Modello Allegato 4 del Reg. IVASS 40/2018 Informativa al Contraente da parte dell’Impresa
Modello Allegato 4 del Reg. IVASS 40/2018 Informativa al Contraente da parte dell’Impresa
Avvertenza
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.
Sezione I – Informazioni generali sull’Impresa che opera in qualità di distributore
Genialloyd SpA è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, tel. 0000000, xxx.xxxxxxxxxx.xx, email xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. Genialloyd SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210.
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’Impresa
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
I dipendenti dell’impresa direttamente coinvolti nell’attività distributiva potrebbero percepire un compenso correlato o commisurato a tale attività che risulta quindi in combinazione con la remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro. In ogni caso, tale compenso, qualora percepito, sotto forma di commissione non è incluso nel premio assicurativo dovuto dall’Assicurato.
Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, al fax 00.0000.0000 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento.
Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
• Conciliazione paritetica: le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 €, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell’offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all’interno dei siti: xxx.xxxxx.xx alla Sezione “Per il Consumatore” e xxx.xxxx.xx alla Sezione “Consumatori”.
• Ricorso all’Arbitrato: se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l’Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: “xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/ finservicesretail/finnet/indexen.htm”.
Servizio Clienti: 02 2805.2806
Servizio Sinistri: 02 2805.2808
Set Informativo
Contratto di assicurazione per Autocarri, Motocarri, Autobus, Macchine operatrici e carrelli, Macchine agricole e Rimorchi
Responsabilità Civile
Edizione 01/2020
• Documento Informativo Precontrattuale
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
• Informativa Privacy
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Genialloyd S.p.A.
Assicurazione Responsabilità Civile
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Genialloyd S.p.A. Prodotto: Contratto di assicurazione per Autocarri, Motocarri, Autobus
Macchine operatrici e carrelli, Macchine agricole, Rimorchi
Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all’interno del Set Informativo e nella Scheda di Polizza.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato
Nel caso in cui il veicolo assicurato sia un rimorchio con targa propria, Genialloyd assicura:
✓ i danni a terzi cagionati dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice
✓ i danni a terzi conseguenti a manovre effettuate a mano
✓ i danni a terzi conseguenti a vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione
✓ i danni a terzi conseguenti a operazioni di carico e scarico manuale delle cose trasportate
La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo
massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). L’importo minimo dei massimali previsto dal contratto è pari a euro 6.100.000 per sinistro, sia per i danni alle cose che alle persone, indipendentemente dal numero di vittime.
Per i soli veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 del Codice della Strada, l’importo minimo dei massimali previsto dal contratto è di euro
32.000.000 (euro 30.000.000 per sinistro per i danni causati alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, ed euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose ed animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati).
Che cosa non è assicurato?
Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile (R.C.A.):
³ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
³ Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
³ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento, per danni a cose;
³ Xxxxxxxx che partecipano alle manovre di carico e scarico di cose da trasportare eseguite sia manualmente sia mediante l’utilizzo di dispositivi meccanici;
³ Se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
La compagnia ha il diritto di recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
E’ un’assicurazione con formula no claims discount, per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di autocarri superiori ai 120 quintali, motocarri, autobus, macchine operatrici (R.C.A.) per i quali è obbligatoria l'assicurazione per legge e a tariffa fissa per i rimorchi.
! Guida da parte di soggetto non abilitato secondo le norme vigenti ! Il veicolo assicurato non risulta in regola con le norme relative alla revisione ! Guida sotto l’influenza di stupefacenti ! Guida in stato di ebbrezza Per il dettaglio completo si rinvia al Dip Aggiuntivo e alle Condizioni Contrattuali presenti nel Set Informativo. | |
Dove vale la copertura? ✓ L’assicurazione vale nell’Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L’assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde. | |
Che obblighi ho? - In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. - In corso di contratto, il Contraente ha il dovere di comunicare ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ovvero la cessazione dell’assicurazione e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. - In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione. | |
Quando e come devo pagare? Il premio dovuto per la polizza è annuale e deve essere pagato in un’unica soluzione ai fini dell’attivazione delle coperture previste dal contratto. E’ possibile pagare il premio solo mediante bonifico bancario. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza. Non è prevista la sospensione del contratto. | |
Come posso disdire la polizza? Il contratto è senza tacito rinnovo; non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo con Genialloyd. |
Assicurazione Responsabilità Civile
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.A.
(DIP Aggiuntivo R.C.A.)
Impresa: Genialloyd S.p.A. – Gruppo Assicurativo Allianz Contratto di Assicurazione per Autocarri, Motocarri,
Autobus, Macchine operatrici e Carrelli, Macchine agricole, Rimorchi
Data ultimo aggiornamento – Edizione: 01/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Genialloyd SpA è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, tel. 0000000, xxx.xxxxxxxxxx.xx, email xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. Genialloyd SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 387 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 66 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 284 milioni di euro;
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxx.xx. e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 255 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR) pari a 115 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 422 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) pari a 416 milioni di euro.
Il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa è pari a 166 %.
Al contratto si applica la Legge italiana.
Genialloyd assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi
Che cosa è assicurato?
dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. L’assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle condizioni particolari richiamate in polizza. Nel caso in cui il veicolo, identificato in polizza sia un rimorchio con targa propria, Genialloyd assicura: • i danni a terzi cagionati dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice; • i danni a terzi conseguenti a manovre effettuate a mano; • i danni a terzi conseguenti a vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione; • i danni a terzi conseguenti a operazioni di carico e scarico manuale delle cose trasportate. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Il minimo del massimale RCA proposto da Genialloyd è pari a € 6.100.000 per sinistro, sia per le cose che per le persone, indipendentemente dal numero di vittime. Per i soli veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 del Codice della Strada, l’importo minimo dei massimali previsto dal contratto per sinistro è di euro 30.000.000 per i danni a persone e di euro 2.000.000 per i danni alle cose |
Garanzie estese | Non previste |
Tipo di guida | Non sono previste forme di personalizzazione di guida |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non previste | |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R. C. Auto obbligatoria non è possibile acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP, fermi i limiti di copertura riportati nel box successivo. |
La garanzia di Responsabilità Civile non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree private né dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.
La garanzia non copre inoltre:
• se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore;
• i danni ai terzi trasportati, per trasporto non conforme alle disposizioni di legge;
• i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente C.d.S.;
Ci sono limiti di copertura?
• il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
• il veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente C.d.S.;
• i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
• i danni alle persone occupanti il rimorchio assicurato;
• i danni alle persone che partecipano alle manovre di carico e scarico di cose da trasportare, eseguite sia manualmente sia mediante l’utilizzo di dispositivi meccanici;
• se il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
• i danni provocati dall’inquinamento dell’acqua e del suolo determinati da qualunque causa;
• il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
• i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della Strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo codice.
Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Sinistri relativi alla Responsabilità Civile Auto OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/2805.2808 del Servizio Sinistri. L’operatore di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Genialloyd. Nel caso di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, “modulo blu” e successivamente inviata al servizio sinistri di Genialloyd. Per una gestione più rapida del sinistro, Genialloyd consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il “modulo blu” compilato. PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito da Genialloyd e restituito al servizio sinistri di Genialloyd assieme al “modulo blu” (modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente). Genialloyd, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l’indicazione relativa all’esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. Genialloyd verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all’Assicurato i danni subiti. PROCEDURA DI RISARCIMENTO Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall’Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di |
Genialloyd all’atto della denuncia del sinistro. Qualora sul contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l’ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell’Assicurato alle suddette incombenze. RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Genialloyd e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da Genialloyd. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE Nel caso in cui l’Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Ufficio Centrale Italiano, X.xx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’Assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. | |
RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE IL MALUS Genialloyd comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che determinano l’applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull’attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l’importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione: • per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente a Genialloyd; • per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (xxx.xxxxxx.xx). Genialloyd ha facoltà di assistere l’Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall’Assicurato. | |
GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE La gestione dei sinistri è affidata anche a Allianz S.p.A., con sede a Milano in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx. | |
PRESCRIZIONE Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il Contraente o l’Assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta. Le dichiarazioni inesatte o le |
reticenze del Contraente o dell’Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o alla copertura o comunque dar luogo agli effetti descritti nel Codice Civile. A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del Proprietario/Assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione). Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni mutamento che possa comportare un aggravamento del rischio. In tal caso, la Compagnia medesima si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell’aggravamento o ne ha avuto in altro modo conoscenza. In deroga alla previsione di legge il recesso avrà sempre effetto dopo quindici giorni dalla data della sua comunicazione; la Compagnia, tuttavia, al fine di consentire al Contraente di evitarne gli effetti e mantenere in vita il contratto, potrà proporre al Contraente medesimo di pagare un’integrazione di premio ragguagliata alla nuova ed effettiva situazione di rischio. Il pagamento di tale integrazione, da effettuarsi entro il medesimo termine di quindici giorni, farà venir meno ogni effetto del recesso già comunicato. Nel caso in cui un sinistro si sia verificato prima dell’efficacia del recesso, le prestazioni dovute dall’Assicuratore, potranno essere, a seconda dei casi, ridotte o negate. Relativamente alla sola garanzia RCA, rimangono salvi i diritti dei terzi; la Compagnia ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato per il recupero dei risarcimenti erogati a favore di questi ultimi, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria. | |
Obblighi dell’Impresa | La Compagnia del responsabile del Sinistro formula l’offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un’integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’Articolo 148 del Cod.A.P. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di polizza è annuale e rappresenta l’importo complessivamente dovuto dall’Assicurato. Al momento del pagamento il premio di polizza può variare in funzione dell’adeguamento fiscale previsto dalla Legge vigente. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto. |
Rimborso | In caso di risoluzione del contratto, una volta ricevuto il modulo d’interruzione debitamente compilato Genialloyd rimborserà al Contraente il premio residuo, trattenendo le tasse, il contributo al SSN e nel caso in cui la polizza sia stata interrotta per furto, il premio delle garanzie Incendio e Furto ed Estensioni Incendio e Furto, se presenti sul contratto. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è: • il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo; • in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto in essere ha durata annuale e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia, tutte le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto assicurativo è di durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta, del contributo al SSN e di 25 € per i costi sostenuti da Genialloyd; che verranno elevati a 50 € se entro il suddetto periodo, è avvenuto un sinistro. Il Contraente per esercitare tale diritto, deve inviare a Genialloyd, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite raccomandata, insieme ai documenti di assicurazione o alla carta verde qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo. |
Risoluzione | Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà restituire a Genialloyd mediante fax/ email il modulo d’interruzione debitamente compilato. Genialloyd si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d’interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l’autorizzazione allo storno della società vincolataria nel caso di contratto vincolato. |
Il prodotto è rivolto a tutti i possessori di veicoli a motore nel territorio italiano, che vogliono adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in auto.
A chi è rivolto questo prodotto?
• Costi di intermediazione
Genialloyd opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi e non prevede per tale prodotto alcun costo di intermediazione.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, al fax 00.0000.0000 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | |
Negoziazione assistita (obbligatoria) | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell’offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all’interno dei siti: xxx.xxxxx.xx alla Sezione " Per il Consumatore " e xxx.xxxx.xx alla Sezione "Consumatori". Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Servizio Clienti: 02 2805.2806
Servizio Sinistri: 02 2805.2808
Condizioni Contrattuali
Contratto di Assicurazione per Autocarri, Motocarri, Autobus, Macchine operatrici e carrelli, Macchine agricole e Rimorchi
RESPONSABILITA’ CIVILE
Indice
• Glossario dei termini assicurativi Pag. 1
• Sezione 1: Norme comuni a tutte le garanzie Pag. 2 Caratteristiche del contratto e obblighi del contraente Pag. 2 Altre informazioni Pag. 5
Sinistri Pag. 6
Reclami Pag. 7
• Sezione 2: Responsabilità Civile Pag. 9
• Sezione 3: Appendice normativa Pag. 14
• Sezione 4: Informativa Privacy Pag. 18
Edizione 01/2020
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Glossario dei termini assicurativi
Assicurato: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s’intende l’intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato.
Avente diritto: soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
Classe CU (ex cip): classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Cod.A.P. e Regolamento Ivass n. 9/2015 e Provvedimento Ivass n.72/2018), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.
Cod.A.P: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).
Contraente: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.
Massimale (o capitale assicurato): somma sino a concorrenza della quale Genialloyd presta l’assicurazione. Periodo di osservazione: periodo temporale all’interno del quale si computano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, per l’evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull’attestato di rischio. Polizza: documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente a Genialloyd, cioè prezzo dell’assicurazione.
Proprietario: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Responsabilità in un sinistro: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.
Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.
Rivalsa: azione esercitata da Genialloyd nei confronti dell'Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: Genialloyd Spa
Veicolo di “nuova immatricolazione” ai fini della clausola bonus/malus: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.
Ultimo aggiornamento del 01/01/2020
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
1.1 MODALITÀ DI STIPULA, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE
Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati indicati nel preventivo, in base ai quali è stato calcolato il premio.
Eventuali errori di inserimento dati rilevati nel controllo del preventivo devono essere comunicati alla compagnia prima di pagare il premio e possono comportare un ricalcolo dello stesso.
Ai sensi dell’art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, anche in funzione delle complesse attività di
verifica antifrode cui le Compagnie di assicurazioni sono oggi tenute, per legge, in Italia, Genialloyd verificherà
la coerenza dei dati indicati in preventivo con le risultanze delle banche dati istituzionali. Ove emergano divergenze Genialloyd indicherà al Contraente, già nel preventivo, la documentazione necessaria per effettuare gli ulteriori controlli e proseguire nel processo di emissione della polizza. Il Contraente dovrà inviare alla compagnia la documentazione richiesta via posta, in modo completo ed in formato leggibile.
La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo possono comportare la formulazione di un nuovo preventivo o il ricalcolo del premio.
Nel caso in cui sia richiesto l’invio di documentazione aggiuntiva il pagamento del premio indicato in
preventivo non potrà essere effettuato fino a quando il controllo non sia andato a buon fine e il Contraente
non avrà ricevuto la conferma del preventivo.
Genialloyd, emetterà la polizza solo dopo aver ricevuto il pagamento del premio, sempre che lo stesso sia stato confermato (nel caso in cui sia stato richiesto l’invio di documentazione aggiuntiva).
Onde consentire alla Compagnia di emettere la polizza nel rispetto del termine di decorrenza richiesto nel
preventivo il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione ulteriore eventualmente richiesta
dalla compagnia, e la prova del pagamento, con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi (antecedenti la data di decorrenza richiesta), tenuto conto delle festività nazionali e di quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Imprese di Assicurazione.
In ogni caso la Compagnia rilascerà la documentazione di polizza (e l’eventuale documentazione provvisoria)
soltanto all’esito delle positive verifiche di cui sopra e previo pagamento del premio confermato,
trasmettendo la documentazione medesima all’indirizzo indicato e secondo le modalità prescelte dal Contraente. Pertanto, se il Contraente non dovesse rispettare il termine stabilito per l’invio della documentazione richiesta, la Compagnia non potrà garantire l’emissione della polizza e il rilascio della documentazione di polizza entro il termine di decorrenza richiesto dal cliente in sede di preventivazione.
In mancanza di detta documentazione di polizza, il Contraente non potrà circolare, secondo le norme in vigore in Italia.
Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio
La polizza non viene emessa se:
– I dati forniti dal cliente sono risultati errati;
– il Contraente non ha inviato tutti i documenti richiesti entro i termini pattuiti;
– all’esito delle verifiche documentali effettuate dalla Compagnia, la documentazione inoltrata è risultata carente, contraddittoria, non coerente con i dati indicati in preventivo;
– il cliente non ha provveduto al pagamento del premio.
In tal caso, la Compagnia potrà provvedere, e provvederà se richiesto, all’emissione di un nuovo preventivo, calcolato sulla base dei dati corretti e verificati.
Il premio sarà in ogni caso pagabile soltanto all’esito delle verifiche e, in caso di controllo documentale, dopo la conferma del preventivo da parte di Genialloyd.
In caso di rimborso del premio pagato, questo verrà rimborsato esclusivamente allo stesso soggetto che lo
ha effettuato, da intendersi come autorizzato all’incasso, e con lo stesso mezzo di pagamento usato, ove
possibile. Qualora ciò non fosse possibile, il rimborso sarà effettuato, secondo le modalità indicateci dal Contraente o a chi da lui delegato.
l contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la quietanza di pagamento e/o la polizza. Le
garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in
polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato effettivamente pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.
1.2 ACQUISIZIONE DELL’ATTESTATO DI RISCHIO
All’atto della prima stipula del contratto di responsabilità civile, Genialloyd acquisisce l’attestato sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio.
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestato di rischio in banca dati non risulti o risulti incompleto,
per qualsiasi motivo, Genialloyd ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal
contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Ai soli fini probatori e di verifica, Genialloyd potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti
contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle
opportune verifiche presso la compagnia di provenienza. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate
Genialloyd, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto richiedendo al contraente l’eventuale
premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l’azione di rivalsa nei confronti del contraente.
1.3 DURATA DEL CONTRATTO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
Il contratto in essere ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione.
Tuttavia le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
Fermo quanto sopra, Genialloyd si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità, comunicando il premio da versare per la proroga della polizza. Tale premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite, o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell’accadimento di sinistri. Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità.
Genialloyd, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la documentazione di polizza, comprensiva della quietanza di pagamento (documento provvisorio di circolazione), utilizzando il canale di spedizione scelto dal cliente. Ogni aggiornamento della polizza non comporta novazione del contratto assicurativo.
In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.
1.4 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera
assolutamente esatta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato in merito ai
dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o alla copertura o comunque dar luogo agli effetti di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione).
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione dei dati inizialmente
dichiarati e comunque ogni mutamento che possa comportare un aggravamento del rischio. In tal caso, ai
sensi dell’art. 1898 c.c., la Compagnia medesima si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell’aggravamento o ne ha avuto in altro modo conoscenza. In deroga alla previsione di legge il recesso avrà sempre effetto dopo quindici giorni dalla data della sua comunicazione; la Compagnia, tuttavia, al fine di consentire al Contraente di evitarne gli effetti e mantenere in vita il contratto, potrà proporre al Contraente medesimo di pagare un’integrazione di premio ragguagliata alla nuova ed effettiva situazione di rischio. Il pagamento di tale integrazione, da effettuarsi entro il medesimo termine di quindici giorni, farà venir meno ogni effetto del recesso già comunicato.
Nel caso in cui un sinistro si sia verificato prima dell’efficacia del recesso, le prestazioni dovute
dall’assicuratore, in conformità a quanto stabilito all’art. 1898 del Codice Civile, potranno essere, a seconda
dei casi, ridotte o negate. Relativamente alla sola garanzia RCA, rimangono salvi i diritti dei terzi; la Compagnia ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato per il recupero dei risarcimenti erogati a favore di questi ultimi, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (art. 144 del Cod.A.P.).
1.5 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genialloyd, ai sensi dell’art. 1910 del C.C., l’eventuale
sottoscrizione e comunque la coesistenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto.
1.6 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente, verificata l’esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Genialloyd mediante fax, email o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. E’ onere del Contraente condividere con l’intestatario al P.R.A. del veicolo, se soggetto diverso, l’informativa Privacy, come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nel set informativo.
1.7 DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in
restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, del contributo al SSN e di 25 € per i costi
sostenuti da Genialloyd, che verranno elevati a 50 € se entro il suddetto periodo è avvenuto un sinistro. Il Contraente, per esercitare tale diritto, deve restituire a Genialloyd, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite raccomandata insieme ai documenti di assicurazione o alla carta verde qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo.
1.8 VENDITA O PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO ASSICURATO
In caso di perdita di possesso del veicolo assicurato, come ad esempio vendita, cessione in conto vendita,
demolizione, furto, o definitiva esportazione all’estero, il Contraente deve darne immediata comunicazione
a Genialloyd.
I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:
• sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
• cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato;
• risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto.
Una volta ricevuta da Xxxxxxxxxx la conferma sulla scelta effettuata, il Contraente è tenuto alla distruzione
del certificato di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato. Genialloyd si riserva comunque la
facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all’operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione a Genialloyd della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti
documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la
data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato. Genialloyd rinuncia alla rivalsa per la mancata
distruzione dei documenti assicurativi, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all’Autorità e a Genialloyd il fatto.
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU NUOVO VEICOLO
Il contratto può essere trasferito su altro veicolo della medesima tipologia purché intestato al medesimo proprietario. L’operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell’integrazione. Contestualmente all’emissione della polizza, Genialloyd invierà al Contraente la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi. Il mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, è prevista anche nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.
CESSIONE DEL CONTRATTO ALL’ACQUIRENTE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”.
Genialloyd invierà al nuovo Contraente l’appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO
Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà restituire a Genialloyd mediante fax/email la richiesta di interruzione sottoscritta. Ricevuta la richiesta, Xxxxxxxxxx rimborserà al Contraente il premio residuo trattenendo le tasse, il contributo al SSN. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è:
• il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
• in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nella richiesta di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo.
Genialloyd si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nella richiesta di interruzione d’interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato.
1.9 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto.
1.10 RILASCIO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO
Genialloyd almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto mette a disposizione del Contraente e, se persona diversa, dell’avente diritto, l’attestazione dello stato di rischio. Collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx alla sezione “Area Personale”, il contraente potrà consultare la propria posizione assicurativa e scaricare l’attestato di rischio. Ai fini della stipula di un nuovo contratto, l’attestato di rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia assicurativa in via telematica tramite la Banca Dati Attestati. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Genialloyd non rilascia l’attestazione dello stato di rischio per contratti sospesi, per contratti con pagamenti o rate insolute, in caso di contratti di durata inferiore all’anno o se interrotti prima della conclusione del periodo di osservazione. Le regole per la conversione della classe di merito universale riportata nell’attestazione (c.d. CU, strumento di confronto che consente di valutare le proposte delle diverse compagnie) sono riportate nell’appendice A1.
ALTRE INFORMAZIONI
1.11 VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale nell’Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L’assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate. Nei suddetti Paesi l’assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.
1.12 PREMIO DI POLIZZA
Il premio di polizza è annuale e rappresenta l’importo complessivamente dovuto dall’Assicurato. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato mediante bonifico bancario. Il premio non comprende provvigioni salvo il caso in cui un intermediario in base a incarico o accordo con l’impresa abbia proposto i prodotti assicurativi o abbia prestato assistenza e consulenza o abbia compiuto altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti.
Analogamente Il premio non comprende provvigioni salvo il caso in cui il cliente abbia ottenuto la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente sia stato in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.
1.12 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA
Non è previsto il frazionamento del premio di polizza.
1.13 RICHIESTA DUPLICATI
Genialloyd invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato di certificato assicurativo e carta verde, in base alla scelta del canale di comunicazione fatta prima della sottoscrizione del contratto. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta a Genialloyd inviando autocertificazione che attesti la ragione della richiesta (smarrimento, mancato ricevimento o furto). Nel caso in cui il Contraente abbia scelto la trasmissione della documentazione in formato cartaceo, Genialloyd si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all’Autorità dello smarrimento o furto del certificato di assicurazione e carta verde di assicurazione e 25 € per le spese di lavorazione.
Nel caso in cui sia stata scelta la trasmissione della documentazione in formato elettronico, il Contraente potrà richiedere in qualunque momento la Carta Verde in formato cartaceo facendone richiesta a Genialloyd al costo di € 6 quali spese di lavorazione; la Carta Verde sarà valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
1.14 DIRITTI DI SOSTITUZIONE
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di 25 € comprensivi di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione.
1.15 FORO COMPETENTE
Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
1.16 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di Legge.
1.17 ONERI FISCALI E REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
SINISTRI
1.18 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/2805.2808 del Servizio Sinistri. L’operatore di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Genialloyd.
1.19 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL'ART. 143 DEL COD.A.P.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del C.C. per l’omesso
avviso di sinistro. Genialloyd pertanto può esercitare il diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti
dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i sinistri di Responsabilità Civile Auto.
1.20 GESTIONE DELLE VERTENZE
Genialloyd si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell’Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell’Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da Genialloyd, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.
1.21 TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
1.22 ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a Genialloyd di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di un documento d’identità del richiedente e - se non si tratta dell'interessato – di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. Genialloyd risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.
RECLAMI
1.23 COME PRESENTARE UN RECLAMO
Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, al fax 00.0000.0000 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento.
Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass. it, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione
tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo
“xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxx”.
SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE
CHE COSA È ASSICURATO
2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
Genialloyd assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. L’assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità richiamate in polizza e precisate nel paragrafo “COME OPERA LA GARANZIA”.
Nel caso in cui il veicolo, identificato in polizza sia un rimorchio con targa propria, Genialloyd assicura:
• i danni a terzi cagionati dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice;
• i danni a terzi conseguenti a manovre effettuate a mano;
• i danni a terzi conseguenti a vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione;
• i danni a terzi conseguenti a operazioni di carico e scarico manuale delle cose trasportate.
CHE COSA NON E’ ASSICURATO
2.2 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia di Responsabilità Civile, il guidatore
del veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi: a. i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/proprietario del veicolo) ed all'art. 91 comma 2 del C.d.S. (locatario del contratto di Leasing);
b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi
naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino
al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c. ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).
2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
La garanzia di Responsabilità Civile non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree private né dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.
La garanzia non copre inoltre:
• se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore;
• i danni ai terzi trasportati, per trasporto non conforme alle disposizioni di legge;
• i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente C.d.S.;
• il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
• il veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente C.d.S.;
• i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
• i danni alle persone occupanti il rimorchio assicurato;
• i danni alle persone che partecipano alle manovre di carico e scarico di cose da trasportare, eseguite sia manualmente sia mediante l’utilizzo di dispositivi meccanici;
• se il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
• i danni provocati dall’inquinamento dell’acqua e del suolo determinati da qualunque causa;
• il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore,
comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
• i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della
Strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del
medesimo codice.
Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art.
144 del Cod.A.P., Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, per le
somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.
COME OPERA LA GARANZIA
2.4 DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA
L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria indicata in polizza e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di osservazione.
Primo periodo: ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Genialloyd e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
Periodi successivi: hanno la durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione e terminano due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
2.5 CLASSI D’ASSEGNAZIONE
La forma tariffaria del contratto si articola in classi di assegnazione corrispondenti a livelli di premio crescenti. L'assegnazione del veicolo alla rispettiva classe Genialloyd avviene come indicato nell'appendice A1 – Forme Tariffarie. La mancata consegna o correttezza dei documenti richiesti per l’emissione della polizza comporta l'assegnazione alle classi Genialloyd 3 e CU 18.
2.6 EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO
La classe Genialloyd subirà un’evoluzione positiva a condizione che nel periodo di osservazione del contratto in scadenza non siano stati pagati, anche parzialmente, sinistri con responsabilità principale e/o cumulo di responsabilità paritaria dell’assicurato. Il pagamento anche parziale nello stesso periodo di osservazione di uno o più sinistri con responsabilità principale e/o per cumulo di responsabilità paritaria dell’assicurato, comporterà invece l’evoluzione negativa della classe di merito Genialloyd (vedi appendice A1 – Tabelle evolutive della classe di assegnazione). Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU (vedi appendice A1 – Tabelle evolutive della classe di assegnazione).
2.7 FACOLTÀ DI RIMBORSO
Genialloyd comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che determinano l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull’attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:
• per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente a Genialloyd;
• per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (xxx.xxxxxx.xx). Genialloyd ha facoltà di assistere l’Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall’Assicurato.
2.9 AGEVOLAZIONE PER SECONDO VEICOLO DI PROPRIETÀ QUALORA SIA PERSONA FISICA
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito del contratto in corso (c.d. Bersani), per assicurare un veicolo di nuovo acquisto, a condizione che il veicolo sia intestato a lui o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo famigliare e che appartenga allo stesso settore tariffario del veicolo cedente la classe.
APPENDICE A.1 – FORMA TARIFFARIA NO CLAIM DISCOUNT
A - TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/GENIALLOYD
Sinistri indicati nell’attestato | Nessuno | Uno | Più di uno | ||
Classe Genialloyd | 1 | 2 | 3 | PT [2][1] | NI [2] |
Classe CU | QUALSIASI | QUALSIASI | QUALSIASI | QUALSIASI | 14 |
[1] - Classe riservata alla provenienza da polizza temporanea
[2] – Classe riservata per veicoli di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo voltura (acquisto di veicolo usato)
B - TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D’INGRESSO GENIALLOYD
Provenienza | Sinistri Indicati nell’attestato | Classe CU | Classe Genialloyd |
Con attestato | Senza sinistri | CU attestato | 1 |
Con attestato | Con un sinistro | CU attestato | 2 |
Con attestato | Con più di un sinistro | CU attestato | 3 |
Con appendice di cessione | - | 14 | NI |
Polizza temporanea | Senza sinistri | CU attestato | PT |
Polizza temporanea | Con un sinistro | CU attestato | 2 |
Polizza temporanea | Con più di un sinistro | CU attestato | 3 |
Nuova immatricolazione/voltura fino a 90 giorni | - | 14 | NI |
Nuova immatricolazione/voltura oltre i 90 giorni | - | 14 | 3 |
Senza documentazione (attestato/libretto veicolo) | - | 18 | 3 |
C - TABELLE DI EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI ASSEGNAZIONE
Classe Genialloyd | |||||
Sinistri pagati | 1 | 2 | 3 | PT | NI |
Nessun sinistro in qualsiasi anno osservato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Un sinistro in qualsiasi anno osservato | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Due o più sinistri in qualsiasi anno osservato | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
EVOLUZIONE CLASSE CU
Bonus/Malus CU | ||||||||||||||||||
Sinistri pagati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Nessuno | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
2.9 COME DENUNCIARE IL SINISTRO
La denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, “modulo
blu” (come previsto dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni private) e successivamente inviata al servizio
sinistri di Genialloyd. Per una gestione più rapida del sinistro, Genialloyd consiglia di chiamare il numero 02/2805.2808 del Servizio Sinistri di cui sopra avendo già a disposizione il "modulo blu" compilato.
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Cod.A.P.) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente da Genialloyd. Tale procedura si applica, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Cod.A.P.
2.10 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO ART. 149 DEL COD.A.P.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito da Genialloyd e restituito al servizio sinistri di Genialloyd assieme al "modulo blu" (modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente).
Genialloyd, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l'indicazione relativa all'esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. Genialloyd verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Cod.A.P., provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, Genialloyd provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento a informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006).
In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato, fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Cod.A.P.
2.11 PROCEDURA DI RISARCIMENTO ART. 148 DEL COD.A.P.
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd all'atto della denuncia del sinistro.
2.12 RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO ART. 141 DEL COD.A.P.
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Genialloyd e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da Genialloyd, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Cod.A.P.
2.13 INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
Ai sensi dell’art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l’assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi a CONSAP, fax 00.0000.0000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
2.14 FONDO VITTIME DELLA STRADA
Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:
• veicoli non assicurati
• veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
• veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
• veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
• veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
• i danni alla persona;
• i danni alle cose, con una franchigia di 500 €, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall’IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx.
Sezione 3 – Appendice normativa
Codice Civile
Art. 1915
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 2947
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Art. 2952
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
Art 141
Codice delle Assicurazioni Private
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.
Art 143
Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Art 148
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132 ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato
nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
Art 149
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai
sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art 151
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
Sezione 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Informativa in materia di protezione dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza
La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, Xxxxxxxxxx chiede all’interessato di fornire i propri dati per poter erogare i servizi assicurativi relativi alle polizze in suo possesso e soddisfare le richieste che pervengono dall’ interessato stesso. A tal fine, si precisa che Xxxxxxxxxx deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano l’interessato come precisato nel presente documento.
4.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E INFORMAZIONI DI CONTATTO
Il titolare del trattamento dei dati è Genialloyd S.p.A. con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx (di seguito anche “Società”) che definisce modalità e finalità del trattamento dei dati personali dell’interessato.
La presente informativa riguarda pertanto anche l’attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo a Genialloyd, Servizio Privacy, P.zza Tre Torri 3 oppure scrivendo all’indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
4.2 CATEGORIE DI DATI RACCOLTI
Genialloyd deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano l’interessato e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto strumentali alla gestione del servizio informativo, alla gestione del rapporto assicurativo e adempimento di prestazioni ad essi strumentali o connessi.
La categoria di dati che possono essere trattati sono le seguenti:
• Dati personali;
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute per visite mediche e per la liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento, ecc.);
• Dati di geolocalizzazione;
• Dati biometrici (movimenti e pressione del mouse, pressione dei tasti);
• Indirizzo IP;
• Dati giudiziari;
• Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).
4.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti dall’interessato o da altri soggetti sono utilizzati da Genialloyd, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società (anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE) di:
1) dare esecuzione all’attività assicurativa e riassicurativa (la finalità assicurativa richiede, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d’Europa REC che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per la prevenzione e/o l’individuazione e il perseguimento delle frodi assicurative);
2) dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire all’interessato il prodotto assicurativo nonché i servizi e prodotti connessi o accessori richiesti, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo;
3) valutazioni di adeguatezza del prodotto assicurativo al profilo di rischio dell’interessato (Regolamento Ivass n. 40/2018);
4) compiere analisi statistiche e di portafoglio;
5) verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio dell’interessato; queste informazioni saranno conservate presso Genialloyd e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz SE. Potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell’interessato ottenuti mediante accesso ai SIC-Sistemi di informazioni creditizie ossia archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all’alimentazione di tali archivi;
6) essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode. I dati dell’interessato potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
4.3.A BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione o dell’avvenuta instaurazione del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell’interessato stesso. In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
4.3.B CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO – FACOLTA’ DI XXXXXXX E CONSEGUENZE
Genialloyd chiede all’interessato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti e che lo riguardano.
Per i servizi informativi relativi alle polizze in suo possesso, Genialloyd necessita di trattare anche dati “sensibili” e/o giudiziari, strettamente strumentali all’erogazione degli stessi.
Il consenso richiesto, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
Premesso che il consenso al trattamento dei dati è facoltativo da parte dell’interessato, si precisa che, in caso di rifiuto da parte dell’interessato, Genialloyd si vedrà costretta a non poter fornire il servizio informativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati forniti dall’interessato per eseguire una sua specifica richiesta.
4.3.C UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO, DI PROFILAZIONE E/O SCOPI PROMOZIONALI
Qualora l’assicurato acconsenta, i suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati per:
1) realizzare ricerche di mercato, indagini statistiche, analisi della qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni con lo scopo di capire quali sono i veri bisogni, le opinioni e le esigenze dell’interessato; ciò tramite un’attività di profilazione individuale o aggregata per l’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, l’elaborazione di statistiche sulle stesse o la valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti al fine di migliorare i servizi assicurativi e offrire prodotti rispondenti alle esigenze individuate;
2) comunicare all’interessato novità ed opportunità promozionali di prodotti e/o servizi.
Solo in caso di consenso da parte dell’assicurato, si può procedere, nell’ambito del processo di profilazione del cliente, con modalità automatizzate, all’analisi dei dati relativi agli interessi e alle necessità dell’interessato stesso, al fine esclusivo di poter a Lui offrire prodotti, servizi, vantaggi e sconti coerenti con il suo profilo, le sue necessità ed adeguati ai suoi effettivi bisogni.
4.3.D POSSIBILITA’ DI RIFIUTO E REVOCA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO, DI PROFILAZIONE E/O SCOPI COMMERCIALI
Genialloyd richiede all’interessato di leggere attentamente le richieste di consenso e di barrare con una croce la scelta fatta, precisando che il consenso dell’interessato è del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura del prodotto o del servizio richiesto.
Il consenso promo-commerciale può essere revocato liberamente, con conseguente cessazione della legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca tale consenso resterà efficace.
4.4 MODALITÀ D’USO DEI DATI
I dati personali dell’interessato sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi informativi e le informazioni richieste dall’interessato stesso e, qualora vi acconsenta, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, APP (applicazioni per smartphone), Social Network (Facebook, Twitter e WhatsApp) o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. Le medesime modalità vengono utilizzate anche quando si comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all’Estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all’Estero.
L’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati.
4.5 DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AI DATI
Per taluni servizi, Genialloyd utilizza soggetti di fiducia che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, commerciale od organizzativa ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio informativo. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del “responsabile” o sono incaricati del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali coassicuratori (indicati nella polizza) e riassicuratori, soggetti facenti parte della catena distributiva della Società, Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo, Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria, Società di revisione, di certificazione (indicata negli atti di bilancio) e di consulenza, nonché società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, Società del gruppo Allianz, per essere sottoposti a trattamenti con finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati raccolti dalla Società, Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l’invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l’archiviazione dei dati etc., legali, periti, medici, centrali di assistenza, IVASS, banche, carte di credito, Società di controllo frodi.
Si precisa inoltre che i dati personali dell’interessato non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato stesso, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Xxxxxxxxx e Controllo.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, si precisa, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i dipendenti della Compagnia e i collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati
4.6 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati dell’interessato potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui alla clausola 4.3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionarle sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, verranno attuate tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati dell’interessato stesso.
Nel caso in cui l’interessato voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Genialloyd, Servizio Privacy, P.zza Tre Torri 3 oppure all’indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
In ogni caso, qualora i dati dell’interessato dovessero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, Genialloyd garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea. Genialloyd non trasferirà in alcun caso i dati personali dell’interessato a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.
4.7 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l’elenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei propri dati.
L’interessato potrà:
1) accedere ai propri dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2) revocare il proprio consenso in ogni momento;
3) aggiornare o correggere i propri dati personali in ogni momento;
4) chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi della Compagnia (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5) per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei propri dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6) conoscere dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
7) ottenere copia dei propri dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8) conoscere se i dati sono trasferiti a un Paese terzo e le informazioni sull’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9) contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.
4.7.A DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE E ALL’OBLIO, RETTIFICA E PORTABILITA’ DEI DATI
In ogni momento, l’interessato potrà anche richiedere il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i propri dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
L’eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.
Per l’esercizio dei suoi diritti, l’interessato può rivolgersi a Genialloyd S.p.A. Servizio Privacy, X.xxx Xxx Xxxxx
0, Xxxxxx, oppure scrivere all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
4.8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Genialloyd avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati.
I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
4.9 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Genialloyd S.p.A.
Sede legale Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx Tel +39 02.2835.1
Fax: x00 00.0000.0000
C.F. e Registro imprese di Milano n. 01711850154
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Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz Iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018.
Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.