CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
ART. 23, comma 15, D.LGS 50/2016
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) DA RADIAZIONI IONIZZANTI E RELATIVI ACCESSORI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI. IMPORTO A BASE D’ASTA
NEL BIENNIO € 178.350,00 oltre proroga tecnica (oltre I.V.A. nella misura di legge). CUI F02268260904202000096.
Criterio di aggiudicazione del minor prezzo (lotti 3, 4, 5) e del miglior rapporto qualità prezzo (lotti 1 e 2) (art. 95, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016)
Gruppo di progettazione | |
S.S.D. Fisica sanitaria | Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx |
Sommario
Sommario 2
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 3
Art. 2.1 - Caratteristiche minime dei prodotti del lotto 1 4
Art. 2.2 - Caratteristiche minime dei prodotti del lotto 2 7
Art. 2.3 - Caratteristiche minime dei prodotti del lotto 3 8
Art. 2.4 - Caratteristiche minime dei prodotti del lotto 4 9
Art. 2.5 - Caratteristiche minime dei prodotti del lotto 5 9
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 9
ART. 4 –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 10
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA 11
ART. 6 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 12
ART. 7 – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 13
ART. 8 – CONTROLLO E IDONEITA’ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 14
ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 14
ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 15
ART. 11 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE 15
ART. 12 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 16
ART. 13 - PENALI 16
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17
ART. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 18
ART. 16 - PAGAMENTI 18
ART. 17 – NORMA DI RINVIO 19
/
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’AOU di Sassari intende concludere con un unico operatore economico, per uno o più dei Lotti in cui è articolato l’appalto, un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e relativi accessori per la sicurezza dei lavoratori.
2. Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti derivati.
In particolare sono stabiliti:
la tipologia delle forniture;
la durata dell’accordo quadro;
il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture.
3. L’appalto è suddiviso in cinque lotti funzionali aventi ad oggetto tipologie di beni omogenei, per funzioni e/o per categorie di utilizzatori.
4. L’Aggiudicatario di ciascun Lotto si obbliga ad accettare “Ordini di Fornitura” emessi dalla Stazione Appaltante fino a concorrenza dell’importo massimo, IVA esclusa, posto a base di gara per ciascun Lotto, cosi come meglio specificato all’Art. 3 del presente Capitolato.
5. Le Caratteristiche Tecniche che devono possedere i dispositivi di sicurezza sono riportate nell’art. 2 sostanziale.
ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
1.1. Tutti i prodotti devono essere etichettati in maniera chiara e corrispondere alle caratteristiche richieste e alle disposizioni di legge vigenti. La confezione deve riportare il contenuto, il riferimento alle norme di fabbricazione rispettate e tutte le dichiarazione previste dalla legge anche in riferimento all’uso specificato nella descrizione del prodotto.
1.2. Tutti i dispositivi di protezione individuale proposti devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 475/1992 ss.mm.ii.
1.3. I dispositivi di protezione individuale, devono:
Xxxxxx accompagnati dalla dichiarazione di conformità del produttore;
Avere la marcatura CE seguita dalle ultime due cifre dell’anno di fabbricazione, che non deve essere antecedente di oltre sei mesi rispetto alla data di fornitura; in ogni caso la data di scadenza del dispositivo di protezione individuale consegnato non deve essere inferiore ai tre anni o deve essere prevista la sua sostituzione gratuita in caso di scadenza inferiore ai tre anni dalla data di consegna;
Essere accompagnato dalla documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione (Nota
informativa); la nota informativa deve: essere redatta in lingua italiana, essere conforme alla norma UNI 10913 e comprendere le informazioni previste dal D. Lgs. 475/92 ss.mm.ii allegato II punto 1.4.
1.4. Per i dispositivi di protezione individuale appartenenti secondo la normativa vigente alla categoria II deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di categoria I, l’attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell’organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE.
1.5. Per i dispositivi di protezione individuale appartenenti secondo la normativa vigente alla categoria III deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di categoria I e II, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all’interno di questa, il controllo del prodotto finito.
1.6. Le marcature richieste nei punti precedenti dovranno essere impresse su ogni singolo dispositivo di protezione individuale, come da normativa.
1.7. Il marchio CE deve essere apposto sui dispositivi di protezione individuale e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del dispositivi di protezione individuale.
2. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA
2.1. Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli offerti in sede di gara ed essere idonei all’uso al quale sono destinati.
2.2. Tutti i DPI devono essere confezionati secondo le specifiche riportate nell’articolo seguente e con i materiali aventi le caratteristiche minime di cui al presente articolo o, comunque, le migliori caratteristiche offerte dal Fornitore in sede di gara e accolte in esito alla procedura di aggiudicazione.
2.3. Il Fornitore è inoltre obbligato a fornire gli articoli in tutte le taglie/misure richieste, come da tabelle esplicative, lotto per lotto.
2.4. I DPI forniti durante la durata contrattuale devono corrispondere ai campioni presentati in fase di partecipazione alla gara. I DPI dovranno possedere la marcatura CE con riferimento alle norme europee EN. Il marchio CE deve essere conforme a quanto previsto dal Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.
2.5. Ogni DPI, se previsto, deve essere fornito di regolare libretto d’uso e manutenzione e contenere inoltre istruzioni sul corretto immagazzinamento, in lingua italiana.
2.6. I DPI con scadenza dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista
Art. 2.1 - Caratteristiche minime dei prodotti del lotto 1
1. Il lotto 1 ha ad oggetto grembiuli anti-x modello combinato (corpetto + gonna + collare). Tali dispositivi, che devono garantire la protezione totale del corpo ed una distribuzione ottimale del peso sulle spalle e sul bacino, sono costituiti:
dal corpetto, con sovrapposizione frontale parziale tramite velcro e/o fibbia;
dalla gonna, con sovrapposizione frontale regolabile tramite velcro e fibbia.
Nella tabella che segue, si riportano le caratteristiche richieste:
Tabella specifiche lotto 1
Marca/Codice prodotto offerto e indicazione requisiti tecnici | |
Breve Descrizione prodotto | |
TAGLIE | Da XS a XXL Possibilità di personalizzazione |
Monogramma | Velcro |
Gamma di colori e fantasie | Si |
Etichetta interna | Produttore |
Modello/Codice | |
Numero serie/matricola | |
Taglia Classe di appartenenza | |
Marcatura CE e codice identificativo organismo notificante dove richiesto | |
Equivalenza in mmPb alla tensione di riferimento | |
Spazio dedicato alla registrazione delle verifiche periodiche | |
Assorbimento ai seguenti valori di tensione (%): | Assorbimento ai diversi valori di tensione: 60, 80, 100, 120 kVp |
CORPETTO | Protezione anteriore (anche con sovrapposizione) 0,50 <Spessore (mmPb equivalente)< 0,70 |
0,25 <Spessore (mmPb equivalente)< 0,35 | |
Protezione laterale anteriore Protezione posteriore 0.25 ≤ Spessore (mmPb equivalente ) ≤ 0.35 | |
GONNA | Protezione anteriore (anche con sovrapposizione) 0.50 ≤ Spessore (mmPb equivalente ) ≤ 0.70 |
Protezione posteriore 0.25 ≤ Spessore (mmPb equivalente ) ≤ 0.35 | |
La protezione del corpetto e della gonna deve essere la stessa, a pena di inammissibilità dell’offerta | |
CORPETTO E GONNA | I camici combinati (corpetto+gonna) che potranno essere richiesti sono di due tipologie: “pesanti” Corpetto protezione anteriore e laterale 0,50 ≤ mmPb equivalente ≤ 0,70 protezione posteriore 0,25 ≤ mmPb equivalente ≤ 0,35 Gonna protezione anteriore e laterale 0,50 ≤ mmPb equivalente ≤ 0,70 protezione posteriore 0,25 ≤ mmPb equivalente ≤ 0,35 “leggeri” Corpetto protezione anteriore e laterale 0,25 ≤ mmPb equivalente ≤ 0,35 protezione posteriore 0,25 ≤ mmPb equivalente ≤ 0,35 Gonna protezione anteriore e laterale 0,25 ≤ mmPb equivalente ≤ 0,35 protezione posteriore 0,25 ≤ mmPb equivalente ≤ 0,35 |
PESO | 0.25 mmPb equivalente ≤ 3.0 kg/m2 |
0.35 mmPb equivalente ≤ 4.0 kg/m2 | |
0.50 mmPb equivalente ≤ 6.0 kg/m2 | |
Certificazione | Conformità CE |
Classe di appartenenza | III (terza) ai sensi del D. Lgs. 04/12/1992 n.475, integrato con il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, e D. Lgs. 02/01/1997 n°10 (Direttive CEE 89/686, 93/68, 96/58). CEI EN 61331-3 |
Assenza di lattice e Ftalati | |
Mescola di materiali attenuanti priva di piombo (LEAD FREE) | |
Rivestimento esterno in materiale impermeabile | |
Vestibilità, protezione ascellare e girocollo |
Modalità di smaltimento
Scheda di sicurezza o informazioni di eventuale pericolosità dei materiali
2. Di seguito si riportano le caratteristiche specifiche del collare anti – x:
Tabella specifiche lotto 1
Marca/Codice prodotto offerto e indicazione requisiti tecnici | |
Breve Descrizione prodotto | |
Taglie: | Unica universale (Specificare l'associazione camice/corpetto - collare) |
Possibilità di personalizzazione per misure fuori standard | |
Gamma di colori e fantasie | Si |
Etichetta interna | Produttore |
Modello/Codice | |
Numero serie/matricola | |
Taglia Classe di appartenenza | |
Marcatura CE e codice identificativo organismo notificante dove richiesto | |
Equivalenza in mmPb alla tensione di riferimento | |
Spazio dedicato alIa registrazione delle verifiche periodiche | |
Assorbimento ai seguenti valori di tensione (%): | 60, 80, 100, 120 kVp |
Protezione: | 0.50 mmPb equivalente |
Certificazione | Conformità CE secondo Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 |
Classe di appartenenza | III (terza) ai sensi del D. Lgs. 04/12/1992 n.475, integrato con il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, e D. Lgs. 02/01/1997 n°10 (Direttive CEE 89/686, 93/68, 96/58)CEI EN 61331-3 |
Assenza di lattice e ftalati | |
Mescola di materiali attenuanti priva di piombo (LEAD FREE) | |
Rivestimento estemo in materiale impermeabile | |
Scheda di sicurezza o informazioni di eventuale pericolosita dei materiali | |
Modalita di smaltimento |
3. Deve essere garantito che i presidi a copertura integrale coprano la parte anteriore del corpo in maniera più ampia possibile e che si estenda ampiamente su ciascuna spalla coprendo anche la zona ascellare.
4. Tutti i camici offerti devono garantire una copertura quanto più ampia possibile anche della parte posteriore senza lasciare parti scoperte.
5. Il tessuto esterno deve essere tale da consentire una corretta pulizia e disinfezione dei presidi. Il produttore dovrà specificare tali modalità chiarendo, anche in forma documentale, l’efficacia della procedura di pulizia. Dovrà inoltre dichiarare se il bene possa essere sterilizzato specificando in tal caso le modalità e l’efficacia. In particolare nel caso di interventi particolarmente aggressivi meccanicamente e/o chimicamente e/o termicamente la ditta dovrà descrivere, oltre alla reale efficacia, l’impatto del trattamento con la durata del presidio.
6. La composizione chimica dei presidi di protezione individuali dovrà essere completamente priva di piombo, e dovrà poter esser smaltito come rifiuto normale o essere completamente riciclato. La ditta dovrà certificare le modalità di smaltimento e indicare il relativo codice CER..
7. I DPI devono essere personalizzabili, con colorazioni a scelta dell’Azienda e con almeno due etichette identificative (con contenuto a scelta dell’Azienda).
8. La ditta dovrà dichiarare sia il peso del DPI espresso in kg, sia il peso del tessuto espresso in kg/m2. Sarà cura della stazione appaltante poter effettuare test di verifica sui presidi e sui campioni offerti tramite il confronto con spessori noti di Pb. Le date di eventuali verifiche verranno comunicate alle ditte partecipanti in modo tale da permettere la loro presenza. Anche in caso di loro assenza i test verranno comunque dichiarati validi e utilizzati ai fini della valutazione tecnica.
9. La misura dello spessore equivalente e il contenuto di informazioni presente nell’etichetta del presidio dovranno essere conformi alla norma tecnica IEC/EN 61331-3 o norma di pari garanzia di qualità.
10. La ditta potrà allegare documentazione tecnica riguardante misure effettuate presso dei laboratori.
11. In linea di massima la fornitura potrà essere divisa equamente tra le varie taglie. In seguito all’ordine la ditta dovrà provvedere a valutare le taglie da fornire previo sopralluogo da effettuarsi presso le strutture richiedenti. Il costo dei presidi dovrà essere unico per qualunque taglia venga richiesta.
12. Per quanto riguarda le taglie si precisa che essendo difficile prevedere la vestibilità dei capi, le singole strutture si riservano la possibilità di chiedere la sostituzione del capo stesso nel caso in cui la taglia consegnata non risultasse adeguata all'operatore.
13. E’ facoltà dell’Azienda richiedere alla Ditta corpetti e gonne con protezione inferiore.
14. I presidi di protezione individuali dovranno essere dotati di sistema per l’identificazione elettronica rispondente alla normativa di riferimento tramite tecnologia Microchip con tecnologia RFID (o equivalente). Dovrà essere fornito anche sistema hardware e software la identificazione, gestione e archiviazione dei dati relativi all’identificazione elettronica,
15. L’applicazione del sistema di tracciatura elettronica dovrà essere disponibile anche per i DPI preesistenti nelle strutture di competenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e sarà a carico dell’Azienda aggiudicataria la predisposizione/posizionamento del microchip su camici già presenti in Azienda. Tale operazione dovrà essere espletata entro 4 mesi dalla data di aggiudicazione.
16. Dovrà essere prevista la formazione del personale responsabile.
Art. 2.2 - Caratteristiche minime dei prodotti del lotto 2
1. Il lotto 2 ha ad oggetto “occhiali a protezione radiazioni ionizzanti con protezione laterale”. Nella tabella che segue, si riportano le caratteristiche richieste:
Tabella specifiche lotto 2
Marca Codice prodotto offerto e indicazione requisiti tecnici | |
Breve Descrizione prodotto | |
Montatura: tipologie | 1. Resina o lega leggera con forma anatomica e nasello |
2. Resina o lega leggera, indossabili su occhiali da vista (sovrapponibili) | |
Taglie | Personalizzazione in base alla tipologia del viso |
Trattamento antiriflesso | |
Peso occhiali non sovrapponibili Tipologia 1 | ≤ di |
Peso occhiali sovrapponibili Tipologia 2 | ≤ di |
Foglio illustrativo | Produttore |
Modello/Codice | |
Numero serie/matricola | |
Taglia Classe di appartenenza | |
Marcatura CE e codice identificativo organismo notificante dove richiesto | |
Equivalenza in mm Pb (eventuale tensione di riferimento dove necessaria) Parametri specifici delle lenti | |
Assorbimento ai seguenti valori di tensione (%): | 60, 80, 100, 120 kVp |
Protezione anteriore: | 0.70 mm Pb equivalente |
Protezione laterale: | 0. |
Certificazione della montatura e delle lenti | Conformita CE |
Classe di appartenenza | III (terza) ai sensi del D. Lgs. 04/12/1992 n.475, integrato con il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, e D. Lgs. 02/01/1997 n°10 (Direttive CEE 89/686, 93/68, 96/58). CEI EN 61331-3 |
Assenza di lattice nella montatura | |
Accessori compresi nella fornitura: custodia, cordino anticaduta, liquido antiappannante |
2. Gli occhiali dovranno essere comodi e leggeri e coprire anche la parte laterale. Inoltre dovranno avere una forma tale da schermare quanto più è possibile anche la parte inferiore.
3. I presidi di protezione individuali dovranno essere dotati di sistema di identificazione tramite etichettatura elettronico a microchip (o equivalente ).
4. La ditta dovrà descrivere la presenza di eventuali alloggiamenti previsti per un dosimetro per il cristallino.
Art. 2.3 - Caratteristiche minime dei prodotti del lotto 3
1. Il lotto 3 ha ad oggetto “supporti per i D.P.I.” Trattasi di sostegni specifici per i camici anti-x mobili con quattro ruote gommate piroettanti, di cui almeno due con freno, con grucce incorporate e non amovibili (versione da 10 o 12 posti) in metallo e adatte a pesi elevati.
Art. 2.4 - Caratteristiche minime dei prodotti del lotto 4
1. Il lotto 4 ha ad oggetto “Paratie mobili”. Nella tabella che segue, si riportano le relative dimensioni:
larghezza | 70-80 cm |
Altezza | 000-000-000 cm |
2. L’area in cristallo piombato di almeno 0.5 mmPb equivalente, deve avere una superficie minima del 40% della dimensione totale della paratia.
3. Le quattro ruote devono essere gommate e piroettanti.
Art. 2.5 - Caratteristiche minime dei prodotti del lotto 5
1. Il lotto 5 ha ad oggetto il “sistema di protezione da radiazione diffusa del paziente per tavolo operatorio”. A seguire, le caratteristiche minime richieste:
Tabella specifiche lotto 5
Marca Codice prodotto offerto e indicazione requisiti tecnici | |
Breve Descrizione prodotto | |
Ancoraggio | Fissaggio tramite chiusura con velcro su braccio di supporto (la fornitura deve prevedere la piena compatibilità con i letti operatori presenti nell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari alla data di consegna dei campioni.) |
Dimensioni | (80 x 70) cm ± (10) cm |
Protezione | ≥ 0.5 mmPb equivalente con bandelle devono essere parzialmente sovrapposte tra loro. Il materiale di cui è composto deve essere completamente privo di piombo. |
Montaggio | Comprensivo di tutti gli eventuali kit per la completa installazione e funzionalità. Montaggio a carico della Ditta aggiudicataria. |
Accessori compresi nella fornitura: bracci di supporto, raccordi con il letto operatorio |
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L'importo complessivo presunto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016, sul quale presentare la propria offerta, ammonta a Euro 178.350,00 di cui € 00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (trattandosi di mera fornitura), oltre l’IVA di legge. Nella tabella che segue sono indicati gli importi a base di gara, lotto per lotto:
Lotto | Descrizione | Quantità stimata | Prezzo unitario | Importo biennale |
1 | Grembiuli anti-x modello combinato: corpetto + gonna + collare | 160 | € 700,00 | € 112.000,00 |
2 | Occhiali a protezione radiazioni ionizzanti con protezione laterale | |||
Tipologia 1 (non sovrapponibili) | 35 | € 450,00 | € 15.750,00 | |
Tipologia 2 (sovrapponibili) | 60 | € 350,00 | € 21.000,00 | |
3 | Supporti per DPI mobili | 10 | € 700,00 | € 7.000,00 |
4 | Paratie mobili | 7 | € 1.800,00 | € 12.600,00 |
5 | Sistema di protezione da radiazione diffusa del paziente per tavolo operatorio | 10 | € 1.000,00 | € 10.000,00 |
Importo base asta biennio complessivo di tutti i lotti | € 178.350,00 |
2. Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni richieste ed hanno carattere presuntivo. Infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’AOU di Sassari e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso in cui il valore dei singoli Lotti specifici risulti inferiore a quello sopra individuato; le quantità dei DPI da fornire, sono derivate da dati di consumo “storico” e da valutazione delle necessità future.
3. L'Aggiudicatario, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione della fornitura definito nell’Accordo Quadro di cui al punto successivo da parte dell’AOU di Sassari e dei singoli Lotti specifici.
4. L’Aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo definito nell’Accordo Quadro, per ogni singolo Lotto, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso, qualora siano attivati tutte le forniture per ogni singolo Lotto fino al raggiungimento totale del valore dell’Accordo Quadro, remunererà tutte le attività che l'Aggiudicatario dovrà espletare, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma.
5. La Stazione Appaltante non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro, per ogni singolo Lotto, che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.
ART. 4 –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. L’appalto è aggiudicato, limitatamente ai lotti 1 e 2, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lett. b) del Codice.
2. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica per ciascuno lotto, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali, tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 2/2016, come definiti dal Gruppo di Progettazione e inseriti nella Lettera di Invito - Disciplinare.
3. Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione prodotta, abbia a riscontrare la non corrispondenza della fornitura offerta ai requisiti minimi (caratteristiche tecniche generali) richiesti nel presente Capitolato, procederà a dichiarare la non idoneità del concorrente, che verrà, conseguentemente, ritenuta non ammissibile al proseguo della gara.
4. I lotti 3, 4, 5 sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 4, del Codice.
5. Ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 50/2016 saranno prese in considerazione le proposte dei concorrenti se, nella propria offerta, l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. In tal caso è necessario, pena la non valutabilità e conseguente non conformità
dell’offerta, indicare tali caratteristiche difformi e motivare l’equivalenza clinica della soluzione proposta con opportuna relazione clinica. Resta impregiudicata la facoltà della Commissione Giudicatrice di valutare le eventuali equivalenze proposte idonee, in relazione allo specifico utilizzo clinico.
6. I prezzi determinati all’atto dell’aggiudicazione sono da intendersi comprensivi di tutti i costi per servizi e forniture, oggetto del presente appalto.
7. I prezzi determinati in sede di aggiudicazione potranno essere rinegoziati soltanto in caso di variazione dell’attività e/o dell’organizzazione del lavoro.
8. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell’offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno causa di nullità dell’offerta stessa.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA
1. E’ richiesta la presentazione della seguente documentazione tecnica:
a. Predisposizione, lotto per lotto, del questionario allegato al presente Capitolato, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito - disciplinare;
b. Schede tecniche dei prodotti offerti con chiara indicazione delle informazioni a cui si riferiscono;
c. Materiale illustrativo ed ogni altra documentazione, anche scientifica, ritenuta utile/necessaria al fine di illustrare i parametri costruttivi, funzionali e di sicurezza dei beni offerti, l’idoneità dei medesimi ed il loro corretto utilizzo. Ogni documento dovrà riportare chiara indicazione dello specifico/i prodotto/i;
d. Conformità CE, certificazioni d'uso, dichiarazioni "latex free" laddove previste ai sensi di legge, dichiarazioni "dispositivi anallergici" laddove previste ai sensi di legge, dichiarazioni "DPI" laddove previste ai sensi di legge e dichiarazione "DM" laddove previste ai sensi di legge con chiara indicazione del numero del lotto e del relativo riferimento. In particolare, tutti i dispositivi di protezione devono rispondere alle normative CEI EN 613 31-1, CEI EN 61331-2, CEI EN 61331-3 (normativa aggiornata 2015).
2. I prodotti offerti dovranno essere conformi, per quanto attiene alla produzione ed all’ immissione in commercio, alle disposizioni legislative, alle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti nonché a tutte le disposizioni di legge, alle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.
3. Ai fini del giudizio di idoneità tecnica dei prodotti, anche in ordine alle richieste caratteristiche di vestibilità dei DPI ditta dovrà fornire adeguata campionatura comprendente un elemento di ciascun presidio offerto. Inoltre dovrà essere fornito un campione del materiale che compone il prodotto di dimensioni indicative 10 x 10 cm2, allo scopo di valutare la composizione e l’attenuazione ai raggi X. Tali campioni di materiale rimarranno di proprietà dell’AOUSS. Tutte le spese saranno a totale carico del concorrente.
4. Le etichette e gli stampati illustrativi che accompagneranno i prodotti dovranno essere conformi ad ogni norma vigente che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto. Tutte le indicazioni e le istruzioni per l'uso dovranno essere in lingua italiana.
5. I campioni gratuiti devono essere presentati nelle quantità e modalità sotto indicate:
Prodotto | Taglia/Modello | X. Xxxxxxxx richiesti |
Grembiule anti X modello combinato (corpetto + gonna) | L | 1 |
Occhiali anti x con protezione laterale | Non sovrapponibile Sovrapponibile | 1 1 |
Collare anti-x | Unica | 1 |
6. La campionatura richiesta dovrà essere fornita a titolo gratuito ed inviata, entro i termini di presentazione dell'offerta al seguente indirizzo:
Servizio di Fisica Sanitaria c/o Ospedale SS Annunziata, Via Xxxxxx Xx Xxxxxx s.n.c. 07100 Sassari - SS.
7. La consegna dei campioni all'indirizzo su indicato è possibile esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 13.00. Per le modalità di presentazione, si rinvia alla lettera di invito – disciplinare.
8. La campionatura dei prodotti offerti dalla ditta concorrente che risulterà aggiudicataria della fornitura costituirà parametro di valutazione della conformità della stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Fornitore e gli Enti committenti e sarà utilizzata anche al fine di verificare l'identicità dei prodotti aggiudicati con quelli consegnati nel corso dell'intera fornitura.
9. L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all'Azienda, al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato.
10. Tutti i campioni dovranno corrispondere perfettamente a quanta richiesto nel presente capitolato tecnico e nei relativi allegati.
11. Per tutti i prodotti offerti le ditte offerenti dovranno presentare dichiarazione di impegno a svolgere corsi di formazione e addestramento gratuito agli operatori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per l'utilizzo dei DPI di III categoria, finalizzato agli obblighi previsti dall'art. 77 del D. Lgs. 81/08 secondo modalità da concordare con i Servizi Prevenzione e Protezione Aziendali.
12. Dalla documentazione tecnica presentata non dovrà evincersi in alcun modo il prezzo dei prodotti offerti.
13. Il corpetto dovrà avere livello di protezione anteriore e laterale di 0.5 mmPbeq (ottenuta anche con la sovrapposizione), posteriormente di 0.25 mmPq. La gonna dovrà avere livello di protezione anteriore e laterale di 0.5 mmPbeq (ottenuta anche con la sovrapposizione), posteriormente di 0.25 mmPq.
ART. 6 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. La durata dell’Accordo Quadro è di 24 mesi naturali, a decorrere dalla data di stipula del contratto e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto, per ogni singolo LOTTO, il tetto massimo posto a base di gara, fatta salva la facoltà dell’AOU di Sassari di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ove, alla scadenza del termine di cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso forniture richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli emessi “Ordini di Fornitura” per l'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
3. L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le forniture, alle condizioni di aggiudicazione definite nell’Accordo Quadro, secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
4. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice degli Appalti l’AOU di Sassari si riserva la facoltà, prima del termine di scadenza, di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
5. In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per l’AOU di Sassari, fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di scadenza dell’accordo quadro.
6. Nel caso in cui l’AOU di Sassari si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante pec o altro mezzo all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la scadenza dell’appalto indicata in contratto.
ART. 7 – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
1. L'esecuzione della fornitura, per ogni Lotto, ha inizio dopo l’emissione dell’Ordine di Fornitura, avente natura contrattuale, da parte della SC Acquisizioni Beni e Servizi, su richiesta del Responsabile del Servizio di Fisica sanitaria.
2. L’evasione dell’Ordine di Fornitura dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’ordinativo. Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.
3. In caso di Ordine di Fornitura URGENTE l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta, esclusi i giorni festivi.
4. La consegna della fornitura dovrà essere effettuata franco destino, nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, presso i magazzini della SSD Fisica Sanitaria, la cui ubicazione sarà indicata nell’ordine, e negli orari ivi previsti.
5. La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto. Ogni confezione e/o ogni dispositivo dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione di prodotti, la quantità contenuta in unità, il produttore, la data di preparazione e/o la data di scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validità del dispositivo.
6. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire una corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli imballaggi non saranno adeguati o presenteranno dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata dell’AOU di Sassari e la Ditta aggiudicataria, a proprie spese, dovrà provvedere all’immediata sostituzione dei prodotti.
7. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione dell’approvvigionamento dei materiali in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie.
8. L’accettazione della fornitura da parte dell’AOU di Sassari non solleva l’Aggiudicatario da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti con le modalità previste all’ art. 6 del presente Capitolato.
ART. 8 – CONTROLLO E IDONEITA’ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti la fornitura in oggetto in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.
2. L’operazione di controllo ha lo scopo di verificare la corrispondenza di tutti gli articoli, di volta in volta consegnati, alle caratteristiche tecniche richieste e alla campionatura presentata in sede di gara.
3. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del Contratto, o suo delegato, rilevi una difformità qualitativa (bene non conforme alla campionatura, non ordinato, viziato o difettoso) o quantitativa, invierà una segnalazione scritta alla Ditta aggiudicataria attivando la pratica di reso.
4. Gli articoli non conformi dovranno essere sostituiti, a totale carico dell’aggiudicatario, con altri idonei, tempestivamente e comunque entro 72 ore dalla data di ricevimento della nota di contestazione, concordando con il Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo delegato, le modalità di ritiro. Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda entro i termini indicati dall’AOU di Sassari non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della loro giacenza impropria.
5. La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato alle condizioni di capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni contenute negli artt.1490 e seguenti del c.c. in materia di garanzia per vizi del bene venduto.
ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, l’Aggiudicatario, in fase di esecuzione del contratto, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al medesimo decreto..
6. Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.
7. In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta aggiudicataria si applica l’art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016.
ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. L’AOU di Sassari si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
2. L’AOU di Sassari ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo.
3. Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
4. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS.
5. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.
6. Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 del D.Lgs 81/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).
ART. 11 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. La Ditta Aggiudicataria garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto. Le prestazioni contrattuali debbono
necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell’Offerta Tecnica della Ditta Aggiudicataria.
3. In ogni caso, la Ditta Aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la Ditta Aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’AOU di Sassari.
5. La Ditta Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l’AOU di Sassari da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.
ART. 12 – VERIFICA DI CONFORMITA’
1. Le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto., a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
ART. 13 - PENALI
1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’AOU di Sassari, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate:
qualora l’Appaltatore effettui in ritardo la consegna dei prodotti, cosi come previsto all’art. 5 del presente Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;
qualora l’Appaltatore effettui in ritardo il ritiro e la consegna degli articoli ritenuti non conformi, cosi come previsto all’art. 6 del Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento.
3. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’AOU di
Sassari ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’AOU di Sassari provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l’Azienda si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) Xxxxxxx fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
b) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’AOU di Sassari;
c) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l’assicurazione obbligatoria del personale;
e) sospensione o rallentamento dell’attività da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la regolarità della fornitura;
f) subappalto non autorizzato;
g) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dell’attività quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
j) qualora il ritardo dall’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
l) qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. Qualora, entro i cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell’inadempienza, l’Aggiudicatario non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell’AOU di Sassari.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’Aggiudicatario, l’AOU di Sassari ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
4. L’AOU di Sassari si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all’entità della cauzione stessa.
5. L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
6. L’esecuzione in danno non esimerà l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.
ART. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. La stipula del contratto, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, come da documento di stipula generato dal MEPA, e sarà formalizzato nei previsti termini di legge. Fanno parte integrante del contratto:
a) il presente Capitolato speciale;
b) la lettera di invito - disciplinare;
c) accordo quadro;
d) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
e) l'offerta Tecnica ed Economica della Ditta aggiudicataria;
f) la garanzia definitiva.
2. Tutte le spese inerenti alla fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.
3. L’accordo quadro verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
ART. 16 - PAGAMENTI
1. Per ogni singolo Ordine di Fornitura, a decorrere dall'avvio del medesimo, il corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura.
2. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto o di un suo Referente, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Aggiudicatario.
3. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto di ciascuna fattura relativa all’Ordine di Fornitura, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
4. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art 30 comma 6 del medesimo decreto.
5. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
ART. 17 – NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.
Sassari, lì …12/10/2020……………………
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