ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
Attività di formazione, ricerca e sviluppo nell’ambito della prevenzione e protezione dall’incendio e gestione delle emergenze
L’Università degli Studi di Ferrara (d’ora in poi Università), con sede in xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, CF 80007370382 P.IVA 00434690384,
rappresentata dal Rettore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara (d’ora in poi Comando), con sede in xxx Xxxxx x.x. 000, 00000 Xxxxxxx, CF 80007160387, rappresentato dal Comandante reggente arch. xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
l’azienda Tema Sistemi SpA (d’ora in poi Tema Sistemi), con sede in xxx xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX), P.IVA 01804440731, rappresentata dal Presidente xxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
la società Ferrara Fiere e Congressi Srl (d’ora in poi Fiera), con sede in xxx xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, P.IVA 01350170385, rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
di seguito anche, ciascuno, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,
PREMESSO CHE
le Parti condividono l’importanza della salvaguardia dei Beni Culturali ed Ambientali quale patrimonio dell’umanità da tutelare in ogni forma, in sinergia con il mantenimento e l’implementazione di condizioni di lavoro e di fruizione il più possibile sicure da parte delle persone che ogni giorno accedono ai diversi spazi. Il rischio di incendio rappresenta uno dei maggiori pericoli sia per gli edifici sia per i beni in essi contenuti, nonché per la salvaguardia degli operatori che intervengono sul patrimonio storico ad ogni titolo e per la tutela del luogo dove l’edificio è collocato, dell’ambiente e delle risorse naturali. L’impiego di sistemi efficaci di prevenzione degli incendi (protezione attiva e passiva, corretta gestione e rilevazione) e di immediato controllo di eventuali inneschi, risente della scarsità di metodi, impianti e materiali specificamente studiati e validati per il comparto dell’edilizia storica, che necessita di forti adattamenti al costruito e di grande sensibilità verso la compatibilità delle scelte progettuali, dei materiali e impiantistiche rispetto ai vincoli di tutela. Lo studio di metodiche di prevenzione e protezione dal rischio incendio non può che avvenire in modo
interdisciplinare, coinvolgendo discipline tra loro molto diverse come il restauro, l’analisi storico-artistica, l’ingegneria della sicurezza antincendio (Fire Safety Engineering), la progettazione impiantistica, lo studio della chimica e della fisica dei prodotti e processi estinguenti, l’analisi degli effetti fisici sull’uomo delle sostanze, la progettazione di metodi di gestione delle emergenze, la verifica della compatibilità delle soluzioni tecniche con il quadro normativo nazionale e con l’evoluzione internazionale dei sistemi di verifica e controllo, il design di terminali e sistemi adattabili a contesti diversi. La predisposizione di progetti di sicurezza antincendio in edifici monumentali, musei e poli museali, archivi storici e confinati, talvolta impiegati anche al di là del proprio uso tradizionale (pubblico spettacolo, riunioni, eventi culturali, ecc.) richiede quasi sempre l’adozione di soluzioni su misura. È indispensabile talvolta analizzare le soluzioni non conformi, chiaramente da validare secondo i principi oggi bene espressi dalle Regole di Prevenzione incendi, adottando simulazioni avanzate e prove su prototipi, quindi coinvolgendo soggetti che, per competenza e autorevolezza, siano in grado di porsi super partes e di suggerire modifiche che possano aiutare tecnici e committenze ad adottare progetti efficaci. La ricerca e sviluppo devono anche tenere conto delle esigenze della produzione industriale sia di quelle più ampie di diffusione della conoscenza e delle buone pratiche, anche attraverso una ricaduta nella formazione e informazione del know-how acquisito verso i potenziali utenti di tecniche e tecnologie, i progettisti, gli studenti, ecc.
E TENUTO CONTO CHE
l’Università, attraverso i propri Dipartimenti e Centri di Ricerca, da molti anni implementa corsi, Master di I e II livello e ricerche, nazionali e internazionali, dedicati alla tutela, al recupero e alla gestione dei beni culturali, allo sviluppo di sistemi di controllo, alla progettazione impiantistica e all'ingegneria della sicurezza antincendio, all’analisi fisico-chimica di fenomeni, caratterizzazione dei materiali e dei prodotti derivati dall’incendio, dei sistemi tecnici e dei materiali e, attraverso tutte le proprie Scuole, è in grado di fornire conoscenze e competenze in altri settori potenzialmente affini (economia, diritto, studi clinici, ecc.). I Beni Architettonici e del Paesaggio costituiscono un tema di interesse e di indagine per il personale dell'Ateneo, che, nell’ambito di queste attività, collabora con altre sedi accademiche, con le Istituzioni che si occupano di tutela dei beni culturali e
con aziende e professionisti che lavorano in questo specifico settore. Il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra e il Dipartimento di Ingegneria hanno competenze nell’ambito dell'ingegneria della sicurezza antincendio, dei sistemi intelligenti per il monitoraggio di parametri ambientali e rilevamento di emanazioni gassose, nella analisi di pericolosità e rischi naturali, nella caratterizzazione dei materiali, nella diagnostica del patrimonio monumentale e culturale e nello sviluppo di sistemi innovativi di monitoraggio per il trasporto e logistica avanzata del patrimonio scientifico, museale e naturalistico. L’Università ha quindi interesse a sviluppare ricerche nel tema cardine della gestione delle emergenze e della prevenzione incendi, sia per assicurare massima tutela ai propri edifici, al personale e agli studenti, sia per implementare ricerche e formazione di eccellenza in un ambito trasversale a gran parte delle Scuole che all’Ateneo afferiscono. Il Comando collabora da molti anni con l’Ateneo e con gli Ordini Professionali locali allo scopo di promuovere le esigenze di qualificazione del processo di progettazione e gestione delle emergenze, con particolare attinenza alla prevenzione incendi. Anche in rapporto alle esigenze di massima tutela del patrimonio storico e ambientale di Ferrara, città patrimonio dell’umanità, i tecnici e gli operatori che afferiscono al Comando hanno maturato particolare esperienza nell’analisi delle criticità tipiche degli edifici storici e delle mutevoli attività in essi ospitate, tenendo conto della più recente evoluzione normativa verso un approccio prestazionale e non più prescrittivo. Il Comando ha interesse a implementare collaborazioni con soggetti esperti nei diversi settori sinergici alla progettazione antincendio, sia per incrementare le conoscenze tecniche del proprio personale – e di riflesso di quello di altre strutture del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – nell’ambito delle tecnologie e dei metodi innovativi sia per contribuire all’analisi degli stessi attraverso verifiche in opera o prove certificate. L’art.14, comma 3 del D.Lgs. 139/2006 disciplina forme di collaborazione esterne tra il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e altri soggetti pubblici e/o privati, anche di rilievo internazionale, per acquisire elementi tecnicoscientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie, attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione che, ai sensi e nei limiti
dell’art.15 della legge 241/1990, devono attuarsi mediante la stipula di apposite convenzioni. Inoltre l’art. 15, co. 1, della Legge 7 agosto 1990 n.
241 e ss. mm. ii., prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Tema Sistemi, è un’azienda italiana che opera a livello internazionale nella progettazione, produzione e manutenzione di sistemi e prodotti antincendio certificati, dotata di un proprio dipartimento Ricerca & Sviluppo che opera in collaborazione con enti di normazione, istituzioni e poli universitari per sviluppare soluzioni antincendio tecnologicamente avanzate e dal design innovativo in diversi settori. L’azienda è dotata di propri laboratori e campi di prova live (indoor e outdoor), anche certificati, atti a sperimentare e testare prodotti ed estinguenti su fuochi reali. La Tema Sistemi ha interesse a testare e migliorare le proprie conoscenze e competenze nel comparto dei Beni Culturali, attraverso attività di ricerca e sviluppo, formazione ed informazione, in collaborazione con esperti nel settore della tutela dei beni culturali e della prevenzione incendi, in un territorio come quello di Ferrara dove già cooperano da tempo Istituzioni di eccellenza proprio in questi specifici ambiti ed in prossimità geografica con il proprio stabilimento di Ravenna, Tema Sistemi, potrà costituire la start-up dedicata alla gestione del progetto in tutte le sue parti. La Fiera collabora da sempre con le Istituzioni cittadine allo scopo di favorire sinergie reciproche e con aziende e professionisti che, attraverso gli eventi che periodicamente organizza, vengono a conoscenza anche delle eccellenze locali. La Fiera ha un ambito di attività internazionale e si dedica da molti anni sia al tema della tutela dei beni culturali attraverso il Salone del Restauro, giunto alla sua XXVI edizione, sia a quella della tutela ambientale attraverso l’evento permanente RemTechExpo (protezione e sviluppo sostenibile del territorio, bonifiche dei siti contaminati, coste e porti, dissesto idrogeologico, cambiamenti climatici, rischio sismico, rigenerazione urbana e industria chimica sostenibile). La Fiera ha interesse nel sostenere e promuovere ricerche di eccellenza, valorizzando le competenze di sinergia fra operatori, professionisti e ricercatori de invitando tecnici ed aziende ad approfondire queste tematiche attraverso i propri eventi. Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, per come in epigrafe rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell’ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.
Art. 2 Oggetto dell’Accordo
Le Parti condividono l’importanza di intraprendere ricerche, attività formative ed informative specificamente indirizzate alla prevenzione e protezione dagli incendi di beni oggetto di tutela, allo sviluppo di soluzioni ecosostenibili e che garantiscano la salute e sicurezza per utenti ed operatori oltre che, naturalmente, l’innocuità per gli edifici e i manufatti in essi esposti o contenuti, con particolare riferimento a:
a) integrazione delle conoscenze e dei prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione e individuazione delle metodologie più avanzate per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e la gestione delle emergenze di beni tutelati;
b) realizzazione di studi e ricerche in materia di:
- previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi relativi a incendi e ad altri eventi calamitosi sul territorio con interessamento di beni tutelati, finalizzate al miglioramento delle competenze per la protezione di utenti e operatori e la salvaguardia dei beni e dell’ambiente;
- gestione delle emergenze, tecnologie e strategie di intervento su beni tutelati, anche finalizzate all’individuazioni delle migliori soluzioni tecniche e organizzative;
- supporto scientifico alle decisioni del Sistema di Protezione Civile in fase preventiva, nell’imminenza o al verificarsi di situazioni di emergenza coinvolgenti beni tutelati;
- supporto scientifico per la realizzazione di efficaci campagne di informazione e di comunicazione al mondo dei beni culturali;
- condivisione delle esperienze e dei casi studio;
- monitoraggio e sorveglianza degli eventi, anche attraverso la costituzione di un osservatorio sui rischi dei beni tutelati, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi dei beni tutelati;
- attività di sperimentazione propedeutiche alle altre attività indicate e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili ai fini della presente Convenzione;
- attività propedeutiche alla realizzazione di risultati utili alla gestione dei rischi e allo studio dei relativi scenari di beni tutelati.
c) Collaborazione alle reciproche iniziative di formazione attraverso:
- la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione promosse dalle Parti e finalizzate alla formazione di studenti, laureati, ricercatori e professionisti in campi attinenti all’oggetto della presente Convenzione, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche eventualmente supportate da attrezzature e servizi logistici specifici;
- la progettazione di iniziative di formazione di interesse comune sui temi della presente Convenzione, anche attraverso soggiorni di ricerca e formazione presso le reciproche strutture, con particolare riferimento ai temi della prevenzione del rischio e della gestione delle emergenze di beni tutelati.
- lo svolgimento di tirocini curriculari e/o di tirocini finalizzati alla preparazione della prova finale presso una delle Parti, attraverso apposite convenzioni.
d) la partecipazione congiunta a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali di ricerca e/o formazione; e) la partecipazione a gruppi di lavoro anche più ampi, nel campo di applicazione del presente Accordo, eventualmente coinvolgendo altri Enti o imprese. Ciascuna Parte si impegna:
- a tenere informata le altre Parti sullo svolgimento delle attività effettuate nell’ambito della Convenzione;
- a proporre la partecipazione a progetti ed iniziative relative a ricerca scientifica e innovazione, a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale. In caso di partecipazione congiunta a bandi competitivi, le Parti, potranno dare visibilità alla partecipazione delle stesse ad esempio utilizzando gli istituti di partecipazione congiunta;
- a consentire alle altre Parti l’accesso ai propri spazi per lo svolgimento di attività in collaborazione. Queste iniziative congiunte, ove coerenti con i principi contenuti in premessa e degne di essere realizzate, potranno essere oggetto di ulteriori accordi tra le Parti. Le attività saranno rese operative con le modalità indicate nel successivo art.3.
Art. 3 Accordi attuativi
La collaborazione tra le Parti sarà attuata mediante specifici programmi di dettaglio, disciplinati attraverso separati accordi (di seguito indicati come
“Accordi Attuativi”) in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Parti e della Convenzione. Gli Accordi Attuativi dovranno comprendere:
a) una descrizione dettagliata delle attività congiunte;
b) un responsabile dell’Accordo Attuativo per ciascuna delle Parti coinvolte;
c) indicazioni relative alla durata del programma e alle risorse umane, economiche e strumentali che ciascuna delle Parti destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;
d) gli eventuali contributi finanziari a carico di terzi;
e) l’eventuale previsione di rimborsi spese per lo svolgimento delle attività a carico di una Parte nei confronti dell’altra;
f) la ripartizione dei compiti e gli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall’esecuzione delle attività;
g) gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza;
h) le modalità di monitoraggio delle attività di interesse comune, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del loro utilizzo;
i) le modalità di utilizzo delle attrezzature. La sottoscrizione degli Accordi Attuativi sarà comunicata, a cura delle Strutture interessate, al Comitato di Coordinamento di cui al successivo art.4. Gli Accordi attuativi verranno stipulati in conformità al sistema di deleghe vigente presso ciascuna delle Parti.
Art. 4 Comitato di coordinamento
Ai fini della programmazione delle attività oggetto della Convenzione, viene istituito un Comitato di coordinamento, composto da quattro membri, uno per ciascuna Parte, identificati per come di seguito:
- per l’Università: la Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
- per il Comando il membro viene nominato dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ed in prima fase è individuato nel Comandante provinciale pro tempore: arch. xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
- per Tema Sistemi: il xxxx. Xxxxxxxx Xxxx e dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx
- per la Fiera: la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, o ogni qualvolta ritenuto opportuno su richiesta di almeno due componenti, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi Attuativi.
L’eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto alle altre Parti.
Art. 5 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente protocollo di intesa e dei suoi accordi attuativi successivi, nell’ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale /intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna Parte, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l’attività di ricerca. Le modalità di gestione della contitolarità saranno fissate nell’ambito di accordi specifici successivi, i quali disciplineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le eventuali pubblicazioni previste, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell’ambito della proprietà industriale/Intellettuale, dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.
Art. 6 Uso dei segni distintivi
Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti alla Convenzione, le Parti si impegnano a concordare l’uso dei segni distintivi nei singoli Accordi Attuativi. Fatto salvo quanto concordato negli Accordi Attuativi, l’utilizzo dei segni di stintivi dell’altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa della presente Convenzione, nell’ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l’uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.
Art. 7 Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione alla presente Convenzione che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali (Informazioni), obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. In particolare le Parti si
impegnano, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori:
- a far uso delle Informazioni ricevute esclusivamente per l’esecuzione delle attività definite in base alla Convenzione;
- a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni ricevute dall’altra Parte salvo esplicita autorizzazione della Parte proprietaria;
- a restituire immediatamente le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima;
- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni ricevute, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività alla Convenzione. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti.
L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l’esecuzione che al termine della Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della stessa.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.
196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR)”.
Art. 9 Tutela della sicurezza
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m.i. “Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori), tutte le Parti si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’attività complessiva.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e
potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi. Il personale di ciascuna Parte è tenuto a uniformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici o dei privati in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.
Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna Parte è sollevata da responsabilità per eventi dannosi che possano accadere al personale o alle cose dell’altra. Ciascuna Parte esonera e tiene indenne l’altra da pretese e/o azioni di responsabilità, diretta o indiretta, che possano provenire dal proprio personale, dipendente o collaboratore, in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Ogni attività a fronte della quale possa essere ipotizzabile il concretizzarsi di situazioni di rischio, dovrà essere oggetto di formale, specifica e congiunta valutazione da parte delle rispettive figure professionali a ciò deputate (Medici Competenti, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc.). Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, a qualunque titolo, in virtù della Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Per quanto non specificamente disciplinato nel presente articolo in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni, si applica il D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Art. 10 Durata e recesso
Il presente accordo si intende di anni 5 (cinque), a far data dalla sottoscrizione di tutte le Parti. L’Accordo si intende rinnovabile alla sua naturale scadenza, per un uguale periodo di tempo, mediante scambio di lettera per corrispondenza. Ognuna delle Parti può recedere dal presente Accordo mediante preavviso di 60 (sessanta) giorni, da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi Attuativi sottoscritti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art. 11 Oneri economici
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente la registrazione. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a carico dell’Università, con autorizzazione n. 7035/2016
del 17/02/2016 con decorrenza dal giorno 01/01/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate dell’Ufficio Territoriale di Ferrara. Il presente contratto, è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della L. 241/1990.
Art. 12 Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, la controversia sarà devoluta al TAR Xxxxxx Xxxxxxx.
per Università degli Studi di Ferrara
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
per il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Regionale Xxxxxx-Romagna
Il Direttore Regionale Dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxx
per Tema Sistemi Spa Il Presidente
xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
per Ferrara Fiere e Congressi Srl Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx