Contract
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura, disinfezione, finissaggio, stiratura e piegatura, consegna e ritiro di biancheria piana, materassi e guanciali, vestiario e divise per il personale, occorrente alla Asl di Latina per un triennio, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2.
ALLEGATO 6
SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA
L'Azienda Sanitaria (C.F. n° ), con sede in Via/Piazza_
di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente nella persona del Legale Rappresentante
Dott. _nato/a
il autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con
E
L'Impresa (Partita I.V.A. n° ) con Sede in Via/Piazza
C.C.I.A.A , Registro Imprese , che nel seguito viene definita anche "Prestatore di servizi" - nella persona di nato a
, il ,autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
PREMESSO CHE
a. la ASL Latina ha esperito una procedura di gara per l’affidamento del servizio di lavanolo oc- corrente alla medesima Azienda;
b. con Delibera n. del il Prestatore di servizi è risultato aggiudicatario della presente della procedura di gara;
c. il Prestatore di servizi ha prestato cauzione sotto forma di per un importo pari a Euro;
d. il Prestatore di servizi ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Disciplinare e dal Capi- tolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisi- re tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
e. il Prestatore di servizi, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 16/04/2006, n. 163 ss.mm.ii., ha prestato la ga- ranzia fideiussoria per un importo pari al % dell’importo complessivo di aggiudicazione (€
_, / ), presentando altresì la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, né forma parte integrante e sostanziale;
f. il Prestatore di servizi, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere partico- larmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di ap- provare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.
Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica (Relazione tecnica) e tutti gli elaborati che la costituiscono, l’Offerta Economica e il DUVRI, costitui- scono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli ac- cordi intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle clausole del Disciplinare e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della “Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura, disinfezione, finissaggio, stiratura e piegatura, consegna e ritiro di biancheria piana, materassi e guanciali, vestiario e divise per il personale, occorrente alla Asl di Latina per un triennio, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2.”;
c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Prestatore di servizi dichiara di avere esatta conoscenza;
d) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della “Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo occorrente alla Azienda Sanitaria d i L a t i n a ” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Prestatore di servizi nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla ASL di Latina;
4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successiva-
mente, fermo restando che, in tal caso, il Prestatore di servizi rinuncia ora per allora a promuovere even- tuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospen- dere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2
Oggetto
1. Con il presente contratto il Prestatore di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro . e fermo restando quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Tale importo si riferisce al valore dell’offerta relativamente ai prezzi unitari:
€/giornata di degenza ordinaria per le giornate di degenza riportate nell’Allegato C scheda 2 del capi- tolato tecnico,
€/giornata di degenza (accessi) Day Hospital / Day Surgery per le giornate di degenza (accessi) ri- portate nell’Allegato C scheda 2 del capitolato tecnico,
€/trattamento dialitico per numero di trattamenti dialitici riportati nell’Allegato C scheda 2 del capi- tolato tecnico,
€/giornata di presenza personale nelle strutture ospedaliere per numero di dipendenti presenti all’interno dei presidi ospedalieri aventi diritto alla divisa riportati nell’Allegato C scheda 1 del capi- tolato tecnico,
€/giornata di presenza personale nelle strutture territoriali per numero di dipendenti presenti all’interno dei presidi territoriali aventi diritto alla divisa riportati nell’Allegato C scheda 1 del capi- tolato tecnico.
ARTICOLO 3
Durata del contratto
1. Il contratto avrà una durata di mesi a partire dal . La ASL s i r i serva l a f acoltà di r i nnovare i l contratto per n . 24 mesi. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata dell’efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all’espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all’affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.
ARTICOLO 4
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui ol- tre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle carat- teristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si ob- bliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Presta- tore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Pre- statore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa alea.
5. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria con- traente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dal- le attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati.
7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le rela- tive prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire all’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e cor- retta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Prestatore di servizi fornisce in allegato al presente contratto un elenco dei prezzi unitari dei materiali utilizzati per l’esecuzione del servizio per le opportune esigenze che dovessero intervenire nel corso dell’espletamento dello stesso.
ARTICOLO 5
Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi
1. Il Prestatore di servizi si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
a) osservare la Legge Regionale n.16 del 2007, in particolare a quanto statuito dall’art.7 comma 4.
b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Responsabile per la gestio- ne del contratto, con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c) erogare tutti i servizi previsti nella Relazione Tecnica in conformità a quanto stabilito nella docu- mentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica, impie- gando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
d) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei pro- pri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria contraente nonché ad evitare qualsia- si danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
e) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine il Prestatore di servizi si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in mate- ria di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
g) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
h) manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
i) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a ga- rantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
k) comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese suc- cessivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;
l) controllare che il personale osservi il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti, predisposto ai sensi e per gli effetti del DPR 62/2013, e adottato dalla ASL LATINA con deliberazione n. 611 del 23.12.2014 e presente sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx.
m) controllare che il personale addetto mantenga un comportamento decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Prestatore di servizi assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda Sanitaria contraente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere vi- sione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Prestatore di servizi istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell’Azienda Sanitaria contraente;
n) essere consapevole che l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di richiedere al Prestatore di servizi l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
o) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predispo- ste e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione.
2. Il Prestatore di servizi dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'av- vio del servizio stesso.
3. Il Prestatore di servizi si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, le fatture relati- ve a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.
ARTICOLO 6
Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'Azienda Sanitaria contraente, il Prestatore di servizi si obbliga a prestare i servizi richiesti, integralmente e a perfetta regola d’arte, se- condo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Pre- statore di servizi in sede di gara (Relazione tecnica).
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
4. Il Prestatore di servizi deve erogare i servizi nel rispetto degli orari, percorsi e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
ARTICOLO 7
Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire affinché l'Azienda Sanitaria Contraente proceda in qualsia- si momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni og- getto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali veri- fiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Prestatore di servizi sarà soggetto a conte- stazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
3. Il Prestatore di servizi si impegna ad inviare all'Azienda Sanitaria contraente, con cadenza mensile, un report (in formato xls) suddiviso per presidio, contenente quanto previsto dall’art. 13 “monitoraggio dei consumi” dell’All.1 Capitolato tecnico.
4. Resta inteso che la Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
5. La Azienda Sanitaria, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appal- to, attiva procedure di verifica e controllo quali/quantitative del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura del Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata ai sensi di quanto stabilito dall’art. 20 “Sistema di controllo” dell’All.1 Capitolato tecnico.
6. Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con la impresa aggiudicataria.
7. Al fine di garantire il livello di qualità necessario alla prestazione, si prevede che, all'avvio del servizio, vengano definiti congiuntamente tra la impresa aggiudicataria e la Direzione Sanitaria della Azienda Sa- nitaria i sistemi di rilevazione, misurazione e analisi anche strumentali proposti in sede di gara e la loro eventuale taratura, rispetto alle varie tipologie di interventi previsti ed alle diverse aree di complessità, da utilizzare per svolgere controlli di qualità, rispetto agli standard di protocolli sanitari o di legge.
8. La definizione dei parametri/soglie/indicatori sarà accettata dalla Azienda Sanitaria dopo un periodo spe- rimentale della durata di non più di tre mesi, durante il quale saranno valutati i parametri previsti e le cir- costanze generali e particolari che ne impongano una loro modifica e/o ritaratura. Al termine del periodo sperimentale saranno definiti i parametri/soglie/indicatori al fine di procedere alle verifiche in contraddit- torio degli standard qualitativi attesi. Una volta “tarati”, i parametri/ soglie/indicatori resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Potranno essere modificati solo in caso di forte discordanza tra i risultati evidenziati dall’azione di monitoraggio e quella rilevata attraverso indagini qualitative rea- lizzate all’interno della Azienda.
9. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Refe-
rente di Struttura della impresa richiedendo l'immediato intervento risolutivo (entro le 4 ore se prestazio- ni continuative entro 48 ore se prestazioni periodiche dalla contestazione) a mezzo ripetizione gratuita, e contestualmente compila il modulo di non conformità.
10. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabi- liti, verranno applicate le penalità previste all'art. 11 del presente
11. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e tempi rispetto a quelle concordate.
12. La Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di far eseguire, in presenza del supervisore responsabile della Impresa, accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità ope- rative, sulle attrezzature, sui risultati delle operazioni di fornitura, sulle quantità e qualità dei capi forniti.
13. Sarà facoltà della Azienda Sanitaria prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti per verificar- ne la corrispondenza alla qualità offerta in gara e la rispondenza alle norme vigenti in materia, nonché accertare in ogni tempo l'applicazione delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità della Impresa per quanto riguarda l'inosservanza delle medesime.
ARTICOLO 8
Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Prestatore di servizi dall'Azienda Sanitaria contraente per l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riportati nell’offerta economica:
DESCRIZIONE SERVIZIO | UNITA’ DI MISURA | PREZZO UNITA- RIO |
BIANCHERIA PIANA | PREZZO UNITARIO OFFERTO PER GIORNATE DI DE- GENZA ORDINARIA / MESE | € |
PREZZO UNITARIO OFFERTO PER GIORNATE DI DE- GENZA-ACCESSI DH,DS/ MESE | € | |
PREZZO UNITARIO PER TRATTAMENTI DIALITICI/ MESE | € | |
DIVISE | PREZZO UNITARIO OFFERTO PERSONALE PRESIDI OSPEDALIERI/ MESE | € |
PREZZO UNITARIO OFFERTO PERSONALE PRESIDI TERRITORIALI/ MESE | € | |
Costo per DUVRI | € |
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempi- mento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore di
servizi e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall’art. 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i).
3. Tutti gli oneri derivanti al Prestatore di servizi dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti au- torità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considera- to remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Prestatore di servizi in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore di servizi in base ai pro- pri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendente- mente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di servizi di ogni relativo ri- schio e/o alea.
5. Il Prestatore di servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
6. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dall’aggiudicazione.
7. Il Prestatore di servizi non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
ARTICOLO 9
Fatturazione - pagamenti – tracciabilità dei flussi finanziari
1. Tutti i servizi e le forniture oggetto della presente gara e rese dalla Impresa saranno contabilizzati secon- do le modalità e la suddivisione di seguito specificate:
n° effettivo delle giornate di degenza ordinarie1
n° effettivo delle giornate di degenza in day xxxxxxxx0 n° effettivo di trattamenti dialitici3
i
4n° effettivo dei dipendenti vestiti con distinzione tra presidi ospedalieri e territorial
1 Il prezzo per giornata di degenza ordinaria è onnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio, così come richiesto nell’All.1 Capitolato Tecnico, connesso alla fornitura della biancheria piana da utilizzarsi nei reparti, in tutte le strutture/servizi ospedalieri e territoriali; alla fornitura della biancheria sagomata non personalizzata (quali ca- sacche, pantaloni, camici, teli, telini, etc..) per ogni uso ed attività quando non ricompresa nella vestizione del personale di cui all'allegato A scheda 4 dell’All.1 Capitolato Tecnico.
2 Il prezzo per giornata di degenza in day hospital è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento dei servizi, così come richiesto nell’All.1 Capitolato Tecnico, connesso alla fornitura della biancheria piana per le attività di DH e di DS dei presidi ospedalieri e territoriali;
3
Il prezzo per trattamento dialitico è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio, così come richiesto
nell’All.1 Capitolato Tecnico, connesso alla fornitura della biancheria piana necessaria all'attività di dialisi;
4
Il prezzo/giornata di presenza a dipendente vestito, con distinzione tra presidi ospedalieri e territoriali, è riferito alle divise
(incluse le calzature) così come previsto dagli allegati A scheda e scheda 5 dell’All.1 Capitolato Tecnico ed è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio.
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione di servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: “ Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”
La ditta con la sottoscrizione del presente contratto accetta integralmente il contenuto del nuovo Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) quale parte integrante del contratto stesso; in particolare la ditta dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art.3 comma 1 .
I termini di pagamento come individuati nello stesso Regolamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.
In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG e CUP, ove applicabili, relativi al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.
In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL LATINA è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta aggiudicataria è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
Durante l’esecuzione dell’appalto, in presenza di inadempienze emerse e formalmente contestate dal competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione si riserva di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento a favore dell’Aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento del danno.
La sospensione viene notificata in forma amministrativa e non giudiziale.
L'importo delle fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. _, intestato al Prestatore di servizi, presso , e con le seguenti coordinate bancarie:
Paese/CIN/IT/CINEURlA.B.I/CAB/IBAN/cc .
Il Prestatore di servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Prestatore di servizi non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuli ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Il conguaglio annuale, a richiesta del Prestatore di servizi, verrà effettuato sulla base dei dati gestionali forniti dall’ Azienda Sanitaria, entro il mese di marzo dell’anno successivo, e daranno luogo all’emissione di note di accredito/addebito, in relazione alla effettiva entità delle prestazioni svolte.
ARTICOLO 10
Trasparenza
1. Il Prestatore di servizi espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di in- termediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facili- tare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore di servizi non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'artico- lo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Prestatore di servizi, che sarà conseguentemente tenuto al risarci- mento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 11
Penali
1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clauso- le contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda Sanitaria previa contestazione per iscritto, potrà diffidare l’impresa Appaltatrice all'esatta esecuzione del servizio. L’impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda
Sanitaria non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Azienda Sanitaria si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, re- sponsabilità e risarcimento per eventuali danni:
a. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni articolo fornito non corrispondente alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dall’Impresa in sede di offerta ed a quanto previsto dal capito- lato tecnico;
b. 0,05% del valore annuo del contratto per ogni articolo consegnato in condizioni igieniche im- perfette (comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, etc.);
c. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle schede di dotazione;
d. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni mancato ritiro di articoli sporchi/infetti;
e. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni mancato ritiro di articoli infetti secondo i calendari concordati;
f. 0,05% del valore annuo del contratto per ogni giorno di ritardo nella reintegrazione della scorta di articoli presso il guardaroba;
g. 0,05% del valore annuo del contratto per ciascuna ingiustificata riduzione della scorta di articoli presso il guardaroba;
h. 0,05% del valore annuo del contratto per ogni giorno di ritardo nella fornitura delle divise defi- nitive a nuovo personale (i tempi non dovranno superare i 20 gg. lavorativi dalla richiesta);
i. 0,03% del valore annuo del contratto per ogni mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e con- segna concordate con l’Azienda Sanitaria;
j. 0,05% del valore annuo del contratto per ogni sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il previo consenso dell’Aziende Sanitaria;
k. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello;
l. 0,7% del valore annuo del contratto per ogni ipotesi di mancata rintracciabilità del responsabile nominato dall’Impresa ai sensi dell’art. 19 del presente Contratto;
m. 0,5% del valore annuo del contratto per ogni inadempimento relativo alle comunicazioni legate al personale impiegato per lo svolgimento del servizio;
n. 0,3% del valore annuo del contratto per ogni lotto di pacchi consegnato senza protezione;
o. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni giorno di ritardo nell'avvio di eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi rispetto ai termini concordati;
p. 0,3% del valore annuo del contratto per ogni mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell’Impresa;
q. 0,5% del valore annuo del contratto per ogni altro disservizio documentato.
3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull’esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l’ufficio della penale.
4. L’Azienda Sanitaria potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 298 del DPR 207/2010.
5. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda Sanitaria in- tenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadem- pienze o irregolarità.
6. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto. Qualora l’Azienda Sanitaria non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda Sanitaria addebitando le spese all’impresa.
7. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
ARTICOLO 12
Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda Sanitaria contraente una garanzia fideiusso- ria. Detta garanzia dovrà essere “a prima richiesta” e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al bene- ficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice ri- chiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore di servizi.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore di servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fide- iussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (die- ci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
ARTICOLO 13
Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svol- gimento delle attività previste dal servizio di lavanolo, l’Impresa, in persona del Referente, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Il Prestatore di servizi si impegna a:
– trattare i dati personali che gli verranno comunicati dalla Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttez- za;
– nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
– garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, pre- sente o futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta dell’Azienda Sanitaria;
– tener conto di eventuali successive comunicazioni dell’Azienda Sanitaria in materia di sicurezza.
A tale scopo l’Impresa adotta:
– modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurez- za dei sistemi informatici;
– misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzio- ne o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del Decreto Le- gislativo 30 giugno 2003 n. 196;
– tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’art. 31, analiticamente specificate nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tec- nico in materia di misure minime di sicurezza”.
ARTICOLO 14
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Prestatore di servizi è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Azienda Sanitaria, per fatti ed attività con- nesse all'esecuzione del contratto.
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell’Azienda sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l’Azienda sanitaria da ogni responsabilità. A tale scopo, l’Impresa dovrà costitu- ire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso ter- zi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qual- siasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiara- zioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funziona- mento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della co- pertura assicurativa sopra prevista.
5. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicata- ria.
6. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
7. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Azienda Sanitaria resta autorizzata a provvedere di- rettamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
8. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
9. Come specificato, l’impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero cau- sati dal personale dell’impresa.
10. L’impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal D.E.C., in contraddittorio con i rappresentanti dell’impresa.
11. In caso di assenza dei rappresentanti del Prestatore di servizi, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Azienda Sanitaria, senza che il Prestatore di servizi possa sollevare eccezione alcuna.
12. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicu- rativa è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, qualora il Prestatore di ser- vizi non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere
la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
ARTICOLO 15
Risoluzione
1. L'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichia- razione da comunicarsi al Prestatore di servizi per iscritto , nei seguenti casi:
a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Prestatore di servizi, comprovati da almeno 3 (tre) do- cumenti di contestazione ufficiale;
b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
d) inadempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, inten- tate contro l'Azienda Sanitaria contraente, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'auto- re";
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Prestatore di servizi nega- tivo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, non- ché di procedere nei confronti del Prestatore di servizi per il risarcimento del danno. In questo caso l'A- zienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all' A.N.A.C. ( già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Prestatore di servizi ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
ARTICOLO 16
Recesso
1.L'Azienda Sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal
contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore di servizi per iscritto.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la li- quidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore di servizi;
b) qualora il Prestatore di servizi perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed ap- palti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Prestatore di servizi medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Diret- tore Generale o il Responsabile tecnico del Prestatore di servizi siano condannati, con sentenza pas- sata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
f) per gravi e ripetute violazioni delle norme, in quanto applicabili, di cui al DPR n.62/2013 - Codice di Comportamento ( lettera L dell’art. 5)
g) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo art.21.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore di servizi deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria contraente.
3. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria contraente, il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni con- trattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
ARTICOLO 17
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene
e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il Prestatore di servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle ri- sultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Prestatore di servizi sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'impresa dovrà certificare alla Azienda Sanitaria l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e pre- videnziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli ac- cordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, im- piegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'impresa s'impegna a produrre alla Azienda Sanitaria la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro il 15 gennaio di ogni anno:
fotocopia libro matricola operatori impiegati abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni: numero matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributi- vo.
ARTICOLO 18
Brevetti industriali e diritti d'autore
1. Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di so- luzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente. L'A- zienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Prestatore di servizi delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti
dell'Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel ca- so in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
ARTICOLO 19
Gestore del Servizio
1. Con la stipula del presente Contratto il Prestatore di servizi individua nel Sig. il Supervisore responsabile, con capacità di rappresentare ad ogni ef- fetto il Prestatore di servizi, il quale è Referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Supervisore responsabile sono:
numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail .
ARTICOLO 20
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di es- sersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monito- raggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. In ogni caso l'Azienda Sanitaria contraente aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Prestatore di servizi dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmes- si anche per via telefonica e telematica dal Prestatore di servizi all'Azienda Sanitaria contraente nel ri- spetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
ARTICOLO 21
Cessione di credito e di contratto
1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all’aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs.n. 163/06.
ARTICOLO 22
Subappalto
1. Il Prestatore di servizi, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Prestatore di servizi è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria Contraente, solo all’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti e dei subcontratti. Il Prestatore di servizi si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria Contraente medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Azienda Sanitaria Contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Azienda Sanitaria Contraente procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La sud- detta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Prestatore di servizi dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda Sanitaria Contraente da qualsi- voglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’Impresa deve applicare, per le presta-
zioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Prestatore di servizi si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Prestatore di servizi non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’Impresa.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadem- pimento da parte dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Prestatore di servizi non l’abbia richiesto in offerta).
ARTICOLO 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Prestatore di servizi tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge. Il Prestatore di servizi dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Ag- giunto, che il Prestatore di servizi è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
ARTICOLO 24
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Prestatore di servizi si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbli- che di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono .
3. Il Prestatore di servizi si obbliga a comunicare all’Azienda Sanitaria Contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai
dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Prestatore di servizi si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i su- bcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli ob- blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Prestatore di servizi, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della pro- pria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda
Sanitaria Contraente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provin- cia ove ha sede la stessa.
7. L’Azienda Sanitaria Contraente verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Prestatore di servizi si obbliga a trasmettere alla Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità as- soluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra il Pre- statore di servizi ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
ARTICOLO 25
Foro competente
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto con- trattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore di servizi e l'Azienda Sanitaria contra- ente, è competente in via esclusiva il Foro di Latina.
ARTICOLO 26
Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Prestatore di servizi si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifi- che della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
1. Il Prestatore di servizi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda sanitaria contraente.
ARTICOLO 27
Direttore dell’esecuzione
I Direttori dell’Esecuzione del presente contratto sono stati individuati dall’ Azienda Sanitaria di Latina con delibera n.623/2014.
ARTICOLO 28 ALLEGATI
1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non mate- rialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Prestatore di servizi, Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Prestatore di servizi, Offerta del Prestatore di servizi.
Letto approvato e sottoscritto Lì …………………..
IL PRESTATORE DI SERVIZI L’AZIENDA SANITARIA
Il sottoscritto in qualità di Lega-
le rappresentante del Prestatore di servizi, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrat- tuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli artico- li di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: articolo 1 (norme regolatrici e disciplina applicabile), articolo 2 (oggetto), articolo 3 (durata del contratto), articolo 4 (condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), articolo 5 (obbligazioni specifiche del prestatore di servizi), articolo 6 (modalità e termini di esecuzione del servizio), articolo 7 ( verifica e controllo quali- quantitativo), articolo 8 (corrispettivi), articolo 9 (fatturazione e pagamenti), articolo 10 (trasparenza), articolo 11 (penali), articolo 12 (cauzione definitiva), a r t i c olo 1 3 ( r i ser vate zza ) , articolo 14 (danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), articolo 15 (risoluzione), articolo 16 (recesso), articolo 17 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), articolo 18 ( brevetti industriali e diritti d’autore), articolo 19 (gestore del servizio), articolo 20 ( trattamento dei dati, consenso al trattamento), articolo 21 (cessione di credito e di contratto), articolo 22(subappalto), articolo 23 (oneri fiscali e spese contrattuali), articolo 24
(tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), articolo 25 (foro competente), articolo 26 (verifiche sull’esecuzione del contratto), articolo 27 (direttore dell’esecuzione), articolo 28(allegati).
LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
IL PRESTATORE DI SERVIZI