Allegato D – SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITÀ E INIZIATIVE DEL PARCO DEI MONTI SIMBRUINI
Allegato D – SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
L’anno duemila , il giorno del mese di , in Jenne (Rm) presso la sede del Parco
tra
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX, nella propria qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente, con sede in Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxx (Xx), CF 94006850583, legittimato alla stipula del presente atto (di seguito, Parco o Sponsee)
e
il Sig. , nato a il , che interviene nel presente atto in qualità di Proponente/ legale rappresentante/Presidente della Impresa/Associazione /Cooperativa , con sede legale , in via P.IVA: CF (di seguito indicato come Sponsor);
Premesso:
che con Deliberazione del Presidente n. 08 del 08.02.2022 è stato approvato un avviso pubblico per la ricerca di potenziali offerte di sponsorizzazione per la realizzazione, totale o parziale, delle iniziative indicate nell’elenco – non definitivo – allegato A al suddetto atto;
che l’avviso di sponsorizzazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul profilo internet dell’Ente;
che in data prot. n. il Proponente ha presentato domanda si sponsorizzazione di cui al predetto Avviso.;
che la suddetta proposta è stata accettata dall’Ente a seguito della verifica delle condizioni previste nel richiamato Avviso Pubblico;
che con la nominata deliberazione è stato, tra l’altro, approvato lo schema del presente contratto;
Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1. Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, tra il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini e ,
a sostegno dell’iniziativa all’Allegato A all’Avviso.
inserita nella programmazione di cui
Art. 2 Durata del contratto
Il presente atto acquisterà efficacia al momento della sua sottoscrizione, sino all’esaurimento degli obblighi a carico di entrambi i contraenti.
Resta inteso che lo sponsor, per un periodo di ulteriori 12 mesi dopo la decorrenza del termine di durata del contratto, conserva la facoltà di inserire nella propria carta intestata o in altro analogo materiale di identificazione/comunicazione commerciale (quali opuscoli, brochure, adesivi, ecc.) il logo del Parco, accompagnato dalla dicitura “Sponsor dell’iniziativa
”.
Art. 3 Obblighi dello Sponsor
Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, si obbliga nei confronti del Parco a versare la somma di € (di cui € per il corrispettivo e € per IVA %).
(In caso di sponsorizzazione pecuniaria)
Lo Sponsor dovrà effettuare il versamento della somma di cui al comma precedente entro giorni dalla stipula del presente contratto, tramite bonifico bancario sul c/c n.
con causale “Sponsorizzazione iniziativa
”. A seguito del versamento del corrispettivo il Parco provvederà ad emettere fattura di importo pari al contributo economico ricevuto. Gli obblighi dello sponsee sono sospensivamente condizionati all’effettivo versamento del corrispettivo da parte dello sponsor.
(ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi):
Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, si obbliga a versare la somma di €
(di cui € per il corrispettivo e € per IVA) alla Società , a
cui il Parco ha affidato la realizzazione dell’iniziativa denominata .
Lo Sponsor dovrà effettuare il versamento della somma di cui al comma precedente previo nulla osta del Parco di attestazione dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni.
(ovvero, in caso di fornitura diretta di beni e servizi):
Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, si obbliga a:
(descrizione della sponsorizzazione offerta) per un valore economico di € (IVA compresa).
A seguito delle rispettive prestazioni, lo Sponsor rilascia al Parco una fattura con importo pari al valore del bene e del servizio erogato ed il Parco emette in favore dello Sponsor una fattura di pari importo, in relazione al messaggio pubblicitario concesso.
In caso di sponsorizzazione tecnica per la fornitura di beni e/o servizi, lo sponsor dovrà essere dotato di copertura assicurativa per la propria attività ordinaria, nonché procedere all’acquisizione di eventuali nulla osta e autorizzazioni, oltre che realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente normativa e fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d’arte.
Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per lo sponsor inferiore a quello previsto.
Lo Sponsor mette a disposizione del Parco adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale.
Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Parco, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.
In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Parco da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Parco per l’utilizzo dei segni di cui al comma precedente.
Lo sponsor è tenuto:
a) a rispettare gli impegni previsti nell’ “Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni” di cui innanzi;
b) ad erogare la sponsorizzazione/realizzare l’iniziativa/fornire i beni o servizi come da proposta di sponsorizzazione e successiva accettazione da parte del Parco;
c) ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente: propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa. Il Parco, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non veicolare messaggi che siano ritenuti incompatibili con il ruolo e l’attività istituzionale dell’Ente o possano recare pregiudizio o danno all’immagine o non siano ritenute coerenti con le finalità dell’iniziativa sponsorizzata.
Il Parco è sollevato, senza eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per danno o altro
che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della prestazione/fornitura in oggetto.
Lo sponsor garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” di cui all’art. 7 dell’avviso.
Art. 4 – Obblighi dello Sponsee
Il Parco si obbliga alle diverse controprestazioni stabilite all’art. 5 dell’Avviso. In generale lo Sponsee si obbliga a:
- associare il marchio dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione dell’iniziativa sponsorizzata;
- a citare lo sponsor in ogni altra forma di comunicazione (comunicati stampa, mailing ecc.);
- dare visibilità alla sponsorizzazione sul sito istituzionale del Parco;
- riconoscere allo sponsor la possibilità di inserire nella propria carta intestata o in altro analogo materiale di identificazione/comunicazione commerciale (quali opuscoli, brochure, adesivi, ecc.) il logo del Parco, accompagnato dalla dicitura “Sponsor dell’iniziativa
”;
- garantire l’installazione di banner, manifesti, brochure ed altro analogo materiale di comunicazione dello sponsor nei locali individuati per la realizzazione dell’iniziativa sponsorizzata;
- eventuali ulteriori controprestazioni richieste dallo sponsor ed accettate dal Parco:
In ogni caso, laddove l’attività di promozione dell’immagine dello sponsor sia associata al logo del Parco, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto al logo del Parco.
Nell’ipotesi in cui l’iniziativa oggetto di sponsorizzazione, una volta approvata definitivamente, dovesse essere annullata per oggettiva impossibilità sopravvenuta ovvero per motivi di pubblico interesse, la sponsorizzazione, comunque già assicurata, verrà utilizzata per altra attività di eguale risonanza, previo accordo con lo sponsor, nell’ambito della programmazione generale dell’Ente.
Art. 5 – Clausola di esclusività (solo se ricorre il caso)
La società/ditta
.
è sponsor esclusivo/main sponsor dell’iniziativa
In caso di sponsorizzazione esclusiva: Il Parco si impegna a non inserire loghi o marchi distintivi di altri Sponsor nel materiale illustrativo dell’iniziativa, a pena di risoluzione del contratto.
Art. 6 – Recesso unilaterale
Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di 30 gg. a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale, ivi compresa l’insorgenza e/o la manifestazione successiva di fattispecie rientranti nelle “sponsorizzazioni escluse” di cui all’art. 7 dell’avviso e, in generale, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
Lo Sponsor ha diritto di recedere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 30 gg. a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 3 da parte dello Sponsee, con conseguente restituzione dello Sponsee allo Sponsor della somma da questi versata.
Art. 7 – Risoluzione
In ogni caso il contratto si intende risolto, senza alcuna penalità per lo Sponsee, qualora lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
Art. 8 - Responsabilità
Lo Sponsor è direttamente responsabile nei confronti di terzi e del Parco per danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali. Durante l’esecuzione delle prestazioni, lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell’operato del personale impiegato e, pertanto, dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.
Lo Sponsee rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e lo Sponsor.
È fatto obbligo dello Sponsor di mantenere il Parco manlevato da ogni responsabilità diretta ed indiretta, per danni a persone o cose per danni che si dovessero verificare in dipendenza del contratto di sponsorizzazione, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell’Azienda rappresentata e in caso di azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Parco medesimo, da parte di terzi danneggiati.
Lo sponsor si assume tutte le responsabilità, civili e penali, conseguenti alla riproduzione del logo.
Art. 9 - Limiti di responsabilità
La stipula del presente contratto è limitata alla sponsorizzazione dell'iniziativa suindicata ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società/associazione tra le parti in modo tale che nessuno dei contraenti possa essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
Art. 10 - Soggetti responsabili
Le parti individuano i seguenti soggetti responsabili della procedura per l’esecuzione del
presente contratto e responsabili del controllo del rispetto dei reciproci obblighi: Per il Parco
Per lo Sponsor
Il Parco ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio oggetto della sponsorizzazione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.
Tutte le comunicazioni inerenti al presente accordo dovranno essere trasmesse ai responsabili ai seguenti indirizzi mail;
Per il Parco Per lo Sponsor
Art. 11 – Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto.
Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’impresa contraente, si applicano in analogia le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii.
Lo sponsor è tenuto a comunicare tempestivamente allo sponsee ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Art, 12 -Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/ 2016 sulla protezione dei dati personali, le informazioni fornite dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattate dallo Sponsee in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati, ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Art. 13 - Controversie
Il Foro di è competente per tutte le controversie che possano insorgere in dipendenza del presente contratto o comunque allo stesso indirettamente connesse.
Art. 14 – Forma del Contratto
Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà registrato solo in caso d’uso. I costi dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che ne richiede l’uso.
Ogni altra spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello sponsor.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Lo sponsor assume tutti gli obblighi si tracciabilità dei flussi di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di legge, ai regolamenti e disposizioni normative vigenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l’avviso pubblico approvato con Deliberazione n. 08/2022, l’offerta presentata dallo sponsor in seno alla procedura di selezione degli sponsor (prot. n. del ) conservata agli atti dallo Sponsee presso il Responsabile del Procedimento.
Data lettura, le parti concordano in merito a tutto quanto sopra pattuito e sottoscrivono il presente atto in calce
Jenne, lì ,
per lo Sponsor per il Parco
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig. Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX