulle attività concluse e in corso, su eventuali criticità/ritardi e sulle relative azioni di recupero. Tale documento sarà sottoposto all’approvazione del Responsabile Operativo di SERUSO, che si riserva di applicare le penali indicate al successivo art. 21.
6.2. Il servizio di garanzia avrà inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo da parte dei Responsabili Operativi di SERUSO e dell’Aggiudicatario.
6.3. L’Aggiudicatario dovrà effettuare il trasporto e la consegna della nuova pressa ed il trasporto a destino dell’attuale pressa ZAGIB a propria cura, rischio e spese di qualsiasi natura, nel luogo indicato, entro i termini stabiliti e nelle ore concordate. Sono compresi tutti gli oneri relativi alla posa ed è compresa la rimozione della pressa sostituita ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo quindi sono da ritenersi a carico dell’Aggiudicatario le seguenti prestazioni: la consegna di tutte le parti costituenti la fornitura della nuova pressa, comprensivi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, carico, scarico, sollevamento e
trasporto interno, installazione, montaggio e di qualsiasi altro onere necessario; disinstallazione, sollevamento, carico e trasporto dall’attuale pressa ZAGIB. In ogni caso nel prezzo offerto deve intendersi compresa qualunque spesa, anche non espressamente indicata che all’atto esecutivo si rendesse necessaria affinché la fornitura e la posa in opera sia compiuta a regola d’arte.
Art. 7. Collaudo
7.1. Il collaudo tecnico sarà eseguito da XXXXXX S.p.a. in contradditorio con l’Aggiudicatario, entro 5 (cinque) giorni dalla ultimazione della consegna, della posa in opera e dell’avviamento in condizioni di prestazioni a regime. L’Aggiudicatario è tenuto alla sostituzione dei beni che si riscontrassero difettosi o non conformi all’offerta presentata e/o ad eliminare gli inconvenienti riscontrati entro 10 giorni, richiedendo un nuovo collaudo.
7.2. Qualora la fornitura non risultasse nuovamente collaudabile in modo completo, SERUSO S.p.a. provvederà alla risoluzione del contratto, ponendo entro 10 (dieci) giorni lavorativi le forniture stesse a disposizione della ditta che entro un analogo periodo avrà l’obbligo di effettuarne il ritiro a propria cura ed onere. In tal caso SERUSO S.p.a. provvederà, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno, ad incamerare la cauzione definitiva prestata.
7.3. Il collaudo definitivo, eseguito dal collaudatore appositamente nominato, potrà avvenire unicamente a seguito della presentazione della documentazione relativa alla conformità della pressa alle leggi ed alle normative vigenti.
Art. 8. Trasferimento di proprietà
La proprietà delle forniture e/o loro componenti funzionanti relativa alla pressa di nuova fornitura sarà trasferita a SERUSO S.p.a. dalla data dell’avvenuto collaudo definitivo favorevole.
La proprietà della pressa ZAGIB attualmente installata sarà trasferita all’Aggiudicatario dalla data dell’avvenuto collaudo definitivo favorevole della pressa di nuova fornitura.
Art. 9. Difetti di costruzione, garanzie, assistenza ed oneri
9.1. I componenti della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e privi di difetti dovuti a progettazione o errata costruzione, a vizi dei materiali impiegati e/o di posa in opera, nonché possedere tutti i requisiti richiesti ed indicati nel presente capitolato.
9.2. La garanzia dovrà essere valida per il periodo di ( ) anni, dalla data dell’avvenuto collaudo definitivo favorevole, offerto dall’Aggiudicatario in relazione al punto IV.2.6 del Bando di gara; durante tale periodo l’Aggiudicatario avrà l’obbligo di riparare/o sostituire, senza alcun addebito, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino per effetto della carente qualità dei materiali, della costruzione e della posa in opera.
9.3. In ogni caso la garanzia prevede l’obbligo per l’Aggiudicatario di eseguire a cura e spese, per tutto il periodo previsto e presso la sede di posa, tutti gli interventi, anche di trasporto, smontaggio, montaggio, riparazione, ripristino, sostituzione di parti o di tutto quanto presentasse imperfezioni per qualità di materiali, difetti di costruzione, carenza di funzionamento anche dovuta al normale utilizzo, pure se non rilevati all’atto del collaudo e della presa in carico.
9.4. A far data dalla scadenza del periodo di garanzia di cui al precedente comma 9.2, avrà inizio il periodo assistenza e manutenzione, secondo le caratteristiche tecniche ed economiche offerte dall’Aggiudicatario in relazione ai punti IV.2.2), IV.2.3), IV.2.7) e IV.2.8).
9.5. Durante il periodo di garanzia e di assistenza e manutenzione, il servizio sarà erogato secondo le seguenti modalità e criteri:
• gli interventi dovranno essere effettuati da personale specializzato che interverrà su richiesta telefonica, via fax o posta elettronica certificata da parte del personale di SERUSO S.p.A.;
• i tempi di intervento garantiti in caso di guasto bloccante ed in caso di manutenzione urgente non pianificata saranno quelli offerti dall’Aggiudicatario ed in particolare ( ) ore solari consecutive nel caso di guasto bloccante e ( ) in caso di manutenzione urgente non pianificata, a partire dalla segnalazione del guasto nelle modalità indicate al punto precedente;
• sono interamente a carico dell’Aggiudicatario la determinazione delle cause del problema riscontrato, l’individuazione dei guasti e l’attuazione delle attività necessarie al ripristino della funzionalità dell’impianto;
• dovrà essere garantita la fornitura e la sostituzione di tutte la parti di ricambio necessarie, che dovranno essere originali e nuove di fabbrica, nonché il ritiro e l’eventuale smaltimento del materiale di risulta.
Sono da intendersi escluse dalla garanzia le rotture conseguenti all’uso improprio e/o ad atti vandalici.
Art. 10. Importo contrattuale
10.1. Il corrispettivo omnicomprensivo, al netto del valore di perizia della pressa ZAGIB, per l’espletamento della fornitura e posa in opera, installazione, avviamento e collaudo della nuova pressa, compresa la rimozione ed il trasporto a destino dell’attuale pressa ZAGIB, è di euro
( ) oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi come per legge, pari all’importo offerto dall’Aggiudicatario.
10.2. Il prezzo di aggiudicazione è da intendersi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi evento o imprevisto ed esclusa qualsiasi forma di revisione e/o aggiornamento e/o adeguamento dei prezzi.
Art. 11. Fatturazione e pagamento
11.1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata all’avvenuto collaudo definitivo favorevole.
Il pagamento di tutti gli importi è subordinato alla verifica da parte di SERUSO in merito alla regolare esecuzione, e documentazione, da parte dell’Aggiudicatario della fornitura e posa in opera, installazione, collaudo della pressa nonché rimozione e smaltimento dell’unità ZAGIB secondo le specifiche dell’offerta tecnica, del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di gara.
Le fatture relative dovranno essere inviate dall’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica all’indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx, salvo diversa indicazione di SERUSO in corso di esecuzione contrattuale.
Le fatture dovranno essere accompagnate da un riepilogo delle operazioni effettuate.
I mandati di pagamento saranno esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario, entro 30 giorni data ricezione fattura. Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
L’Aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento.
In caso di R.T.I., le fatture, distinte per ciascuno dei componenti l’Associazione Temporanea, saranno vistate e trasmesse a SERUSO dalla Mandataria, nei confronti della quale verranno effettuati i pagamenti.
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010.
In caso di R.T.I., la mandataria si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità nei pagamenti effettuati nei confronti delle mandanti, all’uopo inserendo un’apposita clausola nel contratto di mandato.
A tal fine l’Aggiudicatario è informato che il Codice CIG relativo al presente appalto è CIG: 739678219B.
Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all’appalto.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. A tal fine l’Aggiudicatario dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
-codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:
nata il , C.F.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
Art. 12. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, l’Aggiudicatario espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di
Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che l’Aggiudicatario è tenuto al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.
Art. 13. Deposito cauzionale.
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo richiamati, l’Aggiudicatario ha costituito una garanzia definitiva di euro , pari al
% ( percento) dell’importo netto di aggiudicazione, con fideiussione bancaria o cauzione, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di SERUSO. La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore di documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve essere integrata, pena la risoluzione del contratto, ogni volta che SERUSO abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Art. 14. Subappalto
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016 in quanto trattasi di fornitura sopra la soglia comunitaria; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, e i pagamenti verranno effettuati all’Aggiudicatario che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo.
Art. 15. Protezione dati
15.1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
15.2. In particolare SERUSO garantirà all’Aggiudicatario di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta l’Aggiudicatario garantirà alla SERUSO, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
15.3. L’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è SERUSO. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali l’Aggiudicatario si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da SERUSO.
Art. 16. Riservatezza
16.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione delle forniture e dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’Aggiudicatario si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i.
16.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
16.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
17.1. L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
17.2. SERUSO, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’Aggiudicatario delle inadempienze ad esso denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione
delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’Aggiudicatario si sia posto in regola; l’Aggiudicatario non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
17.3. L’Aggiudicatario si impegna a intrattenere con SERUSO e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 18. Codice Etico SERUSO
L’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza e di accettare il Codice Etico adottato di SERUSO pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
Art. 19. Dichiarazioni di garanzia ed anticorruzione
19.1. L’Aggiudicatario si impegna:
• a tenere sollevato ed indenne SERUSO da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright;
• ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
19.2. L’Aggiudicatario dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
19.3. L’Aggiudicatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 20. Penali e risoluzione.
20.1. Nel caso in cui SERUSO riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.
In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, SERUSO avrà l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:
• euro 5.000,00 (cinquemila) per ogni giorno di fermo della sezione di pressatura ulteriore a quanto indicato nell’offerta tecnica in relazione al punto IV.2.4) del Bando di gara;
• euro 500,00 (cinquecento) per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nell’offerta tecnica in relazione al punto IV.2.7) e IV.2.8) del Bando di gara;
Le penali saranno irrogate con provvedimento di SERUSO immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dall’Aggiudicatario, sarà trattenuto da SERUSO in sede di pagamento della fattura emessa a collaudo definitivo favorevole, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. In tal caso, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva.
Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, SERUSO ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell’Aggiudicatario, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che SERUSO ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.
In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto l’Aggiudicatario debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.
Nel caso di risoluzione, l’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di quanto regolarmente eseguito, previa approvazione di qualità, salvo risarcimento dei danni che SERUSO dovesse subire in conseguenza dell’inadempienza dell’Aggiudicatario.
Art. 21. Inadempienze e responsabilità
21.1. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, formano un unico e inscindibile contesto e trovano causa una nell’altra, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto a SERUSO di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni.
21.2. A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi:
• frode nella esecuzione della fornitura;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione oggetto del servizio;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• sospensione della fornitura da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo;
• rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dal contratto;
• subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
• non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
• perdita, da parte dell’Aggiudicatario, dei requisiti per l’esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza all’esercizio del servizio;
• mancata reintegrazione della cauzione.
Art. 22. Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle proprie responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 23. Recesso
Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011, i corrispettivi sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e SERUSO può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore della fornitura e/o dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata. Resta ferma l’applicazione dell’art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 24. Clausola risolutiva espressa.
Il presente rapporto contrattuale è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
• nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione;
• nel caso di subappalto non autorizzato da SERUSO;
• nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
• nel caso di ingiustificata sospensione del servizio e/o della fornitura;
• nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
• nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
• in tutti gli altri casi di cui al presente rapporto contrattuale, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
I casi elencati saranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto SERUSO previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della presente clausola eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali SERUSO non abbia ritenuto di avvalersi della
clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Aggiudicatario di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione, SERUSO si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. SERUSO avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto, sino alla quantificazione del danno che l’Aggiudicatario è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.
L’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di quanto regolarmente eseguito.
Art. 25. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
25.1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto nei confronti di terzi, persone o cose, dei propri lavoratori e di SERUSO.
25.2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e risorse, a SERUSO, al suo personale, nonché ai terzi nello svolgimento delle attività oggetto del servizio.
25.3. L’impresa o il personale dalla stessa incaricato è tenuta alla vigilanza e al corretto uso dei materiali utilizzati nell’esecuzione dell’incarico, ivi compresi quelli di proprietà del Committente, e ne assume la conseguente responsabilità.
25.4. L’Impresa ha presentato copia della polizza richiesta all’art. 16 del Disciplinare di gara, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per tutta la durata del contratto stesso presentando copia della quietanza di avvenuto pagamento. Qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della copertura assicurativa di cui sopra, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito da SERUSO.
25.5. Il Committente non è responsabile per l’eventuale furto e/o danneggiamento dei materiali e/o delle apparecchiature utilizzate a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico.
Art. 26. Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo e sfruttamento.
26.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione anche didattico ove creato, inventato, predisposto o realizzato dall’Aggiudicatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva di SERUSO che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato anche territorialmente ed irrevocabile, in favore di SERUSO.
26.2. L’Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire a SERUSO tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a
sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di SERUSO in eventuali registri od elenchi pubblici.
26.3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà di SERUSO che ne potrà disporre liberamente.
26.4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, SERUSO avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile;
Art. 27. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
27.1. L’Aggiudicatario assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all’uso di opere dell’ingegno, dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
27.2. Qualora venga promossa nei confronti di SERUSO un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne SERUSO, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di SERUSO.
27.3. SERUSO si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, l’Aggiudicatario riconosce a SERUSO la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Aggiudicatario.
27.4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, SERUSO, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Aggiudicatario ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 28. Varie
28.1. Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile da entrambe le Parti, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
28.2. Contratto non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
28.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione dell’incarico commissionato, dovrà essere effettuata mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:
Se all’Aggiudicatario :
Via /Piazza
Se a SERUSO: Seruso SpA Xxx Xxxxx,00
00000 Xxxxxxxx XX
Art. 29. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Lecco.
…………,
SERUSO S.p.A. l’Aggiudicatario
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accetta il contratto ed espressamente gli articoli: 1 (Efficacia delle premesse e degli allegati), 5 (Comunicazioni tra le parti e modifiche), 6 (Posa in opera e verifiche), 7 (Collaudo), 8 (trasferimento di proprietà), 9 (Difetti di costruzione, garanzie, assistenza ed oneri), 11 (fatturazione e pagamento), 17 (Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale), 18 (Codice etico SERUSO), 19 (Dichiarazioni di garanzia ed anticorruzione), 20 (Penali e risoluzione), 21 (Inadempienze e responsabilità), 23 (Recesso), 24 (Clausola risolutiva espressa), 26 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo e sfruttamento), 27 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 28 (Varie), 29 (Foro competente).
SERUSO l’Aggiudicatario