SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
NEL BACINO TERRITORIALE DEL COMUNE DI FIDENZA (PR)
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
SOMMARIO
Art. 2 – Oggetto e struttura del contratto 12
Art. 3 - Competenze dell’Agenzia 15
Art. 5 - Natura del contratto e rischio del Gestore 16
Art. 6 – Obblighi e responsabilità del Gestore 16
Art. 7 – Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività. 17
Art. 8 – Corrispettivo del Gestore 18
Art. 9 – Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento 20
Art. 10 – Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati 20
Art. 11 – Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore 21
Art. 12 - Imposte, tasse, canoni 22
CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE 23
Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore 23
Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell’affidamento 23
Art. 15 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l’affidamento 24
Art. 16 - Cessazione della strumentalità dei beni 25
Art. 17 - Inventari dei beni 25
Art. 18 - Banca dati degli utenti serviti 26
Art. 19 - Gestione dei beni strumentali al servizio 26
Art. 20 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell’affidamento 27
Art. 21 - Gestione delle componenti tariffarie non ricomprese nel corrispettivo del Gestore 28
Art. 22 - Trasferimento di personale e clausola sociale 28
Art. 23 - Rapporto di lavoro del personale 28
Art. 24 – Attività delle organizzazioni di volontariato 29
Art. 25 – Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell’affidamento 29
CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO 31
Art. 26 - Raccolta differenziata 31
Art. 27 – Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI 31
Art. 28 – Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI 31
Art. 29 – Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati 32
Art. 30 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi 32
Art. 31 – Divieto di subconcessione 32
Art. 32 – Affidamento a terzi di attività operative 33
Art. 33 – Poteri e funzioni di indirizzo dell’Agenzia 33
CAPO IV – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 34
Art. 34 – Verifica dell’ammissibilità di modifiche al contratto 34
Art. 35 – Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi 34
Art. 36 – Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti 34
Art. 37 – Divieto per il Gestore di disporre modifiche 35
Art. 38 – Modifiche richieste dall’Agenzia 35
Art. 39 – Aggiornamento del contratto e variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 36 e 38 35
CAPO V – CONTROLLO E MONITORAGGIO 37
Art. 40 - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell’esecuzione 37
Art. 41 - Sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati 37
Art. 42 - Carta dei servizi 38
Art. 43 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 38
Art. 44 - Certificazione di Qualità 39
Art. 45 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali 39
Art. 46 - Certificazione del bilancio 39
CAPO VI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA 39
Art. 47 - Modificazioni soggettive 39
Art. 48 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del contratto 40
Art. 49 - Decadenza della concessione 41
CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO 43
Art. 50 - Tutela della continuità del servizio 43
Art. 52 - Coperture assicurative 44
Art. 53 – Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio 45
ALLEGATO A: Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per il Comune di Fidenza (PR) 48
ALLEGATO B: Elenco dei prezzi unitari 49
ALLEGATO C: Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati 51
ALLEGATO D: Regolazione economica dei ricavi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai 55
ALLEGATO E: Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai 62
ALLEGATO F: Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base 64
ALLEGATO G: Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1 74
ALLEGATO I: Piano Economico Industriale 81
L’anno 2018 il giorno del mese di tra
1) Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR"), con sede in xxx Xxxxxxx 0/X - 00000 Xxxxxxx, in persona del Direttore, Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx;
e
2) San Donnino Multiservizi s.r.l in persona del legale rappresentante , nata
, C.F. , con Sede in Fidenza , Via , presso la quale elegge domicilio ai fini del presente contratto,
di seguito congiuntamente individuate anche come “le parti”,
PREMESSO
Vista la Parte IV, Capo III, del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Visto l’art. 3 bis (organizzazione territoriale) del D.lg. 138/2011, come successivamente modificato; Vista la X.X. x. 00/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx, recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”, come successivamente modificata;
Vista la X.X. x. 00/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, con cui è stata istituita, a seguito della soppressione delle ATO, la nuova Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti, ATERSIR;
Visto, in particolare, l’art. 4 della cit. l. r. n. 23/2011, che affida ad ATERSIR tutte le funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate in precedenza dalle Autorità d’Ambito, ivi comprese l’adozione delle necessarie misure di regolazione, l’individuazione delle modalità di affidamento dei servizi e la definizione dei rapporti con i gestori, anche per quanto concerne la relativa modifica o cessazione;
Visto l’art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui “Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.”
Vista la X.X. x. 00/0000, xxxxxxx “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla l.r. n. 31/1996” così come modificata dall’art. 31 della L.R. 18 luglio 2017, n. 16 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”;
Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con delibera di Assemblea Regionale n. 67/2016;
Vista la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 22 del 28 maggio 2015 di approvazione - su proposta formulata con Deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 dal Consiglio Locale di Parma - del Piano d’Ambito per la Gestione del Servizio Rifiuti Urbani nel territorio provinciale di Parma contenenti le modalità specifiche di organizzazione e gestione del Servizio per il territorio;
Considerata la deliberazione n. 55 del 25 luglio 2018 con la quale questo Consiglio d’ambito:
• ha confermato, secondo la proposta di cui alla deliberazione del Consiglio locale di Parma n. 4 del 21 marzo 2014, ai fini del nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza (PR)
• ha preso atto della proposta del Consiglio locale di Parma, di cui alla deliberazione n. 10 del 5 novembre 2014, di procedere all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel suindicato bacino territoriale secondo il modello dell’in house providing alla società San Donnino Multiservizi S.r.L., quale società partecipata al 100% dal Comune di Fidenza, facendo salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la forma prescelta;
Vista la Deliberazione n. del 22 ottobre 2018 del Consiglio d’Ambito che ha confermato la scelta della forma di gestione dell’in house providing per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza a conclusione delle attività istruttorie svolte in conseguenza della Deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 10 del 5 novembre 2014 approvando, fra gli altri, il presente contratto ed i relativi allegati;
Vista la Deliberazione n. 34 del 28 giugno 2018 del Consiglio Comunale di Fidenza che approva la Bozza di Statuto della Società;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 1 del 22 giugno 2018 in cui si approva il Piano Industriale per il periodo di affidamento e la conseguente Deliberazione del Consiglio Comunale di Fidenza n° 35 del 28 giugno 2018.
TUTTO CIÒ PREMESSO
unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente contratto di servizio valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006, le definizioni amministrative di cui al successivo comma 3 e le definizioni tecniche contenute nel Disciplinare allegato.
2. Qui si seguito si riportano le definizioni normative che assumono particolare rilievo ai fini di una immediata e corretta interpretazione del presente contratto, nella versione attualmente vigente, precisandosi sin d’ora che l’eventuale variazione del testo normativo comporterà l’automatico adeguamento anche della corrispondente definizione qui riportata:
1) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
2) “rifiuti urbani”: i rifiuti classificati come urbani, sulla base del criterio dell’origine, dall’art. 184,
comma 2, d.lgs. 152/2006, ossia:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del d.lgs. n. 152/2006;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
4) “avvio a recupero”: operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;
5) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
5) “riciclaggio” o “riciclo”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
6) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
7) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi un rifiuto, che riducono:
a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
8) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
9) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
10) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
3. Ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente contratto valgono altresì le seguenti
definizioni:
1) “Bacino territoriale”: l’ambito geografico di riferimento per l’erogazione del servizio oggetto del presente contratto costituito dal territorio del Comune di Fidenza (Pr);
2) “Gestore” o “Gestore del servizio” o “Contraente” o “Concessionario”: l’operatore economico incaricato da ATERSIR della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente contratto;
3) “Agenzia” o “Amministrazione affidante”, “Concedente”: l’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, istituita ai sensi della L.R. Xxxxxx Xxxxxxx n. 23/2011, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell’ambito regionale, nonché di controllo e monitoraggio;
4) “contratto di servizio”: il presente contratto regolante la concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati stipulato tra l’Agenzia ed il Gestore (o Concessionario) e relativi allegati;
5) “Disciplinare tecnico” o “Disciplinare”: documento, parte integrante e sostanziale del presente contratto, che insieme ai suoi allegati definisce le caratteristiche qualitative e quantitative e vincolanti dei servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste;
6) “piano economico-industriale” o “PEI”: documento tecnico-contabile analitico rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;
7) “piano economico-finanziario” o “PEF”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal Gestore ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all’intero periodo di durata del contratto;
8) “Piano annuale delle attività”: documento tecnico composto dalla Relazione illustrativa e dai piani operativi di lavoro di ogni singola attività suddivisi per Comune redatto secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico;
9) “Direttore dell’esecuzione del contratto”: l’organo nominato dall’Agenzia ai fini del controllo
dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore in virtù del contratto di concessione;
10) “referente dell’impresa”: il soggetto nominato dal Gestore, avente il compito di rappresentare il concessionario nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione del contratto e con l’Agenzia;
11) “rifiuti differenziati”: rifiuti separati in funzione delle relative tipologia e natura risultanti dalla raccolta differenziata (frazione umida/organica, carta e cartone, plastica anche raccolta congiuntamente al barattolame, vetro, etc.);
12) “rifiuti indifferenziati”: rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, cioè non separati per tipologia e natura, e che costituiscono il flusso residuale della raccolta differenziata (cd. rifiuto urbano residuo: R.U.R.);
13) “servizi di base”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 2, comma 4 del Contratto
14) “servizi integrativi”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 2, comma 5 del Contratto non previsti tra i servizi di base al momento dell’affidamento, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell’Agenzia ovvero della singola utenza;
15) “servizi integrativi programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia a
monte della pianificazione finanziaria annuale;
16) “servizi integrativi non programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia in corso di anno, non ricompresi nella pianificazione finanziaria annuale e pertanto remunerati a seguito di puntuale rendicontazione annuale fornita dal Gestore.
17) “servizio in concessione”: i “servizi di base” e i “servizi integrativi” come precedentemente definiti;
18) “periodo transitorio”: annualità precedenti il 2021 durante le quali gli standard prestazionali di erogazione e tariffazione del servizio passeranno progressivamente da quelli in essere al momento della presa in consegna del servizio da parte del Gestore a quelli indicati nel Piano Industriale approvato e specificati dal disciplinare tecnico per il servizio a regime;
19) “servizio a regime”: servizio in concessione da svolgere secondo gli standard prestazionali
previsti dal disciplinare tecnico per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’allegato A dal 2021;
20) “abitanti equivalenti”: rappresentazione dei soggetti che contribuiscono alla produzione dei rifiuti urbani e assimilati, assumendo come unità di misura la produzione di un residente, tenendo conto
degli apporti delle utenze domestiche non residenti, delle utenze non domestiche, dei flussi turistici e del pendolarismo universitario, ovvero di altri fattori, come stabiliti annualmente dall’Agenzia;
21) “commercializzazione”: il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate;
22) “centro del riuso”: apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo in conformità alla vigente normativa regionale;
23) “tariffa puntuale”: la tariffa, di natura corrispettiva commisurata al servizio rifiuti in concreto organizzato e reso agli utenti, attualmente prevista dall’art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013 e disciplinata dal DM 20 aprile 2017 recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.
Art. 2 – Oggetto e struttura del contratto
1. Il presente contratto di servizio disciplina l’erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Fidenza (Pr) (nel proseguo, anche solo Bacino territoriale) affidato con modalità in house providing. Le modalità tecniche e gli standard di esecuzione del servizio sono contenute nell’allegato Disciplinare tecnico. Il Disciplinare tecnico e tutti gli allegati meglio specificati dal successivo art. 55 sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. I servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati oggetto del presente contratto si distinguono in
“servizi di base” e “servizi integrativi”.
3. Costituiscono servizi di base i seguenti servizi ed attività, erogati secondo le modalità e gli standard stabiliti nel Disciplinare tecnico:
i. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed in particolare:
o la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata (domiciliari e stradali), inclusa la fornitura dei materiali di consumo;
o l’organizzazione e l’esecuzione operativa delle attività per l’avvio delle nuove
modalità di raccolta domiciliare e/o stradale;
o la raccolta della frazione secca residua o indifferenziata (Rifiuto Urbano Residuo - RUR), della frazione organica, della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e/o non domestiche;
o la raccolta di rifiuti organici da sfalci e potatura, ove non ricorrano le casistiche di cui
all’art. 185, comma 1, lett. f), del D.lgs 152/2006;
o la raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP) quali pile esaurite, medicinali scaduti, nonché dei contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche;
o la raccolta degli olii vegetali esausti;
o la raccolta degli indumenti dismessi, rifiuti tessili e stracci prodotti da utenze domestiche;
o la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE e degli scarti verdi presso i Centri di Raccolta, con particolare attenzione ai flussi di rifiuti destinabili a preparazione per il riutilizzo;
o pulizia e raccolta rifiuti presso mercati;
o pulizia e raccolta rifiuti presso sagre e manifestazioni;
o il trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o preparazione per il riutilizzo e/o smaltimento/trattamento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare,
o la gestione ed il presidio dei centri di raccolta, con particolare attenzione ai flussi di beni destinabili a riutilizzo e di rifiuti destinabili alla preparazione per il riutilizzo, nonché il loro adeguamento nei limiti del Piano Industriale;
ii. spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi;
iii. il servizio di lavaggio dei contenitori stradali;
iv. l’igiene urbana, compresa la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati, di natura analoga a quella dei rifiuti raccolti a domicilio e/o presso Centri di Raccolta, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico, nonché la raccolta dei rifiuti conferiti nei cestini stradali;
v. l’attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti anche ai fini della prevenzione dei
rifiuti;
vi. l’attivazione e la gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, almeno per la frazione indifferenziata (RUR);
vii. commercializzazione dei rifiuti differenziati;
viii. l’avvio a recupero delle frazioni differenziate;
ix. la manutenzione ordinaria, straordinaria e il rinnovo delle attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, nonché dei mezzi per il trasporto dei rifiuti;
x. l’adozione delle misure necessarie e l’effettuazione degli investimenti per il potenziamento, la riorganizzazione e l’adeguamento dei servizi e delle attività di igiene urbana.
xi. l’erogazione di servizi a domanda individuale della singola utenza quali:
o raccolta a domicilio rifiuti ingombranti;
o raccolta a domicilio RAEE;
o raccolta a domicilio della frazione verde.
4. I servizi integrativi comprendono servizi ed attività, anche di investimento, comunque inclusi nel perimetro della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che vengono attivati su richiesta dell’Agenzia ovvero del Comune (che ne dà comunicazione all’Agenzia) quali:
i. potenziamento dei servizi di spazzamento rispetto agli standard prestazionali previsti nell’allegato Disciplinare tecnico;
ii. manutenzione straordinaria ed adeguamento del Centro di Raccolta oltre quanto eventualmente previsto nel Piano Industriale, nonché eventuale realizzazione di nuovi Centri di Raccolta in conformità alla specifica pianificazione ed approvazione da parte dell’Agenzia;
iii. pulizia e asportazione di rifiuti da superfici o aree pubbliche o di uso pubblico oltre lo standard dei servizi di base;
iv. lavaggio del suolo pubblico, strade e marciapiedi;
v. servizi di pulizia e ripristino delle condizioni igieniche, a seguito di eventi straordinari e non programmabili quali, ad es., eventi calamitosi;
vi. altri servizi rivolti alla collettività comunque inclusi nella gestione dei rifiuti urbani;
vii. previa istituzione da parte del Comune, l’applicazione e la riscossione della tariffa puntuale.
viii. gestione dei Centri del Riuso e adeguamento dei Centri di Raccolta Rifiuti a Centri del Riuso come da art. 66 della L. 221/2015;
ix. servizio di accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti mediante proprio personale dipendente in conformità alla previsione di legge regionale e del regolamento ATERSIR in materia;
x. attivazione di modalità sportello multicanale di rapporto con l’utenza e distributori automatici;
xi. realizzazione di appositi progetti ed attività finalizzati alla prevenzione di specifiche tipologie di rifiuto, compresa la fornitura di composter e altre attrezzature per l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità.
I servizi integrativi comprendono altresì la categoria dei servizi a domanda individuale della singola utenza comunque inclusi nella gestione dei rifiuti urbani e non ricompresi tra i servizi di base di cui al precedente punto .xi del comma 2.
5. Il servizio oggetto del presente contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato.
6. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.
Art. 3 - Competenze dell’Agenzia
1. L’Agenzia, quale soggetto istituito per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal d.lgs. n. 152/2006, titolare delle competenze indicate nelle leggi regionali n. 23/2011 e n. 16/2015 e s.m.i. opera, ai fini del rapporto regolato dal presente contratto, quale parte pubblica contraente, su un piano di parità con il Gestore affidatario del servizio, ferme restando le funzioni pubblicistiche di controllo e di regolazione dei servizi, riservate all’Agenzia dalla vigente normativa.
Art. 4 - Durata
1. Il presente contratto di servizio ha effetto dalla sua sottoscrizione ed il Gestore è obbligato
all’erogazione del servizio dal 1 gennaio 2019 fino alla data del 31 dicembre 2033.
2. Al fine di garantire la continuità del servizio il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, secondo quanto previsto dal successivo art. 50.
3. Nel periodo compreso tra la scadenza del presente contratto e il subentro operativo della nuova gestione, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nella gestione del servizio esclusivamente previa autorizzazione espressa da parte dell’Agenzia.
Art. 5 - Natura del contratto e rischio del Gestore
1. Il Gestore assume il rischio operativo derivante dall’esercizio delle attività oggetto del presente contratto che ha natura di contratto di concessione come definito dalla Direttiva 2014/23/UE (art. 5, paragrafo 1) e dal d.lgs. n. 50/2016 (art. 3, comma 1, lettera vv).
2. Il rischio operativo comprende l’alea economica derivante dallo scostamento dal limite quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento nonché quella derivante dallo scostamento dagli standard inerenti all’avvio al recupero dei rifiuti differenziati, come meglio specificato agli artt. 9 e 10.
3. In caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva, il rischio operativo comprenderà altresì il mancato recupero dei crediti all’utenza, così come previsto e disciplinato dall’art. 11 del presente Contratto.
Art. 6 – Obblighi e responsabilità del Gestore
1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d’arte le attività oggetto del presente contratto e dei suoi allegati. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, dal Disciplinare tecnico e relativi allegati.
2. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore ratione temporis, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nel Piano Industriale, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti. Costituisce obbligo del Gestore il perseguimento degli obiettivi indicati nell’Allegato “A” ed il rispetto delle modalità di esecuzione dei singoli servizi indicati nel Disciplinare tecnico.
3. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche risultanti dal Piano Industriale come disciplinate dal presente contratto.
4. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dal presente Contratto e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento.
5. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall’Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti. E’ altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal Disciplinare tecnico e dal presente contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
6. Il Gestore, al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, deve comunicare all’Agenzia il nominativo del Responsabile operativo del Gestore e del suo sostituto per far fronte a qualsiasi emergenza. Il Gestore deve altresì indicare all’Agenzia il nominativo del “Responsabile dei servizi informatici del Gestore”.
7. Grava, inoltre, sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
8. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Agenzia ed il Comune, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l’utilizzo dei beni strumentali.
Art. 7 – Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività.
1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, la pianificazione d’ambito del Bacino territoriale nonché gli eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle
Amministrazioni competenti, ratione temporis vigenti durante l’intera gestione del servizio, obbligano il Gestore al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati, nonché al rispetto dei vincoli derivanti dalla regolazione dei flussi dei rifiuti. Salvo quanto previsto dal Capo IV (“Modifiche in corso di esecuzione”), il Gestore non avrà titolo ad avanzare eccezione, riserva o pretesa, neppure risarcitoria, alcuna.
2. Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare all’Agenzia, entro il 30 novembre di ciascun anno di esecuzione del servizio, il Piano Annuale delle Attività (PAA) in conformità alle prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico: tale Piano costituisce un documento di maggior dettaglio rispetto alla descrizione dei servizi e degli standard del Disciplinare tecnico e contiene in particolare l’indicazione dei dimensionamenti tecnici delle varie attività che compongono il servizio a valere sull’annualità successiva. La redazione di detto Piano, se necessario, può essere preceduta da appositi incontri di previa condivisione tra Gestore, Agenzia e/o Comune. Il Piano annuale delle attività viene approvato dal Direttore di Esecuzione del contratto e, successivamente, è reso accessibile all’Agenzia ed al Comune, anche quale strumento di verifica finale rispetto alla rendicontazione annuale da effettuarsi ai sensi della DGR 754/12 o ogni altra modalità di rendicontazione predisposta e comunicata dall’Agenzia.
Art. 8 – Corrispettivo del Gestore
1. Il corrispettivo del Gestore per l’erogazione del servizio in concessione è determinato nel rispetto
delle condizioni economiche presentate nel Piano Industriale.
2. Il corrispettivo del Gestore è costituito dalle seguenti componenti:
a) proventi derivanti dall’erogazione dei servizi di base, determinati come segue:
i. quanto ad € 3.168.786,30 per l’anno 2019,
ii. quanto ad € 3.171.340,23 per l’anno 2020,
iii. quanto ad € 3.212.117,06 per l’anno 2021 e per ciascun anno fino alla conclusione del rapporto.
Per un importo contrattuale complessivo pari a € 48.097.648,31 oltre IVA ai sensi di legge.
b) proventi derivanti dall’erogazione dei servizi integrativi attivati, determinati applicando i prezzi unitari di cui all’allegato B del presente contratto:
i. i proventi derivanti dai servizi integrativi programmabili, compresi i servizi a domanda individuale, sono inseriti a preventivo nel corrispettivo di ciascuna annualità a venire;
ii. i proventi derivanti dai servizi integrativi non programmabili sono inseriti a consuntivo.
Dal 2021 il corrispettivo per i servizi di base ed i costi/prezzi unitari per i servizi integrativi saranno aggiornati in applicazione delle regole contenute nel successivo art. 35.
3. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo eventuali variazioni determinate da norme imperative di legge, dalla modificazione della pianificazione di cui all’art. 7 e dalle varianti in corso di esecuzione in conformità alle previsioni di cui al Capo IV.
4. Non concorrono alla determinazione del corrispettivo del Gestore le ulteriori componenti tariffarie relative:
a) agli oneri di recupero e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti agli impianti di trattamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
b) ai ricavi ed ai costi derivanti dall’avvio a recupero dei rifiuti differenziati come disciplinato dal successivo art. 10;
c) agli oneri destinati al rimborso per i costi di gestione post mortem di discariche diverse da quella di cui al precedente art. 2;
d) ai contributi destinati al funzionamento dell’Agenzia;
e) ai fondi solidaristici disciplinati previsti dalla legislazione, anche regionale, pro tempore
vigente;
f) ad ogni altro onere eventualmente stabilito dall’Agenzia.
5. E’ comunque fatto obbligo al Gestore di riscuotere le voci tariffarie di cui al precedente comma 4 come risultanti dalla pianificazione annuale approvata dall’Agenzia e di versarle ai relativi destinatari in conformità alle modalità definite dall’Agenzia.
Art. 9 – Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento
1. Fermo l’obbligo del Gestore di provvedere all’avvio a trattamento e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati, al fine di incentivare il raggiungimento degli standard minimi prestazionali di cui all’allegato A (“Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per il Comune di Fidenza (PR)”) al presente contratto, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il Gestore è assoggettato al rischio economico connesso all’eventuale superamento della quantità massima ivi indicata di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento. Le modalità di imputazione di tale rischio economico sono definite nell’allegato C (“Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati”) al presente contratto.
2. L’Agenzia determinerà annualmente, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati del Bacino territoriale. L’Agenzia stabilirà altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore.
Art. 10 – Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati
1. Fermo l’obbligo di avviare a recupero i rifiuti differenziati, al fine di incentivare il raggiungimento degli obiettivi di cui agli allegati A (“Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per il Comune di Fidenza (PR)”), D (“Regolazione economica dei ricavi per il recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai”) ed E (“Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai”), il Gestore è assoggettato al rischio economico derivante dal loro mancato raggiungimento secondo le modalità di imputazione previste nei predetti allegati D ed E.
2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell’Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 di vetro, carta e cartone e plastica, il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l’unico responsabile al raggiungimento degli standard di cui al comma 1. Il concessionario potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 34, comma 2.
3. Fermo restando che i ricavi derivanti dall’attività di commercializzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al punto 1 dell’Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 sono esclusi dal corrispettivo, il Gestore è assoggettato al rischio economico dovuto al mancato rispetto delle soglie di ricavi corrispondenti ai predetti standard, secondo le modalità di imputazione previste dall’Allegato D al presente Contratto.
4. I costi/ricavi per le attività di recupero e trattamento/smaltimento di tutte le frazioni merceologiche derivanti da raccolta differenziata diverse da quelle di cui al punto 1 dell’Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 sono disciplinati dall’Allegato E al presente Contratto.
5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all’Agenzia gli atti e le informazioni relativi alle attività di commercializzazione, avvio a riciclo/recupero e recupero dei rifiuti differenziati.
6. L’Agenzia rilascia al Gestore le deleghe che si rendono necessarie ai fini delle attività di avvio a recupero dei rifiuti differenziati.
Art. 11 – Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore
1. La tariffa rifiuti, determinata ai sensi delle norme vigenti, costituisce il corrispettivo per l’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti: essa comprende sia il corrispettivo del Gestore sia le ulteriori componenti tariffarie di cui al precedente art. 8, comma 4.
2. In regime di finanziamento del servizio tramite Ta.Ri. (Tassa sui Rifiuti) il Gestore ha diritto al pagamento, da parte del Comune di Fidenza (PR), degli importi come determinati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10. Il Gestore presenta mensilmente regolare fattura al Comune.
3. In caso di istituzione della tariffa puntuale di natura corrispettiva da parte del Comune, il Gestore provvede all’applicazione e riscossione diretta agli utenti del servizio della tariffa in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e secondo quanto previsto dal Capo X del Disciplinare tecnico. La fatturazione agli utenti dell’importo del Piano finanziario annuo, detratta la somma dei servizi a domanda individuale, dovrà avvenire con frequenza non inferiore a due volte l’anno; i servizi a domanda individuale verranno fatturati puntualmente all’utenza richiedente a seguito della loro effettuazione. L’articolazione tariffaria è determinata dall’Agenzia.
4. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall’applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e da atti dell’Agenzia ratione temporis vigenti.
Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all’utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota che sarà previamente stabilita dall’Agenzia al momento del passaggio a tariffa corrispettivo. Tale quota sarà da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.
5. Con riferimento al Piano Finanziario del secondo anno antecedente quello di riferimento, avendo nel suddetto secondo anno antecedente il Gestore provveduto alla gestione della tariffa puntuale corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere c), d), e), f), abbiano un valore complessivo positivo, si riconoscerà al Gestore un differenziale aggiuntivo rispetto al Piano Finanziario dell'anno di riferimento, calcolato applicando la differenza, qualora positiva, tra la percentuale di inesigibilità effettivamente sostenuta (calcolata come rapporto tra crediti inesigibili maturati al 31 dicembre del secondo anno antecedente quello di riferimento e il totale Piano finanziario della medesima annualità) e la quota di cui al comma precedente stabilita dall’Agenzia, all'ammontare complessivo dei predetti elementi di costo passanti. L'eventuale differenziale riferito alle ultime 2 annualità della concessione è riconosciuto al Gestore dal gestore subentrante entro i 12 mesi successivi alla cessazione dell'affidamento.
Art. 12 - Imposte, tasse, canoni
1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune ed inerenti il servizio oggetto del presente contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al servizio.
CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE
Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore
1. Il Gestore espleta il servizio di gestione dei rifiuti urbani avvalendosi di due categorie di beni: beni strumentali al servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.
2. Per beni strumentali al servizio si intendono quei beni mobili funzionalmente connessi all’esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, allocati nel bacino territoriale di riferimento. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta. Tali beni sono destinati esclusivamente alla gestione del servizio nel bacino territoriale di riferimento, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti restano nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.
3. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti per il trattamento dei rifiuti, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all’esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell’affidamento.
Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell’affidamento
1. Al momento dell’affidamento, per l’espletamento del servizio il Gestore si avvale esclusivamente di beni strumentali di sua proprietà o del Comune di Fidenza come specificatamente elencati nell’allegato G. I beni strumentali ivi elencati di proprietà del Comune di Fidenza sono dati in uso al Gestore dall’Ente titolare in accordo con l’Agenzia previa stipula di apposita convenzione, in cui sono disciplinate le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene.
2. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa ed agli
standard individuati nel Disciplinare tecnico per l’espletamento del servizio.
3. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, entro il termine di vigenza del presente Contratto.
Art. 15 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l’affidamento
1. L’acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo da parte del Gestore dovrà essere previamente comunicata per iscritto all’Agenzia che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Sono esclusi dalla previsione di cui al periodo che precede i beni strumentali acquisiti dal Gestore nell’ambito dell’ordinario approvvigionamento di attrezzatture e/o mezzi strumentali al servizio, nonché i beni strumentali già inseriti negli atti programmatori (quali budget e piano investimenti) approvati in sede di esercizio del controllo analogo: della loro acquisizione il Gestore dà comunque comunicazione all’Agenzia.
2. L’acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata:
a) dall’Agenzia, dal Comune o da altri soggetti pubblici nonché da società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa pro tempore vigente;
b) con fondi, finanziamenti o contributi pubblici;
c) dallo stesso Xxxxxxx con risorse proprie.
3. I beni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) rimangono di proprietà dell’ente finanziatore e dati in uso al Gestore. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 20, la proprietà dei beni di cui al precedente comma 2, lett. c), al termine della gestione, è acquisita di diritto dall’Agenzia in ragione della quota di ammortamento degli investimenti riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente contratto, decurtata di eventuali contributi pubblici.
4. Qualora l’acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia stata approvata dall’Agenzia, essa non dà diritto al riconoscimento dell’eventuale valore netto contabile ai sensi dei successivi artt. 16 e 20, comma 4.
5. In questo ultimo caso l’Agenzia si riserva la facoltà di:
a) imporre al Gestore il ritorno allo status quo ante;
b) richiedere il risarcimento dell’eventuale danno.
In ogni caso è prevista l’applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 53.
6. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al comma 1 entro il termine di vigenza del presente contratto, fatti salvi diversi accordi intercorsi con l’Agenzia senza i quali il Gestore non avrà diritto a quanto previsto dall’art. 20, comma 4.
Art. 16 - Cessazione della strumentalità dei beni
1. La strumentalità dei beni di cui all’art. 13, comma 2, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene stabilita dal Disciplinare tecnico.
2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, siano essi acquisiti o realizzati durante la concessione ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettere a) limitatamente ai beni dell’Agenzia o del Comune, b) e c), il Gestore è obbligato ad esperire una procedura di vendita avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione da parte dell’Agenzia e delega del soggetto pubblico titolare, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.
3. La plus/minus valenza derivante dalla vendita di cui al comma precedente è oggetto di compensazione ai fini della variazione dei costi da coprire con la tariffa.
4. Nel caso in cui la procedura di vendita vada deserta, il Gestore, su richiesta dell’Agenzia, provvede
alla demolizione del bene senza oneri a carico della tariffa ovvero ad una sua diversa destinazione.
Art. 17 - Inventari dei beni
1. Il Gestore è obbligato a redigere un inventario dei beni strumentali, da classificarsi secondo le tipologie previste dall’art. 14, comma 1 e dall’art. 15, comma 2, secondo criteri e modalità da concordare con l’Agenzia.
2. Tale inventario dovrà essere aggiornato e trasmesso all’Agenzia con cadenza annuale, con le modalità e le tempistiche indicate dall’Agenzia.
3. Se richiesto dall’Agenzia il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione relativa ai beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all’art. 13, comma 3.
4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e l’aggiornamento degli inventari.
Art. 18 - Banca dati degli utenti serviti
1. L’Agenzia si impegna a mettere a disposizione del Gestore le informazioni contenute nella banca
dati degli utenti serviti in possesso del Comune di Fidenza (PR).
2. Il Gestore, qualora nell’espletamento del servizio dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Agenzia e al Comune.
3. A partire dall’attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell’utenza, il Gestore è
obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti.
4. Dal momento dell’attivazione della tariffazione puntuale il Gestore resta l’unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.
5. Su richiesta scritta dell’Agenzia, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.
6. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all’Agenzia la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico.
Art. 19 - Gestione dei beni strumentali al servizio
1. La gestione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani non può essere in alcun
modo separata dall’espletamento del servizio di cui al presente contratto.
2. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza vigenti ratione temporis nel corso dell’affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell’offerta economica.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali mobili, ivi compresi quelli posizionati all’interno dei Centri di Raccolta, e gli interventi di manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta sono ad onere e cura del Gestore e i relativi costi sono compresi nel suo corrispettivo.
Art. 20 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell’affidamento
1. Alla cessazione per qualsiasi causa del presente contratto il Gestore è obbligato a restituire all’Ente proprietario (Agenzia o Comune ovvero società patrimoniale a totale partecipazione pubblica) nel rispetto della normativa pro tempore vigente i beni strumentali da ciascuno di essi dati in godimento ed a trasferire al nuovo gestore i propri beni strumentali in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Più precisamente, alla scadenza della concessione, devono essere:
a) restituiti senza ulteriori oneri all’Agenzia, al diverso soggetto pubblico proprietario o a società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa pro tempore vigente:
- i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l’affidamento e finanziati dall’Agenzia o altro
ente pubblico, dati in uso al Gestore ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a) e b);
b) trasferiti senza ulteriori oneri al gestore entrante:
- i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza dell’affidamento.
3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa dovranno essere trasferiti al gestore entrante secondo le modalità indicate nel comma successivo.
4. Nei casi previsti dal precedente comma l’Agenzia provvederà a definire l’elenco dei beni non ammortizzati ed il loro valore netto contabile, nonché a porre in capo al gestore subentrante l’obbligo di corrispondere al Gestore uscente il valore così individuato.
5. Sono esclusi dall’obbligo di trasferimento al gestore entrante i beni che costituiscono patrimonio proprio del Gestore.
6. Il pagamento avrà luogo entro la data di sottoscrizione del contratto relativo al nuovo affidamento e, comunque, entro l’effettivo subentro nella gestione del servizio attestata da relativo verbale di consegna se anteriore alla stipulazione del contratto. In alternativa, il pagamento potrà essere differito entro e non oltre il termine di 90 giorni dal subentro. In tal caso, il gestore entrante deve presentare idonea garanzia fideiussoria a favore del Gestore uscente, dandone comunicazione e copia all’Agenzia.
Art. 21 - Gestione delle componenti tariffarie non ricomprese nel corrispettivo del Gestore
1. Come previsto dall’art. 8, comma 4, lett. d) e lett. e), il Gestore è tenuto a versare all’Agenzia i
contributi in conformità alle indicazioni dell’Agenzia stessa.
2. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di marzo di ogni anno le somme di cui ai commi precedenti relative all’annualità precedente, come indicate dall’Agenzia ed inserite nei Piani Economici Finanziari approvati in base al DPR 158/1999.
Art. 22 - Trasferimento di personale e clausola sociale
1. Al termine del presente contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello del gestore uscente adibito, in via esclusiva, al servizio di cui al presente contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.
Art. 23 - Rapporto di lavoro del personale
1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (UTILITALIA ex FederAmbiente).
3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.
4. Il Gestore assume l’impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del
personale in coerenza con l’obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.
Art. 24 – Attività delle organizzazioni di volontariato
1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell’art. 7 della L. 266/91 e della L.R. 12/2005, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore. Di tali convenzioni è data comunicazione all’Agenzia.
2. Le attività di cui al comma precedente devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 45.
Art. 25 – Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell’affidamento
1. Alla cessazione per qualsiasi causa del presente contratto, fermi gli obblighi di restituzione e trasferimento dei beni strumentali di cui al precedente art. 20, il Concessionario ha diritto di ricevere dal gestore entrante una somma, a titolo di valore di subentro, come determinata e secondo le modalità previste dall’Agenzia con propria deliberazione. L’Agenzia si impegna a condizionare l’efficacia del contratto di servizio relativo al successivo affidamento alla corresponsione da parte del nuovo gestore di tale somma.
2. Il valore di subentro di cui al comma precedente si compone del valore netto contabile dei beni strumentali al servizio secondo quanto previsto all’art. 20 del presente contratto. Gli eventuali conguagli relativi alle ultime due annualità dell’affidamento sono disciplinati secondo quanto stabilito agli allegati C (“Regolazione economica degli oneri per il trattamento dei rifiuti indifferenziati”), D (“Regolazione economica dei ricavi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli Accordi Anci Conai”), E (“Regolazione economica dei costi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli Accordi Anci Conai”) ed F (“Aggiornamento del corrispettivo per i servizi di base”) del presente contratto.
3. Il trasferimento dei beni e dei crediti di cui al comma precedente non costituisce trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. Non concorrono a formare il valore di subentro i crediti vantati dal Gestore nei confronti degli utenti del servizio, né i crediti vantati dal Gestore a qualunque titolo nei confronti dell’Agenzia o di terzi.
4. Il Concessionario è obbligato a trasferire al gestore subentrante il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva.
5. Il Concessionario è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito all’Agenzia la banca dati degli utenti serviti, secondo quanto previsto all’art. 18, comma 6, del presente contratto.
CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO
Art. 26 - Raccolta differenziata
1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nel suo Piano Industriale, nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico. Il mancato rispetto delle prescrizioni del predetto Disciplinare, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 53.
2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente all’Agenzia i dati necessari alla verifica dell’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico entro e non oltre il 31 agosto dell’anno successivo e comunque a richiesta motivata dall’Agenzia.
Art. 27 – Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.
1. Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimilati perseguendo nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, nonché di quanto stabilito dall’art. 10, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti: a tal fine, per le frazioni differenziate oggetto dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, il Gestore potrà optare tra il sistema CONAI ed libero mercato.
2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all’Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, alla qualità ed agli importi dei contributi e/o dei ricavi incassati per i rifiuti ceduti entro e non oltre il 31 agosto dell’anno successivo e comunque a richiesta motivata dall’Agenzia.
Art. 28 – Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI.
1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero, ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito dall’art. 10 e perseguendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.
2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.
3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all’Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell’anno successivo e comunque a richiesta motivata dall’Agenzia.
Art. 29 – Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati
1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall’Agenzia e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, ratione temporis vigenti. Tale obbligo comprende anche il trasporto dei rifiuti indifferenziati franco impianto, ossia con oneri di trasporto a carico del Gestore purché l’impianto di destino sia ubicato all’interno del Bacino territoriale o, se esterno, per una percorrenza di 50 km, andata e ritorno, dal perimetro esterno del Bacino territoriale considerando la viabilità principale e/o più consona ai mezzi di trasporto da utilizzarsi. Per percorrenze superiori il Gestore sarà rimborsato dei costi di trasporto secondo l’importo unitario (Euro/chilometro) indicato nell’allegato B (“Elenco dei prezzi unitari”) alla distanza equivalente.
2. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all’Agenzia i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati al trattamento, nonché i costi sostenuti entro e non oltre il 31 agosto dell’anno successivo e comunque a richiesta motivata dall’Agenzia.
Art. 30 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi
1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi oggetto del presente contratto secondo quanto previsto dall’allegato Disciplinare tecnico fermo il rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.
Art. 31 – Divieto di subconcessione
1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente contratto di servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.
Art. 32 – Affidamento a terzi di attività operative
1. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all’organizzazione e all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Gestore può affidare, fermo il rispetto della vigente disciplina (attualmente d.lgs. 50/2016) in materia di appalti pubblici, l’esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.
2. Il concessionario può svolgere l’attività di avvio al recupero delle frazioni riciclabili attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso una quota di rifiuti non inferiore al 30 per cento del quantitativo trattato per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell’Allegato E alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 di vetro, carta e cartone e plastica, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.
3. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite del quarantacinque per cento (45%) dell’importo annuale del corrispettivo come descritto all’art. 8, comma 2. A tal fine non sono computati gli affidamenti infragruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La sopraindicata percentuale del 45 % comprende anche le quote di cui al comma 2.
4. I subaffidamenti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.
5. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente ad ATERSIR i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.
Art. 33 – Poteri e funzioni di indirizzo dell’Agenzia
1. L’Agenzia può intervenire con atti di indirizzo per regolare aspetti organizzativi nell’esecuzione operativa del servizio, che non comportano un’alterazione dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV.
CAPO IV – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
Art. 34 – Verifica dell’ammissibilità di modifiche al contratto
1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione al presente contratto previste dalle norme ratione temporis vigenti, si applica quanto di seguito previsto.
Art. 35 – Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi
1. . L’adeguamento del corrispettivo per i servizi di base e per i servizi integrativi avviene per gli anni successivi al 2021 esclusivamente sulla base delle regole qui di seguito riportate.
2. Il corrispettivo per i servizi di base sarà aggiornato secondo la disciplina di cui all’allegato F “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base” al presente contratto dove è riportato il relativo schema algoritmico di dettaglio che tiene conto del Piano Industriale del Gestore.
3. I prezzi per i servizi integrativi di cui all’allegato B “Elenco dei prezzi unitari” sono annualmente rideterminati in ragione del 75% dell’indice inflativo FOI al 30 settembre dell’anno n-1 calcolato come variazione percentuale allo stesso mese dell'anno precedente.
Art. 36 – Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti
1. Il presente contratto ed i relativi allegati sono automaticamente adeguati alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente contratto, qualora disposte:
a) da norme legislative e regolamentari ratione temporis vigenti;
b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.
2. Al presente contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche resesi necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente.
3. L’Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi 1 e 2 e procede all’aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 39.
Art. 37 – Divieto per il Gestore di disporre modifiche
1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente contratto e relativi allegati in merito all’esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell’Agenzia.
2. L’eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l’obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest’ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.
Art. 38 – Modifiche richieste dall’Agenzia
1. È facoltà dell’Agenzia, anche per il tramite del Direttore dell’esecuzione, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 37, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. La medesima facoltà è riconosciuta all’Agenzia anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:
a) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l’esatto adempimento
delle prestazioni contrattuali,
b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell’esecuzione dei servizi.
3. L’Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi precedenti e procede all’aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 39.
Art. 39 – Aggiornamento del contratto e variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 36 e 38
1. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 36 e 38, si procede all’aggiornamento del presente contratto ed all’adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto di seguito previsto.
2. L’Agenzia predispone il testo della nuova disciplina relativa alla modalità di esecuzione del servizio oggetto di variazione e/o integrazione e la trasmette al Gestore che la sottoscrive per
accettazione: tale documento costituirà dunque parte integrante e sostanziale del presente contratto con decorrenza dalla sua sottoscrizione.
3. Se le modifiche determinano una variazione complessiva in diminuzione o in aumento non superiore al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale complessivo di cui all’art. 8, comma 2, il Gestore è obbligato ad adeguare il servizio a tali modifiche, senza che possa sollevare eccezione alcuna. Se le modifiche suddette determinano una variazione in diminuzione o in aumento superiore alla soglia predetta, il Gestore può recedere dal presente contratto.
4. Se le modifiche determinano mere variazioni delle quantità delle prestazioni oggetto del presente contratto, si applicano i prezzi di cui all’allegato B “Elenco dei prezzi unitari,” alle nuove quantità.
5. Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non quantificabili sulla base dell’allegato B “Elenco dei prezzi unitari”, l'Agenzia comunica al Gestore una proposta di modifica, concordando con esso i necessari adeguamenti del suo Piano Industriale e degli altri documenti allegati.
6. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto ad adeguare il servizio secondo le modalità indicate dall’Agenzia, anche qualora non sia raggiunto un accordo sull’adeguamento del corrispettivo e/o si decida di agire in sede giurisdizionale. L’eventuale esperimento delle suddette azioni non comporta la facoltà del Gestore di interrompere o ritardare l’adeguamento del servizio richiesto dall'Agenzia.
7. La possibilità di procedere alla revisione delle condizioni economiche è in ogni caso esclusa nell’ipotesi in cui detta alterazione sia dovuta a cause o fattori rientranti nei rischi operativi, organizzativi e di impresa comunque assunti dal Gestore.
8. Le modifiche apportate ai sensi dei precedenti artt. 36 e 38 possono determinare un incremento ovvero un decremento del corrispettivo dovuto al Gestore per l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.
9. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 165, comma 6, D.lgs. 50/2016 per il verificarsi, in corso di esecuzione del contratto, di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario.
CAPO V – CONTROLLO E MONITORAGGIO
Art. 40 - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell’esecuzione
1. L’Agenzia espleta la sua funzione di controllo sull’attività del Gestore al fine di:
- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e relativi allegati;
- verificare i dati economico-finanziari connessi all’esecuzione del servizio;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli standard ambientali.
A tal fine l’Agenzia dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell’utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell’Agenzia di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il servizio affidato, che l’Agenzia stessa ritenga necessari.
2. Il Gestore s’impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell’espletamento dell’attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.
3. Il controllo sul servizio è in ogni caso assicurato anche dall’obbligatoria adozione del sistema
informativo per il controllo e la gestione dei dati in conformità alle previsioni del successivo art. 41.
4. L’Agenzia approva, inoltre, il Piano annuale delle attività di cui al precedente art. 7.
5. Il Direttore dell’esecuzione del contratto o suoi assistenti o delegati esercitano in poteri di controllo di cui al precedente comma 1 attraverso l’analisi dei documenti, degli atti e delle informazioni richieste, nonché mediante sopralluoghi sul territorio per verificare la corretta erogazione dei servizi in conformità alle previsioni del presente contratto e dell’allegato Disciplinare tecnico.
6. L’esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali.
Art. 41 - Sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati
1. Il Gestore è obbligato a dotarsi di un sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati, come specificato Disciplinare Tecnico, per consentire al Direttore dell’esecuzione o a suoi eventuali
assistenti l’espletamento del controllo dell’andamento del servizio.
2. Il Gestore è altresì obbligato a consentire in qualsiasi momento l’accesso al predetto sistema al Direttore dell’esecuzione o a suoi eventuali assistenti, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.
3. L’insieme delle informazioni da rendere disponibili all’Agenzia dovrà essere aggiornato da parte del Gestore sulla base di eventuali modifiche di tipo normativo cogenti a livello nazionale e/o regionale.
Art. 42 - Carta dei servizi
1. Entro un mese dalla decorrenza dell’affidamento il Gestore deve sottoporre all’approvazione dell’Agenzia una carta dei servizi redatta sulla base dello schema approvato dall’Agenzia (attualmente, deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 13 del 7 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. l), della l.r. n. 23/2011. Essa ha lo scopo di informare in modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate dal Gestore in esecuzione del presente contratto, attraverso contenuti specifici e chiari, precisi e completi, e di determinare le procedure per un’adeguata considerazione dei reclami degli utenti e per l’eventuale pagamento di indennizzi in caso di inadempimenti da parte del Gestore.
2. La carta dei servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti
indennizzi a favore dell’utenza.
Art. 43 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
1. Fermo l’obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Gestore è obbligato ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, previa approvazione da parte dell’Agenzia e in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dal Gestore all’Agenzia, secondo il sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati di cui all’art. 41 del presente contratto.
Art. 44 - Certificazione di Qualità
1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 o equivalente, nonché il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS o equivalenti ed a trasmettere annualmente all’Agenzia copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate all’art. 41 del presente contratto. Ove, il Gestore non sia già in possesso di tali certificazioni, lo stesso è obbligato ad avviare il processo di certificazione entro 12 mesi dal subentro nel servizio e concluderlo entro 24 mesi dalla medesima data.
2. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire all’Agenzia l’accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 45 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali
1. Il Gestore è tenuto ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, nonché il Regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio.
Art. 46 - Certificazione del bilancio
1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge. Qualora il Gestore svolga attività ulteriori rispetto a quelle di cui al presente contratto, tale certificazione si riferisce al bilancio di esercizio relativo alle attività di cui al presente contratto.
CAPO VI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA
Art. 47 - Modificazioni soggettive
1. Il Gestore qualora sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo operatore economico al concessionario stesso, quest’ultimo è obbligato a darne comunicazione ad ATERSIR entro trenta giorni dall’operazione.
2. In tali ipotesi l’Agenzia verifica in capo al nuovo operatore economico la permanenza dei requisiti di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui al successivo art. 49.
3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante le forme di affidamento del servizio pubblico.
Art. 48 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del contratto
1. In caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del presente contratto e dei relativi allegati, l’Agenzia contesta tali inadempimenti mediante l’invio, tramite PEC, di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare all’Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l’Agenzia diffida il Gestore a provvedere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, l’Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del contratto ed il contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno. La contestazione dell’inadempienza contrattuale al Gestore viene comunicata contestualmente al Comune di Fidenzae l’Agenzia procede alla valutazione delle controdeduzioni del Gestore previo confronto con l’Ente.
2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, grave
inadempimento anche ai sensi dell’art. 1455 c.c.:
a) la violazione del divieto per il Gestore di disporre modifiche contrattuali senza la previa
autorizzazione dell’Agenzia di cui all’art. 37 del presente contratto;
b) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione dei dati sulla commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli artt. 27 e 28, nonché degli affidamenti di cui all’art. 32 del presente contratto nei modi e nei termini ivi disciplinati;
c) l’omissione di comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte dell’Agenzia e del Comune di Fidenza;
d) mancato rinnovo della cauzione di cui all’Art 52.
In tali casi l’Agenzia diffida il Gestore a provvedere ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Xxxxxxx un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine l’Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del contratto ed il contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo all’Agenzia al risarcimento del danno anche per semplice ritardo.
3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:
a) la subconcessione del servizio in violazione dell’art. 31;
b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all’art. 47, comma 1;
c) la violazione dell’obbligo di cui all’art. 47, comma 3;
d) il verificarsi di quanto previsto dall’art. 53, comma 8.
La dichiarazione con cui l’Agenzia intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata
mediante invio di comunicazione a mezzo PEC.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto. A tal fine, l’Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.
Art. 49 - Decadenza della concessione
1. L’Agenzia dichiara la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso di:
a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
b) revoca o decadenza dell’attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del
servizio pubblico in oggetto, da parte dell’ente competente;
c) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente contratto.
2. L’Agenzia dichiara, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all’art. 80, commi 3 e 7, del d.lgs. n. 50/2016.
3. La comunicazione al Gestore dell’avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dall’Agenzia tramite PEC. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Gestore può inviare all’Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l’Agenzia dichiara la decadenza dalla concessione.
4. In caso di dichiarazione di decadenza della concessione il contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del contratto. A tal fine, l’Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.
CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 50 - Tutela della continuità del servizio
1. A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è obbligo del Gestore proseguire l’erogazione del servizio, secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche previste dal presente contratto, per tutto il periodo necessario per l’esperimento della procedura avente ad oggetto il nuovo affidamento del servizio e fino al subentro del nuovo gestore. Fermo l’obbligo di prosecuzione del servizio, l’applicazione delle medesime condizioni economiche di cui al presente contratto è fatta salva per un massimo di dodici mesi decorrenti dalla cessazione per qualsiasi causa del presente rapporto contrattuale.
Art. 51 - Cauzione
1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell’importo economico del corrispettivo annuale del Gestore (Art. 8, comma 2), mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
2. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all’Agenzia, quale Ente garantito e, per la prima annualità, deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del contratto. Per le annualità successive il rinnovo della polizza deve pervenire all’Agenzia almeno dieci giorni prima dalla scadenza della precedente, a pena di risoluzione del contratto.
3. La garanzia copre l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia.
5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo del Gestore di cui all’art. 8.
Art. 52 - Coperture assicurative
1. Il Gestore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all’Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all’esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:
a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a:
• € 6.070.000,00 per danni a persone,
• € 1.220.000,00 per danni a cose;
b) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l’Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l’intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 5.000.000,00.
3. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente all’Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell’efficacia dei relativi contratti. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Agenzia.
4. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta all’Agenzia ed all’intermediario assicurativo.
5. La stipulazione del contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.
Art. 53 – Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio
1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all’Agenzia o agli Enti locali associati, al Gestore sono applicate le penali di cui all’allegato H.
2. In ogni caso di mancata esecuzione del servizio, in aggiunta alla escussione della penale prevista al comma 1, verrà applicata la decurtazione della valorizzazione della prestazione non eseguita, determinata in base ai prezzi risultanti dall’allegato B al presente Contratto “Elenco dei prezzi unitari”.
3. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma 1, l’Agenzia trasmette al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le osservazioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all’inadempimento. Della contestazione dell’inadempienza contrattuale al Gestore viene data contestuale comunicazione al Comune di Fidenza. La valutazione delle osservazioni del Gestore è rimessa all’Agenzia previo confronto col predetto Ente.
4. L’Agenzia procede all’applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle osservazioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell’Agenzia. L’Agenzia procede alla determinazione della penale da applicare d’intesa con il Comune di Fidenza.
5. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all’inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall’Agenzia nella lettera di contestazione.
6. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all’art. 8.
7. Qualora il Gestore incorra nell’applicazione di tre inadempimenti gravi ai sensi dell’allegato H nel corso di un anno di esecuzione del contratto, l’Agenzia può procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 48, comma 1, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall’interruzione del servizio.
8. Qualora l’importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale, il presente contratto si riterrà risolto di diritto.
9. È comunque fatta salva la facoltà per l’Agenzia di agire in giudizio per il risarcimento
dell’eventuale maggiore danno subito.
Art. 54 – Foro competente
1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Bologna.
Art. 55 – Allegati
1. Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
• Disciplinare Tecnico;
• Allegato A: “Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per il Comune di Fidenza (PR)”;
• Allegato B: “Elenco dei prezzi unitari”;
• Allegato C: “Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati”;
• Allegato D: “Regolazione economica dei proventi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai”;
• Allegato E: “Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai”;
• Allegato F “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base”;
• Allegato G: “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1”;
• Allegato H: “Penali”;
• Allegato I “Piano Economico Industriale”;
ALLEGATO A: Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per il Comune di Fidenza (PR)
Comune | Riferimento della Zona da Piano Reg. Gestione Rifiuti | tonnellate massime rifiuto indifferenziato obiettivo 2019 (TOBB19) (vedi nota 1) | tonnellate massime rifiuto indifferenziato obiettivo 2020 (TOBB20) (vedi nota 1) | tonnellate massime rifiuto indifferenziato obiettivo anno a regime 2021 (TOBB21) (vedi nota 1) | giornate annuali stabilite per mercati (vedi nota 2) | giornate annuali equivalenti stabilite per manifestazioni (vedi nota 3) | n. svuotamenti annuali cassonetti grandi utenze (GU) | monte ore uomo annuali guardiania CDR (MO) | Ore annuali spazzamento meccanizzato (ORE_me) | Ore annuali spazzamento misto (ORE_mi) | Ore annuali spazzamento manuale (ORE_ma) | Ore annuali altri servizi igiene urbana (ORE_as) |
Fidenza | Pianura | 2.343 | 2.094 | 1.844 | 104 | 93 | 3.754 | 3.050 | 1.877 | 1.291 | 5.371 | 78 |
Totale | 197 GG_DT |
Nota (1): le quantità non includono il rifiuto da esumazioni/estumulazioni (vedasi DGR 2218/2016). Dal 2020 devono essere garantiti gli obiettivi percentuali di RD, al netto del rifiuto da esumazioni/estumulazioni, del PRGR (79% Comuni di pianura, come definiti nel PRGR).
Nota (2): le giornate stabilite per i mercati sono riferite a due mercati settimanali, di rispettivamente ca. 86 e 100 banchi. Nota (3): 35 giornate per servizi di raccolta rifiuti e spazzamento, 58 giornate per servizi di sola raccolta.
Filiera merceologica (f) | Carta/cartone | Multileggero | Vetro |
Quantità di progetto (tonnellate) dell’anno 2021 (Q_DT_f) | 1.973,661 | 948,380 | 1.422,569 |
Nota: la filiera del Multileggero include plastica, lattine e barattolame
ALLEGATO B: Elenco dei prezzi unitari
B.1: COSTI UNITARI MEZZI SERVIZI IGIENE URBANA (escluso autista) | ||
Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione, consumi, ecc.), tasse ed assicurazioni. I valori della presente tabella non devono essere considerati nei casi di cui alla seguente tabella B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI. | ||
Costo unitario | Unità di misura | |
Compattatore carico posteriore 3 assi | 33,66 | €/ora |
Compattatore carico posteriore 2 assi 15-18 mc | 30,70 | €/ora |
Compattatore carico posteriore 2 assi 10-14 mc | 23,92 | €/ora |
Autocarro con vasca da 7 mc | 15,29 | €/ora |
Automezzo bivasca da 5+2 mc | 10,72 | €/ora |
Autocarro con sponda idraulica | 10,67 | €/ora |
Porter elettrico da 2 mc | 6,67 | €/ora |
Auto di servizio capo cantiere | 4,18 | €/ora |
Mezzo autoarticolato di grande volumetria (Motrice e semirimorchio) | 65,46 | €/ora |
Autocarro con gru/autocarro attrezzato liftcar | 43,64 | €/ora |
Lavastrade con cisterna da 5 mc | 27,12 | €/ora |
note: utilizzo minimo 3 ore |
B.2: COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE | ||
Descrizione | Costo unitario | Unità di misura |
Sacco in PE da 80 l con tag | 265,05 | €/1000pezzi |
Sacco in PE da 45 l con tag | 258,89 | €/1000pezzi |
Sacco in PE da 80 l | 43,15 | €/1000pezzi |
Sacco in PE da 45 l | 36,98 | €/1000pezzi |
Sacco Biodegradabile da 120 l | 67,80 | €/1000pezzi |
Sacco Biodegradabile da 7/10 l | 43,15 | €/1000pezzi |
Sacchetto per cestini stradali gettacarte | 51,78 | €/1000pezzi |
Cassonetto da 1.700 l | 554,76 | €/cad |
Cassonetto da 1.100 l | 246,56 | €/cad |
Bidone da 360 l | 55,48 | €/cad |
Bidone da 240 l | 36,98 | €/cad |
Bidone da 120 l | 30,82 | €/cad |
Mastello da 30 l e Contenitori Cartonplast | 6,16 | €/cad |
Sottolavello da 10 l | 3,08 | €/cad |
Composter | 55,48 | €/cad |
Contenitore per raccolta Pile | 123,28 | €/cad |
Contenitore per raccolta Farmaci | 184,92 | €/cad |
B.2: COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE | ||
Descrizione | Costo unitario | Unità di misura |
Cassone scarrabile con coperchio da 30 mc | 5.547,64 | €/cad |
Cassone scarrabile da 20 mc | 4.314,83 | €/cad |
Press container 18 - 22 mc | 23.761,91 | €/cad |
Serbatoio per olii da 500 l | 678,05 | €/cad |
Tanica oli da 5-7 litri | 7,27 | €/cad |
Contenitore per accumulatori | 431,48 | €/cad |
Contenitore per vernici | 308,20 | €/cad |
Contenitore per siringhe | 36,98 | €/cad |
Transponder per bidoni e mastelli | 0,68 | €/cad |
Serratura elettronica per bidoni condominiali | 351,35 | €/cad |
Tessera per le utenze | 1,23 | €/cad |
Casetta informatizzata (ecostation) | 30.820,25 | €/cad |
Informatizzazione centro di raccolta | 30.820,25 | €/cad |
B.3: COSTI UNITARI NOLEGGIO ATTREZZATURE | ||
Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione, ecc.) | ||
noleggio container scarrabile 15-20 mc a tenuta | 90,60 | €/mese |
noleggio cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica | 98,83 | €/mese |
noleggio cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta | 102,22 | €/mese |
noleggio cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica | 110,66 | €/mese |
noleggio press container 18-22 mc | 449,00 | €/mese |
note: compreso posizionamento e ritiro per minimo tre mesi |
B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI | ||
Sono comprese spese generali ed utili di impresa ed ogni onere per il corretto svolgimento del servizio | ||
Descrizione | Costo unitario | Unità di misura |
svuotamento container, composto delle seguenti voci: | ||
chiamata svuotamento container | € 61,11 | €/cont.-intervento |
trasporto container | € 2,05 | €/km (a/r) |
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva inferiore a 3,5 ton | € 1,36 | €/km (a/r) |
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 3,5 e 7,5 ton | € 1,45 | €/km (a/r) |
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 7,5 e 11,5 ton | € 1,79 | €/km (a/r) |
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 11,5 e 26 ton | € 2,10 | €/km (a/r) |
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva superiore a 26 ton | € 2,32 | €/km (a/r) |
gestione tariffa puntuale | € 5,93 | €/utenza |
note: interventi applicabili solo su intero territorio comunale |
ALLEGATO C: Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati
A. L’Allegato A “Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per il Comune di Fidenza (PR)” al presente Contratto specifica le tonnellate massime obiettivo di rifiuto indifferenziato (con esclusione del rifiuto derivante da esumazioni/estumulazioni, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2218/2016) relative alle annualità 2019 (TOBB19), 2020 (TOBB20) e 2021 (TOBB21).
B. Le tonnellate obiettivo degli anni 2022 e 2023 sono le medesime previste per il 2021 (TOBB21), quelle degli anni successivi al 2023 (n = 24, 25,…, 33) fino a scadenza del Contratto sono automaticamente determinate pro tempore in ragione del prodotto fra le tonnellate obiettivo del 2021 (TOBB21) ed il rapporto fra abitanti equivalenti del secondo anno antecedente quello di riferimento (ab_eq_n-2) ed abitanti equivalenti dell’anno 2021 (ab_eq_DT).
C. L’Agenzia stabilisce, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati del Comune di Argenta. L’Agenzia stabilisce altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore. L’onere riconosciuto quale acconto annuale (CAC_n per l’anno n=19, 20, …, 33) per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati è dato dal prodotto fra le tonnellate obiettivo (TAC_n) come definite ai punti A e B e la tariffa unitaria dell’impianto o polo impiantistico applicata ai rifiuti indifferenziati del Comune di Fidenza (TU_n):
Onere acconto annuale = CAC_n = TU_n * TAC_n
dove
TAC_19=TOBB19; TAC_20=TOBB20; TAC_21=TOBB21; TAC_22=TOBB21;
TAC_23=TOBB21 per gli anni dal 2019 al 2023,
TAC_n = TOBB21 / ab_eq_DT * ab_eq_n-2 per gli anni n=24, 25,..., 33, dove ab_eq_n-2 sono gli abitanti equivalenti del Comune di Fidenza ed ab_eq_DT sono gli abitanti equivalenti 2021 dello stesso Comune.
D. Il Gestore è tenuto a pagare all’impianto o polo di smaltimento, per ogni tonnellata di rifiuto
indifferenziato effettivamente conferita, la tariffa unitaria TU_n annualmente stabilita dall’Agenzia.
E. Al fine di rideterminare gli obiettivi di tonnellate di indifferenziato a smaltimento sulla base dell’evoluzione degli abitanti equivalenti, a partire dall’anno 2021 (n) l’Agenzia fisserà le tonnellate di rifiuto indifferenziato di riferimento del secondo anno antecedente (TRIF_n-2), che sono uguali alle tonnellate obiettivo per gli anni 2019, 2020 e 2021 (rispettivamente XXXX00, XXXX00 e TOBB21), e che sono calcolate in ragione del prodotto fra tonnellate obiettivo 2021 (TOBB21) ed il rapporto fra abitanti equivalenti dell’anno n-2 (ab_eq_n-2) ed abitanti equivalenti dell’anno 2021 (ab_eq_DT) per gli anni dal 2022 al 2033. A partire dal 2024 (n) l’Agenzia provvederà a ricalcolare l’onere di cui al punto C relativo al secondo anno antecedente (CRIF_n-2) sulla base delle predette tonnellate di rifiuto indifferenziato di riferimento dell’anno n-2 (TRIF_n-2), ed a conguagliare il differenziale del ricalcolo rispetto a quanto stabilito in acconto al punto C:
TRIF_19=TOBB19, TRIF_20=TOBB20, TRIF_21=TOBB21,
TRIF_n-2 = TOBB21 / ab_eq_DT * ab_eq_n-2 per n=24, 25, , 35
CRIF_n-2 = TU_ n-2 * TRIF_ n-2 con n=24, 25, , 35
Conguaglio annuale su quantitativi di riferimento = CRIF_n-2 – CAC_n-2 con n=24, 25, , 35
F. A partire dall’anno 2021 (n) l’Agenzia calcolerà il costo unitario di riferimento relativo al secondo anno antecedente (CUR_n-2), pari, per gli anni (n-2) 2019, 2020 e 2021, al rapporto fra l’onere riconosciuto in acconto di cui al punto C (CAC_n-2) e tonnellate di rifiuto indifferenziato di riferimento di tali anni (rispettivamente TOBB19, TOBB20 e TOBB21), e pari, per gli anni (n-2) dal 2022 al 2033, al rapporto fra l’onere ricalcolato di cui al punto E (CRIF_n-2) e le tonnellate di rifiuto indifferenziato di riferimento di tali anni (TRIF_n-2), il costo unitario di riferimento è calcolato con arrotondamento alla seconda cifra decimale:
CUR_19 = arrotonda(CAC_19 / TOBB19; 2), CUR_20 = arrotonda(CAC_20 / TOBB20; 2), CUR_21 = arrotonda(CAC_21 / TOBB21; 2),
CUR_n-2 = arrotonda(CRIF_n-2 / TRIF_n-2 ; 2) per xx 00, 00, , 00.
G. A partire dal 2021 (n), qualora i rifiuti indifferenziati raccolti a consuntivo nel secondo anno antecedente (TCONS_n-2) (come da dati ufficiali annualmente prodotti da Arpae) si discostino oltre i 3 punti percentuali in più o oltre i 2 punti percentuali in meno rispetto ai rifiuti indifferenziati di riferimento dell’anno n-2 (TRIF_n-2), è previsto un conguaglio da inserire fra gli oneri da aggiungere o detrarre, calcolato come di seguito. Il costo unitario di riferimento relativo al secondo anno antecedente (CUR_n-2) di cui al punto F è moltiplicato per le tonnellate di scostamento:
a) fra quelle reali consuntivate (TCONS_n-2) e quelle di riferimento (TRIF_n-2) incrementate di 3 punti percentuali, nel caso che le tonnellate reali superino quelle di riferimento incrementate di 3 punti percentuali, ottenendo CUR_n-2*(TCONS_n-2 - TRIF_n-2*1,03), con n=21, 22, …, 35;
b) fra quelle di riferimento (TRIF_n-2) ridotte di 2 punti percentuali e quelle reali consuntivate (TCONS_n-2), nel caso che le tonnellate reali siano inferiori a quelle di riferimento ridotte di 2 punti percentuali, ottenendo CUR_n-2*(TRIF_n-2*0,98 - TCONS_n-2), con n = 21, 22, …, 35.
A titolo di conguaglio annuale su quantitativi reali, nel caso a) gli oneri dell’anno n sono incrementati del 50% dell’importo di cui al punto a) e nel caso b) ridotti del 50 % dell’importo di cui al punto b).
H. L’ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui ai punti E e G relativi alle ultime 2 annualità dell’affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.
I. Il costo annuale per lo smaltimento del rifiuto derivante da esumazioni/estumulazioni dell’anno “n” è riconosciuto, sulla base di tariffa di accesso all’impianto di smaltimento stabilita dall’Agenzia, a consuntivo nei piani finanziari dell'anno n+2, ad eccezione dei costi relativi al 2032 e 2033 che saranno riconosciuti dal Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.
J. Non si darà luogo a variazioni dell'onere annuale per il trasporto del rifiuto indifferenziato in impianti di smaltimento, comunque individuati dall’Agenzia, ubicati fino a 50 km di percorrenza, andata e ritorno, considerando la viabilità principale e/o comunque più consona ai mezzi di trasporto previsti nella concessione, dal perimetro esterno del Comune di Fidenza. Oltre tale distanza e per la sola distanza eccedente i 50 km sopra citati, si provvederà a compensare il Gestore con l’importo espresso in Euro/km indicato nell'elenco prezzi allegato B al presente Contratto.
K. Nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all’ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l’anno 2034 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di “2033” in “2034”, “2034” in “2035” e “2035” in “2036”; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.
In sintesi (punti da A a H): | |||
Oneri anni n=19-20 (anni di transitorio) | Oneri anni n=21-22-23 | Oneri anni n=(da 24 a 33) | Conguagli anni n=34-35 |
Anno n: oneri acconto | |||
Tonnellate rifiuti indifferenziati di riferimento per oneri acconto (TAC_n) | |||
TAC_19=TOBB19, TAC_20=TOBB20 | TAC_21=TOBB21, TAC_22=TOBB21, TAC_23=TOBB21 | TAC_n= TOBB21/ab_eq_DT * ab_eq_n-2 | |
Oneri acconto e tariffa di accesso agli impianti | |||
L'Agenzia stabilisce annualmente a quale impianto di smaltimento vanno conferiti i rifiuti indifferenziati. L'Agenzia stabilisce altresì, annualmente, la tariffa unitaria di accesso TU_n praticata al Gestore dal gestore dell’impianto di smaltimento, per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita nell'anno n. | |||
Gli oneri acconto CAC_n di ogni anno n sono dati dalla seguente uguaglianza: | |||
CAC_n = TU_n * TAC_n | |||
Anno n: oneri conguaglio su quantitativi di riferimento dell'anno n-2 | |||
Tonnellate rifiuti indifferenziati di riferimento per oneri conguaglio (TRIF_n-2) | |||
TRIF_19=TOBB19, TRIF_20=TOBB20, TRIF_21=TOBB21 | TRIF_n-2= TOBB21/ab_eq_DT*ab_eq_n-2, | ||
Oneri di riferimento anno n-2 | |||
CRIF_n-2 = TU_ n-2 * TRIF_ n-2 | |||
Conguaglio annuale su quantitativi di riferimento = CRIF_n-2 - CAC_n-2 | |||
Anno n: oneri conguaglio su quantitativi reali dell'anno n-2 | |||
Si calcola il costo unitario di riferimento: CUR_n-2 = arrotonda(CAC_n-2 / TRIF_n-2;2) | Si calcola il costo unitario di riferimento: CUR_n-2 = arrotonda(CRIF_n-2 / TRIF_n-2;2) | ||
Qualora la quantità di rifiuti indifferenziati raccolti a consuntivo nell'anno n-2 (TCONS_n-2 da dati ufficiali Arpae) si discosti oltre i 3 punti percentuali in più o oltre i 2 punti percentuali in meno rispetto a TRIF_n-2: | |||
a) se TCONS_n-2 > TRIF_n-2 * 1,03 si calcola ccoreal_n = 0,5 * CUR_n-2 * (TCONS_n-2 - TRIF_n-2 * 1,03) | |||
b) se TCONS_n-2 < TRIF_n-2 * 0,98 si calcola ccoreal_n = 0,5 * CUR_n-2 * (TCONS_n-2 - TRIF_n-2 * 0,98) | |||
Qualora la quantità di rifiuti indifferenziati raccolti a consuntivo nell'anno n-2 (TCONS_n-2 da dati ufficiali Arpae) non si discosti oltre i 3 punti percentuali in più e oltre i 2 punti percentuali in meno rispetto a TRIF_n-2, si pone ccoreal_n = 0. Conguaglio annuale su quantitativi reali = ccoreal_n |
ALLEGATO D: Regolazione economica dei ricavi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai
A. Nella seguente tabella A sono riportati i ricavi complessivi base minimi a livello di bacino territoriale di ciascuna filiera merceologica di cui agli accordi Anci-Conai per gli anni 2019, 2020 e 2021, nonché le corrispondenti quantità di progetto relative al bacino territoriale dell’anno 2021.
TABELLA A
Filiera merceologica (f) | Ricavo complessivo base minimo (euro) dell’anno 2019 (RCB_f_19) | Ricavo complessivo base minimo (euro) dell’anno 2020 (RCB_f_20) | Ricavo complessivo base minimo (euro) dell’anno 2021 (RCB_f_21) | Quantità di progetto (tonnellate) dell’anno 2021 (Q_DT_f) |
Carta/cartone | 80.869,92 | 82.164,21 | 83.743,53 | 1.973,661 |
Multileggero | 221.683,36 | 225.231,29 | 229.560,58 | 948,380 |
Vetro | 59.174,26 | 60.121,31 | 61.276,93 | 1.422,569 |
Totale bacino territoriale | 361.727,54 | 367.516,80 | 374.581,04 | 4.344,611 |
Nota: la filiera del Multileggero include plastica, lattine e barattolame. Per la fase transitoria di progressiva messa a regime dei servizi oggetto della concessione, di durata massima di ventiquattro mesi dall’affidamento del servizio, come disciplinato dall’art. 7 del Disciplinare Tecnico, i ricavi sopra indicati per le frazioni Multileggero e Vetro, riferiti ad una previsione di raccolta distinta delle suddette due frazioni su tutto l’anno, dovranno essere riproporzionati, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, in funzione dei mesi di effettiva attivazione del servizio di raccolta differenziata distinto per Multileggero e Vetro. A titolo puramente esemplificativo, se per i primi 9 mesi dell’anno 2019 sarà ancora attivo il servizio di raccolta congiunta delle suddette frazioni nella forma del Multipesante, il RCB_f_19 sopra indicato per Multileggero e Vetro dovrà essere ridefinito pari a 3/12 dei valori indicati, mentre il RCB_f_20 sopra indicato per le suddette frazioni sarà mantenuto inalterato, essendo il servizio a regime su tutto l’anno.
Dai valori riportati in tabella si ottiene il ricavo unitario minimo di ciascuna filiera merceologica (f) dell’anno 2021 (RU_f_21) come rapporto fra il ricavo complessivo base minimo (RCB_f_21) e la quantità dello stesso anno (Q_DT_f) riportati in tabella A. Tale ricavo unitario minimo di filiera merceologica dell’anno 2021 è adeguato a partire dal 2022 in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi Anci-Conai, ottenendo il nuovo valore RU_f_n (con n da 22 a 33) valido pro-tempore.
I ricavi unitari minimi RU_f_n per l’attività di commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai saranno adeguati tenendo conto delle modalità individuate nel presente Allegato al seguente punto H.
Le formule di seguito riportate sono intese a stimolare il Gestore, a beneficio della tariffa, a conseguire maggiori ricavi derivanti sia da importi unitari di vendita sul mercato superiori a quelli di riferimento individuati sulla base degli accordi Anci-Conai sia da quantitativi raccolti superiori a quelli attesi ed a penalizzarlo in caso contrario.
Il Gestore dovrà commercializzare le frazioni di cui al presente allegato tramite conferimento al sistema consortile Anci-Conai ovvero collocazione a libero mercato mediante procedure competitive; il Gestore dovrà produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei ricavi effettivamente conseguiti, al fine della loro valorizzazione da parte dell’Agenzia all’interno dei piani finanziari. Tale obbligo si applica anche nel caso che l’attività di commercializzazione sia svolta da società collegate o controllate dal Gestore che abbiano svolto l’attività di avvio a recupero ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L.R. 16/2015.
A partire dall’anno a regime 2021 le formule di calcolo di acconti e importi di riferimento per i conguagli sono rappresentate come prodotto fra 2 termini racchiusi all’interno di parentesi quadre. Il primo termine indica il valore unitario di ricavo (euro/ton), che non potrà essere inferiore al ricavo unitario minimo di filiera e che viene incrementato in ragione del 50% del differenziale fra il valore effettivamente conseguito e quello minimo. All’interno di tale termine è anche presente un fattore correttivo che tiene conto dei quantitativi di rifiuto non trattato (dato dalla differenza fra il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente raccolto e il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente trattato dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate) che, per la minor qualità, va ad erodere il valore minimo di riferimento. Il secondo termine indica i quantitativi (ton) utilizzati per il calcolo dei ricavi ed è dato dalla semisomma fra tonnellaggi reali e tonnellaggi attesi da progetto indicizzati, a partire dal 2022, in base alla variazione annuale degli abitanti equivalenti rispetto a quelli dell’anno 2021.
Le formule, oltre al ricavo unitario minimo di filiera (f) di ogni anno (n) RU_f_n di cui sopra ed agli acronimi di cui alla tabella A, contengono le seguenti variabili:
• RVE_f_n-2 (euro) sono i ricavi effettivi debitamente documentati dal Gestore (anche per sue società collegate o controllate) dell’anno n-2 derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti, ivi inclusi i proventi da conferimento al sistema Anci-Conai e l’importo derivante dalla procedura competitiva di cui alla L.R.16/2015, art. 3, c. 8, riservata ad un quantitativo documentato almeno pari al prodotto del quantitativo totale di filiera documentato effettivamente trattato dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate per 0,3/(1-0,3) (i proventi della commercializzazione sono in favore dell’aggiudicatario della procedura competitiva). Tutti i costi relativi al servizio di trasporto agli impianti sono già stati considerati fra quelli dei servizi in concessione e pertanto non potranno andare a decurtazione dei valori di RVE; sono riconosciuti al Gestore gli eventuali contributi del CONAI per i servizi di pressatura e trasporto alle piattaforme, come previsti dagli allegati tecnici dell’accordo ANCI-Conai e pertanto i valori di RVE sono al netto di tali eventuali importi. I quantitativi e i ricavi sono da comunicare annualmente all’Agenzia per ciascuna filiera merceologica anche in caso di procedure competitive di cui alla L.R.16/2015, Art. 3, c. 8, riguardanti più filiere merceologiche contemporaneamente;
• Q_R_f_n-2 (ton) sono le quantità di filiera realmente raccolte dal Gestore (sono quindi
esclusi i rifiuti assimilati avviati a recupero dal produttore) nell’anno n-2;
• QNT_R_f_n-2 (ton) è la differenza fra il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente raccolto Q_R_f_n-2 e la quota parte di filiera effettivamente trattata dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate dell’anno n-2;
• CUctr_f_n (euro/ton) sono i costi unitari di trattamento della filiera f pari, per l’anno 2021 (n=21) al rapporto fra CTR_f (come indicato, per la filiera f, nel Piano Economico Industriale (PEI) di cui all’Allegato J al presente Contratto) e Q_DT_f, e per gli anni dal 2022 al 2033 (n=22, 23, …,33), al valore del costo unitario di trattamento dell’anno precedente (n- 1) adeguato in base al 75% dell’indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell’anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2). Il valori CTR_f indicati nel PEI sono da riferirsi a tutte le quantità di progetto di filiera dell’anno 2021 Q_DT_f specificate nella tabella A, anche per le quantità non trattate in impianti del Gestore. Qualora nel PEI non sia presente il costo di trattamento CTR_f della filiera f si porrà
CUctr_f = 0 per ogni anno;
• ab_eq_n-2 /AB_EQ_DT (adimensionale) è il rapporto fra gli abitanti equivalenti del
Comune di Fidenza dell’anno n-2 e quelli del 2021 AB_EQ_DT.
B. Per ogni anno di affidamento (n) l’Agenzia determinerà il ricavo in acconto di ciascuna filiera merceologica (f), relativo a proventi derivanti dall’attività di commercializzazione. Tale acconto (RCMac_f_n) è per ogni filiera merceologica costituito:
• per gli anni 2019 e 2020 (n=19, 20), dal relativo ricavo complessivo base minimo indicato nella tabella A (rispettivamente RCB_f_19 e RCB_f_20)
RCMac_f_n = RCB_f_n
• per gli anni 2021 e 2022 (n=21, 22), dalla seguente formula:
RCMac_f_n = [ RU_f_n +
MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – ( RU_f_n – CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2 ] * [ (Q_R_f_n-2 * RCB_f_21 / RCB_f_n-2 + Q_DT_f ) / 2 ]
• per l’anno 2023 (n=23), dalla seguente formula:
RCMac_f_n = [ RU_f_n +
MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – ( RU_f_n – CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2 ] *
[ (Q_R_f_n-2 + Q_DT_f ) / 2 ]
• per ciascun anno dal 2024 al 2033 (n=24, 25,…, 33), dalla seguente formula:
RCMac_f_n = [ RU_f_n +
MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – ( RU_f_n – CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2 ] * [ (Q_R_f_n-2 + Q_DT_f * ab_eq_n-2 /AB_EQ_DT) / 2 ]
C. Per ogni anno n, a partire dal 2021, si conguaglieranno per ciascuna filiera merceologica gli importi di cui al punto B, relativi al secondo anno antecedente (n-2), attraverso l’applicazione del seguente procedimento.
Inizialmente si calcola il ricavo complessivo minimo di riferimento di ciascuna filiera merceologica
(f) dell’anno n-2 (RCMrif_f_n-2) come:
• per gli anni 2019 e 2020 (n-2 =19, 20),
RCMrif_f_n-2= RCMac_f_n-2
• per l’anno 2021 (n-2=21),
RCMrif_f_n-2= [ RU_f_n-2 + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – ( RU_f_n-2 – CUctr_f_n-2
*QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2 ] * [ (Q_R_f_n-2 + Q_DT_f ) / 2 ]
• per gli anni dal 2022 al 2033 (n-2 = 22, 23,…, 33),
RCMrif_f_n-2= [ RU_f_n-2 + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – ( RU_f_n-2 – CUctr_f_n-2
*QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2 ] *
[ (Q_R_f_n-2 + Q_DT_f * ab_eq_n-2 /AB_EQ_DT) / 2 ]
L’importo del conguaglio è dato (per ogni anno dal 2021 al 2035, n=21, 22, …35), per ciascuna filiera merceologica, dalla seguente formula:
Conguaglio = RCMrif_f_n-2 – RCMac_f_n-2
D. Gli importi calcolati in acconto al punto B sono detratti dai piani finanziari di ogni anno, quelli calcolati a conguaglio al punto C sono detratti dagli stessi piani finanziari se assumono valore positivo, sono sommati in valore assoluto ai piani finanziari in caso contrario.
E. L’ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui al punto C relativi alle ultime 2 annualità dell’affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.
F. Nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all’ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l’anno 2034 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di “2033” in “2034”, “2034” in “2035” e “2035” in “2036”; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.
G. In sintesi:
Ricavi anni n= 19-20 (anni di transitorio) | Ricavi anni n=21-22-23 | Ricavi anni n = (da 24 a 33) | Conguagli anni n=34-35 |
Anno n: ricavi in acconto | |||
Sia Q_R_f_n il quantitativo totale complessivo di rifiuti effettivamente raccolti per ciascuna filiera di ogni anno. Sia QNT_R_f_n la differenza fra il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente raccolto Q_R_f_n e il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente trattato dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate di ogni anno. | |||
RCMac_f_n = RCB_f_n | Per n=21, 22 RCMac_f_n = [ RU_f_n + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – ( RU_f_n – CUctr_f_n *QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2 ] * [ (Q_R_f_n-2 * RCB_f_21 / RCB_f_n-2 + Q_DT_f ) / 2 ] Per n=23 RCMac_f_n = [ RU_f_n + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – ( RU_f_n – CUctr_f_n *QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2 ] * [ (Q_R_f_n-2 + Q_DT_f ) / 2 ] | RCMac_f_n = [ RU_f_n + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – ( RU_f_n – CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2 ] * [ (Q_R_f_n-2 + Q_DT_f * ab_eq_n-2 /AB_EQ_DT) / 2 ] | |
Anno n: ricavi a conguaglio | |||
Per n=21, 22 RCMrif_f_n-2 = RCMac_f_n-2 Per n=23 RCMrif_f_n-2= [ RU_f_n-2 + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – ( RU_f_n-2 – CUctr_f_n-2 *QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2 ] * [ (Q_R_f_n-2 + Q_DT_f ) / 2 ] | RCMrif_f_n-2= [ RU_f_n-2 + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – ( RU_f_n-2 – CUctr_f_n- 2 *QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2 ] * [ (Q_R_f_n-2 + Q_DT_f * ab_eq_n-2 /AB_EQ_DT) / 2 ] | ||
Il conguaglio è dato da Conguaglio = RCMrif_f_n-2 - RCMac_f_n-2 | |||
Il procedimento va ripetuto per ogni filiera merceologica di cui agli accordi Anci-Conai |
TABELLA A
Ricavi e quantità base per ogni filiera Conai (f) | RCB_f_18 (euro) | RCB_f_20 (euro) | RCB_f_21 (euro) | Q_DT_f (tonnellate anno 2021) |
Carta/cartone | 80.869,92 | 82.164,21 | 83.743,53 | 1.973,661 |
Multileggero | 221.683,36 | 225.231,29 | 229.560,58 | 948,380 |
Vetro | 59.174,26 | 60.121,31 | 61.276,93 | 1.422,569 |
Totale | 361.727,54 | 367.516,80 | 374.581,04 | 4.344,611 |
Nota: la filiera del Multileggero include plastica, lattine e barattolame
H. Standard qualitativi minimi e modalità di adeguamento dei ricavi unitari per il trattamento recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI
Per ognuna delle filiere merceologiche (f) di cui agli accordi ANCI-CONAI è definito il ricavo unitario minimo (espresso in euro/tonnellata) dell’anno 2021 (RU_f_21) come rapporto fra il ricavo complessivo base minimo (RCB_f_21) e la quantità dello stesso anno (Q_DT_f) riportati nella tabella A del suddetto allegato.
Tale ricavo unitario minimo di filiera merceologica dell’anno 2021 è adeguato a partire dal 2022 in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi Anci-Conai, ottenendo il nuovo valore RU_f_n (con n da 21 a 32) valido pro-tempore.
Ai fini del suddetto adeguamento, si specifica a seguire la modalità adottata per la quantificazione del ricavo unitario minimo di filiera merceologica di riferimento per l’anno 2021, ai sensi dell’accordo Anci-Conai vigente. In occasione del rinnovo dell’accordo Anci-Conai si prevede che tale ricavo unitario minimo di filiera merceologica di riferimento sia adeguato applicando la medesima modalità. Il ricavo unitario minimo di filiera merceologica RU_f viene pertanto adeguato a partire dal 2022 in proporzione alle variazioni del ricavo unitario minimo di filiera merceologica di riferimento dell’anno 2021 sotto riportato.
Imballaggi in carta e cartone congiunti e frazione merceologica similare
Il ricavo unitario minimo di filiera di riferimento all’anno 2021 è definito pari a 42,43 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente ad una previsione di adeguamento inflattivo del valore di 41,49 €/t riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Comieco per l’anno 2016 per la raccolta congiunta di carta/cartone con riferimento alla fascia di impurezze ≤ 3%.
Imballaggi in plastica/barattolame (raccolta multileggero)
Il ricavo unitario minimo di filiera di riferimento all’anno 2021 è definito pari a 242,06 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente ad una previsione di adeguamento inflattivo del valore di 236,69 €/t riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Corepla per l’anno 2016 per la raccolta della plastica multimateriale di flusso D (295,86 €/t), detratto di una quota di 20% di Frazione Estranea (FE).
Imballaggi in vetro
Il ricavo unitario minimo di filiera di riferimento all’anno 2021 è definito pari a 43,07 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente ad una previsione di adeguamento inflattivo del valore di 42,12 €/t riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Coreve per l’anno 2016 per la raccolta con riferimento alla fascia B di impurezze (≤ 2%).
ALLEGATO E: Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai
A. Nella seguente tabella B sono riportati i costi/ricavi (col segno meno se ricavi) complessivi base per il trattamento dei rifiuti organici (umido e verde) e delle altre RD costituite dai rifiuti diversi da quelli organici e da quelli di cui agli accordi Anci-Conai per gli anni 2019, 2020.
TABELLA B
Macro filiera merceologica (f) | Costo/ricavo complessivo base (euro) dell’anno 2019 (CCB_f_19) | Costo/ricavo complessivo base (euro) dell’anno 2020 (CCB_f_20) | Costo/ricavo complessivo base (euro) dell’anno 2021 (CCB_f_21) |
Umido | 186.887,06 | 189.878,09 | 193.527,84 |
Verde | 25.458,57 | 25.866,02 | 26.363,20 |
Altre RD | 31.480,96 | 31.984,80 | 32.599,59 |
Il Gestore dovrà collocare sul mercato le frazioni di umido e verde e le altre frazioni raccolte in maniera differenziata mediante procedure competitive e produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei costi/ricavi effettivamente sostenuti, al fine della loro validazione e riconoscimento da parte dell’Agenzia all’interno dei piani finanziari (CGA_f sono i costi/ricavi consuntivi validati di ciascuna delle 3 macro filiere merceologiche).
B. Per ogni anno di affidamento (n) l’Agenzia determinerà, per ciascuna macro filiera, il costo/ricavo in acconto, relativo a costi/ricavi derivanti dall’attività di commercializzazione. Tale acconto (CCMac_f_n) è costituito:
• per gli anni 2019 e 2020 (n=19, 20), dal relativo costo/ricavo complessivo base indicato nella tabella B (rispettivamente CCB_f_19 e CCB_f_20)
CCMac_f_n = CCB_f_n
• per ciascun anno dal 2021 al 2033 (n=21, 22,…, 33), dal costo/ricavo validato del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2)
CCMac_f_n = CGA_f_n-2
C. Per ogni anno n, a partire dal 2021, si conguaglierà la differenza fra i costi/ricavi validati del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2) e gli acconti di cui al punto B
Conguaglio = CGA_f_n-2 – CCMac_f_n-2
D. Gli importi calcolati ai punti B e C sono sommati ai piani finanziari di ogni anno se assumono valore positivo, sono detratti in valore assoluto dai medesimi piani finanziari in caso contrario.
E. L’ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui al punto C relativi alle ultime 2 annualità dell’affidamento è soggetto a compensazione col gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.
F. Tutti i costi relativi al servizio di trasporto agli impianti sono già stati considerati fra quelli dei servizi in concessione e pertanto non potranno essere aggiunti ai valori di CGA_f di cui alle precedenti lettere B e C.
G. Nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all’ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l’anno 2034 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di “2033” in “2034”, “2034” in “2035” e “2035” in “2036”; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.
In sintesi:
Costi/ricavi anni n=19- 20 (anni di transitorio) | Costi/ricavi anni n=(da 21 a 33) | Conguagli anni n=34-35 |
Anno n: costi/ricavi in acconto | ||
Siano i costi/ricavi effettivi documentati e validati dall'Agenzia dell'anno n-2 pari a CGA_f_n-2 (col segno meno se ricavi) | ||
CCMac_f_n = CCB_f_n | CCMac_f_n = CGA_f_n-2 | |
Anno n: costi/ricavi a conguaglio | ||
Il conguaglio è dato da Conguaglio = CGA_f_n-2 - CCMac_f_n-2 |
Il procedimento va ripetuto per ciascuna delle 3 macro filiere di Umido, Verde ed Altre RD
TABELLA B | |||
Macro filiera merceologica (f) | CCB_f_19 (euro) | CCB_f_20 (euro) | CCB_f_21 (euro) |
Umido | 186.887,06 | 189.878,09 | 193.527,84 |
Verde | 25.458,57 | 25.866,02 | 26.363,20 |
Altre RD | 31.480,96 | 31.984,80 | 32.599,59 |
ALLEGATO F: Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base
A. Il Piano Economico Industriale (PEI) di cui all’Allegato J al presente Contratto contiene le voci di costo annuale dei servizi base a regime, suddivise in Costi raccolta (CRACC), Costi raccolta grandi utenze (CRACCGU), Costi guardiania Centri di Raccolta (CDR), Costi logistica e trasporti (CLOG), Costi spazzamento misto (CSLmi), Costi spazzamento meccanizzato (CSLme), Costi spazzamento manuale e svuotamento cestini (CSLma), Costi altri servizi igiene urbana (CSLas), Costi raccolta e pulizia mercati e manifestazioni (CSLmm), Costi trattamento carta e cartone (CTRc), Costi trattamento multileggero (CTRm), Costi trattamento vetro (CTRv), Costi generali (CGG). I valori di CTRc. CTRm e CTRv sono da riferirsi a tutte le rispettive quantità di progetto dell’anno 2021 Q_DT_f specificate nell’allegato A, anche per le quantità non trattate in impianti del Gestore. Gli importi relativi alle predette voci di costo sono riportati di seguito:
• CRACC: 1.391.241;
• CRACCGU: 35.642;
• CDR: 112.652;
• CLOG: 339.563;
• CSLmi: 141.668;
• CSLme: 116.511;
• CSLma: 255.318;
• CSLas: 11.548;
• CSLmm: 50.201;
• CTRcarta: 24.883;
• CTRmultileggero: 95.654;
• CTRvetro: 35.870;
• CGG: 601.365.
A. Nell’Allegato A al presente Contratto sono specificati gli standard prestazionali del servizio relativi alle giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni, monte ore uomo annuali guardiania Centri di Raccolta, ore annuali per spazzamento misto, spazzamento meccanizzato,
spazzamento manuale e svuotamenti cestini. Nell’Allegato A al presente Contratto sono altresì indicate le tonnellate di progetto dell’anno a regime 2021 relative alle filiere di raccolta differenziata di carta/cartone (Q_DT_carta), multileggero (Q_DT_multileggero) e vetro (Q_DT_vetro).
B. Le voci di costo indicate al punto A ed i seguenti costi unitari saranno indicizzati per ogni anno n a partire dal 2022 in base al 75% dell’indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell’anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2):
a) Costo unitario di raccolta per utenza (CUr, in euro/utenza) pari al rapporto fra CRACC e il numero complessivo di utenze del Comune di Fidenza del 2021;
b) Costo unitario di raccolta grandi utenze (CUrgu, in euro/svuotamento) pari al rapporto fra CRACCGU e il numero complessivo di svuotamenti annui di cassonetti dedicati a carta/cartone per grandi utenze del Comune di Fidenza del 2021;
c) Costo unitario di guardiania dei Centri di Raccolta (CUcdr, in euro/ora), pari al rapporto fra CDR e il totale monte ore uomo annuali guardiania Centri di Raccolta MO di cui all’Allegato A al presente Contratto;
d) Costo unitario di costi di logistica e trasporti (CUlog, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CLOG e il quantitativo complessivo in tonnellate di rifiuti prodotti nel 2021;
e) Costo orario dello spazzamento misto (CUcslmi, in euro/ora) pari al rapporto fra CSLmi e il totale delle ore annuali spazzamento misto ORE_mi di cui all’Allegato A al presente Contratto;
f) Costo orario dello spazzamento meccanizzato (CUcslme, in euro/ora) pari al rapporto fra CSLme e il totale delle ore annuali spazzamento meccanizzato ORE_me di cui all’Allegato A al presente Contratto;
g) Costo orario dello spazzamento manuale e svuotamento cestini (CUcslma, in euro/ora) pari al rapporto fra CSLma e il totale ore annuali spazzamento manuale ORE_ma di cui all’Allegato A al presente Contratto;
h) Costo orario altri servizi igiene urbana per utenza (CUcslas, in euro/ora) pari al rapporto fra CSLas e il totale ore annuali di servizio del 2021;
i) Costo unitario raccolta e pulizia mercati e manifestazioni per giornata (CUcslmm, in euro/giornata) pari al rapporto fra CSLmm e il totale giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni GG_DT di cui all’Allegato A al presente Contratto;
j) Costo unitario trattamento di carta e cartone (CUctr_carta, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_carta e Q_DT_carta;
k) Costo unitario trattamento del multileggero (CUctr_multileggero, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_multileggero e Q_DT_multileggero;
l) Costo unitario trattamento del vetro (CUctr_vetro, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_vetro e Q_DT_vetro;
m) Costo unitario dei costi generali per utenza (CUcgg, in euro/utenza) pari al rapporto fra CGG e il numero complessivo di utenze del 2021.
D. Nel 2024 si imposterà inizialmente il parametro delle utenze di riferimento dell’anno 2021
UT_RIF_21 ad un valore pari al numero complessivo delle utenze del 2021;
per ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, …, 35):
• se il numero delle utenze dell’anno n-2 supera quello delle utenze di riferimento dell’anno n- 3 incrementato di 3 punti percentuali si pone il valore delle utenze di riferimento dell’anno n- 2 (UT_RIF_n-2) pari a quello delle utenze di riferimento dell’anno n-3 (UT_RIF_n-3) incrementato di 3 punti percentuali,
• altrimenti se il numero delle utenze dell’anno n-2 è inferiore al 97 per cento di quello delle utenze di riferimento dell’anno n-3 si pone il valore delle utenze di riferimento dell’anno n-2 pari al 97% di quello delle utenze di riferimento dell’anno n-3,
• altrimenti si pone il valore delle utenze di riferimento dell’anno n-2 pari a quello delle utenze
di riferimento dell’anno n-3.
Nel 2024 si imposterà inoltre inizialmente il parametro della produzione di rifiuti urbani di riferimento dell’anno 2021 PROD_RIF_21 ad un valore pari al quantitativo complessivo di tonnellate di rifiuti urbani prodotti nel 2021;
per ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, …, 35):
• se il quantitativo complessivo di tonnellate di rifiuti urbani prodotti nell’anno n-2 supera quello del quantitativo complessivo di tonnellate di rifiuti urbani prodotti nell’anno n-3 incrementato di 3 punti percentuali si pone il valore della produzione di rifiuti urbani di riferimento dell’anno n-2 (PROD_RIF_n-2) pari a quello della produzione di rifiuti di riferimento dell’anno n-3 (PROD_RIF_n-3) incrementato di 3 punti percentuali,
• altrimenti se il quantitativo complessivo di tonnellate di rifiuti urbani prodotti nell’anno n-2 è inferiore al 97 per cento di quello della produzione di rifiuti di riferimento dell’anno n-3 si pone il valore della produzione di rifiuti di riferimento dell’anno n-2 pari al 97% di quello della produzione di rifiuti di riferimento dell’anno n-3,
altrimenti si pone il valore della produzione di rifiuti di riferimento dell’anno n-2 pari a quello della produzione di rifiuti di riferimento dell’anno n-3.
E. Il corrispettivo per i costi di raccolta CRACC è adeguato a partire dall’anno 2022, come segue:
a) il corrispettivo in acconto ACC_22 e ACC_23 degli anni 2022 e 2023 (n=22, 23) è per ciascun anno pari a CRACC come indicizzato a partire dal 2022 in base al 75% dell’indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell’anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
b) per ciascuna annualità dal 2024 al 2033 (n=24, 25, …, 33) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUr_n dell’anno n e le utenze di riferimento dell’anno n- 2:
ACC_n = CUr_n * UT_RIF_n-2;
per ciascuna annualità dal 2024 al 2035 (n=24, 25, …, 35) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all’anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUr_n-2 dell’anno n-2 e le utenze di riferimento dell’anno n-2 e l’acconto riconosciuto ACC_n-2 nell’anno n-2:
CONG_n = CUr_n-2*UT_RIF_n-2 – ACC_n-2;
il corrispettivo di ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, …, 35) è pari a
ACC_n + CONG_n dove per n=34, 35 è presente solo il conguaglio;
c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2032 e 2033 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.
F. Il corrispettivo per i costi di raccolta grandi utenze CRACCGU è adeguato a partire dall’anno 2022 (n=22, 23,…., 33), come prodotto fra CUrgu_n e numero totale degli svuotamenti annuali di cassonetti dedicati a grandi utenze GU di cui all’Allegato A al presente Contratto.
G. Il corrispettivo per i costi per guardiania dei Centri di Raccolta è adeguato a partire dall’anno 2022 (n=22, 23,…., 33), come prodotto fra CUcdr_n e totale monte ore uomo guardiania Centri di Raccolta MO di cui all’Allegato A al presente Contratto.
H. Il corrispettivo per i costi di logistica e trasporti CLOG è adeguato a partire dall’anno 2022, come
segue:
a) il corrispettivo in acconto ACC_22 e ACC_23 degli anni 2022 e 2023 (n=22, 23) è per ciascun anno pari a CLOG come indicizzato a partire dal 2022 in base al 75% dell’indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell’anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
b) per ciascuna annualità dal 2024 al 2033 (n=24, 25, …, 33) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUlog_n dell’anno n e la produzione di rifiuti urbani di riferimento dell’anno n-2:
ACC_n = CUlog_n * PROD_RIF_n-2;
per ciascuna annualità dal 2024 al 2035 (n=24, 25, …, 35) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all’anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUlog_n-2 dell’anno n-2 e la produzione di rifiuti di riferimento dell’anno n-2 e l’acconto riconosciuto ACC_n-2 nell’anno n-2:
CONG_n = CUlog_n-2*PROD_RIF_n-2 – ACC_n-2; il corrispettivo di ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, …, 35) è pari a
ACC_n + CONG_n dove per n=34, 35 è presente solo il conguaglio;
c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2032 e 2033 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.
I. Il corrispettivo per i costi dello spazzamento misto CSLmi è adeguato a partire dall’anno 2022 (n=22, 23,…., 33), come prodotto fra CUcslmi_n e numero totale ore per spazzamento misto ORE_mi di cui all’Allegato A al presente Contratto.
J. Il corrispettivo per i costi dello spazzamento meccanizzato CSLme è adeguato a partire dall’anno 2022 (n=22, 23,…., 33), come prodotto fra CUcslme_n e numero totale ore per spazzamento meccanizzato ORE_me di cui all’Allegato A al presente Contratto.
K. Il corrispettivo per i costi dello spazzamento manuale e svuotamento dei cestini è adeguato a partire dall’anno 2022 (n=22, 23,…., 33), come prodotto fra CUcslma_n e numero totale ore per spazzamento manuale e svuotamenti cestini ORE_ma di cui all’Allegato A al presente Contratto.
L. Il corrispettivo per gli altri servizi di igiene urbana CSLas è adeguato a partire dall’anno 2022 (n=22, 23,…., 33), come prodotto fra CUcslas_n e numero totale ore dedicati ai suddetti servizi ORE_as di cui all’Allegato A al presente Contratto.
K. Il corrispettivo per i costi raccolta e pulizia mercati e manifestazioni è adeguato a partire dall’anno 2022 (n=22, 23,…., 33), come prodotto fra CUcslmm_n e il totale giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni GG_DT di cui all’Allegato A al presente Contratto.
L. Il corrispettivo per il trattamento della filiera Xxxxx (f) della carta, e analogamente per quanto
relativo alla filiera del multileggero e del vetro, è adeguato a partire dall’anno 2022, come segue:
a) il corrispettivo in acconto ACC_22 dell’anno 2022 è pari a CTR_f come indicizzato in base al 75% dell’indice inflativo FOI annuale al 30 settembre 2021 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente 2020;
b) il corrispettivo in acconto ACC_23 dell’anno 2023 è pari a CUctr_f_23 * Q_R_f_21, dove Q_R_f_21 sono i quantitativi di filiera effettivamente raccolti (da dati consuntivi Arpae e con esclusione dei rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore) nell’anno 2021; nell’anno 2023 si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_23 (relativo all’anno 2021) pari a:
CONG_23 = CUctr_f_21 * Q_R_f_21 – CTR_f
c) per ciascuna annualità dal 2024 al 2033 (n=24, 25, …, 33) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUctr_f_n dell’anno n e i quantitativi di filiera Q_R_f_n- 2 effettivamente raccolti (da dati consuntivi Arpae e con esclusione dei rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore) nell’anno n-2:
ACC_n = CUctr_f_n * Q_R_f_n-2;
per ciascuna annualità dal 2024 al 2035 (n=24, 25, …, 35) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all’anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUctr_f_n-2 dell’anno n-2 e i quantitativi di filiera Q_R_f_n-2 effettivamente raccolti dell’anno n-2 e l’acconto riconosciuto ACC_n-2 nell’anno n-2:
CONG_n = CUctr_f_n-2 * Q_R_f_n-2 – ACC_n-2;
il corrispettivo di ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, …, 35) è pari a
ACC_n + CONG_n dove per n=34, 35 è presente solo il conguaglio;
d) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2032 e 2033 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro;
e) per ogni anno n (n=19, 20, …, 33) dell’affidamento i costi del trattamento CPC_f_n dei quantitativi documentati QPC_R_f_n (relativi alla procedura competitiva di cui alla L.R.16/2015, Art. 3, c. 8, riservata ad un quantitativo pari ad almeno il prodotto del quantitativo totale di filiera effettivamente trattato e documentato per 0,3/(1-0,3) ), calcolati come
CPC_f_n = CUctr_f_n * QPC_R_f_n
(dove, per gli anni dal 2021 al 2033, CUctr_f_n è come definito al punto C del presente allegato e per gli anni 2019 e 2020 è pari a quello del 2021), sono inclusi nella percentuale massima di attività complessivamente oggetto di sub affidamento.
M. Il corrispettivo CGG per i costi generali è adeguato a partire dall’anno 2022, come segue:
a) il corrispettivo in acconto ACC_22 e ACC_23 degli anni 2022 e 2023 (n=22, 23) è per ciascun anno pari a CGG come indicizzato a partire dal 2022 in base al 75% dell’indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell’anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
b) per ciascuna annualità dal 2024 al 2033 (n=24, 25, …, 33) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUcgg_n dell’anno n e le utenze di riferimento dell’anno n-2:
ACC_n = CUcgg_n * UT_RIF_n-2;
per ciascuna annualità dal 2024 al 2035 (n=24, 25, …, 35) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all’anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUcgg_n-2 dell’anno n-2 e le utenze di riferimento dell’anno n-2 e l’acconto riconosciuto ACC_n-2 nell’anno n-2:
CONG_n = CUcgg_n-2 * UT_RIF_n-2 – ACC_n-2;
il corrispettivo di ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, …, 35) è pari a
ACC_n + CONG_n dove per n=34, 35 è presente solo il conguaglio;
c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2032 e 2033 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.
N. Nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all’ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l’anno 2034 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di “2033” in “2034”, “2034” in “2035” e “2035” in “2036”; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.
In sintesi:
Voci di costo utilizzate per adeguamenti corrispettivo | Corrispettivo anno n=22- 23 | Corrispettivi anni n=(da 24 a 33) | Conguagli anni n=34-35 |
I costi unitari CU e i costi assoluti CRACC, CLOG, CTR_f (con f: carta, multileggero, vetro) e CGG sotto riportati sono indicizzati a partire dal 2021 (n=21), in base al 75% dell’indice FOI annuale al 30/9/n-1, calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2): | Si imposta inizialmente UT_RIF_21 = n° utenze del Comune dell’anno 2021 Se: ut_n-2 > UT_RIF_n-3*1,03 si pone UT_RIF_n-2 = UT_RIF_n-3*1,03; se: UT_RIF_n-3*0,97 > ut_n-2 si pone UT_RIF_n-2 = UT_RIF_n-3*0,97; altrimenti si pone UT_RIF_n-2 = UT_RIF_n-3. Si imposta inoltre inizialmente PROD_RIF_21 = quantitativo in tonnellate di rifiuti urbani prodotti nel Comune nell’anno 2021 Se: prod_n-2 > PROD_RIF_n-3*1,03 si pone PROD_RIF_n-2 = PROD_RIF_n-3*1,03; se: PROD_RIF_n-3*0,97 > prod_n-2 si pone PROD_RIF_n-2 = PROD_RIF_n-3*0,97; altrimenti si pone PROD_RIF_n-2 = PROD_RIF_n-3. | ||
CUr (euro/utenza)= CRACC/n° utenze del Comune dell’anno 2021 | ACC_n=CRACC | Acconto ACC_n = CUr_n * UT_RIF_n-2. | |
Conguaglio CONG_n = CUr_n-2 * UT_RIF_n-2 - ACC_n-2. | |||
CUrgu (euro/svuotamento)= CRACCGU/GU | CUrgu_n * GU | ||
CUcdr (euro/ora)= CDR/MO | CUcdr_n * MO | ||
CUlog (euro/tonnellata)= CLOG/tonnellate di rifiuti prodotti nell’anno 2021 | ACC_n=CLOG | Acconto ACC_n = CUlog_n * PROD_RIF_n-2. | |
Conguaglio CONG_n = CUlog_n-2 * PROD_RIF_n-2 - ACC_n-2. | |||
CUcslmi (euro/ora)= CSLmi/ORE_mi | CUcslmi_n * ORE_mi | ||
CUcslme (euro/ora)= CSLme/ORE_me | CUcslme_n * ORE_me | ||
CUcslma (euro/ora)= CSLma/ORE_ma | CUcslma_n * ORE_ma | ||
CUcslas (euro/ora)= CSLas/ORE_as | CUcslas_n * ORE_as | ||
CUcslmm (euro/gg)= CSLmm/GG_DT | CUcslmm_n * GG_DT | ||
CUctr_carta (euro/ton)= CTR_carta/Q_DT_carta | Sia Q_R_carta_n-2 il quantitativo totale complessivo di carta effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell’anno n-2. | ||
Per n=22 ACC_n=CTR_carta Per n=23 ACC_n= CUctr_carta_n * Q_R_carta_n-2 CONG_n = CUctr_carta_n_2 * Q_R_carta_n-2– CTR_carta | Acconto ACC_n = CUctr_carta_n * Q_R_carta_n-2. | ||
Conguaglio CONG_n = CUctr_carta_n-2 * Q_R_carta_n-2 - ACC_n-2. | |||
CUctr_multileggero (euro/ton)= CTR_multileggero/Q_DT_multileggero | Sia Q_R_multileggero_n-2 il quantitativo totale complessivo di multileggero effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell’anno n-2. | ||
Per n=22 ACC_n=CTR_multileggero Per n=23 ACC_n= CUctr_multileggero_n * Q_R_multileggero_n-2 CONG_n = CUctr_multileggero_n_2 * Q_R_multileggero_n-2– CTR_multileggero | Acconto ACC_n = CUctr_multileggero_n * Q_R_multileggero_n-2. | ||
Conguaglio CONG_n = CUctr_multileggero_n-2 * Q_R_multileggero_n-2 - ACC_n-2. | |||
CUctr_vetro (euro/ton)= CTR_vetro/Q_DT_vetro | Sia Q_R_vetro_n-2 il quantitativo totale complessivo di vetro effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell’anno n-2. |
Per n=22 ACC_n=CTR_vetro Per n=23 ACC_n= CUctr_vetro_n * Q_R_vetro_n-2 CONG_n = CUctr_vetro_n_2 * Q_R_vetro_n-2– CTR_vetro | Acconto ACC_n = CUctr_vetro_n * Q_R_vetro_n-2. | ||
Conguaglio CONG_n = CUctr_vetro_n-2 * Q_R_vetro_n-2 - ACC_n-2. | |||
CUcgg (euro/utenza)= CGG/ n° utenze del Comune dell’anno 2021 | ACC_n =CGG | Acconto ACC_n = CUcgg_n * UT_RIF_n-2. | |
Conguaglio CONG_n = CUcgg_n-2 * UT_RIF_n-2 - ACC_n-2. |
Nota 1: i quantitativi effettivamente raccolti sono quelli consuntivati annualmente da Arpae, sono esclusi dal computo i rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore.
ALLEGATO G: Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1
NOME BENI | CATEGORIA | DESCRIZIONE |
Centro di raccolta località “La Bionda” | CDR | Centro di raccolta di proprietà comunale |
ALLEGATO H: Penali
Indicazioni preliminari
Con riferimento alla tabella di seguito riportata si premette quanto segue.
1. La franchigia di tolleranza rappresenta il numero di sforamenti rispetto agli adempimenti contrattuali, per ogni tipologia di penale, che l'Agenzia, a totale propria discrezione, si riserva di valutare se sanzionabili o meno. Nei tempi relativi alle franchigie sono fatte salve variazioni in aumento dovute a festività.
2. Laddove non specificato il termine "sforamento" si riferisce all'unità di misura espressa nella penale.
3. Per mancata esecuzione si intende la prestazione non eseguita od eseguita per meno del 50% del previsto/programmato; in tale categoria sono comprese anche esecuzioni ritardate rispetto ai tempi previsti/programmati.
4. Per incompleta esecuzione si intende la prestazione eseguita per almeno il 50% del previsto/programmato e comunque non completata.
5. Per insufficiente esecuzione dei servizi si intende la mancata esecuzione delle attività accessorie quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: chiusura coperchi, frenatura contenitori, pulizia attorno ai cassonetti, ecc. rispetto a quanto indicato dall'Agenzia (in questo caso verranno applicate le penali per singola contestazione), oppure per esecuzione non svolta a regola d'arte o deficitaria per alcuni aspetti della sua esecuzione
ID | Settore | Classificazione penali | Descrizione dell’inadempienza | franchigia | penalità |
GS1 | Generale | Attivazione | Mancanza o irregolarità nella attivazione dei servizi previsti nel Contratto. Per servizio si intende, ad esempio, 1) raccolta del rifiuto indifferenziato, 2) raccolta della frazione organica, 3) raccolta della carta e cartone, 4) raccolta su chiamata degli ingombranti, 5) raccolta dei RUP, 6) apertura e gestione dei Centri di Raccolta, 7) servizio di spazzamento meccanizzato, 8) attività di comunicazione ed informazione alle utenze, 9) attivazione del numero verde, 10) apertura dell’ecosportello, 11) attivazione applicazione informativa almeno per i dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet), 12) consegna kit alle utenze, | N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino | da € 500 a € 20.000 |
13) attivazione del sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati nei termini previsti dal Disciplinare Tecnico, ecc. | |||||
GS2 | Centro servizi | Attivazione | Mancanza o irregolarità nella apertura o incompleta dotazione dei cantieri operativi o del centro servizi, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico | da € 500 a € 5.000 | |
CC1 | Campagna di comunicazione | Attivazione | Mancanza o irregolarità nello svolgimento della campagna informativa di avvio servizi rispetto a quanto previsto nel Contratto, ad esempio in termini di qualità e quantità dei vettori di comunicazione, degli argomenti affrontati, degli incontri pubblici ed incontri sul territorio previsti, ecc. | N. 100 abitanti per Comune | da € 500 a € 5.000 |
CC2 | Campagna di comunicazione | Attivazione | Mancanza o irregolarità nell’attivazione del servizio numero verde o dell’eco sportello previsto nel territorio | N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino | da € 500 a € 5.000 |
attivazione applicazione informativa almeno per i dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet) | n. 6 mesi complessivi di ritardo sull’intero bacino | da € 500 a € 5.000 | |||
CC3 | Banca dati | Attivazione | Mancanza o irregolarità nell’attivazione della banca dati utenze o suo aggiornamento | N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino | da € 500 a € 5.000 |
CC4 | Banca dati | Attivazione | Mancanza o irregolarità nell’attivazione del censimento puntuale delle attrezzature (contenitori, ecc.) e suo aggiornamento | N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino | da € 500 a € 1.000 |
Mancanza o irregolarità nell’attivazione del sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare Tecnico | N. 12 mesi complessivi di ritardo sull’intero bacino | Da € 500 a € 1.000 | |||
CO1 | Comunicazione all'Agenzia | Attivazione | Mancanza o irregolarità nella comunicazione del nominativo del Referente Operativo | N. 2 giorni di ritardo | da € 100 a € 500 |
GS3 | Certificazioni | Requisiti del Gestore | Mancanza o irregolarità nell'ottenimento e/o nel mantenimento della certificazione di Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale | N. 12 mesi complessivi di ritardo sull’intero bacino | da € 300 a € 1.000 |
PM1 | Personale | Requisiti del Gestore | Mancanza o irregolarità nell’utilizzo delle divise aziendali e/o del cartellino di riconoscimento o similare che | N. 2 sforamenti al mese sull'intero bacino | da € 500 a € 1.000 |
consenta l’identificazione da parte del personale operativo | |||||
PM2 | Mezzi | Requisiti del Gestore | Mancanza o irregolarità nell’utilizzo e nella caratterizzazione visiva dei mezzi nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico, ivi inclusa la vetustà massima prevista | N. 2 sforamenti al mese sull'intero bacino | da € 500 a € 1.000 |
SR1 | Servizio raccolta rifiuti | Requisiti del Gestore | Miscelazione di flussi e/o frazioni di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) | da € 1.000 a € 5.000 | |
CO2 | Controllo dell'Agenzia | Requisiti del Gestore | Impedimento o rallentamento dell’azione di controllo dell’Agenzia | N. 1 sforamento all'anno sull'intero bacino | da € 500 a € 1.500 |
GS4 | Tutti i servizi | Erogazione del Servizio | Mancanza o irregolarità nell’intervento di pulizia e ripristino della sicurezza stradale ed ambientale nei luoghi che a seguito di perdita di rifiuti o liquidi in relazione alle attività svolte nell’ambito della presente concessione (es. perdita di olio idraulico, perdita di rifiuti durante il trasporto, ecc..) | N. 1 sforamento all'anno sull'intero bacino | da € 500 a € 1.000 |
GS5 | Generale | Erogazione del Servizio | Qualunque altra inadempienza rispetto agli obblighi descritti dal contratto di servizio non indicata nel presente allegato | N. 1 sforamento al mese | da € 200 a € 1.000 |
PM3 | Personale | Erogazione del Servizio | Mancanza o irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni | da € 500 a € 1.500 | |
PM4 | Informatizzazione | Erogazione del Servizio | Mancanza o irregolarità nell’utilizzo dei dispositivi per la tracciabilità del servizio per ogni frazione di rifiuto prevista nel Contratto di Servizio che assume rilievo ai fini tariffari, per causa imputabile al Gestore | N. 2 irregolarità all'anno | da € 500 a € 1.500 |
SR2 | Servizio raccolta rifiuti | Erogazione del Servizio | Mancata esecuzione servizio raccolta domiciliare (singolo svuotamento per qualsiasi tipologia di rifiuto) "a calendario" e "a chiamata" | standard di qualità fissato al 1‰ di segnalazioni accettate di mancata raccolta sul totale servizi di raccolta (svuotamenti) eseguiti | da € 500 a €5.000 per il superamento del 30% dello standard di qualità da € 5.000 a € 10.000 per il superamento del 50% dello standard di qualità |
(rilevati e/o stimati) per tipologia di rifiuto per anno. Per la sola fase di avvio (12 mesi) lo standard di qualità è fissato al 2 ‰ | da € 10.000 a € 20.000 per il superamento del 75% dello standard di qualità | ||||
SR3 | Servizio raccolta rifiuti | Erogazione del Servizio | Mancata esecuzione servizio Svuotamento contenitori stradali da programma | N. 2 sforamenti all'anno | da € 500 a €20.000 |
SR4 | Servizio raccolta rifiuti | Erogazione del Servizio | Mancata esecuzione servizio Raccolta RUP da programma | N. 1 sforamenti all'anno | |
SI1 | Servizi di igiene urbana | Erogazione del Servizio | Mancata esecuzione Servizio spazzamento da programma | N. 2 sforamenti all'anno | |
SI2 | Servizi di igiene urbana | Erogazione del Servizio | Mancata esecuzione servizio igiene urbana (NDQ) da programma | N. 2 sforamenti all'anno | |
SR5 | Servizio raccolta rifiuti | Erogazione del Servizio | Mancata esecuzione servizio igiene urbana (NDQ) per abbandoni fino a 1 mc su segnalazione | N. 1 sforamenti all'anno | |
SI3 | Servizi di igiene urbana | Erogazione del Servizio | Mancata esecuzione servizio igiene urbana Svuotamento Cestini da programma | N. 1 sforamenti all'anno | |
SI4 | Servizi di igiene urbana | Erogazione del Servizio | Mancata esecuzione servizio Gestione Rifiuti prodotti dai mercati rionali da programma | N. 2 sforamenti all'anno | |
SI5 | Servizi di igiene urbana | Erogazione del Servizio | Mancata esecuzione Servizio Integrativo richiesto dal Comune e di interesse collettivo (Spazzamento, Rimozione abbandoni oltre 1 mc., Raccolta ingombranti a domicilio, Rimozione abbandoni MCA, ecc..) | N. 2 sforamenti all'anno | |
SR6 | Servizio raccolta rifiuti | Erogazione del Servizio | Mancata esecuzione servizio svuotamento contenitori stradali da programma | N. 1 sforamento al mese | da € 500 a €5.000 |
SR7 | Gestione Centro di Raccolta | Erogazione del Servizio | Mancata apertura del centro di raccolta o ritardo di apertura superiore ai 60 minuti senza comunicazione preventiva | N. 1 sforamenti all'anno sull'intero bacino | da € 1.000 a € 3.000 |
SR8 | Gestione Centro di Raccolta | Erogazione del Servizio | Ritardo di apertura inferiore ai 60 minuti con o senza comunicazione preventiva o ritardo di apertura superiore ai 60 minuti con comunicazione preventiva | N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino | da € 500 a € 1.000 |
CC5 | Campagna di comunicazione | Erogazione del Servizio | Mancanza o irregolarità nello svolgimento della campagna informativa annuale rispetto a quanto previsto nel Contratto, ad esempio in termini di qualità e quantità dei vettori di comunicazione, degli argomenti affrontati, degli incontri pubblici ed incontri sul territorio previsti, ecc. | da €500 a € 1.000 | |
CO3 | Comunicazione all'Agenzia | Erogazione del Servizio | Mancanza o irregolarità nella consegna di documenti e/o atti richiesti dall'Agenzia in sede di controllo sul servizio | N. 2 giorni all'anno per singolo adempimento o Comune | da € 500 a €5.000 |
CO4 | Comunicazione all'Agenzia | Erogazione del Servizio | Mancanza o irregolarità nella consegna all’Agenzia di ogni comunicazione o delle informazioni periodiche anche attraverso il sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico | N. 2 giorni all'anno per singola comunicazione od informazione contestata | |
CO5 | Comunicazione all'Agenzia | Erogazione del Servizio | Mancanza o irregolarità nella segnalazione, nei tempi e nelle modalità concordate con l’Agenzia od indicate nel Disciplinare Tecnico, di anomalie relative alla erogazione dei servizi (es. cassonetti rotti, servizi incompleti, malfunzionamenti del Xxxxxx xx Xxxxxxxx) | X. 0 sforamento all'anno per Comune | |
SR9 | Gestione Centro di Raccolta | Qualità del Servizio | Incompleta o insufficiente esecuzione servizio gestione centro di raccolta (pulizia, manutenzione ordinaria, ecc..) | N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino | da € 500 a €3.000 |
SR10 | Gestione Centro di Raccolta | Qualità del Servizio | Incompleta o insufficiente esecuzione servizio EcoCentro Mobile | N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino | |
SI6 | Servizi di igiene urbana | Qualità del Servizio | Incompleta o insufficiente esecuzione servizio spazzamento da programma | N. 2 sforamenti all'anno | da € 500 a € 10.000 |
SI7 | Servizi di igiene urbana | Qualità del Servizio | Incompleta o insufficiente esecuzione servizio igiene urbana (NDQ) da programma | N. 2 sforamenti all'anno | |
SI8 | Servizi di igiene urbana | Qualità del Servizio | Incompleta o insufficiente esecuzione servizio igiene urbana (NDQ) per abbandoni fino a 1 mc su segnalazione | N. 2 sforamenti all'anno | |
SI9 | Servizi di igiene urbana | Qualità del Servizio | Incompleta o insufficiente esecuzione servizio igiene urbana svuotamento Cestini da programma | N. 2 sforamenti all'anno | |
SI10 | Servizi di igiene urbana | Qualità del Servizio | Incompleta, insufficiente o ritardata esecuzione servizio | N. 2 sforamenti all'anno |
Gestione Rifiuti prodotti dai mercati rionali da programma | |||||
SI11 | Servizi di igiene urbana | Qualità del Servizio | Incompleta o insufficiente esecuzione servizio Integrativo richiesto dal Comune di interesse collettivo (Spazzamento, Rimozione abbandoni oltre 1 mc., Raccolta ingombranti a domicilio, Rimozione abbandoni MCA, ecc..) | N. 2 sforamenti all'anno | |
CO6 | Comunicazione all'Agenzia | Qualità del Servizio | Mendace attestazione di effettuazione dell’intervento programmato che, a seguito di verifiche e/o segnalazioni, non risulti eseguito | da € 500 a € 2.000 |
ALLEGATO I: Piano Economico Industriale
Voce di costo | Costo (euro/anno) | Voce di cui ad allegato F |
Servizi internalizzati: | ||
Raccolta PAP Indifferenziati | 255.433 | CRACC |
Raccolta PAP FORSU | 438.983 | CRACC |
Raccolta PAP Carta e Cartone | 215.850 | CRACC |
Raccolta PAP Multimateriale Leggero | 180.660 | CRACC |
Raccolta PAP Vetro | 152.712 | CRACC |
Raccolta PAP Verde | 103.732 | CRACC |
Raccolta su prenotaz Ingombranti | 28.182 | CRACC |
Raccolta sul territorio Pile | 7.940 | CRACC |
Raccolta sul territorio Farmaci | 2.344 | CRACC |
Raccolta Rifiuti Abbandonati | 5.405 | CRACC |
Operazioni piazzole logistiche | 57.519 | CLOG |
Raccolta e Pulizia Mercati | 32.857 | CSLmm |
Raccolta e Pulizia Feste/Fiere/Sagre | 17.344 | CSLmm |
Spazzamento Combinato di strade e aree pubbliche | 141.668 | CSLmi |
Spazzamento Meccanizzato di strade e aree pubbliche | 116.511 | CSLme |
Spazz. Manuale strade e aree pubbliche (incl. parchi e aree verdi) | 255.318 | CSLma |
Servizi esternalizzati: | ||
Raccolta PAP Carta e Cartone Cassonetti 1,7 mc | 35.642 | CRACCGU |
Gestione Centro di Raccolta | 112.652 | CDR |
Lavaggio strade | 11.548 | CSLas |
Logistica e trasporti | 264.611 | CLOG |
Raccolta Abiti usati | - | CRACC |
Altri costi: | ||
Pretrattamento/Trattamento Carta e cartone | 24.883 | CTRc |
Pretrattamento/Trattamento Multimateriale Leggero | 95.654 | CTRm |
Pretrattamento/Trattamento Vetro | 35.870 | CTRv |
Ammortamento Fornitura Ecostation | 3.853 | CLOG |
Ammortamento Fornitura contenitori CDR | 13.581 | CLOG |
Forniture e gestione sistema tariffa | 40.345 | CGG |
Comunicazione e informazione | 59.066 | CGG |
Ammortamento beni materiali esistenti | 128.353 | CGG |
Imposte | 149.974 | CGG |
Accantonamenti/proventizzazioni | 57.985 | CGG |
Oneri finanziari | 165.642 | CGG |
TOTALE | 3.212.117 |