Contract
Oggetto: Gara per la fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 5) ID 1910
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx
1) Domanda
Requisiti di capacità economica e finanziaria - 2065045 - Microsoft Enterprise Agreement 5
Rif al “Disciplinare di gara art 7.2: requisiti di capacità economica e finanziaria: Si richiede se per la comprova del requisito si possano presentare in luogo dei bilanci i seguenti documenti: 1. Copia delle fatture riguardanti al fornitura di licenze sw; 2. Dichiarazione resa dal revisore contabile che attesti la misura e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”.
Risposta:
Si conferma che la comprova del requisito può essere fornita anche mediante la produzione di (1.) copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.; nonché (2.) mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente.
2) Domanda
Chiarimenti pag.7 Disciplinare di Gara - 2065045 - Microsoft Enterprise Agreement 5
Buongiorno, chiediamo un chiarimento in merito alle verifiche ispettive, in quanto il costo stimato di € 32.150,00 a carico del Fornitore non è stato da noi compreso. Quando invece i costi delle verifiche vengono stimati, nel paragrafo precedente, pari allo 0.5% del valore degli ordinativi.
Risposta:
Le verifiche ispettive sono svolte su un campione di ordinativi di fornitura selezionato tra quelli spiccati dalle PP.AA. fino al momento della effettiva esecuzione di dette verifiche.
I costi per i quali si chiede di rilasciare apposita cauzione a garanzia del pagamento dell’Organismo di Ispezione incaricato, derivano da una stima – basata su dati storici e statistici - del numero di ordinativi campione che verranno ispezionati dall’Organismo di Ispezione, il cui costo è a carico del fornitore.
Ove l’anzidetta stima del numero di Ordinativi di Fornitura che saranno oggetto di verifica ispettiva risultasse sovradimensionata rispetto agli Ordinativi di Fornitura effettivamente emessi dalle PP.AA., i costi potranno essere inferiori rispetto all’importo garantito; viceversa, ove la stima risultasse sottodimensionata, i costi potrebbero risultare superiori all’importo garantito, ma non verranno richiesti al Fornitore.
In ogni caso i costi per l’esecuzione delle Verifiche ispettive non potranno superare il tetto massimo dello 0.5% del valore degli Ordinativi spiccati dalle PP.AA. fino al momento della effettiva verifica.
L’importo della predetta garanzia è quindi pari a Euro 32.150,00 come indicato nel § rubricato “GARANZIA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE”.
3) Domanda
Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico - Allegato 5 al §1.3 (““Licenze d’uso Microsoft EA – Gruppo 2 Prodotti con modalità Dual Use Right”…la lista delle famiglie del Gruppo 2 può variare nel corso della durata della convenzione.”) e al §3.1 (“…” Le famiglie dei due Gruppi sopra indicate, i prodotti software di appartenenza e le relative licenze d’uso Microsoft EA, sono mensilmente aggiornate.”…”Il Listino di Riferimento delle “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, di cui all’Appendice 4 del Capitolato Tecnico è mensilmente aggiornato.”), la possibilità di aggiornare mensilmente i prodotti del ”Gruppo 2 Dual Use Rights” (riportati nel listino al documento “MS EA-5 All 5 CT - App 4 - Listino di riferimento Microsoft EA - Fascia D”) permette che nel corso della Convenzione Consip risultante (MS EA-5) vengano inseriti prodotti di tipo Cloud Microsoft Azure/SaaS. Ciò è in contrasto con le indicazioni contenute nel documento Consip del 10 ottobre 2017 “DISPOSIZIONI PER IL PROCUREMENT DEI SERVIZI “SOFTWARE AS A SERVICES” PER IL CLOUD DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” che al §8 (LE CONVENZIONI) dichiara “Ad oggi sono disponibili Convenzioni relative al software (Oracle, Microsoft, IBM, Red Hat, Dell EMC) con possibilità, per alcune, di acquisto anche di licenze in Cloud di tipo SaaS quali Oracle, Microsoft e IBM. In prospettiva si prevede la possibilità che le Convenzioni software convergano in un unico strumento per l’acquisto di licenze software dal quale verranno escluse, dai futuri listini, le licenze di tipo Cloud.”
Inoltre, essendo il sopra citato documento CONSIP incluso come “ALLEGATO B” nella circolare AgiD n. 3 del 9 aprile 2018, recante
«Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA» (si veda Art.1 “In particolare come previsto dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017 - 2019, con riferimento alle acquisizioni tramite Consip di servizi SaaS qualificati da AgID, si rimanda al documento “Disposizioni per il procurement dei servizi SaaS per il Cloud della PA” pubblicato da Consip e riportato nell’allegato "B" alla presente Circolare.”), considerando anche quanto riportato nella circolare AgiD n. 2 del 9 aprile 2018 recante «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» (si veda Art.1 “In particolare come previsto dal Piano Triennale per l’informatica della PA 2017 - 2019, Consip provvede ad abilitare l’accesso agli strumenti del mercato elettronico / convenzioni / accordi quadro
ai soli Cloud Service Provider che erogano servizi IaaS e PaaS qualificati da AgID.”), quanto previsto nella documentazione della gara in
oggetto sembra in contrasto con quanto previsto dalle attuali norme per le qualificazione AgID dei fornitori CSP e SaaS. Essendo tali qualificazioni tuttora in corso di esecuzione, si ritiene che il presente chiarimento abbia carattere di urgenza.
Si ritiene infine che ciò prefiguri una violazione dei principi comunitari e nazionali di concorrenza e par condicio, comportando un’illegittima restrizione della concorrenza ed un ingiustificato vantaggio competitivo nell’ambito dei servizi Cloud (licenze online) in capo ad un unico operatore economico (nella specie Microsoft), che oltretutto già detiene una posizione dominante nel settore delle licenze offline.
In base alle osservazioni di cui sopra, è corretto intendere che sarà rimossa dai documenti di gara la possibilità di inserire nel corso della convenzione MS EA 5 qualsivoglia ulteriore prodotto Microsoft che si configuri come licenza online, ovvero servizio Cloud, come sono i prodotti del ”Gruppo 2 Dual Use Rights”, riportati nel listino al documento “MS EA-5 All 5 CT - App 4 - Listino di riferimento Microsoft EA
- Fascia D”?
Risposta:
Le licenze “Dual Use Rights” così come regolamentate nel Capitolato Tecnico, punto 1.3, sono parte integrante della Convenzione nei limiti d’ acquisto secondo quanto previsto nel capitolo 3 del Disciplinare.
Apposita rettifica al Capitolato Tecnico, punto 3.1.2, è stata pubblicata da Consip il 25 ottobre c.a. al fine di dare maggiore chiarezza in merito all’ aggiornamento dei listini e eventuale inserimento di nuove famiglie di prodotti/servizi Cloud.
Si veda l’Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 pubblicata lo scorso 25 ottobre.
4) Domanda
Con riferimento all’impostazione generale del Capitolato Tecnico - Allegato 5, che prevede l’inserimento di licenze Microsoft del tipo “Dual Use Rights” nel Listino di Riferimento delle “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D” (Appendice 4 del Capitolato Tecnico), si sottolinea che tali licenze sono in Cloud (servizi Online). Ciò è in contrasto con le indicazioni contenute nel documento Consip del 10 ottobre 2017 “DISPOSIZIONI PER IL PROCUREMENT DEI SERVIZI “SOFTWARE AS A SERVICES” PER IL CLOUD DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” che al §8 (LE CONVENZIONI) dichiara “Ad oggi sono disponibili Convenzioni relative al software (Oracle, Microsoft, IBM, Red Hat, Dell EMC) con possibilità, per alcune, di acquisto anche di licenze in Cloud di tipo SaaS quali Oracle, Microsoft e IBM. In prospettiva si prevede la possibilità che le Convenzioni software convergano in un unico strumento per l’acquisto di licenze software dal quale verranno escluse, dai futuri listini, le licenze di tipo Cloud.”
Inoltre, essendo il sopra citato documento CONSIP incluso come “ALLEGATO B” nella circolare AgiD n. 3 del 9 aprile 2018, recante
«Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA» (si veda Art.1 “In particolare come previsto dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017 - 2019, con riferimento alle acquisizioni tramite Consip di servizi SaaS qualificati da AgID, si rimanda al documento “Disposizioni per il procurement dei servizi SaaS per il Cloud della PA” pubblicato da Consip e riportato nell’allegato "B" alla presente Circolare.”), considerando anche quanto riportato nella circolare AgiD n. 2 del 9 aprile 2018 recante «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» (si veda Art.1 “In particolare come previsto dal Piano Triennale per l’informatica della PA 2017 - 2019, Consip provvede ad abilitare l’accesso agli strumenti del mercato elettronico / convenzioni / accordi quadro ai soli Cloud Service Provider che erogano servizi IaaS e PaaS qualificati da AgID.”), quanto previsto nella documentazione della gara in oggetto sembra in contrasto con quanto previsto dalle attuali norme per le qualificazione AgID dei fornitori CSP e SaaS. Essendo tali qualificazioni tuttora in corso di esecuzione, si ritiene che il presente chiarimento abbia carattere di urgenza.
Si ritiene infine che ciò prefiguri una violazione dei principi comunitari e nazionali di concorrenza e par condicio, comportando un’illegittima restrizione della concorrenza ed un ingiustificato vantaggio competitivo nell’ambito dei servizi Cloud (licenze online) in capo ad un unico operatore economico (nella specie Microsoft), che oltretutto già detiene una posizione dominante nel settore delle licenze offline.
In base alle osservazioni di cui sopra, è corretto intendere che sarà rimossa dai documenti di gara la possibilità di utilizzo nel corso della convenzione MS EA 5 di qualsivoglia prodotto Microsoft che si configuri come licenza online ovvero servizio Cloud, come sono i prodotti del ”Gruppo 2 Dual Use Rights”, riportati nel listino al documento “MS EA-5 All 5 CT - App 4 - Listino di riferimento Microsoft EA
- Fascia D”?
Risposta:
Le licenze “Dual Use Rights” così come regolamentate nel Capitolato Tecnico, punto 1.3, sono parte integrante della Convenzione nei limiti d’ acquisto secondo quanto previsto nel capitolo 3 del Disciplinare.
Si veda l’Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 pubblicata lo scorso 25 ottobre.
5) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7) Testo: “[…]
L’ importo totale a base d’asta di euro 164.000.000,00 viene così suddiviso:
€ 126.000.000,00= (centoventiseimilioni/00) per tutte le licenze oggetto degli ordinativi di Fornitura Iniziale.
€ 38.000.000,00= (treentottomilioni/00), per tutte le licenze oggetto degli Ordinativi di Fornitura Successivi. […]
L’Importo Globale Massimo è assegnato per il 70% alle Licenze d’uso Microsoft EA on-premises e il restante 30% alle Licenze d’uso Microsoft EA “Dual Use Rights”. Le Licenze d’uso Microsoft EA di “Transizione” - da licenze on-premises a licenze online, concorrono a determinare il suddetto limite del 30% sull’Importo Globale Massimo.
La suddetta soglia percentuale – del 30% per le Licenze di tipo “Dual Use Rights” - non potrà in nessun caso essere superata. […]
Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il predetto quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.”
Domanda: Visto che l’Importo Globale Massimo della Convenzione (€ 164.000.000,00) è suddiviso tra Licenze On Premises (€ 114.800.000, pari al 70%) e Licenze “Dual Use Rights” (€ 49.200.000, pari al 30%), e che la quota del 30% riservata a queste ultime non può essere superata, si chiede di confermare che, al raggiungimento della quota del 30% di Licenze d’uso Microsoft EA “Dual Use Rights”, anche nel caso in cui non sia esaurita la quota del 70% spettante alle Licenze d’uso On Premises, Consip si riserva
di incrementare, alle stesse condizioni, l’Importo Globale Massimo della Convenzione fino alla concorrenza di due quinti, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Licenze d’uso on premises (70% dell’Importo Globale Xxxxxxx xxxxxxxxx) e Licenze “Dual Use Rights” (30% dell’Importo Globale Massimo aumentato).
Risposta:
Non si conferma. La facoltà di incrementare, in costanza di durata, il massimale della Convenzione una volta esaurito, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985, è prevista solo quando l’intero valore della stessa sia esaurito. Pertanto, l’esaurimento anticipato di una delle due quote – pari al 70% per le Licenze On Premises (€ 114.800.000) e pari al 30% per le Licenze “Dual Use Rights” (€ 49.200.000) – non comporterà l’attivazione delle opzioni succitate. Si conferma invece che, una volta intervenuto il completo esaurimento del massimale, Consip, ove proceda nel senso di attivare sesto e/o settimo quinto, manterrà la medesima ripartizione percentuale tra le due distinte tipologie di Licenze.
6) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7) Testo: vedi testo Domanda n. 1
Domanda: si chiede di confermare che CONSIP potrà esercitare la facoltà di incrementare il quantitativo massimo fino ai due quinti dell’Importo Globale Massimo iniziale nel caso in cui sia esaurita la quota del 70% riservata alla Licenze d’uso On Premises, indipendentemente dal fatto che sia esaurita o meno la quota del 30% riservata alle Licenze “Dual Use Rights”, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Licenze d’uso on premises (70% dell’Importo Globale Massimo aumentato) e Licenze “Dual Use Rights” (30% dell’Importo Globale Massimo aumentato).
Risposta:
Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 5.
7) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7)
Testo: vedi testo Domanda n. 1
Domanda: Visto che l’Importo Globale Massimo della Convenzione (€ 164.000.000,00) è suddiviso tra gli Ordinativi di Fornitura Iniziale (€ 126.000.000,00 pari al 76,83% dell’Importo Globale Massimo) ed Ordinativi di Fornitura Successivi (€ 38.000.000,00 pari al 23,17% dell’Importo Globale Massimo ), si chiede di confermare che l’incremento, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti potrà essere attivato all’esaurimento del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Iniziale, indipendentemente dall’esaurimento anche del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Successivi, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Ordinativi di Fornitura Iniziale (76,83% dell’Importo Globale Massimo aumentato) e Ordinativi di Fornitura Successivi (23,17% dell’Importo Globale Xxxxxxx xxxxxxxxx).
Risposta:
Si conferma.
8) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7)
Testo: vedi testo Domanda n. 1
Domanda: visto che l’Importo Globale Massimo della Convenzione (€ 164.000.000,00) è suddiviso tra gli Ordinativi di Fornitura Iniziale (€ 126.000.000,00 pari al 76,83% dell’Importo Globale Massimo) ed Ordinativi di Fornitura Successivi (€ 38.000.000,00 pari al 23,17% dell’Importo Globale Massimo ), si chiede di confermare che l’incremento, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti potrà essere attivato anche all’esaurimento del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Successivi, indipendentemente dall’esaurimento anche del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Iniziale, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Ordinativi di Fornitura Iniziale (76,83% dell’Importo Globale Massimo aumentato) e Ordinativi di Fornitura Successivi (23,17% dell’Importo Globale Massimo aumentato).
Risposta:
Non si conferma.
9) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI – VERIFICHE ISPETTIVE (pag. 8)
Testo: “I costi per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore, e non potranno superare lo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione, al momento della verifica ispettiva da parte dell’Organismo di Ispezione.
I costi stimati per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro 32.150,00”
Domanda: Fermo restando il limite massimo dello 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione, al momento della verifica ispettiva da parte dell’Organismo di Ispezione, si chiede di confermare che l’importo di Euro 32.150 rappresenta comunque il limite massimo di costo a carico del Fornitore.
Risposta:
Si rinvia alla risposta fornita per il chiarimento n. 2.
Documento: Disciplinare di gara, 10. GARANZIA PROVVISORIA (pag. 12)
Testo: “1) L’offerta è corredata: da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 3.240.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice”
Domanda: Poiché il 2% dell’importo a Base d’Asta (Euro 164.000.000,00) previsto dall’art. 93 del Codice è pari a 3.280.000 Euro anziché
3.240.000 Euro, si chiede di confermare che l’importo richiesto per la garanzia provvisoria, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, è pari effettivamente a 3.240.000 Euro.
Risposta:
Si veda l’Xxxxxx Xxxxxxx x. 0.
11) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - Parte VI – Dichiarazioni finali (pag. 21)
Testo: “In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”
Domanda: Si chiede di specificare se come data di pubblicazione del bando si intende:
A. Data di indizione, come riportato sul sito xxx.xxxxxx.xx e indicato nel Bando di Gara al punto VI.5 “Data di spedizione del presente avviso” (26/09/2018)
B. Data di pubblicazione bando su GUUE, come riportato sul sito xxx.xxxxxx.xx (27/09/2018)
C. Data di pubblicazione bando su GURI, come riportato sul sito xxx.xxxxxx.xx (01/10/2018)
Risposta:
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI (vale a dire a partire dal 01/10/2018).
12) Domanda
Documenti:
a)Disciplinare di gara, 19 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – Documenti per la stipula (pag. 28) b) Schema di Convenzione – PREMESSE – punto j
Testo: “che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla
ed avente n per un importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla ed avente n. per un importo pari ad Euro = ( / ) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ed avente n. stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;”
Domanda: Poiché nel Disciplinare non viene indicata la Polizza Assicurativa per la responsabilità civile tra i documenti per la stipula da produrre nel termine di 30 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, si chiede di confermare che tale polizza effettivamente non è richiesta nell’ambito della presente Xxxx, e quindi non dovrà essere riportata neanche nello Schema di Convenzione.
Risposta:
Si conferma. Trattasi di un mero refuso.
13) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (pag. 10)
Testo: “La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
[…]
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”
Si chiede di confermare che, qualora non sia possibile evincere dai bilanci, eventualmente corredati dalla Nota Integrativa, la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, è ammessa la comprova di tale requisito anche tramite copia delle fatture attestanti importo e causale della fatturazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.
Risposta:
Si conferma e si veda la risposta alla domanda n. 1.
14) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (pag. 15)
Testo: Tabella a pag. 15
Domanda: Si chiede di chiarire se le eventuali dichiarazioni specifiche fornite dal Concorrente ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE (ad esempio in merito agli Illeciti Professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice) vanno inserite a Sistema nella Sezione “DGUE- Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente” oppure nella Sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.
Risposta:
Le eventuali dichiarazioni specifiche ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE possono essere inserite sia nella Sezione “DGUE- Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente” oppure, a scelta del fornitore, nella Sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.
15) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 19 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – DOCUMENTI PER LA STIPULA
(pag. 27 e 28)
Testo: tutto quanto riportato a pag. 27 e 28
Domanda: Poiché non si trova corrispondenza tra i punti elenco indicati prima e dopo la frase “In caso di RTI e di Consorzi” si chiede di chiarire se la numerazione relativa alla documentazione richiesta dopo i 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione debba essere intesa a partire dalla lettera d) anziché dalla lettera a). In caso affermativo si chiede comunque di chiarire a quali documenti si fa riferimento nei punti elenco identificati con le lettere “i (eventuale)” e “j”.
Risposta:
La disciplina concerne la documentazione da produrre così come disciplinata nel paragrafo “DOCUMENTI PER LA STIPULA”, come riportato alle pagg. 27, 28 e 29 del Disciplinare di gara pubblicato, si intende sostituita – per un mero refuso redazionale – con il seguente (sono riportate in grassetto le modifiche):
“DOCUMENTI PER LA STIPULA:
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla Consip S.p.A.:
nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
a) dichiarazione, conforme all’Allegato 10 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs.
n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e subappaltatori);
b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle surrichiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d’ora, a comunicare i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all’atto di accettazione dell’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali; ii) l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. allegato 13).
nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione
nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
d) xxxxxx documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di seguito indicate; trova applicazione l’art. 93, comma 7, del Codice;
e) xxxxxx documento comprovante la prestazione di una garanzia in favore della Consip S.p.A. a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive effettuate da Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, secondo le modalità, importi e condizioni indicate nel paragrafo 0 del presente Disciplinare di gara;
f) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all’art. 4 dello Schema di Convenzione;
g) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).
h) (eventuale, a discrezione dell’aggiudicatario) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Convenzione.
E’ in facoltà dell’aggiudicatario presentare in luogo della garanzia definitiva di cui alla precedente lettera d) e della garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive di cui alla precedente lettera e) un unico documento comprovante la prestazione di una garanzia di importo corrispondente alla somma degli importi stabiliti per le suddette cauzioni, secondo le modalità e condizioni indicate rispettivamente alle citate lettere d) e e).
In caso di RTI e di Consorzi:
▪ la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziate esecutrici.
▪ la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
▪ la documentazione di cui ai precedenti punti d), e) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- le dichiarazioni di cui ai precedenti punti f), g), h) (eventuale) dovrà essere presentata: (i) in caso di RTI, dall’Impresa mandataria;
(ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;[….]”.
16) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 19 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA (pag. 29)
Testo: “Ai fini della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2%, in favore delle Amministrazioni contraenti e di Consip S.p.A.
L’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.”
Domanda: Si chiede conferma che la percentuale indicata del 2% sia un refuso, essendo tale percentuale stabilita nella misura del 10% ai sensi del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso affermativo, si chiede conferma che, nell’esempio riportato a pag. 29 (importo offerto pari a Euro 1.000.000 con ribasso del 24%), il valore della garanzia definitiva non ridotto sia pari a Euro 280.000 anziché Euro
58.000 come indicato nel Disciplinare.
Risposta:
La percentuale indicata del 2% è corretta. Si veda comunque l’Xxxxxx Xxxxxxx x. 0.
17) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 19 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA (pag. 30 e 31)
Testo: “Il Fornitore è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10 % del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura: tale garanzia deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
Tuttavia, sulla base di quanto prescritto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione Contraente (quindi, sia con riferimento agli Ordinativi Principali di Fornitura, , è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il Ribasso Offerto rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.
A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell’importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un Ribasso Offerto pari al 24% ed un valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura di euro 1.000.000,00.
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.
Le garanzie definitive devono essere rilasciate nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.
La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’Appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
La mancata costituzione della suddetta garanzia in favore di Consip determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.
Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione Contraente ai fini dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, la medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere, rispettivamente, all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
La garanzia rilasciata in favore della Consip S.p.A. copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in Convenzione e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.
Le garanzie rilasciate in favore delle singole Amministrazioni Contraenti coprono il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi Principali di Fornitura, alla luce di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lg. N. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e cessano di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di
Fornitura.
La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione Contraente è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, sulla base delle modalità definite nello schema di Convenzione (art. 12) e nel facsimile di cui all’Allegato 5 al Disciplinare.
Qualora l’ammontare di una delle predette garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.”
Domanda: Xx chiede conferma che l’intero paragrafo sia un refuso, essendo dovuta una unica garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 in favore delle Amministrazioni Contraenti e di CONSIP nella misura del 10% dell’importo complessivamente offerto in gara, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il Ribasso Offerto rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima (vedi anche domanda n. 12). In caso negativo, si chiede di:
a) confermare che trattasi di una garanzia aggiuntiva rispetto alla Garanzia definitiva calcolata sull’importo offerto in gara ai sensi dell’art. 103 del Codice;
b) confermare che tale garanzia aggiuntiva è dovuta a favore di ogni singola Amministrazione Contraente e per ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura di ogni singolo Contratto Attuativo;
c) chiarire in che modo il Fornitore potrà essere risarcito dei costi derivanti dall’emissione di tali garanzie, nel caso in cui, per qualunque motivo, l’Amministrazione Contraente decida di non emettere l’Ordinativo dopo che il Fornitore ha prestato la garanzia, essendo quest’ultima dovuta prima dell’emissione dell’Ordinativo stesso;
d) confermare che il paragrafo “La mancata costituzione della suddetta garanzia in favore di Consip determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.” si riferisce unicamente alla garanzia definitiva calcolata sull’importo offerto in gara ai sensi dell’art. 103 del Codice, e non alle garanzie aggiuntive eventualmente dovute per i singoli Contratti Attuativi.
Risposta:
Si veda Xxxxxx Xxxxxxx x. 0.
18) Domanda
Documento: SCHEMA DI CONVENZIONE – Art. 12 GARANZIA pag 6
Testo:
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
Domanda: In considerazione delle difficoltà riscontrate più volte in passato nel recuperare dalle Amministrazioni i documenti attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, si chiede di prevedere, in alternativa, anche la possibilità di presentare l’elenco delle fatture quietanziate. In particolare si chiede di integrare il punto 9 inserendo il seguente paragrafo, già presente nella edizione 3 della Gara: “Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.”
Risposta:
La richiesta di integrazione non è accolta. La formulazione risulta essere quella formulata nello Schema di Contratto.
19) Domanda
Documento: CONDIZIONI GENERALI –ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
[…]
9. In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
10. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.
11. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso,
l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione.
Domanda: sulla base della definizione di Dato Personale quale “qualsiasi dato relativo a una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” si chiede di confermare che tutti gli obblighi in capo al Responsabile del Trattamento, ivi inclusa la nomina dello stesso da parte delle Amministrazioni Contraenti, trovano applicazione solo laddove nell’ambito degli Ordinativi di Fornitura vengano trattati Dati Personali come sopra identificati.
Risposta.
Si conferma.
20) Domanda
Documenti:
a) DISCIPLINARE DI GARA - 14.3.1 Dichiarazioni integrative punto 7 pag. 21
“7. con particolare riferimento alla possibilità di poter essere nominato quale Responsabile <o Sub Responsabile> del trattamento dei dati personali dalle Pubbliche Amministrazioni in sede di Contratto di fornitura, sulla base di quanto previsto nello schema di Convenzione, dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per assumere il ruolo di Responsabile/sub Responsabile del trattamento dei dati personali.”
b) Appendice 5 del Capitolato tecnico (“Struttura del listino e principali Clausole commerciali dell’Enterprise Agreement Microsoft”) paragrafo 7 – Trattamento Dati
“In caso di trattamento di dati personali effettuati per l’erogazione dei Servizi On Line Microsoft si atterrà a quanto previsto nelle “Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online” (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx) con particolare riferimento alle “Condizioni per la Protezione dei Dati” compreso l’Allegato IV “Condizioni del Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla Protezione dei Dati”, ivi tutti richiamati per formarne parte integrante e sostanziale”.
Domanda: Il documento citato, a pag. 45, indica che:
“Microsoft rende effettivi gli impegni presi nelle Condizioni del GDPR per tutte le società a decorrere dal 25 maggio 2018. Tali impegni vincolano Microsoft nei confronti della Società indipendentemente (1) dalla versione delle Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online, che sono comunque applicabili a qualsiasi sottoscrizione specifica dei Servizi Online o (2) a qualsiasi altro contratto che faccia riferimento a tale allegato.
Ai fini dell’interpretazione delle presenti Condizioni del GDPR, la Società e Microsoft accettano che la Società sia il titolare del trattamento dei Dati Personali e che Microsoft sia il responsabile del trattamento di tali dati, tranne nei casi in cui la Società agisca in qualità di responsabile del trattamento dei Dati Personali, nel qual caso Microsoft sarà un altro responsabile del trattamento. Le presenti Condizioni del GDPR si applicano al trattamento dei Dati Personali, nell’ambito del GDPR, da parte di Microsoft per conto della Società. Le presenti Condizioni del GDPR non limitano né riducono gli impegni per la protezione dei dati personali che Microsoft assume nei confronti della Società nelle Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online o in un altro contratto stipulato tra Microsoft e la Società. Le presenti GDPR non si applicano qualora Microsoft sia un titolare del trattamento dei Dati Personali.”
Si chiede di confermare che
1. per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso Online, il Responsabile del Trattamento sarà Microsoft, come previsto dal documento citato. In caso affermativo si chiede di indicare con quali modalità avverrà tale nomina da parte delle Amministrazioni Contraenti, dal momento che la documentazione di gara prevede la nomina in capo all’aggiudicatario che in questo caso opera esclusivamente in qualità di rivenditore (vedi all. 12);
2. per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso On Premises, il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione Contraente (interna/in house o esterna/in outsourcing) presso la quale sarà installato il prodotto software Microsoft licenziato. In caso affermativo si chiede di indicare con quali modalità avverrà tale nomina da parte delle Amministrazioni Contraenti, dal momento che la documentazione di gara prevede la nomina in capo all’aggiudicatario che in questo caso opera esclusivamente in qualità di rivenditore (vedi all. 12).
Risposta:
Relativamente alla domanda n. 1, si conferma che il Responsabile del Trattamento sarà Microsoft. Le modalità di nomina avverranno secondo la modulistica fornita dalla stessa Microsoft nell’Appendice 5 del Capitolato tecnico.
Per quanto concerne invece la domanda n. 2, e segnatamente per ciò che riguarda gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso On Premises si conferma che il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione Contraente presso la quale sarà installato il prodotto software Microsoft licenziato. Ne consegue pertanto che l’aggiudicatario non potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali da parte delle PA, considerato che il medesimo non effettuerà per le stesse alcun trattamento dei dati personali.
Divisione Sourcing ICT |
Il Responsabile |
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) |